Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 05-09-2023
Numero provvedimento: 36684
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Messa in commercio da parte di azienda agricola di vini variamente denominati dopo averli sofisticati mediante l’impiego di prodotti vietati e destinati a modificarne le caratteristiche naturali (cisteina, matrici redox, acido cloridrico, acido fostorico, acido solforico, sale rosa) così rendendoli diversi per qualità da quanto dichiarato, nonché vini variamente denominati dopo averli mescolanti con vini di tipologia provenienza ed annata diverse da quelle dichiarate - Aggravante per aver commesso il fatto su bevande la cui denominazione di origine e caratteristiche sono protette dalla legislazione vigente - Configurazione del reato di frode in commercio - Art. 71 della legge 16 dicembre 2016, n. 238, che vieta la sofisticazione del vino e la sua adulterazione con zuccheri, sanzionandola con sanzione amministrativa, non applicabile nel caso in cui il fatto costituisce reato e, dunque, non applicabile nel caso in esame di tentativo di frode in commercio.


SENTENZA

(Presidente: dott.ssa Rossella Catena - Relatore: dott.ssa Emanuela Gai)

 

sul ricorso proposto da:

C.A., nato a OMISSIS il OMISSIS;

avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte d’appello di Perugia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO


 

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, riconosciuta l’ipotesi di cui agli artt. 110, 56, 515 e 517 bis cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a C.A., nella misura di Euro 500,00 di multa, perché, in concorso con Ci.Va., titolare della CASTEL RIO società agricola rl, con sede operativa in OMISSIS (giudicato separatamente), quale dipendente della medesima, unitamente ad altri dipendenti giudicati separatamente, posto in commercio vini variamente denominati dopo averli sofisticati mediante l’impiego di prodotti vietati e destinati a modificarne le caratteristiche naturali (cisteina, matrici redox, acido cloridrico, acido fostorico, acido solforico, sale rosa) così rendendoli diversi per qualità da quanto dichiarato, nonché vini variamente denominati dopo averli mescolanti con vini di tipologia provenienza ed annata diverse da quelle dichiarate.

Con l’aggravate di aver commesso il fatto su bevande la cui denominazione di origine e caratteristiche protette dalla legislazione vigente.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi:

- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’erronea applicazione degli artt. 515 e 517 bis cod. pen..

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’ipotesi di reato di tentativo di frode in commercio poiché nel caso di specie era stato accertato "il mero deposito del vino presso un magazzino o una cantina aperta al pubblico..." preparato "... con l’aggiunta di sostanze diverse, in mancanza di qualsivoglia indicazione dell’aggiunta di siffatti ingredienti".

È evidente che le condotte contestate al ricorrente non rientrerebbero in quelle descritte, in via alternativa fra loro, dall’art. 515 cod. pen. poiché non si innestano nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio, non essendosi mai occupato il ricorrente dell’attività di vendita così come certificato dalle deposizioni dei testi assunti.

Nel caso di specie, quindi, il prodotto sequestrato non era ancora stato posto in commercio; lo stesso si trovava ancora in cantina e pertanto mancherebbe l’elemento costitutivo del reato di cui all’art. 515 cod. pen. il quale tutela la correttezza dei rapporti commerciali e non la salute dei cittadini. La norma non contiene l’espressione "detenere per il commercio" e da ciò dovrebbe desumersi che la semplice detenzione con il fine di vendere non costituisce violazione dell’art. 515 cod. pen..

- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen.

La sentenza merita di essere annullata poiché la fattispecie di cui all’art. 515 cod. pen. non contiene nessun riferimento alla detenzione per il commercio e, nel caso di specie, non sarebbe emerso nessun atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla traditio all’acquirente di cosa diversa da quella dichiarata o pattuita nell’esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico.

Dagli atti, e segnatamente dalle dichiarazioni testimoniali della dott.ssa P.T., presso la Cantina Castel Rio, società Agricola srl, sono stati sottoposti a sequestro 4 vasi vinari e un prodotto imbottigliato. Non vi sarebbe stata alcuna trattativa con un potenziale acquirente, né il prodotto sarebbe stato esposto per la vendita.

- Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Inosservanza della legge 238/2016, art. 71.

Nel caso di specie, le condotte contestate a C.A. non riguardano l’attività di commercio, in quanto il vino sequestrato si trovava ancora in cantina e non era ancona posto in commercio, bensì l’attività di vinificazione e come tale rientrante nell’applicazione dell’art. 71 della Legge n. 238 del 2016, che prevede una sanzione amministrativa.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, che il ricorso sia dichiarato inammissibile.



CONSIDERATO IN DIRITTO


 

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati perché contrari al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.

