Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione, formazione e promozione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento U.E. ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
(Decreto 07/07/2022, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento de1l’Unione europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
VISTO il Regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del Regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione del1’Amministrazione centrale”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, come modificato dal D.P.C.M. 24 marzo 2020, n. 53;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’articolo 1, comma 128 come modificato dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2021;
VISTO l’articolo 1, comma 129, della menzionata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 128 della legge medesima;
VISTI gli articoli 68 e 68 quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, che ha rideterminato in euro 295 milioni la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 12 rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, che sostituisce l’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO, in particolare, l’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, secondo cui i consorzi di tutela delle DOP e delle IGP hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 138367 del 24 marzo 2022, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 129, della menzionata legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione di una quota parte delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 128, della legge medesima nella misura di 25 milioni di euro, per il perseguimento di interventi volti a sostenere la filiera vitivinicola mediante azioni di promozione, informazione e formazione sul territorio nazionale al fine di incrementare la competitività della commercializzazione, migliorare la conoscenza e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli, contraddistinti dal riconoscimento U.E. ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
RITENUTO, ai fini di cui sopra e in attuazione dell’articolo 4 del menzionato Decreto Ministeriale n. 138367 del 24 marzo 2022, di definire i requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, l’importo massimo dei progetti, i criteri di selezione, l’intensità massima dei contributi, le attività finanziabili e le spese ammissibili nonché ogni ulteriore aspetto procedimentale connesso all’accesso e all’erogazione dei contributi medesimi;
DECRETA
Articolo 1
Finalità
1. Il presente Decreto definisce, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi da parte del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI V, finalizzati a:
a) sostenere e incrementare la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, informando i consumatori sui regimi di qualità e sul consumo responsabile di tali prodotti;
b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione sul consumo responsabile di vino e per migliorare la comunicazione sull’origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità dei prodotti contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 2
Attività finanziabili
1. Per la realizzazione delle finalità indicate all’articolo l del presente Decreto possono essere finanziati Progetti, sul territorio nazionale, che possono avere a oggetto una o più attività, di cui agli articoli 21 e 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014, di seguito indicate:
a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (comprese visite dimostrative presso i territori di produzione dei Soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del presente Decreto);
b) azioni di divulgazione, informazione e formazione rivolte ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.;
c) formazione professionale presso le scuole alberghiere;
d) azioni in materia di promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (stampa, tv, radio, affissioni) e i canali digitali (azioni web e new media tramite social network ecc.), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti vitivinicoli, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o sostenibilità;
e) partecipazioni a fiere ed esposizioni;
2. I progetti finanziabili possono avere ad oggetto una o più attività indicate al comma 1.
3. I criteri, per la valutazione dei progetti di cui al comma 1, sono indicati all’Allegato A), che è parte integrante del presente Decreto.
Articolo 3
Entità del contributo
1. La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 90% delle spese ammissibili.
2. I progetti devono avere un importo minimo pari ad € 100.000,00.
3. L’importo massimo di contributo, per progetto approvato, è pari ad € 500.000,00.
4. Le spese sono ammissibili dal momento di presentazione della richiesta di contributo, fino al termine di cui al successivo comma 5.
5. La realizzazione delle attività deve essere completata entro il 31 luglio 2023.
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1. Sono ammessi a presentare progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 del presente Decreto i seguenti soggetti:
a) consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).
2. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono presentare, in forma singola o in forma associata di cui alla lett. b), un solo progetto.
3. I soggetti di cui al comma 1, lett. a) devono essere micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento UE n. 702/2014.
4. Nel caso di cui ai soggetti di cui al comma 1, lett. b), il soggetto qualificato come mandatario assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del Progetto, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei soggetti partecipanti all’associazione temporanea, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Progetto, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo.
Articolo 5
Soggetti esclusi
1. Non possono presentare progetti:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, par. 6, del Regolamento (UE) n. 702/2014;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione a Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, par. 5 del Regolamento (UE) 702/2014.
