Regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 della Commissione del 25 aprile 2023 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la trasparenza, la dichiarazione di gestione, l’organismo di coordinamento, l’organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR.
(Regolamento (UE) 25/04/2023, n. 2023/860 pubblicato in G.U.U.E. 26 aprile 2023, n. L 111)
Per la rettifica del presente regolamento, si veda il Comunicato 15 giugno 2023 della Commissione europea.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 55, paragrafo 7, l’articolo 82, l’articolo 92 e l’articolo 100,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) («trasparenza»).
(2) Per facilitare l’accesso del pubblico e aumentare l’accesso alle informazioni pubblicate sui beneficiari del FEAGA e del FEASR, le informazioni pubblicate dagli Stati membri sui rispettivi siti web dovrebbero essere disponibili anche in almeno una delle tre lingue di lavoro della Commissione.
(3) L’articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 prevede che gli Stati membri raccolgano presso i beneficiari le informazioni necessarie alla loro identificazione, compresa, se del caso, l’identificazione del gruppo. È opportuno chiarire che solo il nome e il numero di identificazione IVA o fiscale del soggetto controllante dovrebbero essere pubblicati ex post dallo Stato membro. Detto articolo dovrebbe quindi essere rettificato di conseguenza.
(4) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, è opportuno chiarire che per tutti i pagamenti, compresi quelli erogati per l’intero esercizio finanziario 2023 sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a partire dal 2024 dovrebbe essere usato un modulo comune per la pubblicazione delle informazioni sui beneficiari del FEAGA e del FEASR.
(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione con effetto dal 1° gennaio 2023. Esso non ha però tenuto conto del fatto che, fino all’anno civile 2022 compreso, alcune disposizioni in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio devono continuare ad applicarsi alle misure attuate a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022, in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni attuate in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto, e per quanto riguarda l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si è così creato un vuoto giuridico.
(6) Benché l’articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continui ad essere applicabile ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, il capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 relativo alla trasparenza si applica solo ai pagamenti effettuati a partire dall’esercizio finanziario 2024. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 non ha tenuto sufficientemente conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2116 e ha creato un vuoto giuridico per l’esercizio finanziario 2023.
(7) Occorre rettificare l’ambito e la data di applicazione delle disposizioni pertinenti dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/128 e (UE) n. 908/2014. Sebbene le disposizioni relative alle informazioni da pubblicare entro il 31 maggio 2023 continuino a essere quelle di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, i nuovi criteri di pubblicazione si applicano agli obblighi di pubblicazione a decorrere dal 31 maggio 2024 e pertanto per l’esercizio finanziario 2023.
(8) Per rafforzare la chiarezza giuridica delle informazioni da trasmettere ai beneficiari è necessario rettificare l’articolo 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
(9) È inoltre opportuno precisare che gli Stati membri dovrebbero altresì pubblicare le informazioni sui pagamenti per nuove misure o tipi di interventi che potrebbero essere possibili sulla base della futura legislazione di politica agricola, anche se la misura o il tipo di intervento non sono ancora inclusi nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
(10) Per tenere conto della necessità di continuare ad applicare determinate disposizioni in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, per agevolare la trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione e garantire coerenza nella transizione verso l’attuale quadro legislativo applicabile dal 1° gennaio 2023, gli Stati membri dovrebbero presentare un’unica dichiarazione di gestione che copra le spese a norma del regolamento (UE) 2021/2116 e del regolamento (UE) n. 1306/2013. È pertanto necessario rettificare l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
(11) Ai fini di una formulazione uniforme in tutto l’atto è opportuno apportare alcune rettifiche agli allegati VIII e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
(12) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
(13) Poiché il presente regolamento prevede rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 che si applicano dal 1° gennaio 2023, le rettifiche dovrebbero applicarsi retroattivamente dal 1° gennaio 2023.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in una delle tre lingue di lavoro della Commissione.».
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è così rettificato:
1) all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le informazioni sull’identificazione dei gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), sono pubblicate ex post dallo Stato membro, conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116.»;
2) all’articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le informazioni di cui all’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), d), e da f) a l), del regolamento (UE) 2021/1060 e le informazioni di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le misure di cui all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/2116, sono pubblicate in formati aperti e leggibili meccanicamente, come CSV o XLXS, e contengono le informazioni specificate nell’allegato VIII del presente regolamento, compreso il codice dell’operazione e le misure di cui all’allegato IX del presente regolamento.»;
3) l’articolo 61 è sostituito dal seguente:
«Articolo 61
Informazione del beneficiario
Le informazioni di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) 2021/2116 sono fornite ai beneficiari nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno da parte del FEAGA o del FEASR, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati.»;
4) all’articolo 64, secondo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli da 31 a 40 e gli articoli da 42 a 47 di tale regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi:
i) alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile 2022 e anteriormente;
ii) alle misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014;
iii) ai regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e
iv) per il FEASR, in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
b) gli articoli 57 e 59 di tale regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi a tutti i pagamenti effettuati sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 per tutti gli esercizi finanziari fino al 2022 compreso;»;
5) all’articolo 65, terzo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l’articolo 60 si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2023.»;
6) gli allegati I, VIII e IX sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Dichiarazioni di gestione — Organismo pagatore di cui all’articolo 4
Io sottoscritto/a …, direttore/direttrice dell’organismo pagatore …, presento di seguito i conti dell’organismo pagatore da me presieduto relativi all’esercizio finanziario 16/10/xx – 15/10/xx+1.
Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse, fra l’altro, le risultanze dell’operato del servizio di controllo interno, dichiaro quanto segue:
— a mia conoscenza i conti in questione forniscono un quadro veridico, completo e accurato delle spese e delle entrate nell’esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le garanzie e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti;
— il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie:
i) che i pagamenti siano legittimi e regolari in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile 2022 e anteriormente, per quanto riguarda le misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013, e (UE) n. 1144/2014; per i regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e per quanto riguarda il FEASR, in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nell’ambito dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
ii) che i sistemi di governance di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116 funzionino correttamente e garantiscano che la spesa sia stata effettuata conformemente all’articolo 37 di tale regolamento;
iii) sulla qualità e l’affidabilità del sistema di comunicazione e dei dati sugli indicatori per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e sul fatto che la spesa coincida con gli output corrispondenti comunicati e sia stata effettuata conformemente ai sistemi di governance applicabili.
Le spese iscritte nel bilancio sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) 2021/2116.
Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116, che tengono conto dei rischi individuati.
Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:
Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell’Unione.
Firma
ALLEGATO VIII - INFORMAZIONI A FINI DI TRASPARENZA A NORMA DELL’ARTICOLO 584
ALLEGATO IX - Misura/tipo di intervento/settore di cui all’articolo 58
Per la rettifica dei predetti allegati, si veda il Comunicato 15 giugno 2023 della Commissione europea.