Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 21-07-2023
Numero provvedimento: 385535
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023.

(Decreto 21/07/2023, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Il presente decreto è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dall'articolo 1 del Decreto 1° agosto 2023, prot. n. 403080.


Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIQPAI
DG PQAI - PQAI 5


IL DIRETTORE GENERALE

 


VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e 1234/07 del Consiglio ed in particolare l’art. 45;

VISTO il regolamento delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

VISTO il regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il Decreto legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ( …)”, con cui al Ministero per i beni e le attività culturali sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020, reg. 832, con il quale è stato conferito al dott. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023,in corso di registrazione presso gli organi di controllo, recante «Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM Vino»;

VISTO il Decreto dipartimentale n. 23313 del 18 gennaio 2023 con cui sono attribuite agli interventi nell’ambito della “Promozione realizzata nei Paesi terzi” risorse complessive pari ad € 98.027.878,00, di cui € 29.408.364 ai fondi di quota nazionale;

CONSIDERATO che, con Decreto direttoriale n. 618779 del 1° dicembre 2022, è stata approvata la graduatoria 2022/2023 dei progetti nazionali, secondo cui l’importo di contributo da versare in favore dei beneficiari, a titolo di saldo nelle annualità successive di gestione della misura, ammonta ad euro 3.790.207,56;

CONSIDERATO che, con Decreto direttoriale n. 642052 del 15 dicembre 2022, è stata disposta l’attribuzione dei fondi quota nazionale per il cofinanziamento dei progetti multiregionali selezionati dalle competenti Regioni per la campagna 2022/2023, secondo cui l’importo di contributo, gravante sui fondi quota nazionale, da versare in favore dei beneficiari a titolo di saldo nelle annualità successive di gestione della misura, ammonta ad euro 1.192.953,37;

VISTA la nota prot. n. 49181 del 26 giugno 2023, protocollata in ingresso in il 27 giugno 2023 al n. 334119, con cui Agea, su richiesta del Ministero, ha comunicato che risultano richieste di liquidazione sotto forma di saldo;

CONSIDERATO che il comma 1, lett. c) dell’art. 5 del sopracitato Decreto del Ministro n. 331843 del 26 giugno 2023 destina una riserva dei fondi quota nazionale al finanziamento dei progetti multiregionali pari ad euro 3.000.000,00 e che la quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell’importo del progetto presentato;

RITENUTO necessario riservare, sulle risorse attribuite con il citato Decreto dipartimentale n. 23313 del 18 gennaio 2023 ai fondi quota nazionale per l’esercizio finanziario comunitario 2023/2024, la somma di euro 5.125.172,55 per la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali e multiregionali per le annualità precedenti, e la somma di euro 3.000.000,00 per il cofinanziamento dei progetti multiregionali, per un ammontare di euro 8.125.172,55;

CONSIDERATO, pertanto, che, al netto delle somme riservate per le finalità sopra indicate sulle risorse attribuite con il citato Decreto dipartimentale n. 23313 del 18 gennaio 2023, l’importo disponibile per i progetti nazionali con riferimento all’esercizio finanziario comunitario 2023/2024 è pari a euro 21.283.191,45;

RITENUTO di definire i requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, l’importo massimo dei progetti, i criteri di selezione, l’intensità massima dei contributi, le attività finanziabili e le spese ammissibili nonché ogni ulteriore aspetto procedimentale connesso all’accesso e all’erogazione dei contributi medesimi.



DECRETA


Art. 1
(Finalità)
1. Il presente Decreto definisce, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi da parte del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI V, per attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all’apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati.


Art. 2
(Attività finanziabili)
1. Per la realizzazione delle finalità indicate all’articolo l del presente Decreto possono essere finanziati Progetti che possono avere a oggetto una o più attività nell’ambito delle azioni, di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 (d’ora in avanti Decreto ministeriale):
a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;
d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.
2. I progetti, pena l’esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell’Allegato 10 al presente Decreto.
4. In considerazione di quanto disposto dall’art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del Decreto ministeriale, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2023 al 15 ottobre 2024.
5. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.


Art. 3
(Stanziamento disponibile)
1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario comunitario 2023/2024 ammontano ad euro 21.283.191,45.
2. In caso di economie nel corso dell’esercizio finanziario comunitario 2023/2024 per la liquidazione dei saldi dei progetti nazionali e multiregionali, con riferimento alla parte gravante sui fondi di quota nazionale, delle campagne precedenti, citati nelle premesse, le risorse non utilizzate sono sommate alle risorse di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei progetti nazionali a valere sull’esercizio finanziario 2023/2024.
3. La presenza delle economie di cui al precedente comma 2 verrà comunicata tramite pubblicazione di apposito successivo Decreto direttoriale.


Art. 4
(Intensità di aiuto e contributo richiedibile)
1. Le percentuali di contributo massimo rispetto alle spese progettuali previste sono indicate all’art. 13 del Decreto ministeriale.
2. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i quattro milioni di euro, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato. È facoltà delle Regioni, nei propri avvisi, fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto.
3. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, l’importo minimo dei progetti è il seguente:
a. Non inferiore ad euro 500.000 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore ad euro 200.000 per Paese o non inferiore ad euro 100.000 nel caso di Paese emergente;
b. Ciascun progetto può prevedere azioni in massimo n. 5 Paesi terzi. Nell’ambito di Paesi terzi individuati possono essere selezionate al massimo n. 2 aree geografiche omogenee e nell’ambito di tali aree geografiche omogenee possono essere prescelti al massimo n. 3 Paesi terzi in esse ricompresi;
4. Le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un valore progettuale minimo diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale di cui al precedente comma 3. Tuttavia, il valore progettuale non può essere inferiore ad euro 100.000,00 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore ad euro 50.000 per Paese o non inferiore ad euro 25.000 nel caso di Paese emergente
5. Per i soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, qualora rientrino nella categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. In caso di soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell’art. 5 del Decreto ministeriale, per l’esercizio finanziario comunitario 2023/2024;
6. Per i soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell’art. 5 del Decreto ministeriale, per l’esercizio finanziario comunitario 2023/2024.


Art. 5
(Requisiti soggettivi)
1. Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all’art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso.
2. Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante devono presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea, redatta conformemente all’Allegato 3 al presente Decreto.
3. Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. A tal fine, i soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2022 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 750.000 litri. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2022 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 75.000 litri.
4. Le Regioni e le Province autonome nei propri avvisi possono fissare dei quantitativi minimi di vino confezionato presente nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”, estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2022, diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, ma comunque superiore a 5.000 litri per ciascun partecipante.


Art. 6
(Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo)
1. Le domande di contributo relative alla campagna 2023/2024, a valere sui fondi di quota nazionale, devono pervenire, pena l’esclusione, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: “NON APRIRE - DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO, MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115 DEL CONSIGLIO - ANNUALITA’ 2023/2024”, entro e non oltre le ore 15,00 del 13 settembre 2023 [1] al seguente indirizzo: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio accettazione corrispondenza - Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA.
2. Le domande di contributo relative alla campagna 2023/2024, a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, devono pervenire, pena l’esclusione, agli indirizzi degli uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti alla ricezione dei progetti. I termini di presentazione nonché le modalità di trasmissione dei progetti sono indicati negli avvisi pubblicati dalle Regioni e Province autonome.
3. Il recapito del plico, contenente la domanda di contributo, è ad esclusivo rischio del mittente.
4. Il plico deve contenere a pena di esclusione:
a) La domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;
b) Una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all’Allegato 2 al presente Decreto (Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante;
c) Una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea, redatta in conformità all’Allegato 3 al presente Decreto;
d) Una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all’Allegato 4 al presente Decreto (Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
e) Una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all’Allegato 5 al presente Decreto (Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese) da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;
f) Una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all’Allegato 6 al presente Decreto (Disponibilità dei prodotti). Solo nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 2, dell’art. 11 del Decreto ministeriale è necessario compilare i fogli “Dichiarazione”, “Dati produttivi” e il foglio “Conferimenti soci”, se pertinente;
g) Il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all’Allegato 7 al quale andranno allegati, per ciascuna attività prevista nell’ambito delle azioni di cui all’art. 7 del Decreto ministeriale, tre preventivi comparabili, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell’attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti. Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese;
h) Una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all’Allegato 8 al presente Decreto (Dati tecnici, economici e finanziari del progetto);
i) Un Cronoprogramma dettagliato delle attività programmate;
j) Un Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente art. 5, comma 1. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;
k) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto ministeriale, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante;
l) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto ministeriale, l’impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all’Allegato 9 al presente Decreto. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell’atto di costituzione dell’associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;
m) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto ministeriale, copia conforme dell’ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;
n) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto ministeriale, con riferimento ai soggetti partecipanti di cui alla lett. f) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto ministeriale, solo nel caso in cui sia richiesto il punteggio di priorità di cui alla lett. g), comma 1, art. 11 del Decreto ministeriale, copia conforme della documentazione richiamata nell’Allegato 6 al presente Decreto (Disponibilità dei prodotti);
o) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, per i soggetti partecipanti produttori di vino, copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna 2022/23 per stato fisico Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione;
p) Il supporto elettronico sul quale sono riprodotti in formato elettronico i documenti di cui alle precedenti lettere del presente comma (nel caso dei documenti compilati in conformità agli allegati al presente Decreto nei formati originari di tali allegati, “.word” o “.xls” oppure “.pdf” nel caso degli ulteriori documenti);
5. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l’esercizio finanziario comunitario 2023/2024, riceve, nel caso in cui richieda l’anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

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[1] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 18 settembre 2023, ore 15:00 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, Decreto 1° agosto 2023, prot. n. 403080.


Art. 7
(Valutazione dei progetti)
1. Il Comitato accerta la ricevibilità dei plichi presentati, verificando che gli stessi siano stati trasmessi nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6.
2. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi dell’art. 6 del presente Decreto e procede, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Decreto ministeriale, alla: i) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale sussistenza; ii) verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 9 del Decreto ministeriale ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.
3. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne dà comunicazione al competente ufficio che richiede al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il competente ufficio, in caso di soccorso istruttorio, assegna al Soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il competente ufficio procede all’esclusione.
4. Il Comitato, terminata l’istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all’Allegato 11 al presente Avviso:
a. Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
b. Qualità delle azioni proposte;
c. Idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
d. Coerenza del piano finanziario sia in relazione agli specifici interventi proposti che agli obiettivi progettuali.
5. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.
6. La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, nell’ambito delle azioni di cui all’art. 7 del Decreto ministeriale, di tre preventivi comparabili, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell’attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, deve essere presentata la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti. In ogni caso il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.
7. Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo. A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto ministeriale all’Allegato 12. In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all’art. 12, comma 4 del Decreto ministeriale.


Art. 8
(Termini di valutazione e di esecuzione dei progetti)
1. Le Regioni adottano i propri avvisi, in conformità a quanto previsto dal Decreto ministeriale e a quanto disposto dal presente Decreto, entro 30 giorni dalla emanazione del presente Avviso, trasmettendoli contestualmente al Ministero. Nei successivi dieci giorni, il Ministero, al fine di garantire il coordinamento della misura, ne verifica la conformità all’avviso nazionale.
2. Per la campagna 2023/2024 i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali, multiregionali e nazionali sono [2]:
a) 6 ottobre 2023, data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’Allegato 13 del presente Decreto, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria la Regione capofila trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi al modello di verbale Allegato 14 al presente Avviso;
b) 13 ottobre 2023, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;
c) 13 ottobre 2023, data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro la medesima data il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’Allegato 13 del presente Decreto, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria la Regione trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi allo schema riportato nell’Allegato 14 al presente Avviso;
d) Agea realizza i controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale entro 30 giorni dai termini di cui alle lettere a) e c) del presente comma;
e) Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati entro 60 giorni dall’emanazione degli atti di confermazione delle graduatorie da parte delle Autorità competenti, a seguito dei controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale.

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[2] I termini di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del presente articolo sono prorogati al 3 novembre 2023 ai sensi dell'articolo unico, comma 1, Decreto 5 ottobre 2023, prot. n. 550425.


Art. 9
(Notifica graduatoria)
1. Le Autorità competenti notificano ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegnano un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.


Art. 10
(Progetti regionali)
1. I Comitati regionali procedono alla valutazione dei progetti di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto ministeriale secondo le modalità indicate al precedente art. 7 e predispongono i verbali secondo lo schema riportato nell’Allegato 14 al presente Decreto.
2. Le Regioni, ai sensi di quanto previsto all’art. 12, comma 6 del Decreto ministeriale trasmettono al Ministero, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria, i verbali di valutazione dei progetti.


Art. 11
(Progetti multiregionali)
1. Le Regioni che intendono attivare i progetti multiregionali, contestualmente alla pubblicazione dei propri avvisi, comunicano al Ministero l’importo dei fondi quota regionale da destinare al finanziamento dei progetti multiregionali.
2. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell’importo del progetto presentato.
3. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna Regione coinvolta sulla totalità delle attività previste dal progetto.
4. Il Ministero, acquisite le informazioni di cui al precedente comma 1, pubblica sul proprio sito l’elenco delle Regioni che attivano i progetti multiregionali ed i relativi importi dei fondi quota regionale ad essi destinati.
5. I fondi quota regionale, destinati ai progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, sono reintegrati nei propri fondi quota regionale.
6. I progetti multiregionali sono valutati dal Comitato di ciascuna Regione capofila secondo le modalità indicate al precedente art. 7. I Comitati regionali predispongono i verbali secondo lo schema riportato nell’Allegato 14 al presente Decreto. Le Regioni, ai sensi di quanto previsto all’art. 12, comma 6 del Decreto ministeriale trasmettono al Ministero, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della graduatoria, i verbali di valutazione dei progetti.
7. Ciascun Comitato predispone le graduatorie dei progetti multiregionali e comunica alle Regioni coinvolte la graduatoria e l’importo dei fondi di quota regionale di competenza.
8. I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.
9. La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto ministeriale, è attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 12 del Decreto ministeriale.


Art. 12
(Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari)
1. Non sono ammesse, pena l’esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto ministeriale, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.
2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1, dell’art. 3 del Decreto ministeriale, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all’art. 9 del Decreto ministeriale.
3. I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1, dell’art. 3 del Decreto ministeriale sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile.


Art. 13
(Variazioni ai progetti)
1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate nel rispetto di quanto previsto all’art. 16 del Decreto ministeriale. In particolare, sono ammesse:
a. Variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono comunicate a ciascuna autorità competente e vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l’importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti;
b. Variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. I beneficiari presentano apposita istanza motivata a ciascuna autorità competente almeno 45 giorni prima della realizzazione della relativa variazione di progetto. Ciascuna autorità competente, qualora ritenga l’istanza ammissibile ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 commi 2 e 4 del Decreto ministeriale, le autorizza entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA.
c. Con riferimento alle variazioni di cui alla lett. b), le spese sono ammesse solo dopo l’autorizzazione da parte di ciascuna autorità competente. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza si intende respinta.
2. Le variazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono presentate al massimo entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d’ufficio.
3. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo tre variazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1.
4. In caso di variazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti e ad Agea, la comunicazione redatta conformemente all’Allegato 15 del presente Decreto, tramite posta elettronica certificata. Per i progetti nazionali la comunicazione è inviata al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
5. In caso di variazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il beneficiario presenta, alle Autorità competenti e ad Agea, l’istanza redatta conformemente all’Allegato 16 del presente Decreto, tramite posta elettronica certificata. Per i progetti nazionali la comunicazione è inviata al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
6. Le variazioni di cui alla lett. b) del precedente comma 1, debitamente motivate, sono ritenute ammissibili e valutabili da ciascuna Autorità competente, ai sensi dell’art. 16 del Decreto ministeriale, purché non comportino il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato e non comportino il cambiamento o l’eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dall’Autorità competente e da essa approvate in conformità a quanto disposto dell’art. 16 del Decreto ministeriale.


Art. 14
(Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti)
1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all’art. 13, comma 7, del Decreto ministeriale. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell’Allegato 17 del presente Decreto.


Art. 15
(Materiale informativo)
1. Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all’art. 17 del Decreto ministeriale.
2. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le previsioni contenute nel manuale dei controlli, redatto da Agea ai sensi dell’art.14, comma 2, del Decreto ministeriale. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo.


Art. 16
(Stipula del contratto e controlli)
1. I contratti, redatti secondo l’apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all’art. 14 comma 1 del Decreto ministeriale, sono stipulati tra quest’ultima ed i beneficiari.
2. AGEA entro 30 giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti alle Autorità competenti.
3. Agea comunica alle Autorità competenti, entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale, trasmettendo contestualmente alle Autorità competenti copia del contratto modificato.
4. I soggetti beneficiari che richiedono il pagamento in anticipo del contributo costituiscono una garanzia pari al 120% dell’aiuto erogabile a titolo di anticipo.
5. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Agea, secondo le modalità illustrate nel manuale dei controlli, redatto ai sensi dell’art.14, comma 2, del Decreto ministeriale. I risultati sono comunicati da Agea alle Autorità competenti entro e non oltre 60 giorni dal termine delle attività di controllo.


Art. 17
(Erogazione del finanziamento e disposizioni finali)
1. L’erogazione del finanziamento, di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto ministeriale avviene sotto forma di anticipo pari all’80% dell’importo di contributo ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell’importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell’importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all’articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale. Per coloro che non usufruiscono dell’anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all’esito dei controlli di cui all’articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale.
2. Il Ministero si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.
3. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Decreto ministeriale, le sanzioni verranno introdotte con l’emanando Decreto legislativo di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.


Art. 18
(Pubblicazione e informazioni)
1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e possono essere presentate fino alle ore 17.00 del ventesimo giorno precedente la scadenza di cui al comma 1 dell’art. 3.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è Stefano Valeri, funzionario in servizio presso l’Ufficio PQAI V - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica.
3. Il presente avviso è pubblicato alla sezione “Gare” del sito internet http://www.politicheagricole.gov.it.


Art. 19
(Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie derivanti dal presente Decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma.


Il presente Decreto è inviato all’Organo di controllo per la registrazione.


Oreste Gerini
Direttore generale
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005



Elenco allegati:

Allegato 1 - Domanda di contributo

Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria

Allegato 3 - Idonea referenza bancaria

Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia

Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese

Allegato 6 - Disponibilità dei prodotti

Allegato 7 - Schema di progetto

Allegato 8 - Dati tecnici, economici e finanziari del progetto

Allegato 9 - Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa

Allegato 10 - Spese ammissibili e spese non ammissibili

Allegato 11 - Criteri di valutazione

Allegato 12 - Criteri di priorità

Allegato 13 - Modello trasmissione graduatoria

Allegato 14 - Schema di verbale

Allegato 15 - Variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività

Allegato 16 - Variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività

Allegato 17 - Elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti