Regolamento (UE) 2022/1364 della Commissione del 4 agosto 2022 che che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari.
(Regolamento (UE) 04/08/2022, n. 2022/1364, pubblicato in G.U.U.E. 5 agosto 2022, n. L 205)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, incluso l'acido cianidrico, nei prodotti alimentari.
(2) L'acido cianidrico è una sostanza altamente tossica. Sebbene non sia presente negli alimenti in tenori rilevanti sul piano tossicologico, esso viene rilasciato quando vengono masticati o altrimenti trasformati alimenti di origine vegetale contenenti glicosidi cianogenetici e tali glicosidi entrano in contatto con enzimi idrolitici. Poiché l'acido cianidrico forma sempre una miscela di acido indissociato e ioni cianuro dissociati, il valore guida basato su considerazioni sanitarie è calcolato per questa miscela, denominata «cianuro».
(3) Nel 2019 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un aggiornamento del parere scientifico sulla valutazione dei rischi per la salute connessi alla presenza di glicosidi cianogenetici in alimenti diversi dai semi di albicocca crudi. L'Autorità ha concluso che un'esposizione umana inferiore alla dose acuta di riferimento (DAR) di 20 μg di cianuro/kg di peso corporeo (p.c.) non causerebbe effetti avversi acuti. Nel caso di consumo di alcuni alimenti con elevati tenori di glicosidi cianogenetici, come semi di lino, mandorle e manioca, la DAR per il cianuro potrebbe essere superata. È pertanto opportuno fissare tenori massimi di acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico legato nei glicosidi cianogenetici, per tali alimenti. Quando i semi di lino macinati sono consumati come tali, la biodisponibilità dell'acido cianidrico e i livelli di esposizione umana ad esso sono superiori rispetto al consumo di semi di lino interi o trattati termicamente. È pertanto opportuno fissare tenori più rigorosi per i semi di lino interi, che possono essere macinati dal consumatore prima del consumo, e per i semi di lino macinati immessi sul mercato per il consumatore finale se destinati ad essere consumati crudi.
(4) Si dovrebbero quindi fissare tenori massimi di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
(6) Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione dei nuovi tenori massimi. È altresì opportuno prevedere un periodo transitorio per i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I prodotti alimentari di cui all'allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato, parte 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la voce 8.3 è sostituita dalla seguente:
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Prodotti alimentari (1) |
Tenore massimo (mg/kg) |
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«8.3 |
Acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico legato nei glicosidi cianogenetici |
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8.3.1 |
Semi di lino non trasformati interi (60), macinati, moliti, frantumati, tritati, eccetto i prodotti alimentari di cui al punto 8.3.2 (54) |
250 |
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8.3.2 |
Semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (54) (55) (*1) |
150 |
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8.3.3 |
Mandorle non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immesse sul mercato per il consumatore finale (54) (55) (*1) |
35 |
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8.3.4 |
Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (54) (55) |
20 |
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8.3.5 |
Radice di manioca (fresca, pelata) |
50 |
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8.3.6 |
Farina di manioca e farina di tapioca |
10 |
(*1) Il tenore massimo non si applica ai semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati e alle mandorle amare non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immessi sul mercato per il consumatore finale in piccole quantità, laddove l'avvertenza “Da consumarsi previa cottura. Non consumare crudi!” figura nel campo visivo principale dell'etichetta [utilizzando le dimensioni dei caratteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)]. I semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati che presentano l'avvertenza devono rispettare il tenore massimo di cui al punto 8.3.1.».