Viticoltura - Fornitura di piante di vite, cd. barbatelle ad azienda agricola - Inutilizzo della vigna a causa della malattia delle piante - Domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale e risarcimento danni - Consulenza tecnica sulle malattie delle "barbatelle", sulla necessità di espianto dell'intero vigneto e sulla quantificazione del danno da mancata produzione di vino - Negato il risarcimento dei danni in considerazione del mancato espianto della vigna da parte dell'azienda - Accertamento sull'esistenza dei vizi - Danno in re ipsa per l'impossibilità di ricavare quel tipo di uva di qualità pari a quanto previsto per la produzione.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Felice Manna - Relatore: dott. Lorenzo Orilia)
sul ricorso R.G. n. 7807-2019 proposto da:
R.E., in proprio e quale legale rappresentante dell'impresa individuale AZIENDA AGRICOLA "OASI DEGLI ANGELI DI R.E.", rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO MECONI;
- ricorrente -
contro
VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOC. COOP. AGRICOLA - VCR -, rappresentata e difesa dall'dagli avv.ti RICCARDO CARNEVALI E UGO CIARROCCHI;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ANCONA n. 1805/2018 depositata il 21.8.2018;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia.
RITENUTO IN FATTO
1. Nel giudizio di risoluzione per inadempimento contrattuale e risarcimento danni promosso da R.E., titolare della azienda agricola Oasi degli Angeli contro la Vivai Cooperativi Rauscedo (fornitrice di piante di vite, cd. barbatelle) la Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 1805/2018 resa pubblica il 21.8.2018 ha respinto il gravame della R. e quello incidentale proposto dalla Vivai Cooperativi Rauscedo (VCR) contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Fermo n. 702/2011) che, per quanto interessa, aveva accolto unicamente la domanda di risoluzione per inadempimento della venditrice, rigettando invece la domanda risarcitoria pure formulata dall'attrice R. in relazione ai vizi delle piante acquistate. La Corte d'Appello ha condannato la R. al pagamento dei 2/3 delle spese del giudizio, compensando la restante frazione tra le parti.
Per quanto ancora interessa, la Corte d'Appello ha motivato la conferma del rigetto della domanda risarcitoria rilevando:
- che, come correttamente rilevato dal Tribunale, mancava la prova di un pregiudizio patrimoniale in termini di danno emergente corrispondente ai costi per estirpare e reimpiantare il vigneto perché la R. aveva continuato a utilizzare il vigneto ottenuto dalle barbatelle viziate;
- che mancava anche la prova di un danno futuro immediatamente risarcibile;
- che mancava la prova di un danno derivante dalla impossibilità di utilizzare, nella produzione del vino "Kurni", uve derivanti dalle barbatelle "Grenatiche" fornite dalla VCR e anzi, dal materiale specializzato prodotto in atti, risultava la produzione con uve Montepulciano in purezza, quindi senza utilizzo della varietà "Grenatiche";
- che il mancato utilizzo della varietà Grenatiche nella produzione del vino Kurni escludeva anche il danno da lucro cessante futuro;
-che la parte appellante avrebbe dovuto dimostrare il pregiudizio derivante dalla perdita di reddito.
2. Contro tale sentenza la R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, contrastati con controricorso dalla Vivai Rauscedo.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia "vizi ex art. 360 comma 1 n. 4 e 5 c.p.c., rilevanti anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c., per indeterminatezza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione, oltre che per il travisamento delle prove espletate in corso di causa, segnatamente la CTU", evidenziando una serie di "vizi logici e motivazionali" (v. ricorso pagg. 8 e ss). Richiamando le conclusioni del consulente tecnico sulle malattie delle "barbatelle", sulla necessità di espianto dell'intero vigneto e sulla quantificazione del danno da mancata produzione di vino, la ricorrente osserva che i giudici di merito hanno contraddittoriamente ed illogicamente negato il risarcimento dei danni in considerazione del mancato espianto della vigna da parte dell'azienda, ponendosi così in aperto contrasto con la premessa e con l'accertata esistenza dei vizi, senza considerare il danno in re ipsa per l'impossibilità di ricavare quel tipo di uva di qualità pari a quanto previsto per la produzione del proprio vino pregiato. Rimprovera altresì alla Corte di Appello di avere utilizzato materiale fotografico prodotto da VCR neppure riferibile con certezza al vigneto in questione e comunque inidoneo a contrastare le risultanze della CTU; inoltre, critica l'affermazione della Corte in merito alla verosimile continuazione della produzione per effetto del mancato espianto del vigneto per oltre 14 anni, replicando che lo stato dei luoghi era stato lasciato immutato solo per esigenze di causa, trattandosi di una scelta obbligata in caso di possibile rinnovo delle operazioni peritali in appello, come richiesto da VCR.
Il motivo è inammissibile.
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830).
Nel caso di specie, non ricorre l'anomalia motivazionale nel senso inteso dalle sezioni unite perché il minimo costituzionale di motivazione è garantito.
La doglianza, che si dilunga in un riepilogo delle risultanze peritali in raffronto alle argomentazioni della Corte d'Appello, si risolve, a ben vedere, in una critica al percorso argomentativo utilizzato dalla Corte d'Appello, come si evince dai frequenti richiami a errori di logicità e contraddizioni (v. pag. 8 e ss.), ma tali doglianze, per volontà espressa del legislatore, sono state espunte dal novero dei vizi di legittimità (cfr. art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) e dunque non possono trovare spazio in questa sede.
Come, infatti, affermato sempre dalle sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053/2014 cit.).
2 Con il secondo motivo, si denunzia la mancata di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e l'omessa pronuncia ai sensi degli artt. 112 e 161 c.p.c. Soffermandosi ancora sulle conclusioni peritali in tema di quantificazione del danno da mancata produzione, la ricorrente contesta il giudizio di mancato assolvimento dell'onere probatorio e sostiene di avere fatto tutto quanto era nelle proprie possibilità per dimostrare il danno da mancata produzione e vendita, avendo offerto tutti gli strumenti di valutazione, ribadendo l'impossibilità di espiantare la vigna in pendenza di giudizio ed a fronte di una richiesta di rinnovo di consulenza tecnica di ufficio avanzata da controparte, non potendo distruggere la prova del danno.
Rileva che le operazioni di espianto e impianto sono comunque soggette a particolari normative comunitarie e si sofferma ancora sulla prova del danno, a suo dire, ampiamente offerta. Osserva inoltre che vi erano tutti gli elementi per una quantificazione del danno anche in via equitativa, come disposto in casi analoghi e richiama anche la giurisprudenza sulla possibilità di risarcire il danno futuro e il danno ipotetico.
Il motivo, così come formulato, è inammissibile perché l'unica domanda posta al giudice d'Appello era quella risarcitoria, sulla quale la Corte territoriale si è pronunciata, seppur in modo difforme dalle aspettative della ricorrente.
Il motivo, in effetti, si risolve in una lunga censura sulla valutazione della prova del danno, che però rientra, ancora una volta, nelle prerogative del giudice di merito e non della Corte di legittimità. Il riesame della causa nel merito è dunque preclusa in questa sede, a meno di non stravolgere la funzione del giudizio di legittimità.
Solo per completezza, va osservato che nessuna norma impediva alla ricorrente di sistemare il vigneto una volta esaurite le operazioni peritali (del cui esito era rimasta sostanzialmente soddisfatta), perché sarebbe stato, semmai, onere dell'altra parte chiedere un ulteriore accertamento tecnico preventivo in corso di causa ex art. 699 c.p.c. proprio per cautelarsi da una eventuale modifica dello stato dei luoghi giustificata dalla necessità, per l'azienda agricola Oasi degli Angeli, di eliminare gli effetti dannosi.
3 Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente della disciplina in materia di produzione di vini IGT ed in particolare del disciplinare relativo al "Marche Rosso IGT". Rileva in particolare che la Corte d'Appello si è addentrata in un ragionamento contrario non solo alle risultanze della consulenza tecnica, ma anche ai disciplinari che regolamentano la produzione del vino. Contestando l'affermazione della Corte territoriale circa la produzione del Kurni da "uve Montepulciano in purezza". La ricorrente richiama la normativa in materi di produzione di vini IGT, rappresentata dalla Legge n. 164/1992 e dal D.P.R. n. 348/1994 integrati a lor volta da singoli disciplinari regionali, come quello di produzione dei vini a indicazione geografia tipica IGT "Marche Rosso" via via modificato dai DDMM 11 ottobre 1995, 20 novembre 1195, 25 maggio 207, 13 luglio 2011, 30 novembre 2011 e, da ultimo, con DM 7 marzo 2014. Rileva che sulla scorta di questi decreti i produttori che intendono vendere vini ad indicazione geografica tipica IGT Marche devono verificare che la zona di produzione sia ricompresa nell'intero territorio delle Marche e siano rispettate determinate rese produttive, titoli alcolometrici prestabiliti, oltre a determinate percentuali ed altre caratteristiche specifiche ivi precisate.
Richiama il certificato della Camera di Commercio attestante la classificazione del Kurni come vino Marche Rosso IGT.
Il motivo si conclude anche con la denunzia di un omesso esame su fatti decisivi per il giudizio.
Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili in cui si articola.
Quanto al vizio di omesso esame circa fatti decisivi, nell'Ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del D.L. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 Rv. 643244; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022 Rv. 664432; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 Rv. 630359).
Nel caso in esame, relativo ad un giudizio di appello iniziato con atto del 12.12.2012 (cfr. ricorso pag. 5), si è in presenza di una cd. "doppia conforme" e dunque non è ammissibile la denunzia del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, come testualmente dispone l'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., anche perché la ricorrente non si è premurata di dimostrare che le motivazioni delle due sentenze siano diverse, anzi dalla sentenza impugnata (v. in particolare pagg. 2,3 e 4) e dallo stesso ricorso (v. pagg. 6, 9 e 11) emerge proprio l'esatto contrario e cioè un perfetto allineamento delle due decisioni.
Per il resto, il motivo è ugualmente inammissibile perché la violazione di legge in relazione ad interi corpi di norme (come appunto avviene nel caso in esame in cui vengono richiamati genericamente interi testi di leggi, decreti ministeriali, disciplinari) è inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente, applicata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17555 del 18/07/2013 Rv. 627253).
4 Con il quarto motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, segnatamente le conclusioni della CTU che ha condotto ad una motivazione illogica. Si duole del mancato riconoscimento del danno, quanto meno per i primi due anni (2206 e 2207) ovvero per quelli antecedenti alla consulenza tecnica di ufficio. Ribadisce le ragioni che hanno impedito l'espianto in corso di causa e sottolinea la natura punitiva della pronuncia di rigetto, precisando si essersi limitata ad ancorare la sua richiesta risarcitoria ai danni indicati dal consulente tecnico ed evidenziando l'inutilizzo della vigna a causa della malattia delle piante.
Il motivo è inammissibile in applicazione dell'art. 348 ter ultimo comma c.p.c.: valgono al riguardo le considerazioni svolte nella trattazione del precedente motivo, a cui senz'altro si rinvia.
5 Con il quinto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. dolendosi della condanna al pagamento dei 2/3 delle spese del giudizio, a suo dire enormemente punitiva.
Anche questo motivo è infondato.
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017 Rv. 645187; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008 Rv. 601214).
Data pubblicazione 18/04/2023
Nel caso in esame, la R. non era certamente una parte interamente vittoriosa, perché la Corte di merito ha respinto anche il suo "appello principale", così confermando il rigetto della domanda risarcitoria quantificata in Euro. 908.705,00 od altra diversa somma.
Considerato altresì che non risulta dedotta la violazione dei massimi tariffari, il sindacato di legittimità sulla regolamentazione delle spese non è consentito.
In conclusione, tutte le censure mosse dalla ricorrente non appaiono idonee a scalfire la decisione impugnata e pertanto il ricorso va respinto, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente.
Sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 Legge n. 228/12, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro. 10.200,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.
Sussistono a carico della ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2023