Varietà vegetali - Varietà d'uva - Diritti di privativa industriale relativi alla nuova varietà vegetale denominata “Red Globe” - Inibitoria all’utilizzo del materiale di moltiplicazione e del prodotto della varietà d’uva - Necessaria l’autorizzazione del costitutore (come tale è compreso il licenziatario ex art. 101, co. 1, lett. c, c.p.i.) per la messa in vendita o commercializzazione del prodotto - Integrante la violazione della protezione accordata dal diritto di privativa anche la sola vendita del prodotto riferibile alla varietà protetta - Licenza nelle contrattazioni commerciali - Risarcimento dei danni - Esclusione del danno d'immagine.
SENTENZA
n. 341/2023 pubbl. il 01/02/2023
(Presidente: dott.ssa Raffaella Simone - Relatore: dott. Michele De Palma)
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5584/2015 R.G. vertente tra:
FRUITGROWING EQUIPMENT & SERVICE SRL (Avv. DI CAGNO FABIO)
- ATTORE -
E
E.P. (Avv.ti Vito e Valeria Nanna), A.M. (Avv. Giovanni Benedetto) e Castria s.r.l. (Avv. Valerio M. De Vita)
- CONVENUTI -
NONCHE’
F.A., N.R., S.F., D.T., M.D., V.L., R.G., G.L., A.B., G.R., F.P., G.Ru., M.B., A.C.M., Villaverde srl, O.V., Tellus soc. coop. agr., N.R., A.M.C., S.B., N.C., M.C.M., O.P. Agricola Puglia Seedless Soc. Coop. e Soc. agricola Domi srl
- CONVENUTI contumaci -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 21.6.2022, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti hanno concluso depositando note scritte di comparizione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato l’8.10.2014, la Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l., quale licenziataria del diritto di privativa industriale relativo alla nuova varietà vegetale denominata “Red Globe”, chiedeva, in via d’urgenza, l’inibitoria all’utilizzo del materiale di moltiplicazione e del prodotto di detta varietà d’uva. Il ricorso veniva presentato nei confronti di un elevato numero di aziende agricole e di commercio la maggior parte delle quali ha poi stipulato accordi transattivi con la ricorrente nelle more del procedimento (n. 17130/2014 R.G.).
Con ordinanza del 10.2.2015 veniva inibito agli odierni convenuti, con esclusione di E.P., l’acquisto e la vendita della varietà d’uva “Red Globe”, fissando inoltre una penale di € 300,00 per ogni violazione del provvedimento.
Nella suddetta ordinanza venivano scambiati i nomi di E.P. ed A.M. (dovendo essere solo il primo effettivo destinatario del provvedimento di inibitoria), errore emendato con successiva ordinanza di correzione del 13.4.2015.
Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio la Fruitgrowing Equipment & Service s.r.l. chiedeva la conferma del provvedimento d’inibitoria già reso in via cautelare ed il risarcimento del danno subìto, oltre la fissazione a carico dei convenuti di una somma non inferiore a € 1.000,00 per ogni violazione dell’inibitoria e l’ordine di distruzione delle piante e del rimanente materiale di moltiplicazione della varietà “Red Globe” comunque detenuto dai convenuti; con pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza a caratteri doppi del normale e per due volte, a cura dell’attrice ed a spese delle convenute, sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno e vittoria di spese di lite.
Con distinte comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio E.P., A.M. e la Castria s.r.l.
La difesa di E.P. eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza della domanda attorea, in quanto non esercente alcuna impresa agricola, bensì mero acquirente “in blocco” di terreni coltivati con la suddetta varietà.
Anche la difesa di A.M. eccepiva di aver semplicemente stipulato, in data 14.12.2012, un contratto di acquisto in blocco, dalla Frugis s.r.l., di una produzione sul terreno di uva della varietà “Red Globe” per l’annata 2012/2013 e concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
La difesa della Castria s.r.l. affermava che tale società aveva acquistato in buona fede quantitativi di uva “Red Globe” da terzi produttori e di non essere mai stata a conoscenza di presunti diritti di privativa. Concludeva pertanto eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e comunque il rigetto della domanda perché generica.
Alla prima udienza del 22.9.2015 la società attrice dava atto di aver raggiunto, nelle more del giudizio, una transazione con i convenuti non costituiti F.P., G.Ru., M.B., A.C.M., Villaverde srl, O.V., Tellus soc. coop. agr., N.R., A.M.C., S.B., N.C., M.C.M., O.P. Agricola Puglia Seedless Soc. Coop. e Soc. agricola Domi srl nei confronti dei quali dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.
Il giudizio, pertanto, proseguiva unicamente nei confronti degli altri convenuti dei quali veniva dichiarata la contumacia (salvo i suddetti tre convenuti costituiti) alla stessa prima udienza del 22.9.2015.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art.183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 10.8.2016 veniva disposto l’ordine di esibizione richiesto dalla società attrice ex art. 121 c.p.i. a carico di tutti i convenuti e veniva ammessa la CTU sulla quantificazione del danno. Veniva altresì ammessa la prova testimoniale richiesta dal convenuto E.P. (prova dalla quale esso convenuto veniva successivamente dichiarato decaduto all’udienza del 14.11.2017) e rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dalla Castria s.r.l.
Il CTU depositava la propria relazione il 16.5.2017, elaborata anche sulla scorta di documentazione direttamente acquisita dalle parti in forza dell’ordine di esibizione.
Precisate le conclusioni all’udienza del 21.6.2022, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Le domande attoree vanno accolte nei limiti di seguito esposti.
Le difese dei convenuti costituiti, come esposto, assumono il difetto di legittimazione passiva dei convenuti medesimi e comunque l’infondatezza della pretesa attorea, poiché questi non hanno svolto attività di produzione della varietà di uva protetta “Red Globe”, né hanno commercializzato piante o innesti di vite di tale varietà, essendosi limitati a comprare ed a vendere a terzi l’uva.
Tale assunto difensivo è privo di pregio.
Al riguardo, giova osservare, in tesi generale, che la tutela accordata dalla privativa industriale alle nuove varietà vegetali non riguarda solo il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, ma è estesa anche al prodotto della raccolta della varietà protetta (nel caso che ci occupa, l’uva).
Invero, il comma 1 dell’art. 107 co. 1 c.p.i. prevede che “E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: a) produzione o riproduzione; b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; d) esportazione o importazione; e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati” ed il secondo comma del medesimo articolo aggiunge che “L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta …”. Inoltre, conclude il secondo comma appena menzionato che “ … L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.”.
Quindi, è necessaria l’autorizzazione del costitutore (ed è tale pure il licenziatario ex art. 101 co. 1 lett. c) c.p.i.) anche in relazione alla messa in vendita o commercializzazione (art. 107 co. 1, lett. c) del prodotto (art. 107 co. 2 c.p.i.), con la conseguenza che costituisce violazione della protezione accordata dal diritto di privativa anche la sola vendita del prodotto riferibile alla varietà protetta.
Questa lettura delle disposizioni in esame, oltre che essere chiaramente evincibile dal tenore letterale delle stesse, è in linea con l’interpretazione data dalla Cassazione alla normativa sovranazionale e nazionale che costituisce il substrato positivo sul quale la disciplina di cui agli artt. 100 ss. c.p.i. si è innestata.
Si intende fare riferimento alla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, siglata a Parigi il 2.12.1961, approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio, del 30 maggio 2005 (GU 2005, L 192, pag. 63), al regolamento comunitario n. 2100/94, nonché al D.P.R. n. 974 del 1975, di attuazione della legge n. 722 del 16.7.1974, di autorizzazione della ratifica in Italia della Convenzione di Parigi, che contemplano disposizioni pressocché identiche a quelle oggi contenute nelle summenzionate norme del c.p.i. (l’art. 14 par. 2 della Convenzione dispone che “ … l'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati ai punti da i) a vii) del paragrafo 1, lettera a), compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante … “ e l’art. 13 par. 3 del suddetto reg. com. n. 2100/94 prevede che “Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta. …”).
Orbene, la Suprema Corte, rispetto a tale disciplina positiva, ha chiarito che “La dedotta estensione della protezione al prodotto immediatamente ornamentale (cioè, quella operata con il D.P.R. n. 974 del 1975) non contrasta, come pretende il ricorrente, con la convenzione di Parigi. Questa infatti espressamente all'art. 5 consente agli Stati nazionali di accordare ai costitutori delle nuove varietà un diritto più ampio di quello relativo al solo materiale di propagazione, ed in particolare di estenderlo fino a tutto il prodotto commercializzato. La Convenzione, dunque, prevede che possa proteggersi tanto il prodotto costituito dal materiale di propagazione, il quale contiene in sé la possibilità di replicare il procedimento di produzione di un nuova varietà, quanto il prodotto ulteriore, quello che per l'appunto si dirige ad una ulteriore utilizzazione commerciale diffusa e che anch'esso assicura al titolare del brevetto di realizzare il conseguimento dell'interesse economico che lo ha determinato a richiedere la privativa” (Cass. n. 6932/1995).
Quindi, il comportamento tenuto dalle imprese convenute, che hanno venduto uva di qualità “Red Globe”, ha violato il disposto dell’art. 107 c.p.i., rappresentando una lesione dei diritti ivi attribuiti.
Venendo all’esame della tutela inibitoria e risarcitoria richiesta dalla società attrice, occorre preliminarmente chiarire, in via generale, che costituisce dato acquisito nel diritto vivente che in relazione alla contestazione concernente l'addebito di un'attività contraffattoria di un diritto di privativa industriale, bisogna distinguere fra tutela reale (inibitoria) e tutela personale (risarcitoria). Il profilo reale è quello della tutela del diritto, quale posizione soggettiva garantita nei confronti dell'ordinamento, e dunque erga omnes. A tal riguardo, l'ordinamento garantisce tutela al diritto quale complesso di facoltà, sicché per la lesione, giuridicamente rilevante, è sufficiente la violazione di taluna delle facoltà comprese nel diritto, senza che sia necessario che alla lesione si accompagni il dolo o la colpa dell'agente. La tutela personale non riguarda invece il contenuto del diritto inteso come complesso di facoltà, ma l'oggetto del diritto quale bene patrimonialmente rilevante, per la cui lesione è apprestato il rimedio risarcitorio, sicché venendo in rilievo il danno ingiusto, ai sensi della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., elemento costitutivo della fattispecie di illecito presa in considerazione è la presenza del dolo o della colpa.
Dunque, l'elemento soggettivo rileva solo ai fini dell'azione risarcitoria, ma non anche per i rimedi (reali) a tutela del diritto di privativa quale complesso di facoltà garantito dall'ordinamento.
Nel caso che ci occupa risulta inequivocabilmente dalle fatture in atti, oltre che dal contratto del 14.12.2012 stipulato da A.M., che i convenuti E.P., A.M., Castria s.r.l., F.A., N.R., S.F., D.T., M.D., V.L., R.G., G.L. e A.B. hanno commercializzato l’uva della varietà denominata “Red Globe”,
La difesa del A.M. deduce che l’acquisto dell’uva “Red Globe” ha riguardato semplicemente l’annata agraria 2012 – 2013 e che per gli anni seguenti non vi è stata alcuna attività oggetto di inibitoria da parte del A.M., atteso che quest’ultimo ha rilasciato i terreni di proprietà della venditrice Frugis s.r.l. sin dall’anno 2013, ossia alla scadenza del contratto.
Tale assunto difensivo non coglie nel segno poiché è pacifico che nel corso dell’annata 2012/2013 il A.M. ha commercializzato l’uva della varietà “Red Globe”, in difetto della necessaria autorizzazione da parte del costitutore, e tale circostanza rappresenta già di per sé sola motivo di pericolo di reiterazione dell’illecito. In tal senso, è infatti la giurisprudenza costante, secondo la quale il mero dato della cessazione della condotta contraffattoria non è sufficiente a far venir meno il pericolo di una reiterazione dell’illecito, né l’attualità della condotta lesiva costituisce un presupposto necessario dell’ordine di inibitoria (tra le altre, App. Milano 22.5.2019; App. Milano 11.9.2012).
La domanda inibitoria (così come quella risarcitoria) non può trovare invece accoglimento nei confronti del convenuto contumace Ruospo Giuseppe perché, come pure rilevato dal CTU, nessuna fattura agli atti risulta riferita alla commercializzazione dell’uva “Red Globe” è stata emessa dal predetto, sicché non v’è la prova del comportamento illecito da parte di quest’ultimo.
In conclusione sul punto, va inibito ai predetti convenuti (ad eccezione di Ruospo Giuseppe) l’utilizzazione del materiale di moltiplicazione di tale varietà, nonché l’acquisto e la vendita dell’uva appartenente a questa varietà non proveniente da imprese agricole a ciò espressamente autorizzate dall’attrice o da suoi aventi causa.
Inoltre, ai sensi degli artt. art. 124 co. 2 c.p.i. e 614 bis c.p.c. va fissata la somma di € 300,00 per ogni violazione dell’inibitoria che dovesse essere constatata in futuro.
Non va invece ordinata la distruzione delle piante e del materiale di moltiplicazione della varietà “Red Globe” comunque detenuti dai convenuti, poiché non è stata accertata la detenzione di tale materiale da degli stessi.
3. Si può adesso passare all’esame della domanda risarcitoria proposta dalla società attrice. La stessa ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, disponendo la restituzione degli utili realizzati dai convenuti grazie all’illecita utilizzazione della varietà Red Globe, ai sensi dell’art. 125 co. 3 c.p.i.
Si è visto in precedenza che, vertendosi in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c., occorre accertare, quale elemento costitutivo dell’illecito civile, la sussistenza del profilo soggettivo in termini di dolo ovvero anche solo di colpa (anche se va segnalato un recente arresto della Cassazione (ord. 21832/2021) per cui addirittura: "In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo").
Nel caso in esame tutti i soggetti qui convenuti che hanno venduto l’uva di varietà “Red Globe” erano consapevoli di commercializzare l’uva di tale varietà, come si evince chiaramente dalle fatture di vendita versate in atti (ed esaminate dal CTU) nelle quali si fa espresso riferimento all’ “uva Red Globe”, sicché si ritiene che il venditore, sapendo di alienare uva di una determinata qualità, essendo un soggetto professionale, verosimilmente sapeva che trattavasi di una varietà protetta (per i diritti titolati, l'esistenza di un sistema di pubblicità legale autorizza una presunzione di colpa in capo all'autore dell'illecito) e comunque avrebbe dovuto diligentemente attivarsi per verificare se detta varietà fosse o meno coperta da un diritto di privativa, considerato d’altronde che proprio nel comparto agrario sono numerose le varietà d’uva coperte da un siffatto diritto.
Accertata l’esistenza dell’elemento soggettivo, sub specie di colpa, non è necessario verificare la presenza di un danno risarcibile. Difatti, la società attrice ha richiesto la retroversione degli utili e la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore dell'illecito, con domanda proposta ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che, agli utili realizzati dal contraffattore, sia corrisposto un mandato guadagno da parte sua" (ord. 21832/2021 cit.), svincolando così la domanda della restituzione degli utili dalla prova della sussistenza di un danno.
In ogni caso, nel caso che ci occupa, considerato che la società attrice controlla la distribuzione della varietà d’uva “Red Globe”, traendone un utile, non vi è dubbio che l’illecito sfruttamento del materiale di moltiplicazione e la commercializzazione dei frutti di tale varietà comporta un danno economicamente valutabile.
Tanto premesso, gli utili sono stati accertati da parte del CTU che, con l’ausilio delle fatture prodotte in atti ed in parte consegnategli nel corso delle operazioni in ottemperanza all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha dapprima ricostruito il volume d’affari realizzato dalla produzione/vendita/commercializzazione di uva “Red Globe” da parte di ciascuno dei convenuti e successivamente, con metodo scientifico esente da vizi logici e di metodo, ha determinato il relativo utile e nessuno dei convenuti ha opposto alcuna contestazione, sia con riferimento alle fatture in atti, sia con riferimento a tale metodologia di calcolo.
La difesa del A.M. contesta la CTU ritenendo che il consulente non ha considerato il prezzo pagato alla Frugis s.r.l. per l’acquisto dell’uva da tavola esistente sui suoi terreni. Infatti, si assume, così come risulta dal relativo contratto, che il A.M. ha corrisposto alla Frugis s.r.l. la somma di € 30.000,00 per l’acquisto dell’uva di proprietà di quest’ultima, somma, questa, che rappresenta un costo per il A.M.. Pertanto, sottraendo la ridetta somma di € 30.000,00 all’utile individuato dal CTU, che risulta essere pari ad €. 29.403,83, ne deriva che questi non ha realizzato alcun profitto dalla commercializzazione dell’uva “Red Globe” ma abbia, invece, subito una perdita pari ad €. 596,17, giustificata, peraltro, dalla pessima annata agraria 2012-2013.
In realtà, come si evince dalla relazione tecnica depositata (v. pg. 15-16) la determinazione da parte del CTU dell’utile/profitto in termini percentuali relativamente alla varietà “Red Globe” tiene conto ovviamente dei costi di produzione (individuati in € € 20.219,00 per ha, relativamente alla varietà “Red Globe”), sicché i costi sostenuti dal A.M. per l’acquisto dei frutti esistenti sui terreni di proprietà della Frugis s.r.l. non possono essere considerati due volte, la prima come da tabella del CTU (€ 20.219,00 per ha) e la seconda tenendo conto del costo effettivo sostenuto (€ 30.000,00), poiché così facendo si altererebbe il risultato del rapporto ricavi – costi di produzione incrementando ingiustificatamente questi ultimi. Ne discende che anche il A.M. è tenuto a risarcire l’utile individuato dal CTU.
Quindi, i seguenti convenuti vanno condannati al pagamento delle somme rispettivamente, di seguito, indicate:
- E.P. € 145.415,39
- Antonicelli Filippo € 6.148,14
- Falciglia Salvatore € 31.809,62
- A.M. € 29.403,85
- Trovisi Domenico € 10.692,31
- Romagno Nicola € 6.682,69
- Didio Martino € 1.122,69
- Leogrande Vito € 3.475,00
- Castria s.r.l. € 2.272,12
- Giuliano Raffaele € 3.608,65
- Loiotine Giovanni € 18.755,07
- Bufano Antonio € 5.880,77.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è infondata perché la commercializzazione dell’uva “Red Globe” da parte di soggetti non autorizzati non comporta di per sé un danno di immagine, non dovendo gli stessi necessariamente apparire come titolari di una licenza nelle contrattazioni commerciali.
Atteso l’esito del giudizio, ai sensi dell’art. 126 c.p.i., va ordinato a cura dell’attrice ed a spese dei convenuti destinatari dell’inibitoria e della condanna al risarcimento del danno, la pubblicazione dei capi 2), 3) e 4) del dispositivo a caratteri doppi del normale e per una volta sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.
4. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione fino da € da € 260.000,00 ad € 520.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall’art. 6 di tale DM, poiché l’attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l’entrata in vigore di tale ultimo DM).
Dichiara nulla sulle spese di lite nei confronti dei convenuti non costituiti rispetto ai quali la società attrice ha rinunciato alla domanda.
Pone in via definitiva le spese di CTU a carico dei convenuti in solido (costituiti e non) rispetto ai quali la società attrice non ha rinunciato alla domanda e condannati al risarcimento del danno, in proporzione rispetto all’entità del danno accertato a loro carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio nei confronti dei seguenti convenuti per intervenuta rinuncia della società attrice nei loro confronti: F.P., G.Ru., M.B., A.C.M., Villaverde srl, O.V., Tellus soc. coop. agr., N.R., A.M.C., S.B., N.C., M.C.M., O.P. Agricola Puglia Seedless Soc. Coop. e Soc. Agricola Domi srl;
2) inibisce a E.P., A.M., Castria s.r.l., F.A., N.R., S.F., D.T., M.D., V.L., R.G., G.L. e A.B., l’utilizzazione del materiale di moltiplicazione della varietà d’uva “Red Globe”, nonché l’acquisto e la vendita dell’uva appartenente a tale varietà non proveniente da imprese agricole a ciò espressamente autorizzate dall’attrice o da suoi aventi causa;
3) fissa la somma di € 300,00 per ogni violazione dell’inibitoria di cui al capo che precede che dovesse essere constatata in futuro;
4) condanna i seguenti convenuti al pagamento delle somme rispettivamente indicate:
- E.P. € 145.415,39
- Antonicelli Filippo € 6.148,14
- Falciglia Salvatore € 31.809,62
- A.M. € 29.403,85
- Trovisi Domenico € 10.692,31
- Romagno Nicola € 6.682,69
- Didio Martino € 1.122,69
- Leogrande Vito € 3.475,00
- Castria s.r.l. € 2.272,12
- Giuliano Raffaele € 3.608,65
- Loiotine Giovanni € 18.755,07
- Bufano Antonio € 5.880,77;
5) rigetta la domanda la domanda nei confronti di G.R.;
6) ordina la pubblicazione del presente dispositivo limitatamente ai capi 2), 3) e 4) a caratteri doppi del normale e per una volta, a cura dell’attrice ed a spese dei convenuti destinatari dell’inibitoria e della condanna al risarcimento del danno, sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno;
7) condanna, in solido, E.P., A.M., Castria s.r.l., F.A., N.R., S.F., D.T., M.D., V.L., R.G., G.L., A.B., al pagamento delle spese processuali in favore della società attrice che liquida in euro 22.457,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull’importo del compenso;
8) nulla sulle spese di lite nel rapporto processuale con i convenuti non costituiti rispetto ai quali la società attrice ha rinunciato alla domanda;
9) pone le spese di CTU definitivamente a carico di E.P., A.M., Castria s.r.l., F.A., N.R., S.F., D.T., M.D., V.L., R.G., G.L., A.B., così come liquidate in corso di causa ed in proporzione rispetto all’entità del danno accertato a loro carico.
Così deciso in Bari, il 31/01/2023.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Simone