Viticoltura - Attività agricola per la produzione di vino di alta qualità e derivati - Riconoscimento di “superfici rivendicabili” a DOC Rosso di Montalcino e a DOCG Brunello di Montalcino con iscrizione delle stesse nello schedario viticolo - Terreni oggetto di una procedura esecutiva conclusasi con decreto di trasferimento del Tribunale - Cancellazione delle superfici rivendicabili dallo schedario viticolo della società ricorrente a seguito del trasferimento dei terreni nell’ambito della citata procedura esecutiva - Illegittimità dei provvedimenti impugnati con i quali la Regione ha disposto l’iscrizione delle superfici rivendicabili in oggetto nello schedario viticolo della società controinteressata, cancellandole dallo schedario della società ricorrente - Necessità che il trasferimento della superficie rivendicabile sia sempre accompagnato dal trasferimento anche temporaneo di una superficie vitata almeno equivalente, mentre il trasferimento della proprietà dei terreni vitati può avvenire senza il trasferimento della superficie rivendicabile, la quale in tal modo resta in capo all’azienda che può continuare a produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi altra superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Chierroni, Laura Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Chierroni in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;
contro
Regione Toscana, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura A.R.T.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Maria Letizia Falsini dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti, n. 20;
per l'annullamento,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento (o dei provvedimenti) di ignoti numero e data con il quale (i quali) dalla Regione Toscana e/o da ARTEA in persona dei competenti rispettivi dirigenti, in conseguenza di DUA presentata dalla Società Borgo Scopeto e Caparzo Srl, sono state cancellate dallo schedario delle superfici rivendicabili da parte della società Di Donato ARVE di Di Donato Aniceto e C Snc superfici per MQ 23997 DOC Rosso di Montalcino (B219) codice 5449 e MQ 45118 DOCG Brunello di Montalcino (A002) codice 4062 “a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale di Siena – Lotto 11 Procedure Esecutive riunite N. 100/2010 – 170/2010, n. 94/2012 e n. 48/2020 ex Trib. Montepulciano verso l'acquirente Az. Borgo Scopeto e Caparzo Srl Società Agricola – Montalcino. Codice Unico Ute: 0052495052405201402” ed è stata disposta l'iscrizione delle stesse superfici nello schedario viticolo della società Borgo Scopeto e Caparzo Srl;
- dello schedario delle superfici rivendicabili riferibile alla società ricorrente e alla società controinteressata nella parte in cui prevede la cancellazione delle dette superfici per MQ 23997 DOC Rosso di Montalcino (B219) codice 5449 e MQ 45118 DOCG Brunello di Montalcino (A002) codice 4062 e iscrive le stesse superfici alla società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. “a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale di Siena – Lotto 11 Procedure Esecutive riunite N. 100/2010 – 170/2010, n. 94/2012 e n. 48/2020 ex Trib. Montepulciano verso l'acquirente Az. Borgo Scopeto e Caparzo Srl Società Agricola – Montalcino. Codice Unico Ute: 0052495052405201402”;
- per quanto occorrer possa, delle comunicazioni datate 28 settembre 2022 e 13 ottobre 2022, a firma del dirigente della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore: Attività Gestionale Sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto Gestione della Programmazione leader della Regione Toscana -, con le quali, nel riscontrare le comunicazioni e richieste avanzate dalla società ricorrente, si è rilevato l'intervenuto trasferimento delle superfici rivendicabili in conseguenza di decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale di Siena;
- per quanto occorrer possa, del parere di ignoti numero e data reso dal Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche Promozione della Regione Toscana richiamato nella nota del 13 ottobre 2022 a firma del dirigente regionale;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 27 gennaio 2023:
- del provvedimento della Regione Toscana del 24 novembre 2022 avente ad oggetto “Esecuzione Ordinanza TAR n. 667/222 del 26/11/2022” a firma del dirigente, non notificato alla società ricorrente ma depositato nel fascicolo telematico del ricorso R.G. n. 1367/2022 in data 24 novembre 2022;
- della nota della Regione Toscana avente ad oggetto “Reg. U.E. n. 1308/2013 – L.R. 73/2017 Delibera G.R. n. 103/2018. Esecuzione Ordinanza del TAR l'Ordinanza del TAR n. 667/2022 Iscrizione/Cancellazione superficie rivendicabile. AZ BORGO SCOPETO E CAPARZO SRL/ AZ DI DONATO ARVE DI DI DONATO” a firma del dirigente, notificata via pec alla società ricorrente in data 30 novembre 2022;
- del verbale istruttorio di controllo settore viticolo redatto dal tecnico incaricato dell'UTR Siena/Grosseto della Regione Toscana, datato 19 agosto 2022, di riscontro positivo alla richiesta di registrazione di superfici rivendicabili in capo alla Società Borgo Scopeto e Caparzo Srl a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale di Siena – Lotto 11 Procedure esecutive riunite n. 100/2010 – 170/2010 n. 94/2012 e n. 48/2020 ex Trib. Montepulciano e relative note specifiche;
- del verbale istruttorio di controllo settore viticolo redatto dal tecnico incaricato dell'UTR Siena/Grosseto della Regione Toscana del 30 novembre 2022 con esito positivo della reiscrizione delle superfici rivendicabili alla Società Borgo Scopeto e Caparzo Srl confermata con provvedimento del dirigente del 24 novembre 2022 e relative note specifiche;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento agli stessi comunque connesso, consequenziale e/o collegato ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura A.R.T.E.A. e della Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Agricola Di Donato ARVE di Di Donato Aniceto e C. s.n.c. esercita attività agricola per la produzione di vino di alta qualità e derivati. Nell’anno 2003 ha stipulato un contratto di affitto di alcuni terreni siti nel comune di Montalcino di proprietà dei sig.ri Aniceto Di Donato, Siriana Sobelli, Roberto Di Donato, Laura Batazzi, Vittorio Di Donato e Enzo Di Donato, persone fisiche coincidenti con parte dei soci della società ricorrente, via via mutati con uscite e nuovi ingressi.
Il contratto è stato rinnovato nell’anno 2004 e successivamente nel 2018, con scadenza finale nell’anno 2033.
Nel 2013 l’impresa ha ottenuto il riconoscimento di “superfici rivendicabili” (cioè l'idoneità alla rivendicazione per la produzione di vini a denominazione di origine contingentati) rispettivamente, a DOC Rosso di Montalcino (B219) per mq. 23997 e a DOCG Brunello di Montalcino (A002) per mq. 45118, con iscrizione delle stesse nello schedario viticolo tenuto da ARTEA.
I suddetti terreni sono stati oggetto di una procedura esecutiva conclusasi con decreto di trasferimento del Tribunale di Siena dell’8 giugno 2022 a vantaggio della Società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l.
La stessa società Di Donato, in data 1° giugno 2022, ha poi stipulato con l’impresa Fattoria dei Barbi S.r.l. Soc. Agr. un contratto di affitto relativo a terreni vitati diversi da quelli sopracitati su cui ha spostato la propria attività. A tale scopo ha presentato, il 21 giugno 2022, una dichiarazione per segnalare la presa in carico delle nuove superfici, e una successiva dichiarazione (del 22 giugno 2022) per chiedere la cancellazione dei vigneti trasferiti. In occasione di un accesso al proprio fascicolo l’impresa si è avveduta della cancellazione delle superfici rivendicabili dal proprio schedario, con indicazione della data di “fine” all’8 giugno 2022 a seguito del trasferimento dei terreni suddetti nell’ambito della citata procedura esecutiva. A fronte di una richiesta di correzione del dato, la Regione, con nota 28 settembre 2022, ha evidenziato l’avvenuta presentazione, da parte della Borgo Scopeto, della “richiesta di registrazione di superfici rivendicabili” in forza dell’intervenuto trasferimento dei fondi mediante il decreto del Giudice dell’esecuzione, con il quale, nella ricostruzione regionale, sarebbero state trasferite anche le superfici rivendicabili.
Con una nuova comunicazione l’impresa Di Donato ha evidenziato l’asserita carenza dei presupposti per la cancellazione, in conseguenza del fatto che le superfici rivendicabili oggetto di cancellazione non erano in titolarità dei soggetti esecutati ma di una società terza, ovvero essa ricorrente, che occupava gli immobili in forza di regolare contratto di affitto. Ne conseguirebbe l’impossibilità di configurare le superfici rivendicabili come pertinenze dell’immobile oggetto di pignoramento e del successivo trasferimento.
A questa comunicazione ha fatto seguito un nuovo riscontro da parte del dirigente regionale competente, il 13 ottobre 2022, con cui veniva evidenziato che il decreto di trasferimento dei terreni aveva determinato sia l’iscrizione delle superfici rivendicabili sopradescritte nello schedario viticolo dell’azienda richiedente Borgo Scopeto e Caparzo Srl Società Agricola, che la conseguente cancellazione delle stesse dallo schedario viticolo grafico dell’azienda Di Donato.
Quest’ultima allora è insorta con il presente ricorso, notificato il 27 ottobre 2022 e depositato il 28 ottobre 2022, impugnando i provvedimenti con cui, in conseguenza della dichiarazione presentata dalla Borgo Scopeto, sono state cancellate dal proprio schedario le sue superfici rivendicabili per mq. 23997 DOC Rosso di Montalcino (B219) codice 5449 e mq. 45118 DOCG Brunello di Montalcino (A002) codice 4062.
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione art. 8, 37, 38 e 39 L. 12.12.2016 n. 238; Violazione e/o falsa applicazione art. 8 L.R. Toscana 13.12.2017, n. 73; Violazione e/o falsa applicazione artt. 15, 16, 18 e 19 D.G.R Toscana 05.02.2018 n. 103; Violazione e/o falsa applicazione D.G.R. Toscana 9.12.2019 n. 15444; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; illogicità manifesta”, la ricorrente ha sostenuto che oggetto del decreto giudiziale di trasferimento sarebbero stati esclusivamente i beni immobili in proprietà delle persone fisiche esecutate, rispetto alle quali essa ricorrente si qualificherebbe, all’epoca dell’esecuzione, come terzo occupante dei terreni in forza di contratto di affitto. Peraltro, la procedura esecutiva avrebbe natura esclusivamente immobiliare mentre le superfici rivendicabili costituirebbero un bene immateriale di pertinenza aziendale non compreso nella procedura stessa. La Regione avrebbe quindi sovrapposto due istituti diversi e autonomi tra loro, ovvero le superfici vitate e le superfici rivendicabili: solo le prime sarebbero oggetto del decreto di trasferimento giudiziario mentre quelle rivendicabili sarebbero rimaste nel patrimonio aziendale di essa ricorrente e potrebbero essere utilizzate al momento della dichiarazione di vendemmia con riferimento ai nuovi terreni vitati oggetto di un nuovo rapporto di affitto.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e seg. L. 7.8.1990, n. 241; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria”, si è contestata invece la violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo spettante in capo alla società ricorrente in quanto titolare delle superfici rivendicabili oggetto di cancellazione.
In accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche il Presidente della Sezione ha adottato, in data 2 novembre 2022, il decreto n. 619/2022 disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
In esecuzione di questo decreto la Regione Toscana ha disposto la reiscrizione delle superfici rivendicabili docg Brunello di Montalcino sup. Ha 04.51.18 e doc Rosso di Montalcino sup. Ha 02.39.97 a vantaggio della azienda agricola ricorrente, cosicchè la stessa ha potuto presentare la dichiarazione di vendemmia nel termine previsto per legge con rivendica delle indicate superfici a DOCG e DOC.
Si sono costituiti la Regione Toscana, l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura-A.R.T.E.A. e la controinteressata Borgo Scopeto, replicando alle deduzioni della ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.
In particolare, l’ARTEA ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre la Regione Toscana, in estrema sintesi, ha opposto l’infondatezza di tutto quanto dedotto con il ricorso in ragione della asserita legittima attribuzione delle superfici rivendicabili in capo alla controinteressata in forza del decreto di trasferimento del Tribunale di Siena dell’8 giugno 2022. Peraltro, ad avviso della Regione, l’esistenza di un contratto di affitto successivamente venuto veno per effetto della procedura esecutiva, avrebbe determinato l’applicabilità al caso di specie della normativa in materia di trasferimento temporaneo del possesso di superfici vitate di cui alla DPGR 24/R/2013 e alla successiva DPGR n. 103/2018, secondo la quale: “Allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile”.
