Regolamento (UE) 2022/1324 della Commissione del 28 luglio 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetil-Al, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotetrammato, tiabendazolo e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 28/07/2022, n. 2022/1324, pubblicato in G.U.U.E. 29 luglio 2022, n. L 200)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il 14 dicembre 2021 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze acetocloro, afidopyropen, benzovindiflupir, bifentrin, boscalid, buprofezin, carbendazim, clorantraniliprolo, cyclaniliprole, cipermetrina (comprese alfa-cipermetrina e zeta-cipermetrina), dicamba, fenazaquin, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfone, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetil-Al, glifosato, isofetamid, kresoxim-metile, mandestrobin, mesotrione, metaflumizone, metconazolo, metoprene, pendimetalin, penthiopyrad, picoxystrobin, propiconazolo, pydiflumetofen, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen, spirotetrammato, tebuconazolo, tiabendazolo, tolclofos-metile e tolfenpyrad.
(2) I livelli massimi di residui (LMR) per queste sostanze sono stati fissati negli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione delle sostanze afidopyropen, fluensulfone, pydiflumetofen e tolfenpyrad, per le quali non sono stati fissati LMR specifici e che non sono state incluse nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
(3) In conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, in conformità all’articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l’Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.
(4) L’Unione ha formulato riserve al comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: acetocloro (tutti i prodotti), afidopyropen (tutti i prodotti), bifentrin (tutti i prodotti), boscalid (sottogruppo delle pomacee), buprofezin (tutti i prodotti), carbendazim (tutti i prodotti), cyclaniliprole (tutti i prodotti), cipermetrina (comprese alfa-cipermetrina e zeta-cipermetrina) (tutti i prodotti), dicamba (tutti i prodotti), flonicamid (tutti i prodotti), fluazifop-P (bacche di sambuco, fragola), fluensulfone (tutti i prodotti), fosetil-Al (chicchi di caffè), glifosato (tutti i prodotti), mandestrobin (semi di colza), metaflumizone (uve), metconazolo (tutti i prodotti), metoprene (tutti i prodotti), penthiopyrad (tutti i prodotti), picoxystrobin (tutti i prodotti), propiconazolo (tutti i prodotti), pydiflumetofen (tutti i prodotti), tebuconazolo (tutti i prodotti), tolclofos-metile (patate) e tolfenpyrad (tutti i prodotti).
(5) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità») ha inoltre individuato un potenziale rischio legato a un’assunzione acuta di tiabendazolo nelle patate dolci. Il CXL in questione non sarà pertanto incluso come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) I CXL per i quali l’Unione non ha formulato una riserva al comitato Codex sui residui di antiparassitari e per i quali l’Autorità non ha individuato un potenziale rischio legato a un’assunzione acuta, che riguardano alcuni CXL per le sostanze benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetil-Al, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotetrammato, tiabendazolo e tolclofos-metile sono sicuri per i consumatori dell’Unione. È pertanto opportuno inserire tali CXL nel regolamento (CE) n. 396/2005 quali LMR, tranne nei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell’allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Non è pertanto opportuno apportare modifiche agli LMR per le sostanze clorantraniliprolo, kresoxim-metile, mesotrione, pendimetalin, pyriofenone, piriproxifen e tebuconazolo.
(7) Sulla base dei pareri scientifici dell’Autorità e tenuto conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN