Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 21-09-2022
Numero provvedimento: 2319
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Opposizione avverso ingiunzioni amministrative - Prelievo di campione di vino bianco da una partita da sottoporre ad esame - Riscontrata irregolarità per titolo alcolometrico volumico totale ed effettivo inferiore al limite di legge e per contenuto in alcool metilico superiore - Irrogazione di sanzione - Contestazione relativa all'applicazione dell’art. 35, co. 5, L. 82/2006, che sanziona la detenzione a scopo di vendita, somministrazione o commercio di vini di cui all’art. 10, co. 1 e 2, e 11, co. 1 lett. a), c), f) h) e i), e co. 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste.


SENTENZA

n. 2319/2022 pubbl. il 21/09/2022

(Giudice: dott.ssa Annagrazia Lenti)

 

nella causa civile in primo grado, iscritta al n.2082/2019 RG,
 

tra
 

N.G., in proprio e quale legale rappresentante della Nuova Castelvini Coop. S.p.A., rappresentato e difeso dall’ Avvocato Francesco Paolo Garzone

- parte opponente -
 

e
 

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, rappresentato e difeso dal funzionario allo scopo delegato

- parte opposta -


avente ad oggetto: “opposizione avverso ingiunzioni amministrative”.

All’udienza cartolare del 21.9.2022 la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

N.G. ha proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione nn. 229-230/2019, emesse in data 27/2/2019 dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per il pagamento dell’importo (per ogni ordinanza) di € 105.000,00, oltre spese.

L’opponente ha dedotto che:

- le ordinanze derivano da un unico accertamento, effettuato nella sede della società in data 3/3/2014;

- a seguito di regolare prelievo di campione di vino bianco da una partita di 100.000 litri da sottoporre ad esame, l’esito restituiva l’irregolarità dello stesso per titolo alcolometrico volumico totale ed effettivo inferiore al limite di legge ed inoltre contenuto in alcool metilico superiore;

- veniva, pertanto, disposto il sequestro amministrativo del silo contenente il vino e venivano emessi due verbali di contestazione cui seguivano le due ordinanze opposte;

- con le dette ordinanze, veniva ingiunto per due volte il pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla legge: sia per il tasso alcolometrico non rispondente alle definizioni di vino, sia per il contenuto in alcol metilico superiore al limite previsto dalle norme;

- tali ordinanze sono illegittime poiché la norma contestata, ossia l’art. 35, co. 5, L. 82/2006, sanziona la detenzione a scopo di vendita, somministrazione o commercio di vini di cui all’art. 10, co. 1 e 2, e 11, co. 1 lett. a), c), f) h) e i), e co. 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste, mentre il vino detenuto presso lo stabilimento sanzionato non era destinato a tali scopi ed infatti era stato già denaturato con cloruro di sodio ed avviato ad apposito acetificio;

- la sanzione irrogata risulta illegittima anche rispetto al “quantum”, per violazione dell’art. 10, co. 1 e 2 L. n.689/81, secondo il quale il limite massimo della sanzione amministrativa irrogabile non avrebbe potuto superare, per ciascuna violazione, € 6.000,00;

- essa deriva da un’indebita duplicazione delle previsioni ex art. 35, co. 5, L. 82/2006, abrogata peraltro dalla L. 238/2016, la quale ha mitigato le misure punitive riducendole alla sanzione pecuniaria da € 1.500,00 a € 15.000,00;

- in ogni caso, le ordinanze opposte sarebbero illegittime per violazione dell’art. 8 L. 689/81, che mutua nell’ambito dell’illecito amministrativo il regime del cumulo giuridico delle pene previsto dall’art. 81 c.p.


La parte opposta ha contestato l’opposizione, chiedendone il rigetto, sostenendo che:

- le violazioni sono entrambe sanzionate dall’art. 35, punto 5, L. n. 82/2006, che prevede la sanzione amministrativa di € 105,00 per ettolitro o frazione di ettolitro di vino detenuto a scopo di commercio;

- l’opponente non ha fatto richiesta di revisione analisi, non ha inviato scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione (ex art. 18, L. 689/81);

- su istanza di parte, l’Amministrazione opposta ha emesso ordinanza di dissequestro con cui si è disposto l’invio di 100.000 litri di vino alla distillazione;

- il Nico ha sostenuto infondatamente che il vino fosse già stato denaturato;

- l’Amministrazione ha emesso due ordinanze di ingiunzione poiché si era in presenza di due distinte violazioni, contestate ciascuna con una diversa comunicazione di esito analitico;

- al caso di specie non può applicarsi la L. 236/2016, entrata in vigore il 12/1/2017: gli illeciti accertati sono stati commessi nel 2014 e pertanto correttamente sono state applicate le sanzioni previste dalla allora in vigore L. 82/2006, in ossequio del principio “tempus regit actum”;

- la pluralità o unicità di violazioni cui fa riferimento l’art. 8 L. 689/81 riguarda la pluralità o l’unicità delle condotte poste in essere in violazione della singola norma violata, e non l’atto di accertamento con cui le violazioni sono rilevate.


*****


L’opposizione non è fondata.

A fronte delle contestazioni del N.G., il Ministero opposto ha spiegato e documentato che:

- l’ordinanza-ingiunzione n.229-2019 è stata emessa per il riscontrato titolo alcolometrico volumico totale pari a 9,0 ml/100 ml, non rispondente alla definizione di vino;

- l’ordinanza-ingiunzione n.230-2019 è stata emessa per il contenuto in alcol metilico superiore al limite di 0,20 ml/100.

Il dato evidenziato dall’opponente sulla pregressa “denaturazione” è smentito dal fatto che dopo il prelevamento e l’esito analitico:

- è stato redatto il verbale di sequestro n.2014-1239 del 5 maggio 2014;

- il provvedimento di dissequestro è stato adottato in data 14 maggio 2014;

- l’Amministrazione ha ordinato l’avvio di 100.000 litri di vino bianco senza Dop e Igp alla distillazione.

Per la contestazione delle violazioni e per la irrogazione delle sanzioni sono state correttamente applicate le norme ratione temporis vigenti della Legge n.82/2006 e del Regolamento CE 1234-2007.

Dalla documentazione prodotta da parte opposta si evince che:

- i verbalizzanti, del Dipartimento Ispettorato Centrale Tutela Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, hanno prelevato i campioni da analizzare in presenza del N.G. e da un silo su cui era apposto il cartello “vino bianco” (cfr. verbale n.2014-197 del 3 marzo 2014);

- gli esami di laboratorio, muniti della indicazione del metodo di prova e dei diversi elementi presenti nel liquido analizzato, hanno acclarato “la irregolarità (…) per il titolo alcolometrico volumico totale ed effettivo inferiore a 9,00 ml/100 ml, non rispondente alla definizione di vino così come riportata nel REG.CE n.1234-2007 all. XI ter p.1 lett.a), per l’acidità volatile superiore al limite di 18 meq/l –vini bianchi e rosati, come riportato nel REG.CE n.606/2009 (…), per il contenuto di alcol metilico superiore al limite di 0,20 ml/100 ml di alcol complessivo riportato all’art.10 della Legge n.82/2006.

Le diverse violazioni, accertate con metodo obiettivo, all’esito del prelievo dei campioni dal silo “vino bianco” e delle analisi di laboratorio, hanno integrato il presupposto delle due ordinanze-ingiunzione opposte, come chiaramente evidenziato nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

La pregressa denaturazione – sostenuta dal N.G. – non ha trovato riscontro documentale; anzi, nel verbale di dissequestro si dà atto che il soggetto interessato non aveva effettuato alcuna comunicazione al competente ufficio e non aveva provveduto all’assunzione in carico del quantitativo di vino denaturato; tanto ciò vero che, nel provvedimento del 14 maggio 2014, si è testualmente ordinato: “ il dissequestro di litri 100.000 di vino bianco senza Dop e Igp, giacenti presso il silo di acciaio inox contraddistinto dal n.46 (…) sottoposto a vincolo cautelare (…) a condizione che la ditta istante provveda a destinare il prodotto in questione ad un acetificio, ovvero, alla distillazione previa denaturazione (…)”.

A fronte di una doppia violazione normativa, come contestata, per l’art.10 comma 1° - punto 2 lett.b) - punto 4 Legge n.82/2006, sono state applicate le doppie sanzioni, previste dall’art.35 della stessa legge (disposizioni attuative normativa comunitaria OCM vino); al riguardo, il N.G. non ha inteso pagare la sanzione di € 35.000,00 in misura ridotta per ciascuna violazione, come sarebbe stato possibile dopo la comunicazione dell’esito analitico (cfr. note n.47/2014-48/2014 in data 20 maggio 2014) e, quindi, è stata necessaria la irrogazione delle sanzioni pecuniarie per l’importo indicato nelle due ordinanze opposte (art.35 punto 5 Legge 82-2006); inoltre, sul piano della sussistenza delle violazioni, non è neutro il fatto che il trasgressore non abbia chiesto la revisione delle attività di analisi e non abbia esercitato le facoltà previste dall’art.18 della Legge 689/1981.

Da ultimo, deve essere stigmatizzata l’irrilevanza processuale del “contratto di fornitura” tra la Nuova Castelvini coop SpA, rappresentata dal N.G., e l’Acetificio Carandini Emilio SpA giacchè – per un verso - si tratta di documento privo di data certa e – per altro verso – è significativo che il N.G. – seppure presente - non abbia affatto evidenziato la conclusione di tale contratto nel momento del sequestro del silo n.46 contenente “vino bianco” per 100.000 litri (cfr. verbale del 3 marzo 2014).

Per quanto esposto, con valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione, l’opposizione deve essere rigettata.

Alcuna statuizione può emettersi per le spese di giudizio attesa la costituzione della PA mediante difesa interna.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2082-2019 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- rigetta l’opposizione;

- nulla per le spese.

 

Così deciso il 21 settembre 2022