Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 16-05-2022
Numero provvedimento: 3275
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Agevolazioni - Domanda di sostegno nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R) 2014/2020 con riferimento al bando inerente “Investimenti in immobilizzazioni materiali art. 17 del Reg. UE 1305/2013 - Sottomisura 4.1" - Comunicazione del preavviso di rigetto - Calcolo errato della Produzione Standard - Mancata considerazione delle superfici di vigneto per uva da vino DOC e IGT - Violazione del criterio riferito alla “Richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo”.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 3784 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Colangelo Orazio, ditta individuale, corrente in Paupisi (BN), alla Contrada Mandarisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Coletta, con domicilio fisico eletto presso l’avvocato Sergio Falcone, in Napoli, alla Galleria Vanvitelli, n. 33, e domicilio digitale come da p.e.c.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;


contro

 

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81, indirizzo digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

 

Belperio Adelina, non costituita in giudizio;


per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari

- quanto al ricorso introduttivo:

a) della nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Servizio Territoriale e Provinciale di Benevento n. prot. 0374026 del 06/08/2020, recante la comunicazione del rigetto e/o esito negativo dell'istanza di riesame del preavviso di diniego e/o di inammissibilità della domanda di sostegno, barcode n. 84250052291 prot. AGEA 2018-319728 del 12/4/2018, misura intervento 4.1.1, nell'ambito del P.S.R Campania 2014/2020PSR;

b) della nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Servizio Territoriale e Provinciale di Benevento, prot. n. 0786526 del 27/12/2019, recante preavviso di diniego;

c) del verbale di riesame del 25/06/2020, allegato al provvedimento sub a);

d) se e in quanto esistente, del verbale istruttorio redatto dal funzionario regionale istruttore della pratica;

e) per quanto di ragione, della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con DRD 138 del 15/7/2020 pubblicato il 20/07/2020, per la parte in cui l'istanza della ditta ricorrente è inclusa nella sezione “domande inammissibili” anziché in quella delle “domande ammesse a finanziamento”;

- quanto ai motivi aggiunti notificati il 17.03.2021 e depositati il medesimo giorno:

del verbale della Commissione di Riesame del 20/01/2021, recante la dichiarazione-conferma della “inammissibilità a valutazione per violazione dei paragrafi 9 (piano di sviluppo aziendale) e 11 (criteri di selezione) del bando di misura”, della domanda di sostegno della ditta ricorrente, barcode n. 84250052291 prot. AGEA 2018-319728 del 12/4/2018, misura intervento 4.1.1, nell'ambito del P.S.R Campania 2014/2020PSR.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

 

I. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 9 ottobre 2021 e depositato il 26 ottobre seguente, il sig. Orazio Colangelo, quale titolare dell’omonima azienda agricola estesa in agro di Paupisi (BN), ha esposto di aver presentato domanda di sostegno nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R) 2014/2020 con riferimento al bando inerente “Investimenti in immobilizzazioni materiali art. 17 del Reg. UE 1305/2013 - Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti nelle aziende agricole e supporto per gli investimenti nelle aziende agricole paragrafo 1, lettera a), Tipologia di intervento 4/4.1.1”.

All’esito dell’esame della domanda, l’Amministrazione regionale, con prot. n. 0786526 del 27/12/2019, comunicava il preavviso di rigetto, per i motivi ostativi ivi indicati in 5 punti (dei quali, i primi 2 afferenti a profili di asserita inammissibilità, mentre i nn. 3, 4 e 5 al punteggio complessivo), così compendiabili nel dettaglio:

n. 1 - “La ditta ha già acquistato un escavatore nella programmazione 2007/2013 Misura 121 e non sono ancora trascorsi i cinque anni dalla verifica tecnico amministrativa”;

n. 2 - “Calcolo errato della Produzione Standard, non sono state considerate le superfici di vigneto per uva da vino DOC e IGT”;

n. 3 - “Mancata attribuzione del punteggio per l'introduzione di impianti idraulici per consentire il recupero ed il riuso dell'acqua, in quanto manca un investimento che determina tale attribuzione”;

n. 4 - “Mancata attribuzione del punteggio per la filiera olivicola, perché la maggior parte della superficie è coltivata a vigneto”;

n. 5 - “Non si può attribuire il punteggio relativo all'adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2117.3, in quanto non risulta stipulata un'assicurazione per l'anno 2019”.

La ditta ricorrente ha poi rappresentato di aver avanzato istanza di riesame in data 29/01/2020, con allegata documentazione, recante puntuali osservazioni alle contestazioni mosse, che è stata esaminata sfavorevolmente nella seduta del 25/6/2020 dalla competente Commissione, la quale ha confermato il giudizio di inammissibilità della domanda, dandone comunicazione all’interessata con nota del 6/08/2020. Con DRD 138 del 15/7/2020, pubblicato il 20/07/2020, veniva approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva, ove in allegato la domanda della ditta Colangelo era inclusa nella sezione “domande inammissibili”.

A sostegno della richiesta di annullamento di tutti gli atti lesivi, come in epigrafe individuati, la deducente ha formulato i seguenti motivi in diritto:

Violazione e falsa applicazione di legge (legge 214/90, artt. 1, co.2, 3 e 10 bis); violazione lex specialis - Bando inerente la tipologia di intervento 4.1.1, artt.2, 7, 8,9 e 11 - Circolare Regione Campania prot. n. 305173 del 27/4/2017; Disposizioni attuative generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali par.13.2.2.1; Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A (art. 97 Cost.) - Eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione, carenza di istruttoria, irragionevolezza, falsità dei presupposti, sviamento dalla causa tipica e dal pubblico interesse - Violazione dei principi del favor partecipationis e admissionis nelle procedure selettive pubbliche - Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza - Violazione dei principi generali regolanti il giusto procedimento.

II. Si è costituita in resistenza l’Amministrazione regionale intimata, concludendo per il rigetto del gravame.

III. In esito alla camera di consiglio del 24 novembre 2020, con ordinanza n. 2203/2020, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che la Regione Campania aveva già provveduto d’ufficio ad affidare nuovamente alla Commissione preposta il riesame delle controdeduzioni, presentate dalla ditta in data 27.01.2020, con nota acquisita agli atti dell’ufficio con prot. 0059182 del 29.01.2020.

Il riesame in autotutela si concludeva negativamente per la ricorrente, come da verbale della seduta del 20 gennaio 2021, ove la Commissione incaricata confermava la “inammissibilità a valutazione per violazione dei paragrafi 9 (piano di sviluppo aziendale) e 11 (criteri di selezione) del bando di misura”.

IV. Avverso la nuova determinazione lesiva l’instante notificava e depositava motivi aggiunti in data 17 marzo 2021, reiterando un ordine di censure sostanzialmente analogo al precedente.

V. Con ordinanza n. 667 del 14 aprile 2021 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, entro i limiti ivi specificati, disponendo contestualmente l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati, con le modalità ivi precisate.

VI. Successivamente le parti hanno depositato memorie e documenti a sostegno delle rispettive difese; in particolare, la ricorrente ha esibito gli atti relativi all’adempimento a suo carico.

VI. All’udienza pubblica del 14 dicembre 2021 la causa è stata introitata per la decisione.



DIRITTO


 

VII. Osserva preliminarmente il Collegio che la rinnovata valutazione, con motivazione rafforzata, del provvedimento di diniego di cui al verbale di riesame, gravato con motivi aggiunti, comporta l’improcedibilità del ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo parte ricorrente trarre dalla definizione nel merito di tale iniziale gravame alcuna ulteriore utilità.

VIII. Il ricorso per motivi aggiunti è fondato in parte, entro i limiti di seguito precisati.

IX. Non merita accoglimento, in primo luogo, la doglianza con la quale è stata ribadita la violazione dei principi del giusto procedimento, in primis dell’art. 10 bis della L. 241/1990, per il fatto che la Commissione in sede di riesame sia rimasta immutata rispetto al provvedimento oggetto del ricorso principale per due terzi dei suoi componenti, tra cui il presidente.

Al riguardo va osservato, in primo luogo, che l’Amministrazione resistente, con D.R.D. n. 262 del 18.11.2020 (successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020), ha disposto d’ufficio il riesame della domanda in questione (insieme ad altre oggetto anch’esse d’impugnativa in sede giurisdizionale), ancor prima della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare (tanto che, come già premesso in fatto, all’udienza camerale del 24.11.2020 la stessa è stata respinta con ordinanza n. 2203/2020 per difetto del requisito del periculum), sicché non poteva esigersi, peraltro in assenza di alcuna specifica statuizione giurisdizionale sul punto, che dovesse modificarsi la composizione dell’organo collegiale. Inoltre, in tal modo, la Regione Campania ha meramente disposto il rinnovo del giudizio allo stato degli atti, stabilendo cioè che, sulla base delle osservazioni depositate e non compiutamente valutate, si sarebbe dovuto procedere unicamente ad una rinnovata e motivata rivalutazione. In sostanza, concordemente a quanto osservato da questa Sezione con riferimento ad analoghe fattispecie, deve ribadirsi che l'Amministrazione ha legittimamente svolto un rinvio allo stato degli atti, superando così il vizio di difetto di contraddittorio ex art. 10 bis L. 241/1990, sia pure pervenendo alla conferma del precedente esito di non ammissibilità della domanda attraverso una motivazione rafforzata.

X. Passando ai profili sostanziali della controversia, col rilievo n. 1, la Commissione ha obiettato che “La ditta ha già acquistato un escavatore nella programmazione 2007/2013 Misura 121 e non sono ancora trascorsi i cinque anni dalla verifica tecnico amministrativa”.

Sul punto l’azienda Colangelo assume che il nuovo escavatore preventivato ha una diversa potenza rispetto al precedente (mini escavatore con potenza pari a Kw 11,50), rientrando nel relativo parametro previsto dalla normativa regionale, e che lo stesso, tramite l’applicazione di strumentazioni accessorie, consentirebbe di realizzare un sistema di raccolta meccanizzata delle olive più efficiente, con una sensibile riduzione dei tempi e dei costi.

La censura non merita condivisione atteso che non è contestato che il macchinario acquistato col precedente finanziamento (nel 2016) non ha esaurito il proprio ciclo vitale, non essendo decorso il termine quinquennale previsto e non essendo quindi “fuori ammortamento”. Non risulta inoltre dimostrata la necessità di un ulteriore escavatore anche in relazione a quanto rilevato nei successivi punti, circa la connotazione non prevalente dell’attività aziendale destinata alla filiera olivicola, sui quali ci si soffermerà qui di seguito. Come puntualmente osservato dalla Commissione (nel verbale del 20.1.2021), il macchinario si presta in realtà “ad una molteplicità di lavori” eseguibili anche per la coltura della vite, come peraltro ammesso dall’instante nella relazione allegata al BPOL (cfr. pagg. 8 e ss.).

XI. Non sono suscettibili di accoglimento neppure le doglianze relative ai punti n. 2 e n. 4, che possono essere trattate congiuntamente per ragioni di linearità espositiva stante la stretta connessione, ove l’Amministrazione ha contestato: - “Calcolo errato della Produzione Standard, non sono state considerate le superfici di vigneto per uva da vino DOC e IGT”; - “Mancata attribuzione del punteggio per la filiera olivicola, perché la maggior parte della superficie è coltivata a vigneto”.

Al riguardo, pur dopo l’approfondimento istruttorio, non risulta smentito il rilevo operato dalla Commissione, la quale ha correttamente evidenziato che la produzione standard dell’olivo è pari solo al 7,72% (€ 6.076,35) della produzione standard totale mentre quella della vite è di gran lunga prevalente, risultando pari al 87,50% (€ 68.856,36).

La stessa ricorrente conferma che la superficie aziendale investita ad oliveto, ancorché incrementata (da Ha 01.33.00 presenti nell’anno 2016 ad Ha 02.64.00 nell’anno 2017 e, infine, ad Ha 02.76.00 nell’anno 2018), è largamente minoritaria rispetto a quella destinata ai vigneti.

Invero, il punteggio relativo al criterio di selezione n. 3 è attribuito alle “Aziende con SAT prevalente ubicata nelle macroaree C o D con progetti di sviluppo interessanti la filiera olivicola, castanicola e cerealicola”, precisandosi inoltre nella lex specialis (art. 11, pagina 20) che “Per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n. 3 (Targeting settoriale) potrà essere assegnato se l’intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, ovvero se l’indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente.”

Posto che l’azienda ricorrente presenta un ordinamento produttivo misto, nel caso in esame non si verifica nessuna delle due condizioni prevista dalla lex specialis. Come si è già anticipato, in termini di superficie, la filiera olivicola non risulta prevalente sia in termini di SAT (Ha 2,80 / Ha 16,03= 17,47 % < 50 %), sia in termini di SAU (Ha 2,58 / Ha 14,56= 19,23 % < 50 %). Per quanto riguarda gli investimenti, risulta corretta la valutazione operata dalla Commissione secondo la quale, in realtà, nessuno è esclusivamente legato alla filiera olivicola, trattasi di macchine ed attrezzature utilizzabili su tutte le colture senza una specificità per la filiera olivicola. Difatti, l’acquisto di una macchina operatrice poliedrica quale un mini-escavatore non può essere riferito esclusivamente alla filiera olivicola tanto è vero che nella descrizione del progetto d’impresa (cfr. la già citata relazione allegata al BPOL, pagina 8 e ss.), il richiedente sostiene che l’escavatore in progetto, “in una azienda caratterizzata da un ordinamento viticolo/olivicolo prevalente, può svolgere una molteplicità di lavori” anche nei filari dei vigneti.

Non risulta pertanto condivisibile l’assunto attoreo secondo cui il progetto preventivato è finalizzato esclusivamente alla coltivazione della superficie investita a oliveto, atteso che, come correttamente obiettato dall’Amministrazione, gli investimenti si prestano ad un uso non esclusivo ma polivalente.

Ne discende che non può trovare applicazione l’attribuzione del punteggio previsto dal bando (art. 11) in relazione al criterio n. 3.1 “Targeting settoriale”.

XII. Si palesa infondata anche la doglianza riferita alla “Mancata attribuzione del punteggio per l'introduzione di impianti idraulici per consentire il recupero ed il riuso dell'acqua, in quanto manca un investimento che determina tale attribuzione”.

Invero, con tutta evidenza, non è sufficiente per integrare un impianto idraulico l’acquisto del solo serbatoio, in mancanza delle ulteriori componenti idrauliche, quali una pompa ed un sistema di adduzione dell’acqua all’esterno del serbatoio. Né vale osservare in contrario che la somma indicata nel preventivo per il serbatoio (€ 1.080,00) potrebbe includere anche l’acquisto di una pompa per il riuso dell’acqua piovana accumulata. Infatti, in disparte ogni valutazione circa l’adeguatezza dell’importo complessivo, dalla documentazione in atti risulta confermato che la descrizione dell’impianto, peraltro del tutto generica, non era contenuta nella domanda ma è stata operata tardivamente ed irritualmente soltanto in sede di controdeduzioni.

XIII. Con riferimento al punto n. 5 delle ragioni ostative – secondo cui “Non si può attribuire il punteggio relativo all'adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3, in quanto non risulta stipulata un'assicurazione per l'anno 2019” – il gravame si palesa fondato e va, pertanto, accolto, dovendosi confermare quanto già rilevato dalla Sezione con la pronuncia cautelare.

Invero, la Commissione preposta ha ritenuto di non assegnare i 5 punti previsti in quanto, pur avendo l’instante aderito al PAI (Piano assicurativo individuale), non ha trasmesso la polizza entro la data di pubblicazione della graduatoria definitiva, ed ha ribadito il giudizio negativo anche a seguito dell’attività di riesame. Ad avviso della Commissione, il semplice impegno ad aderire al PAI non risulterebbe sufficiente e sussisterebbe una violazione sia della circolare n. 215079/2019 che dei chiarimenti forniti con la FAQ 3.08.

Parte ricorrente sostiene che il bando pubblicato dalla Regione Campania, ai fini dell'attribuzione del punteggio de quo, stabiliva che fosse allegata la "richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo", senza esigere alcun altro obbligo, quale in particolare la stipula della polizza.

La censura è fondata.

Orbene, al riguardo, il bando prevede che ai fini dell’attribuzione del punteggio (5 punti) è necessaria la “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”. Del pari è univoca la relativa previsione (lett. b), secondo la quale per l’assegnazione dei 5 punti è sufficiente la sola richiesta di adesione al piano assicurativo.

Nella specie, la ricorrente, come confermato dalla stessa P.A., in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha regolarmente allegato l’adesione al P.A.I., per cui è evidente la sussistenza del requisito e, per l’effetto, l’illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio, già rilevata in sede cautelare.

Sul punto questo T.A.R. ha già avuto modo di rilevare che: “In ordine alla mancata attribuzione dei punti per la mancata “adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione”, come già ribadito in fase cautelare e in numerosi precedenti (ordinanza nn. 114 e 115 del 14.01.2021), la Sezione ha ritenuto che la polizza assicurativa non andava sottoscritta dalla ditta prima della presentazione della domanda di sostegno ed era sufficiente la manifestazione di interesse, ossia la “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020”. Tale richiesta è stata incontestatamente presentata dalla ditta ricorrente. Peraltro, la richiesta di stipula della polizza assicurativa prima dell’avvio del progetto d’investimento non solo non è prescritta dalla lex specialis, ma è irragionevole e priva di oggetto, in quanto senza approvazione del progetto non può esservi rischio da assicurare e le polizze non possono garantire rischi inesistenti (art. 1895 c.c.) o entrare in copertura dopo l’insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 27.12.2021 n. 8278). Nel dettaglio si è poi osservato che: “La lex specialis della selezione ha previsto che, nell’ambito del più ampio principio di selezione delle “caratteristiche tecniche/economiche del progetto”, sarebbero stati assegnati, in misura fissa, 5 punti per il criterio sub b) che corrispondeva alla “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”. Ai sensi di tale prescrizione, il richiedente doveva allegare alla domanda di sostegno l’istanza di adesione ad un piano assicurativo agricolo (o ad un fondo di mutualizzazione), da intendersi come impegno vincolante ad assicurare le produzioni vegetali o agricole di cui ha previsto la coltivazione con il progetto proposto per il finanziamento.

La norma trova la sua ratio nell’esigenza di tenere immuni le aziende (che abbiano ottenuto il finanziamento regionale) dai possibili rischi connessi all’esercizio dell’agricoltura ed è destinata ad avere piena operatività soltanto nel momento in cui una determinata domanda di sostegno abbia effettivamente conseguito il contributo richiesto, e non già al momento anteriore della partecipazione alla selezione (di cui non può conoscersi in anticipo l’esito). Pertanto la sua formulazione nei termini anzidetti è congruente con lo scopo della misura, mentre una diversa interpretazione, oltre che contraria al dato letterale, deve ritenersi eccedente quanto necessario per garantire la copertura della produzione da eventuali rischi connessi all’esercizio dell’agricoltura. Tale lettura della clausola è confermata anche nella nota 9 a piè di pagina del bando, ove si legge che “il richiedente deve indicare i riferimenti dell’istanza di copertura assicurativa di cui al D.M. 30/12/2016, pubblicato sul GURI n. 38 del 15/02/2017 e ss.mm.ii. (es. numero PAI)…”. L’impegno richiesto dal bando di attuazione era pertanto circoscritto ai sensi della lex specialis alla dichiarazione di adesione, mentre la produzione della polizza vera e propria doveva ritenersi rinviata al momento successivo della ammissione della domanda a finanziamento.

Né vale, in contrario, richiamare la circolare n. 215079/2019 e la FAQ 3.08 del 09.08.2017 per sostenere che ai fini dell’attribuzione del punteggio la richiedente avrebbe dovuto sottoscrivere successivamente la polizza: prima di tutto, in quanto la sottoscrizione non è richiesta dal bando, in secondo luogo, in quanto né la circolare né la FAQ possono prevedere interpretazioni postume contrarie alla lex specialis ovvero modificative della stessa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 28.9.2020 n. 5705; Sez. V, 27.7.2020 n. 4758; Sez. VI, 12.5.2020 n. 2984). Ne deriva che, nella specie, non può assolutamente parlarsi di una mera attività “interpretativa” che l’Amministrazione Regionale avrebbe posto in essere a mezzo del successivo chiarimento. Deve, quindi, escludersi che l’Amministrazione, a mezzo dei chiarimenti, “possa modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della lex specialis; i chiarimenti sono invero ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost.” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 27.12.2019, n. 8873; Sez. V, 2.9.2019, n. 6026 e 5.3.2020, n. 1604).

Nella specie, non è in contestazione che la ricorrente abbia prodotto un’istanza aderente alle prescrizioni del bando, con cui ha espressamente dichiarato di voler procedere alla stipula di una polizza a copertura delle produzioni indicate al quadro C del documento, così soddisfacendo i requisiti per ottenere l’attribuzione dei contestati cinque punti a tale titolo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 25.8.2021, n. 5622).

Appare pertanto viziato da illegittimità l’operato della Regione, laddove ha affermato l’insufficienza della mera adesione al piano assicurativo agricolo al momento della presentazione della domanda di sostegno.

XIV. In conclusione, sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti va accolto limitatamente al criterio relativo alla “Richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo”.

Atteso il solo parziale accoglimento del gravame, le spese di giudizio possono essere equamente compensate tra le parti.

Il contributo unificato segue per legge la soccombenza e va posto a carico della Regione Campania.



P.Q.M.


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe R.G. n. 3784 del 2020:

a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

b) accoglie in parte i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati, limitatamente alla violazione del criterio riferito alla “Richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo”.

Compensa le spese di giudizio.

Condanna l’Amministrazione regionale resistente alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE

Pierluigi Russo

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo