Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 07-08-2023
Numero provvedimento: 24007
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Nullità della domanda di registrazione del marchio depositata per la classe di prodotti 32 avente ad oggetto il nome "Scaglietti Sergio" per l’accertamento che l'utilizzazione del predetto nome da parte della convenuta per contraddistinguere bottiglie di vino o prodotti della classe 33 costituiva contraffazione dei marchi e della denominazione della parte attrice (cessionaria dei segni distintivi mortis causa) nonché utilizzazione abusiva del marchio - Validità della scrittura privata con cui era stata concessa dal titolare (dante causa) alla parte appellata la licenza di marchio non registrato - Ricorso - Nullità della scrittura privata per indeterminatezza dell'oggetto - Mancata indicazione del corrispettivo e dei criteri per determinarlo.


ORDINANZA

(Presidente: dott. Francesco Antonio Genovese - Relatore: dott. Guido Mercolino)

 

sul ricorso iscritto al n. 22479/2020 R.G. proposto da SCAGLIETTI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Franca Botti, SCAGLIETTI MATTEO e SCAGLIETTI SIMONE, rappresentatie difesida gli Avv. Prof. Cesare Galli, Mario Traverso,Mariangela Bogni e dagli Avv. Vieri Paoletti e Pietro Ilardi, con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due in Roma, piazza di Pietra, n.26;

- ricorrenti -


contro


DONELLI VINI S.P.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. Giovanni Giacobazzi, rappresentatae difesa da gli Avv. Stanislao Aureli e Michele Aureli e dall'Avv. Prof. Alberto Caltabiano, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, viaOrtigara, n. 3 ;

- controricorrente -



avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bologna n. 879/20, depositata il 9 marzo 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023dal Consigliere Guido Mercolino.



FATTI DI CAUSA


1. La Scaglietti S.r.l., Matteo e Simone Scaglietti convennero in giudizio la Donelli Vini S.p.a., per sentir dichiarare la nullità della domanda di registrazione del marchio n. MO2011C000428, depositata il 27 maggio 2011 per la classe di prodotti 32, ed avente ad oggetto il nome «Scaglietti Sergio», e persentir accertare che l'utilizzazione del predetto nome da parte della convenuta per contraddistinguere bottiglie di vino o prodotti della classe 33 costituiva contraffazione dei marchi e della denominazione della società attrice, nonché utilizzazione abusiva del marchio, con l'inibitoria della continuazione dell'illecito, il ritiro dei prodotti dal commercio, la rimozione delle immagini di Sergio Scaglietti e del suo nome dal sito web della convenuta e da ogni altra forma di comunicazione sociale, la pubblicazione della sentenza, la fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo o di violazione dei provvedimenti e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda, gli attori riferirono di esseretitolari della denominazione sociale «Scaglietti» e dei marchi italiani, internazionali e comunitari «Sergio Scaglietti», «Scaglietti Sergio» e «Scaglietti», nonchédei corrispondenti nomi a dominio,per aver acquisito da Sergio Scaglietti i diritti di utilizzazione del nome e il preventivo assenso alla registrazione ed all'uso, nonché per aver provveduto alla registrazione dei marchi e dei nomi a dominio. In via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse stato accertato che la conve- nuta aveva acquistato il diritto all'utilizzazione del nome in virtù del consenso prestato dallo Scaglietti con scrittura privata del 1° luglio 2007, chiesero l'accertamento dell'intervenuta revoca del consenso a far data dal 7 maggio 2012. Si costituì la convenuta, ed eccepì il difetto di titolarità dei diritti azionati da parte degli attori e la legittimità dell'uso del nome, in virtù della scrittura sottoscritta dallo Scaglietti e della domanda di registrazione del marchio, chiedendo, in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità parziale dei marchi fatti valere dagli attori, limitatamente alle classi di prodotto 21 e 33, in quanto registrati in mala fede.

