Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 03-10-2022
Numero provvedimento: 28578
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Irrogazione di sanzione amministrativa nei confronti di azienda per avere in giacenza succo d'arancia all'interno di uno stabilimento vitivinicolo in violazione del divieto di cui all'art. 6, comma 1, lett. c. L. n. 82/2006 - Divieto di detenzione negli stabilimenti enologici e nei locali intercomunicanti anche attraverso cortili di bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino - Contestazione sulla presunta omessa valutazione dell'idoneità del succo di arancia a sofisticare i mosti e i vini - Necessità di preventiva comunicazione inviata all'Amministrazione competente.

 

ORDINANZA

(Presidente: dott. Felice Manna - Relatore: dott.ssa Milena Falaschi)



sul ricorso iscritto al n. 3152/2018 R.G. proposto da NICO GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentate pro tempore della NUOVA CASTELVINI coop. s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Garzone del foro di Taranto ed elettivamente domiciliato ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;

- ricorrente -



contro


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

 

avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto n. 362 depositata il 6 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che:

- con ordinanza n. 122/2013, il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Ufficio di Bari - ingiungeva a GIUSEPPE NICO, anche nella qualità-di legale rappresentante della Soc. Coop. S.p.a. NUOVA CASTELVINI, il pagamento di euro 13.016,50 a titolo di sanzione amministrativa per avere in giacenza succo d'arancia all'interno di uno stabilimento vitivinicolo, in violazione del divieto di cui all'art. 6 comma 1 lett. c. L. n. 82/2006;

- in virtù dell'opposizione proposta da entrambi gli intimati, il Tribunale di Taranto, nella resistenza dell'opposta, con sentenza n. 646/2014, in accoglimento dell'opposizione, annullava l'ordinanza ingiunzione, - rilevando l'inesistenza della violazione contestata dall'Amministrazione per essere i silos di succo di arancia privi del requisito dell'"attitudine a detenere o trasformare uve da vino";

- sul gravame interposto dal MINISTERO DELLE POLICHE AGRICOLE ALIMENTARI, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - nella resistenza della NUOVA CASTELVINI COOP SPA e di GIUSEPPE NICO, con sentenza n. 362/2017, accoglieva l'appello e, per l'effetto, riformava il provvedimento gravato, rigettando l'opposizione. In particolare, la Corte distrettuale, accertato che i silos di succo d'arancia erano stati posti nello stesso stabilimento dei silos contenenti prodotti vinosi in violazione dell'art. 6, comma 1 lett. c) della L. 82/2006 (concernente il divieto di detenzione negli stabilimenti enologici e nei locali intercomunicanti anche attraverso cortili di bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino) alla luce delle dichiarazioni del NICO (riportate nel verbale del 21/03/2012), riteneva l'irragionevolezza di separare con rete metallica alcuni silos da quelli contenenti succo d'arancia ove questi ultimi fossero stati realmente allocati in un altro stabilimento, nonché l'impossibilità di ritenere che in virtù della sola rete - peraltro mai menzionata nel verbale di accertamento - i silos di succo d'arancia si trovassero posizionati in un altro e distinto opificio, qualificato (del tutto genericamente dalle parti) come "adiacente stabilimento" senza allegare alcuna caratteristica. Proseguiva la Corte di merito rilevando che, nella planimetria allegata alla comunicazione del 16/11/2011, gli appellati non si erano curati di indicare la collocazione dei silos di succo di frutta, pur potendolo agevolmente fare. Quanto all'entità della sanzione amministrativa, la Corte di appello riteneva infondata la richiesta di riduzione formulata dagli appellati, stante la gravità della violazione ed avendo l'amministrazione tenuto opportunamente conto dei limiti edittali previsti dalla legge per tale tipo di sanzione;

- rilevava, infine, la Corte l'impossibilità di ricondurre la fattispecie in esame al disposto di cui all'art. 39 della L. n. 82/2006;

- per la cassazione della sentenza della Corte di appello, GIUSEPPE NICO, anche nella qualità di legale rappresentante della NUOVA CASTELVINI Coop. s.p.a. propone ricorso fondato su sei motivi, cui resiste il MINISTERO con controricorso; - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.


Atteso che:

- con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver il giudice di appello esaminato la circostanza riguardante la detenzione di succo d'arancia in uno stabilimento diverso da quello vitivinicolo, idonea ad escludere la sussistenza della violazione delle norme di cui agli artt. 6 e 35 comma 4 della L. 82/2006, emersa nel verbale di accertamento delle irregolarità n. 869/2012.

In particolare, si sostiene che, dalla planimetria dello stabilimento prodotta nel corso del giudizio, si evincerebbe la diversa collocazione dei silos di succo d'arancia (dal n. 11 al n. 17) rispetto allo stabilimento vitivinicolo comprensivo dei recipienti dal n. 22 al n. 35, contenuti i primi nell'adiacente stabilimento ortofrutticolo.

Con il secondo motivo le parti denunciano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 6 e 35 comma 4 della L. 82/2006 per insussistenza della contestata responsabilità amministrativa, avendo il NICO riposto i silos di succo d'arancia in uno stabilimento esterno rispetto a quello di prodotti vitivinicoli.

Con il terzo motivo è denunciata, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza conseguente alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., sempre con riferimento alle circostanze dedotte con i primi due mezzi.

Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 4, comma 4 D.M. MISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI del 19/12/2000 in riferimento all'inidoneità di recinzione alta 4 metri a differenziare uno stabilimento vitivinicolo da altro ortofrutticolo. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa in quanto tutti relativi alla presunta allocazione dei silos di succo d'arancia in uno stabilimento diverso da quello di allocazione di prodotti vitivinicoli, vanno respinti.

Dalla lettura del fascicolo d'ufficio - consentita in questa sede per essere stato dedotto un error in procedendo a norma dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. - si evince che parte ricorrente, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, ha negato la violazione contestata dal MINISTERO, sostenendo che i silos contenenti succo di arancia fossero contenuti in uno stabilimento distinto da quello vitivinicolo in virtù della separazione del locale mediante rete metallica alta quattro metri, senza essere menzionato alcuno stabilimento esterno ortofrutticolo diverso da quello che, secondo le parti, sarebbe derivato dalla suddivisione con rete metallica dell'unico stabilimento vitivinicolo.

Sul punto la Corte distrettuale, tenuto conto delle stesse dichiarazioni del NICO di cui verbale del 21/03/2012, ha rilevato che i recipienti di succo di frutta erano posti all'interno di un unico stabilimento vitivinicolo e, dunque, in violazione dell'art. 6 comma 1 lett. c) della L. n. 82/2006, ritenendo irragionevole separare con rete i silos di vino da quelli di frutta se questi ultimi fossero stati allocati in uno stabilimento esterno, oltre ad essere inidonea la rete metallica per far ritenere che i silos di succo d'arancia si trovassero posizionati in un altro e distinto opificio, qualificato peraltro del tutto genericamente dalle parti come "adiacente stabilimento".

Trattasi questi di apprezzamenti di merito come tali non censurabili in questa sede, non avendo il giudice di legittimità il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 331 del 2020; Cass.n. 7523 del 2017; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197/2011).

Le doglianze non possono, quindi, trovare ingresso in quanto travisano le argomentazioni della decisione al fine di sollecitare una nuova valutazione di merito diversa da quella operata nella precedente fase di merito, inammissibile in questa sede se priva, come nella specie, di vizi logici;

- con il quinto motivo è lamentato, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non aver il giudice valutato la circostanza riguardante l'inidoneità del succo d'arancia a sofisticare i mosti ed i vini, di per sé idonea ad escludere la sussistenza della contestata fattispecie di cui agli artt. 6 e 35 comma 4 della L. n. 82/2006, fatta valere sin dall'atto introduttivo del giudizio.

Con il sesto motivo è denunciata, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 6 e 35 comma 4 della L. n. 82/2006, nonché la violazione degli artt. 7 e 39 comma 1 lett b) della L. n. 82/2006, quanto alle circostanze di cui al precedente mezzo.

I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto entrambi relativi all'inidoneità del succo di arancia a prestarsi alla sofisticazione o all'inquinamento dei prodotti vinicoli, sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza.

La Corte distrettuale, con apprezzamento di merito incensurabile in questa sede se esente da vizi logici, ha accertato che i silos di succo d'arancia erano illegittimamente stati collocati nello stesso stabilimento contenente prodotti vinosi, in contrasto con il divieto di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) della L. 82/2006 secondo cui "Negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere: [..] c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca [..]".

Pertanto, accertata la presenza nello stabilimento vitivinicolo di silos di succo di arancia, nonché l'inidoneità della rete metallica a suddividere il locale in due distinti stabilimenti, ben ha fatto il giudice del gravame a confermare l'ordinanza ingiunzione dell'Amministrazione, rientrando il succo di arancia in una delle categorie di prodotti espressamente indicati dalla norma evocata come vietati ("bevande e succhi diversi dal momento e dal vino").

Ancora, quanto alla presunta omessa valutazione dell'idoneità del succo di arancia a sofisticare i mosti e i vini, oltre al difetto di specificità della censura, va rilevato che, pur a voler ammettere che i prodotti in contestazione non si prestino alla sofisticazione o all'inquinamento dei prodotti vinicoli, la detenzione negli stabilimenti vitivinicoli in deroga all'art. 6 della legge n. 82/2006 sarebbe comunque subordinata alla preventiva comunicazione inviata all'Amministrazione competente a norma dell'art. 7 della legge n. 82/2006, ai sensi del quale "In deroga all'articolo 6, la detenzione e il confezionamento negli stabilimenti enologici e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione o all'inquinamento dei prodotti vinicoli, sono subordinati ad apposita comunicazione inviata all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per il luogo di detenzione [...]".

Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.



P.Q.M.



La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 3 febbraio 2022. 

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2022