Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 15-05-2023
Numero provvedimento: 836
Tipo gazzetta: Nessuna

Etichettatura - Settore dei vini e degli spumanti - Interferenza tra marchi ed etichette - Domanda per l'accertamento di non interferenza - Applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 20, lett. b) e e c), c.p.i e della disciplina della concorrenza sleale dell’art. 2598 cod. civ. per imitazione confusoria dei segni, appropriazione di pregi e sfruttamento parassitario del lavoro e degli investimenti altrui - Rappresentazione di segni che pur differenziandosi dalle etichette della controparte sono idonei a creare nel consumatore un effetto di dejà vu per giovarsi dell’appeal e della reputazione professionale di azienda produttrice di vini di qualità - Accertamento che l’uso dell’etichetta per vino oggetto di controversia non costituisce contraffazione dei marchi delle convenute - Dichiarazione di inefficacia della misura cautelare precedentemente adottata.


SENTENZA

n. 836/2023 pubbl. il 15/05/2023

(Presidente relatore: dott. Lina Tosi)



nella causa civile inscritta al n. 398/2020 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 10/1/2020

da

CONTRI SPUMANTI S.P.A. (...)

con gli avvocati Alessia Rizzoli del Foro di Ferrara (...), Sandro Corona del Foro di Bologna (...), Giovanni Ciccone del Foro di Bologna (...) e Sara De Zorzi (anche domiciliataria) del Foro di Venezia (...),

- Attrice - 


contro


CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO SOC. COOP. AGR. (...), SAN MARZANO VINI S.p.A. (...), con gli avv.ti Ilaria Carli (...), Francesco Cavallo (...) e Roberto Limitone (...), elettivamente domiciliate presso il loro studio in Padova, Galleria dei Borromeo, 3.

- Convenute -


Udienza di precisazione delle conclusioni: 21/12/2022

Conclusioni per attrice:
In via pregiudiziale di rito:

- Respingere l’eccezione di incompetenza proposta dalle società convenute e conseguentemente confermare la competenza dell’intestato Tribunale adito;

Nel merito - rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate dalle convenute in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti;

- Accertare e dichiarare che l’uso da parte di Contri dell’etichetta di cui in narrativa “CARLO SANI 50 ANNI” per vino, non costituisce contraffazione dei “Marchi Sessanta” (registrazioni nazionali n. 1266149, n. 1508078, n. 1594368 e registrazione internazionale n. 1111301, si veda il DOC.16 allegato all’atto di citazione) e dei “Marchi Cinquanta” (registrazione comunitaria n. 013602099 e registrazioni nazionali n. 302014902318647, 302014902318646, 302011901933589, si veda il DOC.17 allegato all’atto di citazione) di San Marzano e/o violazione dell’ambito di esclusiva riservato a San Marzano per effetto delle registrazioni di cui è titolare; 

- Accertare e dichiarare che l’uso da parte di Contri dell’etichetta di cui in narrativa “CARLO SANI 50 ANNI” per vino, non costituisce altresì alcuna fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e/o comunque illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.;

- Dichiarare inesistenti ex art. 669 novies, comma 3, c.p.c. i diritti a cautela dei quali si è pronunciata l’ordinanza del Tribunale di Bari del 16 dicembre 2019 e, di conseguenza, dichiarare inefficace la medesima ordinanza nella parte in cui ha disposto la cessazione da parte di Contri Spumanti s.p.a. della utilizzazione del segno “50 Anni” e/o “50” per la messa in commercio sia in Italia che in Europa del vino Primitivo di Manduria e nella parte in cui ha fissato a carico di Contri Spumanti s.p.a. la penale di € 100,00 per ogni bottiglia di vino Primitivo di Manduria venduto in violazione della medesima ordinanza;

- Disporre, di conseguenza, la restituzione a favore di Contri Spumanti s.p.a. della complessiva somma di € 14.591,20 corrisposta a Cantina e Oleificio sociale di San Marzano s.c.a. e a San Marzano Vini s.p.a. a titolo di rimborso
spese legali all’esito del procedimento cautelare RG 16233/2018 e relativo reclamo RG 1350/2019 del Tribunale di Bari;

- ordinare la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza a cura dell’attrice, ma a spese delle convenute, per due volte in giorni consecutivi sulle pagine nazionali del quotidiano Il Corriere della Sera, nonché su rivista specializzata del settore “Civiltà del bere”; disporre che, in caso di inadempienza delle convenute per oltre cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, l’attrice potrà provvedere alla pubblicazione a propria cura e spese, con diritto a ripetere dalle convenute le relative spese a semplice presentazione di fattura

In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite, ivi comprese le spese di consulenza tecnica.
In via istruttoria: (omissis: come da foglio telematico)


Conclusioni per convenute:

NEL MERITO:

In via principale:

1) rigettare le domande tutte formulate dall’attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In via riconvenzionale:
2) accertare e dichiarare, che l’etichetta di Contri recante il segno distintivo “50 ANNI” (come raffigurato a pag. 20 della comparsa di costituzione e risposta) costituisce contraffazione dei Marchi SESSANTANNI di cui a pag. 6 (nota 1) della comparsa di costituzione e risposta e/o dei Marchi Cinquanta a pag. 9 (nota 4) della comparsa di costituzione e risposta di titolarità di San Marzano;
3) accertare e dichiarare che l’uso da parte di Contri dell’etichetta come descritta in narrativa della comparsa di costituzione e risposta (pag. 20) e recante il segno distintivo “50 ANNI” o segni simili integra le fattispecie di concorrenza sleale di cui all’art. 2598, c. 1, 2 e 3, c.c.; e per effetto di una o entrambe delle superiori statuizioni:
4) ordinare l’inibitoria a Contri della produzione, commercializzazione, importazione ed esportazione e qualsiasi uso, incluso quello pubblicitario e promozionale, anche via internet, del vino recante l’etichetta “50 ANNI” descritta in narrativa della comparsa di costituzione e risposta (pag. 20) o etichette simili nonché delle etichette non ancora apposte sulle bottiglie e del relativo materiale da imballaggio contenente detto segno “50 anni”;
5) disporre a carico di Contri il pagamento di una penale pari ad €500,00 o al diverso importo ritenuto congruo per ogni bottiglia di vino venduta in violazione dell’ordine di inibitoria e pari ad €1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli altri ordini derivanti dall’emananda sentenza e per ogni sua violazione o inosservanza successivamente constatata;
6) ordinare a carico di Contri il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti recanti l’etichetta “50 ANNI” descritta in narrativa della comparsa di costituzione e risposta (pag. 20) o etichette simili e di tutte le cose costituenti la contraffazione nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, fissando un termine di 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’esecuzione del provvedimento;
7) ordinare ai sensi dell’art. 124 comma 3 c.p.i. la distruzione dei prodotti recanti l’etichetta “50 anni” descritta in narrativa della comparsa di costituzione e risposta (pag. 20), nonché delle etichette non ancora apposte sulle bottiglie, e di tutti i materiali costituenti la contraffazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, a cura e a spese di parte attrice e concedendo a San Marzano la facoltà di presenziare alle operazioni di distruzione con propri rappresentanti e consulenti;
8) condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni patititi e patiendi a seguito degli illeciti posti in essere da Contri, incluso il danno morale da quantificarsi eventualmente in via equitativa e il danno emergente quantificato, quantomeno, come nei capitoli di prova 18 e 19 di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., oltre ad euro € 8.726,17 a titolo di refusione degli oneri di cui alla fattura del consulente tecnico di parte, dott. Vestita (che si allega sub doc. n. 25);
9) in aggiunta ai danni di cui al punto che precede, condannare Contri ai sensi dell’art. 125 comma III c.p.i., al risarcimento del lucro cessante, e quindi alla restituzione degli utili da essa realizzati mediante la commercializzazione del vino recante il segno in contraffazione ai sensi dell’art. 125 comma 3 c.p.i., nel quantum come già determinato a mezzo di CTU;
10) disporre la pubblicazione dell’emananda sentenza, ovvero anche del solo dispositivo, entro 7 giorni dalla pubblicazione della stessa, e a caratteri doppi rispetto al normale, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (“Il Sole 24 Ore” e il “Corriere della Sera”) e due a diffusione locale (“La Gazzetta del Mezzogiorno” e “Il Quotidiano – edizione di Taranto”), oltreché su una rivista specializzata (“Civiltà del bere”), e sulla home page del sito internet di parte attrice, il tutto a cura e spese di Contri, autorizzando le convenute a provvedervi direttamente ove Contri non adempia tempestivamente e ordinando sin d’ora a Contri di rimborsare le esponenti dietro presentazione della fattura;
11) condannare l’attrice alla rifusione dalla rifusione delle spese di lite, diritti e onorari, oltre accessori come per legge, tenuto altresì conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 37/2018.

In via istruttoria, si insiste nelle istanze formulate in atti, e quindi: (omissis: come da foglio telematico)


MOTIVI

Con l’atto introduttivo parte attrice faceva seguito all’esito per essa infausto di un giudizio cautelare incardinato nei suoi confronti avanti il Tribunale di Bari, Sezione Impresa, da parte dalle convenute, le quali ottenevano, in sede di reclamo contro il rigetto di prime cure, provvedimenti inibitori, con penale, all’uso “del segno “50 ANNI” e/o “50” per la messa in commercio sia in Italia che in Europa del vino Primitivo di Manduria”(Ord. 16/12/2019, 1350/2019 r.g.)

Segnalava la pendenza fra le parti, avanti il medesimo Tribunale, di altra causa di merito, susseguente a inibitoria cautelare, afferente la interferenza con i marchi delle convenute di un’altra sua etichetta, riportante la cifra “66” .
Richiamata la propria storia e i propri meriti quale operatrice nel mercato dei vini e degli spumanti, passava ad esporre la materia della domanda. Essa confrontava la propria etichetta, riprodotta alla pagina seguente:


e ritenuta contraffattiva in sede cautelare, con l’etichetta avversaria.

Elencava le privative di cui è titolare controparte e rispetto a cui chiede accertamento di non interferenza:
1) SESSANTANNI OLD VINES (parole): registrazione nazionale n. 1266149,depositata il 21 novembre 2007 e concessa il 17 marzo 2010, per “bevande alcoliche (tranne birre)” nella classe 33;
2) SESSANTANNI (parola): registrazione nazionale n. 1508087, depositata il 14 febbraio 2012 e concessa il 29 agosto 2012, per “bevande alcoliche (tranne birre)” nella classe 33;
3) SESSANTANNI (parola), registrazione Internazionale n. 1111301 del 22 febbraio 2012, estesa all’Unione Europea, per “bevande alcoliche (tranne birre)” nella classe 33;
4) SESSANTANNI OLD VINES 60 (figurativo), registrazione nazionale n. 1594368, depositata il 22 ottobre 2013 e concessa il 15 maggio 2014, per “bevande alcoliche (tranne birre)” nella classe 33 riprodotto alla pagina seguente.

 (omissis)

5) Registrazione UE n. 013602099 deposito del 22/12/2014 e
6) Registrazione IT n. 302014902318647 deposito del 22/12/2014 ambedue figurative con la seguente immagine:


7) Registrazione IT n. 302014902318646 deposito del 22/12/2014 (denominativo) COLLEZIONE CINQUANTA
8) Registrazione IT n. 302011901933589 deposito del 07/04/2011 (denominativo) CINQUANTANNI - Marchio difensivo di “SESSANTANNI”

Chiedeva inoltre accertamento di insussistenza di fattispecie di concorrenza sleale ravvisata in sede cautelare ex art. 2598 n. 1 c.c.) o comunque di illecito aquiliano, con revoca dell’ordinanza e ordine di restituzione di quanto pagato in ottemperanza ad essa.

Si costituivano le convenute, qualificandosi la prima come produttrice di vini pugliesi e la seconda quale commercializzatrice dei vini prodotti dalla prima, e divenuta titolare di tutto il portafoglio di privative industriali già facenti capo alla prima.

Evocavano la titolarità dei medesimi marchi indicati da parte attrice, e di due ulteriori:
- SESSANTINA (parola) oggetto di registrazione nazionale (domanda n. 302014902318644 dep. il 22.12.2014), concessa in data 7.1.2016 (cl. 33);
- ANNISESSANTA (parola) oggetto di registrazione nazionale (domanda n. 302014902318645 dep. il 22.12.2014) concessa il 7.1.2016 (cl. 33).
avverso la etichetta di parte attrice.

Le convenute rappresentavano la interferenza della etichetta avversaria con alcuni dei detti marchi, quelli di cui ai superiori punti 2), 3) (parola “SESSANTANNI”) , 4) (marchio figurativo “Old Vines 60”), 5) e 6) (marchio figurativo “Collezione cinquanta”), 8) (parola CINQUANTANNI), affermando essere operanti a proprio favore i disposti dell’art. 20 lett. b) e, rispetto a SESSANTANNI, marchio rinomato, anche dell’art. 20 lett. c), oltre che la disciplina della concorrenza sleale sotto tutti e tre i capi dell’art. 2598 c.c., per imitazione confusoria dei segni, appropriazione di pregi e sfruttamento parassitario del lavoro e degli investimenti altrui. Rappresentavano infatti – anche evocando la diversa e anteriormente sorta contesa fra propri marchi e gli avversari segni portanti in particolare il numero “66” – la messa in atto da parte di Contri, mera imbottigliatrice, di una creazione di etichette differenziantisi bensì dai segni delle convenute, ma pur sempre atte a creare nel consumatore un effetto di dejà vu per giovarsi dell’appeal e della reputazione professionale di esse, produttrici di vini di qualità, venduti a prezzo superiore a quello dei prodotti di Contri. Chiedevano tutela industrialistica e concorrenziale, e inoltre misure inibitorie, pubblicitarie, penali, risarcimento e retroversione degli utili.

La causa, dopo brevi rinvii per trattativa, concessi e fruiti termini istruttori, previo rigetto (ord. 7/7/2021) della preliminare eccezione di incompetenza per territorio proposta dalle convenute, imperniata sulla ritenuta esclusiva competenza del giudice del cautelare, era istruita per prove orali e CTU contabile (dr. Lorenza Danzo) e viene in decisione sulle conclusioni di cui sopra.

Riguardo ai segni vantati dalle convenute, la documentazione conforta la loro allegazione circa il fatto che la attuale titolare sia San Marzano Vini s.p.a., risultando dal doc. 6 la titolarità in capo ad essa (o alla sua incorporata Feudi San Marzano s.r.l.) per cessione da parte della Cooperativa.

Del procedimento cautelare svoltosi avanti il Tribunale di Bari non sono stati forniti gli atti e i documenti, e i rimandi contenuti nella ordinanza di reclamo 16/12/2019 ai segni rispettivamente registrato e interferente delle due parti, in cui essi vengono individuati facendo riferimento alle pagine del ricorso, non sarebbero di per sé ben comprensibili e sufficienti in particolare a mostrare che l’ordinanza tratti appunto dell’etichetta oggi in discussione. Tuttavia è pacifico fra le parti che quel Collegio abbia trattato della medesima etichetta attorea qui in esame; e quanto ai segni delle convenute rispetto ai quali essa è stata ritenuta interferente, non specificati con il numero identificativo, la motivazione, che fa riferimento alla esistenza in esso di un numero (“60”) e della dicitura “Primitivo di Manduria” e utilizza nel raffronto i concetti di “immagine di insieme” e l’espressione “pure con etichetta diversa” pare fondarsi esclusivamente sul rapporto fra l’etichetta attorea e il segno figurativo punto 4) che appunto è ripreso dall’etichetta San Marzano applicata a bottiglie di Primitivo di Manduria. Di tale etichetta si tratta ampiamente negli atti, al punto che le parti operano il raffronto non fra etichetta Contri e marchio figurativo corrispondente, ma fra etichetta Contri e etichetta del Primitivo di Manduria delle convenute.

Si muove innanzitutto dal confronto fra etichetta in contestazione e segno figurativo nazionale sub. 4) “Sessantanni Old Vines”.L’etichetta in concreto usata da parte convenuta riproduce il segno registrato, con alcune aggiunte, fra le quali “Primitivo di Manduria” ed altre non leggibili. L’etichetta impiegata dalle convenute è assai piccola, e l’etichetta attorea è più che doppia di quella delle convenute. Per sottolineare la ritenuta vicinanza fra l’etichetta attorea e questo proprio segno, le convenute procedono, a p. 21 della propria comparsa di risposta, a mostrare da un lato la propria etichetta, dall’altro il solo riquadro centrale dell’etichetta attorea, allo scopo di evidenziare la pretesa imitazione, da parte del “50” attoreo, del “loro” numero 60, e selezionano all’interno della etichetta attorea proprio quella parte (il numero) che pretendono contraffattivo del “cuore” del loro segno, identificato con il numero “60” o da “Sessantanni” quale “nucleo ideologico forte”. Tale approccio non può essere condiviso.

Il segno registrato 4) è oggetto di rappresentazioni scarsamente leggibili (come sopra riprodotte, rispettivamente da documento 16 attoreo e da 5 delle convenute) e anche se ambedue le parti operano i raffronti dando per scontato che l’etichetta impiegata da parte convenuta, raffigurata a p. 7 citazione e 21 comparsa di risposta, corrisponda a tale marchio, non è questo il procedimento corretto: il raffronto va fatto fra segno come registrato, dato che questo delimita l’ambito della privativa, e segno in contestazione.

Il marchio è così descritto all’UIBM: “IL MARCHIO E' COMPOSTO DA UNA CAMPOSTO DA UN CAMPO QUADRATO A TINTA PIENA ORNATO SA UN MOTIVO A QUADRATINI PICCOLI E RIPETUTI TIPO SCACCHIERA; AL CENTRO UN ALTRO QUADRATO PIU' PICCOLO E PIU' CHIARO CHE CHIARO CHE CONTIENE IL NUMERO "60" E LA SCRITTA "SESSANTANNNI OLD VINES"; UNA FASCIA SCURA TAGLIA IN DUE PARTI QUEST'ULTIMA.” Il tutto senza rivendicazione di colore.

Tale essendo il segno (al netto della formulazione lessicalmente sconnessa, il contenuto è chiaro) esso è notevolmente distante dall’etichetta attorea. Il raffronto fra il segno figurativo e l’etichetta ritenuta contraffattiva va fatto poi fatto apprezzando ambedue secondo un giudizio sintetico.

Il marchio registrato è quadrato, il che comporta che, dovendosi esso applicare a una bottiglia e tuttavia permettere la lettura dei contenuti, e quindi porsi interamente nella parte visibile frontalmente (o posteriormente, se preferito: ma in ogni caso con una larghezza che non superi la metà circa della circonferenza della bottiglia), esso deve essere necessariamente impiegato con l’uso di una misura modesta: e di fatto, così è impiegato. Esso è formato di una parte più scura, esterna, e di una parte interna più chiara, sempre quadrata, dove campeggia il numero 60 (in obliquo) e dove troverebbe posto la scritta “sessantanni old vines” che pure non si apprezza dalle immagini del segno, ma è indicata nella sua descrizione. La fascia che taglia in due i due quadrati non è previsto contenga scritte.

L’etichetta attorea è rettangolare verticale, e di grandi dimensioni, così da coprire larga parte della porzione visibile frontalmente della bottiglia; tutta oro opaco, con sottile bordo oro lucido , essa contiene un quadrato in oro lucido con il numero 50 (in un carattere che la le dimensioni più grandi fra quelli presenti nell’etichetta); nel quadrato, rispettivamente sopra e sotto il numero, in stampatello bianco, solo le scritte LIMITED EDITION e ANNI. L’etichetta, fuori del quadrato, porta numerose scritte, PRIMITIVO DI MANDURIA (in stampatello nero) – RISERVA (in stampatello rosso) – PREMIUM ITALIAN WINE (in stampatello nero), oltre ad altra dicitura in stampatello, nera, non leggibile, in basso; e inoltre vi compare in caratteri corsivi (impiegati solo per questa parola e per il numero 50) in rosso, “Carlo Sani”. Le dimensioni dei caratteri di “Primitivo di Manduria”, “Riserva” e “Carlo Sani” sono inferiori a quelle di “50” ma ugualmente notevoli: l’impressione è quella di una etichetta luminosa, e affollata, anche se in buona parte investita da elementi meramente segnalanti il prodotto (Primitivo di Manduria) e da altri non aventi carattere distintivo o aventi un carattere distintivo assai debole (Riserva – premium Italian Wine) tranne “Carlo Sani”. L’impressione d’insieme è del tutto diversa da quella del segno delle convenute, in cui è vivo il contrasto fra colore chiaro e colore più scuro quadrettato, e il quale neppure prevede sia inserito nella fascia trasversale quel “Primitivo di Manduria” cui le convenute fanno appello come elemento di avvicinamento, e che comunque è solo il nome del prodotto. Anche al netto delle scritte designanti il prodotto o generiche, l’etichetta attorea desta una impressione di insieme totalmente diversa dal segno delle convenute, e non è né identica né simile.

Sono poi le stesse convenute ad affermare che “Carlo Sani” è un marchio generale mediante il quale la attrice commercializza vari vini: esso, fra le varie scritte dell’etichetta, ha dunque funzione distintiva e di collegamento all’impresa della attrice: tale segno dunque, è un elemento che allontana ancora di più la possibilità, paventata dalle convenute, di associazione fra il segno attoreo e le loro imprese.
Stanti tali differenze, la presenza all’interno dell’etichetta attorea del numero 50 non produce affatto il presunto effetto di richiamo del - ben diverso - numero 60 contenuto nel complessivo e ben diversamente caratterizzato segno figurativo delle convenute.

Nell’etichetta attorea non vi sono né il numero 60 né la dicitura “sessantanni old vines”, né il fondo quadrettato né il contrasto fra scuro e chiaro, né la banda trasversale. Il carattere con cui è scritto il “60” nel segno delle convenute non ha particolarità, e si contraddistingue per la posizione obliqua ascendente delle due cifre; il “50” della attrice è bensì in un carattere simile, piuttosto comune, ma le cifre sono in linea.

Il consumatore che si imbattesse nell’etichetta attorea non cadrebbe in alcun rischio di confusione con il segno delle convenute; tanto più che il pubblico di riferimento nel mercato dei vini, specie nazionale, è un pubblico non generico, ma normalmente attento ed avveduto. Il segno delle convenute in discussione, si ricorda, è un segno italiano.

Le palesi differenze fra i due segni vanno fra l’altro lette in un panorama di mercato che – come parte attrice ha illustrato fin dall’atto di citazione, senza essere smentita, e senza che le convenute lamentassero, rispetto a tali risultanze, la interferenza con loro privative – presenta numerosi esempi di vini che contengono nell’etichetta il numero 50 o anche il numero 60, ambedue anche in unione con la parola “anni”: si tratta spesso, come è di comune esperienza, di vini celebrativi di ricorrenze aziendali o altro, o richiamanti altre datazioni (le stesse convenute affermano che il “loro” 60 attiene all’età del vitigno, verosimilmente quale era al momento della registrazione del primo dei vari segni richiamanti il numero “sessanta” in loro titolarità). Il pubblico di riferimento è dunque avvertito dell’esistenza di plurime etichette portanti tali diciture.

In tale panorama di mercato, e tenuto conto dei normali usi, è già del tutto plausibile il fatto, allegato da parte attrice, che ove indicato in menù di ristoranti o in proposte commerciali, o semplicemente nominato, il vino in discussione sia proposto come “Carlo Sani 50 anni”: diversamente non lo si potrebbe distinguere dai numerosi altri contenenti la scritta “50” o addirittura “50 anni” documentati. E’ anche documentato che in internet le proposte di vendita del vino attoreo lo designano in forma abbreviata “Carlo Sani 50 anni Primitivo di Manduria”, venendo così dunque proposti al pubblico quale segni rilevanti, per differenziare il prodotto dal panorama noto dei vini che portano le parole “50” o “50 anni”, il nome e il cognome “Carlo Sani”; mentre “Primitivo di Manduria” semplicemente evidenzia all’acquirente il tipo di vino.

Ciò stando, i due segni a confronto non sono certo identici, e neppure sono simili, ed è totalmente da escludere un pericolo di confusione, in capo al consumatore di vini, particolarmente quello nazionale.
Si passa allora a confrontare l’etichetta attorea con i due segni figurativi 5) e 6), nazionale e UE.

Tali segni sono formati da un insieme di elementi dai quali l’etichetta attorea si distingue nettamente, al punto che non si può dire ad essi simile.

Nel segno figurativo “Collezione Cinquanta” nulla, se non il mero concetto di “cinquanta” lega le due immagini, rispettivamente quella del segno, caratterizzato da forma rettangolare lievemente rastremata verso il basso, a fondo chiaro riempito con date, con banda scura recante le parole “COLLEZIONE – CINQUANTA - ” l’una sovrapposta all’altra, e cui sottostanno anche le parole “San Marzano Cantine” (a richiamare concretamente la provenienza imprenditoriale) e quella dell’etichetta attorea. Il panorama di mercato già evocato esclude in ogni caso che il consumatore di vini, soggetto dotato di buona attenzione e mediamente avveduto, possa anche solo rammentare, vedendo l’etichetta attorea, il segno figurativo in parola, per la sola presenza nell’etichetta “Carlo Sani” del “concetto” di “cinquanta”.Né l’etichetta Contri interferisce con i segni denominativi “Cinquantanni” o addirittura “Sessantanni”.

Nel complesso di elementi che formano l’etichetta Contri il particolare “50 Anni” è solo uno dei molteplici elementi di una figura. I due meri segni denominativi in discussione, operanti, come detto, in un mercato abbondante di vini con numeri “50” o “60” in etichetta, spesso con l’aggiunta della parola “anni”, traggono la loro capacità distintiva dalla particolare scritturazione della parola (senza apostrofo). Volendo focalizzare l’attenzione sulla porzione “50 anni” dell’etichetta attorea, che ove fosse registrata come marchio non potrebbe comunque essere imitata, va detto che essa non si sovrappone ad alcuno dei due segni registrati: non a “Cinquantanni” e meno ancora a “Sessantanni” : vi è una sovrapposizione fonetica e concettuale fra “50 anni” e “Cinquantanni”, ma non vi è sovrapposizione visiva. Rispetto a “Sessantanni” non vi è poi somiglianza né fonetica né visiva - se non per “anni” - né concettuale.
Contri utilizza l’insieme “50 anni” quale elemento di un insieme figurativo e verbale complesso, ove il “50 anni” nella mente del consumatore viene abbinato ad un segno (“Carlo Sani”) che svolge, pressoché solo fra le molte altre scritte dell’etichetta, funzione distintiva; nel panorama citato trovare un vino denominato “Carlo Sani” con in più la scritta (già diffusa nel mercato) “50 anni” esclude financo la possibilità di associazione con qual particolare segno scelto dalle convenute che appunto, in un panorama ricco di vini “50 ani “ o 60 anni”, se ne distanzia proprio per la sua particolare grafia: pertanto la vicinanza fonetica e concettuale fra il particolare “50 anni” con “Cinquantanni” non è tale da dare luogo al pericolo di confusione.
Parte convenuta nella sua memoria istruttoria n. 3, e dunque tardivamente rispetto agli oneri di allegazione e prova diretta, dato che ciò comporta allegazione di un fatto contraffattivo del tutto nuovo e diverso, ha lamentato che parte attrice altresì utilizzerebbe da sola la parte centrale dell’etichetta (oro lucido – Limited Edition - 50 – Anni) in confezioni del vino; in tale memoria non ha detto né mostrato in quale sito internet avrebbe rinvenuto il prodotto lamentato, e la parte attrice ha a sua volta prodotto estratti internet che mostrano una confezione siffatta, ma che non appaiono destinati al pubblico italiano o europeo, per la lingua ivi impiegata (certamente non europea). L’attrice dice comunque a sé estranea l’iniziativa commerciale ivi pubblicizzata.
Pertanto non vi è interferenza dell’etichetta attorea rispetto ai segni indicati come contraffatti dalle convenute, e neppure, comunque, rispetto agli altri segni indicati dalle attrici (da 1 a 8), che includono, oltre a quelli citati, anche i marchi denominativi “Sessantanni Old Vines” e “Collezione cinquanta”.

Neppure sussiste la concorrenza sleale quale lamentata dalle convenute, in quanto, esclusa la imitazione del segno, manca la materia di cui è costruito l’addebito ex art. 2598 nn. 1 e 2 c.c.. Quanto alla concorrenza parassitaria, questa è da parte convenuta lamentata dando rilevanza al preteso sfruttamento del proprio lavoro e delle proprie iniziative, ma tale sfruttamento sarebbe pur sempre consistente nella imitazione del suo marchio; e pertanto l’illecito non sussiste.

Parte attrice non ha rappresentato da quale altro illecito aquiliano, astrattamente configurabile o addebitatole, diverso dalla concorrenza sleale quale ravvisata in sede cautelare o in domande avversarie, vorrebbe essere dichiarata monda.
Segue pertanto pronuncia in dispositivo, di rigetto delle domande delle convenute e accoglimento di quelle attoree, per quanto sopra motivato; va dichiarata la inefficacia della misura cautelare – pronunciata peraltro solo relativamente all’impiego dell’etichetta per 
Primitivo di Manduria (mentre le convenute chiedono oggi un divieto a tutto campo). Segue anche pronuncia di revoca del provvedimento cautelare (art. 669 novies comma 3 c.p.c.). A ciò segue, senza necessità di espressa pronuncia in dispositivo, il venire meno di ogni effetto, e dunque il diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (il pagamento non è peraltro qui documentato).

La domanda attorea di ordine di pubblicazione della sentenza è stata proposta solo nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. in aggiunta alle domande già proposte, ed è dunque tardiva; essa comunque non è neppure motivata; a tale proposito va osservato che neppure l’ordinanza cautelare ha disposto ordine di pubblicazione del proprio disposto. Tale domanda, come quella relativa all’illecito aquiliano, non ha arrecato alcun aggravio all’istruzione.

Le spese vanno rifuse alla attrice, vittoriosa, tenendo conto della complessità della causa; va rifusa anche la spesa di CTP, in misura non eccedente quanto riconosciuto al CTU



P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

1) Rigetta le domande di parte convenuta;
2) Accerta che l’uso da parte di Contri Spumanti s.p.a. dell’etichetta di cui in narrativa “CARLO SANI 50 ANNI” per vino, non costituisce contraffazione dei marchi delle convenute elencati da 1) a 8) nella parte motiva, né fattispecie di concorrenza sleale;
3) Dichiara ai sensi dell’art. 669 novies comma 3 c.p.c. l’inefficacia dell’ordinanza cautelare a r.g. 1350/2019 del 16/12/2019 del Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa;
4) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in causa, e le spese di difesa di parte attrice, che liquida in euro 14.103,00 in compensi,. 1.060 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa; oltre spese di CTP per euro 4.000,00 oltre accessori;



Venezia, 11/5/2023

Il Presidente rel.dr. Lina Tosi