Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 11-07-2022
Numero provvedimento: 4636
Tipo gazzetta: Nessuna

Prodotti alcolici - Impugnativa della determinazione direttoriale dell’Ufficio delle Dogane con cui è stata sospesa la licenza fiscale dell’opificio per la produzione di alcol etilico e alcol etilico denaturato, esercitato in regime di deposito fiscale - Impianti dell’opificio destinati alla produzione di alcol attinti da un provvedimento di sequestro penale - Società ricorrente priva delle autorizzazioni di natura non fiscale, in particolare di carattere ambientale, indispensabili e propedeutiche all’esercizio del deposito fiscale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 153/2001 - Presentazione di una nuova istanza di licenza fiscale occasionata dal rilascio dell’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per l’attività di distillazione dell’alcol etilico, nonché dall’intervenuto dissequestro degli impianti.


SENTENZA


ex art.74 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- SOCIETA’ -OMISSIS-ERATIVA, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Maffettone, con domicilio eletto in Napoli alla Via Mergellina n. 32 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;

 

contro

 

- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

a) della determinazione direttoriale dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 prot. n. 15086/RU del 23 marzo 2018, recante la sospensione della licenza fiscale -OMISSIS- dell’opificio per la produzione di alcol etilico e alcol etilico denaturato, esercitato dalla società ricorrente a Qualiano in regime di deposito fiscale, nonché dei seguenti atti della relativa serie procedimentale: a1) dell’attestazione di sospensione allegata al suddetto provvedimento; a2) dei verbali ispettivi; a3) della nota di diniego di contraddittorio prot. n. 18297/RU del 12 aprile 2018;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Viste le memorie e le note difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


 

Ritenuto che il ricorso si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, giacché si presenta manifestamente improcedibile;

Rilevato che:

- è oggetto di impugnativa la determinazione direttoriale dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 prot. n. 15086/RU del 23 marzo 2018 – con cui è stata sospesa la licenza fiscale -OMISSIS- dell’opificio per la produzione di alcol etilico e alcol etilico denaturato, esercitato dalla società ricorrente a Qualiano in regime di deposito fiscale – unitamente agli atti della relativa serie procedimentale, meglio individuati in epigrafe;

- la disposta sospensione poggia sul duplice ordine di ragioni che gli impianti dell’opificio destinati alla produzione di alcol, costituenti deposito fiscale, sarebbero stati attinti da un provvedimento di sequestro penale, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord in data 20 marzo 2018, e che la società ricorrente sarebbe priva delle autorizzazioni di natura non fiscale, in particolare di carattere ambientale, “indispensabili e propedeutiche all’esercizio del deposito fiscale a mente dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 153/2001”;
 

Considerato che:

- come anticipato dal Collegio nel corso dell’odierna udienza di discussione, si è verificato, nei confronti della società ricorrente, l’esaurimento dell’effetto lesivo degli atti complessivamente impugnati, in virtù della successiva presentazione, in data 4 giugno 2021 (n. prot. 24629/RU/2021 dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 2) ad opera della medesima società ricorrente, di una nuova istanza di licenza fiscale, occasionata dal rilascio, in data 31 luglio 2019, dell’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per l’attività di distillazione dell’alcol etilico, nonché dall’intervenuto dissequestro degli impianti, disposto con ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 1° marzo 2021. Tale istanza, impropriamente definita dalla ricorrente come istanza di riattivazione, non è assolutamente riconducibile alla precedente licenza fiscale -OMISSIS- sospesa dall’Ufficio delle Dogane, non solo perché ha come presupposto una nuova autorizzazione ambientale, ma anche perché fa riferimento ad un nuovo quadro degli impianti destinati alla produzione di alcol, non coincidente con quello oggetto della primigenia licenza fiscale in quanto più ridotto a seguito dello smantellamento di alcuni magazzini e serbatoi (cfr. la relazione tecnica integrativa dell’Ing. Pasquale Cacciapuoti del 10 marzo 2022, confluita nella nuova pratica);

- la nuova istanza in questione comprova che l’interesse della ricorrente si è trasferito dalla vecchia licenza fiscale, della quale è stata sospesa l’operatività, alla pretesa di ottenere una nuova licenza fiscale, fondata su un’aggiornata valutazione di compatibilità ambientale e, soprattutto, su un rinnovato contesto impiantistico, privo degli elementi più obsoleti e fatiscenti per i quali la stessa ricorrente ha ritenuto opportuna una loro definitiva dismissione;

- ciò comporta che la società ricorrente non può conservare alcun interesse alla coltivazione della presente impugnativa, sia in quanto è palese che il suo obiettivo è attualmente concentrato sull’autorizzazione (fiscale) all’esercizio di un opificio diverso e più funzionale rispetto a quello oggetto della precedente licenza fiscale, sia in quanto l’invocato annullamento giurisdizionale della disposta sospensione le restituirebbe un provvedimento/bene della vita (la licenza fiscale -OMISSIS-) assolutamente non conforme al corrente stato degli impianti e, quindi, votato a sicura revoca da parte dell’autorità doganale: in sintesi, con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, non è ravvisabile alcuna utilità nella riattivazione di una licenza fiscale non più adeguata al sottostante assetto impiantistico e, pertanto, destinata ad essere ritirata dal mondo giuridico, essendo la licenza fiscale, previa verifica tecnica da parte dell’autorità doganale, strettamente connessa ad una dotazione ben definita di impianti (cfr. artt. 1 e 2 del d.m. n. 153/2001);

- in altri termini, la presentazione della nuova istanza di licenza fiscale si atteggia come sostanziale acquiescenza della ricorrente al gravato provvedimento di sospensione dell’originaria licenza, attesa l’incompatibilità di siffatto contegno con la volontà di insistere nell’odierna impugnativa, rivolta, appunto, nei confronti di un’attività inibitoria ormai priva di concreta capacità lesiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 novembre 2011 n. 5997);

Considerato, altresì, che:

- non convincono, per converso, gli argomenti utilizzati dalla difesa attorea, nella memoria conclusiva depositata il 27 maggio 2022, per sostenere la permanenza dell’interesse in capo alla ricorrente, che si sostanziano nei seguenti rilievi: a) il provvedimento di sospensione dell’originaria licenza continuerebbe a produrre effetti, nonostante i suoi presupposti non siano più esistenti; b) la permanenza di tale provvedimento costituirebbe il pretesto, per l’autorità doganale, per dilatare i tempi procedimentali relativi alla nuova istanza di licenza; c) la ricorrente conserverebbe, comunque, un interesse di natura risarcitoria;

- infatti, vale replicare in via dirimente quanto segue in ordine ad ogni rilievo formulato: aa) come sopra chiarito, la perdurante efficacia del provvedimento di sospensione dell’originaria licenza non incide sull’attuale interesse della società ricorrente, che si è concentrato sul conseguimento di una nuova licenza fiscale finalizzata all’esercizio di un diverso e più funzionale complesso industriale destinato alla produzione di alcol; bb) la dilatazione dei tempi procedimentali per il rilascio della nuova licenza fiscale non può trovare giustificazione nella disposta sospensione della precedente licenza, concernendo un procedimento del tutto autonomo, avviato a seguito di apposita istanza di parte. Del resto, laddove tale dilatazione fosse imputabile ad inerzia dell’autorità doganale, alla ricorrente sarebbe comunque consentito di ottenere la conclusione del procedimento attraverso l’esperimento dei rimedi volti a contrastare il silenzio dell’amministrazione; cc) infine, l’intervenuta sostanziale acquiescenza al gravato provvedimento di sospensione della licenza fiscale esclude che possa residuare un interesse risarcitorio, dal momento che sarebbe comunque carente la dimostrazione dell’ingiustizia del pregiudizio sofferto (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. I, 12 marzo 2013 n. 364). Ad ogni modo, a prescindere da tale assorbente notazione, non vi sarebbe di per sé spazio per vagliare la legittimità degli atti impugnati ai soli fini risarcitori, come previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a. Difatti, in adesione ad un diffuso ed ormai prevalente indirizzo giurisprudenziale, si osserva che la succitata disposizione processuale deve interpretarsi in via restrittiva, nel senso che si può accertare l’illegittimità degli atti ai fini risarcitori soltanto laddove la relativa domanda (di risarcimento) sia stata già proposta nello stesso o in separato giudizio, oppure quando la parte ricorrente dimostri con elementi concreti (che qualifichino la sussistenza dei danni subiti e la loro sommaria quantificazione) di essere in procinto di proporre l’azione risarcitoria: in mancanza di tali adempimenti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020 n. 736; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2018 n. 1214; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 4 giugno 2021 n. 1376 e 8 maggio 2020 n. 769). Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha ritualmente formulato alcuna domanda risarcitoria e solo in sede di memoria conclusiva ha prospettato, in maniera del tutto generica ed ipotetica, di coltivare un interesse di natura risarcitoria, senza fornire alcun elemento concreto che desse contro della seria intenzione di proporre un giudizio risarcitorio, il che conferma il definitivo affievolimento dell’interesse ad agire;

Ritenuto, in conclusione, che:

- ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- sussistono giusti e particolari motivi, attesa la novità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando a carico della società ricorrente il contributo unificato.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere