Settore vinicolo - Reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ex art. 517 quater cod. pen. - Immissione sul mercato di un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità da quello indicato in etichettatura come "IGP Puglia Chardonnay 2020" e "IGP Puglia Pinot Grigio 2020" - Commistione dei prodotti vinicoli destinati alla vendita con mosti di uve di provenienza, origine e qualità diversa da quelli denominati IGP - Confisca obbligatoria - Istanza di restituzione dei beni oggetto di sequestro.
SENTENZA
(Presidente: dott. Luca Ramacci - Relatore: dott. Donatella Galterio)
sul ricorso proposto da LEVINSUD S.R.L. in persona del legale rappresentante VINCENZO CAMPAGNA, nato ad Adelfia il 12.8.1960 avverso la ordinanza in data 15.11.2021 del Tribunale di Foggia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Rosantonia Mennuni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15.11.2021 il Gip presso il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione al rigetto dell'istanza di dissequestro presentata ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen. dal legale rappresentante della Le.Vin.Sud s.r.I., titolare di uno stabilimento vinicolo, nei confronti della quale era stato disposto il sequestro probatorio di un cospicuo quantitativo di vino etichettato come Chardonnay 2020 e Pinot Grigio 2020, in giacenza preso la cantina vinicola provenienti dalla Bioverde s.r.l. ipotizzandosi la configurabilità del reato di cui all'art. 517 quater cod. pen.. A fondamento del diniego il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'impossibilità di distinguere allo stato il prodotto riconducibile a quello conferito dalla Bioverde da quello di altri viticoltori per esserne stata operata la commistione ancor prima di procedere alla commercializzazione del vino, evidenziando come persistessero le esigenze sottese alla ricerca della prova e al contempo come non potesse consentirsi l'immissione sul mercato di un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità da quello indicato come "IGP Puglia Chardonnay 2020" e "IGP Puglia Pinot Grigio 2020", oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 474 bis cod. pen..
2. Avverso il suddetto provvedimento Vincenzo Campagna nella qualità di legale rappresentante della Levínsud ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce che al momento del sequestro l'indagine effettuata dalla Guardia di Finanza aveva riguardato la sola documentazione fiscale attestante l'acquisto da parte della Levinsud di mosto prodotto dalla Bioverde, rilevando come tale esame non consentisse di verificare se alla giacenza contabile corrispondesse una giacenza effettiva di prodotto. Evidenzia che nel registro di giacenza erano state annotate le giacenze assimilate per tipologia di prodotto e non per la loro provenienza, onde non poteva da tale documentazione dedursi che il vino trovato nelle cantine della Levinsud fosse riconducibile a quello acquistato dalla Bioverde e che si trattasse perciò di aliud pro alio. Contesta inoltre la rilevanza penale della condotta della Levinsud atteso che il prodotto acquistato era mosto che per effetto dei successivi passaggi si era trasformato in vino, censurando l'interpretazione dell'art.18 del Reg. CE 178/2002 che obbliga l'operatore in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti a consentirne la rintracciabilità. Secondo la difesa la rintracciabilità non va riferita alla lavorazione del prodotto da parte dell'impresa nelle sue varie fasi, bensì alla possibilità di individuare i soggetti che abbiano fornito all'azienda agroalimentare le materie prime destinate a far parte dei prodotti destinati alla commercializzazione, obbligo cui la Levinsud si era puntualmente attenuta avendo documentato la natura delle materie prime acquistate, il loro quantitativo, la data del ricevimento e i dati identificativi del fornitore. Conclude rilevando che non vi fosse alcuna certezza che il vino sequestrato corrispondesse al prodotto proveniente dalla Bioverde in assenza di qualsivoglia disposizione che prescriva obblighi di tracciamento interno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Il presupposto legittimante la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio formulata da parte del destinatario del provvedimento ablatorio e, per essa, dell'opposizione avverso il decreto di rigetto del PM, è costituita dal venir meno delle finalità probatorie sottese all'apprensione delle res costituenti il corpo del reato o ad esse pertinenti o comunque da ragioni attinenti alla necessità di mantenere il vincolo a fini dell'accertamento dei fatti criminosi.
Nulla di tutto ciò emerge dal ricorso in esame le cui doglianze si appuntano su profili radicalmente diversi dai rilievi posti a fondamento del provvedimento reiettivo dell'istanza della Le.Vin.Sud, costituiti essenzialmente dalla persistenza delle esigenze probatorie volte all'accertamento della composizione del vino commercializzato dalla medesima società, stante la ipotizzata violazione del divieto di contraffazione di cui all'art. 517 quater cod. pen. per effetto della commistione dei prodotti vinicoli destinati alla vendita con mosti di uve di provenienza, origine e qualità diversa da quelli denominati IGP Puglia Chardonnay 2020 e IGP Puglia Pinot Grigio 2020 acquistati dalla Bioverde s.r.l..
La società ricorrente, lungi dall'affrontare le questioni relative al mantenimento del vincolo, si duole invece del fatto che fossero state apprese con il sequestro effettuato nella cantina vinicola giacenze di prodotti della stessa natura di quelli acquistati sotto forma di mosto dalla Bioverde, senza che fosse possibile accertare, stante la commistione con i prodotti di altri viticoltori, che si trattasse, a seguito del processo di fermentazione in corso dal mosto in vino, di quello proveniente dalla Bioverde. Ma così argomentando viene del tutto spostato il raggio di indagine, incentrandosi le dispiegate doglianze sull'insussistenza di un obbligo di tracciamento interno a carico della società produttrice ai sensi dell'art. 18 del Regolamento CE 178/00, questione questa che attiene semmai alla legittimità del provvedimento genetico, non deducibile con la richiesta di dissequestro dei prodotti che involge esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla fondatezza del fumus del reato contestato, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame (Sez. 5, Sentenza n. 14039 del 12/02/2020 - dep. 07/05/2020, Rv. 278994; Sez. 2, Sentenza n. 45343 del 16/07/2013 - dep. 11/11/2013, Rv. 257489).
Del resto, anche i rilievi svolti dal Procuratore Generale circa il silenzio mantenuto dall'ordinanza impugnata sulla questione devoluta dal ricorrente relativamente alla mancanza di prova che le giacenze cadute sotto sequestro corrispondessero ai mosti acquistati dalla Bioverde non colgono nel segno, trattandosi di osservazioni spendibili nei confronti di un sequestro preventivo in relazione alla configurabilità del periculum cui è sottesa l'esigenza di impedire che la cosa pertinente al reato possa protrarre o aggravare le conseguenze dello stesso, ma che possono ritenersi conferenti in materia di sequestro probatorio.
Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento e, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 12.4.2022
Depositato in cancelleria il 18 maggio 2022