La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei consolidati arresti secondo cui, ai fini della configurazione del reato di frode in commercio, non è necessaria la concreta contrattazione con un avventore essendo integrato il reato, nella forma tentata, in presenza di detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, qualità destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Sez. 3, n. 22313 del 15/02/2011, Berloco, Rv. 250473 - 01).

Il deposito nel magazzino dei prodotti finiti di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, è atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere, nel caso di vendita all’ingrosso, il reato di frode nell’esercizio del commercio, in quanto indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 3479 del 18/12/2008, Urbani, Rv. 242288 - 01).

Quest’ultima pronuncia ha chiarito che l’art. 515 cod. pen., facendo riferimento a chiunque ponga in essere la condotta sanzionata "nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico", è finalizzato alla tutela sia del pubblico dei consumatori, che degli stessi commercianti e che l’esposizione al pubblico della merce è, invece, normalmente riscontrabile solo nel caso della vendita al minuto. Al di fuori della vendita al minuto, la valutazione dell’univocità degli atti non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche proprie di tale tipo di attività e delle modalità con le quali

normalmente essa si svolge. E ciò, per il principio secondo il quale il tentativo nel reato di frode in commercio può essere integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l’acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l’idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna (cfr. Sez. 3, n. 14161 del 13/12/1999), principio non contradetto dalla pronuncia delle Sezioni Unite Morici (Sez. U n. 28 del 25/10/2000, Morici, Rv. 217295 - 01) su fattispecie diversa (commercio al minuto).

5. Ciò premesso, secondo l’accertamento in punto di fatto non qui rivisitabile, la corte territoriale ha ritenuto integrato il reato di tentata frode in commercio in relazione alla detenzione di vino presso l’azienda Agricola, parte in vasche e parte già imbottigliato, in quanto indicativa della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite.

Nella fattispecie in esame, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che la detenzione del vino, parte del quale già imbottigliato, rappresentava un fatto di per sé indicativo della immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle pattuite.

6. Il terzo motivo di ricorso di violazione di legge è, parimenti, manifestamente infondato.

La questione di diritto della rilevanza penale del fatto che, se esclusa, impone alla Corte di cassazione il suo rilievo, può essere esaminata dalla Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 609 comma 2 cod. proc. pen., pur non essendo stata devoluta nei motivi di appello.

La questione appare manifestamente infondata.

Secondo il ricorrente il fatto ascritto all’imputato sarebbe sussumile nella fattispecie prevista dall’art. 71 della Legge n. 238 del 2016 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino -, che così recita: "1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 Euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può’ essere inferiore a 5.000 Euro".

La questione, che viene in rilievo unicamente per l’ipotesi di cui alla lett. a) del capo di imputazione (il tentativo di porre in commercio vini dopo averli sofisticati attraverso l’impiego di prodotti vietati e destinati a modificarne le

caratteristiche naturali) è manifestamente infondata alla luce del tenore letterale della norma.

La disposizione speciale prevede la clausola "salvo che il fatto costituisca reato".

Quanto al caso in esame, l’imputato, in concorso con il proprietario dell’azienda agricola e con l’enologo, ha adulterato il vino con sostanze vietate dalla legge (prima ipotesi) per la successiva vendita.

La condotta punita dall’art. 515 cod. pen. non riguarda la sofisticazione del vino, ma la consegna di aliud pro alio, e la detenzione per la vendita del vino come sofisticato e come mescolato, fatto che integra il tentativo di frode in commercio.

La condotta di frode in commercio sanziona la consegna di "aliud pro alio", a prescindere dalla rilevanza penale, dell’avvenuta sofisticazione del vino. Da cui la conseguenza che non si applica, al caso in esame, la disciplina prevista dall’art. 71 cit..

Così, del resto, aveva già affermato la pronuncia della Sez. 3, n. 46183 del 23/10/2013, Capraro, Rv. 257633 - 01 che aveva escluso che la previsione nel D.L. 7 settembre 1987 n. 370 di sanzioni amministrative per chiunque non osservi, nella preparazione di mosti e vini, i requisiti stabiliti dal Regolamento comunitario n. 822 del 1987 abbia determinato l’abrogazione delle previgenti disposizioni incriminatrici e ha sottolineato che, comunque, la condotta di frode in commercio sanziona la consegna di "aliud pro alio", a prescindere dalla rilevanza penale, dell’avvenuta sofisticazione del vino.

L’art. 71 della legge 16 dicembre 2016, n. 238 che vieta la sofisticazione del vino e la sua adulterazione con zuccheri, sanzionandola con sanzione amministrativa, non trova applicazione nel caso in cui il fatto costituisce reato e, dunque, non trova applicazione nel caso in esame di tentativo di frode in commercio.

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.



P.Q.M.


 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 31 agosto 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2023