Settore vinicolo - Cantine sociali - Contratti di compravendita aventi ad oggetto numerosi quintali di vino grezzo, regolarmente consegnati con corrispettivo pattuito non integralmente pagato - Regolarità della consegna della merce compravenduta (vino grezzo) - Brusco calo dei prezzi di mercato del vino verificatosi successivamente agli accordi originari - Rinegoziazione del prezzo con accordo relativo allo sconto da applicare - Adempimento delle obbligazioni - Onere della prova gravante sul creditore che chiede l’adempimento riguardante esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l’esistenza dell’obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la mancanza di colpa.
SENTENZA
n. 253/2023 pubbl. il 20/02/2023
(Presidente: dott. Filippo Labellarte - Relatore: dott. Alberto Binetti)
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “vendita cose mobili”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d’ordine 1048 dell'anno 2019
TRA
D.G., nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cinzia Talamo e Umberto Forcelli, giusta mandato alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Calefati, 4 (c/o avv. Gaetano Fioretti);
- APPELLANTE -
E
CANTINA SOCIALE “A. DE GASPERI” s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall’avv. Rocchina Anna Rita Cericola, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Carapelle (FG) alla via Gen. Dalla Chiesa, 39;
- APPELLATA -
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 30 settembre 2022 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 22 marzo 2012, la Cantina Sociale “A. De Gasperi” s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, la ditta D.G., in persona dell’omonimo titolare, affinchè il giudice adito volesse : “a) accertare e dichiarare che la Cantina Sociale “A. De Gasperi” scarl, in persona del legale rappresentante p.t. è creditore della somma di €. 35.291,54 nei confronti della ditta D.G.; b) condannare la ditta D.G. nonché il medesimo in persona al pagamento della somma di €. 35.291,54 o della minor o maggior somma che risulterà dall’eventuale espletanda istruttoria, oltre interessi e svalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al soddisfo; c) condannare la ditta D.G. nonché il medesimo in persona al pagamento delle spese e competenze professionali in favore della sottoscritta antistataria”.
A sostegno della domanda, assumeva che, in forza di n. 3 contratti di compravendita (n. 7 del 25 settembre 2007, n. 8 del 19 novembre 2007 e n. 9 del 19 novembre 2007) aventi ad oggetto complessivi 28.000 quintali di vino grezzo, regolarmente consegnati, aveva ricevuto a titolo di corrispettivo la somma complessiva di €. 1.060,000,00, rimanendo creditrice del residuo pari ad €. 35.291,54.
Nel costituirsi in giudizio, la resistente ditta D.G. non negava la sussistenza dei contratti e la regolarità della consegna della merce compravenduta (vino grezzo), ma allegava che, in conseguenza di un brusco calo dei prezzi di mercato del vino, verificatosi successivamente agli accordi originari, le parti avevano rinegoziato il prezzo, giungendo ad un accordo relativamente allo sconto da applicare.
In particolare, lo sconto concesso sarebbe stato di €. 87.621,16 e tanto sarebbe avvenuto mediante l’emissione, da parte della Cantina Sociale venditrice, di tre note di credito; ma, mentre le prime due (la n. 13 del marzo 2008 di €. 34.896,82 e la n. 258 dell’ottobre 2008 di €. 17.583,03) erano state effettivamente emesse, la terza, dell’importo residuo, non lo era stata; anzi, la Cantina Sociale venditrice ne aveva richiesto giudizialmente il pagamento.
Trasformato il rito, venivano sentiti alcuni testimoni; quindi, con la sentenza n. 898/2019 del 1° aprile 2019, il Tribunale di Foggia, ove la causa era transitata a seguito della soppressione delle sezioni distaccate, ha accolto la domanda attorea, condannando la ditta convenuta al pagamento della somma complessiva di €. 39.139,16, oltre interessi dalla sentenza al saldo, oltre alle spese processuali, liquidate in complessivi €. 4.835,00, oltre esborsi ed accessori di legge.
In particolare, il Tribunale di Foggia ha ritenuto che la ditta convenuta non abbia dimostrato la rinegoziazione del contratto in lite e, quindi, lo sconto in relazione alle variazioni di prezzo sul mercato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 24 maggio 2019, il D.G., titolare dell’omonima ditta individuale, chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell’impugnata decisione, l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via principale, riformare in toto la sentenza n. 898/2019, emessa dal Tribunale di Foggia e pubblicata il 1 aprile 2019, rigettando la domanda di pagamento formulata dalla la Cantina Sociale “A. De Gasperi” S.C.A.R.L.; per l’effetto, condannare quest’ultima a restituire all’esponente la complessiva somma di € 46.694,01, già corrisposta dall’esponente alla parte appellata a titolo di capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali (oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo) ed a rimborsare le spese legali del primo giudizio;
- in via gradata, riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Foggia ha disposto la rivalutazione monetaria della somma di € 35.291,54 ed ha condannato l’esponente al pagamento delle spese legali in favore della parte appellata compensando le spese legali di primo grado; per l’effetto, condannare la Cantina Sociale “A. De Gasperi” S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante, a restituire la somma già corrisposta a titolo di rivalutazione monetaria (determinandone l’importo) ed a titolo di spese legali del giudizio di primo grado;
Si è costituita in giudizio la Cantina Sociale “A. De Gasperi” scarl, chiedendo il rigetto dell’appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di onorari e spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All’udienza del 30 settembre 2022, l’appello è stato trattenuto per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Con un primo articolato motivo di appello, la ditta D.G. ha censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non assolto l’onere probatorio incombente sulla convenuta di dimostrare l’esistenza di una rinegoziazione degli originari accordi con la Cantina Sociale venditrice, di modo che, le somme richieste giudizialmente non sarebbero state dovute in quanto oggetto di sconto concesso, in relazione alla repentina e significativa variazione al ribasso dei prezzi di vendita del vino.
Sotto un primo profilo, l’appellante censura il ragionamento adottato dal Tribunale di Foggia, in quanto, a suo dire, sulla base dell’ordinario riparto di cui all’art. 2697 cod. civ., sarebbe stato onere della Cantina Sociale creditrice (e non del D.G.) dimostrare l’efficacia del titolo sul quale si basava la richiesta di pagamento.
Poiché – argomenta l’appellante – i contratti di vendita del vino grezzo, stipulati nell’autunno del 2007, avevano previsto un termine di efficacia, individuato nel 15 dicembre 2007, decorso il detto termine, le convenzioni tra le parti dovevano considerarsi decadute.
Sotto tale primo aspetto, il motivo è palesemente infondato.
Infatti, come correttamente precisato dal Tribunale di Foggia “in tema di adempimento nelle obbligazioni, l’onere della prova gravante sul creditore che chiede l’adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l’esistenza dell’obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la mancanza di colpa” (oltre a Cass. Civ. n. 11692/1999 citata dal primo giudice, v. tra le più recenti Cass. Civ., sez. I, 13 dicembre 2022, n. 36366).
Ebbene, a fondamento dell’obbligazione la creditrice Cantina Sociale “A. De Gasperi” non solo ha versato in atti i tre contratti di compravendita, nei quali le date del 15 ottobre e 15 dicembre 2007 rappresentavano esclusivamente il termine (a favore della venditrice) entro il quale l’acquirente D.G. avrebbe dovuto ritirare il prodotto compravenduto, con facoltà della venditrice, in caso di mancato rispetto del detto termine, di considerare risolto il contratto, e non certo il termine di “efficacia” del contratto, tale che decorsa tale data il venditore non avrebbe più potuto richiedere l’adempimento dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo prevista contrattualmente; ma, per altro verso, a fronte della prospettazione attorea, in primo grado, il D.G. non ha neppure negato l’esistenza e la validità dei contratti e la consegna (ovvero il ritiro) del vino, ma ha dedotto (con argomentazione incompatibile con la negazione dell’obbligazione) che era intervenuto un successivo accordo per una riduzione del prezzo convenuto per il vino grezzo, a seguito di un crollo del prezzo del vino al dettaglio.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto assolto l’onere incombente sul creditore relativo all’esistenza dell’obbligazione e dell’inadempimento.
Sotto diverso punto di vista, l’appellante ha censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui, erroneamente interpretando le risultanze probatorio, avrebbe ritenuto non raggiunta la prova dell’avvenuta rinegoziazione dei prezzi, rinegoziazione che viene prospettata come vicenda estintiva dell’obbligazione di pagamento del residuo corrispettivo (in forma di sconto).
