Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 17-07-2023
Numero provvedimento: 7385
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Domanda di finanziamento ai sensi del Reg. (CE) n.479/2008, finalizzato all'erogazione di un contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Concessione del finanziamento richiesto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV) consistente nella ristrutturazione dei vigneti mediante opere di espianto e reimpianto degli stessi - Emissione da parte della Regione Campania di un provvedimento con il quale si vietava ai viticoltori dell’isola di Ischia di piantare viti che avessero origine dalla medesima isola, in quanto probabilmente dette piante sarebbero state infette - Mancato rispetto dei termini previsti per l'impianto della barbatelle.


SENTENZA

n. 7385/2023 pubbl. il 17/07/2023

(Giudice: dott. Marcello Amura)



nella causa iscritta al n. 15857/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all’udienza del 19/01/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente


TRA

IL GIARDINO MEDITERRANEO SOCIETA’ AGRICOLA A R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore (...); PIETRATORCIA SOC. AGR. A R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore (...); F.M. (...); M.P. (...); C.A. (...), tutti elettivamente domiciliati in Napoli (...), presso lo studio dell’avv. Fernando Napolitano (...) da cui sono rapp.ti e difesi in virtù di procura in atti.

- ATTORI -


E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., (...), rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall’Avv. PARENTE PAOLA (...), elett.te dom.ta in (...) in NAPOLI.

- CONVENUTA -

NONCHE’

Organismo pagatore domanda unica e OCM - AGEA, Agenzia per la Erogazione in Agricoltura, in persona del legale rapp.te p.t.

- CONVENUTA -

 

Oggetto: revoca di finanziamenti pubblici

Conclusioni: all’udienza del 19/01/2023 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.


 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto a vedersi riconoscere gli importi dei finanziamenti, ricevuti e poi revocati, quantificati in € 19.808,91 per il Giardino Mediterraneo srl, € 8.480,10 per la Pietratorcia srl, € 4.463,21 per la sig.ra Ferrandino, € 20.456,10 per il sig. Mattera e € 4.923,92 per il sig. Colella, oltre all’ulteriore risarcimento danni.

A tal fine hanno dedotto:

- di svolgere l’attività di agricoltori nell’Isola di Ischia ed in particolare di viticoltori, interessandosi in particolare della produzione dei vini tipici di detta isola, tra i quali quelli denominati Biancolella e Forastera;

-  di avere presentato negli anni 2010, 2011 e 2012, alla Regione Campania una domanda di finanziamento ai sensi del Reg. (CE) n.479/2008, finalizzato alla erogazione di un contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti relativamente alle campagne agricole 2010/2011 – 20111/2012 – 2012/2013;

- di avere ottenuto dalla Regione Campania la concessione del predetto finanziamento per la Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti (RRV) consistente nella ristrutturazione dei vigneti mediante opere di espianto e reimpianto degli stessi, il tutto finalizzati alla produzione dei predetti vini;

- che trattasi di domande presentate tra il 2010 ed il 2012 tese alla realizzazione di nuovi vigneti da completare tra il 2015 ed il 2016 e che prevedevano l’impegno ad eliminare le vecchie vigne, preparare il terreno, fertilizzarlo, impiantare nuove piante di viti ed installare la palificazione completa di fili di ferro per consentirne lo sviluppo, il tutto finalizzato alla attività produttiva;

- che il finanziamento prevedeva l’erogazione dell’intero importo – tramite l’Ente pagatore Agea – prima di intraprendere le suddette opera, all’atto della presentazione delle prescritte polizze fideiussorie;

- che gli istanti, avuto accesso al finanziamento, provvedevano ad eseguire tutte le opere preliminari, predisponendo i terreni per piantarvi le nuove viti;

- che le piante di vite da impiantare erano denominate barbatelle ed avevano origine dall’innesto con parti (denominate legno) di originarie viti;

- che, più specificamente, da alcuni rami di vite, detto legno o talea, il vivaio riesce e dar vita ad una barbatella che costituisce la nuova piante di vite da impiantare;

- che dopo aver utilizzato i fondi regionali concessi per preparare i terreni alle nuove piante, la stessa Regione Campania emetteva un nuovo provvedimento con il quale vietava ai viticultori dell’isola di Ischia di piantare viti che avessero origine dalla medesima isola, in quanto probabilmente dette piante sarebbero state infette; che, infatti, in detto periodo, si era manifestato sull’isola di Ischia un patogeno, o meglio un fitoplasma che colpiva le piante di vite generandone il contagio; che, più specificamente, detti microrganismi patogeni, erano agenti biologici responsabili dell'insorgenza della flavescenza dorata che colpiva in particolare le viti di Ischia rendendole infette e portandole ad una progressiva riduzione della produttività inficiandone anche la qualità, fino alla morte della pianta stessa;

- che, pertanto, la Regione Campania, come da protocollo nazionale, decise di mettere in quarantena l’intera isola di Ischia relativamente alle viti, disponendo anche il divieto a piantare nuove viti che avessero origine da piante isolane;

- che, infatti con il DDR n.510 del 3.12.12 “Lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite” la Regione Campania disponeva le limitazioni delle movimentazioni dei materiali di moltiplicazione della vite;

- che tanto la vite di Biancolella quanto di Forestera non erano rinvenibili in altri vivai campani, in quanto trattavasi di piante quasi esclusivamente isolane;

- che alcuni vivai della penisola sorrentina avevano a disposizione qualche pianta della tipologia predetta, ma di certo insufficiente al fabbisogno dell’intera isola di Ischia e, quindi, molti viticoltori erano rimasti sprovvisti delle nuove viti da piantare;

- che il predetto finanziamento prevedeva l’utilizzo dei fondi per la realizzazione delle suddette opere in tempi fissati, con un successivo collaudo sotto la supervisione di ispettori regionali;

- che l’inosservanza dei tempi avrebbe generato il decadimento dal finanziamento ricevuto, con obbligo alla sua restituzione;

- che non avendo potendo completare l’acquisto e la posa in opera delle nuove piante, nei tempi indicati nel decreto di concessione, per i motivi sopra indicati, le attrici chiedevano alla Regione Campania una proroga dei tempi fissati;

- che il divieto di impiantare nuove viti nate da “legno” ischitano, a causa della surrichiamata malattia “flavescenza dorata”, doveva considerarsi permanente alla data di proposizione del giudizio, in quanto dal 2012 lo stesso divieto si era progressivamente rinnovato;

- che, anzi, più specificamente dagli anni 2013 al 1017 era possibile raccogliere il “legno” dalla viti ischi tane solo previo controllo da parte degli ispettori della Regione, per rilevare l’eventuale presenza di infezioni sulle piante in esame;

- che tale procedura non aveva prodotto alcun esito attesa la permanenza del predetto patogeno sull’isola di Ischia, tant’è che nel 2017 la medesima Regione aveva rinnovato il divieto già emanato nel 2012;

-  che la Regione Campania aveva rigettato le istanze di proroga pervenute dalle attrici, tese ad ottenere ulteriore tempo per completare le opere indicate nel finanziamento, assumendo che, pur riconoscendo che trattavasi di un evento eccezionale, comunque non rientrava tra i tassativi casi che legittimavano una richiesta di proroga (ad es. la morte o grave malattia del viticoltore);

- che, conseguentemente, la Regione Campania dichiarava decaduti gli attori dal finanziamento stesso e chiedeva la restituzione dei fondi concessi, escutendo le polizze fideiussorie contratte da ciascun attore, da cui le successive iniziative di rivalsa avviate dalle Compagnie di assicurazione a restituire le somme corrisposte alla Regione Campania dai predetti Assicuratori.



In sintesi gli attori assumono, a sostegno della domanda volta ad accertare l’illegittimità della revoca, l’impossibilità di piantare nuove viti non imputabile attori, bensì dal divieto imposto dalla stessa Regione Campania, in presenza del predetto patogeno.

Hanno, inoltre, dedotto di avere già utilizzato i fondi ricevuti per la predisposizione dei terreni, sostenendo le spese necessarie all’installazione di nuove viti, quali i costi per l’eliminazione dei vecchi vigneti, la preparazione del suolo, la fertilizzazione, la realizzazione di nuovi steccati per la crescite delle piante.

Gli attori hanno, pertanto, invocato anche il diritto a “vedersi riconoscere il risarcimento del danno pari agli importi pari ai finanziamenti dapprima erogati e poi revocati oltre al maggior danno derivante dal mancato utilizzo dei propri fondi agricoli”.

Ciò premesso, sono state formulate le seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda e per l’effetto dichiarare sussistente il diritto degli attori a vedersi riconoscere dai convenuti, in solido o chi di ragione, gli importi pari ai singoli finanziamenti ricevuti e revocati così quantificati: il Giardino Mediterraneo srl €19.808,91; Pietratorcia srl €8.480,10; Ferrandino €4.463,21; Mattera €20.456,10; Colella €4.923,92 oltre all’ulteriore risarcimento danni da quantificarsi in corso di causa o liquidarsi in via equitativa dall’adito Giudice, oltre al rimborso delle spese processuali”.

