Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 01-04-1992
Tipo gazzetta: Nessuna

Disciplina dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine geografiche e le indicazioni tipiche dei vini.

Articolo 1.

Composizione e durata

1. I consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituiti dall’articolo 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominate agli effetti del presente decreto Camere di commercio, detentrici di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, sono composti:

a) da un minimo di sei a un massimo di dodici componenti, nel caso che il consiglio interprofessionale sia provinciale;

b) da un minimo di nove a un massimo di diciotto componenti nel caso che il consiglio interprofessionale sia interprovinciale. In tale caso, ogni singola provincia è rappresentata nel consiglio in proporzione alle dimensioni, per ciascuna di esse, dei tre settori della viticoltura, della trasformazione e del commercio, così come individuati nel successivo articolo 2 del presente decreto.

2. Il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste può nominare un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.

3. I consigli interprofessionali durano in carica tre anni.

 

Articolo 2.

Rappresentanza professionale

1. I consigli interprofessionali sono rappresentativi, per un terzo, del settore viticolo e, per due terzi, dei settori della trasformazione e del commercio in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato.

2. Nel settore viticolo sono da comprendere i produttori di uve i cui terreni vitati sono iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne delle rispettive D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.

3. Nel settore della trasformazione sono da comprendere, sempre che commercializzino il prodotto confezionato o imbottigliato:

a) i viticoltori che trasformano le proprie uve prodotte in terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne;

b) le cantine sociali che trasformano le uve conferite dai soci, sempre con la caratteristica di essere state prodotte in terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne;

c) coloro che trasformano o elaborano uve, mosti e vini acquistati da terzi, anch’essi riconducibili a terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne.

4. Nel settore del commercio sono da comprendere coloro che acquistano vini I.G.T. ovvero vini che siano o che abbiano le caratteristiche per divenire, a seguito di invecchiamento, vini D.O.C.G. o D.O.C. e li commercializzano, previo confezionamento o imbottigliamento.

 

Articolo 3.

Designazioni

1. Le designazioni alle Camere di commercio dei rappresentanti di cui all’articolo 2, quali componenti i consigli interprofessionali, spettano:

a) per il settore viticolo, alle organizzazioni sindacali degli agricoltori e alle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello locale, nonché, nell’ipotesi che sia stato costituito, al consorzio volontario di tutela dello stesso vino D.O.C.G., D.O.C. o I.G.T. che non abbia l’affidamento del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di cui all’articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) per il settore della trasformazione, alle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative a livello locale e alle associazioni professionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;

c) per il settore del commercio, alle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello locale.

 

Articolo 4.

Il presidente

1. Il presidente del consiglio interprofessionale è eletto dal consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nella sua prima riunione.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale del consiglio e dura in carica sino al rinnovo del consiglio stesso.

3. Nelle deliberazioni del consiglio, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il consiglio interprofessionale può altresì nominare un vicepresidente, che sostituisca il presidente in caso di impedimento.

 

Articolo 5.

Il collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri e dura in carica sino al rinnovo del consiglio interprofessionale.

2. La nomina dei componenti il collegio dei sindaci è deliberata dalla giunta esecutiva della camera di commercio. A tale fine, il consiglio interprofessionale designa sei nominativi di persone scelte tra gli iscritti nell’albo professionale dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e dei periti commerciali, fra i quali la camera di commercio sceglie due componenti effettivi e due supplenti. Il terzo componente effettivo, cui spetta la presidenza del collegio, è scelto direttamente dalla giunta esecutiva della Camera di commercio tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

3. Alla eventuale sostituzione integrativa del collegio dei sindaci con un sindaco supplente provvede la Camera di commercio.

 

Articolo 6.

Servizi segreteria e contributo spese gestione

1. La Camera di commercio presso la quale è istituito il consiglio interprofessionale assicura i servizi di segreteria per il funzionamento del consiglio stesso.

2. Il consiglio interprofessionale delibera, entro il 30 novembre di ciascun anno per l’anno successivo, la partecipazione alle spese occorrenti per il proprio funzionamento, determinando la quota di tale partecipazione da porre a carico del produttore del vino in proporzione al quantitativo per il quale ha rivendicato o dichiarato la denominazione di origine o l’indicazione geografica tipica.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è trasmessa per conoscenza al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e alla giunta esecutiva della Camera di commercio che l’approva entro il termine di quindici giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine senza che la giunta esecutiva abbia deciso, la deliberazione si intende approvata.

4. La quota di partecipazione di cui al comma 2 è versata alla Camera di commercio, secondo le modalità dalla stessa stabilite, dal produttore del vino contestualmente alla dichiarazione di produzione per quanto riguarda le I.G.T. e all’atto del rilascio della certificazione di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per le D.O.C.G. e le D.O.C., per la quantità alla quale la certificazione fa riferimento.

5. La Camera di commercio accredita al consiglio interprofessionale le somme riscosse ai sensi del comma 4.

 

Articolo 7.

Bilancio annuale

1. Il consiglio interprofessionale si avvale per la tenuta della contabilità dei servizi di segreteria di cui all’articolo 6, comma 1.

2. I servizi di segreteria predispongono, entro la fine di febbraio di ciascun anno, uno schema di bilancio che, corredato della relazione illustrativa, è trasmesso al collegio dei sindaci.

3. Il collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla ricezione dello schema di bilancio, si riunisce per esaminarlo e lo trasmette al consiglio interprofessionale accompagnato da una propria relazione.

Decreto del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste del 1° aprile 1992

4. Il collegio interprofessionale approva il bilancio entro il 15 aprile successivo e lo trasmette, corredato della relazione illustrativa e di quella del collegio dei sindaci, alla camera di commercio. La giunta esecutiva di quest’ultima può formulare rilievi od osservazioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento del bilancio. In mancanza, il bilancio è reso esecutivo.

 

Articolo 8.

Coordinamento e direttive Comitato nazionale tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini

1. Al fine di consentire l’espletamento dell’attività di coordinamento e di direttiva di cui al comma 5 dell’articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, da parte del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, i consigli interprofessionali sono tenuti a trasmettere, al comitato nazionale stesso, copia delle deliberazioni assunte e del bilancio entro trenta giorni dalla loro approvazione.

 

Articolo 9.

Pubblicazione ed efficacia

1. Il presente decreto, che sostituisce il decreto in data 26 marzo 1992, che, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale, non ha prodotto effetti, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e ha effetto dal giorno successivo a quello di tale pubblicazione.