Settore vinicolo - Sofisticazioni del vino - Associazione a delinquere finalizzata alla immissione illegale nel mercato nazionale di partite di zucchero destinate a operatori vitivinicoli per la sofisticazione del vino - Creazione di un ampio sistema di imprese, tutte operanti in modo illecito, al fine di ostacolare l'identificazione dell'origine dei prodotti immessi sul mercato - Sistema risultato funzionale all'immissione nel circuito illegale di partite di zucchero che solo apparentemente, attraverso false fatturazioni, erano destinate a società cartiere, riconducibili all'imputato, ma che erano in realtà dirette a terzi acquirenti.
SENTENZA
(Presidente: dott. Luciano Imperiali - Relatore: dott. Luigi Agostinacchio)
sul ricorso presentato da
G.M. nato a (...) il (...);
avverso la sentenza del 12/05/2021 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio orale;
udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Alfonso Furgiuele del foro di Napoli anche in sostituzione dell'avv. Lucio Mariano Sena, entrambi del foro di Nola, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso del quale ha chiesto l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/05/2021 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli Nord emessa il 06/11/2018, confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato G.M., in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., riducendo la pena a tre anni di reclusione.
Il G. è stato ritenuto organizzatore di un'associazione a delinquere finalizzata alla immissione illegale nel mercato nazionale di partite di zucchero, destinate a operatori vitivinicoli per la sofisticazione del vino, con il compito di favorirne l'ingresso, tramite società cartiere a lui riconducibili.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del G. sulla base di due motivi, con i quali ha eccepito:
- la violazione di legge con riferimento all'art. 416 cod. pen. ed il vizio di motivazione circa il delitto associativo ascritto, nella qualità di organizzatore (le lacune argomentative della pronuncia di primo grado non erano state superate; in particolare, non era provato il dolo specifico, potendosi al più la fattispecie ricondurre al concorso di persone nel reato; non erano state riscontrate inoltre le censure di appello relative all'impossibilità di desumere la sussistenza di delitti scopo, mai contestati al G. in relazione alle operazioni di vendita dello zucchero; la fornitura "a nero" di un certo numero di partite agli A. non implicava il coinvolgimento negli ulteriori reati commessi, apparendo plausibile una lettura alternativa delle emergenze processuali; il ruolo di organizzatore, infine, non poteva desumersi dall'effettuazione di forniture ad un unico imprenditore, in un limitato arco di tempo, come peraltro era emerso dalle conversazioni intercettate);
- mancanza di motivazione in ordine ai criteri per l'applicazione della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché tende ad una riproposizione delle questioni di merito, in una lettura frammentaria delle risultanze istruttorie a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione a delinquere.
Rispetto alla eccezione di mancanza e manifesta infondatezza della motivazione ovvero della sua contraddittorietà, sono infatti inammissibili le doglianze che "attaccano" la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano - in tal senso pagine 5 e seguenti del ricorso - una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (in termini, Cass. sez. 2, sent. n. 9106 del 12/02/2021 - 05/03/2021 - Rv. 280747).
Anche la denunciata violazione di legge, riferita all'applicazione dell'art. 416 cod. pen., si traduce in una censura alla tenuta della motivazione per negare - in una valutazione fattuale - il coinvolgimento nell'organizzazione, con ruolo di primaria importanza.
2. Con doppia pronuncia conforme di condanna i giudici di merito hanno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, fornendo una corretta interpretazione di essi, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni dell'appellante, applicando esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato l'affermazione di responsabilità.
3. Nello specifico, la partecipazione all'organizzazione a delinquere è stata accertata in maniera svincolata dall'attribuzione all'imputato di reati-fine, facendo leva sulla creazione di un ampio sistema di imprese, tutte operanti in modo illecito, al fine di ostacolare l'identificazione dell'origine dei prodotti immessi sul mercato. Tale sistema è risultato funzionale, in particolare, all'immissione nel circuito illegale di partite di zucchero che solo apparentemente, attraverso false fatturazioni, erano destinate a società cartiere - riconducibili all'imputato - ma che erano in realtà dirette a terzi acquirenti.
4. Le argomentazioni difensive risultano altresì compiutamente esaminate, per i profili rilevanti ai fini della decisione.
La conoscenza degli obiettivi perseguiti dagli A. attraverso l'acquisto illecito delle partite di zucchero ha trovato un riscontro di carattere logico, avendo la Corte d'appello valorizzato l'importanza dello schermo fornito dalle società riconducibili al G. agli effettivi destinatari delle partite di zucchero nonché utilizzatori abusivi delle stesse nella produzione del vino, sì da far apparire inverosimile l'assenza di rappresentazione delle concrete finalità delle fittizie operazioni poste in essere.
5. Nel plausibile convincimento dei giudici di merito, il programma delittuoso dell'associazione a delinquere prevedeva la commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui quelli di falsità in registri (484 cod. pen.), ricollegabili al ruolo di regista del G., in grado di predisporre schermi societari elusivi delle disposizioni contabili, tributarie e fiscali al fine di occultare l'effettività delle destinazioni delle sostanze zuccherine, con evidente interesse economico per il profitto perseguito, secondo il meccanismo dei bonifici incrociati ben evidenziato a pag. 9 della sentenza.
Elementi chiari della consapevolezza del G. della complessità dell'organizzazione (importazione dello zucchero, falsa fatturazione, contatti con gli imprenditori, vendita a nero a questi ultimi per scopi illeciti) e del suo diretto coinvolgimento come intermediario nell'acquisto del prodotto zuccherino sono stati acquisiti dalle conversazioni intercettate, interpretate dai giudici di merito secondo canoni logici che sfuggono a censure di legittimità, in ragione anche della genericità della contestazione sul punto; le complesse indagini di P.G. hanno inoltre reso incontestabile la riconducibilità al ricorrente delle società cartiere indicate nel capo d'imputazione (sul punto, peraltro non oggetto di specifica contestazione, si rinvia al paragrafo 1 della motivazione della sentenza impugnata - pagine da 4 a 6).
6. Circa il ruolo di organizzatore, la corte territoriale ha messo in evidenza i tratti essenziali di tale qualifica con riferimento circostanziato ad una condotta coessenziale e funzionale all'occultamento dell’utilizzo delle sostanze zuccherine; l'attività gestoria di società cartiere disponibili a intestarsi, attraverso fittizie fatturazioni, l'acquisto di partite di zucchero destinato in realtà ad altri soggetti presuppone infatti il coordinamento e la responsabilità delle operazioni a monte ed a valle del sistema. In particolare, sono stati sottolineati i contatti esteri, compito strategico per l'attività dell'associazione e per la sua espansione, non delegabile ad altri.
Comportamenti significativi che si concretano in una attiva e stabile partecipazione alla realizzazione degli scopi della società e che attestano, quindi, la sussistenza del requisito dell'affectio societatis.
7. Le eccezioni attinenti al trattamento sanzionatorio devono ritenersi del pari inammissibili per genericità, avendo i giudici di merito giustificato il diniego delle attenuanti (la personalità negativa dell'imputato, desumibile dalla complessa organizzazione delle condotte, nell'ambito di un'associazione criminale avente ad oggetto beni destinati a consumo alimentare; la mancanza di concreti elementi positivi di valutazione) e l'entità della pena, prossima al minimo edittale, in ragione anche della riduzione disposta in appello.
8. L'inammissibilità del ricorso determina, infine, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2022.
Depositato in cancelleria l’11 gennaio 2023