Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 25-07-2022
Numero provvedimento: 1321
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 29-07-2022
Numero gazzetta: 200

Regolamento (UE) 2022/1321 della Commissione del 25 luglio 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di sulforile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento (UE) 25/07/2022, n. 2022/1321, pubblicato in G.U.U.E. 29 luglio 2022, n. L 200)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di sulforile sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Per l'oxifluorfen l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'"Autorità") ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, olive da tavola, cachi, melagrane, cipolle, cavoli a testa e semi di girasole. Per altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.

(3) Per la sostanza piroxsulam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti allo specifico limite di determinazione (LD) o all'LMR di base. Per alcuni prodotti gli LD specifici richiedono adeguamenti a valori più elevati alla luce della fattibilità analitica. Tali LD dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.

(4) Per la sostanza quinmerac l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e il miele assumendo a parametro la somma di quinmerac e dei suoi metaboliti BH 518-2 e BH 518-4 espressa come quinmerac. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per barbabietole da zucchero, muscolo (di suini, bovini, ovini, caprini, equi, pollame), grasso (di suini, bovini, ovini, caprini, equidi, pollame), fegato (di suini e pollame), rene di suini, latte (di bovini, ovini, caprini, equidi) e uova di volatili. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tali LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. L'autorità è altresì giunta alla conclusione che, relativamente agli LMR per fegato e rene di ruminanti ed equidi, le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5) Per il fluoruro di sulforile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Ha proposto di mantenere provvisoriamente le due definizioni del residuo esistenti (fluoruro di sulforile e ione fluoruro) poiché sono necessari ulteriori dati per confermarle. È altresì giunta alla conclusione che, relativamente agli LMR per il fluoruro di sulforile e lo ione fluoruro per tutti i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Tenendo conto dei dati supplementari di monitoraggio forniti dagli operatori del settore alimentare, dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per la sostanza ione fluoruro per infusioni di erbe, rosa canina, bacche di sambuco e "basilico e fiori commestibili" nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(6) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici LD.

(8) Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.

(9) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(12) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 21 febbraio 2023.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 21 febbraio 2023.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO