Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 21-10-2022
Numero provvedimento: 1398
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Misura Investimenti. Piano di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. delegato (UE) n. 2016/1149 e reg. di esecuzione (UE) n. 2016/1150 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e successivi - Presentazione delle domande di aiuto Campagna 2020/2021 - Istanza di accesso civico - Diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni - Contestazione sull’inerzia dell’Amministrazione nell’esibizione degli atti richiesti, ex art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 175 del 2022, proposto da
Aziende Agricole di Martino De Luca di Roseto Tupputi Schinosa delle Sorelle di Martino S.a.s., Aziende Agricola S. Perpetua S.n.c. di Di Martino Maria Francesca & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocato Ludovico Bruno, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, Riviera di Chiaia, n. 180;


contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Brunella Volini, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare n. Sauro, nn. 31-33;


nei confronti

Capece Minutolo Corrado, non costituito in giudizio;


per l'annullamento

- del silenzio formatosi sulla istanza di accesso del 30 novembre 2021, formulata ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto legislativo n. 33/2013, per la visione, con facoltà di estrazione, degli atti e/o documenti, comunque denominati, anche interni, afferenti “la domanda del primo posizionato in graduatoria, Capece Minutolo Tupputi Schinosa Corrado, con una spesa richiesta di € 330.224,85, nonché dei verbali istruttori formati dalla Regione Puglia, nonché di qualsiasi altro atto in parte qua rilevante ai fini della conclusione del procedimento”;

- nonché per l’accertamento, con consequenziale ordine di esibizione, del diritto delle ricorrenti ad accedere ai documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO


1. - Con istanza del 30 novembre 2021, rivolta alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente Misure investimenti - Campagna 2021/2021 (avente a oggetto “OCM Vino - Misura Investimenti. Piano di Sostegno Vitivinicolo - Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. delegato (UE) n. 2016/1149 e reg. di esecuzione (UE) n. 2016/1150 - D.M. 911 del 14 febbraio 2017 e successivi. DDS n. 2019 del 6.10.2020 (BURP n. 140 dell’8.10.2020). Disposizioni regionali per la presentazione delle domande di aiuto Campagna 2020/2021. Accesso Civico ex D. Lgs. 33/2013”), le Società ricorrenti, che espongono di essere “in parte proprietarie esclusive ed in parte comproprietarie (communio pro indiviso) con il controinteressato” di una antica Masseria sita in Trani, con vari subalterni:

- premesso:

<<Che la Regione Puglia, con la determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 6 ottobre 2020, n° 19, ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura in oggetto indicata;

- Che con la Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 19 aprile 2021, n. 101, ha pubblicato l’elenco delle ditte ammesse al finanziamento;

- Che alla posizione n° 1, con la domanda di aiuto n° 15670002219, è stato ammesso al finanziamento Capece Minutolo Tupputi Schinosa Corrado, con una spesa richiesta di euro 330.224,85;

Considerato

- che ai sensi del D. Lgs. 33/2013, articolo 1, “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”;

- che ai sensi del D. Lgs. 33/2013, articolo 5 comma 2°, “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”;

- che non sussistono le condizioni di cui al D. Lgs. 33/2013, articolo 5-bis, ai fini dell’esclusione all’accesso;

Atteso

- che il Consiglio di Stato ha chiarito che “a tutela della trasparenza e contro la corruzione, deve essere garantito a tutti, terzi compresi, l’accesso civico pieno, alla documentazione degli appalti pubblici” (si confronti Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 5 giugno 2019, n. 3780);

- tale indirizzo è stato ulteriormente confermato dal Consiglio di Stato, in sede di adunanza plenaria, con la sentenza 10/2020>>;

- hanno chiesto “l’accesso alla domanda del primo posizionato in graduatoria, Capece Minutolo Tupputi Schinosa Corrado, con una spesa richiesta di euro 330.224,85, nonché dei verbali istruttori formati dalla Regione Puglia, nonché di qualsiasi altro atto in parte qua rilevante ai fini della conclusione del procedimento>>.

Le Società istanti, rilevato che la Regione Puglia “non ha riscontrato l’istanza nel termine di trenta giorni, con il conseguente obbligo per le odierne ricorrenti di impugnare suddetto silenzio-rifiuto ai sensi dell’articolo 116 c.p.a.”, domandano l’annullamento del silenzio medesimo, nonché l’accertamento, con consequenziale ordine di esibizione, del loro diritto ad accedere ai documenti richiesti.

A sostegno del ricorso deducono le seguenti censure, così rubricate:

1) Violazione e falsa applicazione di legge - Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione - Violazione e falsa applicazione del principio di legalità. Violazione falsa applicazione della l. 241/1990, art. 22 e ss.. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia e illogicità manifeste - Sviamento di potere. Violazione del dovere di correttezza - Par condicio e trasparenza - Violazione del d. lgs. 33/2013 - Violazione dell’articolo 31 della l. n. 1150/1942.

- Si è costituita in giudizio la Regione Puglia.

1.2 - Con Memoria difensiva del 23 maggio 2022, la Regione Puglia ha fatto presente di aver dato seguito all’istanza di accesso civico formulata dalle Società ricorrenti, trasmettendo telematicamente la documentazione richiesta (nota prot. r_puglia/AOO_155/PROT/21/02/2022/0002032 - Allegato n. 6, prodotto agli atti di causa il 17 maggio 2022).

1.3 - Con Memoria di replica del 27 maggio 2022, le Società ricorrenti, premesso in particolare che “Le istanti hanno formulato un’istanza di accesso civico che l’Amministrazione non ha riscontrato e che quindi ha rigettato”, hanno dedotto l’incompletezza della documentazione trasmessa, mancando ancora, “A titolo esemplificativo….: la documentazione allegata alla domanda di accesso ai finanziamenti, di cui all’articolo 8.5. del Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 140 dell’8.10.2020 (tra cui, l’allegato 5, l’allegato 8, l’allegato 11, l’allegato 12, l’allegato 15, l’allegato 17); - tutta la documentazione afferente l’istruttoria delle domande; - la copia del progetto esecutivo, il computo metrico, e così via”.

1.4 - In data 6 giugno 2022, la Regione Puglia ha depositato in giudizio, in uno all’allegata documentazione, il “Provvedimento integrativo di ostensione” del 3 giugno 2022 (prot.r_puglia/AOO_155/PROT/03/06/2022/0008128 - si veda il successivo punto n. 3).

1.5 - All’udienza in camera di consiglio dell’8 giugno 2022, presente la difesa regionale, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

3. - Ed invero, come detto, risulta agli atti di causa che, con nota del 3 giugno 2022 (depositata in giudizio il 6 giugno 2022), la Regione Puglia ha osteso “anche tutti gli altri documenti presenti nel fascicolo”, precisando che <<agli atti non esistono “progetti esecutivi” e che “l’allegato 17”, come indicato dal legale delle aziende controinteressate, non esiste, essendo contrassegnato dal numero 16>> e che “il procedimento di concessione dell’aiuto è in corso e il termine di conclusione è fissato al 15/07/2022, termine ultimo per inserire a sistema la domanda di saldo, mentre dal lato Amministrazione si deve concludere entro il 15/10/2022”; la completezza della documentazione integrativa è rimasta incontestata da parte ricorrente, peraltro non presente alla camera di consiglio dell’8 giugno 2022.

4. - L’ostensione dei documenti richiesti determina il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito, piuttosto che la cessazione della materia del contendere, per le ragioni di seguito esposte in ordine alla soccombenza virtuale (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 12 febbraio 2021, n. 282).

Deve escludersi, infatti, che possa ritenersi verificata l’ipotesi della soccombenza virtuale.

Come esposto dalle stesse Società ricorrenti, con il gravame proposto esse hanno contestato l’inerzia dell’Amministrazione nell’esibizione degli atti richiesti, ex art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013.

La giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che, <<“Con riguardo all’accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 non sono ipotizzabili, al pari dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241 del 1990, provvedimenti di silenzio rigetto. Dinanzi al silenzio serbato dall’amministrazione l’interessato può coltivare due strade: a) attivare la speciale tutela amministrativa davanti al responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza (proprio al fine di ottenere un provvedimento espresso); b) attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. onde far accertare l’illegittimità del silenzio e dunque per ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso” (Tar Firenze , sez. II , n. 1421/2019 e Tar Roma, sez. III, n.10620/2019)>> (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 12 febbraio 2021, n. 282).

Il rimedio attivato dalle Società ricorrenti, volto a contestare, il silenzio (rifiuto) dell’Amministrazione, equiparandolo ad una determinazione tacita di rigetto e ad ottenere una pronuncia declaratoria dell’obbligo (non di concludere il procedimento, bensì) di esibire la documentazione richiesta, è da considerarsi inammissibile.

Difettano, quindi, i presupposti per la soccombenza virtuale dell’Amministrazione a favore delle Società ricorrenti, dovendosi questa, piuttosto, ritenere sussistente a sfavore di queste ultime.

5. - Le spese, tuttavia, trovano adeguata regolamentazione con la integrale compensazione, in considerazione dell’interesse fatto valere dalle Società ricorrenti e del riconoscimento dello stesso da parte dell’Amministrazione.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore