Settore vinicolo - Vino consegnato a cantina sociale per l'imbottigliamento e l'apposizione delle etichette - Rinvenute bottiglie con indicazioni sull'etichetta che non corrispondono né alla effettiva qualità del vino né all'annata di produzione - Emissione di ordinanze-ingiunzioni - Provvedimento sanzionatorio - Domanda di revoca - Apposizione di etichette irregolari - Responsabilità - Sanzione ex art. 23, comma 6, del D.Lgs. 61/2010 che presuppone un’alterità tra la realtà ontologica, che attiene alla qualità e alle caratteristiche effettive del vino imbottigliato, e la realtà formale, che riguarda qualità e caratteristiche per come emergenti dall’etichetta.
SENTENZA
n. 624/2022 pubbl. il 20/09/2023
(Presidente: dott. Riccardo Mele - Relatore: dott.ssa Patrizia Evangelista)
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 600 del ruolo generale delle cause dell’anno 2021 pendente
TRA
Z.Q. (...), UPAL - Unione Produttori Agricoli Allevatori, Soc. Coop. Agr. (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, Cantine Ionis s.r.l. (...), in persona del legale rappresentante pro tempore e Palmisano Giulio (...), rappresentati e difesi dall’Avv. Tommaso Savito, come da mandato in atti,
- APPELLANTI -
E
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e delle Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari - Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore (C.F. 97099470581), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
La causa è stata decisa all’udienza del 26.05.2022 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado ha così, testualmente, ricostruito lo svolgimento del processo: “Con ricorso depositato telematicamente l'11 aprile 2017, Z.Q., in qualità di rappresentante p.t. della UPAL all'epoca dei fatti, la UPAL, Cantine Ionis e Palmisano Giulio, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Cantine Ionis, hanno convenuto in giudizio il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ottenere l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni nn. 159/2017 e 181/2017, emesse rispettivamente il 7 e il 16 marzo 2017.
Preliminarmente, i ricorrenti hanno riferito che la UPAL ha imbottigliato del vino per conto di Cantine Ionis (già Terrae di Bacco s.r.l.), la quale a sua volta ha acquistato l'uva da Cantina Sociale Cellinese Soc. Coop. Tale vino, acquistato dalla Ionis allo stato fuso, è stato consegnato dalla Cantina Sociale alla UPAL, la quale si è occupata dell'imbottigliamento e dell'apposizione delle etichette recanti l'indicazione dell'Azienda Agricola Lippolis Cosimo, di Polignano a Mare, che ha acquistato la partita da Cantine Ionis.
L'emissione delle ordinanze sarebbe scaturita da una verifica effettuata presso la ditta Lippolis, in cui sono state rinvenute alcune bottiglie con l'indicazione sull'etichetta di "Negroamaro - Rosato - Salento… vendemmia 2011" che non corrispondono né alla effettiva qualità del vino né all'annata di produzione; nel corso delle verifiche è stato acquisito presso la UPAL il documento di imbottigliamento Mod. IT n. ABDI 0054463/2011 del 4 maggio 2012, il contratto di imbottigliamento in essere tra la UPAL e la Ionis, nonché il DDT emesso dalla Cantina Sociale da cui il Ministero ha appurato che il vino definito "Negroamaro" in realtà sarebbe "Rosato"; presso la Ionis non sarebbe stata acquisita alcuna documentazione.
Nel corso del procedimento di accertamento, i ricorrenti avrebbero presentato scritti difensivi ex art. 18 legge 689/1981, anche in favore del Lippolis, nei cui confronti non sarebbe stata emessa alcuna ordinanza; i ricorrenti hanno chiarito che dalla fattura n. I/26 del 28 maggio 2012 emergerebbe che il vino effettivamente fornito era Negroamaro del 2011, ma tale documento non sarebbe stato acquisito dal Ministero, il quale avrebbe irrogato la sanzione solo sulla base del DDT.
Anche in merito all'annata indicata, i ricorrenti non sarebbero responsabili dal momento che sia nel DDT e sia nella fattura emergerebbe che è stata la Cantina Sociale a riportare tale indicazione e, dunque, in caso di errore ne sarebbe l'unica responsabile. Hanno chiesto, dunque, di revocare le ordinanze-ingiunzioni opposte, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come richiesto nelle note conclusive datate 4 settembre 2019.
Il Ministero, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente contestato l'inammissibilità del ricorso poiché le società ed i loro legali rappresentanti avrebbero presentato un unico ricorso avverso diverse ordinanze, che, seppur riferite ad uno stesso fatto illecito, avrebbero sanzionato condotte e gradi di responsabilità differenti in relazione ai soggetti coinvolti.
Nel merito, non ha contestato lo svolgimento dei fatti, chiarendo che dopo una verifica effettuata presso la società di Lippolis Cosimo a Polignano a Mare, ha effettuato un sopralluogo presso la UPAL, la quale ha imbottigliato il vino per conto di Cantine Ionis, apponendo sulle bottiglie il tappo, la capsula, l'etichetta e fornendo il cartone; nel corso di tale accertamento avrebbe appurato che la partita di vino lavorata dalla UPAL riguardava il vino IGP Salento Rosato 2011 e non il Negroamaro.
Ha chiarito che i ricorrenti non avrebbero presentato scritti difensivi dal momento che la documentazione inoltrata dall'avv. Savito farebbe riferimento alla sola contestazione elevata nei confronti di Lippolis Cosimo.
Sempre nel merito, ha chiarito che il vino fornito dalla Cantina Sociale alla UPAL sarebbe stato descritto nel documento di accompagnamento del 4 maggio 2012, che costituirebbe per il vino allo stato fuso l'etichetta ufficiale, nel quale si farebbe riferimento a due tipologie di vino, ovvero il Salento Rosato 2011 e il Salento Rosso Negroamaro 2010; il vino in questione sarebbe stato riportato dalla UPAL nei registri di imbottigliamento come Rosato 2011, salvo poi apporre le etichette con l'indicazione di Negroamaro 2011.
Ha chiarito, dunque, che la UPAL avrebbe apposto le etichette irregolari e Cantine Ionis avrebbe commissionato tale condotta; per tale ragione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione presentata dalle parti; all'udienza del 9 giugno 2017, il Ministero ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello instaurato da Lippolis Cosimo in opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti.
Con ordinanza del 18 giugno 2017, emessa dal sottoscritto giudicante, è stata preliminarmente respinta l'istanza di riunione dei giudizi; in merito alle eccezioni preliminari, chiarita la responsabilità solidale nel pagamento della somma della persona giuridica con l'autore della violazione, nel caso di specie i legali rappresentanti della società, sono state rigettate l'eccezione di nullità dei provvedimenti impugnati e di inammissibilità del ricorso.
Senza l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'odierna udienza, celebrata mediante trattazione scritta, in cui è stata trattenuta in decisione, previo deposito da parte ricorrente di una nota scritta che fa luogo della comparizione di essa in e in udienza”.
Il Tribunale di Brindisi ha deciso la causa con la sentenza n. 42/2021, emessa in data 08.01.2021, con cui ha rigettato l’opposizione e, per l’effetto, ha confermato le ordinanze ingiunzione n. 159 del 07.03.2017 e n. 181 del 16.03.2017, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero.
Avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto appello Z.Q., UPAL - Unione Produttori Agricoli Allevatori Soc. Coop. Agr., Cantine Ionis s.r.l. e Palmisano Giulio innanzi alla Corte d’Appello di Lecce, per i motivi di cui appresso, chiedendone la riforma, attraverso l’annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è costituito con comparsa di risposta chiedendo che l’appello fosse rigettato, con vittoria delle spese di lite. Successivamente, la causa è stata discussa e decisa con deposito telematico del dispositivo a seguito dell’udienza cartolare del 26.05.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono che il primo giudice “ha ritenuto di non dover accogliere l’opposizione, errando nell’interpretazione della documentazione, ritenendo affetta da errore di redazione la fattura I\26, anzichè il DDT precedentemente emesso”.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducono che il primo giudice “nulla ha dedotto in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo, se non il semplice riferimento che le dette aziende avrebbero dovuto vigilare”.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti deducono, sul piano probatorio, che “il Primo Giudice avrebbe dovuto concludere per l’annullamento delle ord\ing opposte ex art. 6 comma 11 del D.Lgs 150\2011, in quanto carente di prova, cui era onerata la P.A. opposta, quantomeno per non aver espletato le analisi di qualità”.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti deducono che il giudice di prime cure abbia erroneamente condannato gli odierni appellanti, soccombenti in primo grado, alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero. In particolare, gli appellanti evidenziano che “per la PA, costituita a mezzo di propri delegati, può essere prevista la sola refusione delle spese vive sostenute, e mai quelle legali, che spettano ove la difesa sia affidata ad Avvocati”.
2. Per ragioni di economia motivazionale in relazione alla strutturazione logica dell’appello, appare opportuno trattare congiuntamente i motivi sub 1) e 3), i quali sono fondati.
2.1. Con riferimento al primo motivo di appello, la Corte osserva che, effettivamente, il giudice di prime cure ha errato nell’apprezzamento della documentazione in atti, non avendo valutato correttamente le relative risultanze. 2.2. Dall’analisi della documentazione versata in atti, la Corte deduce infatti la insussistenza di elementi inequivoci in relazione all’effettiva qualità della partita di vino rosato di cui alle ordinanze ingiunzione opposte.
2.3. Tenuto conto, infatti, di tale documentazione, ritiene la Corte che la partita di vino rosato in oggetto possa essere ricondotta alternativamente ad entrambe le tipologie di descrizione, differenti fra loro per la presenza o meno della specifica indicazione del vitigno “negroamaro”.
2.4. La Corte, osserva, però, che in atti non sono rinvenibili riscontri oggettivi idonei ad attribuire, ragionevolmente, il crisma della corrispondenza alla realtà ad una descrizione piuttosto che ad un’altra; di conseguenza, risulta impossibile affermare che sia stata accertata la mancata corrispondenza fra le indicazioni riportate sull’etichetta e l’effettiva qualità del vino, nonché l’annata di produzione.
2.4.1. Considerato che la sanzione contestata nell’ordinanza ingiunzione, prevista dall’art. 23, comma 6, del D.lgs. 61/2010, presuppone un’alterità tra la realtà ontologica, che attiene alla qualità e alle caratteristiche effettive del vino imbottigliato, e la realtà formale, che riguarda qualità e caratteristiche per come emergenti dall’etichetta osserva la Corte che, nel caso di specie, non appare consentito ritenere accertato che le due realtà siano effettivamente difformi. Indubbiamente, alla luce dell’incerto quadro documentale, l’Ispettorato avrebbe dovuto effettuare specifiche analisi di laboratorio al fine di appurare l’effettiva qualità del vino.
3. Pertanto, in accoglimento anche del terzo motivo di appello, ai sensi dell’art. 6, comma 11, del D.lgs. 150/2011, la Corte ritiene che non vi siano prove sufficienti per affermare la responsabilità degli opponenti e che le ordinanze-ingiunzione opposte debbano essere annullate.
4. Quanto al quarto ed ultimo motivo di appello afferente la liquidazione delle spese di lite in primo grado, si rileva che lo stesso rimane assorbito dalla presente decisione atteso che, in tema di liquidazione delle spese processuali, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza della Corte l’affermazione del principio - dal quale questo collegio non intende discostarsi - secondo cui il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (per tutte Cass. n. 11423/2016).
5. Pertanto, la Corte ritiene che l’appello vada integralmente accolto con condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio nella liquidazione di cui al dispositivo.
6. Ogni ulteriore motivo resta assorbito alla luce delle considerazioni che precedono.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l’appello proposto da Z.Q., U.P.A.L. - Unione produttori agricoli e allevatori soc. coop. agr., Palmisano Giulio e Cantine Ionis s.r.l. nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e delle Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari - Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore avverso la sentenza n° 42/2021 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 08.01.2021
e, per l’effetto, accoglie l’opposizione proposta da Z.Q. e U.P.A.L.- Unione produttori agricoli e allevatori soc. coop. agr. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 159/2017 e l’opposizione proposta da Palmisano Giulio e Cantine Ionis s.r.l. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 181/2017, emesse nei loro confronti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e delle Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari - Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore, rispettivamente in data 07.03.2017 e 16.03.2017.
Condanna il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e delle Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari - Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore alla rifusione in favore di Z.Q., U.P.A.L.- Unione produttori agricoli e allevatori soc. coop. agr., Palmisano Giulio e Cantine Ionis s.r.l., delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 2625,00 (di cui € 125,00 per spese) oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.647,00 (di cui € 147,00 per spese) oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in Lecce, il 26.05.2022
Il Consigliere est.
dr.ssa Patrizia Evangelista
Il Presidente
dr. Riccardo Mele
Stante l’impedimento per motivi di salute del Presidente, dott. Riccardo Mele, sottoscrive il provvedimento il Consigliere più anziano, dr.ssa Patrizia Evangelista, ai sensi dell’art. 132 c.p.c..