Normativa sulla produzione, etichettatura e presentazione del vino vegano.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ufficio ha formulato il quesito in merito alla legittimità della produzione e commercializzazione del vino riportante la locuzione "vegano".
Al riguardo, nel concordare con l'avviso formulato da codesto Ufficio, si ritiene che l'utilizzo di detta diCitura sia conforme alla specifica normativa Comunitaria di etichettatura vitivinicola ed alla normativa orizzontale di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari di cui al Reg. UE n. 1169/2011, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 36, par. 2, del citato Reg. UE n. 1169/2011 e di cui all'art. 14, comma l, del DM 13 agosto 2012.
In tal senso, anche per quanto concerne il riscontro dei requisiti di veridicità e documentabilità del processo di produzione in questione da parte di codesto Ispettorato, in assenza di specifica normativa vitivinicola, si ritiene sufficiente che le Ditte produttrici interessate dimostrino, tramite i documenti commercr.:di ed iregistri di cantina, di non aver utilizzato nel citato processo produttivo sostanze di origine animale o OGM, indipendentemente dal fatto che le stesse Ditte abbiano aderito allo specifico disciplinare dell'Ode ICEA e conseguito la relativa certificazione.
Il Dirigente
Luigi Polizzi