Articolo 6
Requisiti dei Soggetti ammissibili
1. I Soggetti di cui all’articolo 4, comma 1 del presente Decreto, al momento della presentazione dei progetti, devono essere riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
2. I Soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del presente Decreto, alla data di presentazione del Progetto, devono altresì possedere la capacità tecnico-organizzativa, i mezzi e gli strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, intese come almeno:
a) Esperienza nello svolgimento di attività simili;
b) Presenza nell’organigramma societario di almeno due figure professionali, una con profilo amministrativo e uno tecnico, responsabili dell’attuazione delle attività.
3. Nel caso di Soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) del presente Decreto, i requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti, alla data di presentazione del Progetto, da almeno uno dei soggetti partecipanti.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 deve essere attestato mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo lo schema di cui all’Allegato B) al presente Decreto.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 2 deve essere attestato mediante presentazione del curriculum societario e delle figure professionali individuate, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di un organigramma che descriva i ruoli previsti nell’ambito del progetto.
Articolo 7
Termini e modalità di presentazione dei progetti
1. I progetti devono pervenire, pena l’esclusione, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l’indicazione del mittente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC] e della seguente dicitura: “Non aprire – Progetto per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione, formazione e promozione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 138367 del 24 marzo 2022”
2. I plichi devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 dell’8 settembre 2022 al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, Ufficio PQAI V - Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti
3. Il plico deve contenere la seguente documentazione:
a) una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo lo schema di cui all’Allegato B) al presente Decreto;
b) in caso di Soggetti di cui all’articolo 4, comma 1 lettera b) del presente Decreto, già costituiti al momento della presentazione del progetto, atto notarile o scrittura privata autenticata di costituzione dell’associazione temporanea;
c) in caso di Soggetti di cui all’articolo 4, comma 1 lettera b) del presente Decreto, non ancora costituiti al momento della presentazione del progetto, dichiarazione dei soggetti partecipanti all’associazione temporanea da costituirsi, attestante il soggetto cui, in caso di concessione del contributo, sarà conferito mandato speciale collettivo con rappresentanza e l’impegno a costituirsi e a conferire tale mandato entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo medesimo;
d) curriculum societario;
e) curricula delle figure professionali responsabili dell’attuazione dell’attività;
f) organigramma che descriva i ruoli previsti nell’ambito del progetto;
g) progetto redatto secondo quanto disposto al seguente articolo 8.
4. L’avvio dei lavori relativi ai progetti è possibile solo dopo la presentazione da parte del beneficiario della domanda di aiuto ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 702/2014.
Articolo 8
Contenuto del Progetto
1. Il Progetto deve riguardare esclusivamente prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento UE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Il Progetto, redatto secondo l’Allegato C) al presente Decreto, contiene i seguenti elementi:
a) la descrizione del Soggetto di cui all’articolo 4, comma 1, della relativa organizzazione e rappresentatività nel settore di riferimento;
b) la descrizione del contesto generale di attuazione delle attività progettuali;
c) la strategia generale del progetto;
d) la descrizione degli obiettivi strategici sottesi, espressi in termini di impatto del Progetto sulla conoscenza, sulla domanda e sulla diffusione dei prodotti;
e) la descrizione delle attività progettuali da realizzare, compresi i relativi luoghi di realizzazione;
f) il cronoprogramma delle attività, compatibile con i termini di cui all’articolo 3, comma 4 e 5 del presente Decreto;
g) la descrizione del sistema controllo dell’esecuzione del progetto, corredato da indicatori di processo;
h) il piano dei costi del Progetto contenente l’elenco di dettaglio delle spese ammissibili inerenti a ciascuna attività prevista, indicando costo unitario e costi totali per singola voce;
i) l’importo del contributo richiesto.
Articolo 9
Istruttoria dei progetti ed erogazione del contributo
1. Una Commissione accerta l’ammissibilità dei Progetti, verificando che siano stati trasmessi nei termini e secondo le modalità stabilite dall’articolo 7, commi 1 e 2 del presente Decreto, pena l’esclusione.
2. La Commissione, di cui al comma 1, accerta altresì la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nel plico, di cui all’articolo 7, comma 3 del presente Decreto nonché la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 5 del presente Decreto.
3. La Commissione, di cui al comma 1, richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. In caso di soccorso istruttorio, è assegnato un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione.
4. La Commissione, di cui al comma 1, valuta l’ammissibilità delle attività progettuali, proposte rispetto a quanto previsto all’articolo 2 del presente Decreto, e attribuisce un punteggio sulla base del sistema di criteri indicati all’Allegato A) al presente Decreto.
5. Sono ammissibili a contributo i Progetti che hanno ottenuto un punteggio totale non inferiore alla soglia minima pari a 60 punti.
6. Terminata la valutazione, il Ministero procede alla pubblicazione sul proprio sito della graduatoria redatta sulla base dei punteggi conseguiti in relazione ai criteri di valutazione indicati all’Allegato A) e adotta il provvedimento di concessione del contributo, comunicandolo a mezzo posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
7. Le risorse saranno attribuite sulla base dell’ordine di graduatoria di ciascun Progetto fino all’esaurimento delle stesse; pertanto, l’utile collocazione in graduatoria non comporta l’ammissione a contributo qualora non vi siano disponibilità finanziarie.
Articolo 10
Termini e modalità di concessione del contributo
1. Il contributo può essere erogato in un’unica soluzione a saldo ovvero secondo le seguenti modalità:
a) erogazione di un anticipo nella misura del 50% del contributo concesso, previa presentazione domanda di pagamento in anticipo, corredata da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato, maggiorato dell’interesse legale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Ministero;
b) erogazione del restante 50% del contributo concesso a conclusione delle attività, previa presentazione di relazione conclusiva delle attività medesima, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
2. Per l’erogazione del contributo in un’unica soluzione e per l’erogazione di cui al precedente comma 1, lett. b), il Soggetto beneficiario del contributo deve presentare, entro il 30 settembre 2023, domanda di pagamento, compilata nel rispetto delle indicazioni fornite all’Allegato D) al presente Decreto e corredata da:
a) relazione finale del progetto, comprendente la descrizione delle attività/eventi realizzati;
b) riepilogo delle spese sostenute, separato per tipologia di attività realizzata;
c) copia dei contratti stipulati con i fornitori dei servizi per la realizzazione delle attività progettuali;
d) copia di ciascun documento di spesa con allegata la quietanza;
e) copia estratto conto corrente bancario dedicato;
f) materiale e/o prova delle attività realizzate.
Articolo 11
Variazioni
1. Nell’ambito di ciascun Progetto sono consentite esclusivamente variazioni che comportano la modifica delle spese ammesse, per ciascuna attività progettuale programmata, pari o inferiore al 20% dell’importo previsto per l’attività stessa.
2. Le variazioni di cui al comma 1, non riducono né aumentano l’importo del Progetto e del contributo ammesso.
3. I Soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata al Ministero all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., le variazioni di cui al comma 1, prima della loro esecuzione. Tali comunicazioni devono contenere i seguenti elementi:
a) piano dei costi del Progetto modificato;
b) eventuale nuovo cronoprogramma delle attività progettuali.
4. Le variazioni, di cui al comma 1, non sono soggette ad approvazione da parte del Ministero e le relative spese sono ritenute ammissibili a partire dalla data della comunicazione di cui al comma 3.
5. Nel caso dei Soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del presente Decreto non è ammessa alcuna modifica della relativa composizione tranne nei casi di cui all’articolo 48, comma 17, 18 e 19, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 12
Controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sul Soggetto di cui all’articolo 4, comma 1, del presente Decreto. A tal fine il Ministero può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione della Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l’intervento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.
Articolo 13
Esenzione
1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Decreto sono esenti dall’obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 3, del Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti.
Articolo 14
Divieto di cumulo
1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Decreto, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 702/2014, possono essere cumulati:
a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto prevista all’articolo 3, comma 1, del presente decreto.
2. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Decreto non possono essere cumulati con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta all’intensità di aiuto prevista all’articolo 3, paragrafo 1 del presente decreto.
Articolo 15
Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore
1. Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente Decreto entra in vigore dalla data di ricezione del numero di identificazione dell’aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
Articolo 16
Pubblicazione e trasparenza
1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18104, conformemente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del Regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo è il sig. Stefano Valeri, funzionario presso l’ufficio PQAI V della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica.
3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, devono pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e possono essere presentate fino alle ore 17.00 del decimo giorno precedente al termine di cui all’articolo 7, comma 2 del presente Decreto.
Oreste Gerini
Direttore generale
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
ALLEGATO A