In particolare, l’appellante deduce che una corretta lettura della documentazione prodotta in primo grado, con specifico riferimento alle note di credito n. 13 del 15 marzo 2008 e n. 285 del 31 ottobre 2008, non avrebbe potuto condurre alla conclusione, cui è giunto il primo giudice, secondo cui le note di credito in questione non avrebbero nulla a che vedere con il credito preteso, ma sarebbero una conseguenza della “media gradi” del prodotto conferito, nel senso che “mentre il venditore riportava una misurazione più alta dei gradi delle uve (in rapporto alle quali si determina il prezzo, come si evince dai contratti), l’acquirente segnava una misurazione differente e minore; dicché si è provveduto ad un accordo in punto di media della misurazione dei gradi operata dalle parti negoziali, come previsto in contratto” (così è stata spiegata la vicenda dalla Cantina Sociale venditrice nei suoi atti).
Ebbene, le censure dell’appellante con riferimento all’accertamento effettuato dal primo giudice, sia attraverso i documenti, che l’escussione dei testimoni di parte attorea, circa la reale causale delle note di credito, appaiono fuori centro.
Infatti, come si è precisato in premessa, la Cantina Sociale creditrice aveva l’esclusivo onere – pienamente assolto – di dimostrare l’esistenza dell’obbligazione.
Il D.G., invece, era tenuto a dimostrare i fatti posti a fondamento dell’eccezione di estinzione dell’obbligazione per essere intervenuto un accordo successivo ai contratti de quibus avente ad oggetto una riduzione del prezzo di vendita (una sorta di sconto sul prezzo ancora da pagare concordato per venire incontro alle difficoltà insorte in capo all’acquirente per il crollo dei prezzi del prodotto finito).
A questo punto, non rileva se o in quale misura la Cantina Sociale abbia dimostrato lo scopo delle due note di credito in atti, in quanto l’avere prospettato una diversa funzione, rispetto a quanto dedotto dal D.G., non solleva quest’ultimo dall’onere di fornire la prova della rinegoziazione del prezzo, né ribalta l’onere sulla creditrice.
Con ciò si vuol dire che, avendo il Tribunale di Foggia espressamente affermato che “dall’istruttoria documentale non è emersa la rinegoziazione del contratto in lite”, in quanto “le note di credito prodotte in atti fanno riferimento ad una differenza prezzo e media gradi, senza che però venga precisata ulteriormente la causale”, la ratio decidendi del primo giudice consiste nel rilievo per cui dai documenti non emerge espressamente che vi fosse stata una rinegoziazione per la variazione dei prezzi del vino crollati dopo gli accordi.
Pertanto, la censura erroneamente si appunta sulla causale delle note di credito come prospettata dalla controparte, avendo dovuto, al contrario, l’appellante, evidenziare gli elementi, eventualmente trascurati o male interpretati dal primo giudice, che avrebbero dovuto condurre il giudicante a ritenere dimostrata una specifica rinegoziazione sui prezzi e che tale nuovo accordo avrebbe sostanzialmente azzerato il residuo debito.
Analogo discorso va fatto per le dichiarazioni testimoniali.
Infatti, secondo l’appellante, le dichiarazioni dei testi Cassano e De Francesco, pur generiche, avrebbero dato un significativo riscontro a quelle della D.T., figlia del convenuto in primo grado.
Le dichiarazioni dei tre testi, dunque, lette insieme consentirebbero di accertare come avvenuta la rinegoziazione per il crollo dei prezzi del vino ed irrilevante sarebbe il fatto che i testi non abbiano indicato in che termini le parti avessero rinegoziato il prezzo di acquisto, giacché, in caso di una pattuizione sul quantum dovuto a titolo di corrispettivo, il prezzo sarebbe quello rilevabile dall’autorità amministrativa.
Ebbene, ritiene la Corte che l’appellante abbia, in qualche modo, travisato i termini della questione.
Infatti, nel caso di specie, non vi è alcuna indeterminatezza del prezzo contrattualmente stabilito e, quindi, nella obbligazione dedotta in giudizio; la indeterminatezza rilevata dal primo giudice nelle dichiarazioni testimoniali attiene alla rinegoziazione e, quindi, allo “sconto” da applicare al prezzo originariamente concordato.
In assenza di una indicazione documentale, le dichiarazioni testimoniali che riferiscano di un generico accordo (a volte anche de relato) senza specificare in quale epoca precisa sarebbe intervenuto ed in quali termini (in percentuale di sconto o in cifra assoluta) sarebbe stato concluso, non appaiono effettivamente sufficienti a dimostrare l’esistenza della più volte citata negoziazione, né potrebbero, evidentemente, essere sostituite dal richiamo a listini o tariffari.
Né possono rilevare, a sostegno della tesi dell’appellante, i documenti prodotti in appello a certificazione del consistente calo dei prezzi nel periodo in considerazione, sia perché si tratta di documenti nuovi che soffrono il limite di cui all’art. 345 c.p.c., sia perché l’accertamento di un crollo dei prezzi nel periodo potrebbe rendere verosimile ma non rappresenta prova certa della rinegoziazione che ne sarebbe una conseguenza.
Infine, l’appello va rigettato anche con riferimento all’ultima parte del primo motivo, laddove, in modo francamente poco comprensibile, si censura la sentenza del Tribunale di Foggia, nella parte in cui avrebbe “esaminato la vicenda contrattuale, intercorsa tra le parti, astraendola completamente dal contesto socio-economico nella quale la stessa si è collocata ed omettendo di individuare quali fossero gli interessi che ambedue le parti intendevano perseguire con la stipula del contratto”.
Sembrerebbe di capire che la richiesta di pagamento avanzata in primo grado non sarebbe stata accoglibile, in quanto non meritevole di tutela giuridica, perché non “valutata alla luce degli interessi che le parti intendevano perseguire con la sottoscrizione delle convenzioni in atti”; ma di quali siano questi “interessi” sottostanti non v’è stata alcuna specificazione.
Il motivo di appello, sul punto, appare, pertanto, del tutto inammissibile.
Con ulteriore motivo di appello, la ditta D.G. censura la decisione di primo grado nella parte in cui avrebbe previsto la maggiorazione della rivalutazione monetaria e l’applicazione degli interessi dalla data della domanda al soddisfo, nonostante si tratti di debito di valuta e non di valore.
E’ pur vero che il credito risarcitorio, sia contrattuale che extracontrattuale, è credito di valore e non di valuta, sicché esso deve tenere conto della rivalutazione monetaria ai fini della effettività del ristoro, ma nel caso di specie, la ricorrente in primo grado ha agito per il pagamento del saldo del corrispettivo e, quindi, per l’adempimento dei contratti di compravendita e non per il risarcimento del danno, sicché la rivalutazione non è dovuta.
Vanno, tuttavia, applicati gli interessi legali dalla domanda alla sentenza.
A quanto sembra, non avendo il primo giudice esplicitato il calcolo adottato, l’importo oggetto di condanna (€. 39.139,16) è comprensivo, quanto meno, degli interessi dalla domanda alla sentenza (visto che sono previsti gli interessi dalla sentenza al soddisfo), ma non è chiaro se ed in quale misura sia stata applicata la rivalutazione rispetto alla somma originaria di €. 35.291,54.
Pertanto, la sentenza va riformata nel senso che, esclusa la rivalutazione monetaria (non essendo stato prospettato il maggior danno rispetto ai soli interessi legali), la ditta D.G. va condannata al pagamento della somma di €. 35.291,54, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Infine, proprio in relazione all’eventuale accoglimento della censura concernente la rivalutazione monetaria, l’appellante, con l’ultimo motivo, aveva richiesto, in via subordinata rispetto alla condanna alle spese del doppio grado (conseguente all’integrale accoglimento dell’appello) la compensazione integrale delle stesse per reciproca soccombenza.
Anche tale motivo va disatteso, dal momento che l’accoglimento sul punto della rivalutazione monetaria ha un impatto davvero marginale rispetto alla somma oggetto di condanna, confermata in secondo grado, sicché non si ravvisano gli estremi della soccombenza reciproca ai fini della compensazione, sia pure parziale, delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto di citazione notificato il 24 maggio 2019, da D.G., nella qualità in atti avverso la sentenza n. 898/2019, emessa in data 1° aprile 2019 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, nel giudizio n. 91000304/2012 R.G.,
1) Accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza,
a) Condanna D.G. al pagamento della somma di €. 35.291,54, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
lasciando inalterato il resto;
2) Condanna l’appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore degli appellata, che quantifica in complessivi €. 6.946,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così decisa il 10 febbraio 2022 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est.
Alberto Binetti
Il Presidente
Filippo Labellarte