Organo: Consiglio dell'Unione Europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 16-11-2007
Numero provvedimento: 1234
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Numero gazzetta: 229
Data aggiornamento: 01-01-1970

Recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Modificato dai regg. n. 247/08; n. 248/08; n. 361/08; n. 470/08; n. 510/08; n. 13/09; n. 72/09; n. 183/09; n. 435/09; 491/09; rettifiche G.u. n. L. 144 del 9 giugno 2009; G.u. n. L. 230 del 2 settembre 2009; modificato dai regg. n. 1047/09; n. 1140/09; n. 513/10; rettifica G.u. n. L 220 del 21 agosto 2010; modificato dal reg. n. 1234/10; rettifiche G.u. n. L 276 del 21 ottobre 2011; G.u. n. L 313 del 26 novembre 2011; modificato dai regg. n.121/12; n. 261/12; n. 1028/12; n. 52/13; abrogato dal Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013.

 

PARTE I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Articolo 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti dei seguenti settori di cui all’allegato I:

(omissis)

l) vino: allegato I, parte XII;

(omissis)

2. (soppresso)

3. Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori, elencati e/o definiti nell’allegato II:

a) alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito «il settore dell’alcole etilico agricolo»); (omissis)

 

Articolo 2.

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per alcuni settori si applicano le definizioni di cui all’allegato III.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «agricoltore»: l’agricoltore quale definito nel regolamento n. 1782/03;

b) «organismo pagatore»: l’organismo o gli organismi designati da uno Stato membro ai sensi del regolamento n. 1290/05;

c) «prezzo di intervento»: il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all’intervento pubblico.

 

Articolo 3.

Campagne di commercializzazione

 

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

(omissis)

c bis) dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno successivo nel settore vitivinicolo;

(omissis)

 

Articolo 4.

Competenze della Commissione

Salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento, allorché sono conferite competenze alla Commissione, quest’ultima agisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2.

 

Articolo 5.

Norme di attuazione (omissis)

 

PARTE II MERCATO INTERNO

 

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

 

Articoli 6 - 54.

(omissis)

 

CAPO III

Regimi di contenimento della produzione

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

Articolo 55.

Regimi di quote e potenziale produttivo

(omissis)

2 bis. Nel settore vitivinicolo si applicano le disposizioni relative al potenziale produttivo previste nella sezione IV bis per quanto riguarda gli impianti illegali, il regime transitorio dei diritti di impianto e il regime di estirpazione. (omissis)

 

Articoli 56 - 85.

(omissis)

 

Sezione IV bis

Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo

 

Sottosezione I

Impianti illegali

 

Articolo 85 bis.

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Vedi reg. 555/08 art. 55, 56, 81. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

2. In attesa dell’estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni già imposte, gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.

4. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.

 

Articolo 85 ter.

Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998

1. Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici impiantate a vite anteriormente al 1° settembre 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

Fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/99.

2. La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

3. In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

4. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità al medesimo paragrafo.

Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.

In attesa dell’estirpazione di cui al primo comma si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3.

5. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

 

Articolo 85 quater.

Verifica di non circolazione o distillazione

1. Vedi reg. 555/08. In relazione all’articolo 85 bis, paragrafo 2, e all’articolo 85 ter, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora tali prodotti siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione.

2. Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.

 

Articolo 85 quinquies.

Misure di accompagnamento

Le superfici di cui all’articolo 85 ter, paragrafo 1, primo comma, purché non regolarizzate, e le superfici di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 1, non beneficiano di misure di sostegno nazionali o comunitarie.

 

Articolo 85 sexies.

Modalità di applicazione

Vedi reg. 555/08 art. 58. Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare:

a) le modalità relative agli obblighi di comunicazione degli Stati membri, comprese eventuali riduzioni delle dotazioni di bilancio di cui all’allegato X ter in caso di inadempienza;

b) le modalità circa le sanzioni che gli Stati membri sono tenuti a imporre in caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dagli articoli 85 bis, 85 ter e 85 quater.

 

Sottosezione II

Regime transitorio dei diritti di impianto

 

Articolo 85 septies.

Durata La presente sottosezione si applica fino al 31 dicembre 2015.

 

Articolo 85 octies.

Divieto transitorio di impianto di viti

1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 120 bis, paragrafi da 1 a 6, e in particolare del paragrafo 4, è vietato l’impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2.

2. È inoltre vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, l’impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:

a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell’articolo 85 nonies;

b) da diritti di reimpianto, ai sensi dell’articolo 85 decies;

c) da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 85 undecies e 85 duodecies.

4. Vedi reg. 555/08 I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.

5. Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di cui al paragrafo 1 nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018. In tal caso, le norme che disciplinano il regime transitorio dei diritti di impianto di cui alla presente sottosezione, compreso il presente articolo, si applicano di conseguenza allo Stato membro interessato.

 

Articolo 85 nonies.

Diritti di nuovo impianto

1. Vedi reg. 555/08. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

a) destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione del diritto nazionale; o

b) destinate a scopi di sperimentazione; o

c) destinate alla coltura di piante madri per marze; o

d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2. I diritti di nuovo impianto sono:

a) attivati dal produttore a cui sono concessi;

b) utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;

c) utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.

 

Articolo 85 decies.

Diritti di reimpianto

1. Vedi reg. 555/08 art. 63. Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità della sottosezione III non generano diritti di reimpianto.

2. Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l’estirpazione della superficie oggetto dell’impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto.

3. I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.

4. I diritti di reimpianto sono esercitati nell’azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l’estirpazione.

5. Vedi reg. 555/08 art. 64. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un’altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi: a) una parte dell’azienda interessata è trasferita a quest’altra azienda;

b) le superfici di quest’altra azienda sono destinate:

i) alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; o

ii) alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l’applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell’ambito di disposizioni legislative comunitarie o nazionali preesistenti.

7. I diritti di reimpianto concessi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1493/99 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

 

Articolo 85 undecies.

Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

1. Vedi reg. 555/08 art. 65. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.

2. Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento n. 1493/99 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità della presente sottosezione.

3. Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:

a) i diritti di nuovo impianto;

b) i diritti di reimpianto;

c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.

4. I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve purché siano in grado di dimostrare di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.

Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento n. 1493/99.

 

Articolo 85 duodecies.

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1. Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:

a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant’anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell’azienda;

b) dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l’importo del corrispettivo di cui al primo comma, lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall’articolo 85 octies, paragrafi 1 e 2.

2. Nell’utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri si accertano che:

a) l’ubicazione e le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;

b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

3. I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.

4. I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.

5. Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.

 

Articolo 85 terdecies.

De minimis

Vedi reg. 1535/07. La presente sottosezione non si applica agli Stati membri in cui il regime comunitario dei diritti di impianto non si applicava al 31 dicembre 2007.

 

Articolo 85 quaterdecies

Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l’andamento del potenziale produttivo.

Articolo 85 quindecies.

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare in particolare:

a) disposizioni che consentono di evitare oneri amministrativi eccessivi nell’applicazione delle disposizioni della presente sottosezione;

b) la coesistenza di vigneti a norma dell’articolo 85 decies, paragrafo 2;

c) l’applicazione del coefficiente di riduzione di cui all’articolo 85 duodecies, paragrafo 5.

 

Sottosezione III

Regime di estirpazione

 

Articolo 85 sexdecies.

Durata

Le disposizioni di cui alla presente sottosezione si applicano fino al termine della campagna viticola 2010/2011.

 

Articolo 85 septdecies.

Ambito di applicazione e definizione

Vedi reg. 555/08 art. 75. La presente sottosezione stabilisce le condizioni alle quali i viticoltori beneficiano di un premio per l’estirpazione dei vigneti («il premio di estirpazione»).

 

Articolo 85 octodecies.

Condizioni di ammissibilità

Vedi reg. 555/08 art. 67. Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie corrispondente soddisfa le seguenti condizioni:

a) non ha beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per misure di ristrutturazione e riconversione nel corso delle 10 campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;

b) non ha beneficiato di un sostegno comunitario nell’ambito di altre organizzazioni comuni dei mercati nel corso delle cinque campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;

c) è coltivata;

d) non è inferiore a 0,1 ha. Tuttavia, se uno Stato membro decide in tal senso, tale dimensione minima può essere di 0,3 ha in talune regioni amministrative di detto Stato membro in cui la media della superficie vitata di un’azienda vinicola sia superiore a un ettaro;

e) non è stata impiantata in violazione della legislazione comunitaria o nazionale applicabile;

f) è impiantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2.

Nonostante il disposto della lettera e), del primo comma, le superfici regolarizzate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1493/99 e dell’articolo 85 ter, paragrafo 1, del presente regolamento sono ammissibili al premio di estirpazione.

 

Articolo 85 novodecies.

Importo del premio di estirpazione

1. Vedi reg. 555/08 art. 69, 75. Le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere sono fissate dalla Commissione.

2. L’importo specifico del premio di estirpazione è stabilito dagli Stati membri entro i limiti delle tabelle di cui al paragrafo 1 e in base alle rese storiche della relativa azienda.

 

Articolo 85 vicies.

Procedura e dotazione di bilancio

1. Vedi reg. 555/08 art. 70, 71, 73. I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il 15 settembre di ogni anno. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore al 15 settembre a condizione che sia posteriore al 30 giugno e che tengano debitamente conto, se del caso, delle esenzioni da loro applicate ai sensi dell’articolo 85 duovicies.

2. Gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi relativi alle domande ricevute, esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.

3. La dotazione annua massima destinata al regime di estirpazione è fissata nell’allegato X quinquies.

4. Entro il 15 novembre di ogni anno, se l’importo globale comunicato dagli Stati membri supera la dotazione di bilancio disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati, tenendo conto, se del caso, dell’applicazione dell’articolo 85 duovicies, paragrafi 2 e 3.

5. Vedi reg. 555/08 art. 72. Entro il 1° febbraio di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:

a) per le superfici intere richieste, se la Commissione non ha fissato una percentuale a norma del paragrafo 4; oppure

b) per le superfici ottenute previa applicazione della percentuale di cui al paragrafo 4 in base a criteri oggettivi e non discriminatori e conformemente alle seguenti priorità:

i) gli Stati membri accordano priorità ai richiedenti la cui domanda di premio di estirpazione copre l’intero vigneto; ii) gli Stati membri accordano, in secondo luogo, priorità ai richiedenti di almeno cinquantacinque anni, o di età superiore qualora gli Stati membri dispongano in tal senso.

 

Articolo 85 unvicies.

Condizionalità

Vedi reg. 73/09. Vedi D.m. nazionali e circolari. Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento n. 1782/03, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.

 

Articolo 85 duovicies.

Esenzioni

1. Una volta che la superficie estirpata sul suo territorio raggiunga cumulativamente l’8% della superficie vitata del paese, quale indicata nell’allegato X sexies, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’articolo 85 vicies, paragrafo 1.

Una volta che la superficie estirpata in una regione raggiunga cumulativamente il 10% della superficie vitata di tale regione, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’articolo 85 vicies, paragrafo 1, in detta regione.

2. La Commissione può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe cumulativamente una superficie estirpata superiore al 15% della sua superficie vitata totale, quale fissata nell’allegato X sexies.

3. La Commissione può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro per un dato anno se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe una superficie estirpata superiore al 6% della sua superficie vitata totale, quale fissata nell’allegato X sexies in tale anno particolare di funzionamento del regime.

4. Gli Stati membri possono dichiarare i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza inammissibili al regime di estirpazione, in base a condizioni determinate dalla Commissione.

5. Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l’applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell’ambiente. Le superfici in tal modo dichiarate inammissibili non superano il 3% della superficie vitata totale di cui all’allegato X sexies.

6. La Grecia può dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici vitate delle isole del Mar Egeo e delle isole Ionie, ad eccezione di Creta e dell’Eubea.

7. Il regime di estirpazione di cui alla presente sottosezione non si applica alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.

8. Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone inammissibili, o dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi da 4 a 7, al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento nel settore vitivinicolo, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell’ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.

 

Articolo 85 tervicies.

De minimis

Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle cinque campagne viticole precedenti.

 

Articolo 85 quatervicies.

Aiuti nazionali complementari

Vedi reg. 555/08 art. 69. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, oltre al premio di estirpazione, aiuti nazionali non superiori al 75% del premio di estirpazione stesso.

 

Articolo 85 quinvicies.

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare in particolare:

a) le modalità relative alle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 85 octodecies, in particolare per quanto riguarda la prova che le superfici siano state correttamente coltivate nel 2006 e nel 2007;

b) le tabelle relative al premio e gli importi di cui all’articolo 85 novodecies;

c) i criteri per le esenzioni previste dall’articolo 85 duovicies;

d) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull’attuazione del regime di estirpazione, comprese le sanzioni previste in caso di ritardi di comunicazione, e sulle informazioni che gli Stati membri danno ai produttori sull’accessibilità del regime medesimo;

e) gli obblighi di comunicazione in merito ad aiuti nazionali complementari;

f) i termini di pagamento.

 

Articoli 86 - 103.

(omissis)

 

Sezione IV ter

Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

 

Sottosezione I

Disposizioni introduttive

 

Articolo 103 decies.

Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali di sostegno («programmi di sostegno») per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

 

Articolo 103 undecies.

Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità.

2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.

Gli Stati membri sono responsabili della predisposizione e dell’esecuzione dei necessari controlli e delle necessarie sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di sostegno.

3. Non è concesso alcun sostegno:

a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;

b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento n. 1698/05.

 

Sottosezione II

Presentazione e contenuto dei programmi di sostegno

 

Articolo 103 duodecies.

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Vedi D.m. nazionali. Ogni Stato membro produttore elencato nell’allegato X ter presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi alla presente sezione.

I programmi di sostegno entrati in applicazione in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 479/08 continuano ad applicarsi in virtù del presente regolamento.

Le misure di sostegno contenute nei programmi di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli

Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato.

Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno rispondente alle sue peculiarità regionali.

2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Se, tuttavia, il programma di sostegno presentato non risponde alle condizioni previste nella presente sezione, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.

4. L’articolo 103 terdecies non si applica allorché l’unica misura prevista nel programma di sostegno di uno Stato membro consiste nel trasferimento verso il regime di pagamento unico di cui all’articolo 103 sexdecies. In tal caso, l’articolo 188 bis, paragrafo 5, si applica solo per l’anno in cui ha luogo il trasferimento e l’articolo 188 bis, paragrafo 6, non si applica.

 

Articolo 103 terdecies.

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi; b) i risultati delle consultazioni tenute;

c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

d) uno scadenzario di attuazione delle misure;

e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, in conformità dei massimali indicati nell’allegato X ter;

f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l’adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno; e

g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l’attuazione del programma di sostegno.

 

Articolo 103 quaterdecies.

Misure ammissibili

1. Vedi D.m. 28 giugno 2012. I programmi di sostegno contemplano una o più delle seguenti misure:

a) sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 103 sexdecies;

b) promozione a norma dell’articolo 103 septdecies;

c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell’articolo 103 octodecies;

d) vendemmia verde a norma dell’articolo 103 novodecies;

e) fondi di mutualizzazione a norma dell’articolo 103 vicies;

f) assicurazione del raccolto a norma dell’articolo 103 unvicies;

g) investimenti a norma dell’articolo 103 duovicies;

h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell’articolo 103 tervicies;

i) distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 103 quatervicies;

j) distillazione di crisi a norma dell’articolo 103 quinvicies;

k) uso di mosto di uve concentrato a norma dell’articolo 103 sexvicies.

2. I programmi di sostegno non contemplano misure diverse da quelle di cui agli articoli da 103 sexdecies a 103 sexvicies.

 

Articolo 103 quindecies.

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1. Vedi D.m. 28 giugno 2012 La ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell’allegato X ter.

1 bis. Entro il 1° agosto 2013, gli Stati membri possono decidere di ridurre, a decorrere dal 2015, l’importo disponibile per i programmi di sostegno di cui all’allegato X ter, al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all’articolo 40 del regolamento n. 73/09.

 L’importo derivante dalla riduzione di cui al primo comma permane definitivamente nei massimali nazionali per i pagamenti diretti di cui all’articolo 40 del regolamento n. 73/09 e non è più disponibile per le misure elencate negli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies.

2. Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di sostegno ai sensi dell’articolo 103 duodecies, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri non contribuiscono alle spese di misure finanziate dalla Comunità nell’ambito dei programmi di sostegno.

4. In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. L’intensità massima di aiuto stabilita nelle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprese le risorse comunitarie e le risorse nazionali.

 

Sottosezione III

Misure di sostegno specifiche

 

Articolo 103 sexdecies.

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

1. Vedi reg. 555/08 art. 96.  Entro il 1° dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno ai viticoltori per il 2014 assegnando loro diritti all’aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento n. 73/09.

 Se l’importo del sostegno di cui al primo comma è superiore all’importo del sostegno che era stato fissato per il 2013, gli Stati membri interessati utilizzano la differenza per assegnare ai viticoltori diritti all’aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento n. 73/09 conformemente alla sezione C dell’allegato IX di tale regolamento.

2. Gli Stati membri che intendano concedere il sostegno di cui al paragrafo 1 provvedono a tale sostegno nei loro programmi di sostegno conformemente all’articolo 103 duodecies, paragrafo 3.

3. Il sostegno per il 2014 di cui al paragrafo 1:

a) rimane nell’ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell’articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies;

b) riduce proporzionalmente l’importo delle risorse disponibili per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies nei programmi di sostegno.

 

Articolo 103 septdecies.

Promozione sui mercati dei paesi terzi

1. Vedi reg. 555/08 art. 4. Vedi D.m. 22 luglio 2010. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini con indicazione della varietà di uva da vino.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell’ambiente; b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica;

d) studi di mercati nuovi, necessari all’ampliamento degli sbocchi di mercato;

e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

4. Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50% della spesa ammissibile.

 

Articolo 103 octodecies.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Vedi reg. 555/08 art. 75. Vedi D.m. 8 agosto 2008 e circolari nazionali. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell’inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell’articolo 185 bis, paragrafo 3.

3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività: a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:

a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5. La compensazione delle perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a) nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto; b) una compensazione finanziaria.

6. Il contributo comunitario ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento n. 1083/06 del Consiglio, dell’ 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il contributo comunitario alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.

 

Articolo 103 novodecies.

Vendemmia verde

1. Vedi reg. 555/08 art. 75. Vedi D.m. 23 dicembre 2009. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato.

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

L’importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che le misure relative alla vendemmia verde non comportino una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

 

Articolo 103 vicies.

Fondi di mutualizzazione

1. Vedi reg. 555/08 art. 15. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

2. Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

 

Articolo 103 unvicies.

Assicurazione del raccolto

1. Vedi reg. 555/08 art. 16. Il sostegno per l’assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

2. Vedi D.m. 2 agosto 2010 e circolari nazionali. Il sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario comunitario non superiore:

a) all’80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a), e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse; ii) delle perdite dovute a animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Il sostegno per l’assicurazione del raccolto può essere concesso solo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4. Il sostegno per l’assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

 

Articolo 103 duovicies.

Investimenti

1. Vedi reg. 555/08 art. 17, 18, 19, 20. Vedi D.m. 4 marzo 2011 e circolari nazionali. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti: a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato XI ter;

b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato XI ter.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all’aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 361/03 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento n. 1405/06 e dei dipartimenti francesi d’oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l’aliquota massima. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 361/03, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l’intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 3, lettere a), b), e c), del regolamento n. 1698/05.

4. Le seguenti intensità massime di aiuto in relazione ai costi d’investimento ammissibili si applicano al contributo comunitario:

a) 50% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento n. 1083/06;

b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza;

c) 75% nelle regioni ultraperiferiche ai sensi del regolamento n. 247/06;

d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento n. 1405/06.

5. L’articolo 72 del regolamento n. 1698/05 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1, del presente articolo.

 

Articolo 103 tervicies.

Distillazione dei sottoprodotti

1. Vedi reg. 555/08 art. 21, 22, 23, 24, 25. Vedi D.m. 27 novembre 2008. Vedi circolari ministeriali e AGEA. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato XV ter, sezione D.

L’importo dell’aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione.

3. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

 

Articolo 103 quatervicies.

Distillazione di alcole per usi commestibili

1. Vedi reg. 555/08 art. 26, 27. Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno sotto forma di aiuto per ettaro ai produttori per la distillazione del vino in alcole per usi commestibili.

2. Prima della concessione del sostegno, sono presentati i corrispondenti contratti per la distillazione del vino, nonché le opportune prove della consegna per la distillazione.

 

Articolo 103 quinvicies.

Distillazione di crisi

1. Vedi reg. 555/08 art. 28, 29, 30, 31. Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria di eccedenze di vino decisa dagli Stati membri in casi giustificati di crisi al fine di ridurre o eliminare l’eccedenza e nel contempo garantire la continuità di rifornimento da un raccolto all’altro.

2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono stabiliti dalla Commissione.

3. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

4. La quota della dotazione disponibile utilizzata per la misura di distillazione di crisi non supera le seguenti quote percentuali calcolate sul totale delle risorse disponibili stabilite nell’allegato X ter per Stato membro per il corrispondente esercizio finanziario:

- 20% nel 2009,

- 15% nel 2010,- 10% nel 2011, - 5% nel 2012.

5. Gli Stati membri possono aumentare le risorse disponibili per la misura di distillazione di crisi oltre i massimali annui previsti al paragrafo 4 con l’apporto di risorse nazionali entro i seguenti limiti (espressi in percentuale del corrispondente massimale annuo di cui al paragrafo 4):

- 5% nella campagna viticola 2010,- 10% nella campagna viticola 2011, - 15% nella campagna viticola 2012.

Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’apporto di risorse nazionali ai sensi del primo comma e la Commissione approva l’operazione prima che tali risorse siano rese disponibili.

 

Articolo 103 sexvicies.

Uso di mosto di uve concentrato

1. Vedi reg. 555/08 art. 32, 33, 34. Vedi D.m. 9 ottobre 2012. Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all’allegato XV bis.

2. L’importo dell’aiuto è fissato per titolo alcolometrico volumico potenziale e per ettolitro di mosto utilizzato per l’arricchimento.

3. I livelli massimi di aiuto applicabili per questa misura nelle diverse zone viticole sono stabiliti dalla Commissione.

 

Articolo 103 septvicies.

Condizionalità

Vedi reg. 73/09. Vedi D.m. nazionali e circolari. Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento n. 1782/03, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.

 

Sottosezione IV

Disposizioni procedurali

 

Articolo 103 octovicies.

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare in particolare:

a) il formato della presentazione dei programmi di sostegno;

b) le norme relative alle modifiche dei programmi di sostegno adottate dopo la loro entrata in applicazione;

c) le modalità di applicazione delle misure di cui agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies;

d) le condizioni alle quali occorre comunicare e pubblicizzare l’assistenza fornita attraverso risorse finanziarie della Comunità.

 

Articoli 104 - 112.

(omissis)

 

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE

 

CAPO I

Norme applicabili alla commercializzazione e alla produzione

 

Sezione I

Norme di commercializzazione

 

Articoli 113 - 113 ter.

(omissis)

 

Articolo 113 quater.

Norme di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire norme di commercializzazione intese a regolare l’offerta, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 123, paragrafo 3, e all’articolo 125 sexdecies.

Tali norme sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un’annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e comunitari necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 125 sexdecies, paragrafo 3, si applica anche per le decisioni o le azioni adottate dagli Stati membri in conformità al presente articolo.

 

Articolo 113 quinquies.

Disposizioni specifiche per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli

1. Nella Comunità possono essere utilizzate le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nell’allegato XI ter solo per la commercializzazione di un prodotto conforme alle corrispondenti condizioni ivi stabilite.

Tuttavia, nonostante l’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola «vino» se:

a) è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva; oppure b) è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui all’allegato XI ter.

2. Le categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato XI ter possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

3. Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l’imbottigliamento è anteriore al 1° settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell’articolo 102 bis, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell’allegato XI ter, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

 

Articoli 114 - 118.

(omissis)

 

Sezione I bis

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

 

Articolo 118 bis.

Ambito di applicazione

1. Le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all’allegato XI ter, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) sulla protezione dei legittimi interessi:

i) dei consumatori; e ii) dei produttori;

b) sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati; e

c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

 

Sottosezione I

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

 

Articolo 118 ter.

Definizioni

1. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

b) «indicazione geografica», l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica; ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se: a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i), a iv); e

d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità delle norme stabilite nella presente sottosezione.

 

Articolo 118 quater.

Contenuto delle domande di protezione

1. Vedi reg. 607/09 art. 3, 4, 28. Vedi D. lgs. 61/10 e D.m. 7 dicembre 2012. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente: a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) il nome e l’indirizzo del richiedente;

c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e

d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.

Il disciplinare comporta almeno:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) una descrizione del vino (dei vini):

i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d) Vedi reg. 607/09 art. 5, 6. la delimitazione della relativa zona geografica;

e) le rese massime per ettaro;

f) un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);

g) Vedi reg. 607/09 art. 7. gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera b), punto i);

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione comunitaria o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;

i) il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

 

Articolo 118 quinquies.

Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1. Vedi reg. 607/09 art. 3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 118 quater, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2. La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.

3. La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

 

Articolo 118 sexies.

Richiedenti

1. Vedi reg. 607/09 art. 2, 9. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2. Vedi reg. 607/09 art. 10. I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.

3. Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

 

Articolo 118 septies.

Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, a norma all’articolo 118 ter, di vini originari della Comunità sono esaminate nell’ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo.

2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l’indicazione geografica.

3. Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l’indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, o sia incompatibile con il diritto comunitario in generale.

5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:

a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e

b) trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:i) il nome e l’indirizzo del richiedente; ii) il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d); iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste; e

iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

Tali informazioni sono presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1° agosto 2009.

7. Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione.

 

Articolo 118 octies.

Esame da parte della Commissione

1. Vedi reg. 607/09 art. 11, 12. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione delladenominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

3. Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5.

In caso contrario, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide di respingere la domanda.

 

Articolo 118 nonies.

Procedura di opposizione

Vedi reg. 607/09 art. 13, 14, 15, 16. Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’articolo 118 octies, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

 

Articolo 118 decies.

Decisione sulla protezione

Vedi reg. 607/09 art. 17. In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

 

Articolo 118 undecies.

Omonimi

1. Vedi reg. 607/09 art. 42. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento con riguardo al settore vitivinicolo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.

Gli Stati membri non registrano, ai fini della protezione a norma della rispettiva legislazione in materia, un’indicazione geografica non identica qualora una denominazione di origine o indicazione geografica sia protetta nella Comunità in virtù della normativa comunitaria relativa alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

3. Salvo se altrimenti disposto nelle modalità di applicazione adottate dalla Commissione, il nome di una varietà di uve da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

4. La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all’articolo 118 ter lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose di cui al regolamento n. 110/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e viceversa.

 

Articolo 118 duodecies.

Motivi di rigetto della protezione

1. Vedi reg. 607/09 art. 36. I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

Ai fini della presente sottosezione, si intende per «nome diventato generico» il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare: a) della situazione esistente nella Comunità, in particolare nelle zone di consumo;

b) della pertinente legislazione comunitaria o nazionale.

2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

 

Articolo 118 terdecies.

Relazione con i marchi commerciali

1. Vedi reg. 607/09 art. 41. Vedi circolare 26 aprile 2010. Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato XI ter, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l’articolo 118 duodecies, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 104/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa o dal regolamento n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.

In tali casi l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

 

Articolo 118 quaterdecies.

Protezione

1. Vedi reg. 607/09 art. 19. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell’articolo 118 duodecies, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

 

Articolo 118 quindecies.

Registro

Vedi reg. 607/09 art. 18. Vedi sito E-Bacchus. La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico.

 

Articolo 118 sexdecies.

Designazione dell’autorità di controllo competente

1. Vedi elenco autorità di controllo. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sottosezione secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento n. 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente sottosezione abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

 

Articolo 118 septdecies.

Verifica del rispetto del disciplinare

1. Vedi reg. 607/09 art. 24, 25, 26, 27. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:

a) dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 118 sexdecies, paragrafo 1; oppure

b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento n. 882/04 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento. I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; oppure

b) uno o più organismi di certificazione.

3. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1° maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

4. L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

 

Articolo 118 octodecies.

Modifiche del disciplinare

1. Vedi reg. 607/09 art. 20, 28. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 118 sexies può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 118 septies a 118 decies. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 118 octies, paragrafo 2, e dall’articolo 118 nonies e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 118 octies, paragrafo 3.

3. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;

b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta.

 

Articolo 118 novodecies.

Cancellazione

Vedi reg. 607/09 art. 21, 22, 23. Secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Gli articoli da 118 septies a 118 decies si applicano mutatis mutandis.

 

Articolo 118 vicies.

Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento n. 1493/99 e dell’articolo 28 del regolamento n. 753/02 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/99 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 118 quindecies del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:

a) i fascicoli tecnici di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1;

b) le decisioni nazionali di approvazione.

3. Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 118 quindecies.

4. L’articolo 118 novodecies non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1.

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può decidere, di propria iniziativa e secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 118 ter.

 

Articolo 118 unvicies.

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

 

Sottosezione II

Menzioni tradizionali

 

Articolo 118 duovicies.

Definizioni

1. Vedi reg. 607/09 art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vedi allegato XII e sito E-Bacchus. Per «menzione tradizionale» si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, per indicare:

a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o nazionale;

b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

2. Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione.

 

Articolo 118 tervicies.

Protezione

1. Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità della definizione enunciata all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l’uso illegale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di menzioni tradizionali protette.

2. Le menzioni tradizionali non diventano generiche nella Comunità.

 

Sezione I ter

Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

 

Articolo 118 quatervicies.

Definizione

Vedi reg. 607/09 art. 49, 52. Vedi D.m. 13 agosto 2012. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) «etichettatura», i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;

b) «presentazione», qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

 

Articolo 118 quinvicies.

Applicabilità delle regole orizzontali

Vedi reg. 607/09 art. 51. Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 104/89, la direttiva 396/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, la direttiva 13/00 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e la direttiva 45/07 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati si applicano all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti ivi contemplati.

 

Articolo 118 sexvicies.

Indicazioni obbligatorie

1. Vedi reg. 607/09 art. 50, 60, 70 par. 4. L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato XI ter, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nella Comunità o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato XI ter;

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i) l’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta»; e ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta; c) Vedi reg. 607/09 art. 54. il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) Vedi reg. 607/09 art. 55. Vedi sito E-Bacchus. l’indicazione della provenienza;

e) Vedi reg. 607/09 art. 56, 57. l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore; f) Vedi reg. 607/09 art. 56. l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati; e

g) Vedi reg. 607/09 art. 58. nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.

2. Vedi reg. 607/09 art. 59. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull’etichetta figura la menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a);

b) se, in circostanze eccezionali che la Commissione stabilisce, sull’etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta.

 

Articolo 118 septvicies.

Indicazioni facoltative

1. L’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative: a) Vedi reg. 607/09 art. 61. l’annata;

b) Vedi reg. 607/09 art. 62. il nome di una o più varietà di uve da vino;

c) Vedi reg. 607/09 art. 64. per i vini diversi da quelli di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d) Vedi reg. 607/09 allegato XII e sito E-Bacchus. per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b);

e) Vedi reg. 607/09 art. 65. Vedi reg. 1898/06. il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta;

f) Vedi reg. 607/09 art. 66. termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g) Vedi reg. 607/09 art. 67. per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2. Fatto salvo l’articolo 118 undecies, paragrafo 3, relativamente all’impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), per vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

a) Vedi D.m. 13 agosto 2012. gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stila-re, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente;

ii) appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uve da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

c) le miscele di vino di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della o delle varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

 

Articolo 118 octovicies.

Lingue

1. Vedi dir 13/00, art. 16. Vedi reg. 1169/11 art. 15. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 118 sexvicies e 118 septvicies, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.

2. Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), figurano sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.

Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali della Comunità.

 

Articolo 118 novovicies.

Esecuzione

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, che non è etichettato in conformità della presente sezione, non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato.

 

Articolo 119.

(omissis)

 

Articolo 120.

Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola

Il metodo di produzione e le caratteristiche dell’alcole etilico di origine agricola ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato nell’allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione.

 

Sezione II bis

Regole di produzione nel settore vitivinicolo

 

Sottosezione I

Varietà di uve da vino

 

Articolo 120 bis.

Classificazione delle varietà di uve da vino

1. Vedi D.m. 11 ottobre 1999. I prodotti di cui all’allegato XI ter elaborati nella Comunità sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma del paragrafo 2.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la varietà in questione appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L’estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua eliminazione.

3. Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall’obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino rispondenti al paragrafo 2, lettere a), e b).

4. In deroga al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l’impianto, il reimpianto o l’innesto delle seguenti varietà di uve da vino: a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 2;

b) le varietà non rispondenti al paragrafo 2, lettere a), e b), per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5. Le superfici impiantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3, e 4 sono estirpate.

Non v’è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

6. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi da 2 a 5.

 

Sottosezione II

Pratiche enologiche e restrizioni

 

Articolo 120 ter.

Ambito di applicazione

Vedi reg. 606/09 art. da 3 a 13. Vedi D.m. 30 luglio 2003. La presente sottosezione concerne le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo, nonché la procedura per decidere in merito a tali pratiche e restrizioni.

 

Articolo 120 quater.

Pratiche enologiche e restrizioni

1. Per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti del settore vitivinicolo sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario, figuranti nell’allegato XV bis o stabilite in conformità degli articoli 120 quinquies e 120 sexies.

Il disposto del primo comma non si applica:

a) ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;

b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinati alla preparazione di succo di uve.

2. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

3. I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti nella Comunità nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato XV ter.

4. È vietata la commercializzazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o, laddove applicabile, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell’allegato XV ter.

 

Articolo 120 quinquies.

Regole più restrittive decise dagli Stati membri

Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

 

Articolo 120 sexies.

Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni

1. Fatte salve le pratiche enologiche relative all’arricchimento, all’acidificazione e alla disacidificazione previste nell’allegato XV bis per i prodotti specifici in esso contemplati e le restrizioni elencate nell’allegato XV ter, l’autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti del settore vitivinicolo sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri possono permettere l’uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

 

Articolo 120 septies.

Criteri per l’autorizzazione

Per l’autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione:

a) si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate; b) tiene conto della protezione della salute umana;

c) valuta il possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi;

d) permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto in questione;

e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente;

f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati XV bis e XV ter.

 

Articolo 120 octies.

Metodi di analisi

Vedi reg. 555/08 art. da 87 a 93. Vedi reg. 606/09 art. 15. Vedi comunicazioni (G.u. L 43, 19 febbraio 2010). I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV.

In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, la Commissione adotta metodi e regole corrispondenti secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

In attesa dell’adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

 

Sezione III

Norme procedurali

 

Articolo 121.

Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:

(omissis)

k) con riguardo alle regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche di cui alla sezione I bis, sottosezione I, in particolare le deroghe per quanto riguarda l’applicabilità delle regole e dei requisiti ivi stabiliti: i) le domande pendenti di protezione di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche; ii) la produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in una zona geografica situata in prossimità della zona geografica di origine dell’uva; iii) le pratiche tradizionali di produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta;

l) con riguardo alle regole relative alle menzioni tradizionali cui alla sezione I bis, sottosezione II, relative in particolare:i) alla procedura di conferimento della protezione; ii) al livello specifico di protezione;

m) con riguardo alle regole relative all’etichettatura e alla presentazione di cui alla sottosezione I ter, in particolare:

i) le modalità per l’indicazione della provenienza del prodotto in questione; ii) le condizioni d’uso delle indicazioni facoltative elencate nell’articolo 118 septvicies; iii) i requisiti specifici legati alle indicazioni relative all’annata e alla varietà di uve da vino figuranti in etichetta di cui all’articolo 118 septvicies, paragrafo 2; iv) ulteriori deroghe, aggiuntive a quelle previste all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 2, che prevedono la possibilità di omettere il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli;

v) le norme relative alla protezione da conferire in relazione alla presentazione di un dato prodotto.

La Commissione può modificare la parte B della tabella riportata nell’allegato XI bis, punto III, paragrafo 2.

Le misure necessarie per l’applicazione delle disposizioni relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni stabilite nella sezione II bis, sottosezione II, e negli allegati XV bis e XV ter, salvo disposizione contraria prevista nei medesimi allegati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. Le misure di cui al terzo comma possono includere, in particolare:

a) le disposizioni secondo cui le pratiche enologiche comunitarie elencate all’allegato IV del regolamento n. 1493/99 sono considerate pratiche enologiche autorizzate;

b) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, arricchimento, acidificazione e disacidificazione compresi, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti aromatici di qualità; c) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi;

d) fatto salvo il disposto dell’allegato XV ter, sezione C, le disposizioni che disciplinano la miscelazione e il taglio dei mosti e dei vini;

e) in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;

f) le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche autorizzate;

g) le condizioni di detenzione, di circolazione e di uso dei prodotti non conformi al disposto dell’articolo 120 quater ed eventuali deroghe alle condizioni di tale articolo, nonché la fissazione di criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi specifici;

h) le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e l’uso dei prodotti non conformi alle disposizioni della sezione II bis, sottosezione II, diverse da quelle stabilite dall’articolo 120 quater, oppure non conformi alle disposizioni di applicazione della presente sottosezione.

CAPO II

Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori

 

Sezione I

Principi generali

 

Articolo 122.

Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che: (omissis)

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere le organizzazioni di produttori che soddisfano le stesse condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), e c), e il cui statuto impone ai loro membri in particolare di:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

b) fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l’andamento del mercato;

c) versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell’organizzazione.

I seguenti obiettivi specifici ai sensi del paragrafo 1, lettera c), possono essere perseguiti in particolare nel settore vitivinicolo:

a) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;

b) promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

c) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato;

d) contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter.

 

Articolo 123.

Organizzazioni interprofessionali

(omissis)

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le organizzazioni interprofessionali del settore degli ortofrutticoli e possono riconoscere anche le organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo le quali:

a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti dei settori menzionati nell’alinea;

b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c) svolgono una, e per il settore degli ortofrutticoli, due o più attività tra le seguenti in una o più regioni della Comunità, nel rispetto degli interessi dei consumatori, e senza pregiudizio degli altri settori, per quanto riguarda il settore vitivinicolo nel rispetto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori; i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti del settore vitivinicolo, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; iv) valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli e il potenziale dei prodotti del settore vitivinicolo;

v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente; vi) ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque; vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione e, nel caso del settore vitivinicolo, della vinificazione; viii) valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; ix) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

x) definire per il settore degli ortofrutticoli, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato XVI bis, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali. xi) per il settore vitivinicolo:

– fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta,

– incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose,

– realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi.

 

Articolo 124

Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali

1. L’applicazione dell’articolo 122 e dell’articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all’articolo 1, eccetto i settori di cui all’articolo 122, primo comma, lettera a), e all’articolo 123, paragrafo 1.

2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti n. 865/04, n. 1952/05 e n. 1544/06 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 122 del presente regolamento.

Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti n. 2077/92 e n. 865/04, si considerano organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo 123 del presente regolamento.

 

Articolo 125

Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o le loro associazioni.

 

Articolo 125 bis - 125 quindecies.

(omissis)

 

Sezione I ter

Norme relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo

 

Articolo 125 sexdecies.

Riconoscimento

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che hanno presentato loro una domanda di riconoscimento che contiene la prova che il soggetto: a) per quanto riguarda le organizzazioni di produttori:

i) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 122; ii) è composto di un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro; iii) riunisce un volume minimo di produzione commercializzabile, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro, nella zona in cui opera; iv) è in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di durata che di efficacia e di concentrazione dell’offerta;

v) permette effettivamente ai membri di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;

b) per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali:

i) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 123, paragrafo 3; ii) svolge le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi; iii) rappresenta una quota significativa della produzione o del commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; iv) non è attiva nella produzione, nella trasformazione né nella commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo.

2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento n. 1493/99 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente articolo.

Le organizzazioni che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 123, paragrafo 3, e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e che sono state riconosciute dagli Stati membri sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi delle suddette disposizioni.

3. Le disposizioni dell’articolo 125 ter, paragrafo 2, e dell’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, si applicano mutatis mutandis rispettivamente alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo.

Tuttavia:

a) i termini di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera c), rispettivamente sono di quattro mesi;

b) le domande di riconoscimento di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera c), sono presentate presso lo Stato membro nel quale l’organizzazione ha la sua sede;

c) le comunicazioni annuali di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera d), sono trasmesse entro il 1° marzo di ogni anno.

 

Articoli 126 - 127.

(omissis)

 

PARTE III SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Articolo 128.

Principi generali

Vedi reg. 555/08 art. 38, 39. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b) l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente.

 

Articolo 129.

Nomenclatura combinata

Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata di cui al regolamento n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (di seguito «nomenclatura combinata»), nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate negli allegati III e XI ter, è inserita nella tariffa doganale comune.

 

CAPO II

Importazioni

 

Sezione I

Titoli di importazione

 

Articolo 130.

Titoli di importazione

1. Vedi reg. 555/08 art. da 40 a 51. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di importazione:

(omissis)

g bis)

vino;

(omissis)

o) alcole etilico di origine agricola.

2. Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.

 

Articolo 131.

Rilascio dei titoli

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, salvo qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione del presente capo.

 

Articolo 132.

Validità Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità.

 

Articolo 133.

Cauzione

1. Salvo diversa disposizione della Commissione, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.

2. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto o in parte, se l’importazione non è realizzata entro il periodo di validità del titolo o se è realizzata solo parzialmente.

 

Articolo 133 bis.

Cauzione speciale nel settore vitivinicolo

1. Per i succhi e i mosti dei codici NC 200961, 200969 e 220403 per i quali l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di importazione del prodotto, l’esattezza di questo prezzo è verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante un valore forfettario di importazione, calcolato dalla Commissione in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi di origine.

Qualora il prezzo di entrata dichiarato della partita sia superiore al valore forfettario di importazione, maggiorato eventualmente di un margine fissato dalla Commissione, che non può superare il valore forfettario di oltre il 10%, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all’importazione determinati sulla base del valore forfettario all’importazione.

Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l’applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni che la Commissione stabilisce.

2. Se ai prodotti importati si applicano le deroghe del Consiglio di cui all’allegato XV ter, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell’immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione da parte dell’importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell’immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uve, che sono stati utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, oppure, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.

 

Articolo 134.

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello della cauzione.

 

Sezione II

Prelievi e dazi all’importazione

 

Articolo 135.

Dazi all’importazione

Salvo qualora altrimenti disposto a norma del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.

 

Articoli 136 - 143.

(omissis)

 

Sezione III

Gestione dei contingenti di importazione

 

Articolo 144.

Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità di applicazione adottate dalla stessa.

2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto «pro-duttori tradizionali/nuovi arrivati»).

3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.

 

Articolo 145.

Apertura di contingenti tariffari

La Commissione prevede l’apertura dei contingenti tariffari annui, all’occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell’anno, e stabilisce il metodo di gestione da applicare.

 

Articoli 146 - 147.

(omissis)

 

Articolo 148.

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare in materia di: a) garanzie riguardanti la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

b) riconoscimento del documento utilizzato per verificare le garanzie di cui alla lettera a);

c) condizioni di rilascio e periodo di validità dei titoli di importazione.

 

Sezione IV

Disposizioni particolari relative a determinati prodotti

 

Articoli 149 - 158.

(omissis)

 

Sottosezione V

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

 

Articolo 158 bis.

Requisiti speciali per le importazioni di vino

1. Salvo disposizione contraria, prevista in particolare in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, le disposizioni in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e in materia di etichettatura di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I bis, sottosezione I, e all’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano ai prodotti dei codici NC 200961, 200969 e 2204 importati nella Comunità.

2. Vedi reg. 555/08 art. 40, 41, 42. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.

3. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un’autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione, nel paese d’origine del prodotto;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d’origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.

 

Sezione V

Salvaguardia e perfezionamento attivo

 

Articolo 159.

Misure di salvaguardia

1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio n. 519/94 e n. 3285/94.

2. Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione, senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in proposito entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione.

Le misure vengono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni adottate dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la decisione di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

4. Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, essa procede nel modo seguente:

a) qualora la misura sia stata adottata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di revocarla o modificarla.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

b) in tutti gli altri casi le misure di salvaguardia comunitarie sono revocate o modificate dalla Commissione, senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1.

 

Articolo 160.

Sospensione del regime di perfezionamento attivo

1. Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere in tutto o in parte, il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell’alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

2. Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell’OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

 

CAPO III

Esportazioni

 

Sezione I

Titoli di esportazione

 

Articolo 161.

Titoli di esportazione

1. Vedi reg. 555/08 art. 52, 53, 54. Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le esportazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di esportazione:

(omissis)

d quater)

vino;

(omissis)

k) alcole etilico di origine agricola.

Ai fini del primo comma, la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di esportazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti in questione.

2. Gli articoli da 131 a 133 si applicano mutatis mutandis.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello di garanzia.

 

Articoli 162 - 173.

(omissis)

 

Sezione VI

Perfezionamento passivo

 

Articolo 174.

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

1. Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere in tutto o in parte, il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.

2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

 

PARTE IV NORME SULLA CONCORRENZA

 

CAPO I

Norme applicabili alle imprese

 

Articolo 175.

Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui agli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

 

Articolo 176.

Eccezioni

1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 175 del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

In particolare, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

2. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o le associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriato, ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare con una decisione da pubblicare quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro ovvero di un’impresa o di un’associazione di imprese interessata.

3. La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

 

Articoli 176 bis - 179.

(omissis)

 

CAPO II

Normativa sugli aiuti di Stato

 

Articolo 180.

Applicazione degli articoli 87, 88, e 89 del trattato

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.

Tuttavia, gli articoli 87, 88, e 89 del trattato non si applicano a pagamenti effettuati in virtù degli articoli da 44 a 48, 102,

102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octiesbis, 104, 105, 182 e 182 bis, nonché della parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, e della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter del presente regolamento da parte degli Stati membri conformemente al presente regolamento. Tuttavia, con riguardo all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, unicamente l’articolo 88 del trattato non si applica.

 

Articoli 181.

(omissis)

 

Articolo 182.

Disposizioni nazionali specifiche

1.  (omissis)

2.  (omissis)

3. (omissis)

4. La deroga di cui all’articolo 180, paragrafo 2, del pre sente regolamento, si applica all’aiuto concesso dalla Germania nell’ambito del monopolio tedesco degli alcolici (in prosieguo «il monopolio») per i prodotti commercializzati, dopo ulteriore trasformazione, da parte del monopolio come alcol etilico di origine agricola di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale deroga resta in vigore fino al 31 dicembre 2017, fa salva l’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, e paragrafo 3, prima frase, del TFUE e rispetta le seguenti condizioni:

a) la produzione complessiva di alcol etilico che può usu fruire dell’aiuto nell’ambito del monopolio diminuisce progressivamente per passare da 600.000 hl nel 2011 a 420.000 hl nel 2012 e a 240.000 hl nel 2013 e non può superare i 60.000 hl all’anno dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017, data alla quale il monopolio cesserà di esistere;

b) la produzione delle distillerie agricole sotto sigillo che possono beneficiare dell’aiuto diminuisce progressivamente per passare da 540.000 hl nel 2011 a 360.000 hl nel 2012 e a 180.000 hl nel 2013. Entro il 31 dicembre 2013, tutte le distillerie agricole sotto sigillo lasciano il monopolio. Una volta lasciato il monopolio, ciascuna di stilleria agricola sotto sigillo può ricevere un aiuto compensativo di 257,50 EUR per hl di diritti di distillazione nominali, ai sensi della normativa tedesca vigente. Tale aiuto compensativo può essere concesso non oltre il 31 dicembre 2013. Esso può tuttavia essere versato in più rate, l’ultima delle quali non oltre il 31 dicembre 2017;

c) le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta possono beneficiare dell’aiuto concesso dal monopolio fino al 31 dicembre 2017, a condizione che la produzione che beneficia dell’aiuto non superi i 60.000 hl all’anno;

d) l’importo complessivo degli aiuti versati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 non deve superare 269,9 milioni di EUR e quello degli aiuti erogati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 non deve superare 268 milioni di EUR; e

e) entro il 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del monopolio e sull’aiuto concesso in questo ambito nel corso dell’anno precedente. La Comissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre, le relazioni annuali da presentare negli anni dal 2013 al 2016 includono un piano di uscita annuale per l’anno successivo per quanto riguarda le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutta.

5. (omissis)

6. (omissis)

7. (omissis)

 

Articolo 182 bis.

Aiuti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

1. Dal 1° agosto 2012 gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.

3. L’importo totale del sostegno disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali aiuti non supera il 15% del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell’allegato X ter per lo stesso anno.

4. Gli Stati membri che desiderano ricorrere agli aiuti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide in merito all’approvazione della misura e alla possibilità di concedere aiuti.

5. L’alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione

 

PARTE V DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

 

Articolo 183.

(omissis)

 

Articolo 184.

Relazioni settoriali

La Commissione presenta una relazione:

(omissis)

7) al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2011 sull’attuazione delle misure di promozione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 103 septdecies;

8) entro il 31 dicembre 2012 in merito al settore vitivinicolo, in particolare tenendo conto dell’esperienza maturata con l’attuazione della riforma.

 

Articolo 185.

(omissis)

 

Articolo 185 bis.

Schedario viticolo e inventario

1. Vedi reg. 555/08 art. 74  Vedi reg. 436/09 art. 3, 4, 5. Vedi decreti e circolari ministeriali. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

2. Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha non sono soggetti all’obbligo di cui al paragrafo 1.

3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la misura «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» a norma dell’articolo 103 octodecies presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione relative allo schedario viticolo e all’inventario, con riguardo in particolare al loro impiego per la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo e la misurazione delle superfici. In qualsiasi momento dopo il 1° gennaio 2016 la Commissione può decidere che i paragrafi 1, 2, e 3 cessino di applicarsi.

 

Articolo 185 ter.

Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo

1. Vedi reg. 436/09 art. da 8 a 20. Vedi decreti e circolari ministeriali. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti.

2. Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio.

3. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione e possono in particolare prevedere norme sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi in materia di comunicazione.

 

Articolo 185 quater.

Documenti di accompagnamento e registro nel settore vitivinicolo

1. Vedi reg. 436/09 art. da 21 a 48. Vedi decreti e circolari ministeriali. I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale.

2. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell’esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, da determinarsi dalla Commissione, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.

 

Articolo 185 quinquies.

Designazione delle autorità nazionali responsabili nel settore vitivinicolo

1. Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Gli Stati membri designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni senza essere assistita dal comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1.

 

Articoli 186 - 188.

(omissis)

 

Articolo 188 bis.

Comunicazioni e valutazione nel settore vitivinicolo

1. Vedi reg. 555/08 art. 35, 36. Per quanto riguarda gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998, di cui all’articolo 85 bis, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo di ogni anno, le superfici impiantate a vite senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 31 agosto 1998 e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo.

2. Per quanto riguarda la regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998, di cui all’articolo 85 ter, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° marzo degli anni pertinenti:

a) le superfici impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto;

b) le superfici regolarizzate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, le tasse previste in virtù del medesimo paragrafo e il valore medio dei diritti di impianto nella regione di cui trattasi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1° marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione dell’articolo 85 ter, paragrafo 4, primo comma.

La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente paragrafo.

3. Per quanto riguarda le domande di premio nell’ambito del regime di estirpazione istituito dalla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno le domande accolte per regione e per fasce di resa e l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione. Entro il 1° dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna viticola precedente: a) le superfici estirpate, per regione e per fasce di resa;

b) l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

4. Per quanto riguarda le esenzioni dall’applicazione del regime di estirpazione previste dall’articolo 85 duovicies, gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi da 4 a 6 del medesimo articolo comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare: a) le superfici dichiarate inammissibili;

b) i motivi dell’inammissibilità in conformità all’articolo 85 duovicies, paragrafi 4 e 5.

5. Entro il 1° marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 1° marzo 2010, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter durante l’esercizio finanziario precedente.

Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo comunitario nell’ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull’attuazione delle misure di promozione di cui all’articolo 103 septdecies.

6. Entro il 1° marzo 2011, e, per la seconda volta entro il 1° marzo 2014, gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.

 

Articolo 189.

Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico

1. Con riguardo ai prodotti del settore dell’alcole etilico gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a) la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizza-to;

b) il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione;

c) le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell’anno precedente;d) la stima della produzione dell’anno in corso.

Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare, la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono stabilite dalla Commissione.

2. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni disponibili, la Commissione senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, redige un bilancio comunitario del mercato dell’alcole etilico di origine agricola relativo all’anno precedente ed un bilancio estimativo dell’anno in corso.

Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull’alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione.

Ai fini del presente paragrafo con «alcole etilico di origine non agricola» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 22089091 e 22089099 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell’allegato I del trattato.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al paragrafo 2.

 

PARTE VI DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 190.

Disposizioni finanziarie

Il regolamento n. 1290/2005 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

 

Articolo 190 bis.

Trasferimento di risorse disponibili nel settore vitivinicolo allo sviluppo rurale

1. Gli importi fissati al paragrafo 2, in base alla spesa storica assegnata, nell’ambito del regolamento n. 1493/99, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1290/05, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento n. 1698/05.

2. Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:

– 2009: EUR 40.660.000,

– 2010: EUR 82.110.000,

– a partire dal 2011: EUR 122.610.000.

3. Gli importi fissati al paragrafo 2, sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell’allegato X quater.

 

Articolo 191.

Casi di emergenza

La Commissione stabilisce le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, specifici problemi pratici.

Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

 

Articolo 192.

Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento o per il controllo e l’analisi del mercato nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali inerenti ai prodotti di cui all’articolo 1.

2. La Commissione stabilisce le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie all’applicazione del paragrafo 1, nonché le modalità relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.

 

Articolo 193.

Clausola di elusione

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto dal presente regolamento è concesso a favore di una persona fisica o giuridica per la quale sia accertato che le condizioni richieste per ottenere tali benefici sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.

 

Articolo 194.

Controlli e misure amministrative e sanzioni amministrative e loro notifica

La Commissione determina:

a) le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

b) un sistema di applicazione di misure amministrative e sanzioni amministrative ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

c) le norme in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

d) le norme relative alla notifica dei controlli svolti e dei relativi risultati.

Le sanzioni amministrative di cui alla lettera b) sono graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dei casi di inadempimento riscontrati.

La Commissione può stabilire anche le norme sulla misurazione di superfici nel settore vitivinicolo atte a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie previste dal presente regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare i controlli e le norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli.

 

Articolo 194 bis.

Compatibilità con il sistema integrato di gestione e di controllo

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento nel settore vitivinicolo, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo (SIGC) previste all’articolo 194, primo e terzo comma, relative alle superfici, siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo sotto i seguenti profili: a) la banca dati informatizzata;

b) i sistemi di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/03; c) i controlli amministrativi.

Le procedure consentono l’ordinato e armonioso funzionamento comune o lo scambio di dati con il SIGC.

 

PARTE VII NORME DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

Disposizioni di attuazione

 

Articolo 195.

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli (il «comitato di gestione»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 468/99.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 468/99 è fissato ad un mese.

3. La Commissione è assistita anche da un comitato di regolamentazione.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 468/99.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 468/99 è fissato a tre mesi.

 

Articolo 196.

Organizzazione del comitato di gestione

L’organizzazione delle riunioni del comitato di gestione di cui all’articolo 195, paragrafo 1, tiene conto in particolare dell’ambito delle sue competenze, delle specificità dell’argomento da trattare e della necessità di disporre di competenze adeguate.

 

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

 

Articolo 197.

Modifiche del regolamento n. 1493/99 Nel regolamento n. 1493/99 gli articoli 74, 75 e 76 sono soppressi.

 

Articoli 198 - 200.

(omissis)

 

Articolo 201.

Abrogazioni

1. Fatto salvo il paragrafo 3, sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) i regolamenti n. 234/68, n. 827/68, n. 2517/69, n. 2728/75, n. 1055/77, n. 2931/79, n. 1358/80, n. 3730/87, n. 4088/87, n. 404/93, n. 670/03 e n. 797/04 a decorrere dal 1° gennaio 2008;

b) i regolamenti n. 707/76, n. 1786/03, n. 1788/03 e n. 1544/06 a decorrere dal 1° aprile 2008;

c) i regolamenti n. 315/68, n. 316/68, n. 2729/75, n. 2759/75, n. 2763/75, n. 2771/75, n. 2777/75, n. 2782/75, n. 1898/87, n. 1906/90, n. 2204/90, n. 2075/92, n. 2077/92, n. 2991/94, n. 2597/97 n. 1254/99, n. 1255/99, n. 2250/99, n. 1673/00, n. 2529/01, n. 1784/03, n. 865/04, n. 1947/05, n. 1952/05 e n. 1028/06 a decorrere dal 1° luglio 2008;

d) il regolamento n. 1785/03 a decorrere dal 1° settembre 2008;

e) il regolamento n. 318/06 a decorrere dal 1° ottobre 2008;

f) i regolamenti n. 3220/84, n. 386/90, n. 1186/90, n. 2137/92 e n. 1183/06 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. La decisione 583/74 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2008.

3. L’abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicate:

a) il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti regolamenti; e

b) la validità delle modifiche apportate da tali regolamenti ad altri atti di diritto comunitario non abrogati dal presente regolamento.

 

Articolo 202.

Riferimenti

I riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell’allegato XXII.

 

Articolo 203.

Norme transitorie

La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 a quelli istituiti dal presente regolamento.

 

Articolo 203 bis.

(omissis)

 

Articolo 203 ter.

Disposizioni transitorie nel settore vitivinicolo

La Commissione può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dai regolamenti n. 1493/99 e n. 479/08 a quelli istituiti dal presente regolamento.

 

Articolo 204.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Esso tuttavia si applica:

(omissis)

e) dal 1° agosto 2008 per quanto riguarda il settore del vino nonché l’articolo 197; (omissis)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

(omissis)

 

PARTE XII: VINO

NEL SETTORE DEL VINO, IL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICA AI PRODOTTI DI SEGUITO ELENCATI:

 

(omissis)

 

PARTE XXI: ALTRI PRODOTTI

(omissis)

(omissis)

 

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

 

Parte I: Alcol etilico di origine agricola

1. Nel settore dell’alcol etilico, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:

2. La parte III, capitolo II, sezione I, relativa ai titoli di importazione, e la parte III, capitolo III, sezione I, si applicano anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al paragrafo 1.

(omissis)

 

ALLEGATO III

DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

(omissis)

 

Parte III bis: Definizioni per il settore vitivinicolo

Definizioni riguardanti la vite

1. «Estirpazione»: l’eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.

2. «Impianto»: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

3. «Sovrainnesto»: l’innesto di una vite già precedentemente innestata. Definizioni riguardanti i prodotti

4. «Uve fresche»: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

5. «Mosto di uve fresche mutizzato con alcole»: il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol e non superiore a 15% vol;

b) ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5% vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2:

i) di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol; ii) o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 80% vol.

6. «Succo di uve»: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;

b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

7. «Succo di uve concentrato»: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20°C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9%.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

8. «Fecce di vino»: il residuo:

a) che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

b) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);

c) che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; o

d) ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).

9. «Vinaccia»: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

10. «Vinello»: il prodotto ottenuto:

a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell’acqua; o

b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

11. «Vino alcolizzato»: il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18% vol e non superiore a 24% vol;

b) ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86% vol, a un vino non contenente zucchero residuo; o c) avente un’acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

12. «Partita» (cuvée):

a) il mosto di uve;

b) il vino; o

c) il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all’elaborazione di un tipo determinato di vini spumanti.

Definizioni riguardanti il titolo alcolometrico

13. «Titolo alcolometrico volumico effettivo»: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20°C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

14. «Titolo alcolometrico volumico potenziale»: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20°C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

15. «Titolo alcolometrico volumico totale»: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

16. «Titolo alcolometrico volumico naturale»: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.

17. «Titolo alcolometrico massico effettivo»: il numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.

18. «Titolo alcolometrico massico potenziale»: il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg del prodotto.

19. «Titolo alcolometrico massico totale»: la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

(omissis)

 

ALLEGATI IV - V - VI - VII - VII bis - VII ter - VII quater - VIII - VI - IX - X - Xbis

(omissis)

 

ALLEGATO X ter

DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO (DI CUI ALL’ARTICOLO 103 quindecies, PARAGRAFO 1)

in         1.000    EUR

 

ALLEGATO X quater

DOTAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE (DI CUI ALL’ARTICOLO 190 bis, PARAGRAFO 3)

 

 

ALLEGATO X quinquies

DOTAZIONE PER IL REGIME DI ESTIRPAZIONE

 

La dotazione disponibile per il regime  di  estirpazione di  cui  all’articolo 85 vicies, paragrafo   3, è   la   seguente:

a) per la  campagna viticola 2008/2009 (esercizio  finanziario  2009): EUR  464.000.000;

b) per la   campagna viticola  2009/2010 (esercizio  finanziario  2010): EUR  334.000.000;

c)  per la   campagna viticola  2010/2011 (esercizio  finanziario  2011): EUR 276.000.000.

 

ALLEGATO X sexies

SUPERFICI CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO DICHIARARE INAMMISSIBILI AL REGIME DI ESTIRPAZIONE (DI CUI ALL’ARTICOLO 85 duovicies, PARAGRAFI 1, 2 E 5)

 

ALLEGATO XI - XI bis

(omissis)

 

ALLEGATO XI ter

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

 

1. Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il vino:

a) dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XV bis, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all’appendice del presente allegato, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole;

b) se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XV bis, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5% vol;

c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol. Tuttavia, a titolo di deroga:

– Vedi reg. 606/09 art. 2. il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20% vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole della Comunità, decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4,

– il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15% vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;

d) fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, ha un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La «retsina» è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L’uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino «retsina» in condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il «Tokaji eszencia» e il «Tokajská esencia» sono considerati vino.

2. Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

3. Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol;

b) avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4; c) ottenuto da:

– mosto di uve parzialmente fermentato,

– vino,

– una miscela dei prodotti suddetti, oppure

– mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine pro-tetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

d) avente un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12% vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4; e) e mediante aggiunta:

i) da soli o miscelati:

– di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96% vol,

– di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol, ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti: – mosto di uve concentrato,

– una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;

f) in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, ottenuto mediante aggiunta:

i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure ii) di uno o più dei prodotti seguenti:

– alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,

– acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol, – acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol; e iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

– mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,

– mosto di uve concentrato ottenuto con l’azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

– mosto di uve concentrato,

– una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

4. Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

– di uve fresche,

– di mosto di uve, o

– di vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione; e

d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 8,5% vol.

5. Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

a) ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

– di uve fresche,

– di mosto di uve, o

– di vino;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione; e

d) il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 9% vol.

6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

a) che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che deriva da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione redige secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

b) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione;

c) il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6% vol; e

d) il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10% vol.

Le norme specifiche concernenti altre caratteristiche o condizioni di produzione e di circolazione supplementari sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

7. Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

b) caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall’aggiunta di tale gas; e

c) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione.

8. Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

a) ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar; e

d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

9. Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

a) ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato;

b) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;

c) che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar; e d) presentato in recipienti di 60 litri o meno.

10. Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

11. Vedi Comunicazione Commissione 26 ottobre 1995 Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1% vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

12. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8% vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

13. Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20°C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 50,9%.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.

14. Mosto di uve concentrato rettificato

 Il «mosto di uve concentrato rettificato» è il prodotto:   a) liquido non caramellizzato:

i) ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20°C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 61,7%;

ii) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;iii) che presenta le seguenti caratteristiche:

– pH non superiore a 5 per un valore di 25 Brix,

– densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 Brix,

– tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

– indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 Brix,

– acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

– tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

– tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

– conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20°C e a 25 Brix,

– tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

– presenza di mesoinositolo;

b) solido non caramellizzato:

i) ottenuto mediante cristallizzazione del mosto di uve concentrato rettificato liquido senza impiego di solvente; ii) che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero; iii) che presenta le seguenti caratteristiche dopo diluizione in una soluzione a 25 Brix:

– pH non superiore a 7,5,

– densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100,

– tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

– indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00,

– acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

– tenore di anidride solforosa non superiore a 10 mg/kg di zuccheri totali,

– tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

– conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20°C,

– tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,– presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol. 15. Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

a) ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all’ombra per una disidratazione parziale;

b) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol; e

c) avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16% vol (o 272 g di zucchero/l).

16. Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

a) ottenuto senza alcun arricchimento;

b) avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15% vol; e

c) avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15% vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12% vol. Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto. 17. Aceto di vino

L’aceto di vino è l’aceto:

a) ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino; e

b) avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

Appendice all’allegato XI ter

Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

1. La zona viticola A comprende:

a) in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);

b) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;

c) in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici viticole di questi paesi; d) nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

2. La zona viticola B comprende:

a) in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;

b) in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:

– Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

– Lorena: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

– Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

– Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

– Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),

– Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell’arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;

c) in Austria, la superficie viticola austriaca;

d) nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);

e) in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblast’, Južnoslovenská vinohradnícka oblast’, Nitrianska vinohradnícka oblast’, Stredoslovenská vinohradnícka oblast’, Východoslovenská vinohradnícka oblast’ e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);

f) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

– nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

– nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);

g) in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei.

3. La zona viticola C I comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

– nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell’arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

– negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),

– nell’arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-

Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell’Ardèche;

b) in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

c) in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

d) in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del «Vinho Verde», nonché «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras» (ad eccezione di «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»), appartenenti alla «Região viticola da Extremadura»;

e) in Ungheria, tutte le superfici vitate;

f) in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblast’;

g) in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f).

4. La zona viticola C II comprende:

a) in Francia, le superfici vitate:

– nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

– nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset,

Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

– nell’arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,

– nelle parti del dipartimento dell’Ardèche non comprese al punto 3, lettera a);

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l’isola d’Elba e le altre isole dell’arcipelago toscano, le isole dell’arcipelago ponziano, Capri e Ischia; c) in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:

– Lugo, Orense, Pontevedra,

– Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla «comarca» viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

– La Rioja,

– Álava,

– Navarra,

– Huesca,

– Barcelona, Girona, Lleida,

– nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,

– nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,

– nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla «comarca» viticola determinata di Conca de Barberá;

d) in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;

e) in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate.

5. La zona viticola C III a) comprende:

a) in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefcada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell’isola di Thira (Santorini);

b) a Cipro, le superfici vitate situate a un’altitudine superiore a 600 metri;

c) in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).

6. La zona viticola C III b) comprende:

a) in Francia, le superfici vitate: – nei dipartimenti della Corsica,

– nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch’essi compresi) di Evenos, Le Beausset,

Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

– nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

b) in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l’isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie; c) in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);

d) in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);

e) in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);

f) a Cipro, le superfici vitate situate a un’altitudine non superiore a 600 metri;

g) a Malta, tutte le superfici vitate.

7. La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposi zioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1° marzo 1998.

 

ALLEGATI XII - XIII - XIV - XV

(omissis)

 

ALLEGATI XV bis

Vedi reg. 606/09. ARRICCHIMENTO, ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE IN ALCUNE ZONE VITICOLE

 

A.  Vedi D.m. 8 ottobre 2012. Limiti di arricchimento

1. Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità di cui all’appendice dell’allegato XI ter lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 120 bis, paragrafo 2.

2. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

a) 3% vol nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

b) 2% vol nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

c) 1,5% vol nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XI ter.

3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5%. In risposta a tale richiesta, la Commissione presentarà quanto prima il progetto di misura legislativa al comitato di gestione previsto all’articolo 195, paragrafo 1. La Commissione si adopererà per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

B.  Operazioni di arricchimento

1. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:

a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l’aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa; c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell’articolo 103 sexvicies.

3. L’aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a), e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:

a) nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

b) nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

c) nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XI ter, salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d’appello di:

– Aix-en-Provence,

– Nîmes,

– Montpellier,

– Toulouse,

– Agen,

– Pau, – Bordeaux, – Bastia.

Tuttavia, l’arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4. L’aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l’effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l’11% nella zona viticola A, l’8% nella zona viticola B e il 6,5% nella zona viticola C, indicate nell’appendice dell’allegato XI ter.

5. La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:

a) non può avere l’effetto di ridurre di oltre il 20% il volume iniziale di tali prodotti;

b) nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.

6. Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

a) a oltre 11,5% vol. nella zona viticola A indicata nell’appendice dell’allegato XI ter;

b) a oltre 12% vol. nella zona viticola B indicata nell’appendice dell’allegato XI ter;

c) a oltre 12,5% vol. nella zona viticola C I indicata nell’appendice dell’allegato XI ter;

d) a oltre 13% vol. nella zona viticola C II indicata nell’appendice dell’allegato XI ter; e

e) a oltre 13,5% vol. nella zona viticola C III indicata nell’appendice dell’allegato XI ter.

7. Vedi decreti regionali. In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:

a) con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12% vol. nella zona viticola A e a 12,5% vol. nella zona viticola B indicate nell’appendice dell’allegato XI ter;

b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

C.  Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I indicate nell’appendice dell’allegato XI ter;

b) di un’acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7, nelle zone viticole C I, C II, e

C III a), indicate nell’appendice dell’allegato XI ter; oppure

c) di un’acidificazione nella zona viticola C III b), di cui all’appendice dell’allegato XI ter.

2. L’acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L’acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, indicate nell’appendice dell’allegato XI ter, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3.

7. Vedi nota della Commissione Ue del 28 ottobre 1998. Vedi circolare Mipaaf 20 ottobre 2006. L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, nonché l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D.  Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell’acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un’altra bevanda destinata al consumo umano diretto, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera l), diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3. L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell’azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2, e 3, è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l’esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall’articolo 185 quater, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:

a) posteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B di cui all’appendice dell’allegato XI ter e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l’acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l’anno.

 

ALLEGATO XV ter

RESTRIZIONI
 

A. Violazioni sanzionate dal D. lgs 260/00. Disposizioni generali

1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.

2. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.

3. Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1. Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all’elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.

2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità.

3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all’elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l’uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita «vino».

4. Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l’elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1° gennaio 1985, e per l’elaborazione di vini di uve stramature.

5. Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui all’allegato XI ter o aggiunti a tali prodotti nel territorio della Comunità.

C. Taglio dei vini

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, sono vietati nella Comunità il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D. Sottoprodotti

1. È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l’alcole, l’acquavite o il vinello. A condizioni che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di «Tokaji fordítás» e «Tokaji máslás» in Ungheria e di «Tokajský forditáš» e «Tokajský mášláš» in Slovacchia.

3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.

4. Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.

5. Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l’eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

 

ALLEGATI XVI - XVIbis - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI

(omissis)

 

ALLEGATO XXII

TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 202

(omissis)

 

47. Regolamento n. 479/08