Regolamento (UE) 2022/1370 della Commissione del 5 agosto 2022 che che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di ocratossina A in alcuni prodotti alimentari.
(Regolamento UE 05/08/2022, n. 2022/1370, pubblicato in G.U.U.E. 8 agosto 2022, n. L 206)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, inclusa l’ocratossina A, nei prodotti alimentari.
(2) L’ocratossina A è una micotossina prodotta naturalmente dai funghi del genere Aspergillus e Penicillium ed è riscontrata come contaminante in un’ampia gamma di alimenti come i cereali e i prodotti a base di cereali, i chicchi di caffè, la frutta secca, il vino e il succo d’uva, le spezie e la liquirizia. L’ocratossina A si forma durante l’essiccazione al sole e lo stoccaggio del raccolto. La sua formazione può essere evitata applicando buone pratiche di essiccazione e di stoccaggio.
(3) Nel 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un aggiornamento del parere scientifico sull’ocratossina A negli alimenti. L’Autorità ha ritenuto che non fosse opportuno stabilire un valore guida basato su considerazioni sanitarie per l’ocratossina A e che di conseguenza la dose settimanale tollerabile di 120 ng/kg di peso corporeo stabilita dall’Autorità nel 2006 non fosse più valida. Ha inoltre concluso che i margini di esposizione calcolati per gli effetti cancerogeni dell’ocratossina A indicano una possibile preoccupazione per la salute per alcuni gruppi di consumatori.
(4) I tenori massimi di ocratossina A per alcuni alimenti sono già stati fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006. Tenendo conto del fatto che l’ocratossina A è stata riscontrata in alimenti per i quali non è ancora stato fissato alcun tenore massimo e che contribuiscono all’esposizione umana all’ocratossina A, è opportuno definire un tenore massimo anche per tali alimenti, quali la frutta secca diversa dalle uve secche, alcuni prodotti a base di liquirizia, le erbe essiccate, alcuni ingredienti per infusioni a base di erbe, alcuni semi oleosi, i pistacchi e il cacao in polvere. Nonostante sia necessario chiarire ulteriormente la relazione tra il livello di ocratossina A nel malto e nelle bevande non alcoliche a base di malto nonché nei datteri secchi e nello sciroppo di dattero, è altresì opportuno definire già un tenore massimo per le bevande non alcoliche a base di malto e per lo sciroppo di dattero. Tenendo conto inoltre dei dati di occorrenza disponibili, è opportuno ridurre i tenori massimi vigenti di ocratossina A in alcuni alimenti, quali i prodotti da forno, le uve secche, il caffè torrefatto e il caffè solubile. Le disposizioni vigenti per l’ocratossina A in alcune spezie sono state inoltre estese a tutte le spezie. Prima di fissare i tenori massimi per il formaggio e il prosciutto è opportuno effettuare un monitoraggio addizionale per quanto riguarda la presenza di ocratossina A.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
(6) Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione dei nuovi tenori massimi. È altresì opportuno prevedere un periodo transitorio per i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I prodotti alimentari di cui all’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la voce 2.2 è sostituita dalla seguente:
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Prodotti alimentari (1) |
Tenori massimi (μg/kg) |
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«2.2 |
Ocratossina A |
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2.2.1 |
Cereali non trasformati (18) |
5,0 |
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2.2.2 |
Tutti i prodotti derivati/trasformati da cereali non trasformati, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.12 e 2.2.13 Cereali immessi sul mercato per il consumatore finale |
3,0 |
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2.2.3 |
Prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione
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2,0 4,0 3,0 |
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2.2.4 |
Bevande non alcoliche a base di malto |
3,0 |
||||||||
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2.2.5 |
Glutine di frumento non immesso sul mercato per il consumatore finale |
8,0 |
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2.2.6 |
Frutta secca
|
8,0 2,0 |
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2.2.7 |
Sciroppo di dattero |
15 |
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2.2.8 |
Caffè torrefatto
|
3,0 5,0 |
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2.2.9 |
Vini (compreso il vino spumante ed esclusi i vini liquorosi e i vini con un titolo alcolometrico non inferiore al 15 % vol.) e vini di frutta (11) |
2,0 (12 ) |
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2.2.10 |
Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (13) |
2,0 (12 ) |
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2.2.11 |
Succo d'uva, succo d'uva concentrato ricostituito, nettare d'uva, mosto d'uva e mosto d'uva concentrato ricostituito, immessi sul mercato per il consumatore finale (14) |
2,0 (12 ) |
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2.2.12 |
Alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e altri alimenti per la prima infanzia (3) (7) |
0,50 |
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2.2.13 |
Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) (10) |
0,50 |
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2.2.14 |
Spezie, comprese le spezie essiccate, eccetto Capsicum spp. Capsicum spp (suoi frutti secchi, interi o macinati, tra cui peperoncini, peperoncini in polvere, pepe di Caienna o paprica) Miscele di spezie |
15 20 15 |
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2.2.15 |
Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflata e altre specie)
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20 80 50 10,0 |
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2.2.16 |
Erbe essiccate |
10,0 |
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2.2.17 |
Radici di zenzero per l'uso in infusioni a base di erbe Radici di altea/bismalva, radici di dente di leone/tarassaco e fiori d'arancio per l'uso in infusioni a base di erbe o nei succedanei del caffè |
15 20 |
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2.2.18 |
Semi di girasole, semi di zucca, semi di cocomero e di melone, semi di canapa, semi di soia |
5,0 |
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2.2.19 |
Pistacchi da sottoporre a cernita o altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o dell'impiego come ingredienti di prodotti alimentari Pistacchi immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti di prodotti alimentari |
10,0 5,0 |
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2.2.20 |
Cacao in polvere |
3,0 » |
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