Regolamento delegato (UE) 2023/1225 della Commissione del 22 giugno 2023 – aumento della contribuzione ed applicazione della flessibilità per le misure del PNS vitivinicolo per l’anno 2023.
(D.M. 28/07/2023, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in G.U. 23 settembre 2023, n. 223)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione, del 22 giugno 2023 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione;
VISTO, in particolare, l’articolo 4 del medesimo Regolamento (UE) n. 2023/1225 che prevede la possibilità di aumentare, durante l’esercizio finanziario 2023, il contributo dell’Unione europea alle misure di cui agli articoli 45,46,47e 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 già avviate nel corso dell’anno 2023;
VISTO, altresì, l’articolo 5 del Regolamento delegato 2023/1225 che prevede la possibilità per i beneficiari dei contributi per le misure inserite nel PNS vitivinicolo di apportare modifiche, anche strategiche, ai programmi approvati a determinate condizioni;
VISTI i Decreti ministeriali 14 febbraio 2017 n. 911 e ss. mm. e ii. e 3 marzo 2017 n. 1411 e ss. mm. relativi rispettivamente alla misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
VISTI, in particolare, l’articolo 5 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 e l’articolo 8 del decreto ministeriale 3 marzo 2017 i quali fissano, per ciascuna misura, il limite massimo di contributo erogabile, in termini percentuali, rapportato ai costi effettivamente sostenuti dai produttori;
VISTA la nota del 13 luglio 2023 prot. n 376915 con la quale la Regione Veneto, in qualità di Coordinatore della Commissione politiche agricole ha chiesto, tra l’altro, l’adozione del provvedimento ministeriale per consentire l’aumento della contribuzione comunitaria in attuazione dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 per le misure degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
RITENUTO di accogliere le richieste avanzate dalla Commissione Politiche agricole per il tramite del Coordinatore;
RITENUTO, altresì, di dare applicazione alle altre disposizioni contenute nel regolamento UE 2023/1225 e, nello specifico, all’articolo 5 relativo alle deroghe nell’implementazione delle misure inserite nel PNS vitivinicolo per l’esercizio finanziario 2022/2023;
VISTA la comunicazione n. 393748 del 25 luglio 2023 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
DECRETA
Articolo 1
(Definizione del sostegno)
1. In deroga a quanto stabilito all’articolo 5 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ed all’articolo 8 del decreto ministeriale 3 marzo 2017, limitatamente alle operazioni che hanno iniziato ad essere attuate nel corso dell’esercizio finanziario 2023, il contributo comunitario erogabile è aumentato fino ad un massimo del 10% rispetto alle percentuali indicate nei citati articoli.
Articolo 2
(Deroghe temporanee)
1. I beneficiari dei contributi comunitari per la misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono apportare, entro il 15 ottobre 2023, modifiche ai progetti approvati senza l’approvazione preventiva dell’autorità competente, a condizione che le modifiche non pregiudichino l’ammissibilità di qualsiasi parte del progetto o gli obiettivi generali dello stesso e non comportino un aumento dell’importo totale del sostegno approvato.
2. Qualora le modifiche di cui al comma precedente riguardino gli obiettivi del progetto queste devono essere comunicate all’autorità competente e da questa approvate entro 60 giorni dalla conclusione delle attività programmate.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 14 febbraio 2017 e ss. mm. e ii. e 3 marzo 2017 e ss. mm. e ii. citati in premessa.
Il presente provvedimento è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, li
IL MINISTRO
Francesco Lollobrigida
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)