Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 19-10-2022
Numero provvedimento: 4045
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Accordo di collaborazione e promozione commerciale - Concessione di uso del marchio a fini promozionali - Tutela della denominazione di prodotto vinicolo e degli aspetti figurativi dell’etichetta mediante registrazione di marchi - Promozione del prodotto vinicolo nei mercati NAFTA (Stati Uniti, Messico e Canada) - Concorrenza sleale - Azione di annullamento e risoluzione del contratto - Inadempimento contrattuale - Risarcimento del danno.


SENTENZA

n. 4045/2022 pubbl. il 19/10/2022

(Presidente: Dott.ssa Silvia Vitrò - Relatore: Dott. Guglielmo Rende)


 

nella causa iscritta al R.G. n. 2430/2021


tra:

BRUNI Livio

LIVIO BRUNI & Co. s.r.l.

elettivamente domiciliati in Trento alla via Lunelli n. 48 presso lo studio dell’avvocato Alessandra Carlin del Foro di Trento - rappresentante e difensore

parte attrice in riassunzione
 

e
 

PRODUTTORI MOSCATO D’ASTI ASSOCIATI s.c.a. in liquidazione elettivamente domiciliata in Asti al corso Ivrea n. 14/E presso lo studio degli avvocati Vittorio Merlo ed Emanuela Nespola del Foro di Asti - rappresentanti e difensori

parte convenuta in riassunzione

 

OGGETTO: accordo di collaborazione e promozione commerciale; concessione di uso del marchio a fini promozionali; concorrenza sleale; azione di annullamento di contratto; risoluzione del contratto; inadempimento contrattuale; pagamento somme; risarcimento del danno.



CONCLUSIONI: all’udienza del 13.10.2021 venivano precisate le seguenti conclusioni mediante note scritte ex art. 221 comma 4 del D.L. 34/2020 convertito con legge 77/20


 

Parte attrice in riassunzione Bruni Livio e Livio Bruni & Co. s.r.l.:

“Voglia l’Adito Tribunale, ogni avversaria eccezione e domanda rigettate, così disporre

In via pregiudiziale di rito:

per le ragioni di cui alla narrativa degli atti accertare la nullità della citazione avversaria ex art. 164 c.p.c. per violazione dell’art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c. con riguardo alla domanda attorea di restituzione della pretesa somma di € 32.000,00.-, adottando ogni conseguente provvedimento. Nel merito

In via preliminare

I) - Per le ragioni di cui alla narrativa degli atti accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad causam a contraddire e/o comunque il difetto di legittimazione passiva sostanziale del Signor Livio Bruni e della società Livio Bruni & CO. S.r.l. con riguardo alle domande svolte dall’attrice nei confronti di entrambi i convenuti in relazione al contratto d.d. 28.7.2015 sottoscritto da Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. e Terre Cortesi Corporation, parte quest’ultima non convenuta nell’odierno giudizio, dichiarando per l’effetto nulle, inammissibili, improcedibili e/o comunque rigettando in toto tali domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell’an e nel quantum.

II) Inoltre dichiarare il difetto di legittimazione ad causam a contraddire e/o comunque il difetto di legittimazione passiva sostanziale del Signor Livio Bruni con riguardo alle domande svolte dall’attrice nei confronti del medesimo in relazione al contratto d.d. 28.7.2015 sottoscritto da Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. e Livio Bruni & CO. S.r.l., dichiarando per l’effetto nulle, inammissibili, improcedibili e/o comunque rigettando in toto tali domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell’an e nel quantum.

In via principale

I) Per le ragioni di cui in narrativa Vorrà il Giudice rigettare tutte le domande formulate dall’attrice nei confronti della società Livio Bruni & CO. S.r.l. in relazione al contratto d.d. 28.7.2015 (Livio Bruni & CO.//PMDA), in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell’an e nel quantum (ovvero rigettare: domanda di accertamento negativo del credito di € 51.693,44.-, domanda di annullamento, risoluzione del contratto, domanda di accertamento condotta concorrenza sleale, domanda di risarcimento del danno, domanda di restituzione della somma di € 32.000,00.-).

In via riconvenzionale

I) Per le ragioni di cui in narrativa Voglia il Giudice accertare e dichiarare che il contratto d.d. 28.7.2015 stipulato da Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. e la società Livio Bruni & CO. s.r.l. si è sciolto per effetto dell’intervenuto recesso esercitato con lettera d.d. 12.4.2017 da Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a., rigettando in ogni caso, in quanto precluse e, comunque infondate, in fatto ed in diritto, le domande attoree di annullamento, risoluzione del predetto contratto.

II) Per le ragioni di cui in narrativa, accertato e dichiarato il credito vantato dalla società Livio Bruni & CO. S.r.l. nei confronti dell’attrice per le prestazioni tutte rese in esecuzione del contratto d.d. 28.7.2015 stipulato dalla predetta convenuta con Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a., pari ad € 51.693,44.- oltre IVA, condannare l’attrice a corrispondere a Livio Bruni & CO. S.r.l. l’importo di € 51.693,44.- o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, maggiorata di IVA ed interessi di mora ex D.lsg. n. 231/2002 dal dovuto all’effettivo saldo.

In ogni caso:

- Con vittoria del compenso e spese di lite, oltre 15 %, 4% c.p.a, 22% i.v.a..

In via istruttoria:

- Si richiamano le istanze istruttorie di cui alla II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. d.d. 11/9/2018 e di cui alla III memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. d.d. 1/10/2018, nonché l’intera produzione documentale”.

(v. il verbale dell’udienza del 13.10.2021)

Parte convenuta in riassunzione Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a.

in liquidazione:

“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni declaratoria di legge,piaccia all’Ill.mo Tribunale di Torino,

In via istruttoria

Ammettere i capitoli di prova per testi come dedotti da 1) a 6) della memoria ex art. 183 c.3 n. 2 c.p.c. del 12 settembre 2018 e qui di seguito trascritti:

1) vero che nel corso del 2015, la Produttori Moscato d’Asti sca dava vita al progetto imprenditoriale per la realizzazione di un vino Moscato d’Asti DOCG di alta gamma da collocare nel mercato USA;

2) vero che lo studio dell’immagine del prodotto veniva affidato all’arch. Giacomo Bersanetti” e al suo staff (SGA WINE DESIGN);

3) vero che veniva prescelto, come nome di fantasia del vino, il sintagma “NATINCO”, quale unione di “NATI” e “NCO’”, ossia “nato in cooperazione”

4) vero che nel corso del 2015 la PMDA ha acquistato il nome di dominio www.natinco.it e affidato la realizzazione del sito web alla NokNok s.r.l.

5) vero che nell’estate 2015 la Produttori Moscato D’Asti s.c.a. entrava in contatto con il sig. Livio Bruni della Livio Bruni & Co., società che si occupa della promozione e dell’organizzazione delle vendite di prodotti vinicoli in Italia e all’estero;

6) vero che in data 16 giugno 2015 si è tenuto in Asti il primo incontro tra i signori Giovanni Satragno e Claudio Negrini per PMDA e il sig. Livio Bruni, in occasione del quale il signor Livio Bruni riferiva di poter contare su una struttura consolidata nel mercato vinicolo degli Stati Uniti, riconducibile alla società di diritto statunitense, Terre Cortesi Corporation, di cui affermava di essere il presidente e che riferiva rappresentare un punto di riferimento per l’importazione e la distribuzione dei vini italiani in USA e dette circostanze venivano ribadite nei successivi 5 incontri tenutisi tra le stesse parti nel mese di luglio 2015;

7) vero che le fatture di Livio Bruni srl n. 20/2016, 31/2016, 32/2016, 33/2016, 31/2015 che mi vengono rammostrate (cfr. docc. 11 e 12) sono state pagate da Piedmont Red & White;

8) vero che le fatture di Piedmont Red and White n. A000304/2016, A000305/2016, A000306/2016, A000139/2016, A000127/2015 che mi vengono rammostrate (cfr. doc. 13) sono state pagate da Produttori Moscato d’Asti s.c.a..

Nel merito reiectis adversis

- accertare e dichiarare l’insussistenza dei crediti vantati dai convenuti con le missive inviate a parte attrice in data 18/19 gennaio 2018 per la somma di € 126.878,40 e per la somma di € 51.693,44, nonché di ogni altra somma richiesta a qualsiasi titolo dai convenuti nei confronti di PMDA per le ragioni della premessa dell’atto della prima memoria;

- annullare, ai sensi degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431, 1439, 1440 cod. civ., i contratti tra le parti, come individuati e descritti in premessa ovvero

- in subordine- pronunciare la risoluzione dei medesimi contratti ex art. 1453 cod. civ., per fatto e colpa esclusiva dei convenuti;

- accertare che la condotta dei convenuti costituisce attività di concorrenza sleale a danno di parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2598, numeri 1, 2, e 3 cod. civ.;

- dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire a parte attrice i danni (perdita di chances nonché lesione dell’immagine della società cooperativa PMDA e del prodotto contrassegnato dal marchio Natincò) tutti da questi subiti in conseguenza della condotta di parte avversa (come descritta in premessa della prima memoria in relazione al dolo ovvero all’errore e alla responsabilità precontrattuale in capo al sig. Livio Bruni - art. 1337 c.c. - e degli inadempimenti/inesatti adempimenti dei convenuti), danni che si propongono in € 220.000,00 ovvero nella diversa somma che sarà determinata in corso di giudizio, anche in via equitativa, ovvero ai sensi degli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 2056 cod. civ.

Dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in via solidale tra loro, a restituire a parte attrice la somma di € 32.000,00 incassata dalla convenuta Livio Bruni & C. srl in conseguenza degli accordi contrattuali tra le parti (art. 2033 cod. civ.).

Con gli interessi al saggio di cui al quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. dalla data della domanda al saldo”. (v. il verbale dell’udienza del 13.10.2021)

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


1. L’oggetto del presente processo e i fatti di causa.

La società cooperativa Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. (ora in liquidazione) (d’ora in avanti anche solo Produttori Moscato o Produttori Moscato d’Asti), originaria parte attrice, nonché parte convenuta in riassunzione, con atto di citazione del 20 febbraio 2018 ha evocato in giudizio i convenuti Bruni Livio e Livio Bruni & Co. s.r.l. (odierni attori in riassunzione) rappresentando quanto segue:

1) essa attrice è una società cooperativa che raggruppa oltre duemila aziende vitivinicole produttrici di uva Moscato d’Asti d.o.c.g. nelle tre province del territorio d’origine del Moscato d’Asti d.o.c.g., ovverosia le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

2) essa parte attrice promuove - fra l’altro - il prodotto vinicolo Natincò (frutto dell’apporto corale di diversi soggetti conferitori, consistente nella selezione delle migliori uve delle aziende rappresentate), sintagma ideato quale unione di “NATI” e “NCO”, ovverosia “nato in cooperazione”:

3) la denominazione Natincò e gli aspetti figurativi dell’etichetta sono stati tutelati da essa attrice originaria mediante le seguenti registrazioni:

“a) marchio EUIPO (domanda n. 014428701 depositata in data 31 luglio 2015, concesso il 27 gennaio 2016),

b) marchio Stati Uniti d’America - USPTO - (domanda n. 86718002 depositata in data 7 agosto 2015, n. di registrazione 5324325, concesso il 31 ottobre 2017)

c) domanda di marchio italiano UIBM n. 2015000041019 depositata il 31 luglio 2015”;

4) al fine di promuovere il prodotto Natincò nei mercati NAFTA (Stati Uniti, Messico e Canada) essa (originaria) parte attrice ha stipulato in Asti in data 28 luglio 2015 un accordo commerciale con la società americana Terre Cortesi Corporation, con cui era entrata in contatto per il tramite del convenuto Livio Bruni, il quale aveva riferito di esserne il Presidente;

5) con detto accordo commerciale la società Terre Cortesi Corporation si è impegnata a promuovere nei paesi NAFTA le vendite del vino Natincò e la diffusione del relativo marchio, con obbligo di riferire periodicamente alla società titolare del marchio e del prodotto circa le trattative in corso, l’andamento dei mercati, le attività dei competitori, e ciò con priorità per le aree geografiche di maggiore interesse;

6) analogo accordo di licenza e promozione commerciale è stato sottoscritto in pari data (28 luglio 2015) dalla società attrice Produttori Moscato e la convenuta Livio Bruni & Co s.r.l. in riferimento agli altri mercati esteri (differenti rispetto a quelli rientranti nell’area NAFTA);

7) successivamente alla stipulazione dei predetti accordi commerciali essa attrice Produttori Moscato d’Asti s.c.a. ha in realtà appurato che la cennata società americana Terre Cortesi Corporation è di fatto estranea a detti accordi essendo risultata priva della licenza per l’importazione di bevande alcoliche negli Stati Uniti, così come in Canada e in Messico, nonché irreperibile e sconosciuta presso l’indicata sede di 590 Madison Avenue 8 FL 1022 NYC, neppure dotata di struttura aziendale, senza dipendenti né collaboratori, e, infine, neanche dotata di pagine internet o account accessibili sui social networks; l’originario convenuto Livio Bruni ha invero indebitamente speso ex art. 1398 del codice civile il nome della Terre Cortesi Corporation “al fine di trarre in inganno la PMDA (Produttori Moscato d’Asti, ndr) sull’efficacia dell’operazione relativa al lancio del prodotto Natincò sul mercato dei paesi NAFTA”;

8) essa attrice Produttori Moscato si è inoltre avveduta che non era stato dato corso ad alcuna attività promozionale, con conseguente chiaro inadempimento contrattuale;

9) pari inadempimento si è configurato anche in relazione al contratto stipulato dalla Livio Bruni & Co s.r.l. in riferimento ai restanti mercati esteri;

10) in ragione di ciò, essa attrice Produttori Moscato d’Asti s.c.a. (ora in liquidazione) ha quindi provveduto a comunicare formale disdetta dei due predetti accordi commerciali con missiva del 12 aprile 2017;

11) i successivi approfondimenti circa la reale consistenza della società Terre Cortesi Corporation e il comportamento tenuto da Livio Bruni (il quale ha agito di fatto in proprio facendo versare il corrispettivo mensile di € 5.000,00, dovuto alla Terre Cortesi Corporation, direttamente a sé “attraverso la sua omonima società italiana”) consentono di configurare la condotta tenuta dalle originarie parti convenute come illecita sotto diversi profili;

12) in particolare, gli accordi commerciali stipulati in data 28 luglio 2015 devono ritenersi annullabili per vizio del consenso, ovverosia per dolo o errore essenziale sulle qualità dell’altro contraente, o comunque suscettibili di risoluzione contrattuale ex art. 1453 del codice civile per inadempimento colpevole delle parti originarie convenute;

13) è altresì comunque configurabile in capo alle originarie parti convenute una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del cod. civile;

14) il comportamento tenuto poi dalle parti convenute configura inoltre un indebito utilizzo del marchio di parte attrice Produttori Moscato d’Asti integrando altresì la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598, numeri 1, 2, e 3 cod. civ..

Alla luce di tali premesse, l’originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti s.c.a. (ora in liquidazione) ha quindi chiesto:

1) di accertare l’insussistenza dei crediti vantati dalla Terre Cortesi Corporation per € 126.878,40 e dalla Livio Bruni & Co s.r.l. per € 51.693,44;

2) annullare i due contratti intercorsi fra le parti ai sensi degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431, 1439, 1440 cod. civ. per dolo o errore essenziale ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione dei medesimi contratti ex art. 1453 del codice civile a cagione del colpevole inadempimento dei convenuti Livio Bruni e Livio Bruni & Co s.r.l.;

3) accertare che la condotta dei convenuti costituisce attività di concorrenza sleale a danno di essa parte attrice Produttori Moscato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2598 numeri 1, 2, e 3 del codice civile;

4) condannare gli originari convenuti Bruni Livio e Livio Bruni & Co s.r.l., in solido tra loro, a risarcire a parte attrice - ex artt. 1337, 1218, 1223, 1225, 1226 e 2056 del cod. civ. - i danni da essa patiti (per perdita di chances nonché per la subita lesione dell’immagine della società cooperativa e del prodotto contrassegnato dal marchio Natincò) in conseguenza della condotta di parte avversa;

5) condannare i predetti convenuti Bruni Livio e Livio Bruni & Co s.r.l. al pagamento in restituzione ex art. 2033 del codice civile della somma di € 32.000,00 incassata dalla società Livio Bruni & Co s.r.l. in conseguenza degli accordi contrattuali intercorsi fra le parti.

I convenuti Livio Bruni e la Livio Bruni & Co s.r.l., dal canto loro, dopo essersi ritualmente costituiti in giudizio con comune Difesa e aver argomentato in fatto e in diritto, hanno dedotto quanto segue:

a) l’incompetenza territoriale e funzionale della Sezione Specializzata adita;

b) il proprio difetto di legittimazione ad causam e, comunque, la carenza di legittimazione passiva sostanziale in ordine alle domande relative al contratto sottoscritto in data 28.7.2015 dalla Produttori Moscato d’Asti con la Terre Cortesi Corporation;

c) l’infondatezza delle tesi e delle prospettazioni avversarie in punto di asserita invalidità dei contratti oggetto di causa;

d) il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto stipulato fra essa convenuta Livio Bruni & Co s.r.l. e la Produttori Moscato d’Asti con conseguente sussistenza di un credito in proprio favore pari ad € 51.693,44;

e) l’insussistenza di atti di concorrenza sleale.

In ragione di ciò, la parte convenuta Bruni Livio e Livio Bruni & Co s.r.l. ha richiesto il rigetto delle domande ex adverso avanzate, nonché in via riconvenzionale:

1) l’accertamento dell’intervenuto recesso dal contratto del 28.7.2015 (stipulato fra la Livio Bruni & Co s.r.l. e la Produttori Moscato d’Asti), recesso esercitato con lettera del 12.4.2017 della Produttori Moscato d’Asti, con conseguente rigetto delle domande attoree di annullamento e risoluzione del predetto contratto;

2) la condanna della Produttori Moscato d’Asti al pagamento in proprio favore della somma di € 51.693,44 oltre I.V.A. e accessori quale corrispettivo dell’attività promozionale svolta in esecuzione del cennato contratto del 28.7.2015.

Instaurato il contraddittorio (e formato il fascicolo d’ufficio R.G. 5349/2018), con ordinanza collegiale in data 10.1.2020 la Sezione Specializzata in materia di impresa dell’adito Tribunale Ordinario di Torino ha disposto ex art. 281 septies del c.p.c. che la causa proseguisse innanzi al giudice istruttore, quale giudice monocratico, ritenendo che i comportamenti addotti attenevano a una fattispecie di concorrenza sleale pura c.d. non interferente.

Con successiva ordinanza in pari data 10.1.2020 il giudice monocratico ha quindi dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Torino in beneficio, alternativamente, del Tribunale Ordinario di Asti o del Tribunale Ordinario di Trento.

La società cooperativa Produttori Moscato d’Asti ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 43 del c.p.c. contro entrambe le predette ordinanze.

Con ordinanza n. 24674/2020 la Corte Suprema di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, dinanzi alla quale ha rimesso le parti per la prosecuzione del giudizio.

La parte in allora convenuta Bruni Livio e Livio Bruni & Co s.r.l. ha quindi riassunto il giudizio innanzi all’intestata Sezione Specializzata in materia di Impresa ex artt. 50 del c.p.c. e 125 delle disp. att. al c.p.c. chiedendo l’accoglimento delle predette domande.


2. L’istruttoria svolta.

L’odierna causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l’assunzione della prova testimoniale.


3. Sul merito della causa.

Le domande avanzate dall’originaria parte attrice Moscato d’Asti sono infondate e, pertanto, vanno rigettate.

Devono invece essere accolte le domande avanzate dalla originaria parte convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l. per le ragioni e nei termini infra esposti.

Vengono ora qui di seguito delibate e trattate le singole domande e questioni avanzate in atti dall’odierne parti contendenti come sopra indicate e trascritte.


3.1. I contratti oggetto di causa.

Oggetto del presente giudizio sono i due seguenti contratti stipulati in data 28 luglio 2015:

a) l’accordo commerciale del 28 luglio 2015 stipulato fra la Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. e la società di diritto statunitense Terre Cortesi Corporation (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice nel fascicolo d’ufficio R.G. 5349/2018);

b) l’accordo commerciale del 28 luglio 2015 stipulato fra la Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. e la società Livio Bruni & CO s.r.l. (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice nel fascicolo d’ufficio R.G. 5349/2018).

Gli accordi commerciali in parola avevano ad oggetto la promozione commerciale dei prodotti a marchio Natincò (quanto al primo accordo riconducibile alla società Terre Cortesi Corporation) nei paesi Nafta (Usa Canada e Messico) e (quanto al secondo accordo riconducibile alla società Livio Bruni & Co. s.r.l.) nei paesi esteri (con esclusione dei soli paesi NAFTA e dell’Italia).


3.2. Il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta in riferimento al contratto del 28 luglio 2015 stipulato fra la Produttori Moscato d’Ast i e la T erre Cortesi Corpo ration.

In ordine alle domande svolte dalla Produttori Moscato d’Asti aventi ad oggetto il contratto del 28 luglio 2015 stipulato fra detta Produttori Moscato e la Terre Cortesi Corporation, sussiste difetto di legittimazione passiva in capo alla parte convenuta Bruni Livio e Livio Bruni & Co. s.r.l..

Le domande in parola devono invero essere rivolte nei confronti della controparte contraente formale e sostanziale dell’accordo commerciale di cui trattasi, ovverosia la società statunitense Terre Corporation, e ciò per la semplice considerazione che la società Terre Corporation è una società effettivamente esistente e che nei confronti di essa vanno poste le domande aventi ad oggetto la sorte del contratto da essa stipulato.

Dai documenti prodotti in atti dalla originaria parte convenuta sub nn. 4, 4.1, 4.2, 4.3, e 4.4, recanti documentazione societaria e certificazioni camerali, si evince invero l’effettiva sussistenza ed esistenza della società in parola quale soggetto di diritto statunitense.

Ciò – peraltro - non è neanche confutato in sé dalla stessa Difesa della Moscato d’Asti, la quale (nell’argomentare in punto di inadempimento del contratto) imputa proprio alla società statunitense alcune manchevolezze (il non aver la licenza per l’esportazione di alcolici, l’essere registrata quale mera domestic business corporation, il mancato deposito del Biennal Statement secondo la normativa locale dello Stato di New York) che presuppongono - evidentemente – l’effettiva sussistenza della società e che, piuttosto, possono avere rilevanza in riferimento all’eventuale delibazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni assunte, ma non certo in punto di legittimazione passiva.


3.3. Sulle domande formulate in atti di accertamento dell’intervenuto recesso (s volta da ll a originari a parte convenut a Bruni Livio e Livio Bruni & Co s.r.l.) e risoluzione dei cennati contratti (svolta dalla originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti).

Come sopra esposto l’originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti formula - fra le altre - le seguenti domande:

“(…) - annullare, ai sensi degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431, 1439, 1440 cod. civ., i contratti tra le parti, come individuati e descritti in premessa ovvero – in subordine - pronunciare la risoluzione dei medesimi contratti ex art. 1453 cod. civ., per fatto e colpa esclusiva dei convenuti”.

La parte convenuta Bruni Livio e Livio Bruni & Co s.r.l., dal canto suo, ha svolto la seguente domanda:

“(…) accertare e dichiarare che il contratto d.d. 28.7.2015 stipulato da Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. e la società Livio Bruni & CO. s.r.l. si è sciolto per effetto dell’intervenuto recesso esercitato con lettera d.d. 12.4.2017 da Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a., rigettando in ogni caso, in quanto precluse e, comunque infondate, in fatto ed in diritto, le domande attoree di annullamento, risoluzione del predetto contratto”.

Per ragioni di ordine logico - sistematico e linearità espositiva si procede ora alla delibazione congiunta delle suddette antitetiche domande svolte di accertamento di intervenuto recesso e risoluzione del contratto.

Nel paragrafo successivo, invece, verrà trattata (unitamente ai dedotti profili di responsabilità) la domanda di annullamento di contratto come svolta dalla originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti.

Preliminarmente il Tribunale osserva e ribadisce come, in riferimento al contratto (denominato “accordo di collaborazione”) del 28 luglio 2015 stipulato fra la Produttori Moscato d’Asti e la società di diritto statunitense Terre Cortesi Corporation, si è già sopra accertato il difetto di legittimazione passiva in capo all’originaria parte convenuta Bruni Livio e Livio Bruni & Co s.r.l..

Quanto poi alle domande antitetiche di accertamento di intervenuto recesso e di risoluzione del contratto aventi ad oggetto l’accordo commerciale stipulato fra Produttori Moscato e Livio Bruni & Co s.r.l. in data 28 luglio 2015, il Tribunale rileva come in atti sia stata prodotta la missiva del 12 aprile 2017 inviata dalla Produttori Moscato alla Livio Bruni & Co. s.r.l. con la quale la predetta Produttori Moscato ha esercitato il diritto di recesso espressamente previsto nel menzionato accordo commerciale (v. il doc. n. 7 del fascicolo di parte originaria convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l.).

La missiva in parola reca il seguente testo:

(omissis)

L’accordo commerciale in questione aveva una durata iniziale di un solo anno, rinnovabile per un pari periodo, con facoltà delle parti di libero recesso dall’accordo entro tre mesi dalla scadenza:

(omissis)

(v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte originaria convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l.).

Ciò è puntualmente avvenuto con la trascritta missiva e, pertanto, si deve ritenere legittimo l’intervenuto recesso dal contratto con lettera del 17 aprile 2017.

Il recesso non era invero sottoposto (dal contratto stipulato fra le parti) ad alcuna condizione, divenendo quindi libera facoltà della parte esercitabile in qualsiasi momento sulla base di una autonoma e libera valutazione del tutto discrezionale.

Alla luce di quanto sopra deve pertanto accertarsi che il contratto in parola si sia già sciolto alla scadenza del contratto per l’anno 2017, ovverosia in data 25 luglio 2017.

L’accertamento dello scioglimento del contratto per intervenuto recesso nei modi sopra descritti comporta l’infondatezza della domanda di risoluzione del contratto come avanzata dalla originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti.

E invero, nei contratti a prestazione continuata o periodica, la domanda la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è alternativa alla domanda di accertamento dell’esercizio del recesso, distinguendosene per causa petendi e petitum. La prima mira infatti a una pronuncia di carattere costitutivo che faccia risalire la risoluzione al momento dell’inadempimento ed è fondata sulla commissione di un “illecito” contrattuale; la seconda, invece, si fonda sull’esercizio di una facoltà consentita dalla legge o dal contratto e mira ad accertare l’intervenuto scioglimento alla data di legittimo esercizio del diritto di recesso, con la conseguenza che l’accoglimento della domanda di accertamento dell’esercizio del diritto di recesso preclude l’esame delle altre cause di scioglimento del medesimo rapporto contrattuale (Cass. 7878/2011).


3.4. Sulla domanda (svolta dalla parte attrice originaria Produttori Moscato d’Asti) di annullamento dei contratti oggetto di causa.

Come sopra esposto l’originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti formula - fra le altre - la seguente domanda:

“(…) - annullare, ai sensi degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431, 1439, 1440 cod. civ., i contratti tra le parti, come individuati e descritti in premessa”.

Secondo la parte attrice originaria Produttori Moscato d’Asti i due contratti oggetto di causa sarebbero annullabili per vizio del consenso, nella forma del dolo, dell’errore essenziale, dell’errore riconoscibile sulle qualità dell’altro contraente, e ciò in ragione del fatto che la società Terre Cortesi Corporation “non ha in realtà avuto alcun ruolo effettivo nella vicenda e ne è rimasta estranea” in quanto gli emolumenti mensili dovuti (per il primo anno) sono stati incassati direttamente dal Livio Bruni, la Terre Cortesi Corporation risulta priva delle licenze per operare quale importatore o esportatore nel Nord America (essendo registrata quale mera domestic business corporation) così come di una struttura aziendale, risultando peraltro irreperibile, ciò che si dovrebbe evincere dalla ricevuta di ritorno della missiva raccomandata spedita in data 12 aprile 2017 restituita al mittente con la seguente causale: “return to sender not deliverable as adressed unable to forward” (v. pag. 9 e 10 dell’atto di citazione).

La domanda di annullamento ora delibata è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

In particolare, la domanda in questione:

- con riferimento all’accordo commerciale del 28 luglio 2015 stipulato fra la Terre Cortesi Corporation e la Produttori Moscato d’Asti → va rigetta per difetto di legittimazione passiva oltre che per infondatezza nel merito;

- con riferimento all’accordo commerciale del 28 luglio 2015 stipulato fra la Livio Bruni & Co. s.r.l. e la Produttori Moscato d’Asti → va rigettata per infondatezza nel merito.

Va invero ribadito come il legittimato passivo della domanda di annullamento qui delibata è il contraente del contratto.

E quindi con riferimento al contratto stipulato dalla Terre Cortesi Corporation il legittimato passivo va individuato nella medesima Terre Cortesi Coporation che è società di diritto statunitense effettivamente sussistente, di cui il convenuto Livio Bruni è rappresentante legale.

A tal riguardo vanno anche in questo caso richiamati i sopra citati documenti prodotti dalla originaria parte convenuta sub nn. 4, 4.1, 4.2, 4.3, e 4.4, recanti documentazione societaria e certificazioni camerali, dalla quale si evince l’effettiva sussistenza ed esistenza della società quale soggetto di diritto statunitense.

La domanda in parola va dunque disattesa per difetto di legittimazione passiva in capo agli odierni convenuti in riferimento all’accordo commerciale del 28 luglio 2015 stipulato fra la Terre Cortesi Corporation e la Produttori Moscato d’Asti.

A ciò si aggiunga che essa è comunque altresì infondata nel merito (e ciò anche con riferimento all’accordo commerciale fra Produttori Moscato d’Asti e Livio Bruni & Co. s.r.l.) poiché non vi è evidenza alcuna di artifizi e raggiri, di occultamenti indebiti della reale consistenza dalla strutturazione della società, di alterata o falsa rappresentazione della realtà.

Appareva invero chiaro ed evidente, anche al momento della stipulazione degli accordi in parola, che la società Terre Cortesi Corporation era il soggetto incaricato della promozione dei prodotti Natincò nei paesi Nafta proprio in ragione della sua natura di società di diritto statunitense.

Dunque, l’aver scelto essa come contraente è stata opzione ben chiara e palese alla parte attrice Produttori Moscato D’Asti la quale in allora ha ben potuto valutare l’appropriatezza, l’opportunità e la convenienza di stipulare un contratto siffatto con tale entità giuridica.

E - d’altra parte - la mera lettura dell’accordo concluso fra le parti evidenzia con chiarezza come il convenuto Livio Bruni era mero rappresentante legale della società statunitense alla quale, in ragione del principio della immedesimazione organica, dovevano e devono imputarsi in via esclusiva gli effetti del contratto, così come gli obblighi e i diritti da esso discendenti.

Si trattava e si tratta – dunque – di una configurazione giuridica, societaria e fattuale palese, chiara ed evidente, la cui opzione, in quanto volontaria e in alcun modo imposta, non può oggi essere oggetto di doglianza.

A ben vedere – infine – va osservato come le criticità evidenziate in atti dall’originaria parte attrice Produttori Moscato D’Asti (concernenti la mancata rintracciabilità su internet o sui social network, il mancato deposito del Biennal Statement secondo la normativa dello Stato di New York, la limitata autorizzazione al solo domestic business) attengono più che altro a profili concernenti l’omesso adempimento delle obbligazioni assunte, e non già all’inesistenza della stessa o alla presunta simulazione soggettiva.

Né in senso contrario depone il fatto che la società sia stata costituita nello stesso anno di stipulazione dell’accordo commerciale di cui trattasi, poiché anche questo aspetto ricade nella valutazione complessiva che ciascun operatore compie sui propri partners commerciali, valutandone la solidità economica, la consistenza patrimoniale, la capacità operativa, l’esperienza acquisita, l’affidabilità complessiva, potendo evidentemente tale scelta legittimamente ricadere anche su una c.d. newco, magari appositamente costituita per l’attività regolata dal contratto, senza che ciò escluda la riferibilità delle obbligazioni contrattuali alla società appositamente costituita piuttosto che alle persone fisiche che hanno promosso l’iniziativa economica.

Evidentemente la responsabilità della scelta di avvalersi di un determinato operatore economico, valutandone la solidità patrimoniale e la capacità economica e aziendale, ricade esclusivamente sul contraente che decide di accordarsi con altra società, salvo l’eventuale ricorrenza di artifizi o raggiri, ovvero la falsa rappresentazione della realtà, ciò che nel caso in esame difetta completamente.

Le considerazioni che precedono comportano altresì il rigetto delle domande avanzate nei confronti della persona fisica Livio Bruni, essendo palese che egli ha chiaramente agito come mero rappresentante legale della Terre Cortesi Corporation e non ha in alcun modo rappresentato falsamente la realtà, omesso circostanze rilevanti, immutato il vero, oppure indotto in errore la Produttori Moscato d’Asti Associati.

E’ di tutta evidenza che laddove il proprio contraente è una società

- sebbene il pregio dell’operazione economica avviata si concentri sull’apprezzamento e la fiducia che si nutre nei confronti dell’azionista o l’amministratore di quella società – la valutazione e la congruità dell’affare andrà riferito alle capacità operative di detta società, alla sua solidità patrimoniale, alla luce della nota regolamentazione giuridica che governa lo strumento societario di cui trattasi (in questo caso era evidente e palese che si trattava di una neocostituita società statunitense appositamente creata per le attività di promozione di prodotti vinicoli nel mercato Nafta).

Alla luce delle suesposte considerazioni va dunque rigettata la domanda di annullamento avanzata dalla originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti.


3.5. Sulla domanda di accertamento negativo dell’importo di € 126.878,40 come avanzata dall’originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. nei confronti dei convenuti Livio Bruni e Livio Bruni & Co. s.r.l..

Come sopra trascritto l’originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti formula altresì la seguente domanda:

“- accertare e dichiarare l’insussistenza dei crediti vantati dai convenuti con le missive inviate a parte attrice in data 18/19 gennaio 2018 per la somma di € 126.878,40”.

Anche la domanda in parola è infondata in forza delle considerazioni sopra svolte in punto di difetto di legittimazione passiva.

Appare evidente che il credito di € 126.878,40 è stato rivendicato dalla società Terre Cortesi Corporation con missiva del 18.1.2018 inviata alla Produttori Moscato D’Asti con mail del 19.1.2019 (v. il doc. n. 9 del fascicolo dell’originaria parte attrice Produttori Moscato D’Asti nel fascicolo R.G. 5349/2018).

Il soggetto legittimato passivo dell’azione di accertamento negativo è – pertanto - la società Terre Cortesi Corporation, e non già gli odierni convenuti originari Livio Bruni e Livio Bruni & Co. s.r.l..

A ciò consegue il rigetto della domanda.


3.6. Sull a dom anda di acce rtame nto n egativo dell’im port o di € 51.693, 44 co me a vanzata d all’ori gin aria part e attrice Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. nei confronti dei convenuti Livio Bruni e Livio Bruni & Co. s.r.l., nonché sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla predetta convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l. nei confronti di parte attrice avente ad oggetto il menzionato importo d i € 5 1.693 , 44.

Come sopra trascritto l’originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti ha formulato - fra le altre - anche la seguente domanda:

- accertare e dichiarare l’insussistenza dei crediti vantati dai convenuti con le missive inviate a parte attrice in data 18/19 gennaio ragioni della premessa dell’atto della prima memoria”.

A sua volta la parte convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l. ha chiesto l’accoglimento della seguente domanda riconvenzionale:

“Per le ragioni di cui in narrativa, accertato e dichiarato il credito vantato dalla società Livio Bruni & CO. S.r.l. nei confronti dell’attrice per le prestazioni tutte rese in esecuzione del contratto d.d. 28.7.2015 stipulato dalla predetta convenuta con Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a., pari ad € 51.693,44.- oltre IVA, condannare l’attrice a corrispondere a Livio Bruni & CO. S.r.l. l’importo di € 51.693,44.- o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, maggiorata di IVA ed interessi di mora ex D.lsg. n. 231/2002 dal dovuto all’effettivo saldo”.

Il credito vantato dalla Livio Bruni & Co. s.r.l. si compone delle seguenti voci:

(omissis)

(v. la missiva del 18.1.2018 recapitata via pec in data 19.1.2018 prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo della originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti nel fascicolo R.G. 5349/2018).

Ebbene, a tal riguardo, il Tribunale osserva quanto segue in relazione a ciascuna delle singole predette voci:

1) € 1.154,00 per costi di promozione straordinaria riferite ai costi di trasporto dei campioni di vino inviati dalla Livio Bruni & Co. s.r.l. ai potenziali clienti contratto prevedeva che i costi inerenti l’attività di promozione straordinaria (fra i quali quelli per l’invio di campionature) sarebbero stati sostenuti dalla Produttori Moscato d’Asti, è anche vero che la documentazione prodotta non comprova affatto che l’attività in parola sia stata effettivamente eseguita, atteso che i ddt prodotti in atti non risultano sottoscritti dal destinatario e che la documentazione in atti è documentazione di mera provenienza unilaterale, di per sé priva di conducente e specifico valore probatorio (v. i docc. da 21 a 49 nonché 178 e 179 del fascicolo di parte convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l.);

2) € 2.135,65 per costi sostenuti per attività di “incoming operatori esteri”

→ la pretesa non è fondata; infatti, la documentazione prodotta in atti consiste in vari scontrini e ricevute di ristoranti, biglietti del treno, alberghi, senza tuttavia che la prestazione ivi indicata possa riferirsi con specificità ai prodotti Natincò; si tratta invero di ricevute, fatture e scontrini dai quali non si evincono elementi certi per collegare quel costo a una precisa attività promozionale rilevante ai fini di causa (v. i docc. da 91 a 118 del fascicolo di parte convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l.);

3) € 176,00 per iscrizione al concorso internazionale IWSC International Winw & Spirits Competion 2016

→ la pretesa è fondata, tenuto conto che la fattura prodotta si riferisce effettivamente al prodotto Moscati d’Asti e che vi è corrispondenza fra le parti che conferma la piena conoscenza di Produttori Moscato d’Asti circa la partecipazione al concorso in parola (v. i docc. n. 119 e 180 del fascicolo di parte convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l.);

4) € 150,00 per gadget, acquisto biglietti da visita

→ la pretesa è fondata, tenuto conto che la documentazione prodotta dimostra l’intervenuta approvazione da parte della Produttori Moscato d’Asti (v. in particolare il doc. n. 181 del fascicolo di parte convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l. contenente mail con cui Claudio Castellaro per Produttori Moscato d’Asti approva la configurazione biglietti da visita; v. anche i docc. da n. 120 a 123);

5) € 36.850,00 quali costi sostenuti per la partecipazione a n. 8 fiere

→ la pretesa è fondata, e ciò in base alle seguenti motivazioni:

- la documentazione prodotta sub docc. 127, 124, 140, 141, 160 e 163 del fascicolo di parte convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l. prova che la partecipazione alle fiere, con necessità di sopportazione dei costi relativi, era stata approvata o comunque portata a conoscenza della Produttori Moscato d’Asti;

- per ciascuna fiera è stata prodotta documentazione che dimostra comunque la partecipazione alla fiera in questione;

- la testimone escussa Elisa Giovannini, ex dipendente della Livio Bruni & Co. s.r.l., della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, ha confermato la partecipazione a tutte le fiere menzionate in atti nonché l’entità del costo pattuito e sostenuto (v. il verbale dell’udienza del 19.2.2019 nel corso della quale è stata assunta la relativa deposizione);

- anche il testimone Giorgio Brentari, agente di commercio per la Livio Bruni & Co. s.r.l., ha confermato l’esistenza di un accordo generale sulla ripartizione dei costi delle fiere (v. il verbale dell’udienza del 19.2.2019 nel corso della quale è stata assunta la relativa deposizione);

- dalla documentazione prodotta si evince che la partecipazione alle fiere è indicata nei diversi report consegnati in corso di esecuzione di contratto (v. anche le testimonianze dei testi Giovannini e Brentari che hanno confermato l’avvenuta consegna dei predetti report nel corso delle riunioni intercorse fra le parti);

- il contratto stipulato fra le parti prevedeva espressamente che costi di tal fatta sarebbero stati sopportati e sostenuti dalla Produttori Moscato d’Asti;

6) € 368,79 per provvigioni maturate in relazione alle vendite effettuate in favore di Ambre s.r.l.

→ la pretesa è fondata, e ciò in base all’evidenza documentale di cui alle fatture di vendita emesse da Produttori Moscato d’Asti nei confronti dell’acquirente Ambre s.r.l. (fatture non disconosciute dall’odierna originaria parte attrice) (v. i docc. nn. 164 e 165 del fascicolo di parte convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l.);

7) € 5.859,00 per provvigioni asseritamente maturate in relazione ad ordini non evasi da Produttori Moscato d’Asti

→ la pretesa non è fondata, in quanto il contratto prevedeva che le provigioni maturassero solo sulle vendite andate a buon fine; la posta monetaria in parola avrebbe dovuto quindi essere eventualmente richiesta a titolo di risarcimento del danno, e non già sulla base del titolo contrattuale qui azionato; peraltro, si evidenzia come in atti non vi sono indici obiettivi della ricorrenza di elementi di colpa a carico della Produttori Moscato d’Asti per la mancata conclusione dell’affare;

8) € 5.000,00 quale rifusione del risarcimento del danno asseritamente erogato a un cliente cinese della zona del Guanndong a seguito di un ordine di n. 6000 bottiglie Natincò inevaso dalla Produttori Moscato d’Asti

→ la pretesa non è fondata, atteso che, a prescindere da ogni altra questione, non è stata prodotta in atti alcuna attestazione o evidenza del bonifico bancario attraverso il quale vi sarebbe stato il pagamento, tenuto altresì conto che – come sopra detto – non vi sono indici obiettivi della ricorrenza di elementi di colpa a carico della Produttori Moscato d’Asti per la mancata conclusione dell’affare.

Alla luce di quanto sopra delibato e valutato, il credito legittimamente vantato dalla Livio Bruni & Co. s.r.l. nei confronti della Produttori Moscato d’Asti deve pertanto accertarsi nella misura di € 37.544,79.

La parte attrice originaria Produttori Moscato d’Asti va pertanto condannata al pagamento, in favore della società Livio Bruni & Co. s.r.l., della somma di € 37.544,79 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della messa in mora (19.1.2018) (v. la missiva del 18.1.2018 recapitata via pec in data 19.1.2018 prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo della originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti nel fascicolo R.G.5349/2018) e sino all’effettivo esborso.


3.7. Sulla domanda di restituzione a titolo di indebito ex art. 2033 d el codi ce ci vile in r elazion e all ’importo di € 3 2.00 0,00 come avanzata dalla Produttori Moscato d'Asti nei c onfronti delle parti convenute.

La domanda è stata formulata nelle conclusioni dell’atto di citazione di cui al R.G. 5349/2018 senza tuttavia esplicitazione di alcuna motivazione nel corpo dell’atto.

In risposta all’eccezione di nullità della domanda in oggetto come formulata dalla Difesa convenuta, la Difesa attrice ha così argomentato nella prima memoria istruttoria:

(omissis)

(v. pagina 4 della prima memoria istruttoria dell’originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti).

Successivamente nella seconda memoria istruttoria di parte attrice nulla viene ulteriormente specificato e dedotto.

Da ultimo nella comparsa conclusionale ex art. 190 del c.p.c. di parte attrice si legge quanto segue:

(omissis)

(v. pagina 5 della comparsa conclusionale ex art. 190 del c.p.c. dell’originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti).

A prescindere da ogni altra questione, la domanda in parola va rigettata poiché non vi è prova documentale del pagamento da parte della Produttori Moscato d’Asti delle somme indicate in fattura, né del concreto beneficiario di esse, di modo che non è neanche chiaro (e comunque in alcun modo provato) chi ha eventualmente effettuato il pagamento e chi lo ha effettivamente ricevuto.

Inoltre, secondo la prospettazione di parte attrice, e stando alla risultanza documentale di cui alle evocate fatture e alla dichiarazione prodotte sub docc. nn. 11, 12 e 14 del fascicolo di parte attrice Produttori Moscato d’Asti, i soggetti legittimati attivi e passivi della domanda ex art. 2033 del codice civile dovrebbero – a tutto concedere – individuarsi nella Associazione Piedmont Red and White (soggetto che in tesi avrebbe effettuato il pagamento) e nella Terre Cortesi Corporation (soggetto che in ipotesi avrebbe ricevuto il pagamento), e non già nelle odierne parti processuali.

A tanto consegue il rigetto della domanda qui delibata.


3.8. Sulla dedotta sussistenza di atti di concorrenza sleale.

L’originaria parte attrice Moscato d’Asti ha poi formulato la seguente domanda:

“- accertare che la condotta dei convenuti costituisce attività di concorrenza sleale a danno di parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2598, numeri 1, 2, e 3 cod. civ.”;

L’originaria parte attrice – in punto di asserita concorrenza sleale - si è limitata a dedurre quanto segue in atto di citazione nel fascicolo R.G. 5349/2018:

(omissis)

(v. pagine 11 e 13 dell’atto di citazione).

Anche queste deduzioni sono infondate e, pertanto, vanno disattese.

Quanto all’attività attinente al mercato Nafta, come già sopra delibato e argomentato, il legittimato passivo della relativa domanda va individuato nella società statunitense Terre Cortesi Corporation, e non già negli odierni convenuti.

Quanto invece all’asserita concorrenza sleale ex art. 2598 del codice civile imputata agli odierni convenuti Livio Bruni e Livio Bruni & Co. s.r.l., premesso che alla persona fisica di Livio Bruni non trattandosi di concorrente (ma mero rappresentante legale della società Livio Bruni & Co. s.r.l.) non può essere imputata alcuna attività ex art. 2598 del codice civile, si osserva come il contratto stipulato fra la Livio Bruni & Co. s.r.l. e la Produttori Moscato d’Asti non prevedeva in capo alla predetta Livio Bruni & Co. s.r.l. alcun obbligo di promozione in esclusiva del vino Nanticò (con esclusione pertanto di altre etichette).

Non essendovi alcun obbligo di procedere in via esclusiva alla promozione del prodotto Natincò, nessun addebito può essere dunque mosso alla cennata società Livio Bruni & Co. s.r.l. per aver proseguito nella sua attività d’elezione, ovverosia la promozione di iniziative commerciali e di sviluppo di diverse etichette e di prodotti vinicoli, e quindi anche con riferimento ad altri marchi.

A ciò si aggiunga – a tutto concedere – che il prodotto indicato dalla Difesa attrice (Moscato Dolce VSQ della Cantine Ambra) è vino da considerarsi non in diretta concorrenza con il prodotto dell’originaria odierna attrice trattandosi di prodotti del tutto diversi (si veda in proposito il disciplinare di produzione prodotto sub doc. n. 172 del fascicolo di parte convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l.).

Tali ragioni giustificano e motivano il rigetto della domanda di accertamento qui delibata.


3.9. Sulla domanda risarcito ria ava n zata dall’originaria parte attrice Produttori Moscato d ’Asti.

L’originaria parte attrice Moscato d’Asti ha da ultimo formulato la seguente domanda:

“- dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire a parte attrice i danni (perdita di chances nonché lesione dell’immagine della società cooperativa PMDA e del prodotto contrassegnato dal marchio Natincò) tutti da questi subiti in conseguenza della condotta di parte avversa (come descritta in premessa della prima memoria in relazione al dolo ovvero all’errore e alla responsabilità precontrattuale in capo al sig. Livio Bruni - art. 1337 c.c. - e degli inadempimenti/inesatti adempimenti dei convenuti), danni che si propongono in € 220.000,00 ovvero nella diversa somma che sarà determinata in corso di giudizio, anche in via equitativa, ovvero ai sensi degli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 2056 cod. civ.”.

L’infondatezza delle domande avanzate dall’originaria parte attrice comporta altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria qui delibata, risultando esclusa sia la ricorrenza di atti dolosi (e ciò per le ragioni sopra illustrate (si veda quanto argomentato al paragrafo 3.4. della presente sentenza), sia la legittimazione passiva dei convenuti in riferimento alle domande relative al contratto concluso fra la Produttori Moscato d’Asti s.c.a. in liquidazione e la Terre Cortesi Corporation.

A ciò si aggiunga come la copiosa documentazione prodotta in atti compravi chiaramente come la società Livio Bruni & Co. s.r.l. abbia dato corso al contratto da essa stipulato con la Produttori Moscato d’Asti s.c.a. in liquidazione, come anche chiaramente dimostrato dalla circostanza che quest’ultima nel comunicare (con lettera del 12.4.2017) l’esercizio del proprio recesso non abbia avanzato alcuna contestazione nei confronti della Livio Bruni & Co. s.r.l., risultando la scelta in questione quale mero esercizio della propria discrezionalità commerciale e non già comportamento necessitato dall’altrui inadempimento.


4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle residue istanze istruttorie avanzate in atti e non accolte in corso di causa, giacché non rilevanti al fine del decidere.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.

Quanto alle spese di lite si osserva come nell’odierna sede processuale si debba procedere, oltre alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio, anche alla regolamentazione delle spese relative al procedimento incidentale per regolamento di competenza svoltosi innanzi alla Corte Suprema di Cassazione (R.G. 7558/2020 Corte di Cassazione), così come disposto dalla stessa Corte con l’ordinanza n. 24674/2020.

Peraltro, si osserva come i supremi giudici hanno affermato che in tema di regolamento di competenza non sono ammissibili censure che possano portare all’esame di questioni estranee alla competenza, che la Corte di Cassazione è chiamata a regolare, essendo il compito di quest’ultima, in detta sede, limitato alla sola designazione del giudice competente, affinché l’esame della controversia prosegua innanzi a lui con statuizione sulle spese del solo procedimento di regolamento, che si innesta come incidente limitato e concluso sul procedimento originario; ne consegue che, qualora sia accolta l’istanza di regolamento avverso una pronuncia declinatoria di competenza, la prosecuzione del giudizio originario, cui le parti debbono provvedere innanzi allo stesso giudice che ha emesso la pronuncia di incompetenza, postula la caducazione, determinata dall’accoglimento dell’istanza, di tale pronuncia e dei provvedimenti conseguenziali, come quello sulle spese, laddove su queste ultime il giudice dichiarato competente dovrà decidere, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle stesse, con riferimento all’intero processo e all’esito finale della lite (v. Cass. ord. n.1082/2005 e Cass. sent. n. 2457/1974).

Alla luce di detti principi e del complessivo svolgimento ed esito del giudizio, connotato da solo parziale soccombenza reciproca (la Produttori Moscato d’Asti risulta vittoriosa in punto di competenza ma soccombente sulle domande di risoluzione, annullamento, accertamento di atti di concorrenza sleale e risarcimento del danno, nonché su quelle di accertamento negativo del credito, fatta eccezione per una piccola parte; la parte Livio Bruni & Co. s.r.l. risulta soccombente sulla competenza e vittoriosa su tutte le altre domande nonché parzialmente anche sulla domanda di pagamento di € 51.693,44 accolta nella minor misura di € 37.544,79), il Tribunale ritiene di compensare le spese di lite (globalmente valutate) per un quinto del loro ammontare e di condannare la parte attrice originaria Produttori Moscato d’Asti al pagamento, in favore della parte convenuta Bruni Livio e Livio Bruni & Co. s.r.l., della residua parte (quattro quinti).

Le spese in parola si liquidano allora come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all’art. 4 del citato D.M. e dell’esito del giudizio, sulla base dei valori dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) (così determinato avendo riguardo proprio all’esito del giudizio che ha visto accolta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l. per l’ammontare di € 37.544,79), opportunamente modulati in ragione dell’elevato numero delle questioni affrontate e della complessità delle stesse, nonché delle seguenti analitiche voci:

a) fase di studio → € 2.800,00 b) fase introduttiva → € 2.000,00 c) fase istruttoria → € 2.800,00 d) fase decisionale → € 3.000,00

= per un totale di € 10.600,00

= 4/5 = € 8.480,00.

 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) Accerta l’intervenuta risoluzione dell’accordo commerciale del 28.7.2015 stipulato fra la Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. in liquidazione e la Livio Bruni & Co. s.r.l. per effetto dell’intervenuto recesso esercitato con lettera del 12.4.2017 dalla Produttori Moscato d’Asti s.c.a. in liquidazione.

2) Condanna l’originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. in liquidazione al pagamento, in favore della società convenuta Livio Bruni & Co. s.r.l., della somma di € 37.544,79 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della messa in mora (19.1.2018) e sino all’effettivo esborso.

3) Rigetta tutte domande avanzate in atti dalla Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. in liquidazione nei confronti della parte convenuta Bruni Livio e Livio Bruni & Co. s.r.l. per le analitiche ragioni indicate in parte motiva.

4) Compensa le spese di lite del presente giudizio per un quinto del loro ammontare e condanna l’originaria parte attrice Produttori Moscato d’Asti Associati s.c.a. in liquidazione alla rifusione, in favore della originaria parte convenuta Bruni Livio e Livio Bruni & Co. s.r.l., della restante parte che liquida in € 8.480,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 30 settembre
 

Il Giudice estensore

dott. Guglielmo Rende

Il Presidente

dott.ssa Silvia Vitrò