Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
(Regolamento (CE) 19/12/2006, n. 1881/2006, pubblicato in G.U.U.E. 20 dicembre 2006, n. L 364)
Il Regolamento (CE) 19 dicembre 2006, n. 1881/2006, in vigore dal 9 gennaio 2007 e riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 3 marzo 2023, n. 2023/465, è stato abrogato dall'art. 9 del Regolamento (UE) 25 aprile 2023, n. 2023/915.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, è stato più volte e profondamente modificato. È necessario modificare nuovamente i tenori massimi di alcuni contaminanti in modo da tener conto di nuove informazioni e nuovi sviluppi nel Codex Alimentarius. Nel contempo occorre chiarire il testo, laddove opportuno. Il regolamento (CE) n. 466/2001 deve essere pertanto sostituito.
(2) Ai fini della tutela della salute pubblica è essenziale mantenere il tenore dei contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico.
(3) Date le disparità legislative esistenti tra gli Stati membri e il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, per alcuni contaminanti si impongono misure comunitarie volte a garantire l'unità del mercato nel rispetto del principio di proporzionalità.
(4) Si devono fissare tenori massimi a un livello rigoroso che sia ragionevolmente ottenibile mediante buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti. Nel caso dei contaminanti considerati agenti cancerogeni genotossici o qualora l'esposizione attuale della popolazione o di gruppi vulnerabili della stessa sia prossima o superiore alla dose tollerabile, occorre fissare tenori massimi al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA — as low as reasonably achievable). Tali approcci garantiscono l'applicazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di misure volte a evitare e ridurre quanto più possibile la contaminazione, così da tutelare la salute pubblica. Per la tutela della salute dei lattanti e dei bambini, che costituiscono un gruppo vulnerabile, è altresì opportuno stabilire tenori massimi ai più bassi livelli ottenibili mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate nella produzione degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tale selezione rigorosa delle materie prime è opportuna anche ai fini della produzione di alcuni specifici prodotti alimentari, quali la crusca destinata al consumo umano diretto.
(5) Per consentire l'applicazione di tenori massimi ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti per i quali non siano stati fissati specifici tenori massimi comunitari, gli operatori del settore alimentare devono fornire i fattori specifici di concentrazione e diluizione corredati dagli opportuni dati sperimentali che giustifichino il fattore proposto.
(6) Per garantire un'efficiente tutela della salute pubblica, i prodotti il cui contenuto di contaminanti superi il tenore massimo non devono essere commercializzati come tali né dopo miscelazione con altri prodotti alimentari, né essere impiegati come ingredienti di altri alimenti.
(7) È stato riconosciuto che mediante la cernita o altri trattamenti fisici è possibile abbassare il tenore di aflatossine nelle partite di arachidi, frutta a guscio, frutta secca e granturco. Per ridurre al minimo gli effetti sugli scambi, è opportuno consentire per questi prodotti quantità più elevate di aflatossine qualora essi non siano destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari. In questi casi è opportuno fissare i tenori massimi di aflatossine tenendo conto anche dell'efficacia che i trattamenti suddetti hanno nel ridurre il contenuto di aflatossine nelle arachidi, nella frutta a guscio, nella frutta secca e nel granturco a livelli inferiori ai tenori massimi fissati per tali prodotti quando essi sono destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari.
(8) Per consentire un'applicazione efficace dei tenori massimi di alcuni contaminanti in determinati prodotti alimentari, è opportuno stabilire idonee disposizioni in materia di etichettatura.
(9) Date le condizioni climatiche di alcuni Stati membri, è difficile garantire il non superamento dei tenori massimi applicabili alla lattuga fresca e agli spinaci freschi. A tali Stati membri deve essere provvisoriamente consentito di continuare ad autorizzare la commercializzazione di lattuga fresca e spinaci freschi, coltivati e destinati al consumo sul loro territorio, con un contenuto di nitrato superiore ai tenori massimi. I produttori di lattuga e spinaci stabiliti negli Stati membri che abbiano concesso le autorizzazioni suddette devono modificare gradualmente i metodi di coltivazione applicando le buone pratiche agricole raccomandate a livello nazionale.
(10) Alcune specie ittiche provenienti dalla regione baltica possono contenere tenori elevati di diossine e PCB diossina-simili. Una quota significativa di queste specie ittiche provenienti dalla regione baltica non risulterà conforme ai tenori massimi con conseguente esclusione dalla dieta. Secondo le indicazioni esistenti, l'esclusione del pesce dal regime alimentare può avere un impatto negativo sulla salute nella regione baltica.
(11) Per evitare possibili rischi per la salute, la Svezia e la Finlandia hanno un sistema in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari riguardanti le restrizioni applicabili al consumo di pesce proveniente dalla regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili. È pertanto opportuno concedere alla Finlandia e alla Svezia una deroga per la commercializzazione temporanea di alcune specie ittiche provenienti dalla regione baltica e destinate al consumo sul loro territorio, che abbiano tenori di diossine e PCB diossina-simili superiori a quelli stabiliti dal presente regolamento. Devono essere applicate le misure necessarie a garantire che non siano commercializzati in altri Stati membri il pesce e i prodotti ittici non conformi ai tenori massimi. La Finlandia e la Svezia comunicano ogni anno alla Commissione i risultati del loro monitoraggio dei tenori di diossine e PCB diossina-simili nel pesce della regione baltica e riferiscono sulle misure adottate per ridurre l'esposizione dell'uomo alle diossine e ai PCB diossina-simili presenti nella regione baltica.
(12) Per garantire un'applicazione omogenea dei tenori massimi, è opportuno che le autorità competenti applichino in tutta la Comunità gli stessi criteri di campionamento e di effettuazione delle analisi. È importante inoltre che i risultati delle analisi vengano presentati e interpretati in modo uniforme. Le misure relative al campionamento e alle analisi contenute nel presente regolamento comportano norme uniformi in materia di presentazione e interpretazione dei risultati.
(13) Per quanto riguarda alcuni contaminanti, è opportuno che gli Stati membri e le parti interessate controllino e segnalino i tenori, e riferiscano in merito ai progressi nell'applicazione di misure preventive, in modo da consentire alla Commissione di valutare se sia necessario modificare le misure vigenti o adottare ulteriori misure.
(14) Ogni tenore massimo fissato a livello comunitario può essere riesaminato in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e ai miglioramenti delle buone pratiche agricole, di pesca e di fabbricazione.
(15) La crusca e il germe possono essere commercializzati per il consumo umano diretto ed è quindi opportuno stabilire per questi prodotti un tenore massimo di deossinivalenolo e zearalenone.
(16) Il Codex Alimentarius ha di recente stabilito un tenore massimo, accettato dalla Comunità, per quanto concerne il piombo nel pesce. È quindi opportuno modificare in tal senso le disposizioni attuali relative al tenore di piombo nel pesce.
(17) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, definisce i prodotti di origine animale e di conseguenza le voci relative ai prodotti alimentari di origine animale devono in taluni casi essere modificate conformemente alla terminologia impiegata in tale regolamento.
(18) È necessario stabilire che i tenori massimi dei contaminanti non si applichino ai prodotti alimentari legittimamente immessi sul mercato comunitario anteriormente alla data di applicazione di questi tenori massimi.
(19) Per quanto riguarda il nitrato, gli ortaggi ne costituiscono la principale fonte di assunzione da parte dell'uomo. Nel parere del 22 settembre 1995, il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha affermato che l'assunzione totale di nitrato è in genere ben al di sotto della dose giornaliera accettabile (DGA), pari a 3,65 mg/kg di peso corporeo. Ha tuttavia raccomandato di proseguire gli sforzi volti a ridurre l'esposizione al nitrato attraverso gli alimenti e l'acqua.
(20) Dato che le condizioni climatiche hanno un'influenza significativa sui tenori di nitrato in alcuni ortaggi quali la lattuga e gli spinaci, è di conseguenza opportuno fissare tenori massimi di nitrato diversi in base alla stagione.
(21) Nel parere del 23 settembre 1994, l'SCF ha concluso che le aflatossine sono agenti cancerogeni genotossici. Alla luce di tale parere, è opportuno limitare il contenuto complessivo di aflatossine negli alimenti (somma delle aflatossine B1, B2, G1 e G2) e quello della sola aflatossina B1 che è quella di gran lunga più tossica. Per quanto concerne l'aflatossina M1 negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, è opportuno prendere in considerazione una possibile riduzione dell'attuale tenore massimo visti gli sviluppi dei procedimenti di analisi.
(22) Il 17 settembre 1998, l'SCF ha adottato un parere scientifico sull'ocratossina A (OTA). Una valutazione dell'assunzione alimentare di OTA da parte della popolazione della Comunità è stata effettuata nell'ambito della direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (SCOOP). Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato, in data 4 aprile 2006, un parere scientifico aggiornato sull'ocratossina A negli alimenti alla luce di nuovi dati scientifici e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI — tolerable weekly intake) pari a 120 ng/kg di peso corporeo.
(23) Sulla base di questi pareri, è opportuno stabilire tenori massimi per i cereali, i prodotti a base di cereali, le uve secche, il caffè torrefatto, il vino, il succo d'uva e gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini; si tratta di prodotti che contribuiscono tutti in misura significativa all'esposizione all'OTA della popolazione umana in generale o di gruppi vulnerabili di consumatori, quali i bambini.
(24) Alla luce del recente parere scientifico dell'EFSA, si valuterà l'opportunità di stabilire un tenore massimo di OTA nei prodotti alimentari quali la frutta secca diversa dalle uve secche, il cacao e i prodotti a base di cacao, le spezie, i prodotti a base di carne, il caffè crudo, la birra e la liquirizia, e di riesaminare gli attuali tenori massimi relativi in particolare all'OTA nelle uve secche e nel succo d'uva.
(25) Nella riunione dell'8 marzo 2000, l'SCF ha approvato la massima dose giornaliera tollerabile provvisoria (PMTDI — provisional maximum tolerable daily intake) della patulina, fissandola a 0,4 μg/kg di peso corporeo.
(26) Nel 2001 è stato attuato, nel quadro della direttiva 93/5/CEE, il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) relativo alla «valutazione dell'assunzione alimentare di patulina da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE».
(27) In base a tale valutazione e tenuto conto della PMTDI, si devono stabilire i tenori massimi della patulina in alcuni prodotti alimentari al fine di tutelare i consumatori da una contaminazione inaccettabile. Tali tenori massimi devono essere rivisti ed eventualmente ridotti alla luce del progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell'attuazione della raccomandazione 2003/598/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, sulla prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande.
(28) Per quanto concerne le Fusarium-tossine, l'SCF ha adottato una serie di pareri relativi alla valutazione del deossinivalenolo [dicembre 1999], con fissazione di una dose giornaliera tollerabile (TDI — tolerable daily intake) pari a 1 μg/kg di peso corporeo, dello zearalenone [giugno 2000], con fissazione di una TDI temporanea pari a 0,2 μg/kg di peso corporeo, delle fumonisine [ottobre 2000, con aggiornamento ad aprile 2003], con fissazione di una TDI pari a 2 μg/kg di peso corporeo, del nivalenolo [ottobre 2000], con fissazione di una TDI temporanea pari a 0,7 μg/kg di peso corporeo, delle tossine T-2 e HT-2 [maggio 2001] con fissazione di una TDI temporanea combinata pari a 0,06 μg/kg di peso corporeo, e del gruppo dei tricoteceni [febbraio 2002].
(29) Nel quadro della direttiva 93/5/CEE è stato attuato e concluso nel settembre del 2003 il compito di cooperazione scientifica (SCOOP) «Raccolta di dati relativi all'occorrenza delle Fusarium-tossine negli alimenti e valutazione della relativa assunzione alimentare da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE».
(30) Alla luce dei pareri scientifici e della valutazione dell'assunzione alimentare, è opportuno stabilire tenori massimi per il deossinivalenolo, lo zearalenone e le fumonisine. Per quanto concerne le fumonisine, dai risultati dei controlli sugli ultimi raccolti emerge che il granturco e i prodotti a base di granturco possono presentare un elevato livello di contaminazione da fumonisine ed è opportuno adottare misure atte a evitare la possibilità di ingresso nella catena alimentare di granturco e prodotti a base di granturco la cui contaminazione sia inaccettabilmente elevata.
(31) Stime sull'assunzione indicano che la presenza delle tossine T2 e HT-2 può essere preoccupante per la salute pubblica. È quindi necessario e altamente prioritario sviluppare un metodo di analisi sensibile e affidabile, raccogliere ulteriori dati sull'occorrenza e svolgere ulteriori maggiori indagini/ricerche sui fattori che incidono sulla presenza delle tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, in particolare nell'avena e nei prodotti a base di avena.
(32) Non è necessario prevedere misure specifiche per il 3-acetildeossinivalenolo, il 15-acetildeossinivalenolo e la fumonisina B3 poiché, data la loro co-occorrenza, le misure riguardanti in particolare il deossinivalenolo e le fumonisine B1 e B2 sono sufficienti a proteggere la popolazione umana da un'esposizione inaccettabile al 3-acetildeossinivalenolo, al 15-acetildeossinivalenolo e alla fumonisina B3. Lo stesso vale per il nivalenolo, per il quale si può constatare un certo grado di co-occorrenza con il deossinivalenolo. Si stima inoltre che l'esposizione dell'uomo al nivalenolo sia significativamente inferiore rispetto alla dose giornaliera tollerabile temporanea (t-TDI). Per quanto riguarda gli altri tricoteceni considerati nel suddetto compito SCOOP, ovvero il 3-acetildeossinivalenolo, il 15-acetildeossinivalenolo, il fusarenone-X, il T2-triolo, il diacetossiscirpenolo, il neosolaniolo, il monoacetossiscirpenolo e il verrucolo, dalle limitate informazioni disponibili risulta che non sono molto diffusi e che i tenori riscontrati sono di norma modesti.
(33) Le condizioni climatiche durante la crescita, in particolare durante la fioritura, hanno un'influenza significativa sul contenuto di Fusarium-tossine. Buone pratiche agricole, volte a ridurre al minimo i fattori di rischio, possono tuttavia prevenire in una certa misura la contaminazione da funghi Fusarium. La raccomandazione 2006/583/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati, contiene principi generali per la prevenzione e la riduzione della contaminazione da Fusarium-tossine (zearalenone, fumonisine e tricoteceni) nei cereali da attuare mediante l'elaborazione di codici nazionali di buona pratica basati su tali principi.
(34) È opportuno stabilire tenori massimi di Fusarium-tossine per i cereali non trasformati commercializzati per la prima trasformazione. I procedimenti di pulizia, cernita ed essiccazione non sono considerati parte della prima trasformazione se non viene esercitata alcuna azione fisica sulla cariosside, mentre la decorticazione va considerata parte della prima trasformazione.
(35) Dato che la quantità di Fusarium-tossine che può essere eliminata dai cereali non trasformati mediante le operazioni di pulizia e trasformazione può variare, è opportuno fissare tenori massimi per i prodotti a base di cereali destinati al consumatore finale e per importanti ingredienti alimentari derivati dai cereali, così da disporre di una legislazione applicabile intesa a garantire la tutela della salute pubblica.
(36) Per il granturco non sono ancora ben noti tutti i fattori coinvolti nella formazione di Fusarium-tossine, in particolare dello zearalenone e delle fumonisine B1 e B2. Agli operatori alimentari della filiera dei cereali viene quindi concesso un periodo di tempo durante il quale eseguire indagini sulle fonti di formazione di tali micotossine e sulle misure di gestione da adottare al fine di evitare, per quanto ragionevolmente possibile, la loro presenza. Si propone di applicare i tenori massimi, basati sui dati dell'occorrenza attualmente disponibili, a decorrere dal 2007, qualora non vengano fissati prima di allora specifici tenori massimi basati su nuovi dati relativi all'occorrenza e alla formazione delle tossine.
(37) Visto il basso livello di contaminazione da Fusarium-tossine riscontrato nel riso, non vengono proposti tenori massimi per il riso e per i prodotti a base di riso.
(38) Entro il 1° luglio 2008 si deve prendere in considerazione un riesame dei tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina B1 e fumonisina B2 e l'opportunità di fissare un tenore massimo per le tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, alla luce del progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche relative a queste tossine negli alimenti.
(39) Per quanto concerne il piombo, l'SCF ha adottato in data 19 giugno 1992 un parere con cui è stata approvata una dose settimanale tollerabile provvisoria (PTWI — provisional tolerable weekly intake) pari a 25 μg/kg di peso corporeo, così come proposto dall'OMS nel 1986. Secondo le conclusioni del parere dell'SCF, il tenore medio di piombo nei prodotti alimentari non sembra destare preoccupazione immediata.
(40) Nel quadro della direttiva 93/5/CEE, è stato attuato nel 2004 il compito SCOOP 3.2.11 relativo alla «valutazione dell'esposizione alimentare all'arsenico, al cadmio, al piombo e al mercurio della popolazione degli Stati membri dell'UE». In considerazione di tale valutazione e del parere dell'SCF, è opportuno adottare misure volte a ridurre quanto più possibile la presenza di piombo negli alimenti.
(41) Per quanto concerne il cadmio, nel parere del 2 giugno 1995 l'SCF ha approvato una PTWI di 7 μg/kg di peso corporeo e ha raccomandato di intensificare gli sforzi per ridurre l'esposizione alimentare al cadmio, dal momento che i prodotti alimentari sono la principale fonte di assunzione di cadmio nell'uomo. Con il compito SCOOP 3.2.11 è stata effettuata una valutazione dell'esposizione alimentare. In considerazione di tale valutazione e del parere dell'SCF, è opportuno adottare misure volte a ridurre quanto più possibile la presenza di cadmio negli alimenti.
(42) Per quanto concerne il mercurio, l'EFSA ha adottato, in data 24 febbraio 2004, un parere sul mercurio e il metilmercurio negli alimenti e approvato la dose settimanale tollerabile provvisoria di 1,6 μg/kg di peso corporeo. Il metilmercurio è la forma chimica che desta le maggiori preoccupazioni e può costituire oltre il 90 % del mercurio totale nei pesci e nei frutti di mare. Tenuto conto dei risultati del compito SCOOP 3.2.11, l'EFSA ha concluso che destavano minore preoccupazione i tenori di mercurio riscontrati negli alimenti diversi dal pesce e dai frutti di mare. Le forme di mercurio presenti in questi altri alimenti non sono, nella maggior parte dei casi, metilmercurio e quindi possono essere considerati una minore fonte di rischio.
(43) Nel caso del metilmercurio, è opportuno un approccio che, accanto alla fissazione di tenori massimi, preveda consigli mirati destinati ai consumatori così da tutelare i gruppi vulnerabili della popolazione. Per questo motivo sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa sul metilmercurio nel pesce e nei prodotti della pesca. Anche vari Stati membri hanno fornito su questo tema indicazioni pertinenti alla popolazione.
(44) Per quanto riguarda lo stagno inorganico, nel parere del 12 dicembre 2001 l'SCF ha concluso che tenori di stagno inorganico pari a 150 mg/kg nelle bibite in lattina e a 250 mg/kg negli altri cibi in scatola possono provocare in alcuni soggetti irritazioni gastriche.