1.1. Il Tribunale di Bologna, dopo aver disposto la separazione della causa avente ad oggetto la nullità della domanda di registrazione del marchio nazionale e la sospensione del giudizio fino al definitivo provvedimento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sentenza del 9 maggio 2016 rigettò le altre domande proposte dagli attori, ritenendo gli attori legittimati ad agire, in virtù dell'assenso alla registrazione prestato dal titolare del nome, ma reputandone legittima l'utilizzazione da parte della convenuta, in virtù della licenza d'uso rilasciata dal medesimo titolare, della mera rassomiglianza dei marchi, relativi a classi di prodotto parzialmente diverse, dell'insussistenza del rischio di confusione o associazione e della mancata dimostrazione della notorietà del marchio; rigettò inoltre la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ritenendo indimostrata la mala fede degli attori.

2. L'impugnazione proposta dagli attoriè stata rigettata dalla Corte d'appello di Bologna, che con sentenza del 3 marzo 2020 ha rigettato anchel'appello incidentale proposto dalla convenuta. A fondamento della decisione, la Corte ha affermato innanzitutto la validità della scrittura del 1° luglio 2007, con cui lo Scaglietti aveva riconosciuto alla Donelli la titolarità esclusiva dei diritti su una bottiglia da lui progettata ed aveva concesso l'assenso all'uso del proprio nome per contraddistinguerla, reputando irrilevanti, a tal fine, sia la mancata indicazione di una scadenza e dell'estensione territoriale, non aventi carattere essenziale, sia la mancata indicazione del quantitativo di vino da fornire a titolo di corrispettivo, dal momento che la licenza può essere concessa anche senza corrispettivo e lo stesso può essere rimesso anche alla determinazione periodica delle parti.Ha ritenuto poi inefficace la revoca del consenso intervenuta con lettera del 7 maggio 2012, in quanto successiva all'utilizzazione del nome e proveniente dagli appellanti, la cui qualità di eredi era rimasta indimostrata, essendo gli stessi nipoti dello Scaglietti, i cui figli erano ancora in vita. Ha esclusoinoltre che gli Scaglietti potessero considerarsi cessionari esclusivi del diritto al nome e all'immagine del nonno per atto inter vivos, essendo stato prodotto soltanto l'atto di assenso alla registrazione del marchio, inidoneo a dimostrare il trasferimento del predetto diritto.Ha precisato che l'opponibilità della scrittura non era esclusa dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, riguardanti i soli atti inerenti ai diritti di proprietà industriale titolati, escludendone anche il contrasto con l'art. 1372 cod. civ. e con le registrazioni degli attori, aventi all'epoca ad oggetto soltanto il marchio «Scaglietti» e riguardanti prodotti diversi. Ha confermato, ad abundantiam,che i marchi non era- no identici, ritenendo altresì pacifica la commercializzazione delle bottiglie da epoca anteriore alla registrazione effettuata dagli appellanti, e ribadendo l'insussistenza del rischio di confusione, in ragione dell'utilizzazione del marchio per le classi cui appartenevano i prodotti della Donelli. Ha escluso infine la rinomanza del marchio, ritenendo a tal fine insufficiente la notorietà del nome dello Scaglietti, e reputando insussistente qualsiasi contraddizione tra il riconoscimento della legittimità delle registrazioni effettuate dagli attori, in quanto fondate sul consenso del titolare del nome, e l'esclusione della loro legittimazione a tutelare il nome e l'immagine dello Scaglietti, in quanto il predetto consenso era limitato alla registrazione, e non vi era prova di una cessione incondizionata del diritto alla sfruttamento commerciale del nome e dell'immagine. In ordine alla nullità della registrazione per mala fede, la Corte ha ritenuto non sufficientemente provato che in occasione della presentazione di un libro celebrativo in onore dello Scaglietti la Donelli avesse manifestato l'intenzione di contraddistinguere le proprie bottiglie e d'immetterle sul mercato con il predetto marchio, escludendo anche la possibilità di desumere la mala fede dalla mancata utilizzazione del marchio per le classi di prodotto per cui era stata chiesta la registrazione o dall'effettuazione di registrazioni successive alla sentenza di primo grado, dal momento che le stesse riguardavano numerose classi di prodotti e l'eventuale finalità d'impedire la decadenza per non uso quinquennale doveva considerarsi irrilevante. Ha escluso infine la nullità del marchio nazionale registrato il 23 novembre 2011, avente ad oggetto la firma autografa dello Scaglietti, per carenza di novità, ritenendo non sufficientemente dimostrata la notorietà del segno sull'intero territorio nazionale, in quanto non desumibile dalla mera notorietà dell'impresa né da articoli di stampa prodotti in giudizio. 3. Avverso la predetta sentenza gli attori hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, illustrati anche con memoria. La convenuta ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità della scrittura privata del 1° luglio 2007 per indeterminatezza dell'oggetto, nonostante la mancata indicazione del corrispettivo e dei criteri per determinarlo. Sostiene infatti che la determinazione del corrispettivo non può essere rinviata ad un successivo accordo integrativo, la cui stipulazione potrebbe non avere mai luogo e non potrebbe essere sostituita da un intervento del giudice, e non può essere rimessa alla discrezionalità di una delle parti, determinandosi altrimenti una situazione analoga a quella della pattuizione di una condizione meramente potestativa.

2. Con il secondo motivo,i ricorrenti deducono la violazione e /o la falsa applicazione dell'art. 2571 cod. civ. e degli artt. 2 e 12 del d.lgs. n. 30 del 2005,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato la scrittura privata del 1° luglio 2007 come una licenza di marchio non registrato, senza considerare che l'uso del segno in funzione distintiva di prodotti ha avuto inizio in epoca successiva alla stipulazione dell'accordo, nonché alla registrazione del marchio da parte di essi ricorrenti. Premesso infatti che il fatto costitutivo del marchio di fatto è rappresentato dall'uso dello stesso come segno distintivo di prodotti o servizi, con notorietà non puramente locale, sostiene che, in quanto avente ad oggetto un diritto non ancora sorto, la licenza non poteva produrre effetti nei confronti dei terzi, e non era quindi opponibile ad essi ricorrenti, dal momento che la registrazione del loro marchio aveva avuto luogo anteriormente all'insorgenza del dirittodella Donelli.

3. Con il terzo motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e /o la f alsa applicazione dell'art. 8, commaterzo, del d.lgs. n. 30 del 2005, degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ritenuto che la scrittura privata del 1°luglio 2007 fosse qualificabile, in via alternativa, come un negozio unilaterale assimilabile alla prestazione del consenso alla pubblicazione della propria immagine, senza tenere conto della disciplina speciale dettata dall'art. 8, comma terzo, cit. Sostiene infatti che il consenso alla pubblicazione dell'immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non già il diritto all'immagine, che ha carattere personalissimo ed inalienabile, ma solo il suo esercizio, ed è pertanto sempre revocabile,mentre il consenso all'uso ed alla registrazione del marchio ha ad oggetto il diritto su un segno distintivo, che è perfettamente negoziabile, avendo carattere eminentemente patrimoniale, e non è pertanto revocabile, una volta che si sia provveduto alla regi- strazione.

4. Con il quarto motivo,i ricorrenti denuncia no la violazione e /o la falsa applicazione dell'art. 8, comma terzo, del d.lgs. n. 30 del 2005 e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inefficace la revoca del consenso comunicata con lettera del 7 maggio 2012, in quanto successiva alla concreta utilizzazione della immagine e proveniente da soggetti privi della qualità di eredi dello Scaglietti. Sostengonoinfatti che il consenso prestato alla pubblicazione dell'immagine per una durata indeterminata o prolungata può essere revocato in qualsiasi momento, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione del contratto e dal termine indicato, aggiungendo chea tal fine risulta irrile vante la qualità di erede dell'autore , ben potendo quest'ultimo essere un soggetto legittimato per atto inter vivos.

5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deduc ono la violazione e /o la falsa applicazione degli artt. 1372 e 2571 cod. civ. e degli artt. 12, 138 e 139 del d.lgs. n. 30 del 2005, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto opponibile ad essi ricorrenti la scrittura sottoscritta il 1° luglio 2007, in quanto stipulata in data anteriore alla registrazione del marchio «Sergio Scaglietti» per i prodotti della classe 33. Premesso infatti che, ai fini della legittimità dello uso del marchio, non assume alcun rilievo l'anteriorità dell'autorizzazione, dovendosi avere riguardo per il marchio registrato alla data di presentazione della domanda di registrazione, e per il marchio di fatto al momento in cui il segno è stato usato sul mercato ed ha acquisito notorietà, osservano che la Donelli, oltre a non averregistrato il marchio per i prodotti della classe 33, aveva cominciato ad usarlo soltanto successivamente alla registrazione effettuata da essi ricorrenti. Aggiungono che, in caso di acquisto del medesimo diritto di proprietà industriale da parte di più soggetti, il conflitto tra gli stessi va risolto in base alla priorità della trascrizione del titolo di acquisto, ai sensi del comma secondo dell'art. 139 cit., il quale costituisce espressione di un principio generale, emergente anche dagli artt. 1155 e 1380, primo comma, cod. civ., che incontra un limite soltanto nelle ipotesi di registrazione in mala fede.

6. Con il sesto motivo, i ricorrent i lamenta no la violazione e /o la falsa applicazione degli artt. 8, comma terzo, e 20, comma primo, lett. c), del d.lgs. n. 30 del 2005, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'utilizzazione del marchio «Sergio Scaglietti» da parte della Donelli, anche per i prodotti appartenenti alla classe 33,non fosse preclusa dal diritto da loro vantatosul marchio italiano «Scaglietti»,depositato l'11 gennaio 2001 e concretamente usato anche per una linea di profumi all'aroma di vino. Premesso infatti che, per effetto della registrazione, la notorietà del segno distintivo si era comunicata al marchio, determinandone la rinomanza, sostengono che, a seguito dell'autorizzazione concessa alla registrazione come marchio, il segno notorio non poteva più essere utilizzato né da terzi, né dallo stesso titolare, per alcun settore merceologico.

7. Con il settimo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 20, comma primo, lett. b), 24, 26 e 121, comma primo, del d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui ha escluso la sussistenza del rischio di confusione tra i marchi, a causa della mancata dimostrazione dell'uso del segno da parte di essi ricorrenti per le stesse classi di prodotti per cui era stato registrato dalla Donelli. Premesso che almeno uno dei marchi da loro registrati si riferiva ai prodotti della classe 33, rilevano che, ai fini della tutela del marchio registrato, non assume alcun rilievo la concreta utilizzazione dello stesso, a meno che non ne venga fatta valere la decadenza per non uso quinquennale, nella specie mai eccepita. Precisato inoltre che, trattandosi di marchio registrato ma non ancora utilizzato, la confondibilità avrebbe dovuto essere valutata in astratto, non risultando possibile una valutazione in concreto, rilevano che i marchi in conflitto avevano il medesimo cuore, rappresentato dal patronimico «Scaglietti», si riferivano tutti ai prodotti della classe 33, nonché a prodotti non identici, ma certamente affini, osservando comunque che la minore vicinanza merceologica poteva essere compensata anche dalla maggiore somiglianza tra i segni.

8. Il primomotivo, con cui i ricorrenti insistono sulla nullità della scrittura privata fatta valere dalla convenuta,è fondato. Va preliminarmente disattesa, in proposito, l'eccezione sollevata dalla controricorrente, secondo cui la questione di nullità, inizialmente sollevata dagli attori con riferimento sia all'indeterminatezza dell'oggetto del contratto che alla mancata fissazione della relativa durata, e ritenuta infondata dal Tribunale sotto entrambi i profili, sarebbe stata limitata in appello al secondo aspetto, con la conseguente formazione del giudicato interno in ordine al primo, il cui riesame dovrebbe quindi ritenersi precluso in questa sede. La mera lettura del primo motivo di appello, testualmente riportato nel controricorso, è infatti sufficiente ad evidenziare che gli attori, soccombenti in primo grado, avevano impugnato la relativa sentenza sotto entrambi gl'indicati profili, sostenendo che l'interpretazione della scrittura privata dalla stessa fornita risultava incomprensibile, non solo nella parte riguardante l'individuazione dell'estensione territoriale e della durata della licenza, ma anche in quella concernente la gratuità della stessa e la determinatezza del corrispettivo pattuito.

8.1. Tanto premesso, non può condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la mancata determinazione del corrispettivo non poteva essere ritenuta idonea ad incide re sulla validità della scrittura privata sottoscritta dallo Scaglietti, né in caso di qualificazione della stessa come licenza d'uso dei diritti sulle bottiglie da lui progettate per conto della convenuta, né in caso di qualificazione come assenso all'uso del nome dell'autore per contraddistinguerle, trattandosi nella prima ipotesi di una conces- sione che avrebbe potuto aver luogo anche senza corrispettivo, la cui individuazione poteva essere comunque rimessa anche alla determinazione perio- dica delle parti, e nella secondadi un negozio unilaterale indipendente dalle pattuizioni contrattuali cui accedeva. Come si evince dal testo della scrittura, puntualmente richiamata a corredo della censura ed allegata in copia al ricorso, ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., lo Scaglietti aveva prestato il proprio assenso «definitivo e incondizionato» all'uso del proprio nome per contraddistinguere le bottigliedella Donelli Vini, contro l'impegno di quest'ultima a provvedere alla «fornitura perenne, ogni anno solare, a partire dal corrente 2008», di un quantitativo di bottiglie di vino il cui numero era rimasto imprecisato, avendo le parti lasciato in bianco lo spazio specificamente destinato alla relativa indicazione.Tale omissione, in caso di qualificazione della fattispecie come licenza d'uso, non avrebbe potuto essere con- siderataininfluente ai fini della validità del contratto, incidendo sull'individuazione della prestazione dovuta dalla controricorrente, la cui indeterminatezza era destinata ad assumere un rilievo ben diverso, a seconda che la conces- sione fosse stataconsiderata a titolo gratuito o a titolo oneroso: nella prima ipotesi, infatti, la fornitura delle bottiglie di vino si sarebbe venuta a configu- rare come un mero onere im posto a l la beneficiari a dell a concessione , e sarebbe quindi rimasta estranea all'oggetto del contratto, configurandosi come un elemento accidentale ed accessorio, la cui mancata determinazione non avrebbe potuto determinarne la nullità; nella seconda ipotesi, invece, trattandosi della prestazione dovuta dalla Donelli Vini a titolo di corrispettivo per l'uso dei diritti sulle bottiglie, la sua indeterminatezza e indeterminabilità si sarebbe inevitabilmente ripercossa sulla validità del contratto, ai sensidello art. 1346, secondo comma, cod. civ., ai fini della quale non avrebbe potuto assumere alcun rilievo l'astratta possibilità che il contratto fosse concluso, in alternativa, a titolo gratuito. In quest'ottica, l'esclusione della nullità del contratto avrebbe richiesto che la Corte d'appello procedesse preliminarmente alla ricostruzione della comune intenzione delle parti, al fine di verificarese lo Scaglietti avesse inteso o meno concedere gratuitamente l'uso dei propri diritti alla Donelli Vini: soltanto se, all'esito di tale accertamento, fosse risultato che la concessione aveva avuto luogo a titolo oneroso, essa avrebbe potuto pronunciarsi in ordine alla determinatezza o determinabilità del corrispettivo, ai fini della quale non avrebbe peraltro potuto limitarsi, come ha fatto, ad affermare, senza ulteriori precisazioni, che il quantitativo di bottiglie da fornire era rimesso alla determinazione periodica delle parti. Ai fini della determinabilità dell'oggetto del contratto, è infatti necessario che esso possa essere in concreto indivi- duato sulla base di elementi prestabiliti dai contraenti, i quali si siano accordati in ordine alla futura determinazione dell'oggetto stesso e ai criteri o alle modalitàda osservare a questo fine, così che dal medesimo contratto siano desumibili, sia pure per implicito, gli elementi idoneialla identificazione del suo oggetto, non risultando invece sufficiente il richiamo ad elementi concernenti la fase di esecuzione, come il comportamentosuccessivo delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 19/03/2007, n. 6519; Cass., Sez. II, 25/02/1987, n. 2007; Cass., Sez. III, 5/03/1976, n. 743). Non merita consenso, in contrario, il richiamo della difesa della controricorrente alla disciplina della somministrazione, e segnatamente all'art. 1560, primo comma, cod. civ., secondo cui, in caso di mancata determinazione dell'entità della prestazione dovuta dal somministrante, deve intendersi pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto: anche a voler quali- ficare la fattispecie in esame come un contratto misto di scambio, con cui le parti si erano accordate per la concessione dell'uso dei diritti sulle bottiglie contro una somministrazione periodica di vino, l'applicazione della predetta disposizione non consentirebbe di escludere automaticamente l'operatività del principio stabilito dall'art. 1346 cod. civ., a tal fine occorrendo una verifica, nella specie non effettuata, in ordine alla possibilità di accertare obiettivamente il fabbisogno del somministrato (cfr. Cass., Sez. III, 9/01/1970, n. 61).

8.2. Quanto poi alla possibilità, prospettata in via alternativa dalla sentenza impugnata, di qualificare la fattispecie come assenso all'uso del nome come segno distintivo, non appare pertinente il richiamo della Corte d'appello alprincipio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al diritto all'immagine, ma ritenuto applicabile anche agli altri diritti della personalità, secondo cui il consenso all'utilizzazione di tali diritti costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non già il diritto, personalissimo ed inalienabile, ma soltanto il suo esercizio, e pertanto, pur potendo essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo, con la conseguenza che è revocabile in ogni tempo, indipendentemente dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione (cfr. Cass., Sez. I, 29/01/2016, n. 1748; 19/11/2008, n. 27506; 17/02/2004 n. 3014). In quanto volto essenzialmente ad evidenziare la revocabilità del consenso prestato dal titolare, il quale non può rinunciare al proprio diritto né spogliarsene definitivamente a favore di altri soggetti, tale principio non è applicabile, nella sua assolut ezza, ai contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento a fini commerciali dei predetti diritti, la cui rilevanza economica, emergente ictu oculidall'osservazione della realtà sociale, ne comporta, secondo la dottrina, l'assoggettabilità ad atti di disposizione, normalmente configurabili come contratti di scambio, in quanto caratterizzati dalla previsione di un corrispettivo a favore del titolare del diritto. Come precisato dalle pronunce richiamate, il contratto ha d'altronde ad oggetto non già la titolaritàdel diritto, come si è detto inalienabile, ma il suo esercizio, suscettibile di valutazione in termini economici, e del quale il titolare può dunque disporre nell'ambito della propria autonomia negoziale, sia pure limitatamente agli aspetti non aventi rilievo pubblicistico, consentendone lo sfruttamento da parte di altri soggetti, per finalità non contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, e comunque non lesive del suo onore e della sua reputazione: l'obbligatorietà di siffatti negozi non trova ostacolo nella facoltà, riconosciuta al titolare del diritto,di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, il cui esercizio, pur precludendo l'ulteriore utilizzazione del diritto da parte del beneficiario,non com- porta la sottrazione del revocante all'obbligo di sottostare alle conseguenze dell'inadempimento dell'impegno assunto, in termini di risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato alla controparte (cfr. espressamente in tal senso, Cass., Sez. I, 19/11/2008, n. 27506). Peraltro, se è vero che l'esercizio di un diritto della personalità può costituire oggetto di disposizione nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, deve ammettersi che anche a tale contratto si applica il principio già enunciato in precedenza con riferimento alla licenza d'uso del marchio, secondo cui l'indeterminatezza e indeterminabilità della prestazione dovuta dal concessionario ne comporta la nullità, a meno che non debba ritenersi, sulla base dell'interpretazione delle clausole contrattuali, che la concessione abbia avuto luogo a titolo gratuito: non può dunque condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la qualificazione della scrittura privata come atto di assenso all'uso del nome come segno distintivo risultasse sufficiente ad escludere la nullità del negozio, qualificato come atto unilaterale, al cui oggetto doveva ritenersi estranea la prestazione posta a carico della Donelli Vini.

9. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi d'impugnazione, aventi ad oggetto questioni logicamente e giuridicamente subordinate a quella di nullità della scrittura privata. La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.


accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma l'8 marzo 2023

Depositato in cancelleria il 7 agosto 2023