Si è costituita la Regione Campania, impugnando le domande proposte in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, chiedendone il rigetto.

In assenza di attività istruttoria, all’esito dell’udienza del 19/01/2023, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei doppi termini di cui all’art. 190 c.p.c.

*****


La domanda degli attori risulta infondata e va pertanto rigettata, per i motivi che seguono.

Nel richiamare i contenuti della comparsa di costituzione della Regione Campania in relazione alla cronistoria degli eventi che hanno preceduto l’avvio del presente giudizio, si rileva che le domande di RRV presentati dagli odierni attori si riferiscono alle campagne vitivinicole per gli anni:

- 2010/2011 per Il Giardino Mediterraneo e Mattera Pasquale, con obbligo di fine lavori il 31.07.2014, prorogato di un anno al 31.07.2015;

- 2011/2012 per Il Giardino Mediterraneo e Ferrandino Maria Carmela, con obbligo di fine lavori il 31.07.2015;

- 2012/2013 per Pietratorcia Società Agricola e Colella Amerigo, con obbligo di fine lavori il 31.07.2016.

Costituiscono circostanze incontroverse che gli attori non abbiano rispettato i suddetti termini di conclusione lavori e richiesta di accertamento finale, così come previsto dall’art 9 par. 2 del Reg CE n. 555/2008.

È, in particolare, incontroverso che gli agricoltori non abbiano provveduto ad impiantare le barbatelle.

Il tema oggetto del presente giudizio investe il se tale mancato completamento sia dipeso da comprovate cause di forza maggiore, tali, in ogni caso, da determinare una proroga da formalizzare in termini rituali.

Invero la Regione ha riconosciuto di aver riconosciuto la proroga di un anno per la campagna 2010-2011.

La convenuta ha, inoltre, espressamente contestato (cfr. pagg. 6 e ss. della comparsa di costituzione) l’imposizione di un divieto all’impianto delle barbatelle in oggetto per il periodo successivo a quello disposto dal Decreto Dirigenziale Regionale n.510 del 3 dicembre 2012 del Servizio Fitosanitario Regionale, divieto avente quale termine finale il 10 dicembre 2013 e che aveva ad oggetto unicamente il divieto di movimentazione dei materiali di moltiplicazione delle viti provenienti dall’isola di Ischia, ma che non impediva l’impianto di barbatelle provenienti da altri luoghi, regolarmente acquistabili, a dire della convenuta, al di fuori del territorio isolano.

La Regione ha, inoltre, evidenziato come il predetto divieto fosse già operante in epoca antecedente alla presentazione delle domande di finanziamento, sicchè la problematica in esame era ben a conoscenza degli attori ancor prima della presentazione delle domande di partecipazione.

Pienamente condivisibile appare, pertanto, l’assunto della convenuta secondo cui l’attuazione del programma non era impedito dai decreti regionali dirigenziali in materia, volti a contrastare la problematica della Flavescenza. La convenuta ha, poi, efficacemente eccepito il difetto di prova di rinvenimento sul mercato di piante di barbatelle nell’ambito dei vivai collocati fuori all’isola di Ischia, apparendo all’uopo palesemente inidonea la mera produzione di una sola ditta produttrice datata 27 marzo 2015; ciò per le ragioni evidenziate in comparsa di costituzione ed a cui si presta piena adesione, anche alla luce delle motivazioni addotte a sostegno del diniego di fornitura ed afferenti alla necessità di adeguata programmazione.

Inoltre appare evidente come alcuni attori abbiano finanche chiesto ed ottenuto il beneficio in epoca successiva all’emanazione del D.D. n 510 del 3.12.2012, “Lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”, motivo per cui i beneficiari dei finanziamenti avrebbero dovuto prevedere ed attuare opportune e consapevoli modalità di conclusione dei lavori, idonee a rispettare le prescrizioni fissate.

Le ragioni sopra evidenziate conducono al rigetto della domanda proposta dagli attori.

Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell’attività difensiva concretamente svolta.



P.Q.M.


 

Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

1) Rigetta le domande proposte dagli attori;

2) condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in euro 3.000,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari.



Così deciso in Napoli, il 14/07/2023.

Il Giudice

(dott. Marcello Amura)