Regolamento delegato (UE) 2023/1448 della Commissione del 10 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda il versamento di anticipi nell’ambito del programma destinato alle scuole e che rettifica tale regolamento.
(Regolamento (UE) 10/05/2023, n. 2023/1448, pubblicato in G.U.U.E. 14 luglio 2023, n. L 179)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, e l’articolo 64, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
(2) Conformemente all’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell’ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli aiuti riguardanti l’anno scolastico 2023/2024 e successivi. Al fine di garantire un versamento coerente e non discriminatorio degli anticipi e la tutela dei fondi dell’Unione, è opportuno stabilire condizioni specifiche per tale versamento di anticipi sotto forma di percentuali massime dell’aiuto per i richiedenti e l’obbligo per i richiedenti aiuto di costituire una cauzione.
(3) L’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2022/127 stabilisce le situazioni specifiche in cui l’autorità competente può rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione. Dato che il rischio di inadempienza agli obblighi previsti nell’ambito del programma destinato alle scuole è basso quando i richiedenti aiuto sono autorità pubbliche, è opportuno consentire all’autorità competente di rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione anche per tali richiedenti aiuto.
(4) All’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 il titolo dovrebbe inoltre fare riferimento all’incameramento delle cauzioni e, per motivi di chiarezza, dovrebbe essere aggiunto al paragrafo 2 il riferimento all’articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione che stabilisce il procedimento di incameramento della cauzione.
(5) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127
Al capo III bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 15 ter
Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116
1. Il versamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera l’80 % dell’aiuto cui i richiedenti aiuto hanno diritto per l’attuazione di una o più delle seguenti attività nel corso dell’anno scolastico:
a) fornitura o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici;
b) misure educative di accompagnamento;
c) azioni di monitoraggio e valutazione;
d) pubblicità.
2. Il versamento degli anticipi di cui al paragrafo 1 è subordinato alla costituzione di una cauzione pari almeno all’importo dell’anticipo.
3. In deroga all’articolo 19 l’organismo competente può inoltre rinunciare ad esigere la costituzione di una cauzione qualora la persona tenuta all’adempimento degli obblighi sia un’autorità pubblica.».
Articolo 2
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127
L’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2022/127 è così rettificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Svincolo e incameramento di cauzioni»;
2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se il termine per comprovare il diritto definitivo all’attribuzione dell’importo è scaduto senza che l’interessato abbia fornito la prova richiesta, l’organismo competente incamera immediatamente la cauzione mediante il procedimento di cui all’articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (*).
Tuttavia, nei casi previsti dalla specifica normativa dell’Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della cauzione.
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).»."
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN