Settore vinicolo - Disposizione della chiusura di impianto di trasformazione delle uve da vino, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 (successivamente abrogato dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238) a causa dell'indebita introduzione all'interno dello stabilimento di uva da tavola - Reiterazione delle violazioni - Rigetto della deduzione di non reiterazione dell'illecito amministrativo e della conseguente richiesta di riduzione della sanzione - Mancanza di un medesimo disegno di illegalità, ma accertamento dell'abitualità dell'illecito.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Felice Manna - Relatore: dott.ssa Cristina Amato)
sul ricorso 34895-2019 proposto da:
IVOM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO VITELLI, N. 10, presso lo studio dell'avvocato FABIO DI MATTEO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CIOCIA;
- ricorrente -
nonché contro
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1198/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06.10.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO.
RILEVATO CHE:
1. Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali irrogava sanzione amministrativa di Euro2.582,00 nei confronti della L.V.O.M. S.r.l., disponendo anche la chiusura per otto mesi dell'impianto di trasformazione delle uve da vino, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 (provvedimento successivamente abrogato dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238), avendo accertato l'indebita introduzione all'interno dello stabilimento di 26.720Kg di uva da tavola. Avverso detta sanzione la L.V.O.M. S.r.l. aveva depositato opposizione innanzi al Tribunale di Bari, articolazione di Modugno, ai sensi dell'art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, deducendo la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 1391/11.
1.2. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4080/2015, rigettava l'istanza; avverso detta sentenza la L.V.O.M. S.r.l. proponeva appello presso la Corte d'Appello di Bari.
2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 1198/2019, rigettava il motivo di nullità dell’ordinanza-ingiunzione, proposto per la prima volta in appello senza indicare le ragioni del vizio. Rigettava anche la deduzione di non reiterazione dell'illecito amministrativo e la conseguente richiesta di riduzione della sanzione ed esclusione della chiusura dello stabilimento, anch'essa non formulata in primo grado, sulla base del fatto che l'appellante - in occasione di un primo accertamento del 13.09.2006 - avrebbe dovuto interrompere la pretesa «programmazione unitaria dell'illecito»: invece, essa reiterò l'illecito, come risulta da un secondo accertamento del 10.10.2006, al quale fece seguito la contestazione dell'infrazione. Pertanto, concludeva il giudice di seconde cure, non vi fu un medesimo disegno di illegalità, ma abitualità dell'illecito.
3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la L.V.O.M. S.r.l., affidandolo a due motivi di ricorso.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali restava intimato.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si censura la nullità della sentenza o del procedimento, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta l'omessa pronuncia della Corte d'Appello di Bari sulla nullità del provvedimento sanzionatorio, motivo al contrario puntualmente sostenuto dall'odierno ricorrente nel ricorso introduttivo di primo grado.
1.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza (v. per tutte: Cass. n. 8053/2014), in quanto non viene indicato nel ricorso se, dove e come le motivazioni già sostenute in primo grado dall'odierna ricorrente in merito alla pretesa nullità dell'ordinanza- ingiunzione (e riportate a p. 13 del ricorso), siano state effettivamente reiterate nel giudizio di appello. Se le argomentazioni sulla nullità dell'ordinanza-ingiunzione fossero state effettivamente proposte in appello, la ricorrente avrebbe dovuto chiarire in quali occasioni e con quali argomentazioni (anche eventualmente identiche a quelle prodotte in primo grado), così consentendo a questa Corte di giudicare sulla congruità della valutazione del giudice a quo esclusivamente in base al ricorso. In mancanza di detta riproduzione, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censura l'impugnata sentenza, ai sensi dell'art 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non avere la Corte inscritto la condotta dell'odierna ricorrente nella fattispecie descritta dall'art. 8-bis, comma 4, Legge n. 689 del 1981.
2.1. Il motivo è infondato. L'unificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione, in ordine a plurime trasgressioni della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge n. 689 del 1981, esclusivamente l'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e, quindi, non opera nel caso di specie ove sono state contestate due condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione pluri-offensiva (al di fuori delle violazioni attinenti alla materia previdenziale ed assistenziale indicate nel comma 2 della stessa norma), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20129 del 22/06/2022, Rv. 665011 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10890 del 07/05/2018, Rv. 648176 - 01).
2.2. Solo con il nuovo art. 8-bis, introdotto per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, nel quadro di un'innovazione più ampia facente riferimento all'istituto generale della «reiterazione delle violazioni» (che, in un certo qual senso, riprende la regolamentazione propria della recidiva rilevante nell’ambito penale), il legislatore ha inteso - con la previsione inclusa nel comma 4 della disposizione - conferire un rilievo diverso ed attenuato alla continuazione con riguardo a tutti gli illeciti amministrativi, disponendo che, nel caso di violazioni successive (alla prima), le stesse non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati, e si prospettano riconducibili ad una programmazione unitaria. Esso non opera, dunque, quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente art. 8 a guisa di continuazione (art. 81 cod. pen., comma 2), e non ha modificato il principio generale espresso dal citato art. 8: la previsione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8-bis, comma 4, relativa alle «violazioni amministrative (...) commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria», è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione dell'unificazione della sanzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617030 - 01; conf. da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10890 del 07/05/2018, Rv. 648176 - 01; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26434 del 16/12/2014, Rv. 633932 - 01).
3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 6 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2023