Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 10-03-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 10-03-2023
Numero gazzetta: 89

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla].

(Comunicazione 10/03/2023, pubblicata in G.U.U.E. 10 marzo 2023, n. C 89)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla»

PDO-ES-A1482-AM04

Data della comunicazione: 12.12.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Introduzione di un nome protetto

Descrizione

È aggiunta la protezione del nome «Manzanilla» utilizzato da solo.

La modifica interessa la sezione A) del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica). In particolare, tale modifica non comporta un cambiamento dei nomi da proteggere, poiché il nome «Manzanilla» era già tutelato dalla normativa comunitaria e, anche se il disciplinare di produzione non lo menzionasse, nel documento unico comunque esso figurerebbe già tra i nomi da proteggere.

Motivazione

Non solo il nome «Manzanilla» è usato di frequente da solo nelle etichette e in altri supporti, ma a partire dall'adozione del regolamento (CE) n. 1426/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, «Manzanilla» e «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» sono considerati nomi equivalenti.

2.   Modifiche della descrizione del prodotto

Descrizione

1. Il punto «B.1. Caratteristiche analitiche del prodotto» è modificato come segue:

a) il titolo e la numerazione del punto sono modificati in «B.2. Caratteristiche analitiche»;

b) il tenore minimo di zuccheri è ridotto da 5 a 4 grammi per litro.

Motivazione

La modifica è volta a riadattare e riordinare il contenuto del disciplinare di produzione.

Il riferimento al tenore di zuccheri è modificato, passando da «zuccheri riduttori» (che comprendono un'altra serie di composti) ai soli glucosio e fruttosio, il che risulta più corretto sotto il profilo tecnico.

2. Il punto «B.2. Caratteristiche organolettiche» è modificato come segue:

a) la numerazione del punto è modificata in «B.3. Caratteristiche organolettiche»;

b) la descrizione organolettica del vino è migliorata e sistematizzata;

c) la parte relativa al «Manzanilla pasada» è spostata al punto «C.3. Invecchiamento o crianza».

Motivazione

La modifica è volta a riadattare e riordinare il contenuto del disciplinare di produzione.

Sono introdotti riferimenti visivi, olfattivi e gustativi che possono essere certificati dal comitato di degustazione.

Il punto C.3. risulta una collocazione più adeguata per il «Manzanilla pasada».

La modifica interessa la sezione B) del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica).

3.   Modifiche delle pratiche enologiche specifiche e delle restrizioni imposte

Descrizione

1. Il titolo della sezione è modificato in «C. Pratiche specifiche per la produzione e restrizioni imposte».

Motivazione

Adeguamento alla terminologia normativa.

2. Il punto «C.1. Definizioni» è soppresso.

Motivazione

Le definizioni dei diversi concetti sono indicate, ove necessario, nelle sezioni e nei punti corrispondenti.

3. Il punto «C.2. Metodo di vinificazione» è modificato come segue:

a) il titolo e la numerazione del punto «C.2. Metodo di vinificazione» sono modificati in «C.1. Vinificazione».

Motivazione

La modifica è volta a riadattare e riordinare i diversi punti del disciplinare, nonché a introdurre la definizione di «vinificazione»;

b) il riferimento ai limiti di produzione per i prodotti complementari è soppresso.

Motivazione

Si introducono i limiti normativi;

c) è introdotta la possibilità di acidificare con solfato di calcio, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Motivazione

La modifica riprende una pratica tradizionale autorizzata per la DOP «Sanlúcar de Barrameda».

4. È introdotto il punto «C.2. Fortificazione»

a) Il nuovo punto C.2. definisce la pratica della fortificazione e ne giustifica l'uso, secondo quanto ripreso in precedenza al punto «C.4. Alcoolizzazione».

Motivazione

La formulazione è migliorata per riprendere le pratiche consentite. Il termine «fortificazione» è impiegato per sostituire il sinonimo «alcoolizzazione», precedentemente utilizzato.

b) Il riferimento «alcole di vino» è sostituito da «alcole di origine vitivinicola».

Motivazione

La modifica riprende i prodotti consentiti dalla normativa vigente dell'Unione europea.

c) La possibilità che l'alcole abbia origine da uve di provenienza esterna alla zona, in precedenza ripresa al punto D.1., è ora spostata nel punto oggetto della modifica.

Motivazione

Le informazioni risultano così meglio ordinate.

5. Il punto «C.3. Invecchiamento (o crianza)» è modificato come segue:

a) sono introdotte le seguenti definizioni: invecchiamento (crianza), botti, invecchiamento biologico, fioretta (velo de flor), invecchiamento ossidativo, invecchiamento dinamico (sistema noto come criaderas y solera), estrazioni (sacas), livello più basso della fila (solera), livello più alto della fila (criadera), mescola (cabeceo), sistema delle annate (añada) e menzioni «Manzanilla pasada» e «Añada».

Motivazione

La modifica è volta a definire con chiarezza il processo di invecchiamento dei vini della DOP «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda»;

b) il riferimento «recipienti di legno» è modificato in «fusti di rovere».

Motivazione

La terminologia è adeguata a quella del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019;

c) è soppresso il riferimento al fatto che nel corso del processo di invecchiamento mediante crianza biologica può prodursi un calo del tenore alcolico dei vini, persino al di sotto del 15 % vol.

Motivazione

La disposizione non si applica poiché il prodotto deve soddisfare le condizioni al momento della certificazione da parte del produttore;

d) il riferimento all'obbligo di invecchiamento medio di almeno due anni è soppresso.

Motivazione

La disposizione figura nella normativa generale applicabile ai vini liquorosi e compare come requisito nella descrizione del vino di cui alla sezione B);

e) la quota di vendite pari al 40 % delle scorte di ciascun tipo d'invecchiamento all'inizio della campagna e le norme restanti relative alla quota (aumento delle scorte superiore al 10 %) sono soppresse ed è introdotta una formula per il calcolo dell'invecchiamento medio.

Motivazione

La modifica è motivata dall'introduzione di una formulazione più specifica che consente di garantire un invecchiamento medio minimo;

f) è introdotto un requisito d'invecchiamento specifico, pari a sette anni, per il «Manzanilla pasada».

Motivazione

La modifica precisa quello che finora era semplicemente definito come invecchiamento prolungato («prolongada crianza»);

g) i riferimenti all'invecchiamento prolungato di 12 e 15 anni sono soppressi.

Motivazione

L'invecchiamento biologico non riesce a protrarsi per così tanti anni e, pertanto, tali categorie speciali di età non si applicano al presente disciplinare di produzione.

6. Il punto «C.4. Alcoolizzazione» è soppresso.

Motivazione

La modifica è volta a riordinare e riadattare il testo.

La modifica interessa la sezione C) del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica).

4.   Modifiche della zona geografica

Descrizione

1. Il punto «D.1. Areale di produzione» è modificato come segue:

a) il titolo del punto è modificato in «D.1. Zona di produzione».

Motivazione

Il titolo del punto è adeguato a quanto richiesto dalla legislazione vigente;

b) la possibilità che il prodotto complementare di cui al punto C.4. possa avere origine da uve di provenienza esterna alla zona di produzione è spostata al punto «C.2. Fortificazione».

Motivazione

La modifica è volta a riordinare il contenuto del disciplinare di produzione;

c) sono aggiunti i vigneti di San José del Valle, situati a ovest del meridiano di Greenwich 5 ° 49' Ovest.

Motivazione

L'attuale comune di San José del Valle nasce dalla scissione del comune di Jerez de la Frontera. I vigneti preesistenti devono essere inclusi nella zona delimitata.

2. Il punto «D.2. Zona di invecchiamento» è modificato come segue:

a) il titolo del punto è modificato in «D.2. Unità geografiche minori della zona delimitata».

Motivazione

La modifica riordina e migliora la redazione del disciplinare di produzione;

b) è introdotto un riferimento alle unità geografiche minori, chiamate tradizionalmente pagos, ed è aggiunto un allegato in cui sono elencati tutti i pagos delimitati.

Motivazione

I pagos sono uno degli elementi distintivi fondamentali dei vini «Manzanilla». Poiché la loro delimitazione geografica è stata ultimata nel 2015, solo da tale anno è possibile certificare l'origine delle uve;

3. è aggiunto il punto «D.3. Vigneti del Jerez Superior»

La classificazione dei vigneti come «Jerez Superior» non è più limitata a determinati comuni (come previsto nella sezione relativa alle «definizioni» del disciplinare vigente), ma è ora aperta all'intera zona delimitata e basata su studi da sottoporre alla valutazione di un comitato tecnico, di cui precedentemente al punto «C.1.

Definizioni».

Motivazione

La modifica è motivata dalla necessità di riordinare la formulazione del disciplinare di produzione e dal fatto che la limitazione ad alcuni comuni rappresenta una discriminazione che non trova giustificazione sotto il profilo tecnico.

4. È introdotto il punto «D.4. Zona di invecchiamento (crianza)», figurante precedentemente come punto D.2.

Motivazione

La modifica riordina e migliora la redazione del disciplinare di produzione. La modifica interessa la sezione D) del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica).

5.   Modifiche della produzione massima per ettaro

Descrizione

1. Il riferimento agli 80 ettolitri di resa massima qualificabile è soppresso.

2. La possibilità di irrigazione dei vigneti destinati alla produzione di prodotti complementari è eliminata.

3. I limiti di produzione specifici applicabili ai vigneti nei primi anni dopo l’impianto rimangono immutati, ma sono spostati nella sezione H) Condizioni complementari. La modifica interessa la sezione E) del disciplinare di produzione e il punto 5.2 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica).

Motivazione

Le rese devono essere espresse esclusivamente in chilogrammi per ettaro. Il riferimento all'irrigazione risulta superfluo. Le informazioni risultano così meglio ordinate.

6.   Modifiche delle varietà di uve con cui è prodotto il vino

Descrizione

1. Le varietà di uve sono limitate unicamente alla Listán Blanco o Palomino Fino e alla Palomino. In altre parole, la Pedro Ximenez e la Moscatel sono soppresse, mentre la Palomino è suddivisa in due tipi: Palomino e Palomino Fino.

2. È soppresso l’obbligo che almeno il 60 % delle uve utilizzate debba provenire da vigneti della zona del Jerez Superior.

La modifica interessa la sezione F) del disciplinare di produzione e il punto 7 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica).

Motivazione

La modifica è dovuta al fatto che, in pratica, vengono utilizzate solo le varietà Listán Blanco o Palomino Fino e Palomino, nonché all'intento di preservare l'identità del «Manzanilla».

Quanto all'obbligo di utilizzare per oltre il 60 % uve provenienti dalla zona del Jerez Superior, all'atto pratico tale restrizione impedirebbe di includere i nomi dei pagos nelle etichette dei vini «Manzanilla» ottenuti con uve provenienti per il 100 % da pagos non compresi nella zona del Jerez Superior.

7.   Modifiche redazionali concernenti la relazione causale tra la zona geografica e la qualità dei vini

Descrizione

Il testo è migliorato e le informazioni sono riordinate per giustificare adeguatamente il legame tra le caratteristiche del prodotto e la zona delimitata.

1. I punti «G.1. Fattori umani» e «G.2. Fattori naturali» sono modificati come segue:

a) il titolo dei punti è modificato in «G.1. Fattori caratteristici della zona geografica» e, in esso, vengono fatte confluire le informazioni precedentemente contenute nei punti «G.1. Fattori umani» e «G.2. Fattori naturali».

Motivazione

Le informazioni risultano così meglio ordinate e sono indicate le caratteristiche specifiche dei vini della DOP «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda»;

b) è aggiunto il punto «G.2. Caratteristiche dei vini protetti essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico».

Motivazione

Le informazioni risultano così meglio ordinate;

c) è aggiunto il punto «G.3. Legame causale tra l'ambiente geografico e le caratteristiche dei vini».

Motivazione

Le informazioni risultano così meglio ordinate. Il nuovo punto illustra il legame tra le caratteristiche dei vini e l'ambiente.

La modifica interessa la sezione G) del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica). In particolare, essa non invalida il legame, ma ne migliora semplicemente la formulazione.

8.   Modifiche della sezione intitolata «requisiti applicabili dal consejo regulador»

Descrizione

1. Il titolo della sezione è modificato, conformemente alla normativa, in H) Condizioni complementari e, a livello generale, nella sezione sono soppressi i riferimenti a requisiti procedurali o riconducibili alla normativa generale.

Motivazione

Il titolo attuale, Requisiti applicabili dal Consejo Regulador, non è conforme ai modelli stabiliti dalla Commissione europea, mentre i riferimenti sono stati soppressi in quanto la loro inclusione nel disciplinare di produzione non aveva senso.

2. Il punto «H.1. Registri» è modificato.

L'elenco dettagliato dei registri è soppresso, rifacendosi a quelli previsti nel regolamento relativo al funzionamento del Consejo Regulador, e sono definite le attività in cui intervengono gli operatori che devono essere iscritti presso il Consejo Regulador.

Motivazione

La formulazione è modificata per adeguarla ai registri previsti dal regolamento relativo al funzionamento del Consejo Regulador.

3. Il punto «H.2. Registri applicabili alla produzione di uva» è modificato come segue:

a) sono soppressi il riferimento all'articolo 9 della legge 24/2003, del 10 luglio, relativa ai vigneti e al vino, in quanto l'articolo è stato abrogato, e la possibilità di irrigazione dei vigneti destinati alla produzione di prodotti complementari. La possibilità di irrigazione è limitata ai vigneti utilizzati per la produzione di alcole per la fortificazione, in quanto non destinati al vino di base.

Motivazione

Il riferimento all'articolo 9 della legge 24/2003, del 10 luglio, relativa ai vigneti e al vino è soppresso, in quanto l'articolo è stato abrogato.

Per quanto concerne la possibilità di irrigazione dei vigneti destinati alla produzione di alcole, non è necessario che questi soddisfino i requisiti stabiliti per la produzione del vino protetto;

b) è introdotta una nuova lettera c) Rese, che figurava in precedenza nella sezione «E) Produzione massima per ettaro».

Motivazione

La modifica è volta a riordinare e migliorare la redazione del disciplinare di produzione.

4. Il punto «H.3. Requisiti applicabili alle cantine iscritte» è modificato come segue:

a) il requisito di tenere scorte minime nelle cantine è soppresso.

Motivazione

Tale requisito non incide sulla qualità e determina una discriminazione ingiustificata;

b) la necessità di tenere le scorte di vino sottoposto a invecchiamento biologico assegnato alle denominazioni di origine «Jerez-Xeres-Sherry» e «Manzanilla-Sanlucar de Barrameda» in spazi delimitati fisicamente è soppressa.

Motivazione

La disposizione riguarda una questione procedurale di controllo, ma non costituisce una condizione applicabile al prodotto certificabile.

Le scorte sottoposte a invecchiamento biologico a Sanlúcar de Barrameda sono assegnate esclusivamente alla denominazione di origine «Manzanilla-Sanlucar de Barrameda», sebbene sia consentita la pratica abituale di destinare parte di tali scorte, se non sono certificate come «Manzanilla-Sanlucar de Barrameda», alla produzione di vini «Jerez-Xeres-Sherry».

5. Il punto «H.4. Confezionamento ed etichettatura» è modificato come segue:

a) in generale le informazioni sono riordinate e la redazione è migliorata, senza introdurre modifiche sostanziali ai contenuti, ed è aggiunto il riferimento a un nuovo allegato 3 in cui è ripresa interamente la normativa in materia di etichettatura.

Motivazione

Le informazioni risultano così meglio ordinate e il controllo del prodotto perfezionato;

b) la parte relativa al requisito del condizionamento nel luogo di origine è integrata, giustificando tale requisito con la necessità di tutelare la reputazione dei vini protetti mediante un rafforzamento del controllo delle loro caratteristiche specifiche e della loro qualità. Inoltre la possibilità di fornire il vino sfuso è sostituita dall'uso di appositi contenitori autorizzati dal Consejo Regulador per l'utilizzo del vino come ingrediente da parte dell'industria alimentare.

Motivazione

Il requisito del condizionamento nel luogo di origine è meglio motivato e le norme di spedizione dei vini destinati all'industria alimentare per essere utilizzati come ingredienti nella produzione di alimenti o bevande sono modificate;

c) sono introdotti dei paragrafi relativi alle vendite alle industrie alimentari autorizzate, agli stabilimenti ricettivi e al pubblico nei locali delle cantine iscritte.

Motivazione

La modifica è volta a consentire al Consejo Regulador di definire procedure per la commercializzazione che sono tradizionali, adeguate alle esigenze del settore.

La modifica interessa la sezione H) del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica). In particolare, la modifica non incide sull'obbligo di confezionamento nel luogo di origine, già vigente.

9.   Struttura di controllo

Descrizione

In tale sezione sono introdotte le modifiche seguenti: la norma di riferimento, l'autorità competente e il link che rimanda alle informazioni relative all'organismo di controllo delegato incaricato della verifica della conformità al disciplinare di produzione.

La modifica interessa la sezione I) del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica).

Motivazione

Le informazioni sono aggiornate.

10.   Modifiche all’Allegato 2 Elenco dei nomi dei pagos delimitati nella denominazione di origine

Descrizione

1. Il titolo è modificato in Allegato 2. Elenco dei pagos della zona delimitata (unità geografiche minori)

2. L’elenco è completato introducendo tutti i pagos delimitati dal Consejo Regulador.

La modifica interessa l'allegato 2 del disciplinare di produzione e il punto 6 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica).

Motivazione

La modifica è volta ad adeguare la terminologia alla legislazione vigente. Inoltre è aggiunta l'identificazione della delimitazione geografica di tutte le unità geografiche minori, dopo che questa è stata ultimata nel 2015, consentendo a partire da quel momento di certificare l'origine delle uve.

11.   Introduzione dell’ALLEGATO 3

Descrizione

È introdotto un nuovo Allegato 3. Etichettatura dei vini protetti dalla denominazione «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda».

La modifica introduce un nuovo allegato 3 nel disciplinare di produzione e modifica il punto 9 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica).

Motivazione

La modifica introduce le nuove menzioni per l'etichettatura e raggruppa quelle già esistenti nel disciplinare di produzione.

Inoltre distingue tra le menzioni obbligatorie, come il nome protetto, l'identificazione della cantina che procede alla vendita e il tipo di vino, e quelle facoltative, come il marchio, il riferimento alle categorie definite sulla base dell'invecchiamento del vino, il colore, il pago e altri termini descrittivi, purché conformi alla normativa vigente.

12.   Introduzione di disposizioni supplementari transitorie

Descrizione

Sono introdotte disposizioni supplementari e transitorie relativamente ai taluni requisiti del disciplinare di produzione.

La modifica introduce nuove disposizioni nel disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM unica).

Motivazione

Alcune modifiche introdotte nel disciplinare di produzione richiedono del tempo per essere applicate.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Manzanilla

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino liquoroso

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini liquorosi

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Conosciuti tradizionalmente con il nome di «Manzanilla», i vini protetti dalla denominazione di origine «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» sono vini generosi (generosos) le cui caratteristiche sono il risultato del particolare processo di invecchiamento biologico cui sono sottoposti per un minimo di due anni, in cantine situate nel comune di Sanlúcar de Barrameda.

Il «Manzanilla» è un vino di colore variabile dal giallo paglierino all'ambra, con aromi e sapori propri dell'invecchiamento biologico.

Le sue particolari caratteristiche sono riconducibili al fatto che l'intero processo di invecchiamento avviene sotto la fioretta.

I vini devono presentare un tenore di zuccheri inferiore a 4 grammi per litro e un titolo alcolometrico pari o superiore a 15 % vol. e pari o inferiore a 17 % vol.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) 15

Acidità totale minima in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

La resa di estrazione massima per la produzione dei vini protetti è pari a 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uva.

Le scorte totali di vini sottoposti a invecchiamento sono conservate in fusti di rovere con una capacità massima di 1 000 litri. Per poter essere venduti, i vini devono avere un invecchiamento medio di almeno due anni.

Durante il processo di produzione e invecchiamento i vini possono essere fortificati in qualsiasi momento con alcole di vino.

Possono inoltre essere acidificati con solfato di calcio, entro i limiti stabili dalla normativa applicabile.

b.   Rese massime

11 428 chilogrammi di uve/ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica delimitata è costituita dai terreni situati nei comuni di Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, Lebrija e San José del Valle, nell'area delimitata a est dal meridiano di Greenwich 5°49' ovest e a nord dal parallelo 36°58' nord.

I vini protetti devono invecchiare in cantine situate nel comune di Sanlúcar de Barrameda.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 PALOMINO

 PALOMINO FINO - LISTÁN BLANCO

8.   Descrizione del legame/dei legami

Vino liquoroso

Il metodo basato sui lieviti di fioretta e il sistema della solera hanno radici storiche, legate all'antichissima attività vitivinicola e alla particolare posizione geografica di Sanlúcar de Barrameda. Le pratiche colturali sviluppate nei vigneti e la ricerca, nelle cantine, delle condizioni ambientali adeguate all'invecchiamento biologico si traducono in vini che esprimono chiaramente il terroir e nei quali si manifestano fortemente le peculiarità della fioretta tipica di Sanlúcar. La vicinanza del mare e i livelli elevati di umidità favoriscono l'attività intensa e prolungata dei lieviti, conferendo al «Manzanilla» le sue caratteristiche specifiche.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

Per preservare le caratteristiche specifiche e la qualità dei vini ed evitare un eventuale deterioramento organolettico in conseguenza del trasporto verso altre zone, il confezionamento deve avvenire obbligatoriamente all'interno della zona di produzione delimitata.

Quadro giuridico di riferimento

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'etichettatura dei vini protetti deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa applicabile e dall'allegato 3 del presente disciplinare di produzione, per quanto concerne sia le menzioni obbligatorie sia le menzioni facoltative.

I contenitori sono provvisti di sigilli di garanzia rilasciati dal Consejo Regulador oppure di controetichette recanti un segno distintivo e un codice alfanumerico identificativo, conformemente alle norme stabilite dal Consejo Regulador. Indicazione facoltativa dell'unità geografica più grande: «Andalucía»

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://lajunta.es/3vpjr