(45) Occorre stabilire tenori massimi di stagno inorganico nei cibi in scatola e nelle bibite in lattina per proteggere la salute pubblica da questo rischio. Finché non saranno disponibili dati sulla sensibilità dei lattanti e dei bambini allo stagno inorganico negli alimenti, è necessario proteggere precauzionalmente la salute di questo gruppo vulnerabile della popolazione e stabilire tenori massimi più bassi.
(46) Il 30 maggio 2001, sulla base di nuovi dati scientifici, l'SCF ha adottato un parere scientifico sul 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD) negli alimenti, aggiornando il precedente parere del 16 dicembre 1994 e ha stabilito per tale sostanza una dose giornaliera tollerabile (TDI) pari 2 μg/kg di peso corporeo.
(47) Nel quadro della direttiva 93/5/CEE è stato eseguito e portato a termine nel giugno del 2004 il compito SCOOP «Raccolta e compilazione di dati sui tenori di 3-MCPD e delle sostanze correlate nei prodotti alimentari». La salsa di soia e i prodotti a base di salsa di soia sono risultati la principale fonte di assunzione alimentare di 3-MCPD. In alcuni paesi anche altri alimenti consumati in grandi quantità, come il pane e la pasta, sono risultati una fonte importante di assunzione di 3-MCPD proprio in ragione del consumo elevato piuttosto che degli alti tenori di 3-MCPD contenuti in tali alimenti.
(48) È quindi opportuno stabilire tenori massimi di 3-MCPD nella proteina vegetale idrolizzata (HVP) e nella salsa di soia, tenendo conto del rischio associato al consumo di questi alimenti. Si chiede agli Stati membri di verificare la presenza di 3-MCPD in altri prodotti alimentari al fine di valutare se sia necessario definire tenori massimi per altri prodotti alimentari.
(49) Per quanto concerne le diossine e i PCB, l'SCF ha adottato in data 30 maggio 2001 un parere sulle diossine e sui PCB diossina-simili negli alimenti, aggiornando il precedente parere del 22 novembre 2000, che stabiliva per le diossine e i PCB diossina-simili una dose settimanale tollerabile (TWI) pari a 14 pg di equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS-TEQ)/kg di peso corporeo.
(50) Il termine «diossine» di cui al presente regolamento indica un gruppo di 75 congeneri di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e sono perciò spesso denominati PCB diossina-simili. Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, avendo un altro profilo tossicologico.
(51) Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità di questi diversi congeneri è stato introdotto il concetto dei fattori di tossicità equivalente (TEF) in modo da agevolare la valutazione del rischio e il controllo normativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutte le diossine e a tutti i PCB diossina-simili che suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico vengono espressi mediante un'unità quantificabile, ovvero in tossicità equivalente di TCDD (TEQ).
(52) Le stime dell'esposizione, basate sul compito SCOOP «valutazione dell'assunzione alimentare di diossine e PCB correlati da parte della popolazione degli Stati membri dell'UE» ultimato nel giugno del 2000, indicano che una percentuale consistente della popolazione comunitaria assume con l'alimentazione una dose superiore alla TWI.
(53) Da un punto di vista tossicologico, qualsiasi tenore fissato dovrebbe applicarsi sia alle diossine sia ai PCB diossina-simili, ma nel 2001 sono stati stabiliti tenori massimi, a livello comunitario, solo per le diossine e non per i PCB diossina-simili, a causa dei dati molto limitati disponibili all'epoca sulla prevalenza dei PCB diossina-simili. Dal 2001 si sono però resi disponibili più dati sulla presenza dei PCB diossina-simili e pertanto nel 2006 sono stati stabiliti tenori massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili, poiché questo è l'approccio più appropriato dal punto di vista tossicologico. Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno continuare ad applicare, per un periodo transitorio, i tenori relativi alle diossine oltre ai tenori stabiliti per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili. Durante il periodo transitorio i prodotti alimentari devono essere conformi ai tenori massimi delle diossine e ai tenori massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili. Entro il 31 dicembre 2008 si valuterà se rinunciare ai tenori massimi distinti stabiliti per le diossine.
(54) Per incoraggiare un approccio proattivo alla riduzione delle diossine e dei PCB diossina-simili presenti negli alimenti e nei mangimi, sono stati fissati livelli d'azione con la raccomandazione 2006/88/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. Tali livelli d'azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è opportuno individuare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. Poiché le fonti di diossine e PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare distinti livelli d'azione per le diossine e i PCB diossina-simili. Questo approccio, volto a ridurre attivamente le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti e di conseguenza i tenori massimi applicabili, necessita di un riesame entro un periodo di tempo stabilito al fine di fissare livelli più bassi. Entro il 31 dicembre 2008 si valuterà pertanto se ridurre in modo significativo i tenori massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili.
(55) Gli operatori devono compiere sforzi per aumentare la propria capacità di eliminare le diossine, i furani e i PCB diossina-simili dall'olio di organismi marini. Il tenore significativamente più basso da considerare entro il 31 dicembre 2008 deve basarsi sulle possibilità tecniche della procedura di decontaminazione più efficace.
(56) Per quanto riguarda la fissazione entro il 31 dicembre 2008 di tenori massimi per altri prodotti alimentari, si deve prestare un'attenzione particolare alla necessità di fissare tenori massimi più bassi per le diossine e i PCB diossina-simili specificamente per gli alimenti per lattanti e bambini, alla luce dei dati raccolti attraverso i programmi del 2005, 2006 e 2007 relativi al monitoraggio delle diossine e dei PCB diossina-simili negli alimenti per lattanti e bambini.
(57) Per quanto concerne gli idrocarburi policiclici aromatici, l'SCF ha concluso nel parere del 4 dicembre 2002 che vari idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono agenti cancerogeni genotossici. Nel 2005 il comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (CMEAA) ha effettuato una valutazione di rischio sugli IPA e una stima dei relativi margini di esposizione su cui fondare il proprio parere sui composti che sono sia genotossici sia cancerogeni.
(58) Secondo l'SCF, il benzo(a)pirene può essere utilizzato come marcatore della presenza e dell'effetto di IPA cancerogeni negli alimenti, quali il benzo(a)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(j)fluorantene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(g,h,i)perilene, il crisene, il ciclopenta(c,d)pirene, il dibenz(a,h)antracene, il dibenzo(a,e)pirene, il dibenzo(a,h)pirene, il dibenzo(a,i)pirene, il dibenzo(a,l)pirene, l'indeno(1,2,3-cd)pirene e il 5-metilcrisene. Sarebbero necessarie ulteriori analisi circa le proporzioni relative dei suddetti IPA negli alimenti per poter in futuro valutare l'opportunità di mantenere il benzo(a)pirene come marcatore. A seguito di una raccomandazione del CMEAA, è opportuno effettuare analisi anche in merito al benzo(c)fluorene.
(59) Gli IPA possono contaminare gli alimenti nel corso dei processi di affumicatura, nonché durante i processi di riscaldamento e di essiccazione che comportano un contatto diretto tra gli alimenti e i prodotti della combustione. Anche l'inquinamento ambientale può provocare contaminazione da IPA, soprattutto nel pesce e nei prodotti della pesca.
(60) Nel 2004, nel quadro della direttiva 93/5/CEE, è stato effettuato uno specifico compito SCOOP dal titolo «Raccolta di dati sull'occorrenza degli idrocarburi policiclici aromatici negli alimenti». Sono stati riscontrati tenori elevati nella frutta secca, nell'olio di sansa di oliva, nel pesce affumicato, nell'olio di vinacciolo, nei prodotti a base di carni affumicate, nei molluschi freschi, nelle spezie/salse e nei condimenti.
(61) Per tutelare la salute pubblica, è necessario fissare i tenori massimi di benzo(a)pirene per alcuni alimenti contenenti grassi e oli e per quegli alimenti nei quali i processi di affumicatura o di essiccazione possono causare un elevato livello di contaminazione. È altresì necessario fissare tenori massimi per gli alimenti, in particolare pesci e prodotti della pesca, che possono presentare elevati livelli di contaminazione per effetto dell'inquinamento ambientale, ad esempio a seguito di fuoriuscita di petrolio dalle navi.
(62) In alcuni alimenti, quali la frutta secca e gli integratori alimentari, è stato rilevato il benzo(a)pirene, ma i dati disponibili non consentono di determinare i tenori ragionevolmente ottenibili. Sono necessarie ulteriori indagini per determinare i tenori ragionevolmente ottenibili in tali alimenti. Nel frattempo è opportuno fissare tenori massimi di benzo(a)pirene negli ingredienti interessati, quali gli oli e i grassi utilizzati negli integratori alimentari.
(63) Entro il 1° aprile 2007 occorre riesaminare i tenori massimi per gli IPA e l'opportunità di stabilire un tenore massimo per gli IPA nel burro di cacao, alla luce del progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche sull'occorrenza del benzo(a)pirene e di altri IPA cancerogeni negli alimenti.
(64) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Norme generali
1. I prodotti alimentari elencati nell'allegato non sono commercializzati se contengono uno dei contaminanti elencati nell'allegato in una quantità superiore al tenore massimo indicato nell'allegato medesimo.
2. I tenori massimi di cui all'allegato si applicano alla parte commestibile dei prodotti alimentari interessati, salvo quanto diversamente indicato nell'allegato medesimo.
Articolo 2
Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti
1. Nell'applicare i tenori massimi di cui all'allegato ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, si tiene conto di quanto segue:
a) modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
c) le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
d) il limite analitico di quantificazione.
2. I fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione e/o miscelazione di cui trattasi o ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti di cui trattasi vengono forniti e motivati dall'operatore del settore alimentare quando l'autorità competente effettua un controllo ufficiale.
Se l'operatore del settore alimentare non fornisce il fattore di concentrazione o diluizione necessario o se l'autorità competente ritiene tale fattore inidoneo alla luce della motivazione addotta, è l'autorità stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo la massima protezione della salute pubblica.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in assenza di specifici tenori massimi comunitari stabiliti per questi prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti.
4. Ove la legislazione comunitaria non preveda tenori massimi specifici per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri possono stabilire livelli più restrittivi.
Articolo 3
Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione
1. I prodotti alimentari non conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere utilizzati come ingredienti alimentari.
2. I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati.
3. I prodotti alimentari da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.
4. I prodotti alimentari contenenti i contaminanti di cui alla parte 2 dell'allegato (Micotossine) non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.
Articolo 4
Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco
Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:
a) non sono destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari;
b) sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 e 2.1.12 dell’allegato;
c) sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;
d) recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingrediente di prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa, ecc. della partita e sull’originale del documento di accompagnamento.
Articolo 5
Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, i relativi prodotti derivati e i cereali
Un’indicazione chiara della destinazione d’uso deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Quest’ultimo deve contenere un richiamo chiaro alla partita attraverso l’indicazione del relativo codice identificativo, che figura su ogni sacco, cassa, ecc. Inoltre l’attività imprenditoriale del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento deve essere compatibile con la destinazione d’uso.
In assenza di un’indicazione chiara attestante che la destinazione d’uso non è il consumo umano, a tutte le arachidi, a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i relativi prodotti derivati e a tutti i cereali commercializzati si applicano i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5 e 2.1.11 dell’allegato.
Quanto all’eccezione per le arachidi e gli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura e all’applicazione dei tenori massimi precisati al punto 2.1.1 dell’allegato, l’eccezione si applica esclusivamente alle partite che recano un’etichettatura che ne specifica chiaramente la destinazione, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sul documento o sui documenti di accompagnamento. La destinazione finale deve essere un impianto di pressatura.
Articolo 6
Disposizioni specifiche per la lattuga
Salvo nel caso della lattuga coltivata in ambiente protetto («lattuga in coltura protetta») etichettata come tale, si applicano i tenori massimi che l'allegato stabilisce per la lattuga coltivata all'aperto («lattuga coltivata in campo aperto»).
Articolo 7
Deroghe
1-3 (paragrafi soppressi)
4. In deroga all’articolo 1, la Finlandia, la Svezia e la Lettonia possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di salmone selvaggio (Salmo salar) proveniente dalla regione baltica e dei prodotti da esso derivati destinati al consumo sul loro territorio, i cui tenori di diossina e/o quelli della somma di diossine e PCB diossina-simili e/o PCB non diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell’allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di salmone selvaggio proveniente dalla regione baltica e dei prodotti da esso derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute.
La Finlandia, la Svezia e la Lettonia continuano ad applicare le misure necessarie affinché il salmone selvaggio catturato e i prodotti da esso derivati non conformi ai requisiti stabiliti al punto 5.3 dell’allegato non siano commercializzati negli altri Stati membri.
La Finlandia, la Svezia e la Lettonia comunicano ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni nutrizionali e per garantire che il salmone selvaggio catturato e i prodotti da esso derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati negli altri Stati membri. Forniscono inoltre prove dell’efficacia di tali misure.
5. In deroga all’articolo 1, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare la commercializzazione di aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm (Clupea harengus), salmerino selvatico (Salvelinus spp.), lampreda di fiume selvatica (Lampetra fluviatilis) e trota selvatica (Salmo trutta) e dei prodotti da essi derivati provenienti dalla regione baltica e destinati al consumo sul loro territorio i cui livelli di diossine e/o PCB diossina-simili e/o PCB non diossina-simili siano superiori a quelli stabiliti al punto 5.3 dell’allegato, a condizione che esista un sistema che assicuri la piena informazione dei consumatori sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm, di salmerino selvatico, di lampreda di fiume selvatica e di trota selvatica originari della regione baltica e di prodotti da essi derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, così da evitare possibili rischi per la salute.
La Finlandia e la Svezia continuano ad applicare le misure necessarie a garantire che l’aringa selvatica di lunghezza superiore a 17 cm, il salmerino selvatico, la lampreda di fiume selvatica e la trota selvatica e i prodotti da essi derivati non conformi stabiliti al punto 5.3 dell’allegato non siano commercializzati in altri Stati membri.
La Finlandia e la Svezia comunicano ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni nutrizionali e per garantire che il pesce e i prodotti derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri. Forniscono inoltre prove dell’efficacia di tali misure.
6. In deroga all’articolo 1, i seguenti Stati membri possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, affumicati all’interno dei loro territori e destinati al consumo nel loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti al punto 6.1.4 dell’allegato, a condizione che tali prodotti siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene:
— Irlanda, Croazia, Cipro, Spagna, Polonia, Portogallo: carni e prodotti a base di carne affumicati a in modo tradizionale;
— Lettonia: carni di suino affumicate in modo tradizionale, carni di pollo affumicate a caldo, salsicce affumicate a caldo e carni di selvaggina affumicate a caldo;
— Repubblica slovacca: carni salate affumicate in modo tradizionale, bacon affumicato in modo tradizionale, salsicce affumicate in modo tradizionale (klobása), dove con «affumicato in modo tradizionale» si intende lo sviluppo di fumo mediante la combustione del legno (ceppi, segatura di legno, trucioli di legno) in un affumicatoio;
— Finlandia: carni e prodotti a base di carne affumicati a caldo in modo tradizionale;
— Svezia: carni e prodotti a base di carne affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale.
Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma del presente paragrafo e garantiscono l’applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che vengano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti.
7. In deroga all’articolo 1, i seguenti Stati membri possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, affumicati all’interno dei loro territori e destinati al consumo nel loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti al punto 6.1.5 dell’allegato, a condizione che tali prodotti affumicati siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene:
— Lettonia: pesce affumicato a caldo in modo tradizionale;
— Finlandia: pesci di piccola taglia e prodotti della pesca a base di pesci di piccola taglia affumicati a caldo in modo tradizionale;
— Svezia: pesce e prodotti della pesca affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale.
Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma del presente paragrafo e garantiscono l’applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che vengano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti.
Articolo 8
Campionamento e analisi
Il campionamento e le analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di cui all'allegato sono eseguiti conformemente ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1882/2006, (CE) n. 401/2006 e (CE) n. 1883/2006 e alle direttive della Commissione 2001/22/CE, 2004/16/CE e 2005/10/CE.
Articolo 9
Monitoraggio e relazioni
1. Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei livelli di nitrato negli ortaggi passibili di contenerne in misura rilevante, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano il risultato all'EFSA a scadenze regolari.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una sintesi dei risultati relativi alle aflatossine ottenuti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, e all'EFSA i dati delle singole occorrenze.
3. Gli Stati membri e le organizzazioni professionali interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA.
4. Entro il 1° gennaio 2023 gli Stati membri e le parti interessate comunicano alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell’applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da sclerozi della Claviceps spp. e da alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e da alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena.
Gli Stati membri e le parti interessate comunicano periodicamente alla banca dati dell’EFSA i dati sulle incidenze degli sclerozi della Claviceps spp. e degli alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, e degli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione dell’orzo, del frumento, della spelta e dell’avena.
5. Eventuali dati sulle occorrenze di contaminanti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 raccolti dagli Stati membri e dalle organizzazioni professionali delle parti interessate possono essere comunicati all'EFSA.
6. I dati sulle occorrenze dovranno essere forniti all'EFSA nel formato di trasmissione dei dati dell'Autorità, conformemente alle prescrizioni della Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed [Orientamenti sulla descrizione standardizzata dei campioni (SSD) di alimenti e mangimi] dell'EFSA e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA per taluni contaminanti. I dati sulle occorrenze provenienti dalle organizzazioni professionali delle parti interessate possono essere forniti all'EFSA, se del caso, in un formato di trasmissione dei dati semplificato, definito dall'EFSA.
Articolo 10
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 466/2001 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 11
Misure transitorie
Il presente regolamento non si applica ai prodotti commercializzati anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a f) nel rispetto delle disposizioni applicabili a quelle date:
a) 1° luglio 2006 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 e 2.5.7 dell'allegato;
b) 1° ottobre 2007 per quanto concerne i tenori massimi di deossinivalenolo e zearalenone di cui ai punti 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 e 2.5.10 dell'allegato;
c) 1° ottobre 2007 per quanto concerne i tenori massimi delle fumonisine B1 e B2 di cui al punto 2.6 dell'allegato;
d) 4 novembre 2006 per quanto concerne i tenori massimi della somma di diossine e PCB diossina-simili di cui alla parte 5 dell'allegato;
e) 1° gennaio 2012 per quanto concerne i tenori massimi dei PCB non diossina-simili di cui alla parte 5 dell'allegato;
f) 1° gennaio 2015 per quanto concerne i tenori massimi dell'ocratossina A nelle specie di Capsicum di cui al punto 2.2.11 dell'allegato.
L'onere della prova della data della commercializzazione dei prodotti incombe all'operatore del settore alimentare.
Articolo 12
Entrata in vigore e decorrenza di efficacia
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO - Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
Per l'Allegato si rinvia alla versione consolidata al 1° gennaio 2023 riportata in Eurlex.
Per le successive modifiche si veda il Regolamento (UE) 3 marzo 2023, n. 2023/465.