Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 26-09-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 26-09-2023
Numero gazzetta: 339

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Saumur-Champigny].

(Comunicazione 26/09/2023, pubblicata in G.U.U.E. 26 settembre 2023, n. C 339)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Saumur-Champigny»

PDO-FR-A0147-AM03

Data della comunicazione: 27.6.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice ufficiale geografico

I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Superficie parcellare delimitata

Sono state aggiunte sessioni di approvazione della delimitazione.

Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell'autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all'interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell'individuare, all'interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Distanza tra i ceppi

La distanza minima tra i ceppi passa da 1 m a 0,90 m.

La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.

Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.

Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).

Il documento unico è modificato al punto 5.

4.   Potatura

Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.

Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.

Il documento unico è modificato al punto 5.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame è modificato adeguando il numero di comuni a seguito delle fusioni intervenute.

Il documento unico è modificato al punto 8.

6.   Etichettatura

È stato chiarito il quadro normativo per le indicazioni facoltative.

Il documento unico è modificato al punto 9.

7.   Misure transitorie

Le misure transitorie giunte a scadenza sono state soppresse.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

8.   Modifiche redazionali:

Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.

Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.

9.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Tale modifica non comporta alcuna modifica al documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione geografica

Saumur-Champigny

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini rossi fermi che presentano: - un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari al 10,5 %; - un tenore massimo di zuccheri fermentescibili, in seguito alla fermentazione, di 3 g/l. Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. La fermentazione malolattica è obbligatoriamente completata. I vini pronti per essere commercializzati sfusi o, in fase di confezionamento, presentano un tenore di acido malico ≤ 0,4 g/l.

I criteri analitici sono conformi alla normativa europea vigente.

I vini hanno spesso un colore rubino scuro, frequentemente indice di aromi di frutti rossi o di violetta. Freschi, rotondi e morbidi, questi vini sono in grado di svelare il loro fascino tanto da giovani quanto dopo alcuni anni di conservazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Densità di impianto - Distanza

Pratica colturale

La densità minima d'impianto della vigna è di 4 000 ceppi per ettaro. Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 metro.

Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata.

Le parcelle vitate con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

2.   Norme di potatura

Pratica colturale

Le vigne vengono potate, con la tecnica della potatura corta, della potatura lungo o della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Le vigne possono essere potate con 2 gemme franche supplementari per ceppo, a condizione che nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12.

3.   Arricchimento

Pratica enologica specifica

Sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %.

Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.

4.   Uso di trucioli di legno

Pratica enologica specifica

È vietato l'uso di trucioli di legno, fatta eccezione durante la vinificazione.

5.   Irrigazione

Pratica colturale

È vietata l'irrigazione.

5.2.   Rese massime

69 ettolitri per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione sono effettuate nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2021: Bellevigne-les-Châteaux (solo per il territorio dei comuni delegati di Chacé e Saint-Cyr-en-Bourg), Montsoreau, Parnay, Saumur (solo per il territorio degli ex comuni di Saumur e Dampierre-sur-Loire), Souzay-Champigny, Turquant, Varrains. «I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'Institut national de l'origine et de la qualité.»

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Cabernet Franc N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Legame

1   - Informazioni sulla zona geografica

a)   - Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

I vigneti fanno parte dell'ex provincia dell'Anjou (Angiò), nel punto di incontro tra l'estremo sud-ovest del bacino parigino e i contrafforti del massiccio armoricano. Tradizionalmente questa giustapposizione di suoli biancastri gessosi a suoli più scuri di scisti di ardesia ha permesso di distinguere la regione di «Anjou Blanc» (Angiò bianco), Saumurois, da quella di «Anjou Noir» (Angiò nero), la regione di Angers. I vigneti sono limitati a nord dalla Loira e sono attraversati, da sud a nord, dalla valle del Thouet e dal suo affluente, la Dive. Tale rete idrografica ha scolpito il paesaggio in un susseguirsi di pendii con varie esposizioni, la cui altitudine varia da 40 metri a 110 metri. La zona geografica si estende su 7 comuni nel dipartimento di Maine-et-Loire. Tali comuni, che corrispondono alla cuesta turonienne (costa turoniana) e alle formazioni che la sovrastano, fanno parte della zona geografica della denominazione di origine controllata «Saumur».

Occupando le esposizioni favorevoli, le vigne hanno e modellato il paesaggio che mantiene, in cima alle colline, boschi di conifere e caducifoglie dominati da querce e castagni. Al centro delle parcelle vitate vi è un camino di aerazione per le enormi cavità un tempo utilizzate per estrarre le pietre destinate alla costruzione delle abitazioni e oggi adibite a fungaie. Questo paesaggio è caratterizzato dall'armonia tra vigneti e architettura e da un rapporto quasi osmotico tra i borghi viticoli e i vigneti adiacenti alle proprietà borghesi dalle facciate di un bianco immacolato, ornate di sculture e caratteristiche dell'«Anjou Blanc», che hanno contribuito alla creazione di un parco naturale regionale e alla classificazione di questa regione come patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Le parcelle selezionate per la raccolta delle uve sono delimitate in maniera precisa sulle diverse formazioni del Turoniano: rendzina e suoli bruni calcarei di diverso spessore coperti localmente, sulla sommità dei pendii, da sabbie e argille provenienti da formazioni più recenti come il Senoniano o l'Eocene. I suoli presentano un buon comportamento termico e una moderata riserva idrica e sono privi di qualsiasi segno di idromorfia.

Il clima della regione di Saumur è oceanico, ma il massiccio dei Mauges, ad ovest dei vigneti, attenua questa caratteristica tramite l'effetto Föhn. Nella zona riparata dai venti umidi, la pluviometria annuale oscilla tra i 550 millimetri e i 600 millimetri, mentre supera gli 800 millimetri sulle colline dei Mauges. Questa differenza di precipitazioni è ancora più marcata durante il ciclo vegetativo della vite, in particolare da giugno fino al periodo delle vendemmie. Situato a sud della zona geografica, il «Seuil du Poitou» apporta un'influenza meridionale che si riflette nella presenza di una vegetazione che può essere sorprendente vedere lungo le rive della Loira (lecci, ulivi, mandorli, ecc.). Le temperature medie annue sono relativamente alte (circa 12 °C).

b)   - Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La storia della viticultura del Saumur è legata fino alla metà del Medioevo a quella delle vigne angioine, appartenenti ai conti d'Anjou. Geologicamente somigliante alla Touraine, sono le caratteristiche storiche e umane che legano la regione di Saumur all'Anjou. I vigneti di «Saumur-Champigny» hanno origine nel 1066 con il dissodamento del pendio di «Bois Doré» che sovrasta la Loira, da Saumur a Montsoreau, da parte dei monaci di Saint-Florent. Le vigne allora denominate «Coteaux de Saumur» acquisirono una notevole reputazione per la qualità dei loro vini bianchi.

La produzione di vino rosso apparve all'inizio del XVII secolo. Intorno al 1630, il cardinale Richelieu, allora in Guienna, invia al proprio fattore in Touraine diverse migliaia di piante del vitigno più apprezzato nella regione di Bordeaux, il Cabernet Franc N, da piantare nei cantoni di Chinon, Bourgueil e Saumur. Tuttavia, sembra che il vitigno sia arrivato nella regione antecedentemente a tale data passando per il porto di Nantes (da cui il suo nome locale «Breton»), a seguito dell'unione tra l'Aquitania, sua regione di origine, e l'Anjou, in occasione del matrimonio tra Enrico II Plantageneto ed Eleonora d'Aquitania.

Il XVIII secolo registra un aumento significativo del consumo di vino rosso, con il conseguente moltiplicarsi degli impianti di Cabernet Franc N. Nel 1845 il conte Odart, nel suo «Traité des cépages», in merito al Cabernet Franc N afferma: «è questa pianta, estremamente diffusa nella Francia occidentale, che conferisce al vino Bordeaux, così come ai vini rossi di Chinon, Bourgueil e Champigny, il loro carattere distintivo». Tuttavia, nel 1861, Guillory Ainé ci informa che i vini rossi vengono raccolti in quantità notevolmente inferiori a quelle dei vini bianchi, affermando, in un «Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d'Angers» (Bollettino della Società Agricola e Industriale di Angers): «sulla riva sinistra della Loira, i vitigni a bacca rossa più rinomati sono il Souzay, il Champigny e il Dampierre».

L'evoluzione del vitigno Cabernet Franc N è lenta ma costante, grazie in particolare ad Antoine Cristal, viticoltore all'avanguardia della fine del XIX secolo che operava nel comune di Parnay. I suoi sforzi per controllare, adattare e sviluppare tale vitigno hanno consentito alla denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny» di prosperare a partire dagli anni Sessanta, confermando così l'opinione espressa dal dottor Maisonneuve nella sua opera risalente al 1925 «L'Anjou, ses vignes et ses vins»: «cresce meravigliosamente nelle terre calcaree della regione del Saumur alle quali regala i grandi vini di Champigny».

La creazione di una cantina cooperativa nel 1957 ha consentito lo sviluppo dei mercati, inizialmente nella zona di Parigi e successivamente in tutta la Francia, e all'esportazione fuori dal territorio nazionale a partire dagli anni Ottanta. Nel 2009 la produzione della denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny» registrava, mediamente, 70 000 ettolitri.

2   - Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto

I vini di «Saumur-Champigny» sono vini rossi molto piacevoli. Un colore spesso rubino scuro preannuncia di frequente aromi di frutti rossi o di violetta. Freschi, rotondi e morbidi, questi vini sono in grado di svelare il loro fascino tanto da giovani quanto dopo alcuni anni di conservazione.

3   - Interazioni causali

La combinazione di un clima relativamente caldo e secco e di suoli calcarei e gessosi, che consentono un buon drenaggio e favoriscono un approvvigionamento idrico regolare ma non eccessivo, ha permesso al vitigno Cabernet Franc N di affermarsi sui pendii meglio esposti, garantendo precocità e ventilazione delle uve che favoriscono una maturazione ottimale. Adattando le tecniche di vinificazione, gli operatori hanno inoltre assimilato molto rapidamente quelle tecniche che permettevano loro di estrarre il meglio dalle uve. Tali tecniche, che oggi sono diventate pratiche correnti nella maggior parte dei casi, sono state esposte da Sébille-Auger, eminente enologo, al congresso di Bordeaux nel 1843, mediante la presentazione di un'azienda agricola di Souzay-Champigny.

Durante la seconda parte del XX secolo, la denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny» ha registrato un significativo aumento delle superfici vitate e delle vendite fuori dal territorio nazionale, con esportazioni in oltre 40 paesi.

Gli sforzi della comunità locale volti a perpetuare i loro vigneti sono stati premiati dall'iscrizione della regione vinicola nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Oggi la denominazione di origine controllata «Saumur-Champigny», riconosciuta tra le più prestigiose della regione «Val de Loire», conferma le parole di Georges Clémenceau nell'assaggiare per la prima volta il vino prodotto dall'amico Antoine Cristal: «un paese che produce questo vino è un grande paese, perché non esiste un grande paese senza storia e senza una grande civiltà».

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro normativo:

Legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola a condizione:

— che si tratti di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è stampato con caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni, sulla base del codice geografico ufficiale del 2021:

— dipartimento di Deux-Sèvres: Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay;

— dipartimento d'Indre-et-Loire: Chinon;

— dipartimento di Maine-et-Loire: Artannes-sur-Thouet, Bellevigne-les-Châteaux (solo per il territorio del comune delegato di Brézé), Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné e Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur (solo per il territorio degli ex comuni delegati di Bagneux e Saint-Hilaire-Saint-Florent), Terranjou (solo per il territorio del comune delegato di Chavagnes), Les Ulmes, Vaudelnay;

— dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-55cef068-39e1-4df2-bf73-61d4fbc63ff2