Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto.
(D.M. 03/04/2019, pubblicato in G.U. 12 giugno 2019, n. 136)
Il presente decreto è stato modificato, da ultimo, dall'art. 1 del D.M. 7 febbraio 2023, prot. n. 61625.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 50;
VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 citato, che stabilisce, tra l'altro, le modalità di presentazione del progrannna nazionale di sostegno quinquennale dal 2019 al2023 per garantire la continuità tra i programmi di sostegno;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,n. 97, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" e, in particolare, gli articoli l e 4-bis;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 relativo alle "disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti";
VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2017 n. 1411, pubblicato nella Gazzetta Utìiciale n. 118 del 23 maggio 2017, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma l, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 il quale stabilisce che le domande di aiuto sono presentate entro il 15 febbraio di ciascunanno;
VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma l, del decreto ministeriale 3 marzo 2017 n. 1411 il quale stabilisce che la domanda di aiuto è presentata entro il 30 giugno di ogni anno;
VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il l marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares(2018)5160270;
CONSIDERATA la necessità di anticipare, a decorrere dalla campagna 2019/2020 i termini per la presentazione delle domande di aiuto nonché di stabilire i termini entro cui definire l'istruttoria di ammissibilità delle stesse in modo da rendere possibile una efficacie ed efficiente programmazione della spesa;
TENUTO conto che il Piano nazionale di Sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 rientra nelle disponibilità definite dal quadro finanziario pluriennale 2014/2020 che prevede il finanziamento della Politica agricola comune fino al 2020;
CONSIDERATO che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 all'articolo l, lettera b) comma l bis stabilisce che qualora le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021 in poi siano modificate dopo tale data, gli Stati membri le adeguano di conseguenza;
RITENUTO, pertanto, necessario prevedere una disposizione nazionale che dia applicazione a quanto disposto dal predetto articolo l, lettera b) comma l bis con riguardo alla disponibilità dei fondi a partire dali'esercizio finanziario 2021;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e leProvince autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 28 marzo 2019
DECRETA
Art. 1
1. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 febbraio di ogni anno e, per la prima volta, al 15 febbraio 2020. Limitatamente alla campagna 2022/2023, tale termine è fissato al 1 marzo 2023.
2. Limitatamente alla campagna 2022/2023, il termine ultimo per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto presentate nella misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è fissato al 30 dicembre 2022.
3. Limitatamente alla campagna 2022/2023, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è fissato al 29 aprile 2022. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 30 novembre 2022.
Articolo 2
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione emopea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.
Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, li
IL MINISTRO
Gian Marco Centinaio