Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 08-07-2022
Numero provvedimento: 1716
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relativa a sanzioni - Prelievo di campioni di "Vino bianco" da parte di funzionari dell'ICQRF Italia Meridionale - Esito sfavorevole dell'analisi condotta in laboratorio sui campioni di vino prelevati - Comunicazione di contestazione amministrativa per la violazione dell'art. 24, co. 5, L. 238/2016, in quanto il campione è risultato essere irregolare perché i valori riscontrati in base al rapporto isotopico 13C/12C dell'etanolo non sono risultati corrispondenti ad un prodotto vinoso.


SENTENZA

n. 1716/2022 pubbl. il 08/07/2022

(Giudice: dott. Luigi D’Angiolella)


 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13935/2019, avente ad oggetto:

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni in decisione all’udienza del 06/05/2022 e vertente


TRA


DE LUCA PIETRO (...), rappresentato e difeso dall’avv.to GALLO CARLO SERGIO (...), elettivamente domiciliato in PAPA GIOVANNI XXIII n. 2, 71046, San Ferdinando di Puglia, presso lo studio del predetto difensore.

- parte ricorrente -


E

 

MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI ICQRF ITALIA (...), in persona del direttore dell’ICQRF Italia Meridionale del dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf, rappresentato da funzionario allo scopo delegato.

- parte resistente -
 

CONCLUSIONI

Per la parte attrice: si riporta a tutti gli atti e verbali di causa e chiede l’accoglimento della domanda

Per la parte convenuta: si riporta a tutto quanto eccepito e contestato e chiede il rigetto dell’avversa domanda.


 

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con ricorso presentato ai sensi degli artt. 22 e 22 bis legge 689/81, DE LUCA PIETRO conveniva in giudizio MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI ICQRF ITALIA dinanzi a questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:


IN VIA PRELIMINARE, attesa la fondatezza dei motivi addotti, disporsi la sospensione della ordinanza ingiunzione opposta, con decreto pronunciato fuori udienza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;


IN VIA PRINCIPALE, annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta per:

a) Illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata;

b) Illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e del verbale di contestazione, per errata modalità di prelievo del campione;

c) Illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e del verbale di contestazione per indeterminatezza e/o per errata misurazione del prodotto contenuto nel silos n. 23;

d) Illegittimità dell'ordina-ingiunzione e del verbale di contestazione per errata applicazione della violazione contestata e della relativa sanzione con riferimento alla detenzione di piccola quantità di prodotto vinoso, inferiore al 10% della produzione vitivinicola e di quantitativo inferiore ad Hl 500, come previsto dall'art. 71, Co. 3, L. 238/2016;

a) Illegittimità della comminata violazione sanzionatoria;


IN VIA SUBORDINATA, nella malaugurata ipotesi di non vedere accolte le richieste sopra avanzate, in forza della circostanza che il prodotto vinoso rinvenuto è inferiore al 10% della produzione vitivinicola e di quantitativo inferiore ad Hl 500, come previsto dall'art. 71, co. 3, L. 238/2016, si chiede che il Giudice voglia riconoscere, nel sol caso di non rigetto delle eccezioni preliminari, così come dedotte ed articolate, che determinano la nullità della ordinanza-ingiunzione opposta, in via estremamente subordinata l'applicazione della sanzione amministrativa, in quanto il prodotto rinvenuto in cantina, come sopra riferito, risulta essere inferiore al 10% della produzione vitivinicola e di quantitativo inferiore ad 111 500, come previsto dall'art. 71, co. 3, L. 238/2016, che vede l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura pecuniaria prevista dal comma 3, del l'art. 71, L. 238/2016, pari ad €75,00, per 111 di prodotto vinoso.

Con vittoria di spese, compensi professionali, come per legge.

A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva:



"FATTO

 

1. In data 18/0512017, funzionari dell'ICQRF Italia Meridionale, unitamente al personale del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari del Nucleo Antifrodi Carabinieri di Salerno e personale della Stazione Carabinieri di Afragola, procedevano al prelievo di campioni di "Vino bianco", dal serbatoio avente numero identificativo "23", della capacità di Hl 500, il cui contenuto veniva determinato dagli accertatori nella quantità di Hl. 250, di prodotto vinoso;

2. Il prodotto campionato, contenuto nel serbatoio n. 23, di cui al verbale di prelevamento n. 1301/2017, veniva sottoposto a sequestro amministrativo e, in pari data, il campione veniva inviato presso il Laboratorio di Salerno del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale e, il Direttore del laboratorio, analizzato il campione, con rapporto avente prot. n. 1255, del 19 marzo 2019, comunicava l'esito sfavorevole di analisi, comunicando la relativa contestazione amministrativa, di cui al prot. 3799, del 19 settembre 2017, per la violazione dell'art. 24, Co. 5, L. 238, del 12/12/2016, in quanto il rapporto di prova n. 2072/2017 del 20/07/2017, identificato con codice NA 779/2017, relativo al prelievo del campione di vino bianco (1301/2017 del 18/05/2017 campione è risultato essere considerato IRREGOLARE perché i valori riscontrati in base al rapporto isotopico 13C/12C dell'etanolo, non è risultato corrispondente ad un prodotto vinoso, il suddetto rapporto n. 1255, del 19/03/2019, non è mai stato notificato al ricorrente;

3. In data 04/11/2019, 1'ICQRF Italia Meridionale, appartenente al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale, notificata all'odierno ricorrente l'ordinanza-ingiunzione n. 50/2019, afferente la violazione, dell'art. 24, comma 5, L. 238/2016, la cui sanzione è punita dall'art. 71, comma 2. L. 238/2016, che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pari ad € 250,00 per ettolitro di prodotto irregolare, per un importo complessivo di € 62.500,00 oltre le spese di notifica;

4. Per quanto al punto sub 3), il ricorrente in data 15/09/2019, a mezzo del sottoscritto difensore, ritenendo errata la violazione contestata, al fine di non intraprendere un giudizio, faceva espressa richiesta all'ICQRF Italia Meridionale, in persona del Direttore dell'Ufficio di Napoli, di essere rimesso nei termini, specificando di non aver ricevuto la comunicazione della sanzione amministrativa, la quale se fosse stata pagata nei termini stabiliti avrebbe comportato la riduzione di un terzo 1/3 della sanzione prevista dall'art. 71, comma 2, L.238/2016, purtroppo, nonostante la volontà del ricorrente all'immediato pagamento alla sanzione, se rimesso nei termini per il motivo addotto, non vedeva alcun riscontro, pur se più volte è stato sollecitato l'adempiere formale, a mezzo comunicazione scritta, di accoglimento e/o rigetto della proposta, (Doc. n. 2);


DIRITTO

A) Illegittimità del provvedimento impugnato. L'ordinanza ingiunzione n. 50/2019 è illegittima, non nella violazione contestata di cui all'art. 24, comma 5 della Legge n. 238, del 12/12/2016, bensì nella errata applicazione della sanzione amministrativa applicata nella ordinanza-ingiunzione opposta, infatti, l'ICQRF Italia Meridionale ha applicato la sanzione prevista dall'art. 71, comma 2. L. 238/2016 che precede il pagamento della sanzione amministrativa nella misura di € 250,00 per ettolitro di prodotto sofisticato mentre doveva applicare la sanzione amministrativa prevista sempre dall'art. 71, comma 3, L. 238/2016, che recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, in relazione al comma precedente (comma 2, applicato dall 'ICQRF) qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana riguardi piccole quantità di prodotti vitivinicoli, inferiori al 10 per cento (10%) della produzione vitivinicola dell'impresa relativa alla campagna vitivinicola precedente e comunque non superiore a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso della stessa campagna vitivinicola, sia effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'art. 10, comma 1, rientri nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di 1,5 per cento in volume e non implichi l'utilizzo di altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di C 75,00 per orni ettolitro o quintale di prodotto sofisticato. Sul punto la Cassazione ha stabilito che: "la mancanza o fittizietà della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, in relazione ai motivi del ricorso amministrativo costituisce violazione di legge e ne implica l'illegittimità, dando luogo ad un autonomo ed assorbente motivo di annullamento dell'ordinanza stessa in sede di giudizio di opposizione dinanzi al Giudice ordinario", (Cf. Cass. civ. n. 391/1999);

B) Illegalità del verbale di prelevamento per errata modalità di prelevamento. Oltre al motivo di cui al punto sub A), si evidenzia che il verbale di prelevamento del prodotto dal contenitore n. 23, per la presunta capienza di prodotto per HI. 250, la cui capienza del contenitore è di Bl 500, è illegittimo in quanto la modalità di prelevamento praticata dai funzionari dell'ICQRF, al fine di poterne disporre la campionatura è stata praticata con modalità difforme da quanto statuito dalla normativa vigente. Infatti, non è stato praticato un adeguato rimontaggio del prodotto contenuto nel predetto recipiente n. 23, per un tempo superiore ai 5 minuti, attraverso una pompa, per poi poter praticare correttamente e secondo le modalità previste per legge, il prelievo del prodotto. Il rimontaggio non è stato adottato dai funzionari, non consentendo di omogeneizzare il prodotto contenuto nel serbatorio, in quanto il prodotto è stato prelevato attraverso il precitato silos  firtro orizzontale in funzione per la filtrazione del prodotto contenuto nel RG n. 13935/2019 n. 23. Detta circostanza comporta la nullità della modalità di prelevamento e, di conseguenza, la nullità dei verbali di prelevamento nonché della successiva prova d'analisi e dell'ordinanza ingiunzione.

Illegittimità del verbale per indeterminatezza e/o dell'errato quantitativo contenuto nel contenitore n. 23.

I funzionari dell'ICQRF Italia Meridionale, per determinare il quantitativo contenuto nel predetto contenitore n. 23, lo hanno determinato in maniera forfettaria ritenendo il silos vuoto per metà e/o pieno per metà, non praticando alcuna misurazione del contenuto per determinare il quantitativo del contenuto vinoso, non essendo dotati di barra misuratrice, che determinava l'esatto quantitativo e, di conseguenza, per determinare, successivamente, la giusta sanzione da applicare. Tale modalità di misurazione per la sua non esatta misurazione comporta la nullità del verbale di prelevamente e, di conseguenza la nullità dell'ordinanza-ingiunzione;

D) Illegittimità del verbale di contestazione per errata applicazione della violazione contestata. Nella prefata ordinanza ingiunzione, come innanzi detto, si contesta la violazione dell'art. 24, Co. 5, L. 238/2016, la cui sanzione amministrativa è stata determinata, dall'ICQRF Italia Meridionale, nella sanzione prevista dall'art. 71, comma 2, L. 238/2016, erroneamente, in quanto i predetti funzionari accertatori, come si evince dal verbale di contestazione n. 1615/2017, del 18 maggio 2017, (Doc. n. 3), praticato dai funzionari ivi indicati, a seguito della loro visita ispettiva, hanno preso visione dei registri di carico e scarico, di tutti i documenti di trasporto DO.CO, documenti rilasciati dal suddetto Ispettorato, relativi alla campagna vitivinicola dell'annata precedente e di quella in corso, verificando che il prodotto vinoso risultante in giacente ed introitato, di cui si contesta la regolarità nella opposta ordinanza-ingiunzione, determinava di conseguenza la sanzione amministrativa prevista dall'art. 71, comma 3, L. 238/2016 e non l'applicazione della sanzione pecuniaria così come applicata prevista, dall'art. 71, comma 2, L. 238/2016, atteso che il predetto Ispettorato non ha preso assolutamente in considerazione l'attività dell'opponente per quanto previsto dal citato art. 73,comma 3,L. 238/2016, pertanto, non v'è chi non veda che la comminata violazione non rispecchia quanto è stato applicato dall'ICQRF Italia Meridionale. Anche detta circostanza comporta la nullità del verbale di contestazione nonchè dell'ordinanza ingiunzione per errata sanzione come applicata.

E) Illegittimità della comminata violazione. Per quanto dedotto al punto sub D) ne consegue che la sanzione amministrativa commisurata ai sensi dell'art. 71, cornma2, L. 238, del 12/12/20162/2006, è illegittima, per quanto sopra riferito che determina la nullità dell'ordinanza ingiunzione”.


Si costituiva parte resistente la quale contestava in fatto ed in diritto l’avverso ricorso di cui chiedeva il rigetto.

Ciò posto in fatto, il ricorso va rigettato.

In primo luogo va rigettato il motivo di opposizione secondo cui l’opposto Ministero, secondo l’istante, avrebbe dovuto applicare il comma 3 dell’art. 71 della legge 238/2016 e quindi applicare una sanzione inferiore rispetto a quella irrogata, pari ad euro 75 per ogni ettolitro o quintale di prodotto sofisticato.

Invero tal norma pone come condizione, oltre al riferimento alle piccole quantità di prodotti vitivinicoli inferiori al 10% della produzione vitivinicola dell'impresa in relazione alla campagna vitivinicola precedente, che sia effettuata nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 10, comma uno ovvero dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno (“3. Salvo che il fatto costituisca reato, in relazione al comma precedente, qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana riguardi piccole quantita' di prodotti vitivinicoli, inferiori al 10 per cento della produzione vitivinicola dell'impresa relativa alla campagna vitivinicola precedente e comunque non superiori a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso della stessa campagna vitivinicola, sia effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 10, comma 1, rientri nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di 1,5 per cento in volume e non implichi l'utilizzo concorrente di altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto sofisticato.”.

Orbene nel caso che ci occupa il campione di vino risultato irregolare è stato prelevato in data 18 maggio 2017 al di fuori quindi del periodo indicato all'articolo 10 per effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni.

Inoltre, si osserva che il signor De Luca Pietro non risulta essere un produttore vitivinicolo tanto che non risulta aver mai presentato alcuna domanda di produzione di vitivinicola.

Infondato è anche il motivo in relazione alla illegalità del verbale di accertamento per errata modalità di prelevamento.

Infatti, nel verbale di prelevamento campione numero 2017/1301 del 18 maggio 2017 viene descritta in maniera precisa la modalità di campionamento del vino.

In particolare il prodotto vinicolo veniva prelevato dal serbatoio in seguito all' omogeneizzazione della massa tramite rimontaggio meccanico e suddiviso in 5 aliquote da un litro cadauna, messo in bottiglie di PE per alimenti chiuse con tappo e sotto tappo di plastica, immesso ognuno in un sacchetto di plastica sigillato con piombo, l'emblema di Stato, il numero della pinza e un cartellino identificativo riportante gli estremi del verbale, la descrizione del prodotto e la firma dei verbalizzanti,

Alle operazioni di campionamento, come si legge dal relativo verbale di cui all’allegato 7 della produzione di parte resistente, era presente anche il signor De Luca Pietro che non osservava alcuna difformità nelle modalità di prelevamento e che sottoscriveva il verbale.

Tali modalità di prelevamento portano a ritenere che esso è stato effettuato conformemente alle norme dettate in materia e di cui ai seguenti provvedimenti normativi: DM del 12/03/1986, circolare protocollo numero 2069 del 1 giugno 1987, circolare numero 20643 del 22/10/1988 circolare protocollo numero 30743 del 17/07/1990, circolare protocollo 23.211 del 6 ottobre 2006. Infondato è pertanto tale motivo di impugnazione.

L’opposizione va pertanto rigettata.

Le spese atteso che parte resistente non è costituita tramite difensore vanno compensate.

Si fissa il termine di gg 60 per il deposito dei motivi.



P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata da DE LUCA PIETRO nei confronti di MINISTERO RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI ICQRF ITALIA , così provvede:

- 1) rigetta l’opposizione;

- 4) compensa le spese

- 5) fissa termine di gg 60 per il deposito dei motivi. Aversa, 06/05/2022.


Il Giudice

dott. Luigi D’Angiolella