La società controinteressata Borgo Scopeto ha anch’essa eccepito l’infondatezza del ricorso in ragione dell’avvenuto trasferimento delle superfici rivendicabili unitamente alle superfici vitate per effetto del decreto del Tribunale di Siena, che peraltro non sarebbe stato oggetto di alcuna contestazione, da parte della ricorrente, nelle sedi competenti; mentre l’evento ritenuto lesivo per la ricorrente, e cioè l’iscrizione delle “superfici rivendicabili” nello schedario ARTEA della controinteressata, sarebbe un atto dovuto e meramente consequenziale.
Con ordinanza n. 667 del 17 novembre 2022, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, sotto il profilo della violazione dei principi in materia di partecipazione procedimentale, avendo la Regione “omesso di prendere in considerazione la dichiarazione unica aziendale del 21 giugno 2022 inoltrata dalla ricorrente”, ordinando dunque all’Amministrazione regionale di “pronunciarsi sulla citata DUA entro 7 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, ferma restando l’attribuzione di superfici rivendicabili già effettuata a favore della controinteressata”.
La Regione Toscana, in esecuzione dell’ordinanza, ha depositato nel fascicolo del ricorso, in data 24 novembre 2022, una nota dirigenziale con la quale ha affermato che “l’Ufficio Regionale UTR Siena/Grosseto non ha “…omesso di prendere in considerazione la dichiarazione unica aziendale del 21.06.2022 inoltrata dalla ricorrente, con cui questa ha segnalato la presa in carico per affittanza di nuove superfici vitate iscritte nel sistema di a.r.t.e.a.”, in quanto tale dichiarazione non è soggetta a controllo da parte degli uffici regionali e non riguarda la titolarità delle superfici rivendicabili oggetto della controversia. La presa in carico dei vigneti provenienti dall’azienda agricola Fattoria dei Barbi non ha niente a che vedere con il trasferimento della superficie rivendicabile in favore dell’azienda Di Donato ARVE oggetto del contenzioso. Si tratta di due procedimenti amministrativi del tutto disgiunti e scollegati”, presupponendo dunque l’intervenuto trasferimento delle superfici rivendicabili in capo alla controinteressata per effetto del decreto del Tribunale di Siena, in seguito al quale, la DUA di registrazione delle superfici rivendicabili presentata dalla società Borgo Scopeto non poteva che trovare accoglimento con l’iscrizione, da parte della Regione, nello schedario di quest’ultima società delle superfici rivendicabili in discussione.
Tale nota è stata impugnata dalla ricorrente con atto di motivi aggiunti depositato il 27 gennaio 2023.
Con il medesimo sono state in particolare formulate due censure.
Con la prima la ricorrente ha sostenuto che la Regione non avrebbe in realtà dato esecuzione all’ordinanza cautelare, non avendo preso in considerazione il contenuto della DUA presentata dalla medesima ricorrente nel giugno 2022, volta allo sfruttamento su diversi terreni delle superfici rivendicabili delle quali sarebbe rimasta titolare.
Con la seconda censura la ricorrente ha riproposto il primo motivo del ricorso originario anche con riferimento alla nuova nota impugnata.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza pubblica del 20 aprile 2023 i difensori delle parti si sono riportati ai propri rispettivi scritti difensivi, quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia riguarda l'avvenuta cancellazione, ad opera della Regione Toscana, di alcune “superfici rivendicabili” dallo schedario delle superfici rivendicabili tenuto da ARTEA relativo alla società ricorrente e la contestuale assegnazione delle medesime alla società controinteressata, in asserita esecuzione del decreto di trasferimento dei terreni già abbinati alle dette superfici rivendicabili, adottato dal Tribunale di Siena in esito a procedura esecutiva immobiliare.
2. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’ARTEA, la quale ha opposto la mancata emissione da parte sua dei provvedimenti impugnati e il proprio ruolo di “soggetto gestore del sistema informativo nel quale sono state inserite le DUA presentate dall'azienda ricorrente”. Infatti, come osservato dalla difesa della ricorrente, proprio detto ruolo, di gestione del fascicolo aziendale e dello schedario vitivinicolo e di ricezione delle richieste formulate dalle aziende, facente capo all’Agenzia, rende evidente l’intervenuta partecipazione di ARTEA ai procedimenti oggetto del presente giudizio e la sua conseguente legittimazione processuale passiva.
3. Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni che si passa ad esaminare.
3.1. Il 1° giugno 2013 è entrata in vigore la legge della Regione Toscana 30 novembre 2012, n. 68, che ha modificato la precedente normativa in materia prevedendo, in particolare, per quanto di interesse nella presente sede:
- che la determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione per la produzione di vini a denominazione di origine (DO) contingentati, è denominata “superficie rivendicabile” (art. 15);
- che la superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e registrata nello schedario viticolo e deve essere esercitata nell'ambito delle superfici vitate impiantate che, nell'azienda, hanno attitudine produttiva alla medesima DO (art. 15);
- che le superfici iscritte agli albi dei vigneti dei vini a DO contingentati alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione (D.P.G.R. 24/R/2013), comprese le superfici risultanti sui diritti di impianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 3, costituiscono la superficie rivendicabile assegnata a livello aziendale (art. 24).
Nel preambolo della L.R. n. 68 del 2012, al punto 5, si spiega che: “Nello schedario viticolo le informazioni inerenti le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografia e di tutte le altre informazioni di carattere tecnico e l’indicazione dell’idoneità tecnico- produttiva, sono riferite all’unità tecnico- economica (UTE) in quanto attributi dell’unità vitata, mentre i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto e dei diritti di nuovo impianto e la superficie rivendicabile per ciascuna denominazione di origine (DO), sono riferiti all’azienda in quanto non direttamente legate alle superfici vitate impiantate”.
La superficie vitata è dunque un’estensione di terreno coltivato a vigneto, mentre la superficie rivendicabile è un bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva (cfr. T.A.R. Toscana, II sez. n. 1160 del 2020).
Il D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R - Regolamento di attuazione della L.R. 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), in particolare all’art. 20, ha poi stabilito:
- che ARTEA proceda a registrare nello schedario viticolo di ciascuna azienda la superficie rivendicabile di cui all'art. 15, comma 4, della legge, sulla base dei seguenti criteri: “a) la superficie rivendicabile corrisponde alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) contingentati, tenendo conto anche delle eventuali iscrizioni sospese ai sensi della L.R. 16 marzo 2009, n. 9 e delle superfici abbinate ai diritti di impianto iscritti nel registro dei diritti, e viene registrata sulla base della situazione risultante nello schedario e nel registro dei diritti alla data di entrata in vigore del regolamento…”.
All’art. 19, co. 3, del suddetto regolamento di attuazione, è stato previsto inoltre, che: “Allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile. A tal fine presenta una DUA con cui chiede alla provincia di registrare nel proprio schedario viticolo la superficie rivendicabile facendo riferimento alla superficie vitata di cui è rientrato in possesso. La provincia provvede alla cancellazione della superficie rivendicabile dall’azienda che aveva in conduzione temporanea la superficie vitata e alla certificazione della superficie rivendicabile all’azienda proprietaria entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA. Nel caso in cui non venga presentata la DUA la superficie rivendicabile non può essere utilizzata né dall’azienda che aveva in conduzione temporanea i terreni né dal proprietario”.
La successiva L.R. n. 73 del 13 dicembre 2017 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), che ha abrogato la legge regionale n. 68 del 2012, all’art. 8, comma 4, ribadisce che “La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e il suo trasferimento è consentito: a) tramite il trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente;
b) unitamente ad una autorizzazione all'impianto di superficie almeno equivalente, nei casi di subentro nelle autorizzazioni all'impianto consentiti dalla normativa europea e nazionale”.
Anche nella relativa disciplina regolamentare, all’epoca vigente, di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 103 del 2018, avente ad oggetto la “Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”, all’art. 18 si ripete che “la superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale…”; ed all’18.1.4 si prevede che “…In caso di trasferimento temporaneo della superficie vitata, alla scadenza dell’atto di trasferimento temporaneo, salvo diversa pattuizione tra le parti, il proprietario rientra in possesso della superficie rivendicabile...”; mentre all’art. 18.1.3 secondo periodo si prevede che “Qualora in caso di trasferimento temporaneo della superficie vitata, nell’atto di trasferimento venga precisato che il proprietario intende rinunciare al rientro in possesso della superficie rivendicabile in favore del conduttore, tale rinuncia deve essere definitiva e la superficie rivendicabile viene assegnata al conduttore con scadenza illimitata”.
3.2. Da tale quadro normativo di riferimento emerge innanzitutto, come già sopra accennato, che la superficie vitata è un’estensione di terreno coltivato a vigneto, mentre la superficie rivendicabile è un bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre a scopo commerciale vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva.
In tal senso si veda la circolare della Regione Toscana prot. n. 122779 dell’8 marzo 2023, prodotta in atti, nella quale si chiarisce che: “La superficie rivendicabile, che non va confusa con la superficie vitata, è strumentale all’esercizio dell’attività imprenditoriale del produttore vitivinicolo, che ha facoltà di produrre determinati vini solo se possiede la superficie rivendicabile che lo consente (unitamente alla superficie vitata). La superficie rivendicabile non è abbinata ad uno specifico vigneto, ma fa capo alla azienda e viene di volta in volta utilizzata dal produttore in fase di vendemmia e di dichiarazione di raccolta delle uve. La superficie rivendicabile è quindi uno strumento di regolamentazione dell’offerta, utile ad evitare eccessive fluttuazione dei prezzi, in quanto consente di disciplinare la produzione dei vini al fine di garantire il raggiungimento e il mantenimento dell’equilibrio di mercato. La superficie rivendicabile, ad oggi, interessa le denominazioni di seguito elencate: Bolgheri, Chianti, Chianti Classico, Morellino di Scansano, Vino Nobile di Montepulciano, Rosso di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Rosso di Montalcino e Vernaccia di San Gimignano. Solo il produttore che dispone di una quota di superficie rivendicabile atta alla produzione di questi vini può procedere alla loro rivendicazione (se dispone ovviamente di superfici vitate idonee). Occorre quindi porre particolare attenzione quando, in occasione, ad esempio, della stipula di un atto di compravendita o di affitto, deve essere trasferita anche la superficie rivendicabile, insieme ad una superficie vitata almeno equivalente…”. Nella medesima circolare si chiarisce come il trasferimento delle superfici rivendicabili debba ritenersi inefficace se non intervenuto a mezzo di atto scritto nel quale viene data chiara rappresentazione della superficie rivendicabile e delle parti coinvolte.
3.3. Su quest’ultimo aspetto appare significativa la nota del 7 agosto 2015, prodotta in giudizio dalla società controinteressata, in cui il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Firenze, nel dettare indicazioni, a tutti gli ausiliari del Tribunale di Firenze, relative alla vendita all’asta di vigneti, ha stabilito che, al momento della CTU relativa ai terreni pignorati, il perito deve, fra l’altro, indicare “…la superficie rivendicabile per ciascuna DO (denominazione di origine)”; mentre il delegato alla vendita deve “inserire le notizie relative alle superfici rivendicabili nell’avviso di vendita…inserire nel decreto di trasferimento espressa indicazione del trasferimento di diritti relativi alle superfici rivendicabili, come risultanti dalla relazione, al fine di consentire il trasferimento del diritto e la registrazione nello schedario viticolo”.
Da ciò evincendosi la necessità dell’espressa indicazione di dette superfici rivendicabili nel decreto conclusivo della procedura esecutiva al fine di consentirne il trasferimento. Ed invero, sulla base di quanto fin qui esposto, è chiaro che le superfici rivendicabili non possano essere considerate come degli accessori del terreno oggetto di esecuzione forzata, come tali da intendersi pignorate unitamente al vigneto.
3.4. Ciò chiarito, nella fattispecie in esame, sia nell’avviso di vendita, sia nella relazione di stima, così come nel decreto di trasferimento del Tribunale di Siena dell’8 giugno 2022, si precisava che “per i terreni coltivati a vigneto, le superfici risultanti allo schedario viticolo di ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) alla data del 31/08/2012 sono le seguenti: Brunello di Montalcino: sup. Ha 04.51.18; Rosso di Montalcino: sup. Ha 02.39.97; Sant’Antimo Rosso e Novello: sup. Ha 00.06.33”.
Da tale indicazione non si può evincere alcun chiaro riferimento alle superfici rivendicabili: innanzitutto in quanto all’epoca cui si riferisce espressamente detto rilievo (31 agosto 2012) l’istituto della superficie rivendicabile non esisteva, non essendo ancora entrata in vigore la legge regionale n. 68 del 2012, così come comprovato dal riferimento negli atti della procedura, non solo al Brunello di Montalcino e al Rosso di Montalcino (successivamente “confluiti” in superfici rivendicabili), ma anche alla DOC del Sant’Antimo Rosso e Novello che non costituisce superficie rivendicabile. In secondo luogo perché negli atti della procedura esecutiva il riferimento è solo alle superfici vitate e all’ “idoneità di produzione” delle stesse, la cui indicazione era contenuta nello schedario viticolo anteriforma.
Per tali ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Toscana e dalla controinteressata, non può in alcun modo ritenersi che il decreto del Tribunale di Siena sopra citato fosse idoneo a trasferire, in assenza di qualsivoglia puntuale indicazione in tal senso, un bene immateriale distinto e scisso dai terreni vitati oggetto di procedura esecutiva, che non ha formato oggetto del pignoramento, della conseguente vendita giudiziaria e della aggiudicazione dei terreni a favore della controinteressata.
3.5. Per contro, vi sono diversi elementi che inducono a ritenere che le superfici rivendicabili in questione siano rimaste nel patrimonio aziendale della ricorrente anche in seguito alla procedura esecutiva in questione.
Infatti, la Legge 30 novembre 2012 n. 68, all’art. 15, in modifica del previgente sistema della iscrizione agli Albi, ha previsto che la determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione per la produzione di vini a DO contingentati, è denominata superficie rivendicabile e che detta superficie “è assegnata a livello aziendale e registrata nello schedario viticolo e deve essere esercitata nell’ambito delle superfici vitate impiantante che, nell’azienda, hanno attitudine produttiva alla medesima DO” (v. art 15 citato).
La medesima normativa ha previsto che per la formazione delle superfici rivendicabili assegnate a livello aziendale si dovessero tenere in considerazione le superfici che risultavano iscritte agli albi dei vigneti dei vini a DO contingentati alla data di entrata in vigore del Regolamento di Attuazione della stessa (art 24).
Detto regolamento, confluito nel d.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)” ed entrato in vigore il 1 giugno 2013, ha previsto espressamente la registrazione della superficie rivendicabile in base alla situazione risultante dallo schedario e nel registro diritti alla data di entrata in vigore dello stesso.
La Regione Toscana con successivo avviso del 2 luglio 2013, al fine di chiarire il metodo di attribuzione delle superfici rivendicabili, ha stabilito che detta superficie “corrisponde alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a DOP contingentati che alle ore 24,00 del 1 giugno 2013 risultano in conduzione alla azienda”.
E in effetti, alla data del 1° luglio 2013 l’azienda agricola ricorrente, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia, deteneva le seguenti iscrizioni di superfici rivendicabili con data 9999 (cioè con scadenza illimitata): DOCG Brunello mq 45118 e Doc Rosso di Montalcino mq 23997.
Risulta dunque che le superfici rivendicabili siano state assegnate, per effetto della sopra citata normativa, alla società ricorrente in quanto azienda che alla data di entrata in vigore della stessa deteneva in conduzione la corrispondente superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a DOP contingentati; mentre l’indicazione “9999” contenuta nello schedario viticolo, lungi dal costituire una errata formulazione, come sostenuto dalla Regione, sembrerebbe effettivamente corrispondere alla intervenuta attribuzione a titolo originario e a tempo indeterminato delle superfici rivendicabili in questione al patrimonio aziendale della società ricorrente.
Al riguardo la difesa della Regione Toscana sostiene che tale assegnazione delle superfici rivendicabili derivasse comunque dal contratto di affitto stipulato con i proprietari dei terreni, Di Donato Aniceto, Enzo, Roberto e Vittorio, per cui, venuto meno il contratto di affitto dei terreni per effetto della procedura esecutiva più volte sopra richiamata, le superfici rivendicabili sarebbero tornate in capo ai proprietari, ai sensi del sopra citato art. 19 del D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R e dell’art. 18.1.4 della Delibera della Giunta Regionale n. 103/2018.
Tuttavia, nei contratti di affitto prodotti in atti non si fa alcun cenno alla cessione delle superfici rivendicabili, e ciò in quanto probabilmente i soci proprietari ritenevano di aver già definitivamente ceduto i diritti sulle stesse in forza dell’intervenuta stipula di un atto di trasferimento dei diritti di iscrizione agli albi. In particolare, con la scrittura privata del 15 settembre 2008, prodotta in atti, intervenuta tra i soci e la società ricorrente, i primi hanno conferito alla società tutti i “diritti di produzione” delle tipologie di vino relative alle superfici vitate di loro proprietà, pattuendo che anche “in caso di vendita dei terreni sottostanti da parte dei soci e del mancato rinnovo della locazione”, la società avrebbe potuto “spostare detti diritti di produzione su altri appezzamenti che saranno ritenuti idonei dalle norme e dagli enti preposti alla verifica delle produzioni e delle vocazioni dei terreni che possono essere oggetto dei diritti di produzione dell’Albo Vigneti”.
Dunque con tale atto, seppure intervenuto prima dell’introduzione dell’istituto delle superfici rivendicabili, i soci e la società avevano già provveduto a separare il regime giuridico dei diritti di produzione, assegnati alla società, da quello della proprietà dei vigneti, rimasta in capo ai soci.
E tale assetto è stato confermato e consolidato sul piano pubblicistico dalla sopravvenienza normativa di cui sopra, con la quale si è stabilita l’attribuzione definitiva al patrimonio aziendale delle superfici rivendicabili con riferimento alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a DOP contingentati che all’entrata in vigore della norma risultavano in conduzione all’azienda.
Perciò, i proprietari dei terreni interessati dalla procedura esecutiva immobiliare già da tempo avevano comunque rinunciato ai loro diritti sulle superfici rivendicabili ritenendoli definitivamente conferiti al patrimonio aziendale, come peraltro previsto dall’art. 18.1.3 secondo periodo della Delibera della Giunta Regionale n. 103/2018, in cui si prevede che: “Qualora in caso di trasferimento temporaneo della superficie vitata, nell’atto di trasferimento venga precisato che il proprietario intende rinunciare al rientro in possesso della superficie rivendicabile in favore del conduttore, tale rinuncia deve essere definitiva e la superficie rivendicabile viene assegnata al conduttore con scadenza illimitata”. E’ dunque normativamente ammessa la rinuncia definitiva da parte del proprietario, in favore del conduttore della superficie vitata, al riacquisto della superficie rivendicabile alla scadenza del contratto di affitto. Nel caso di specie tale rinuncia è solamente avvenuta con atto separato rispetto ai contratti di affitto dei fondi rustici nei quali, infatti, come detto, non vi è più alcun riferimento al trasferimento dei diritti relativi alle superfici rivendicabili.
3.6. Per tali ragioni, per effetto del decreto di trasferimento del Tribunale Civile di Siena dell’8 giugno 2022, nel quale manca la doverosa chiara indicazione del contestuale trasferimento delle superfici rivendicabili, la società ricorrente può aver perso il titolo a godere dei terreni in discussione (per tale ragione da essa rilasciati spontaneamente nel febbraio del 2022), ma non la titolarità delle superfici rivendicabili che, come da ultimo ribadito con la Circolare della Regione dell’8 marzo 2023, non essendo abbinate ad uno specifico vigneto, l’azienda ricorrente ben poteva utilizzare in fase di vendemmia e di dichiarazione della raccolta delle uve su diversa superficie vitata idonea alla produzione di vino a denominazione contingentata.
D’altro canto, come emerge dal contesto normativo sopra ampiamente richiamato, delle superfici rivendicabili può essere titolare l’azienda ma non la persona fisica e le relative iscrizioni sullo schedario avvengono sempre in favore dell’azienda, che nel caso di specie non è stata ricompresa nella procedura esecutiva. Peraltro, sempre dal complesso della normativa sopra richiamata, si ricava che mentre il trasferimento della superficie rivendicabile deve essere sempre accompagnato dal trasferimento anche temporaneo di una superficie vitata almeno equivalente, viceversa, il trasferimento della proprietà dei terreni vitati può avvenire senza il trasferimento della superficie rivendicabile, la quale in tal modo resta in capo all’azienda che può perciò continuare a produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi altra superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva.
4. Sulla base di tutto quanto fin qui esposto appare dunque evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, con i quali la Regione ha disposto l’iscrizione delle superfici rivendicabili in oggetto nello schedario viticolo della società controinteressata, cancellandole dallo schedario della società ricorrente.
Pertanto tutti gli atti impugnati devono essere annullati, con conseguente obbligo conformativo in capo agli organi regionali interessati.
5. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Nicola Fenicia
IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari