Settore vinicolo - Determinazione dell'imposta dovuta in misura ordinaria anziché in quella forfettaria a seguito del disconoscimento della natura di produttore agricolo ex art. 34 D.P.R. n. 633 del 1972 per il carattere commerciale dell'attività svolta - Calcolo dell'imposta dovuta secondo il regime ordinario nei limiti dell'eccedenza delle uve acquistate - Rideterminazione dell'IVA dovuta tenuto conto delle porzioni di prodotti (uve) effettivamente prodotti e acquistati, ossia solo sull'eccedenza.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Ernestino Luigi Bruschetta - Relatore: dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli)
sul ricorso iscritto al n. 3/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
D.B. F.Ili & C. azienda agricola vitivinicola D.B., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Di Carlo, con domicilio eletto presso l'Avv. Nicoletta Di Giovanni in Roma via Tacito n. 64, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo sez. staccata di Pescara n. 1119/09/14, depositata il 24 ottobre 2014;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
D.B. F.Ili & C. azienda agricola vitivinicola D.B. impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini Iva per l'anno 1996, con cui, disconosciuta la natura di produttore agricolo ex art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 per il carattere commerciale dell'attività, rideterminava l'imposta dovuta in misura ordinaria anziché in quella forfettaria.
La CTP accoglieva in parte il ricorso e la sentenza era confermata dalla CTR con decisione n. 86/2004 del 22 settembre 2004, che, tuttavia, era cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8096 del 2 aprile 2010, per esser stata la valutazione della natura di impresa agricola operata in relazione all'art. 2135 c.c. nel testo novellato, inapplicabile ratione temporis, anziché secondo il testo previgente e per non aver considerato solo l'eccedenza degli acquisti.
Riassunto il giudizio, la CTR, con la decisione in epigrafe, determinava l'imposta dovuta secondo il regime ordinario nei limiti dell'eccedenza delle uve acquistate.
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, poi illustrato con memoria. Resiste la contribuente con controricorso.
D.B. F.Ili & C. nelle more del giudizio chiedeva, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, la definizione agevolata delle cartelle emesse in relazione alla controversia, chiedendo l'estinzione del processo.
La causa, pertanto, veniva inviata a nuovo ruolo per acquisire informazioni sull'integrale e compiuto esito della procedura.
L'Agenzia delle entrate ha chiesto la trattazione del ricorso per la parte non coperta dalla definizione agevolata. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, va dato atto che la procedura di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, pur andata a buon fine - come attestato dall'Agenzia delle entrate - ha riguardato i soli importi oggetto di iscrizione a ruolo, sicché residua la restante parte di quanto accertato con l'avviso, che costituisce l'oggetto del ricorso proposto dall'Ufficio per la parziale soccombenza innanzi alla CTR.
Ne deriva che va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere nei limiti dell'intervenuta definizione agevolata, mentre, per il restante contenzioso, la causa va decisa nel merito.
2. Vanno disattese le eccepite inammissibilità del ricorso.
2.1. È privo di rilievo, in primo luogo, che nel ricorso non sia stata indicata l'avvenuta notifica della sentenza impugnata (in data 3 novembre 2014) posto che la copia con la relativa prova è stata depositata dalla stessa contribuente e che il ricorso è stato avviato alla notifica il 16 dicembre 2014.
2.2. Non sussiste neppure l'asserita nullità dell'atto per carenza di sottoscrizione del ricorso da parte dell'Avvocato dello Stato.
Delle due copie del ricorso in atti, la prima, avviata alla notifica in data 16 dicembre 2014, è regolarmente sottoscritta, mentre la seconda, notificata il 18 dicembre 2014 e di cui si contesta la regolarità perché trasmessa alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate a mezzo telefax e autenticata con timbro e sottoscrizione del Direttore provinciale, è parimenti sottoscritta in originale da parte dell'Avvocato dello Stato, irrilevante che la copia eventualmente ricevuta non contenesse la sottoscrizione e ciò, tanto più, che l'Ufficiale Giudiziario nella pertinente relata di notifica dà esplicito atto di aver provveduto su istanza "dell'Avvocatura Generale dello Stato" (v. Cass. n. 1981 del 26/01/2018).
Né ricorre l'ipotizzata consumazione del potere di impugnazione come emerge chiaramente dalla scansione temporale degli atti.
3. L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2135 c.c.
L'Ufficio rileva che la CTR invece di valutare il "normale esercizio dell'agricoltura" e, dunque, le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, come previsto dall'art. 2135 c.c., ratione temporis vigente, ha fatto riferimento al quantitativo di prodotto acquistato da terzi e dunque - contravvenendo anche al dictum della Suprema Corte della sentenza di annullamento n. 8096/2010 - al criterio della prevalenza, neppure potendosi considerare rilevante ai fini della qualificazione dell'attività, anteriormente al d.lgs. n. 228 del 2001, l'acquisto dell'uva, che, ove consistente, sistematico e continuativo, doveva ritenersi preclusivo al riconoscimento della qualifica.
Evidenzia, inoltre, l'inammissibilità di una applicazione analogica del regime delle imposte dirette - con riconoscimento del diverso regime secondo "eccedenze" - all'iva, diversa doveva ritenersi la disciplina, all'impresa mista, di cui all'art. 34, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che presuppone la verifica della sussistenza del requisito di imprenditore agricolo, cui si affianca lo svolgimento di una ulteriore e diversa attività.
4. Il motivo è inammissibile.
Occorre tener conto, difatti, dei principi di diritto affermati dalla sentenza di questa Corte n. 8096 del 2010, con cui è stata disposta la cassazione con rinvio, che ha dato luogo al nuovo giudizio e alla sentenza qui impugnata.
4.1. La Corte, con la citata sentenza, ha affermato:
«Passando all'esame della questione di diritto, si rileva che la C.T.R., nel valutare se la società potesse essere considerata produttore agricolo ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. n. 633/1972, come indicato nell'art. 1235 c.c. abbia errato nel determinare la situazione di fatto sulla base del criterio della "prevalenza", criterio introdotto solo in epoca successiva all'annualità per cui è causa.
Infatti detto criterio è stato introdotto a seguito della modifica dell'art. 2135 c.c. con la novella del 18.5.2001 n. 228, mentre il testo applicabile, ratione temporis, disponeva soltanto che fosse "imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura.", facendo, quindi, esclusivo riferimento alla natura dell'attività svolta, che nella specie è incontestato tra le parti che attenesse alla viticoltura ed alla successiva trasformazione delle uve in vino, con conseguente vendita dello stesso, attività quest'ultime anche ricomprese tra quelle agricole.
Tuttavia la C.T.R. aderendo alla tesi dell'Ufficio, ritenendo sproporzionata la quantità del prodotto, deduceva che l'attività della società non rientrasse nell'ambito dell'esercizio normale dell'agricoltura, ma in quello industriale atteso che la parte di prodotto proveniente dai terreni nella disponibilità della società non era superiore alla metà rispetto a quella acquistata da terzi, pur riconoscendo che, perché l'attività di trasformazione ed alienazione dei prodotti del terreno potesse definirsi agricola (e come tale usufruire del regime forfetario I.V.A.) la normativa in materia permetteva l'acquisto di prodotto altrui, purché non travalicasse tali limiti, donde l'applicazione del criterio di prevalenza. criterio legittimamente contestato in radice da parte ricorrente.
Questa Corte pertanto ritiene che la C.T.R. debba accertare, su dati concreti e non facendo riferimento ad astratte medie, quanta parte dell'uva sia stata effettivamente prodotta e quanta acquistata da terzi onde valutare l'effettiva eccedenza.»
Così statuendo, dunque, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fatto scorretta applicazione dell'art. 2135 c.c. poiché la valutazione della qualità di produttore agricolo era stata operata alla stregua dei parametri normativi successivi alla modifica della norma inapplicabili ratione temporis.
Ha affermato, quindi, che, ai fini di detta valutazione - ossia per apprezzare se l'attività rientrasse o meno "nell'ambito dell'esercizio normale dell'agricoltura" -, dovesse procedersi ad un concreto riscontro quantitativo dell'uva effettivamente prodotta rispetto a quella acquistata.
4.2. Tuttavia, la sentenza della Corte, di seguito a tale statuizione, ha affermato ulteriormente:
«Peraltro, questa Corte non può fare a meno di rilevare l'incoerenza o l'inadeguatezza del nostro sistema fiscale che, mentre nella previsione dell'imposizione fiscale sui redditi in omologhe situazioni e cioè in ipotesi di eccedenza del prodotto rispetto alla normale attività agricola, solo per tale eccedenza è prevista un'imposizione come per reddito d'impresa (art. 51, comma 1, d.P.R. n. 917/1986), mentre per la parte di reddito compatibile quantitativamente con l'attività normale di agricoltura si applica il più favorevole trattamento riservato ai redditi agricoli,...nulla di questo invece è previsto nella disciplina I.V.A. , per cui in assenza di un qualunque diversa disciplina ritiene di poter estendere tale disposto anche all'I.V.A., considerando del tutto irrazionale imporre una tassazione più gravosa sull'intera attività, modificando la qualificazione da agricola ad industriale solo sulla base di un dato quantitativo e non qualitativo».
Con tale ulteriore, integrativa, affermazione di diritto, dunque, la Corte ha ritenuto che la qualificazione di produttore agricolo dovesse comunque essere riconosciuta nei limiti della produzione propria, restando a tal fine irrilevante l'eccedenza, di per sé suscettibile solo di scontare l'imposta secondo il regime ordinario.
In altri termini, secondo la sentenza, chi svolge attività agricola connessa al fondo è, per definizione, produttore agricolo a prescindere dagli apporti esterni di prodotto e/o dal complesso delle attività comunque svolte, assumendo rilievo tali circostanze solo per identificare la frazione della produzione che resta sottratta al regime agevolativo.
E tale conclusione è stata giustificata in base alla diversità di regime in materia di imposte dirette, da cui la ritenuta applicazione in via analogica delle relative regole alla disciplina dell'Iva.
5. Questo collegio osserva - a prescindere da ogni valutazione sul percorso argomentativo e sulla singolare soluzione raggiunta dalla sentenza n. 8096 del 2010 - che il principio di diritto affermato dalla Corte in caso di annullamento con rinvio è vincolante non solo per il giudice di merito ma anche per la stessa Corte di cassazione che sia stata nuovamente investita con successivo ricorso, cui è preclusa ogni ulteriore disamina, salve solo le ipotesi - qui non ricorrenti - in cui venga in rilievo un thema decidendum non affrontato in occasione del primo giudizio rescindente o quando sopravvenga un fatto, estintivo o modificativo del diritto fatto valere, afferente a un profilo non affrontato in precedenza dai giudici di merito (Cass. n. 26521 del 19/10/2018), e ciò neppure nel caso di un mutamento degli orientamenti giurisprudenziali medio tempore intervenuti (Cass. n. 27155 del 15/11/2017).
5.1. Orbene, nella vicenda in esame, la CTR, alla luce della CTU esperita, ha rideterminato l'iva dovuta tenuto conto delle porzioni di prodotti (uve) effettivamente prodotti e acquistati, e, dunque, solo sull'eccedenza.
In tal modo, pertanto, ha dato attuazione al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, mentre l'Agenzia delle entrate, con il proprio motivo, si limita a riproporre le medesime questioni ormai oggetto di definitiva disamina e non più riproponibili, neppure attingendo la ratio della decisione impugnata.
6. Il ricorso, per le pretese residue, va dunque dichiarato inammissibile.
La particolarità della questione e della vicenda processuale, nonché l'avvenuta parziale definizione agevolata del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto alla pretesa definita in via agevolata e, per il resto, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 12 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria l'11 agosto 2022