Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 28-09-2023
Numero provvedimento: C‑123/21 P
Tipo gazzetta: Nessuna

Concorrenza nel settore dell'industria vitivinicola - Dumping - Importazioni di acido tartarico originario della Cina - Determinazione del valore normale - Distinzione tra acido tartarico naturale e acido tartarico sintetico - Regolamento (UE) 2016/1036 - Articolo 2, paragrafo 7 - Protocollo di adesione della Repubblica Popolare Cinese all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) - Articolo 15 - Determinazione dello stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione europea - Determinazione dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio.


Nella causa C‑123/21 P,


avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 febbraio 2021,

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, con sede in Changzhou (Cina), rappresentata da K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat, e N. Korogiannakis, dikigoros,

ricorrente,


procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da K. Blanck, M. Gustafsson e E. Schmidt, successivamente da K. Blanck e E. Schmidt, e infine da E. Schmidt, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,


Distillerie Bonollo SpA, con sede in Formigine (Italia),

Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, con sede in Borgoricco (Italia),

Caviro Extra SpA, già Caviro Distillerie Srl, con sede in Faenza (Italia),

rappresentate da R. MacLean, avocat,

intervenienti in primo grado,



LA CORTE (Prima Sezione),

 

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2022,

viste le osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, da:

- Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e P. Mahnič, in qualità di agenti, assistiti da N. Tuominen, avocată;

- Parlamento europeo, rappresentato da P. Musquar, A. Neergaard e A. Pospisilova Padowska, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

 

1 Con la sua impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (in prosieguo: la «Changmao») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (T‑541/18, EU:T:2020:605; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 164, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui la riguarda o, in subordine, nella sua interezza.

Contesto normativo

Diritto internazionale

2 Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nonché gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi OMC»), tra i quali figurano l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 11; in prosieguo: il «GATT 1994») e l’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«Accordo antidumping»).

Il GATT 1994

3 L’articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994 dispone quanto segue:

«Le parti contraenti riconoscono che il dumping, per il quale i prodotti di un paese sono introdotti nel mercato di un altro paese a meno del loro valore normale, è condannabile se arreca o minaccia di arrecare un grave pregiudizio per una produzione in atto di una parte contraente o se ritarda sensibilmente la creazione di una produzione nazionale. Ai fini di questo articolo, un prodotto è da considerarsi introdotto nel mercato di un paese importatore a meno del suo valore normale, se il prezzo del prodotto esportato da un paese ad un altro è

a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per un prodotto similare, destinato al consumo nel paese esportatore;

(...)».

L’accordo antidumping

4 L’articolo 2 dell’accordo antidumping, intitolato «Determinazione del dumping», dispone quanto segue:

«2.1 Ai fini del presente accordo, un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell’ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione.

2.2 Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume di vendite su tale mercato interno (...) tali vendite non permettono un valido confronto, il margine di dumping è determinato in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un paese terzo, sempreché tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in rapporto al costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili.

(...)».

Protocollo di adesione della Cina all’OMC

5 L’11 dicembre 2001, mediante il protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all’OMC (in prosieguo: il «protocollo di adesione della Cina all’OMC»), quest’ultima è divenuta parte dell’OMC.

6 Ai sensi dell’articolo 15, lettere a) e d), del protocollo di adesione della Cina all’OMC:

«L’articolo VI del GATT 1994, l’[accordo antidumping] e l’[accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (GU 1994, L 336, pag. 156)] si applicano nei procedimenti relativi alle importazioni di origine cinese nel territorio di un membro dell’OMC, secondo quanto segue:

a) Nel determinare la comparabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 e dell’accordo antidumping, il paese importatore membro dell’OMC utilizza i prezzi o i costi cinesi del settore sotto inchiesta o una metodologia non basata su uno stretto confronto con i prezzi o i costi del mercato interno in Cina basata sulle seguenti norme:

i) qualora i produttori sotto inchiesta possano dimostrare chiaramente la prevalenza di condizioni di economia di mercato nell’industria produttrice del prodotto simile per quanto riguarda la fabbricazione, la produzione e la vendita di tale prodotto, il paese importatore membro dell’OMC utilizza i prezzi o i costi cinesi dell’industria oggetto di inchiesta per determinare la comparabilità dei prezzi;

ii) può utilizzare una metodologia non basata su uno stretto confronto con i prezzi o i costi sul mercato interno in Cina se i produttori oggetto dell’inchiesta non possono dimostrare chiaramente l’esistenza prevalenza di condizioni di economia di mercato nell’industria produttrice del prodotto simile per quanto riguarda la fabbricazione, la produzione e la vendita di tale prodotto.

(...)

d) Una volta che la [Repubblica popolare cinese] ha dimostrato, ai sensi del diritto nazionale del paese importatore membro dell’OMC, di essere un’economia di mercato: gli effetti delle disposizioni della lettera a) cessano, a condizione che il diritto nazionale del paese membro importatore preveda criteri per l’economia di mercato alla data di adesione. In ogni caso, gli effetti delle disposizioni della lettera a), punto ii), cessano 15 anni dopo la data di adesione. Inoltre, nel caso in cui la [Repubblica popolare cinese] stabilisca, ai sensi del diritto nazionale del paese importatore membro dell’OMC, che in una particolare industria o in un particolare settore esistono condizioni di economia di mercato, le disposizioni della lettera a) relative a un’economia che non sia un’economia di mercato non si applicano più a tale industria o settore».

Diritto dell’Unione

7 Le disposizioni che disciplinano l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione europea, in vigore al momento dell’adozione del regolamento controverso, compaiono nel regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (codificazione) (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»). Il regolamento di base ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).

8 Il considerando 9 del regolamento di base così recita:

«È opportuno fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio grave oppure minaccino di provocare pregiudizio. Per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, occorre tener conto dell’incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nell’Unione».

9 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Determinazione del dumping», al paragrafo 7 così dispone:

a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, è utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

Le parti interessate sono informate subito dopo l’apertura dell’inchiesta in merito al paese terzo a economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.

b) Nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’OMC alla data di apertura dell’inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).

(...)».

10 Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Accertamento di un pregiudizio»:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2. L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato [dell’Unione], e

b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(...)

5. L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni; l’entità del margine di dumping effettivo; la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito e dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nell’Unione; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell’Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. (...)

8. L’effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. (...)

9. L’esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile e deve essere imminente.

Per accertare l’esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, vengono presi in considerazione, tra l’altro, i seguenti fattori:

a) un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

b) l’esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nell’Unione, in considerazione della disponibilità di altri mercati d’esportazione con capacità residua di assorbimento;

c) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni;

d) la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all’inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma dalla totalità dei fattori considerati si conclude che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero adottate misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio».

11 Intitolato «Definizione di industria dell’Unione», l’articolo 4 del regolamento di base, al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per “industria dell’Unione” il complesso dei produttori di prodotti simili nell’Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della produzione dell’Unione complessiva di tali prodotti (...).

(...)».

12 L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Apertura del procedimento», al paragrafo 4 così dispone:

«Un’inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori dell’Unione del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall’industria dell’Unione, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori dell’Unione che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell’industria dell’Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. (...)».

13 L’articolo 6, paragrafo 7, di detto regolamento è così formulato:

«I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell’articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all’inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 19 e siano utilizzate nell’inchiesta.

Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova».

14 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 9, di detto regolamento:

«2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato su iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell’Unione o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito di tale riesame.

(...)

9. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell’articolo 17».

15 L’articolo 18 del regolamento di base, intitolato «Omessa collaborazione», al paragrafo 1, così dispone:

«Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione».

16 L’articolo 19, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento è così formulato:

«2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tali circostanze eccezionali, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità.

(...)

4. Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte delle autorità dell’Unione, di informazioni generali, e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni adottate in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su cui le autorità dell’Unione si sono basate, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d’impresa non siano rivelati».

17 Ai sensi dell’articolo 20 di detto regolamento, intitolato «Divulgazione di informazioni»:

«1. I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

(...)

4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima dell’avvio delle procedure di cui all’articolo 9. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

(...)».


Fatti

18 L’acido tartarico è utilizzato in particolare come additivo alimentare nella produzione del vino e di altre bevande e come agente ritardante nel gesso. Nell’Unione europea e in Argentina, l’acido tartarico L+ è ricavato da sottoprodotti della vinificazione, chiamati fecce di vino (in prosieguo: l’«acido tartarico naturale»). In Cina, l’acido tartarico L + e l’acido tartarico DL sono prodotti mediante sintesi chimica, a partire dal benzene (in prosieguo: l’«acido tartarico sintetico»). L’acido tartarico sintetico ha le stesse caratteristiche fisiche e chimiche dell’acido tartarico naturale ed è destinato agli stessi usi di base di quest’ultimo.

19 La Changmao è un produttore-esportatore cinese di acido tartarico sintetico. La Distillerie Bonollo SpA, l’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA e la Caviro Extra SpA, già Caviro Distillerie Srl (in prosieguo: la «Caviro Distillerie») (in prosieguo, congiuntamente: la «Distillerie Bonollo e a.») sono produttori di acido tartarico naturale stabiliti nell’Unione.

20 Il 24 settembre 2004 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia relativa a pratiche di dumping nel settore dell’acido tartarico presentata da vari produttori dell’Unione.

Sui procedimenti che hanno preceduto l’adozione del regolamento controverso

21 Il 23 gennaio 2006, il Consiglio ha emanato il regolamento (CE) n. 130/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2006, L 23, pag. 1).

22 Con tale regolamento, il Consiglio ha confermato, in particolare, lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (SEM) di tre produttori-esportatori cinesi, ossia la Changmao, la Ninghai Organic Chemical Factory e la Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (in prosieguo: la «Hangzhou»). Sui beni prodotti da questi tre produttori sono stati istituiti dazi antidumping rispettivamente del 10,1%, del 4,7% e dello 0%. Inoltre, tale regolamento ha istituito un dazio antidumping del 34,9% sull’acido tartarico prodotto da tutti gli altri produttori-esportatori cinesi.

23 Il 13 aprile 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (GU 2012, L 108, pag. 1).

24 Tale regolamento di esecuzione è stato adottato a seguito della relazione dell’organo d’appello dell’OMC, del 29 novembre 2005, nel caso «Messico — Misure antidumping definitive sulle carni bovine e il riso» (WT/DS 295/AB/R, punti 305 e 306), da cui risultava, in sostanza, che un produttore-esportatore, riguardo al quale nel corso di un’inchiesta iniziale è stato accertato che non aveva praticato dumping, doveva essere escluso dall’ambito di applicazione della misura definitiva istituita a seguito di detta inchiesta e non poteva essere sottoposto a riesami amministrativi o a riesami per mutamento di circostanze. Nel caso di specie, il Consiglio, dopo aver constatato che l’inchiesta iniziale non consentiva di concludere che la Hangzhou avesse praticato dumping, ha escluso le esportazioni di tale produttore dall’ambito di applicazione del regolamento n. 130/2006.

25 Il 16 aprile 2012, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2012, L 110, pag. 3), il quale ha mantenuto i dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 130/2006 sui prodotti di tutti i produttori-esportatori cinesi, ad eccezione di quelli della Hangzhou.

26 Il 26 giugno 2012, in esito a un procedimento di riesame intermedio parziale avviato nei confronti della Changmao e della Ninghai Organic Chemical Factory, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 (GU 2012, L 182, pag. 1).

27 Con tale regolamento, il Consiglio ha negato alla Changmao Biochemical Engineering e alla Ninghai Organic Chemical Factory lo status di SEM di cui esse avevano beneficiato in precedenza e, dopo aver determinato il valore normale sulla base delle informazioni comunicate da un produttore che aveva collaborato in un paese di riferimento, vale a dire l’Argentina, ha applicato ai prodotti fabbricati da questi due produttori-esportatori cinesi dazi antidumping con un’aliquota, rispettivamente, del 13,1% e dell’8,3%.

28 Il 4 dicembre 2014, a seguito di una denuncia presentata da diversi produttori con sede nell’Unione, tra cui Distillerie Bonollo e a., contro Hangzhou, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd. (GU 2014, C 434, pag. 9).

29 Il 9 febbraio 2016 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/176 che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd (GU 2016, L 33, pag. 14). In tale decisione di esecuzione la Commissione ha concluso per l’assenza di grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1225/2009, per effetto delle importazioni nell’Unione di acido tartarico prodotto dalla Hangzhou. Essa ha pertanto concluso il procedimento antidumping relativo a tale produttore-esportatore, senza imporgli dazi antidumping.

30 Diversi procedimenti giurisdizionali hanno fatto seguito all’adozione del regolamento di esecuzione n. 626/2012 e della decisione di esecuzione 2016/176.

31 Da un lato, il ricorso proposto da vari produttori di acido tartarico dell’Unione, tra cui la Distillerie Bonollo e a., avverso tale decisione di esecuzione è stato respinto dal Tribunale con sentenza del 15 marzo 2018, Caviro Distillerie e a./Commissione (T‑211/16, EU:T:2018:148). L’impugnazione proposta dagli stessi produttori dell’Unione contro tale sentenza è stata respinta dalla Corte con sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione (C‑345/18 P, EU:C:2019:589).

32 Dall’altro lato, il regolamento di esecuzione n. 626/2012 è stato oggetto di due procedimenti giurisdizionali distinti.

33 In primo luogo, considerando che i dazi antidumping imposti da tale regolamento fossero troppo elevati, la Changmao ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale al fine di ottenerne l’annullamento. Con sentenza del 1° giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), il Tribunale ha annullato tale regolamento nella parte in cui si applicava a quest’ultima, per violazione dei suoi diritti della difesa. Detta sentenza del Tribunale non è stata oggetto di impugnazione.

34 Il 7 settembre 2017 la Commissione ha pubblicato, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un avviso concernente la sentenza del 1° giugno 2017 nella causa T‑442/12 in relazione al regolamento di esecuzione n. 626/2012 (GU 2017, C 296, pag. 16). Tale avviso precisava che detta istituzione aveva deciso di riaprire l’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido tartarico originario della Cina che aveva condotto all’adozione del regolamento di esecuzione n. 626/2012, nella parte in cui riguardava la Changmao, e di riprenderla nel momento in cui l’irregolarità era stata constatata. È stato inoltre specificato che l’ambito di applicazione di tale riapertura era limitato all’esecuzione della sentenza del 1° giugno 2017 nella causa Changmao Biochemical Engineering/Consiglio (T‑442/12, EU:T:2017:372), nei confronti di questo solo produttore-esportatore. Quest’ultima è stata pertanto posta nella situazione in cui si trovava prima dell’entrata in vigore di tale regolamento, ossia quella disciplinata dal regolamento di esecuzione n. 349/2012, il quale prevedeva un dazio antidumping del 10,1% nei confronti dei prodotti dei suoi prodotti.

35 In secondo luogo, ritenendo, da parte loro, che i dazi antidumping imposti dal regolamento di esecuzione n. 626/2012 non fossero sufficientemente elevati per rimediare alla portata del dumping praticato dalla Changmao e dalla Ninghai Organic Chemical Factory e, di conseguenza, per eliminare il pregiudizio subito dall’industria europea, vari produttori di acido tartarico dell’Unione, tra cui la Distillerie Bonollo e a., hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per l’annullamento di tale regolamento. Nella sentenza del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo e a./Consiglio (T‑431/12, EU:T:2018:251), il Tribunale ha annullato tale regolamento per il cambiamento di metodo utilizzato per calcolare il valore normale nel corso dell’inchiesta di riesame, senza aver dimostrato un cambiamento delle circostanze rispetto all’inchiesta iniziale.

36 L’impugnazione proposta dalla Changmao avverso tale sentenza è stata respinta dalla Corte, nella sua quasi totalità, dalla sentenza del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a. (C‑461/18 P, EU:C:2020:979).

Sul regolamento controverso e sulla procedura di adozione di quest’ultimo

37 Il 19 aprile 2017, a seguito di una domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione n. 349/2012, presentata da diversi produttori di acido tartarico dell’Unione, tra cui la Distillerie Bonollo e a., che rappresentano oltre il 52% della produzione totale dell’Unione, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2017, C 122, pag. 8), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

38 Con lettera del 20 aprile 2017 la Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare osservazioni sul campione provvisorio di produttori dell’Unione da essa selezionato a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Il campione provvisorio era composto da sei produttori rappresentanti il 86% della produzione totale di acido tartarico dell’Unione, tra cui Caviro Distillerie, Industria Chimica Valenzana e Distillerie Mazzari.

39 Il 13 giugno 2017, tenuto conto, da un lato, di una lettera dell’associazione dei produttori italiani di acido tartarico, l’Assodistil, secondo la quale la Distillerie Mazzari non intendeva cooperare all’inchiesta di riesame e, dall’altro, della richiesta formulata dalla Distillerie Bonollo di far parte del campione, la Commissione ha deciso che non era più opportuno procedere al campionamento dei produttori di acido tartarico dell’Unione e ha inviato questionari a tutti i produttori dell’Unione.

40 Sette produttori dell’Unione, ad eccezione, in particolare, della Distillerie Mazzari, hanno risposto a tali questionari.

41 I produttori-esportatori cinesi contattati dalla Commissione, tra cui Changmao, non hanno collaborato all’inchiesta di riesame.

42 Con lettera del 30 aprile 2018 la Commissione ha inviato alla Changmao il documento di informazione generale che presentava la sua analisi dei fatti e delle considerazioni essenziali a sostegno della proroga delle misure antidumping per un ulteriore periodo di cinque anni.

43 Il 14 maggio 2018 la Changmao ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni sul documento di informazione generale. Successivamente, con messaggio di posta elettronica del 12 giugno 2018, essa ha chiesto a tale istituzione se, a seguito delle osservazioni da essa formulate, quest’ultima intendesse adottare un documento di informazione generale riveduto.

44 Con messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2018, la Commissione le ha confermato che le sue osservazioni erano state debitamente analizzate e che sarebbe stata fornita una risposta nel regolamento da adottare.

45 Il 28 giugno 2018 la Commissione ha adottato il regolamento controverso.

46 Da tale regolamento risulta, in primo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di un dumping, che la Commissione ha calcolato il valore normale fondandosi sull’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, applicabile alle importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato. Dopo aver preso in considerazione la possibilità di considerare l’Argentina come paese di riferimento e dopo aver invitato i due produttori argentini a collaborare, è emerso che uno di detti produttori aveva cessato di fabbricare il prodotto oggetto del riesame e che l’altro si era rifiutato di collaborare. In mancanza di collaborazione soddisfacente da parte di qualsiasi produttore di un altro potenziale paese di riferimento, la Commissione ha determinato il valore normale su «qualsiasi altra base equa», come previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), primo comma, del regolamento di base. Più specificamente, la Commissione ha calcolato il valore normale sulla base di informazioni fornite nella domanda di riesame relative ai prezzi fatturati da un produttore argentino nell’ambito di vendite nazionali del prodotto di cui trattasi. Tenuto conto del fatto che il prodotto in esame fabbricato in Argentina era l’acido tartarico naturale, mentre quello proveniente dai produttori esportatori cinesi era l’acido tartarico sintetico, meno oneroso, la Commissione ha effettuato alcuni adeguamenti per tener conto delle differenze di costo dei metodi di produzione di questi due tipi di prodotto.

47 A causa della mancata collaborazione dei produttori-esportatori cinesi contattati, compresa la Changmao, la Commissione, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, ha tratto le sue conclusioni «in base ai dati disponibili» e ha, pertanto, stabilito i prezzi all’esportazione a partire dalla banca dati menzionata all’articolo 14, paragrafo 6, di tale regolamento. Sulla base di tali dati, la Commissione ha constatato, in particolare, che la media ponderata del margine di dumping della Changmao e della Ninghai Organic Chemical Factory superava il 70%.

48 Pertanto, la Commissione ha concluso, da un lato, che il dumping era proseguito durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, dall’altro, che esisteva una forte probabilità di mantenimento del dumping da parte dei produttori-esportatori soggetti alle misure. In particolare, la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato un aumento significativo delle esportazioni verso l’Unione a prezzi notevolmente inferiori.

49 In secondo luogo, per quanto riguarda il pregiudizio, dal regolamento controverso risulta, da un lato, che la Commissione ha ritenuto che i sette produttori dell’Unione che avevano collaborato all’inchiesta rappresentassero una proporzione maggioritaria della produzione totale dell’Unione del prodotto simile, ossia più del 60% di quest’ultima. Pertanto, si doveva ritenere che i sette produttori in questione costituissero l’«industria dell’Unione», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. In seguito all’esame degli indicatori di pregiudizio dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, effettuato sulla base di informazioni verificate, raccolte presso i produttori che avevano collaborato, la Commissione ha concluso che le misure antidumping adottate non avevano pienamente raggiunto gli effetti auspicati e che l’industria dell’Unione restava vulnerabile agli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping nel mercato dell’Unione.

50 D’altro lato, la Commissione ha esaminato la probabilità di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori-esportatori cinesi contattati, tale istituzione si è basata sulle informazioni disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Tale analisi l’ha condotta a ritenere che la scadenza delle misure avrebbe con ogni probabilità comportato un aumento delle importazioni oggetto di dumping, il che si tradurrebbe in una pressione al ribasso sui prezzi dell’industria dell’Unione e in un deterioramento della situazione economica già precaria di detta industria. Essa ha pertanto concluso che la scadenza delle misure avrebbe con ogni probabilità comportato una reiterazione del pregiudizio causato all’industria dell’Unione.

51 In terzo luogo, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore fosse contrario all’interesse generale dell’Unione e ha concluso che tale ipotesi non ricorreva.

52 Alla luce degli elementi che precedono, la Commissione ha deciso di mantenere, con il regolamento controverso, i dazi antidumping definitivi dell’8,3% sulle importazioni di prodotti fabbricati dalla Ninghai Organic Chemical Factory, del 10,1% sulle importazioni di prodotti fabbricati dalla Changmao e del 34,9% sulle importazioni di prodotti di qualsiasi altro produttore esportatore cinese, ad eccezione della Hangzhou.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

53 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2018, la Changmao ha chiesto l’annullamento del regolamento controverso.

54 A sostegno del suo ricorso, la Changmao aveva dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto facendo ricorso al metodo del paese di riferimento al fine di calcolare il valore normale, il secondo, su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione commessi nella determinazione della vulnerabilità dell’industria dell’Unione, il terzo, su errori manifesti di valutazione relativi alla probabilità di reiterazione del pregiudizio, il quarto, sulla violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione e, infine, il quinto, su un difetto di motivazione.

55 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i suddetti cinque motivi e, pertanto, il ricorso di annullamento nella sua interezza.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

56 La Changmao chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;

- in via principale, accogliere il ricorso in primo grado e, quindi, annullare il regolamento controverso, nella parte in cui la riguarda;

- in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci; e

- condannare la Commissione e gli intervenienti alle spese sostenute nell’ambito del procedimento di primo grado e di impugnazione.

57 La Commissione chiede che la Corte voglia:

- respingere l’impugnazione in quanto infondata, e

- condannare la Changmao alle spese.

58 La Distillerie Bonollo e a. chiede che la Corte voglia:

- respingere l’impugnazione nella sua interezza in quanto inoperante e, in ogni caso, in quanto infondata e/o irricevibile, e

- condannare la Changmao a sopportare le spese da essa sostenute nel procedimento di impugnazione e in primo grado.

59 Il 13 giugno 2022 la Corte ha invitato il Consiglio e il Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a partecipare all’udienza al fine di rispondere a quesiti relativi al primo motivo di impugnazione.

Sull’impugnazione

60 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il controllo di legittimità degli atti dell’Unione adottati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base non potesse essere effettuato con riferimento al protocollo di adesione della Cina all’OMC, il secondo e il terzo, su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione commessi nella determinazione sia della vulnerabilità dell’industria dell’Unione sia della probabilità di reiterazione del pregiudizio causato a tale industria, in violazione, in particolare, del principio di buona amministrazione, e, infine, il quarto, sulla violazione dei diritti della difesa.

Sul primo motivo

61 Il primo motivo si compone di due parti. Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente lamenta essenzialmente l’errore di diritto commesso dal Tribunale nel ritenere, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, che l’eccezione al principio secondo cui il giudice dell’Unione europea non può controllare la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione europea alla luce della loro conformità alle norme degli accordi OMC, riconosciuta dalla Corte nella sentenza del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio (C‑69/89, EU:C:1991:186), non fosse applicabile nel caso di specie. Con la seconda parte di detto motivo, essa le addebita di aver erroneamente escluso, al punto 74 della sentenza impugnata, l’esistenza di una terza eccezione al principio summenzionato.

Sulla prima parte del primo motivo

- Argomenti delle parti

62 Con la prima parte del primo motivo, la Changmao sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, che la legittimità degli atti dell’Unione adottati conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base non poteva essere controllata alla luce del protocollo di adesione della Cina all’OMC. In particolare, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella parte in cui ha constatato, basandosi sul punto 48 della sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494), che tale articolo 2, paragrafo 7, costituisce l’espressione della volontà del legislatore dell’Unione di adottare, in tale settore, un approccio proprio dell’ordinamento giuridico dell’Unione, e ciò anche dopo l’adesione della Repubblica popolare cinese all’OMC.

63 A tal riguardo, la Changmao fa valere, da un lato, che tale disposizione riflette, al contrario, la volontà del legislatore dell’Unione di dare attuazione ad un obbligo particolare sottoscritto nell’ambito del protocollo di adesione della Cina all’OMC, ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio (C‑69/89, EU:C:1991:186, punti da 29 a 32), consistente, in sostanza, nel non ricorrere al metodo derogatorio cosiddetto del «paese di riferimento» nei confronti dei produttori-esportatori cinesi solo fino alla scadenza del periodo transitorio previsto all’articolo 15 di tale protocollo.

64 Tale interpretazione sarebbe peraltro corroborata dalla genesi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e, in particolare, dai considerando 54 e 55 della proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione della Comunità nella conferenza ministeriale, elaborata dall’Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio, in merito all’adesione della Repubblica popolare cinese all’Organizzazione Mondiale del Commercio (COM/2001/0517 definitivo) (GU 2002, C51 E, pag. 314), nonché dalla successiva decisione del Consiglio, del 19 ottobre 2001 [2001/0218 (CNS) e 2001/0216 (CNS)]. Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere al suo argomento relativo alla genesi di tale articolo 2, paragrafo 7.

65 Dall’altro lato, secondo la Changmao, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494), non sarebbe applicabile nel caso di specie, dal momento che tale sentenza non solo riguardava la situazione specifica della Repubblica di Armenia, ma disciplinava, inoltre, le situazioni anteriori alla data di scadenza del periodo transitorio previsto nel protocollo di adesione della Cina all’OMC. Peraltro, esso riguarderebbe unicamente il caso dei paesi non retti da un’economia di mercato e che non erano membri dell’OMC.

66 Per quanto riguarda il riesame degli atti dell’Unione alla luce del diritto dell’OMC, Changmao ritiene che la prima eccezione, menzionata nella sentenza del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio (C‑69/89, EU:C:1991:186), ed enunciata al punto 60 della sentenza impugnata, mediante il riferimento alla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti 40 e 41), e del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 87), sia soddisfatta nel caso di specie. A tal riguardo, essa sostiene che l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base costituisce un’eccezione alle norme di base per la determinazione del dumping e che, sebbene tale disposizione non faccia riferimento al protocollo di adesione della Cina all’OMC, essa dovrebbe essere interpretata conformemente alla normativa dell’Unione. Inoltre, detta eccezione non potrebbe essere applicata alle importazioni provenienti dalla Cina dopo la scadenza del periodo transitorio previsto all’articolo 15 di tale protocollo, cosicché, successivamente a tale scadenza, le norme di base enunciate all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base dovrebbero applicarsi a tali importazioni.

67 Pertanto, secondo la Changmao, l’articolo 15, lettere a) e d), di detto protocollo ha cessato di essere applicabile l’11 dicembre 2016, cosicché la Repubblica popolare cinese non sarebbe più soggetta all’applicazione delle norme del «paese di riferimento» a partire da tale data, ciò che sarebbe peraltro corroborato dalla relazione dell’organo d’appello dell’OMC del 15 luglio 2001, resa nella causa «Comunità europee - Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Cina (WT/DS/397)». Di conseguenza, poiché, nella presente causa, l’avviso di apertura del procedimento della Commissione sarebbe entrato in vigore il 19 aprile 2017, si dovrebbe ritenere che, a partire dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal protocollo di adesione della Cina all’OMC, l’Unione debba, in generale, utilizzare i costi di produzione e i prezzi del mercato interno cinese al fine di determinare il valore normale per i produttori esportatori cinesi.

68 La Distillerie Bonollo e a., il Parlamento, il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza di questa prima parte del primo motivo di impugnazione.


- Giudizio della Corte

69 Occorre preliminarmente ricordare che le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione o di un’eccezione di illegittimità di detto atto solo qualora, da una parte, la natura e l’economia generale dell’accordo in questione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise. Pertanto, è solo quando queste due condizioni sono cumulativamente soddisfatte che tali disposizioni possono essere invocate dinanzi al giudice dell’Unione al fine di fungere da criterio di valutazione della legittimità di una misura dell’Unione (sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 37 e giurisprudenza citata).

70 Orbene, per quanto riguarda gli accordi OMC, di cui fa parte integrante il protocollo di adesione, la Corte ha già potuto precisare, da un lato, che tali accordi non sono idonei a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice in forza del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 14 dicembre 2000, Dior e a., C‑300/98 e C‑392/98, EU:C:2000:688, punti 43 e 44, e del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 46).

71 D’altro lato, da giurisprudenza costante risulta che, tenuto conto della loro natura e della loro struttura, l’accordo che istituisce l’OMC nonché gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di tale accordo non rientrano, in linea di principio, tra le norme alla luce delle quali può essere verificata la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

72 Al riguardo la Corte ha, in particolare, rilevato che l’ammissione che il compito di assicurare la conformità del diritto dell’Unione alle norme dell’OMC incombe direttamente al giudice dell’Unione equivarrebbe a privare gli organi legislativi o esecutivi di quest’ultima del margine di manovra di cui dispongono gli analoghi organi dei partner commerciali dell’Unione. È infatti pacifico che alcune delle parti contraenti, fra cui i partner più importanti dell’Unione dal punto di vista commerciale, hanno appunto tratto, alla luce dell’oggetto e dello scopo degli accordi menzionati al punto precedente, la conseguenza che questi ultimi non rientrano tra le norme alla luce delle quali i loro organi giurisdizionali controllano la legittimità delle proprie norme di diritto interno. Una simile mancanza di reciprocità, ove venisse ammessa, rischierebbe di condurre ad uno squilibrio nell’applicazione delle norme dell’OMC (sentenza del 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

73 La Corte ha inoltre ritenuto che il sistema risultante dagli accordi OMC riservi un ruolo importante ai negoziati tra le parti. Per quanto riguarda, più in particolare, l’applicazione degli accordi OMC nell’ordinamento giuridico comunitario, essa ha inoltre rilevato che, ai sensi del suo preambolo, l’accordo che istituisce l’OMC, ivi compresi i suoi allegati, resta fondato sul principio di negoziati avviati su una base di reciproca convenienza e si distingue così, per quanto riguarda l’Unione, dagli accordi conclusi da quest’ultima con Stati terzi che instaurano una certa asimmetria degli obblighi o creano relazioni speciali di integrazione con l’Unione (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 1999, Portogallo/Consiglio, C‑149/96, EU:C:1999:574, punti 36 e 42, nonché giurisprudenza ivi citata).

74 Soltanto in due situazioni eccezionali, attinenti alla volontà del legislatore dell’Unione di limitare autonomamente il proprio margine di manovra nell’applicazione delle norme dell’OMC, la Corte ha riconosciuto che spetta al giudice dell’Unione, se del caso, verificare la legittimità di un atto dell’Unione e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce dei suddetti accordi o di una decisione dell’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC che constata il mancato rispetto di tali accordi (sentenza del 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

75 Si tratta, da un lato, della situazione in cui l’Unione ha inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi menzionati al punto 71 della presente sentenza e, dall’altro, di quella in cui l’atto dell’Unione di cui trattasi rinvia espressamente a precise disposizioni di tali accordi (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 22 giugno 1989, Fediol/Commissione, 70/87, EU:C:1989:254, punti da 19 a 22; del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, EU:C:1991:186, punti da 29 a 32, e del 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

76 Per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, relativo alla determinazione del valore normale delle importazioni provenienti da un paese membro dell’OMC non retto da un’economia di mercato, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, come ricordato dal Tribunale al punto 65 della sentenza impugnata, che tale disposizione costituisce l’espressione della volontà del legislatore dell’Unione di adottare, in tale settore, un approccio proprio dell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

77 A tal riguardo, occorre rilevare che, per le ragioni esposte dall’avvocato generale ai paragrafi da 89 a 91 delle sue conclusioni, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui la giurisprudenza della Corte, citata al punto precedente della presente sentenza, non sarebbe applicabile nel caso di specie.

78 Peraltro, la Corte ha precisato che le valutazioni risultanti dalla giurisprudenza citata al punto 76 della presente sentenza non erano rimesse in discussione dal fatto che il considerando 3 del regolamento di base enuncia che occorre trasporre «nella misura massima possibile» le norme dell’accordo antidumping nel diritto dell’Unione. Infatti, tale espressione deve essere intesa nel senso che, sebbene il legislatore dell’Unione intendesse tener conto delle norme dell’accordo antidumping al momento dell’adozione di tale regolamento, esso non ha tuttavia manifestato la volontà di procedere ad un recepimento di ciascuna di tali norme in detto regolamento. La conclusione secondo cui l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base è diretto a dare esecuzione agli obblighi particolari contenuti nell’articolo 2 dell’accordo antidumping non può, pertanto, in nessun caso basarsi sui termini del suddetto considerando (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

79 A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che, affinché sia dimostrata la volontà del legislatore dell’Unione di dare attuazione nel diritto dell’Unione ad un obbligo particolare sottoscritto nell’ambito degli accordi OMC, non è sufficiente che i considerando dell’atto dell’Unione di cui trattasi facciano emergere in maniera generale che l’adozione di quest’ultimo è avvenuta tenendo conto di obblighi internazionali dell’Unione. È necessario, invece, che dalla disposizione specifica del diritto dell’Unione controversa si possa desumere che essa è volta ad attuare nel diritto dell’Unione un obbligo particolare scaturito dagli accordi OMC (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti da 44 a 46 e giurisprudenza citata).

80 Occorre, inoltre, constatare, come parimenti rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 70 e 85 delle sue conclusioni, che, da un lato, nessuno dei considerando del regolamento di base menziona il protocollo di adesione della Cina all’OMC. Dall’altro lato, dai lavori preparatori di tale regolamento non si può dedurre la minima intenzione del legislatore dell’Unione di attuare un qualsiasi obbligo assunto nell’ambito di detto protocollo.

81 Inoltre, contrariamente a quanto fatto valere dalla Changmao, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel non aver tenuto conto, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, dei lavori preparatori che hanno condotto all’adozione del protocollo di adesione della Cina all’OMC.

82 Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente in sede di impugnazione relativo alla relazione dell’organo d’appello dell’OMC del 15 luglio 2001, occorre rilevare che, al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale argomento, dichiarando, da un lato, che la possibilità per un operatore economico di invocare dinanzi al giudice dell’Unione il fatto che una normativa di quest’ultima sia incompatibile con una relazione dell’organo di conciliazione dell’OMC non può essere ammessa al di fuori delle ipotesi di cui al punto 60 della sentenza impugnata, per quanto riguarda le norme sostanziali dell’OMC, facendo riferimento a tal proposito alle sentenze del 10 novembre 2011, X e X BV (C‑319/10 e C‑320/10, EU:C:2011:720, punto 37), e del 18 ottobre 2018, Rotho Blaas (C‑207/17, EU:C:2018:840, punto 46), e, dall’altro, che la ricorrente non aveva dedotto alcun argomento che consentisse di constatare che, adottando l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare risultante dalla relazione dell’organo di conciliazione dell’OMC o che abbia rinviato espressamente a tale relazione nel regolamento di base. Orbene, dinanzi alla Corte la ricorrente in sede di impugnazione non indica in che modo detta posizione del Tribunale sarebbe viziata da errore.

83 In tali circostanze, non si può addebitare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, per aver ritenuto che non fosse applicabile nel caso di specie la situazione eccezionale riconosciuta dalla Corte nella giurisprudenza derivante dalla sentenza del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio (C‑69/89, EU:C:1991:186, punti da 29 a 32). Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che il protocollo di adesione della Cina all’OMC non può essere invocato per contestare la validità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e, di conseguenza, la legittimità del regolamento controverso, adottato sul fondamento di quest’ultimo.

84 Ne consegue che la prima parte del primo motivo di impugnazione debba essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte del primo motivo

- Argomenti delle parti

85 Con la seconda parte del suo primo motivo, la Changmao fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo respinto, al punto 74 della sentenza impugnata, il suo argomento relativo all’esistenza di una «terza eccezione» al principio secondo il quale il giudice dell’Unione non può controllare la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione alla luce della loro conformità agli accordi OMC, in modo da consentirgli di fondarsi direttamente sulle disposizioni di un accordo internazionale, quale il protocollo di adesione della Cina all’OMC, in un caso in cui «l’accordo internazionale in questione consente una deroga alla regola generale e il diritto dell’Unione si avvale di tale facoltà, come nel caso di specie».

86 La Distillerie Bonollo e a., il Parlamento, il Consiglio e la Commissione contestano la fondatezza di questa seconda parte del primo motivo di impugnazione. La Distillerie Bonollo e a. sostiene, inoltre, che tale parte dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile.

- Giudizio della Corte

87 Ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. In tal senso, secondo giurisprudenza costante, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 28 aprile 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑666/19 P, EU:C:2022:323, punto 186 e giurisprudenza ivi citata).

88 Non soddisfa segnatamente tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo o la parte di un motivo la cui argomentazione non sia a sufficienza chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare per il fatto che gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo sufficientemente coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulato in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑666/19 P, EU:C:2022:323, punto 187 e giurisprudenza ivi citata).

89 Orbene, sebbene la Changmao identifichi con precisione il punto della sentenza impugnata che essa intende criticare con la seconda parte del suo primo motivo, si deve necessariamente constatare che le considerazioni che essa adduce a sostegno di tale parte non contengono alcun argomento giuridico chiaro e comprensibile, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 87 e 88 della presente sentenza, che consenta di dimostrare in cosa consista la «terza eccezione» da essa auspicata.

90 La seconda parte del primo motivo di impugnazione deve quindi essere respinta in quanto irricevibile.

91 Occorre, pertanto, respingere integralmente il primo motivo di impugnazione.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

92 Il secondo motivo, che riguarda i punti 103, 106, da 109 a 112, 114, 116, 117, 120 e 121 della sentenza impugnata, verte su un errore manifesto di valutazione, in quanto il Tribunale non ha constatato la violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, nonché dell’articolo 11, paragrafi 2 e 9, del regolamento di base e del principio di buona amministrazione, che sarebbe conseguenza dell’omessa presa in considerazione da parte della Commissione, nell’ambito della sua valutazione relativa allo stato dell’industria dell’acido tartarico dell’Unione, da un lato, dei risultati dell’attività commerciale del principale produttore di acido tartarico dell’Unione, vale a dire la Distillerie Mazzari e, dall’altro, il fatto che i risultati negativi di alcuni produttori dell’Unione sarebbero dovuti a decisioni sbagliate di investimento da parte di questi ultimi.

93 La Changmao contesta al Tribunale, in via principale, di non aver constatato che la Commissione avrebbe dovuto tener conto, nell’ambito della valutazione della vulnerabilità dell’industria dell’Unione, dei dati relativi alla Distillerie Mazzari, nella sua qualità di più importante produttore di acido tartarico naturale all’interno dell’Unione.

94 A tal riguardo, essa fa valere, in primo luogo, che il Tribunale, avendo ritenuto, ai punti 103, 106 e da 109 a 112 della sentenza impugnata, che fosse sufficiente per la Commissione, nell’ambito della determinazione dello stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione, tener conto delle sole informazioni fornite dai sette produttori dell’Unione che avevano deciso di collaborare all’inchiesta di riesame che ha dato luogo al regolamento controverso, senza prendere in considerazione i dati relativi alla Distillerie Mazzari, in quanto quest’ultima aveva rifiutato di collaborare all’inchiesta, ha commesso un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di constatare una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base. Orbene, un metodo del genere implicherebbe un processo di autoselezione nell’industria dell’Unione e, di conseguenza, un rischio significativo di distorsione dell’inchiesta e del suo risultato.

95 La ricorrente addebita al Tribunale di aver considerato, al punto 106 della sentenza impugnata, che, in assenza di cooperazione della Distillerie Mazzari, la Commissione non poteva disporre di dati affidabili relativi a tale produttore. Più in particolare, essa contesta al Tribunale di non aver considerato che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, nell’ambito della determinazione della situazione di vulnerabilità dell’industria dell’Unione, i dati riguardanti la Distillerie Mazzari di cui essa già disponeva, nell’ambito dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione di esecuzione 2016/176, dal momento che i rispettivi periodi di indagine di tale decisione di esecuzione e del regolamento controverso si sovrapponevano sostanzialmente, in quanto entrambi riguardavano in particolare gli anni 2013 e 2014.

96 Peraltro, per il periodo dell’inchiesta di riesame che non corrispondeva a quello dell’inchiesta che ha condotto all’adozione della decisione di esecuzione 2016/176, vale a dire quella relativa agli anni 2015 e 2016, la Commissione avrebbe potuto facilmente ottenere informazioni riguardanti tale produttore dai rendiconti finanziari di quest’ultimo pubblicamente disponibili, i quali attesterebbero molto chiaramente una redditività al lordo delle imposte dell’8,4% nel 2015 e dell’8,1% nel 2016, in netto contrasto con le conclusioni del regolamento controverso sulla redditività dei produttori dell’Unione che hanno collaborato, vale a dire del - 4% nel 2015 e dello 0,8% nel 2016.

97 Pertanto, a torto il Tribunale avrebbe considerato, ai punti 109 e 112 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva disporre di informazioni riguardanti la Distillerie Mazzari per tutto il periodo d’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento controverso e che, pertanto, non era possibile sapere con certezza quali sarebbero state le sue conclusioni se avesse avuto a disposizione tali informazioni. Inoltre, a torto esso avrebbe considerato, ai punti 110 e 111 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a includere nella selezione dei produttori di acido tartarico che sarebbero considerati costituire l’industria dell’Unione di tale settore, produttori che avevano deciso di non cooperare all’inchiesta.

98 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 114 della sentenza impugnata, che le circostanze fossero cambiate tra l’inchiesta che ha portato all’adozione della decisione di esecuzione n. 2016/176 e quella che ha portato all’adozione del regolamento impugnato, in quanto la Distillerie Mazzari aveva deciso di non collaborare più all’inchiesta, cosicché l’utilizzo di un metodo diverso per valutare lo stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione era giustificato. Infatti, secondo la Changmao la mancata collaborazione della Distillerie Mazzari non costituirebbe un mutamento di circostanze, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, idoneo a giustificare l’utilizzo di un metodo di calcolo diverso rispetto all’inchiesta iniziale conclusasi con l’imposizione del dazio antidumping. La Commissione non avrebbe peraltro constatato un siffatto mutamento di circostanze nel regolamento controverso.

99 In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo considerato, ai punti 116 e 117 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha omesso di esaminare tutti gli elementi pertinenti per dimostrare lo stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione e che, pertanto, essa aveva agito con la diligenza richiesta nonché nel rispetto del principio di buona amministrazione. Infatti, dal regolamento controverso risulterebbe inequivocabilmente che, nell’ambito di tale determinazione, la Commissione si è basata unicamente sui dati forniti dai produttori dell’Unione che avevano deciso di collaborare all’inchiesta, senza tener conto dei dati riguardanti la Distillerie Mazzari di cui essa già disponeva, nell’ambito dell’indagine che ha portato all’adozione della decisione di esecuzione n. 2016/176, o ancora dei dati menzionati al punto 96 della presente sentenza, di cui essa avrebbe potuto facilmente disporre se avesse dato prova di tutta la diligenza richiesta per raccogliere tutti gli elementi pertinenti.

100 Alla luce degli elementi che precedono, la Changmao fa valere che il Tribunale ha commesso un errore nel respingere il secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso in primo grado, vertente sul fatto che la Commissione non aveva condotto un esame obiettivo basato su tutte le informazioni disponibili per determinare lo stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, e dell’articolo 11, paragrafi 2 e 9, del regolamento di base, del suo obbligo di diligenza nonché del principio di buona amministrazione.

101 In subordine, la ricorrente sostiene che, anche nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che nessun errore di diritto possa essere addebitato al Tribunale, per il fatto che esso ha considerato che la Commissione non era tenuta a tener conto dei dati relativi alla Distillerie Mazzari, l’industria dell’acido tartarico dell’Unione non si troverebbe, in ogni caso, in una situazione di vulnerabilità. A tal riguardo, essa fa valere, in primo luogo, quanto segue: «[a]nche tenendo conto dei soli dati relativi agli indicatori di pregiudizio della Commissione, il consumo è diminuito dell’11% (il dato corretto è del 25%), la produzione dell’Unione è aumentata del 22%, le vendite dei nove produttori di acido tartarico dell’Unione sono aumentate del 15-25% (considerando 118 del regolamento controverso), la loro quota di mercato del 32% (considerando 121 del regolamento controverso); le vendite dei sette produttori dell’Unione che hanno collaborato sono aumentate del 33% (considerando 117 del regolamento controverso), la loro quota di mercato del 46% (considerando 120 del regolamento controverso); mentre le importazioni di acido tartarico originario della [Cina] sono diminuite del 47% e la quota di mercato corrispondente del 40%, le importazioni di acido tartarico dalla [Cina] soggette alle misure sono diminuite del 49% e la corrispondente quota di mercato del 42% (considerando 102 del regolamento controverso). Per quanto riguarda i prezzi unitari medi, i prezzi dell’acido tartarico originario della [Cina] soggetti alle misure sono diminuiti del 33%. I prezzi dell’Unione sono tuttavia diminuiti di oltre il 47%, mentre i costi di produzione nell’Unione sono diminuiti del 44%. Di conseguenza, anche senza tener conto dei risultati della Distillerie Mazzari, l’industria dell’acido tartarico dell’Unione non si trova in una situazione di vulnerabilità, certamente non a causa del calo delle importazioni di acido tartarico originario della [Cina] nell’Unione».

102 Secondo la Changmao, anche ammesso che fosse dimostrata la vulnerabilità dell’industria dell’Unione, la Commissione avrebbe dovuto, in ogni caso, concludere che quest’ultima era stata «autoinflitta», a causa degli investimenti realizzati da taluni produttori dell’Unione al fine di aumentare la loro capacità di produzione, mentre il consumo in tale mercato era in calo, il che avrebbe comportato una certa pressione sui prezzi, riducendo al contempo la redditività di tale industria, l’utile sul capitale investito nonché il flusso di cassa. Essa osserva, inoltre, che, nella decisione di esecuzione n. 2016/176, la Commissione aveva concluso che l’industria dell’Unione presentava risultati positivi per quanto riguardava la redditività, l’utile sul capitale investito nonché il flusso di cassa, e ciò sebbene il periodo dell’inchiesta che aveva preceduto tale decisione di esecuzione e quello sfociato nell’adozione del regolamento controverso si sovrapponessero in maniera coerente.

103 Inoltre, la ricorrente in sede di impugnazione fa valere che, alla luce di una lettura parallela della decisione di esecuzione n. 2016/176 e del regolamento controverso, per il periodo di sovrapposizione delle rispettive inchieste ad esse sottese, le conclusioni della Commissione in merito a taluni indicatori economici riguardanti l’industria dell’Unione, in particolare quelli relativi al «consumo» di acido tartarico nell’Unione e alla «capacità di produzione» di tale prodotto sul mercato dell’Unione, non sarebbero concordanti. A tale titolo, essa indica, da un lato, che i dati risultanti dalla tabella 1 contenuta nel regolamento controverso, che mostrano il consumo totale di acido tartarico dell’Unione per gli anni 2013 e 2014, sono diversi da quelli menzionati nella tabella 1 contenuta nella decisione di esecuzione n. 2016/176. Dall’altro lato, i dati della tabella 8 contenuta nel regolamento controverso, relativa alla produzione di acido tartarico dell’Unione nel periodo 2013-2014, sono diversi dai dati di produzione di acido tartarico dell’Unione per lo stesso periodo, quali risultanti dalla tabella 4 contenuta nella decisione di esecuzione n. 2016/176. Orbene, i dati presi in considerazione alla luce di questi due indicatori macroeconomici avrebbero indubbiamente un impatto su tutti gli altri dati degli indicatori di pregiudizio che sono tratti dai dati di consumo e di produzione, quali le quote di mercato e le vendite, menzionati nella tabella 11 e al considerando 98 del regolamento controverso, nonché sull’indicatore relativo alla redditività dell’industria dell’Unione.

104 Basandosi su tali elementi, la Changmao fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo considerato, ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, che, nell’ambito della valutazione dell’incidenza degli elementi menzionati ai punti 102 e 103 della presente sentenza sulla vulnerabilità dell’industria dell’Unione, occorreva tener conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione in materia.

105 La Distillerie Bonollo e a. e la Commissione ritengono che il secondo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Giudizio della Corte

106 Occorre rilevare, in via preliminare, che, affinché le istituzioni dell’Unione possano stabilire se esista una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione del settore economico interessato, è necessario conoscere la situazione attuale di tale industria. Infatti, è solo alla luce di tale situazione che dette istituzioni potranno accertare se l’aumento imminente delle importazioni future oggetto di dumping causerà un pregiudizio notevole a tale industria, qualora non siano adottate misure di difesa commerciale. Pertanto, la valutazione della vulnerabilità della stessa industria costituisce la prima fase di analisi nell’ambito della determinazione dell’eventuale esistenza di una minaccia di pregiudizio (v., in tale senso, sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punto 31).

107 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione si fonda su prove positive e implica un esame obiettivo, da un lato, del volume delle importazioni oggetto di dumping e degli effetti di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione e, dall’altro, dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

108 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base definisce la nozione di «industria dell’Unione» rispetto al «ccomplesso dei produttori di prodotti simili nell’Unione» o a «quelli tra [detti produttori] le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della produzione dell’Unione complessiva di tali prodotti». Quest’ultima disposizione mostra, in particolare, che non può essere aperta alcuna inchiesta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione totale del prodotto simile realizzata dall’industria comunitaria.

109 Al riguardo, la Corte ha già affermato che la soglia del 25% si riferisce alla «produzione totale del prodotto simile attribuibile all’industria dell’Unione» e si rapporta alla percentuale rappresentata dai produttori comunitari che hanno espresso un sostegno alla denuncia in tale produzione totale. Solo la soglia del 25% è quindi rilevante per determinare se tali produttori rappresentino «una proporzione maggioritaria» della produzione totale del prodotto simile realizzata dall’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

110 Attraverso il rinvio a detta soglia, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base si limita così a precisare che una produzione combinata, dei produttori comunitari che hanno espresso un sostegno alla denuncia, che non raggiunge il 25% della produzione totale dell’Unione del prodotto simile non può, in ogni caso, essere considerata sufficientemente rappresentativa della produzione dell’Unione. Nell’ipotesi in cui la produzione combinata di detti produttori superi detta soglia, potranno essere imposti o mantenuti dazi antidumping se le istituzioni dell’Unione interessate riescono a dimostrare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso, che il pregiudizio derivante dalle importazioni del prodotto oggetto del dumping pregiudica una proporzione maggioritaria della produzione totale dell’Unione di prodotti simili (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

111 Ne consegue che la definizione dell’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, può essere circoscritta ai soli produttori dell’Unione che hanno sostenuto la denuncia all’origine dell’inchiesta antidumping (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

112 Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, che la produzione dei produttori dell’Unione menzionati al punto 13 della sentenza impugnata, all’origine della denuncia che ha condotto all’inchiesta di riesame, rappresentava il 52% della produzione totale del prodotto in esame e superava, pertanto, la soglia del 25% prevista all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, letto alla luce dell’articolo 5, paragrafo 4, di tale regolamento. Inoltre, dal punto 30 della sentenza impugnata risulta che i sette produttori che hanno collaborato all’inchiesta e di cui la Commissione ha tenuto conto nell’ambito della determinazione della vulnerabilità dello stato dell’industria dell’Unione e della minaccia di pregiudizio rappresentavano il 60% della produzione totale dell’Unione.

113 In secondo luogo, deve essere respinto l’argomento della Changmao, che consiste, in sostanza, nel contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto, ai punti 103, 106 e da 109 a 112 della sentenza impugnata, che fosse sufficiente per la Commissione, nell’ambito della determinazione dello stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione, tener unicamente conto delle informazioni fornite dai sette produttori dell’Unione che avevano deciso di cooperare, senza prendere in considerazione i dati relativi alla Distillerie Mazzari, nella sua qualità di più importante produttore di acido tartarico naturale all’interno dell’Unione. Infatti, poiché, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti da 109 a 111 della presente sentenza, la definizione dell’industria dell’Unione può essere limitata ai soli produttori dell’Unione che hanno espresso un sostegno alla denuncia all’origine dell’inchiesta antidumping, detta circostanza, di per sé, non è tale da invalidare il metodo seguito in sede di adozione del regolamento controverso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, tale circostanza non può neppure consentire di constatare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per il fatto che non avrebbe constatato che la Commissione aveva omesso di esaminare tutti gli elementi pertinenti per dimostrare lo stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione e che, pertanto, essa non aveva agito con la diligenza richiesta nonché nel rispetto del principio di buona amministrazione.

114 In terzo luogo, non si può contestare al Tribunale di non aver constatato che la Commissione è incorsa in una violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Infatti, la limitazione della definizione dell’industria dell’Unione ai soli produttori dell’Unione che hanno espresso un sostegno alla denuncia all’origine dell’inchiesta antidumping e che hanno collaborato all’inchiesta non consente, di per sé, e in assenza di qualsiasi altro elemento idoneo a rimettere in discussione la rappresentatività di tali produttori, di ritenere che la determinazione, nel regolamento controverso, dello stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione non sia fondata su prove positive e non comporti un esame obiettivo, ai sensi di detto articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

115 Ne consegue che, nel considerare, ai punti 103, 106 e da 109 a 112 della sentenza impugnata, che era sufficiente per la Commissione, nell’ambito della determinazione dello stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione, tener unicamente conto delle informazioni fornite dai sette produttori dell’Unione che avevano deciso di collaborare all’inchiesta di riesame che ha dato luogo al regolamento controverso, senza prendere in considerazione i dati relativi alla Distillerie Mazzari, il Tribunale non è incorso in errori di diritto.

116 In tali circostanze, occorre considerare che gli altri argomenti della Changmao di cui ai punti da 95 a 97 della presente sentenza - diretti, in sostanza, a contestare al Tribunale, da un lato, di non aver constatato che la Commissione poteva disporre di informazioni riguardanti la Distillerie Mazzari per tutto il periodo dell’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento controverso e, dall’altro, di aver considerato che tale istituzione non fosse tenuta ad includere, nella selezione dei produttori di acido tartarico che sarebbero stati considerati come costituenti l’industria dell’Unione di tale settore, i produttori che hanno deciso di non collaborare all’inchiesta - devono essere respinti in quanto inoperanti, in quanto tali argomenti non possono comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

117 Per quanto riguarda l’argomento della Changmao menzionato al punto 98 della presente sentenza, occorre constatare che esso deriva da una lettura erronea del punto 114 della sentenza impugnata. In quest’ultimo punto, infatti, il Tribunale non ha considerato che la mancata collaborazione della Distillerie Mazzari costituisse un cambiamento di metodo, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, rispetto a quello applicato nel corso del procedimento sfociato nell’istituzione del dazio antidumping, ma si è limitato a constatare, in risposta all’affermazione formulata in tal senso dinanzi ad esso dalla Changmao, che tale circostanza non può essere considerata un cambiamento ingiustificato di metodo per valutare lo stato dell’industria dell’Unione alla luce della decisione di esecuzione n. 2016/176.

118 Occorre inoltre precisare che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base riguarda unicamente il metodo o i metodi di calcolo del «valore normale» (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e a., C‑461/18 P, EU:C:2020:979, punti da 142 a 153 nonché giurisprudenza ivi citata), e non disciplina, pertanto, la determinazione dello stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione, cosicché l’argomento della ricorrente in sede di impugnazione dovrebbe, in ogni caso, essere respinto in quanto infondato.

119 Per quanto riguarda l’argomentazione della Changmao menzionata al punto 101 della presente sentenza, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, un ricorrente non può invocare, per la prima volta dinanzi alla Corte, motivi e argomenti che non ha dedotto dinanzi al Tribunale. Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte motivi e argomenti del genere equivarrebbe, infatti, a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazioni è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito dell’impugnazione la competenza della Corte è quindi limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita per i motivi e gli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Jiangsu Seraphim Solar System e Consiglio/Jiangsu Seraphim Solar System e Commissione, C‑439/20 P e C‑441/20 P, EU:C:2023:211, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

120 Pertanto, poiché tale argomento è stato sollevato solo in sede di impugnazione, esso deve essere respinto in quanto irricevibile.

121 Infine, per quanto riguarda gli argomenti menzionati ai punti 102 e 103 della presente sentenza, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione, C‑345/18 P, EU:C:2019:589, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

122 Il ricorrente che alleghi un siffatto snaturamento da parte del Tribunale deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 28 aprile 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑666/19 P, EU:C:2022:323, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

123 Orbene, con gli argomenti di cui ai punti 102 e 103 della presente sentenza, la ricorrente confuta, in realtà, la valutazione effettuata dal Tribunale sui fatti e sugli elementi di prova e cerca quindi di ottenere dalla Corte una nuova valutazione di tali fatti ed elementi, senza tuttavia dedurre uno snaturamento al riguardo, e ciò in violazione della giurisprudenza citata ai punti 121 e 122 della presente sentenza.

124 Da quanto precede risulta che anche l’argomento menzionato al punto 104 della presente sentenza, che costituisce, in sostanza, un prolungamento dell’argomentazione esposta ai punti 102 e 103 di tale sentenza, deve essere respinto in quanto irricevibile.

125 Alla luce degli elementi che precedono, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

126 Con il suo terzo motivo, che riguarda i punti 138, 139, da 145 a 147, 150 e 152 della sentenza impugnata, la Changmao contesta al Tribunale di aver commesso, nell’ambito dell’analisi della minaccia di pregiudizio, errori manifesti nell’interpretazione e nell’applicazione sia dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base, sia dell’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, nonché del principio di buona amministrazione. In particolare, essa contesta al Tribunale di non aver constatato che, avendo rifiutato di tener conto, nell’ambito della determinazione di una minaccia di pregiudizio, da un lato, degli effetti pregiudizievoli che avrebbero sull’industria dell’Unione le importazioni provenienti dal maggior produttore di acido tartarico dalla Cina e principale esportatore di tale prodotto verso l’Unione, vale a dire la Hangzhou e, dall’altro, dell’impatto dei cambiamenti climatici e delle differenze di usi finali tra l’acido tartarico sintetico e l’acido tartarico naturale, la Commissione aveva violato sia le disposizioni del regolamento di base sia il principio generale di diritto summenzionati. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di constatare una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, per il fatto la Commissione aveva concluso, nel regolamento controverso, per l’esistenza di una minaccia di pregiudizio, mentre, nella decisione di esecuzione 2016/176, essa aveva ritenuto che le esportazioni della Hangzhou, che nondimeno continuava le sue attività in Cina in condizioni comparabili, se non addirittura identiche, a quelle della Changmao, non causassero un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

127 Più in particolare, essa fa valere, in primo luogo, che il Tribunale, avendo ritenuto, in sostanza, ai punti 138 e 139 della sentenza impugnata, che la Commissione avesse debitamente preso in considerazione, nell’ambito della sua valutazione globale degli indici e dei fattori pertinenti imposti dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, tutti gli elementi di prova positivi nonché tutti i fattori che incidono sullo stato dell’industria dell’Unione e, pertanto, sull’esistenza di una minaccia di pregiudizio, ha commesso un errore manifesto di valutazione.

128 A sostegno di tale considerazione, la Changmao precisa anzitutto di non contestare la circostanza che la Hangzhou non sia soggetta a dazi antidumping, dato che le istituzioni dell’Unione hanno ritenuto che tale produttore esportatore non causasse pregiudizio all’industria dell’Unione e che ciò è stato confermato dal Tribunale nella sentenza del 15 marzo 2018, Caviro Distillerie e a./Commissione (T‑211/16, EU:T:2018:148).

129 Ciò premesso, nell’ambito dell’analisi della minaccia di pregiudizio, nella misura in cui essa deve basarsi su tutti gli elementi di prova positivi esistenti, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione gli effetti sull’industria dell’Unione delle attività di esportazione praticate dalla Hangzhou, tanto più che quest’ultima sarebbe, di gran lunga, il maggior produttore esportatore di acido tartarico verso il mercato dell’Unione. Orbene, se tale istituzione avesse constatato, nel regolamento controverso, come avrebbe dovuto fare, che le esportazioni della Changmao verso l’Unione avevano seguito, per i quattro anni relativi al periodo dell’inchiesta di riesame, la stessa tendenza delle esportazioni effettuate dalla Hangzhou, in termini tanto dei prezzi quanto dei volumi esportati, essa avrebbe concluso nel senso di un’assenza di minaccia di pregiudizio.

130 Alla luce di tali elementi, a torto il Tribunale avrebbe considerato, al punto 145 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva ignorare gli effetti delle esportazioni della Hangzhou verso l’Unione. La ricorrente contesta inoltre al Tribunale di aver snaturato, in tale punto 145 della sentenza impugnata, il suo argomento secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente ignorato gli effetti di tali esportazioni sull’industria dell’Unione, nei limiti in cui il Tribunale avrebbe considerato che, con tale argomento, la Changmao contestava, in sostanza, alla Commissione di non aver incluso la Hangzhou nell’inchiesta di riesame che ha dato luogo al regolamento controverso, sebbene quest’ultima avesse ben precisato di essere al corrente del fatto che le attività di tale produttore esportatore non rientravano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

131 In secondo luogo, la Changmao sostiene che il Tribunale, essendosi limitato, al punto 150 della sentenza impugnata, ad indicare le differenze esistenti tra l’inchiesta iniziale, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, e l’inchiesta di riesame, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, nel senso che, nell’ambito della prima, la Commissione doveva accertare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping, mentre, nella seconda, essa doveva analizzare l’esistenza di una minaccia di pregiudizio in caso di mancata proroga delle misure antidumping, senza constatare che le rispettive analisi della Commissione sottese a queste due inchieste avrebbero dovuto basarsi sugli stessi criteri e fattori, tanto microeconomici quanto macroeconomici, enunciati all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base, ha commesso un errore di diritto. Inoltre, a tale punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato il suo argomento relativo, da un lato, all’identità delle sue attività di esportazione con quelle effettuate dalla Hangzhou e, dall’altro, al fatto che questi due produttori-esportatori si troverebbero in una situazione del tutto comparabile. Ne consegue che la quasi totalità delle considerazioni che erano state rilevate dalla Commissione nel regolamento controverso nei confronti della Changmao avrebbe dovuto disciplinare, mutatis mutandis, le attività della Hangzhou, ad eccezione di quelle relative all’espansione delle capacità di produzione, dal momento che, a differenza di quest’ultimo produttore-esportatore, la ricorrente in sede di impugnazione non intenderebbe aumentare le sue capacità di produzione.

132 In terzo e ultimo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale, avendo respinto, ai punti 146 e 147 della sentenza impugnata, i suoi argomenti relativi, in primo luogo, all’asserita pertinenza dei dati di Eurostat per gli anni 2017 e 2018, da essa prodotti in primo grado a sostegno del suo argomento vertente sull’incidenza dei cambiamenti climatici sull’offerta di tartrato di calcio, che costituisce una delle principali materie prime per la fabbricazione dell’acido tartarico naturale e, in secondo luogo, all’impatto dei cambiamenti climatici e delle differenze di usi finali tra l’acido tartarico sintetico e l’acido tartarico naturale sulla valutazione dei prezzi del mercato dell’acido tartarico dell’Unione e, di conseguenza, sull’esistenza di una minaccia di pregiudizio, ha commesso errori di diritto.

133 A tal riguardo, essa rileva, in primo luogo, che sarebbe pacifico che i processi di fabbricazione dell’acido tartarico prodotto rispettivamente in Cina e nell’Unione differiscono, poiché i produttori-esportatori cinesi producono acido tartarico sintetico, mentre i produttori dell’Unione confezionano acido tartarico naturale. Pertanto, tali rispettivi produttori non si troverebbero in una situazione di concorrenza, quanto meno per quanto riguarda l’utilizzo di detto prodotto da parte delle industrie vitivinicole e farmaceutiche dell’Unione, nell’ambito delle quali potrebbe essere utilizzato solo l’acido tartarico naturale. Pertanto, i prezzi praticati dalla Changmao non possono incidere sui prezzi dei produttori dell’Unione per quanto riguarda, quantomeno, questi due usi specifici di detto prodotto.

134 In secondo luogo, la Changmao fa valere che la Corte ha ammesso, al punto 41 della sentenza del 4 febbraio 2021, eurocylinder systems (C‑324/19, EU:C:2021:94), la pertinenza dei dati successivi, quali i dati di Eurostat menzionati al punto 132 della presente sentenza, nell’ambito della determinazione di una minaccia di pregiudizio, ciò alla luce della natura prospettica dell’analisi ad essa sottesa.

135 La Distillerie Bonollo e a. e la Commissione ritengono che il terzo motivo di impugnazione debba essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Giudizio della Corte

136 Occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, in materia di politica commerciale comune e, specialmente, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

137 Sempre secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento antidumping, tale ampio potere discrezionale riguarda in particolare l’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria dell’Unione e dei fattori che sono all’origine di tale pregiudizio. Il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

138 La Corte ha altresì più volte dichiarato che il controllo da parte del Tribunale degli elementi di prova sui quali le istituzioni dell’Unione fondano le proprie constatazioni non costituisce una nuova valutazione dei fatti che sostituisce quella di tali istituzioni. Tale controllo non incide sull’ampio potere discrezionale di tali istituzioni nell’ambito della politica commerciale, ma si limita a rilevare se i suddetti elementi siano idonei a suffragare le conclusioni cui sono giunte le istituzioni. Il Tribunale è quindi tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenza del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

139 Inoltre, nell’ambito del controllo di legittimità, di cui all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione non può, in nessun caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione, C‑345/18 P, EU:C:2019:589, punto 15, e giurisprudenza citata).

140 Occorre, in secondo luogo, ricordare che l’esame obiettivo dell’accertamento di un pregiudizio causato all’industria dell’Unione, previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, deve vertere, da un lato, sul volume delle importazioni oggetto di dumping e degli effetti di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione e, dall’altro lato, sull’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione (sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione, C‑345/18 P, EU:C:2019:589, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

141 Per quanto riguarda la determinazione di tale volume o di tali prezzi, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base indica i fattori da prendere in considerazione durante il menzionato esame, precisando nel contempo che tali fattori, singolarmente o combinati, non possono costituire da soli una base di giudizio determinante (sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione, C‑345/18 P, EU:C:2019:589, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

142 Ciò vale anche per quanto riguarda l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione. Dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base risulta infatti che spetta alle istituzioni dell’Unione valutare tutti i fattori e gli indici economici rilevanti che influiscono sulla situazione di detta industria, dal momento che uno o più fattori non forniscono necessariamente una base di giudizio decisiva. Tale disposizione conferisce quindi a tali istituzioni un potere discrezionale nell’esame e nella valutazione dei diversi indizi (sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione, C‑345/18 P, EU:C:2019:589, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

143 Occorre aggiungere, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell’Unione vengono esaminati affinché il pregiudizio dovuto a tali altri fattori non sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

144 Le istituzioni dell’Unione sono quindi tenute a valutare se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di dumping e ad escludere ogni pregiudizio derivante da altri fattori (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (cause riunite C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

145 Nel caso di specie, occorre anzitutto constatare che gli argomenti della Changmao riguardanti i punti 138 e 139 della sentenza impugnata derivano da un’errata lettura di tali punti. Infatti, al primo di tali punti, il Tribunale si è limitato a richiamare la giurisprudenza costante della Corte, parimenti ricordata al punto 142 della presente sentenza, secondo la quale, da un lato, nell’ambito della valutazione globale di tutti gli indici e fattori pertinenti che impone dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, uno o più fattori menzionati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante e, dall’altro, tale articolo 3, paragrafo 5, conferisce alle istituzioni dell’Unione un ampio potere discrezionale nell’esame e nella valutazione di tale insieme di fattori e di indici. Al secondo di tali punti, il Tribunale si è limitato a richiamare la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio (T‑199/04 RENV, EU:T:2016:740, punto 139), da cui si evince, in sostanza, che la conclusione dell’esistenza di un pregiudizio notevole non è necessariamente incompatibile con il fatto che alcuni, o addirittura diversi, fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base sono testimonianza di una tendenza positiva, a condizione tuttavia che, in un caso del genere, l’istituzione dell’Unione interessata fornisca un’analisi convincente che dimostri che lo sviluppo positivo di taluni fattori è controbilanciato da uno sviluppo negativo di altri fattori.

146 Occorre poi constatare che, con l’argomentazione esposta ai punti 129 e 130 della presente sentenza, la Changmao contesta al Tribunale, in sostanza, di non aver constatato che, nella parte in cui la Commissione ha omesso di prendere in considerazione, nell’ambito della determinazione della minaccia di pregiudizio, gli effetti pregiudizievoli asseritamente causati dalle esportazioni effettuate dalla Hangzhou sull’industria dell’Unione, tale istituzione ha omesso di esaminare tutti i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, di detto regolamento, e ciò in violazione della giurisprudenza citata al punto 144 della presente sentenza.

147 A tal riguardo, occorre ricordare che, come risulta dai punti 23, 24 e 29 della presente sentenza, il Consiglio, basandosi sulle considerazioni derivanti dai punti 305 e 306 della relazione dell’organo di appello dell’OMC, del 29 novembre 2005, nel caso «Messico - misure antidumping definitive sulle carni bovine e sul riso» (WT/DS 295/AB/R), ha ritenuto opportuno, nel regolamento di esecuzione n. 332/2012, escludere le esportazioni della Hangzhou verso il mercato dell’Unione dall’ambito di applicazione delle misure istituite dal regolamento n. 130/2006. Tirando le conseguenze da questa esclusione, la Commissione, con la decisione di esecuzione 2016/176, ha chiuso il procedimento antidumping relativo a questo produttore-esportatore.

148 Come rilevato al punto 31 della presente sentenza, il ricorso proposto da vari produttori di acido tartarico dell’Unione avverso tale decisione di esecuzione è stato respinto dal Tribunale con sentenza del 15 marzo 2018, Caviro Distillerie e a./Commissione (T‑211/16, EU:T:2018:148). L’impugnazione proposta dai suddetti produttori contro tale sentenza è stata respinta dalla Corte con la sentenza del 10 luglio 2019, Caviro Distillerie e a./Commissione (C‑345/18 P, EU:C:2019:589).

149 Inoltre, come risulta dall’argomento della Changmao menzionato al punto 128 della presente sentenza, quest’ultima non intende contestare il fatto che la Hangzhou non sia stata assoggettata a dazi antidumping, poiché le sue esportazioni non erano state considerate dalle istituzioni dell’Unione come causa di un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

150 Ciò premesso, la Changmao ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che, per tale ragione, la Commissione non avrebbe dovuto tener conto, nell’ambito della sua valutazione relativa all’esistenza di una minaccia di pregiudizio, degli effetti negativi sull’industria dell’Unione delle esportazioni della Hanghzou verso il mercato dell’Unione.

151 Tale argomento non può essere accolto, giacché risulta inequivocabilmente dall’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base che il legislatore dell’Unione, mediante tale disposizione, ha inteso imporre un obbligo in capo alle istituzioni dell’Unione di esaminare, oltre alle importazioni oggetto di dumping, i fattori noti solo nella misura in cui essi causino un pregiudizio all’industria dell’Unione. Orbene, dagli elementi esposti, in particolare, al punto 154 della sentenza impugnata e che non sono contestati dalla Changmao, risulta chiaramente che le istituzioni dell’Unione hanno considerato che le esportazioni effettuate dalla Hangzhou non causavano pregiudizio all’industria dell’Unione.

152 Non può essere accolta neppure la prima parte dell’argomento della ricorrente in sede di impugnazione, esposta al punto 131 della presente sentenza, con la quale essa contesta, in sostanza, al Tribunale di non aver ritenuto che la Commissione fosse incorsa in un errore di diritto per aver asseritamente omesso di considerare l’inchiesta iniziale mediante la quale è stato istituito il dazio antidumping e l’indagine di riesame che ha dato luogo al regolamento controverso alla luce degli stessi criteri e fattori, sia microeconomici che macroeconomici, quali enunciati all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base. Infatti, si deve necessariamente constatare che la Changmao non sviluppa alcun argomento giuridico a sostegno di tale parte della sua argomentazione. Essa non fornisce, in particolare, alcuna precisazione quanto ai criteri e ai fattori che non sarebbero stati analizzati dalla Commissione nell’inchiesta sfociata nell’adozione del regolamento controverso, mentre essi sarebbero stati analizati nell’inchiesta iniziale. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 87 della presente sentenza, detta parte dell’argomentazione deve essere respinta in quanto irricevibile.

153 Per quanto riguarda la seconda parte dell’argomentazione menzionata al punto 131 della presente sentenza, con cui la ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato, al punto 150 della sentenza impugnata, la portata del suo argomento relativo all’asserita comparabilità delle situazioni della ricorrente e della Hangzhou, è sufficiente constatare, da un lato, che a tale punto 150 il Tribunale si limita a ricordare la giurisprudenza pertinente della Corte e, dall’altro, che la ricorrente non espone alcuna argomentazione giuridica che consenta di dimostrare sotto quale profilo, citando tale giurisprudenza, il Tribunale avrebbe snaturato la sua argomentazione. Pertanto, detta seconda parte dell’argomentazione deriva da una lettura erronea di tale punto e non soddisfa i requisiti di ricevibilità, di cui al punto 87 della presente sentenza.

154 Inoltre, non può essere accoltaneppure la terza parte dell’argomentazione della Changmao menzionata al punto 131 della presente sentenza, dal momento che, tenuto conto dell’ampio potere di cui dispone la Commissione in materia, un operatore economico non può riporre il suo legittimo affidamento nel mantenimento di una situazione esistente. Inoltre, la ricorrente in sede di impugnazione non poteva validamente attendersi che le conclusioni del regolamento controverso fossero le stesse raggiunte dalla Commissione nella decisione di esecuzione 2016/176, concernente la Hangzhou.

155 Per quanto riguarda, infine, l’argomento della ricorrente in sede di impugnazione sintetizzato ai punti da 132 a 134 della presente sentenza, con cui essa contesta, in sostanza, al Tribunale di aver respinto la pertinenza dei dati Eurostat per gli anni 2017 e 2018, che quest’ultima aveva prodotto in primo grado a sostegno della sua affermazione relativa all’incidenza delle condizioni climatiche sui prezzi dell’acido tartarico naturale nell’Unione, occorre rilevare che tale argomento si fonda sulla premessa secondo cui i produttori di acido tartarico naturale e quelli di acido tartarico sintetico non si trovano in una situazione di concorrenza, in particolare, in quanto nell’ambito delle industrie vitivinicole e farmaceutiche dell’Unione potrebbe essere utilizzato solo l’acido tartarico naturale. Orbene, come emerge dal punto 18 della presente sentenza, l’acido tartarico sintetico ha le stesse caratteristiche fisiche e chimiche dell’acido tartarico naturale ed è, in linea di principio, destinato agli stessi usi di base di quest’ultimo. Peraltro, come risulta dal punto 147 della sentenza impugnata, è sufficiente ricordare che, ai sensi dei considerando 30 e 31 del regolamento controverso, i due tipi di prodotti sono considerati simili ai fini del riesame, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e hanno usi che si sovrappongono. Pertanto, poiché l’argomento della Changmao si fonda sulla premessa erronea secondo cui l’acido tartarico naturale e l’acido tartarico sintetico non si trovano in una situazione di concorrenza, occorre respingere tale argomento in quanto infondato.

156 Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto in parte come irricevibile e in parte come infondato.

Sul quarto motivo

157 Il quarto motivo, che riguarda i punti da 172 a 177 e da 187 a 189 della sentenza impugnata, consiste, in sostanza, di due parti, vertenti, la prima, su una violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione, e, la seconda, su un errore di interpretazione dell’articolo 296 TFUE.

Sulla prima parte del quarto motivo

- Argomenti delle parti

158 Con la prima parte del suo quarto motivo, la Changmao sostiene, in sostanza, che il Tribunale, avendo considerato, ai punti da 172 a 177 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva comunicato alla Changmao, in tempo utile, tutte le considerazioni essenziali al rispetto dei suoi diritti della difesa, ha commesso un errore di diritto.

159 Infatti, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe considerato al punto 172 della sentenza impugnata, la Commissione non avrebbe esposto dettagliatamente, ai punti da 109 a 139 del documento di informazione generale menzionato al punto 42 della presente sentenza, tutti i fatti e le considerazioni essenziali sui quali tale istituzione ha successivamente basato, nel regolamento controverso, le sue analisi riguardanti lo stato dell’industria dell’Unione e l’esistenza di una minaccia di pregiudizio. La Commissione avrebbe, inoltre, rifiutato di comunicarle talune informazioni essenziali che indicassero in che modo essa aveva condotto tali analisi, nonché le considerazioni che l’avevano indotta a non tener conto dei dati relativi alla Distillerie Mazzari, nella sua qualità di produttore dell’Unione più importante e più prospero. Secondo la ricorrente in sede di impugnazione, statuendo, in tale punto della sentenza impugnata, che il disaccordo espresso da quest’ultima con le suddette analisi della Commissione non può essere invocato a sostegno di un motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa, il Tribunale ha snaturato la sua argomentazione.

160 Il Tribunale avrebbe altresì snaturato, al punto 173 della sentenza impugnata, il suo argomento relativo all’esclusione dei dati relativi alla Distillerie Mazzari dalle valutazioni riguardanti lo stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione e l’esistenza di una minaccia di pregiudizio. A tal riguardo, la Changmao precisa, da un lato, che, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale in tale punto della sentenza impugnata, essa, nella sua qualità di «parte interessata» all’inchiesta conclusasi con l’adozione del regolamento controverso, aveva potuto consultare i fascicoli non riservati della Commissione, circostanza che sarebbe, peraltro, corroborata dal verbale ufficiale delle consultazioni. Ciò premesso, i documenti non riservati sarebbero stati, nella stragrande maggioranza, documenti classificati come «limitati», non avendole consentito di formulare osservazioni informate.

161 Dall’altro, la ricorrente in sede di impugnazione rileva di essere stata informata della decisione della Commissione di non tener conto dei dati relativi alla Distillerie Mazzari solo mediante il documento di informazione generale, che le è stato fornito il 30 aprile 2018. Infatti, né la lettera dell’associazione dei produttori italiani di acido tartarico, menzionata al punto 39 della presente sentenza, né la decisione della Commissione di non procedere a un campionamento dei produttori dell’Unione avrebbero lasciato intendere che tale istituzione avrebbe fatto totalmente astrazione da tali dati.

162 Inoltre, la Changmao contesta al Tribunale di aver altresì snaturato, al punto 174 della sentenza impugnata, la sua argomentazione relativa, da un lato, agli effetti sullo stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione delle esportazioni verso quest’ultima, effettuate dalla Hangzhou, e, dall’altro, alla determinazione dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio. A tal riguardo, la Changmao precisa che, pur se era in effetti al corrente dell’esistenza della decisione di esecuzione 2016/176, essa non poteva in alcun modo prevedere che i dati relativi alla Hangzhou non sarebbero stati presi in considerazione dalla Commissione, in quanto prove positive determinanti nell’ambito della sua analisi, di natura prospettica, della probabilità di reiterazione del pregiudizio. Inoltre, la Commissione avrebbe rifiutato di comunicarle le considerazioni che l’avevano condotta a non utilizzare, nel regolamento controverso, gli elementi di prova positivi di cui essa disponeva già nell’ambito dell’indagine che ha portato all’adozione di tale decisione di esecuzione, nei confronti della Hangzhou.

163 Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di constatare che la Commissione aveva rifiutato di comunicare alla Changmao, durante il procedimento amministrativo, elementi di prova o una qualsivoglia spiegazione quanto alle preoccupazioni che quest’ultima aveva esposto nelle sue osservazioni sul documento di informazione generale. Inoltre, contrariamente a quanto avrebbe considerato il Tribunale al punto 175 della sentenza impugnata, la Commissione non le avrebbe fornito spiegazioni in merito alla profonda divergenza che la Changmao aveva rilevato tra la decisione di esecuzione 2016/176 e il regolamento controverso per quanto riguarda gli indici relativi al consumo e alla produzione totale di acido tartarico dell’Unione, per gli anni 2013 e 2014, sebbene tali elementi fossero stati determinanti per valutare lo stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione e l’esistenza di una minaccia di pregiudizio.

164 La Changmao sostiene che la Commissione avrebbe dovuto conformarsi agli obblighi positivi ad essa incombenti in forza del principio di buona amministrazione, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’articolo 19, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base, nonché dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, dell’accordo antidumping, ossia l’obbligo, per tale istituzione, in primo luogo, di esaminare tutti gli elementi di prova disponibili, in secondo luogo, di comunicare alle parti interessate le considerazioni sulle quali essa intendeva basare la sua analisi prospettica relativa all’esistenza di una minaccia di pregiudizio e, in terzo luogo, di rispondere alle osservazioni formulate dalle parti interessate nel corso del procedimento amministrativo. Se la Commissione avesse rispettato tali obblighi, la Changmao avrebbe potuto presentare osservazioni utili, il che avrebbe indotto la Commissione ad adottare conclusioni diverse per quanto riguarda sia lo stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione sia l’esistenza di una minaccia di pregiudizio.

165 La Distillerie Bonollo e a. e la Commissione ritengono che occorra respingere questa prima parte del quarto motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

- Giudizio della Corte

166 Occorre anzitutto sottolineare che il rispetto dei diritti della difesa riveste un’importanza capitale nei procedimenti di inchieste antidumping (sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

167 Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, nell’adempimento del loro dovere d’informazione, poi, le istituzioni dell’Unione devono agire con tutta la dovuta diligenza, cercando di dare alle imprese interessate - entro i limiti in cui resta garantita l’osservanza del segreto professionale - indicazioni utili per la tutela dei loro interessi, scegliendo, eventualmente d’ufficio, i modi appropriati di siffatta comunicazione. Le parti interessate devono, in ogni caso, essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del danno da essa conseguente (sentenza 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

168 Anche se l’obbligo di informazione che incombe alle istituzioni dell’Unione in materia di antidumping deve conciliarsi con l’obbligo di rispettare le informazioni riservate, ciò non toglie che quest’ultimo obbligo non può svuotare del loro contenuto essenziale i diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione, 264/82, EU:C:1985:119, punto 29).

169 Inoltre dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esistenza di un’irregolarità relativa ai diritti della difesa può comportare l’annullamento dell’atto in questione solo nella misura in cui sussiste la possibilità che, a causa di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare a un risultato diverso, violando così concretamente i diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

170 In proposito, sebbene non si possa imporre alla persona che fa valere una siffatta irregolarità di dimostrare che, in mancanza della medesima, il regolamento di cui trattasi avrebbe avuto un contenuto più favorevole ai suoi interessi, essa deve nondimeno provare concretamente che un’ipotesi del genere non è del tutto esclusa (v., in tal senso, per analogia, sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 140 e giurisprudenza ivi citata).

171 Nel caso di specie, occorre rilevare che il Tribunale, in primo luogo, ha ricordato, ai punti da 163 a 170 della sentenza impugnata, le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nonché la giurisprudenza costante relativa, anzitutto, al rispetto dei diritti della difesa, inoltre, al dovere di diligenza incombente alle istituzioni dell’Unione in forza del diritto a una buona amministrazione e, infine, all’equilibrio che occorre trovare tra tali diritti e la protezione dei dati riservati.

172 In secondo luogo, il Tribunale, ai punti da 172 a 175 della sentenza impugnata, ha analizzato i diversi argomenti della Changmao, vertenti su una violazione dei suoi diritti della difesa, dichiarando che tali argomenti non consentivano di ritenere che la Commissione avesse violato l’obbligo di divulgazione di tutti gli elementi di prova e di tutte le considerazioni essenziali in tempo utile. Esso ha debitamente motivato, in tali punti da 172 a 175 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali detti argomenti dovevano essere respinti.

173 In terzo luogo, basandosi sulla giurisprudenza ricordata al punto 78 della sentenza impugnata, il Tribunale, al punto 176 di tale sentenza, ha respinto in quanto irricevibile l’argomento della Changmao vertente, in particolare, sulla violazione del principio di buona amministrazione.

174 Occorre constatare che, con l’argomento esposto a sostegno della prima parte del suo quarto motivo, la ricorrente in sede di impugnazione si limita a criticare la soluzione alla quale il Tribunale è pervenuto, senza tuttavia dimostrare che quest’ultimo ha violato la giurisprudenza ricordata al punto 167 della presente sentenza, secondo la quale le istituzioni dell’Unione devono agire con tutta la diligenza richiesta, cercando di fornire alle imprese interessate, nei limiti in cui sia garantito il rispetto del segreto commerciale, indicazioni utili per la tutela dei loro interessi e scegliendo, eventualmente d’ufficio, le modalità appropriate di tale comunicazione.

175 Orbene, così facendo, la Changmao chiede in realtà alla Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti e degli elementi di prova a quella effettuata dal Tribunale, cosicché questo argomento, secondo la giurisprudenza consolidata, è irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, punto 56 nonché giurisprudenza ivi citata).

176 Inoltre, la ricorrente in sede di impugnazione non è riuscita a dimostrare in modo concreto, come richiesto dalla giurisprudenza ricordata ai punti 169 e 170 della presente sentenza, che il Tribunale ha omesso di constatare un’irregolarità procedurale, commessa nel corso del procedimento amministrativo, che ha potuto comportare che detto procedimento avrebbe potuto produrre un risultato diverso, pregiudicando così concretamente i suoi diritti della difesa.

177 Inoltre, se è vero che, con gli argomenti esposti ai punti 159, 160 e 162 della presente sentenza, la Changmao deduce snaturamenti asseritamente commessi dal Tribunale, è sufficiente constatare che essa non ha indicato, in modo preciso, gli elementi a sostegno della sua argomentazione, i quali sarebbero stati snaturati dal Tribunale, e non dimostra gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero portato quest’ultimo a tali snaturamenti, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 122 della presente sentenza. Essa si limita, in realtà, a chiedere una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova, il che esula dalla competenza della Corte in sede di impugnazione. Detto argomento deve essere quindi respinto in quanto irricevibile.

178 Infine, per quanto riguarda l’argomento menzionato al punto 164 della presente sentenza, è sufficiente considerare che, con esso, la ricorrente si limita ad indicare gli errori asseritamente commessi dalla Commissione senza tuttavia esporre argomenti giuridici diretti a dimostrare sotto quale profilo il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 87 della presente sentenza, occorre respingere tale argomento in quanto irricevibile.

179 Alla luce degli elementi che precedono, occorre respingere la prima parte del quarto motivo della presente impugnazione in quanto, in parte, infondata e, in parte, irricevibile.

Sulla seconda parte del quarto motivo

- Argomenti delle parti

180 Con la seconda parte del suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, avendo analizzato, ai punti da 187 a 189 della sentenza impugnata, alla luce dell’articolo 296 TFUE, i suoi argomenti relativi, in primo luogo, all’assenza di base giuridica per l’applicazione, nel regolamento controverso, dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, in secondo luogo, all’incidenza dei dati relativi alla Distillerie Mazzari sullo stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione e, in terzo luogo, agli effetti delle esportazioni effettuate nel mercato dell’Unione dalla Hangzhou per quanto riguarda la determinazione dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio, ha commesso un errore manifesto di interpretazione.

181 A tal riguardo, essa precisa che il quarto motivo da essa dedotto in primo grado non sarebbe stato relativo ad un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, bensì ad una violazione delle forme sostanziali. Infatti, con detto motivo, la Changmao avrebbe, in realtà, invitato il Tribunale a constatare non già una violazione di tale disposizione, bensì l’omessa comunicazione da parte della Commissione, nel corso del procedimento amministrativo, delle considerazioni e degli elementi di prova essenziali sui quali tale istituzione ha successivamente basato, nel regolamento controverso, le sue conclusioni relative allo stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione e all’esistenza di una minaccia di pregiudizio.

182 Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai punti da 187 a 189 della sentenza impugnata, che, con i suoi argomenti, la Changmao contestava alla Commissione di aver violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Così facendo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.

183 La Distillerie Bonollo e a. e la Commissione contestano la ricevibilità e la fondatezza di questa seconda parte del quarto motivo.

- Giudizio della Corte

184 Occorre rilevare che questa seconda parte del quarto motivo è presentata in modo confuso. Infatti, sebbene la ricorrente non contesti, di per sé, al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione, essa sembra tuttavia addebitargli di non aver risposto a tutti gli argomenti da essa sollevati nell’ambito del suo quarto motivo in primo grado, in particolare ai tre argomenti menzionati al punto 180 della presente sentenza.

185 In primo luogo, nei limiti in cui detta seconda parte del quarto motivo d’impugnazione possa essere intesa nel senso che essa riguarda una violazione, da parte del Tribunale, del suo obbligo di motivazione, occorre ricordare, da un lato, che, in sede di impugnazione, il controllo della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia adeguatamente risposto a tutti gli argomenti dedotti dal ricorrente e, dall’altro, che il motivo vertente sulla mancata risposta da parte del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a dedurre una violazione dell’obbligo di motivazione che discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dall’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 9 marzo 2017, Ellinikos Chrysos/Commissione, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

186 Inoltre, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 9 marzo 2017, Ellinikos Chrysos/Commissione, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

187 Occorre constatare che i tre argomenti menzionati al punto 180 della presente sentenza costituiscono una mera ripetizione di argomenti che erano già stati sollevati dalla Changmao nell’ambito dei diversi motivi dedotti in primo grado e sui quali il Tribunale si è pronunciato nell’ambito del suo esame di tali motivi. Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata in risposta a detti motivi è chiara e inequivocabile e consente di comprendere gli elementi alla base della decisione del Tribunale. Il fatto che quest’ultimo sia pervenuto, nel merito, ad un risultato diverso da quello menzionato dalla Changmao non può, di per sé, viziare la sentenza impugnata per un difetto di motivazione (v., per analogia, ordinanza del 13 dicembre 2012, Alliance One International/Commissione, C‑593/11 P, EU:C:2012:804, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

188 Pertanto, nella parte in cui la ricorrente addebita al Tribunale una violazione dell’obbligo di motivazione ad esso incombente, gli argomenti da essa esposti in tal senso devono essere dichiarati infondati.

189 In secondo luogo, nei limiti in cui dovesse intendersi che, con la seconda parte del quarto motivo, la ricorrente nel giudizio di impugnazione contesta al Tribunale di aver travisato la portata degli argomenti che essa aveva esposto, in quanto, con essi, essa non avrebbe addebitato alla Commissione di essere venuta meno al suo obbligo di motivazione, ma di aver violato un certo numero di disposizioni del regolamento di base, occorre considerare che, in tal caso, detta seconda parte del quarto motivo verterebbe su uno snaturamento, da parte del Tribunale, degli atti procedurali della Changmao.

190 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la ricorrente non precisa quale errore di diritto avrebbe commesso il Tribunale nell’analizzare i suoi argomenti alla luce dell’articolo 296 TFUE. Essa non ha neppure precisato gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno della sua domanda.

191 Pertanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 87 della presente sentenza, occorre respingere, in quanto irricevibile, l’argomentazione, vertente su un asserito snaturamento, da parte del Tribunale, degli atti processuali della Changmao.

192 Alla luce di quanto precede, occorre respingere la seconda parte del quarto motivo di impugnazione in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

193 Pertanto, il quarto motivo di impugnazione deve essere integralmente respinto.

194 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione dev’essere respinta nella sua interezza.


Sulle spese

195 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. A termini dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

196 Nel caso di specie, poiché la Distillerie Bonollo e a. e la Commissione ne hanno fatto domanda, la Changmao, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Distillerie Bonollo e a. e dalla Commissione.


Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) L’impugnazione è respinta.

2) La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Distillerie Bonollo SpA, dall’Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, e dalla Caviro Extra SpA nonché dalla Commissione europea.