Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 14-07-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 14-07-2023
Numero gazzetta: 249

Pubblicazione di una modifica standard approvata al disciplinare di produzione di un'indicazione geografica nel settore delle bevande spiritose di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione [Pacharán navarr].

(Comunicazione 14/07/2023, pubblicata in G.U.U.E. 14 luglio 2023, n. C 249)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione.

 

«Pacharán navarro»

N. UE: PGI-ES-01878-AM01

Trasmessa il 30.1.2023

1.   Modifica

1.1.   Motivi per cui la modifica rientra nella definizione di «modifica standard» di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787

Le modifiche sono da considerarsi standard in quanto non rientrano in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

1.2.   Descrizione e motivi della modifica

1.   MODIFICHE DEI LIMITI DI ASSORBANZA

Descrizione

La modifica interessa la sezione c) Descrizione della bevanda spiritosa, punto c2) Parametri di qualità. In tale sezione sono stati modificati i valori di assorbanza utilizzati per valutare il colore della bevanda spiritosa.

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

I valori proposti riflettono meglio la caratteristica oggetto di valutazione, rafforzando la qualità del pacharán protetto e differenziandolo maggiormente da altri prodotti di questo tipo non soggetti a tali requisiti:

— poiché una maggiore intensità cromatica del pacharán è sinonimo di qualità superiore, sono stati eliminati i valori massimi di assorbanza alle lunghezze d'onda che definiscono il colore del pacharán protetto, in quanto essi ne limitano la qualità;

— come specificato nella sua descrizione, il «Pacharán navarro» presenta un «colore rosso granata-ciliegia, con sfumature e/o tonalità violacee, di intensità elevata e molto brillante», pertanto il valore minimo di assorbanza a 520 nm (colore rosso) è stato aumentato da 0,40 a 0,50;

— al fine di preservare la qualità, è stata aggiunta la valutazione dell'ossidazione del prodotto attraverso la tonalità (espressa come il rapporto tra l'assorbanza a 420 nm e l'assorbanza a 520 nm), fissando un limite massimo di 1,8.

La modifica incide sul documento unico

2.   AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI GIURIDICI

Descrizione

La modifica ha lo scopo di aggiornare il disciplinare a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/787.

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

Ai sensi della regolamentazione in vigore, nell'intero documento sono stati sostituiti tutti i riferimenti alla «scheda tecnica» con il termine «disciplinare»; allo stesso modo, i riferimenti relativi all'abrogato regolamento (CE) n. 110/2008 sono stati sostituiti con quelli relativi al vigente regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

Nella sezione a) Nome e categoria il riferimento alla categoria della bevanda spiritosa protetta è stato sostituito e aggiornato ai sensi delle categorie definite nell'allegato I del vigente regolamento (UE) 2019/787 (categoria 32).

Ciò non implica alcuna modifica della denominazione legale della categoria, della sua definizione o del prodotto protetto. Sono stati modificati esclusivamente il numero della categoria e il riferimento al regolamento (UE) di cui sopra.

Questa sezione è stata inoltre suddivisa in due sezioni distinte, a) Nome e b) Categoria, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787.

È stata aggiornata la sezione f) Legislazione per fare riferimento al vigente regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

La modifica incide sul documento unico.

2.   Documento unico

2.1.   Nome/Nomi

Pacharán navarro

2.2.   Categoria o categorie della bevanda spiritosa

32. Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o pacharán

2.3.   Paese richiedente

Spagna

2.4.   Lingua della domanda

Spagnolo

2.5.   Descrizione della bevanda spiritosa

Caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto e sue peculiarità rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria

Il termine «Pacharán navarro» indica la bevanda spiritosa di colore rosso avente un gusto predominante di prugnole e prodotta mediante macerazione di prugnole (Prunus spinosa L.) nell'alcole etilico di origine agricola con l'aggiunta di zuccheri e oli essenziali naturali di anice; il prodotto finale presenta un titolo alcolometrico compreso tra 25 % vol. e 30 % vol.

1. Caratteristiche fisico-chimiche:

Titolo alcolometrico: compreso tra 25 % vol. e 30 % vol.

Zuccheri totali: compresi tra un minimo di 80 g/l e un massimo di 250 g/l, espressi in saccarosio.

2. Caratteristiche organolettiche:

Colore: il pacharán deve presentare un colore rosso granata-ciliegia, con sfumature e/o tonalità violacee, di intensità elevata e molto brillante. Tale parametro viene valutato misurando l'assorbanza a tre diverse lunghezze d'onda, sulla base dei seguenti valori minimi:

assorbanza minima a 420 nm:

0,50;

assorbanza minima a 520 nm:

0,50;

assorbanza minima a 620 nm:

0,05;


Ossidazione: si definisce come parametro di controllo la tonalità, espressa come il rapporto tra l'assorbanza a 420 nm e l'assorbanza a 520 nm.

Tonalità: inferiore o uguale a 1,80.

Aspetto: deve presentare brillantezza, indicativa di gioventù e limpidità. Ciò viene valutato attraverso la determinazione della torbidità.

Torbidità: inferiore o uguale a 10 NTU (unità nefelometriche di torbidità).

2.6.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica delimitata per la produzione del pacharán protetto dall'IG «Pacharán navarro» è circoscritta al territorio della Comunità autonoma di Navarra.

2.7.   Zona NUTS

1. ES2 — NORESTE

2. ES220 — Navarra

3. ES22 — Comunidad Foral de Navarra

2.8.   Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Il pacharán protetto dall'indicazione geografica deve essere prodotto mediante macerazione di prugnole nell'alcole etilico di origine agricola, con la precedente o successiva aggiunta di oli essenziali naturali di anice e di zucchero.

La macerazione deve avere una durata minima di un mese e massima di otto mesi.

Per la produzione del «Pacharán navarro» è utilizzato un quantitativo di prugnole (Prunus spinosa L.) compreso tra un minimo di 125 grammi e un massimo di 300 grammi per litro di prodotto finale.

Gli oli essenziali naturali contenuti nel prodotto devono derivare esclusivamente dall'uso di Pimpinella anisum L. (conosciuta nella zona di produzione con le denominazioni comuni di anís verde, matalahúga, matalahúva, simiente o hierba dulce) e/o di Illicum verum L. (conosciuta con le denominazioni comuni di anís estrellado, badián o badiana).

L'alcole etilico di origine agricola utilizzato deve avere un titolo alcolometrico minimo di 96 % vol. e le sue caratteristiche devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente. Mediante l'aggiunta di acqua potabile e per avviare il processo di macerazione, il titolo alcolometrico viene portato a un valore compreso tra 26 % vol. e 60 % vol.

Una volta conclusa la macerazione il liquido viene decantato e quindi filtrato prima di proseguire con la produzione.

Nel corso del processo di produzione il titolo alcolometrico deve essere adeguato al prodotto finale che si desidera ottenere, in modo che alla fine sia compreso tra 25 % vol. e 30 % vol.

Pratiche vietate

Non è consentito l'uso di additivi o di ingredienti diversi da quelli sopra elencati.

Non è consentito il riutilizzo delle prugnole nella loro interezza per un secondo processo di macerazione.

2.9.   Norme specifiche in materia di etichettatura

2.9.1.   Confezionamento

Al fine di preservare la qualità del prodotto è necessario attenersi a quanto segue.

— Il prodotto deve essere imbottigliato negli stessi locali in cui avviene la produzione.

— I recipienti ammessi sono bottiglie di vetro o di materiale ceramico, eccetto nel caso di recipienti di capienza inferiore a 100 ml, per i quali possono essere utilizzati altri materiali per uso alimentare approvati dall'Unione europea.

La capacità massima consentita dei recipienti è di tre litri.

I recipienti nei quali è commercializzato il «Pacharán navarro» non possono contenere prugnole o qualsiasi altro frutto.

2.9.2.   Etichettatura

Le etichette dei recipienti devono recare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

— la dicitura Indicación Geográfica Pacharán navarro;

— la ragione sociale o il numero di registrazione del produttore.

Su ogni unità di vendita (recipiente) al consumatore finale deve figurare il marchio di conformità dell'IG «Pacharán navarro», composto dal logo di quest'ultima (che include la dicitura Indicación Geográfica Pacharán navarro) e da un numero di serie, rilasciato dall'organismo di controllo, che deve essere apposto durante il processo di etichettatura.

2.10.   Descrizione del legame tra la bevanda spiritosa e la sua origine geografica, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame

Il legame tra il prodotto e la zona geografica si fonda sui seguenti elementi.

In primo luogo è basato sulla notorietà stessa del nome della bevanda spiritosa, pacharán, al quale sono attribuite due possibili origini etimologiche, entrambe derivanti dall'euskera, la lingua autoctona della zona geografica delimitata, e che grazie alla reputazione di tale bevanda è diventato il nome generico con cui viene chiamata, prima in Spagna e ora in Europa.

Un altro fattore rilevante per il legame è la tradizione storica di produzione e consumo della bevanda in Navarra, attestata da riferimenti bibliografici dal Medioevo fino ai giorni nostri.

Tale tradizione produttiva ha favorito l'avvio della produzione aziendale nella prima metà del XIX secolo. Attualmente, tre aziende portano avanti la tradizione da tale epoca mentre altre due risalgono alla seconda metà del XIX secolo.

In virtù della sua tradizione e reputazione, il Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes del governo di Navarra ha conferito a questo prodotto la Denominación Navarra de Calidad mediante Orden Foral del 22 giugno 1987. In seguito ha continuato ad essere riconosciuto come prodotto di qualità differenziata ai sensi di diverse norme nazionali ed europee, quali il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 110/2008.

Esistono numerose pubblicazioni a supporto della reputazione del pacharán e del suo legame con la Navarra: libri, manuali di ristorazione, guide turistiche e altro ancora.

Le prugnole, i frutti che conferiscono al pacharán le sue caratteristiche organolettiche, si ottengono da un arbusto il cui nome scientifico è Prunus spinosa L., una specie imparentata con ciliegi e pruni, ma di natura selvatica. Tale arbusto è presente in tutta Europa ed è molto diffuso nelle zone montane della Navarra.

Data la diffusione del pacharán, dal 1987 si è iniziato a lavorare sulla coltivazione di questa pianta e la Navarra risulta essere l'unica regione in Europa nella quale le prugnole, oltre ad essere presenti allo stato selvatico, vengono anche coltivate.

Link al disciplinare del prodotto

https://cutt.ly/Ssm5peS