Nuovi piani di controllo per i vini a denominazione di origine e indicazione geografica di cui al Decreto ministeriale 2 agosto 2018 n. 7552.
(Decreto 12/03/2019, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo)
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE
VICO I
Facendo seguito alla precorsa corrispondenza relativa all’oggetto e da ultimo alla nota n. 2168 del 15 febbraio u.s., si trasmette in allegato un sintetico documento nel quale, per argomenti, sono riportate alcune indicazioni operative per una corretta ed uniforme attuazione dei principali aspetti innovativi del nuovo sistema dei controlli di cui al Decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552.
Con tale documento si risponde ai numerosi quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti dagli organismi di controllo, facendo chiarezza su diversi aspetti dell’attività di controllo.
Si confida nell’adempimento delle indicazioni contenute nel documento allegato.
Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
CHIARIMENTI SUL DM 2 AGOSTO 2018
1) Criteri per individuare il campione di operatori da sottoporre a controlli analitici L’allegato 2, punto 5, stabilisce che l’organismo di controllo provvede all’individuazione dei criteri per identificare il campione di operatori e delle partire da sottoporre a controlli analitici e organolettici per le DO con produzione annuale certificata inferiore ai 10.000 Hl.
I criteri adottati per la scelta dei soggetti da campionare dovranno conformarsi alle disposizioni contenute nel decreto relativo alla disciplina degli esami analitici ed organolettici per i vini DOP e IGP, in corso di emanazione, e comunicati all’ICQRF, in analogia a quanto previsto per l’analisi del rischio eventualmente adottata per l’individuazione degli operatori da sottoporre al controllo annuale.
2) Altri operatori
L’allegato 2, lettera b, prevede la possibilità di sottoporre a controllo ispettivo “altri operatori” non classificabili tra le comuni categorie (viticoltori, intermediari di uve e di vino, vinificatori e imbottigliatori).
L’individuazione di “altri operatori” è strettamente legata al disciplinare di produzione e, se presenti, occorre esplicitarli nel piano di controllo con la relativa percentuale e tipo di controllo annuale, la gestione delle non conformità ed il tariffario.
3) Imbottigliatori esteri
L’art. 7 comma, 5 stabilisce che l’organismo assoggetta al controllo gli imbottigliatori esteri, ove previsto dal piano dei controlli.
Tale attività andrà effettuata sulla base di quanto stabilito nell’allegata nota della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI 4 prot. n. 59971 dell’ 8/8/2017 che prevede, tra l’altro, la segnalazione all’ICQRF degli imbottigliatori esteri estratti.
4) Intermediari puri ed operatori controllati negli anni precedenti
Anche gli intermediari puri, cioè quelli che non hanno stabilimenti di transito/stoccaggio del prodotto e che effettuano movimentazioni solo documentali, saranno comunque oggetto di sorteggio ed eventuale vista ispettiva. Il nuovo piano non prevede più di estrarre una % di operatori tra quelli già controllati negli anni precedenti, quindi il sorteggio deve interessare tutti gli operatori a prescindere dalla circostanza che siano stati o meno già controllati negli anni precedenti.
5) Verifica delle giacenze
L’allegato 2 specifica che le attività di controllo ispettive annuali vengono svolte, “previa verifica dell’effettiva presenza di prodotti vitivinicoli destinati alla DO/rivendicati a IG”. Tale indicazione è da intendersi nel senso che l’ispettore, prima di effettuare la visita ispettiva, deve controllare la documentazione contabile dell’operatore al fine di verificare la corrispondenza tra giacenza fisica e giacenza contabile. La verifica ispettiva deve essere effettuata anche nel caso in cui dalla documentazione contabile non risulti prodotto in giacenza.
6) Aggiornamento del registro di carico e scarico ed inserimento nel sistema dei controlli di imbottigliatori ed etichettatori
L’art. 9 comma 6 consente agli operatori di assolvere gli obblighi di aggiornare il registro telematico, con la trasmissione all’OdC delle informazioni che giustificano il carico di prodotto, la cessione o il trasferimento di prodotto sfuso (atto a divenire DO, a DO o rivendicato a IG) e la conclusione delle operazioni di imbottigliamento, necessarie per le verifiche effettuate dallo stesso OdC. Tale trasmissione deve avvenire nei tempi previsti per l’aggiornamento del registro telematico dai commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 9.
Restano fermi gli obblighi per l’operatore di aggiornare il registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293.
L’art. 7, comma 4, stabilisce che imbottigliatori ed etichettatori, per l’inserimento nel sistema di controllo, inviano all’OdC la comunicazione di imbottigliamento ed etichettatura. Il successivo art. 9, comma 5, impone agli imbottigliatori di aggiornare il registro telematico non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento.
Si precisa che l’aggiornamento del registro telematico, sia per le operazioni di imbottigliamento che di etichettatura, assolve l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7.
7) Incongruenze tra lo schedario viticolo e realtà del vigneto
Nel corso delle verifiche ispettive in campo presso i viticoltori, oltre all’idoneità tecnico produttiva del vigneto (ad es. requisiti ampelografici e resa di uva ad ettaro) rispetto ai requisiti del disciplinare di produzione, l’OdC deve accertare corrispondenza tra quanto indicato nello schedario vitivinicolo e la realtà aziendale. In caso di disallineamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 commi 7 e 8, è compito dell’OdC segnalare alla competenti autorità (Regioni e PP.AA) quanto accertato affinché si proceda all’aggiornamento dello schedario (vedi scheda viticoltore).
Le NC, accertate nel vigneto e riconducibili ad un mancato rispetto del disciplinare, hanno sempre effetti sulla campagna vendemmiale e saranno oggetto di una verifica, da parte dell’OdC, al momento della presentazione della dichiarazione di produzione dell’operatore.
8) Conclusione delle attività di controllo in corso
Quando le funzioni di controllo di una DO o IG sono trasferite da un organismo ad un altro, l’organismo cessante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 8, lettera d), ha l’obbligo di trasferire i fascicoli di controllo all’organismo subentrante entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione e concludere le attività di controllo in corso.
Con il termine “concludere le attività in corso” deve intendersi la conclusione delle visite ispettive programmate fino alla data di entrata in vigore dell’autorizzazione al nuovo organismo. Le eventuali ulteriori attività non concluse (certificazione, gestione NC, ricorsi ecc…) sono completate dall’organismo subentrante sulla base della documentazione presente nei fascicoli di controllo, o a seguito di eventuali ulteriori verifiche se ritenute necessarie.
9) Produzione certificata
Per produzione certificata deve intendersi il “prodotto certificato” e non quello rivendicato. Il periodo di riferimento, per la determinazione della soglia dei 10.000 hl, in coerenza con quanto stabilito dal Decreto relativo alla disciplina degli esami analitici ed organolettici in corso di emanazione, è l’anno precedente a quello di presentazione del piano di controllo. Poiché ordinariamente i piani vengono presentati ogni tre anni, allo scadere dell’autorizzazione, poco prima della nuova campagna vendemmiale, andrà considerato il prodotto certificato l’anno precedente. Il compito di quantificare il volume di prodotto certificato spetta all’ODC.
10) Controlli analitici a campione
Qualora la filiera per le DO con produzione annuale certificata inferiore ai 10.000 Hl abbia scelto il controllo analitico a campione, gli operatori non dovranno più effettuare la richiesta preventiva di campionamento, come in passato, ma dovranno provvedere all’aggiornamento sul registro della classificazione del prodotto (da “vino atto” a vino a DOP), prima della sua cessione o del suo imbottigliamento come vino a DOP. In tal modo l’OdC viene informato della nuova classificazione data al prodotto.
11) Relazione tra uso del contrassegno e modalità di controllo analitico
Per le DO con produzione annuale certificata inferiore ai 10.000 Hl per le quali la filiera ha scelto il controllo analitico a campione è, comunque possibile, adottare come sistema di rintracciabilità il contrassegno.
12) Presentazione ricorso
Tutti gli operatori hanno la facoltà di presentare ricorso avverso per i provvedimenti adottati dall’OdC a seguito delle delibere del Comitato di certificazione. La presentazione del ricorso non interrompe i tempi per la risoluzione della NC.
13) Nuova visita ispettiva
La nuova visita ispettiva, prevista nelle scheda intermediario, vinificatore ed imbottigliatore, nel caso in cui si stata accertata una NC lieve, andrà effettuata quando la risoluzione della medesima NC non sia accertabile documentalmente.
14) Controllo analitico sul prodotto imbottigliato
La scheda imbottigliatore del piano prevede un controllo analitico sul prodotto imbottigliato. Tale verifica va fatta a prescindere dalla modalità con le quali viene effettuato il controllo analitico sul prodotto (sistematico o a campione). Nel caso delle DO per le quali è previsto un controllo analitico sistematico, lotto per lotto, con l’emissione del relativo certificato di analisi, il confronto andrà fatto con quest’ultimo certificato; nel caso del controllo analitico a campione con il prelievo del prodotto imbottigliato andrà verificato il rispetto dei parametri del disciplinare di produzione e di legge.
15) Denaturazione del prodotto nel caso di mancata tracciabilità
Nelle diverse schede del piano di cui all’allegato 2 è prevista la denaturazione del prodotto, misura che andrà adottata nel caso di mancata tracciabilità del prodotto. L’OdC nella comunicazione di NC inviata all’operatore dovrà far riferimento al DM 11294 del 25 settembre 2017 relativo alla denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli per una corretta gestione delle operazioni di denaturazione del prodotto. Gli operatori interessati dovranno annotare sul registro di carico e scarico le operazioni di denaturazione una volta terminate.
16) Richiamo del prodotto
Nella scheda imbottigliatore del piano è previsto il richiamo del prodotto nel caso in cui, presso un imbottigliatore, venisse accertata una non conformità riconducibile al sistema di etichettatura e presentazione del prodotto. In questi casi l’operatore dovrà fornire al proprio OdC evidenza dell’avvenuto richiamo del prodotto attraverso le note di richiamo e le risposte ricevute. L’OdC verifica documentalmente il rispetto delle disposizioni impartite.
17) Non conformità documentali
Nell’ambito dell’attività di controllo e certificazione l’OdC è tenuto a verificare la documentazione contabile in possesso dell’operatore, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi dei prodotti detenuti dal medesimo.
Il mancato adempimento degli obblighi di natura documentale potrà dar luogo a non conformità, la
cui classificazione dovrà tener conto dei criteri enunciati al punto 8 dell’allegato 2.