Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 30-03-2022
Numero provvedimento: 501
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Agevolazioni - Selezione per l’assegnazione di una quota di superficie vitata utile all'iscrizione di vigneti con varietà Glera ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare a DOC Prosecco - Presentazione ad AVEPA della domanda di partecipazione al bando per chiedere l’assegnazione della quota a copertura di superficie di terreno coltivato a vigneto - Assegnazione di punteggio zero nella graduatoria - Assenza nella domanda presentata di alcuna indicazione in ordine alla sussistenza di una delle fattispecie previste dal bando per l’assegnazione di uno specifico punteggio.


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Finotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Oderzo, via Manin n. 3;

contro

Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Francesco Zanlucchi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Venezia, Cannaregio 23;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;

nei confronti

Società Agricola -OMISSIS- Società Semplice, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria relativa al bando del prosecco sezione B, formata da AVEPA - Azienda Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - ad esito del bando indetto dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 990/2016, in punto mancata assegnazione alla ditta -OMISSIS-della richiesta quota di superficie vitata utile all'iscrizione di vigneti con varietà glera ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare a doc prosecco, con conseguente reintegro in forma specifica ed inserimento della ricorrente della graduatoria con assegnazione della quota richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Avepa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
 

Con DGR n. 990/2016 la Regione Veneto ha indetto una selezione - suddivisa in una sezione (bando) A e una sezione (bando) B – per l’assegnazione di una quota di superficie vitata utile all'iscrizione di vigneti con varietà Glera ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare a DOC Prosecco, con domande da presentarsi ad AVEPA.

-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola e proprietaria di terreni agricoli in località -OMISSIS- (-OMISSIS-), per il tramite della CAA Coldiretti srl, ha presentato ad AVEPA domanda di partecipazione al bando B) con la quale ha chiesto l’assegnazione della quota a copertura di superficie di terreno coltivato a vigneto.

Con decreto Avepa n. 80 del 22 novembre 2016 la domanda della ricorrente è stata inserita nella graduatoria regionale del bando azione B con punteggio zero e, quindi, con collocazione n. 762 determinata in base alla sola data di nascita della richiedente, non utile all’assegnazione dei benefici.

Con pec del 12 dicembre 2016 la ricorrente ha chiesto il riesame della propria posizione nella graduatoria formulata in relazione al bando B) con l’assegnazione di tre punti, per essere, la ricorrente medesima, soggetto iscritto alla gestione previdenziale IAP o CD (coltivatore diretto). Ne è seguito ulteriore sollecito del 9 gennaio 2017.

A fronte della mancata risposta da parte delle Amministrazioni alla suddetta istanza, la ricorrente, con ricorso depositato in data 16 febbraio 2017, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:

1. secondo parte ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto, indiscussa la responsabilità di CAA Coldiretti srl per la compilazione della domanda di partecipazione al bando a fronte del conferimento di incarico ricevuto, AVEPA avrebbe dovuto procedere con una fase istruttoria una volta ricevute le domande di partecipazione ai bandi; in particolare, AVEPA avrebbe dovuto esercitare un controllo sia in negativo, sia in positivo, accertando anche l’attribuzione di punteggi che non erano stati indicati;

2. il provvedimento impugnato sarebbe altresì illegittimo per difetto di motivazione, non avendo Avepa comunicato le ragioni dell’esclusione a parte ricorrente la quale sarebbe venuta a conoscenza della mancata assegnazione della quota richiesta solo a seguito di controllo del sito internet di AVEPA; in particolare, non sarebbe sufficiente l’indicazione, in corrispondenza del nome dell’odierna ricorrente, di punteggio pari a zero, in quanto AVEPA avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali, ad esito anche di istruttoria, si è determinata a riconoscere punteggio zero.

Parte ricorrente, quindi, ha altresì formulato domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno asseritamente dalla prima patito a causa dell’esclusione de qua, chiedendo la reintegrazione in forma specifica con inserimento della ricorrente nella graduatoria in precedenza emanata con assegnazione della quota richiesta.

Si è costituita in giudizio Avepa contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

In data 24 gennaio 2017, con nota prot. n. 3862 Avepa ha risposto all’istanza di riesame formulata da parte ricorrente, asserendo che la domanda non presentava alcuna richiesta relativa ad attribuzione di punteggio.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’udienza del 23 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
 

DIRITTO
 

1. Occorre fin da subito sottolineare che parte ricorrente ha impugnato l’atto che reca la formazione della graduatoria per il bando del prosecco sezione B oggetto di causa, ma non ha né impugnato, né contestato, la validità e la legittimità delle previsioni del bando, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’All. A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 29 giugno 2016, con la quale era stato deliberato, da un lato, di aprire i termini per la presentazione della manifestazione di interesse all'assegnazione di idoneità alla rivendicazione alla DOC "Prosecco" ad AVEPA, secondo le modalità definite dalla medesima Agenzia; dall’altro lato, soprattutto, di approvare l'allegato A costituente parte integrante e sostanziale della suddetta delibera e, contenente le modalità e i tempi di esecuzione dell'adeguamento, i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché le modalità di presentazione e di istruttoria delle domande.

Ai sensi dell’art. 3.3 (recante “Criteri di assegnazione”, prevede che <<le domande ammissibili saranno poste in ordine di graduatoria secondo i seguenti criteri e punteggi, esclusivamente se richiesti. I criteri devono essere presenti alla data del 29 aprile 2016…>>.

I criteri in questione sono:

a) impresa condotta a regime biologico e/o in conversione e superficie oggetto dell’incremento sottoposta a regime biologico e/o in conversione (6 punti)

b) impresa condotta da giovane (età inferiore ai 40 anni) iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD (3 punti);

c) impresa condotta da soggetto iscritto nella gestione previdenziale come IAP o CD (3 punti);

d) presenza di giovani coadiuvanti (età inferiore ai 40 anni) iscritti all’INPS (2 punti).

La disposizione precisa che <<Saranno assegnati solo ed esclusivamente i punteggi richiesti. Qualora il richiedente non indicasse correttamente o lo indicasse in maniera difforme non sarà possibile, in fase successiva alla protocollazione della medesima, un’eventuale ulteriore modifica dello stesso>>.

Analogamente, il decreto n. 85 del Direttore di AVEPA del 19 luglio 2016 di adozione delle procedure e della modulistica per il bando in oggetto - parimenti non impugnato - prevede, per quanto in questa sede di interesse:

- al par. 5, “assegnazione quota”, che «sarà stilata una graduatoria delle domande ammesse in funzione del punteggio ottenuto sulla base dei criteri di idoneità e preferenza previsti per la Sezione B (vedere paragrafo 7), quando espressamente richiesti in domanda, fino ad esaurimento della superficie messa a disposizione»;

- al par. 6, “requisiti del richiedente”, che l’«assegnazione di un punteggio di priorità quando espressamente richiesti in domanda»;

- al paragrafo 7, relativo alla formulazione delle graduatorie, che <<I criteri di punteggio selezionati non possono essere oggetto di modifiche successive alla presentazione della domanda da parte del richiedente, saranno assegnati solo i punteggi richiesti quando riconosciuti a seguito delle verifiche istruttorie>>.

2. Come emerge chiaramente da quanto precede, la “lex specialis” del bando, per un verso, onerava il soggetto partecipante ad effettuare una espressa e puntuale indicazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei punteggi sopraricordati; per altro verso, escludeva la possibilità di successiva integrazione della domanda da parte del richiedente, il ché porta ad escludere a fortiori, la possibilità di una eterointegrazione da parte dell’Amministrazione.

Quest’ultima, in tal senso, non ha conteggiato il punteggio in esame perché, come ammesso da parte ricorrente, non è stato da quest’ultima richiesto espressamente mediante la specifica indicazione nella domanda di partecipazione della situazione legittimante il punteggio medesimo.

In tal senso, la non assegnazione della richiesta quota di superficie discende dalla mancata assegnazione di punteggi specifici alla parte ricorrente, di conseguenza “superata” in graduatoria da altre imprese vantanti anche solo alcuni tra i suddetti punteggi.

Premesso che sono irrilevanti, ai fini del presente giudizio, eventuali errori colpevoli del soggetto delegato da parte ricorrente per la redazione e presentazione della domanda di partecipazione al bando per il quale è causa, è pacifico che la suddetta domanda non presentasse alcuna indicazione in ordine alla sussistenza di una delle fattispecie previste dal bando per l’assegnazione di uno specifico punteggio.

A fronte di tale mancata indicazione, pertanto, correttamente la P.a. si è limitata, in conformità alle previsioni di bando, ad attribuire il punteggio “0”, senza che possa lamentarsi alcun difetto “istruttorio” imputabile all’Amministrazione.

La previsione, contenuta nell’allegato A al decreto n. 85 del 19 luglio 2016 di Avepa, in forza della quale quest’ultima deve procedere alla “verifica della presenza e conformità della documentazione e delle informazioni fornite rispetto a quanto previsto nel presente bando di selezione>>, non può essere interpretata, come intende parte ricorrente, nel senso di imporre ad Avepa di andare a ricercare ex officio se e in che misura i concorrenti vantino situazioni giustificative di uno o più punteggi previsti dal bando anche se non indicati nella domanda.

Come detto, il bando è chiaro nel imporre ai partecipanti l’onere di indicare precisamente la sussistenza di situazioni idonee all’assegnazione di uno dei punteggi previsti, Avepa potendo e dovendo solo verificare che l’avvenuta espressa indicazione corrisponda al vero.

Né è possibile fare riferimento all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6, l. n. 241 del 1990 o addirittura al c.d. soccorso procedimentale.

In relazione a quest’ultimo in particolare, venendo in rilievo solo in caso di necessità di “chiarimenti”, nel caso di specie non trova alcuno spazio posto che non vi era nulla da chiarire, attesa la totale mancata indicazione di elementi idonei a giustificare l’attribuzione di uno dei punteggi indicati nel bando.

Per quanto concerne, poi, il soccorso istruttorio, è sufficiente ricordare come, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, <<nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cons. Stato Sez. III, 24 novembre 2016, n. 4932; n. 4931; Ad. Plen., 25 febbraio 2014 n. 9)>> (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2402).

Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie ove ciò che è mancato è addirittura, a monte, l’indicazione della sussistenza della situazione idonea all’attribuzione del punteggio.

Con riferimento, infine, all’asserito vizio di motivazione dedotto da parte ricorrente, che censura anche il fatto che non sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte di Avepa delle ragioni per cui la prima non è stata inserita in posizione utile per l’assegnazione della superficie richiesta, va rilevato, in primo luogo, che la suddetta comunicazione, contenente le ragioni per le quali alla ricorrente è stato attribuito il punteggio “0”, è stata effettuata dall’Amministrazione resistente ancorché solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, e in risposta alle richieste di riesame in autotutela citata, senza che d’altronde, parte ricorrente abbia impugnato tale atto con ricorso per motivi aggiunti.

In secondo luogo, occorre rilevare come non vi fossero nel caso di specie gli estremi per inviare una specifica motivazione alla ricorrente, posto che, come detto, non era stata effettuata alcuna indicazione per l’eventuale assegnazione di uno dei punteggi indicati nel bando, sicché il “punteggio 0” consegue automaticamente a tale mancanza senza che residui alcuna particolare ragione di fatto o di diritto tale da imporre la comunicazione della motivazione a parte ricorrente.

In tal senso, la motivazione della collocazione in graduatoria è autoevidente in conseguenza del punteggio “0” corrispondente alla mancata indicazione di alcuna delle situazioni idonee a conferire uno specifico punteggio a norma del bando di selezione.

Talmente vincolata è, pertanto, la determinazione in parte qua, dell’Amministrazione, che in nessun caso tale omessa comunicazione può comportare l’annullamento del provvedimento impugnato, quest’ultimo non potendo in alcun modo essere diverso da quello che è stato adottato, in conformità all’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990.

3. Pertanto, essendo i motivi di impugnazione infondati, il ricorso deve essere respinto anche con riguardo alla domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza in conformità al d.m. n. 55 del 2014, ss.mm.ii.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Paolo Nasini, Referendario, Estensore