Settore vinicolo - Analisi chimiche enologiche - Domanda di risoluzione contrattuale avente ad oggetto l'acquisto di apparecchio risultante funzionalmente inidoneo a fornire l'utilità richiesta, ossia ad eseguire l'analisi di basse concentrazioni di anidride solforosa nel vino - Inidoneità dell'apparecchio a determinare con accuratezza e precisione valori di concentrazione di anidride solforosa molto bassi in quanto necessario per rispondere ad una specifica richiesta del mercato estero - Presupposto del contratto consistente nella capacità dell'analizzatore di intercettare anche modeste quantità di solfiti nei vini, ciò che invece l'apparecchio venduto non si è rilevato in grado di fare, senza incorrere in una percentuale di errore anche superiore al 20%, tale da rendere il risultato dell'analisi del tutto fuorviante - Integrazione della fattispecie della vendita di aliud pro alio.
SENTENZA
n. 455/2022 pubbl. 22/03/2022
(Presidente: dott. Filippo Labellarte - Relatore: dott. ssa Carmela Romano)
nella causa iscritta al n. 160 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017
tra
G.D., elettivamente domiciliato in (...), presso lo studio dell'avv. (...), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti (...)
- appellante -
e
L. s.r.l., elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio dell'avv. (...), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti (...)
C.I.S. s.r.l., contumace (...)
- appellate -
S. s.r.l., elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio dell'avv. (...), che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. (...), giusta procura in atti (...)
- appellata ed appellante incidentale -
FATTO
Con sentenza n. 2654/16 del 23.9.16, il Tribunale di Foggia ha respinto le domande - di risoluzione contrattuale, di restituzione del corrispettivo di €16.800,00 e di pagamento della somma di €7.500,00 a titolo di risarcimento del danno - proposte da G.D. nei confronti della L. s.r.l., assorbite le domande di garanzia spiegate dalla convenuta nei confronti della S. s.r.l. e da quest'ultima verso la C.I.S. s.r.l., oltre a condannare l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della L. s.r.l., compensandole nei rapporti tra quest'ultima e la S. s.r.l.
Con citazione del 28.1.17, G.D. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo l'accoglimento delle sue domande, con vittoria di spese.
Costituendosi, la L. s.r.l. e la S. s.r.l. hanno chiesto il rigetto dell'appello e, in caso di accoglimento, hanno riproposto ciascuna la propria domanda di garanzia; la S. s.r.l. ha, inoltre, formulato appello incidentale avverso il capo relativo alla regolazione delle spese giudiziali; in ogni caso, con vittoria di spese del giudizio di appello.
Invitate le parti alla precisazione conclusioni, all'udienza del 3 dicembre 2021, la causa, svoltasi nella contumacia della C.I.S. s.r.l., è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Va prioritariamente dichiarata la contumacia della C.I.S. s.r.l., la quale, ancorché ritualmente citata, non si è costituita.
Venendo all'esame dell'appello principale, col primo motivo, si censura l'accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia, per non aver il giudice applicato il principio secondo cui, in caso - come quello di specie - di vendita di aliud pro alio, non trovano applicazione i termini di prescrizione e decadenza previsti dall'articolo 1495 c.c.
Col secondo motivo, si censura il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e di quella conseguente di restituzione del prezzo, per errata valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali emerge che l'apparecchio acquistato era funzionalmente inidoneo a fornire l'utilità richiesta, cioè eseguire l'analisi di basse concentrazioni di anidride solforosa nel vino.
Le censure sono fondate e vanno entrambe accolte.
Bisogna partire dal fatto, ammesso dalla stessa venditrice L. s.r.l., che il D. si risolse ad acquistare l'analizzatore sequenziale "T.C." sul presupposto che questo intercettasse "con precisione la solforosa a bassissime concentrazioni (3-5 mg/l), così come richiesto dai suoi clienti esteri (Germania)", dal momento che "gli apparecchi acquistati di recente da altre ditte non si erano rivelati idonei per quelle analisi che gli occorrevano per la sua attività commerciale" (v. pg. 4 comparsa di costituzione della L. srl).
Stando, perciò, a quanto specificamente allegato dalla L. srl, era essenziale che l'apparecchio riuscisse a determinare con accuratezza e precisione valori di concentrazione di anidride solforosa molto bassi, in particolare compresi tra 3 e 5 mg/L, rispondendo tale esigenza ad una specifica richiesta del mercato estero cui si rivolgeva l'impresa del D..
Correttamente, quindi, l'appellante, nel sostenere che il bene sia inidoneo ad assolvere alla funzione pattuita, senza la quale non sarebbe stato acquistato, ritiene che l'ipotesi ricada nella fattispecie della vendita di aliud pro alio.
In applicazione di un consolidato orientamento della S.C., infatti, si ha consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. - qualora il bene venduto sia "funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta" (in termini, 28069/21, in cui si precisa, peraltro, che la qualificazione giuridica quale vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice di qualificazione dell'azione proposta, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo: sul punto, cfr. anche Cass. n. 13925/02; 7557/17).
In particolare, ricorre la consegna di aliud pro alio quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella "concreta assunta come essenziale dalle parti", facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass. 6596/16; 22301/15; 20996/13).
E’ il caso in esame, in cui l'apparecchio venduto dalla L. è funzionalmente inidoneo a fornire al D. l'utilità richiesta e assunta a requisito essenziale, ovvero di rilevare nei vini bassissime concentrazioni di anidride solforosa (da 3 a 5 mg/L).
Ed invero, la circostanza ha anzitutto trovato conferma nella deposizione dei testi P. M. e R.M., a conoscenza dei fatti per averli appresi personalmente, in quanto consulenti della S. (cioè la società che aveva venduto il bene alla L.), i quali hanno reso le seguenti dichiarazioni:
- "Sono consulente della S. da quasi quattro anni, quale chimico, con laboratorio in Roma e, quale professionista autonomo, presto consulenza anche per altre ditte nel Lazio in particolare. Confermo la circostanza n. 1 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dell'avv. Chionna. Tanto posso confermare in quanto comunicatomi dalla L., che mi ha chiesto la possibilità di determinare le basse concentrazioni di solforosa con l'apparecchio enologico, poi acquistato dal D.. P., a seguito della suddetta richiesta della L., risposi telefonicamente che non era possibile determinare le bassissime concentrazioni di solforosa con il menzionato strumento e che ciò poteva essere fatto soltanto con apposito distillatore, che in occasione dell'installazione il mio laboratorio di Roma regalò al D.. P. che l'apparecchio in questione determina la solforosa a partire da una percentuale di 8 mg in su fino a 200, che è il limite di legge; pertanto per le concentrazioni di solforosa più basse di quelle rilevate dall'apparecchio in questione era necessario, come ho già detto, l'uso del distillatore; preciso pertanto al di sotto degli 8 mg l'apparecchio non misura le basse concentrazioni di solforosa …P. che il macchinario acquistato dal D. sotto ai mg.8 non dà risultati attendibili e, proprio per questo, come ho già detto, c'è l'ausilio del distillatore, che è un'altra tecnica analitica" (v. dep. P. M.);
- "Confermo la circostanza n. 1 della memoria dell'avv. C. mi viene letta, ma debbo tuttavia precisare che, essendo stato interpellato preventivamente dalla L., in merito alla questione, feci immediatamente rilevare che la misurazione della solforosa a bassissima concentrazione non era possibile con l'apparecchio di cui sopra ed andava pertanto affiancata da altra apparecchiatura, nello specifico distillatore, che ci siamo fatti carico di consegnare. … P. che sono un consulente di S. e, come professionista autonomo, non sono alle dipendenze diSteroglass, possiedo un laboratorio di analisi chimiche enologiche in Roma e collaboro con l'altro chimico, dott. M.. P. che, rispetto ai fatti di causa, la vicenda l'abbiamo seguita insieme, il sottoscritto e il dott. M., su incarico della S.. … Ho illustrato al signor D. la necessità tecnica dell'utilizzo del distillatore, per la sua specifica richiesta di esportazione del vino all'estero e per la misurazione delle bassissime concentrazioni, in quanto, è risaputo sul piano tecnico scientifico, che i metodi usuali di controllo per la solforosa risentono della possibile eventuale presenza di interferenze nella determinazione quantitativa e pertanto la distillazione è il metodo più indicato" (v. dep. R.M.).
Non solo. Anche sul piano tecnico, la svolta consulenza ha offerto ulteriore riscontro all'affermata inidoneità dell'apparecchio ad individuare concentrazioni di anidride solforosa inferiori già a 8 mg/L.
I c.t.u., premessi cenni sui metodi di determinazione dei solfiti nei vini, hanno anzitutto osservato che l'apparecchiatura in oggetto "determina l'anidride solforosa ed altri parametri in automatico con sistemi in flusso, applicando metodi analitici colorimetrici mediante l'uso di agenti cromofori basati su kit analitici preconfezionati. Nello specifico, le determinazioni si basano sull'uso di sistemi automatici costituiti da piccole tubazioni elicoidali (serpentine), opportunamente disposte, che provvedono al mescolamento del campione da analizzare con il reattivo cromoforo mediante pompe ad alta precisione. Altri dispositivi assicurano le condizioni ottimali di temperatura e tempi di contatto per la trasformazione quantitativa dell'analita in un prodotto di reazione utile per la determinazione colorimetrica. La misura finale si svolge in seguito a passaggio della soluzione di reazioni attraverso celle colorimetriche ove, in base all'intensità di assorbimento di radiazioni luminose a lunghezza d'onda specifiche del parametro analitico da determinare, si quantifica la concentrazione del campione tramite confronto con curve di taratura".
Hanno poi evidenziato che, "per la corretta conduzione di una misura analitica, è opportuno individuare un metodo che garantisca un'incertezza ragionevolmente inferiore di almeno 10 volte al valore misurato"; "altri parametri essenziali per definire la qualità del dato analitico sono il limite di rilevabilità LOD ed il limite di quantificazione LOQ caratteristici del metodo analitico applicato", il primo definibile come "la minima quantità (o concentrazione) di analita in un campione che può essere rilevata con ragionevole certezza statistica (identificabile con il 95% di probabilità)" ed il secondo come "la minima quantità (oconcentrazione) di analita in un campione che può essere quantificata con accettabile accuratezza e precisione".
Ebbene, "su questa base, per SO2 libera o totale, non si raccomandano quantificazioni inferiori a 10 mg/L al fine di ottenere dati sufficientemente affidabili, in termini di sensibilità, accuratezza e precisione del dato analitico, imposti dai protocolli accreditati di qualità analitica chimica degli organismi internazionali di settore. Infatti, ad esempio, volendo determinare una concentrazione di 7 mg/L (pari al LOQ sulla SO2 libera), e, in considerazione dell'errore associato alla misura, assunto ragionevolmente pari a 1 mg/L, si avrebbe un errore percentuale inaccettabile del 14% sul valore finale; parimenti, volendo determinare una concentrazione di 4,5 mg/L (pari al LOQ sulla SO2 totale), con il medesimo errore associato, si avrebbe addirittura un errore percentuale superiore al 20% sul valore finale. Tali determinazioni analitiche qualificano i dati ottenuti come inaffidabili ovvero non accurati sulla base di sopra citati protocolli di qualità analitica chimica … L'esempio appena illustrato serve ad evidenziare i limiti odierni dei metodi colorimetrici nel determinare basse concentrazioni di S02 (ossia valori inferiori a 8 mg/L). … D'altronde, lo stesso metodo ufficiale precedentemente descritto, insieme alle sue varianti e ottimizzazioni tutte basate sulla distillazione e successiva titolazione manuale, presenta forti criticità nella determinazione di concentrazioni inferiori a 10 mg/L. … Pertanto, nel caso in cui l'obiettivo della misura analitica sia determinare con accuratezza e precisione valori di concentrazione di S02 inferiori a 10 mg/L, i metodi colorimetrici (così come lo stesso metodo ufficiale) non rappresentano tecniche analitiche adeguate. Su questa base, si può affermare che tanto l'apparecchio T.C. quanto i metodi basati sull'uso del distillatore non consentono determinazioni al di sotto del limite indicato" (cioè 8 mg/L).
Concludono, pertanto, i c.t.u. che l'apparecchio venduto al D. "non era in grado, in linea di principio, di fornire adeguate risposte alle esigenze della ditta acquirente circa la possibilità di poter determinare l'anidride solforosa (libera e totale) in campioni di vini e succhi di uva ai livelli di concentrazione richiesti, ovvero al di sotto di 8 mg/L. Ciò in considerazione che i metodi analitici applicati dal sistema proposto siano, ancora oggi, in base a dati oggettivi di letteratura scientifica, non adeguati e, su questa base, non ancora accettati dagli organismi internazionali in ambito enologico".
Escludono, infine, i c.t.u. che l'utilizzo del distillatore possa compensare tale mancanza, giacché "nel contesto del metodo analitico colorimetrico applicato dall'apparecchiatura T.C. oggetto del presenteprocedimento, non è prevista alcuna forma di trasferimento e assorbimento dell'anidride solforosa in opportuno reattivo prima della lettura analitica". Ed aggiungono, per completezza d'indagine, che "il distillatore sarebbe stato utile, in tutta autonomia, per la determinazione dell'anidride solforosa con il metodo ufficiale per titolazione acido-base" (classificato come tipo II dalla O.I.V.- Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino: cfr. pgg. 15-16 della relazione di c.t.u.), "non già come ausilio per le determinazioni colorimetriche in sinergia con il sistema analitico T.C.". Di qui la conclusione che "l'ausilio dello stesso al sistema analitico colorimetrico T.C. sia da considerarsi del tutto incongruo", in quanto inidoneo ad "eliminare le potenziali interferenze analitiche presenti nel campione da analizzare, in vista di una successiva determinazione colorimetrica con il sistema T.C." - come, invece, ritenuto dal c.t.p. dell'appellata S. - giacché, "una volta trasferita e sequestrata mediante l'ausilio del distillatore, l'anidride solforosa viene convertita chimicamente (ossidata) in altro composto non più determinabile per via colorimetrica".
Aderendo a tali conclusioni, in quanto supportate da vasta letteratura scientifica ed esaurientemente motivate anche rispetto alle osservazioni delle parti, si giunge così a definire un giudizio di inidoneità dell'analizzatore oggetto di compravendita ad assolvere alla funzione - assunta dalle parti come essenziale - di rilevare basse concentrazioni di solforosa (inferiori a 8 mg/L e, a fortiori, comprese tra 3 e 5 mg/L). Il presupposto del contratto, in base a quanto ammesso dalla L., era proprio di intercettare anche modeste quantità di solfiti nei vini, ciò che invece l'apparecchio venduto al D. non si è rilevato in grado di fare, senza incorrere in una percentuale di errore anche superiore al 20%, tale da rendere il risultato dell'analisi del tutto fuorviante.
Dato, perciò, per assodato l'aliud pro alio, non opera il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. ed il contratto va dichiarato risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c., escluso che la venditrice possa sottrarsi alla propria responsabilità facendo leva sul verbale di collaudo del 6.5.08, in cui si dà genericamente atto del funzionamento dell'apparecchio, senza menzionare il tipo di prove eseguite, di cui manca ogni supporto documentale.
Ne consegue la condanna di L. s.r.l. alla restituzione del corrispettivo della vendita, pacificamente corrisposto nella misura di €16.800,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, escluso il risarcimento del danno, in mancanza di prova del pregiudizio economico subìto in conseguenza dell'accertato inadempimento.
Va, inoltre, respinta la domanda di garanzia (ri)proposta nei confronti della S. srl, non potendo quest'ultima essere tenuta a rispondere per il sol fatto oggettivo di aver venuto venduto l'apparecchio alla L., la quale non ha detto di essere stata rassicurata dalla venditrice in ordine alla idoneità dell'analizzatore a rilevare le basse concentrazioni di solforosa, circostanza che - ad ogni modo - è stata smentita dalle deposizioni dei testi M. e M., della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, attesa la concludenza e la sovrapponibilità delle loro dichiarazioni, nonché l'assenza di legami o vincoli con le parti in causa.
Resta assorbita la domanda di garanzia proposta dalla S. s.r.l. nei confronti della C.I.S. s.r.l., così come l'appello incidentale dalla stessa proposto in relazione al capo delle spese, a suo dire ingiustamente compensate, anziché poste a carico della parte soccombente, trattandosi di capo che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., è automaticamente caducato per effetto della riforma della decisione di merito.
La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza, anche per quelle di c.t.u. (liquidate come in atti).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da G.D., con citazione del 28.1.17, avverso la sentenza n. 2654/16 del 23.9.16 emessa dal Tribunale di Foggia, nonché sull'appello incidentale proposto dalla S. s.r.l., così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza, dichiara risolto il contratto di compravendita concluso da G.D. con la L. s.r.l. per grave inadempimento di quest'ultima;
2. condanna la L. s.r.l. alla restituzione in favore di G.D. della somma di €16.800,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da G.D. nei confronti della L. s.r.l.;
4. rigetta la domanda proposta dalla L. s.r.l. nei confronti della S. s.r.l., assorbita quella formulata da quest'ultima verso la C.I.S. s.r.l.
5. condanna la L. s.r.l. alla rifusione, in favore di G.D. e della S. s.r.l., delle spese giudiziali, liquidate in €4.835,00 per il primo grado ed in €5.532,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6. pone le spese di c.t.u. (liquidate come in atti) definitivamente e per intero a carico della L. s.r.l.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio in videoconferenza del 16 marzo 2022
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2022