Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 07-04-2022
Numero provvedimento: 2571
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Interventi di sistemazione agraria con riduzione di superficie boscata per impianto di nuovo vigneto da realizzare in area sottoposta a vincolo idrogeologico - Dedotta violazione delle N.T.O. (Norme Tecnico-Operative) del P.I. (Piano degli Interventi) del Comune che vieterebbe la riconversione culturale per boschi con versanti aventi, come nel caso di specie, una pendenza maggiore del 30% - Richiamo alla legge regionale che vieta qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale da rilasciarsi in ipotesi determinate - Autorizzazione concessa dalla Giunta regionale “per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani” - Conversione su versante con pendenza superiore al 30% assentibile giusta positiva valutazione dell’autorità regionale competente.


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2524 del 2021, proposto dai signori Dario Lot, Stefania Bolognesi, Fabio Magro e Virginia Congia, rappresentati e difesi dagli avvocati Primo Michielan, Federica Scafarelli e Andrea Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi n. 4,

contro

- la Regione Veneto, in persona del Presidente della G.R. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n. 33;
- il Comune di Miane, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Mazzero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaella Turini in Roma, via Alberico II n. 33;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la signora Stella Antonia Chech, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1198/2020, resa tra le parti.


 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Comune di Miane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022, il Cons. Ezio Fedullo e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


 

FATTO e DIRITTO
 

1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Veneto, i sig.ri Dario Lot, Stefania Bolognesi, Fabio Magro e Virginia Congia impugnavano il nullaosta forestale e l’autorizzazione paesaggistica, entrambi adottati con provvedimento direttoriale della Regione Veneto dell’8 luglio 2019, prot. 299992/79.00.07.13.10, relativi ad interventi di sistemazione agraria con riduzione di superficie boscata per impianto di nuovo vigneto da realizzare in area sottoposta a vincolo idrogeologico, emesso su richiesta della sig.ra Chech Stella Antonia, nonché la nota del Comune di Miane del 17 gennaio 2019, prot. 464 prot. rif. 495062, contenente il parere di ammissibilità urbanistica dell’intervento, ed il parere di compatibilità paesaggistica dei lavori espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica belle arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con atto prot. 0017085 del 28 giugno 2018.

2. Deve premettersi che i ricorrenti agivano nella qualità di titolari di abitazioni ubicate nella zona collinare sita in località “Premaor” del Comune di Miane, inclusa tra “Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, dichiarate patrimonio UNESCO dell’umanità, e lamentavano, sotto plurimi profili, l’illegittimità degli atti suindicati, con i quali le Amministrazioni intimate avevano assentito, dal punto di vista forestale, urbanistico, paesaggistico ed idrogeologico, la realizzazione da parte della controinteressata del predetto intervento, interessante le aree identificate al fg. 28, mappali 47, 50 e 378, per una estensione di mq. 8.140, in funzione della realizzazione di un vigneto avente una superficie di 6.900 mq..

3. Il T.A.R., con la sentenza appellata, ha respinto tutti i motivi di ricorso: può rinviarsi, ai fini della illustrazione dei motivi della complessiva statuizione reiettiva, ai contenuti motivazionali della sentenza appellata, che saranno ripresi limitatamente agli aspetti attinti dalle censure formulate con l’atto di appello in esame, al cui accoglimento si oppongono il Comune di Miane e la Regione Veneto.

4. Deve tuttavia preliminarmente affrontarsi l’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dal Comune di Miane sul rilievo che lo stesso risulterebbe depositato solo in data 18 marzo 2021, nonostante la relativa notifica sia avvenuta in data 15 febbraio 2021, con la conseguente violazione del termine di 30 giorni di cui all’art. 45 c.p.a.: in parallelo, dovrà esaminarsi la corrispondente istanza di remissione in termini per errore scusabile formulata dalla parte appellante.

Deduce in particolare quest’ultima che essa ha provveduto ad inviare tempestivamente (ergo, entro il 17 marzo 2021) la PEC recante il modulo di deposito contenente il ricorso in appello, ricevendo i relativi messaggi PEC di avvenuta accettazione ed avvenuta consegna, ma di non aver mai ricevuto la cd. terza PEC (di avvenuta registrazione del deposito), avendo provveduto alla rinnovazione del deposito una volta che, solo in data 18 marzo 2021, ha ricevuto notizia da parte dell’U.R.P. della mancata registrazione del precedente deposito a causa di un malfunzionamento del sistema, senza che nessuna comunicazione le fosse in precedenza pervenuta al riguardo.

La soluzione della questione in tal modo impostata presuppone la ricostruzione del quadro normativo concernente le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali di parte.

Dispone sul punto l’art. 9, comma 3, all. 1 del D.P.C.S. 28 luglio 2021 (“Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”) che “il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1, effettuato mediante posta elettronica certificata, è tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 19. Se al mittente perviene il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l’attività di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini della rimessione in termini da parte del giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente”.

L’art. 7 del medesimo D.P.C.S., allegato 2, dispone invece, per quanto di interesse, che:

“1. L’invio tramite PEC dell’atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte è effettuato dalla casella PEC individuale dell’avvocato difensore alla casella PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul sito istituzionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3.

2. L’avvocato che utilizza la PEC deve abilitare l’opzione di «ricevuta completa» sulla propria casella PEC prima di inviare il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.

3. L’avvocato riceve automaticamente:

a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell’ora di accettazione;

b) successivamente, dal gestore dell’amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito.

4. Il SIGA invia all’avvocato, entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l’indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l’elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.

5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato nel momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della PEC, di cui al comma 3, lettera a).

6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene le indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate nel deposito.

7. Se il deposito non può essere elaborato dal SIGA a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente riceve a mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, un messaggio di «mancato deposito», attestante il mancato perfezionamento del deposito”.

Ebbene, si evince dalle menzionate disposizioni che il messaggio PEC denominato “registrazione di deposito” non ha carattere costitutivo della fattispecie di deposito telematico dell’atto processuale, ma di condicio iuris della stessa, la quale deve tuttavia intendersi perfezionata all’atto della generazione della PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito.

Si evince altresì dalle norme richiamate che il sistema informa in automatico la parte sia del mancato perfezionamento del deposito (mediante un messaggio di “mancata consegna” della PEC di deposito), sia della sussistenza di impedimenti di carattere tecnico al completamento del deposito (mediante un messaggio di “mancato deposito”): ciò, evidentemente, al fine di consentire la rinnovazione dell’attività di deposito ovvero di presentare una eventuale motivata istanza di rimessione in termini, ex art. 37 c.p.a., al giudice competente.

Nella specie, come si evince dalla documentazione prodotta dalla parte appellante in allegato all’istanza de qua, il sistema telematico ha generato ed inviato, alle ore 9.30 del giorno 17 marzo 2021, la PEC di avvenuta accettazione del modulo di deposito inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata per il processo amministrativo telematico “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.”.

Si evince inoltre dalla medesima documentazione che il sistema, alle ore 09.31 dello stesso giorno, ha generato ed inviato la relativa ricevuta di consegna.

Non risulta invece che alla parte siano pervenute comunicazioni – telematiche o di altra natura – atte a consentirle di rilevare l’eventuale malfunzionamento che avrebbe impedito il perfezionamento del deposito e di rinnovare, entro il termine di decadenza all’uopo previsto, il relativo adempimento.

In siffatto contesto, caratterizzato dalla avvenuta dimostrazione ad opera della parte appellante di aver posto tempestivamente in essere ogni utile iniziativa ai fini del perfezionamento del deposito (come attestano le suindicate ricevute) e dalla mancata conoscenza dei fattori impeditivi dello stesso, necessari al fine di consentirle di rimediare all’inconveniente o eventualmente dimostrarne la non imputabilità alla stessa, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti, connessi al verificarsi di “gravi impedimenti di fatto”, cui l’art. 37 c.p.a. subordina l’invocato riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile, ai fini della valutazione della tempestività del nuovo deposito effettuato (formalmente in ritardo) in data 18 marzo 2021.

Non possono invece condividersi le contrarie deduzioni del Comune appellato, laddove evidenziano che la mancata ricezione della PEC di avvenuta registrazione del deposito avrebbe dovuto mettere la parte sull’avviso, atteso che il fatto che essa possa pervenire entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna (cfr. art. 7, comma 4, all. 2 D.P.C.S. cit.) rende evidente che la parte appellante avrebbe avuto ragione di attendere fino al giorno 18 marzo 2021 (quando ormai il termine per il deposito dell’appello era comunque decorso) prima di attivarsi ai fini della rinnovazione dell’adempimento (come da essa fatto lo stesso giorno).

Nemmeno può attribuirsi carattere dirimente alla pronuncia richiamata nella memoria difensiva comunale, laddove si afferma che “non basta inviare sic et simpliciter un documento al PAT per dimostrare l’adempimento tempestivo dell’onere, giacché, nel PAT, solo la ricevuta standard PEC di accettazione attesta che il messaggio è stato inviato, mentre quella di consegna attesta che questo è stato recapitato alla casella di destinazione, il deposito essendo perfezionato quando si riceve un terzo messaggio, denominato registrazione deposito; al momento della ricezione del messaggio di registrazione deposito, la data e l’ora del deposito sono riprese dal messaggio di accettazione, sicché solo in questo modo si potrà dire adempiuto l’onere a quella data ed quell’ora, dalle quali decorreranno tutti i termini processuali” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1076 del 5 febbraio 2021): basti sottolineare che la fattispecie ivi esaminata, a differenza di quella de qua, era caratterizzata dalla “circostanza che il patrono di parte appellante NON ha ricevuto il messaggio di ACCETTAZIONE dell’invio dell’istanza in parola, né tantomeno quelli successivi”.

5. Può quindi senz’altro procedersi all’esame dei motivi di appello, a cominciare da quello con il quale la parte appellante contesta la soluzione data dal T.A.R. alla questione di compatibilità dell’intervento da essa sollevata rispetto alla disciplina urbanistica vigente nel Comune di Miane, con particolare riferimento alla dedotta violazione delle N.T.O. (Norme Tecnico-Operative) del P.I. (Piano degli Interventi) del medesimo Comune, laddove vieterebbe la riconversione culturale per boschi con versanti aventi, come nel caso in esame (in relazione al quale lo stesso progettista dichiara una pendenza media del 45%), una pendenza maggiore del 30%.

5.1. Deve premettersi che il T.A.R., ai fini reiettivi della censura in esame, dopo aver rilevato che “le disposizioni delle NTO del P.I. del Comune di Miane che assumono rilievo sono costituite dall’art. 33 D (“area di connessione naturalistica”) e dall’art. 33 E (“buffer zone”) la quali, per quanto qui interessa, prevedono (rispettivamente, al punto 24 e al punto 29) che per tali strutture ecologiche è fatto divieto di “ridurre gli apparati boschivi e l’espianto delle siepi, mentre ne è consentita la sola manutenzione ed assestamento, fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale in materia (Art. 15 della LR 52/1978)” e che “l’art. 15, comma 2, della L.R. 52/1978 vieta qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale, da rilasciarsi in ipotesi determinate; il successivo comma 3 dispone che l’autorizzazione di cui al precedente comma è concessa, tra l’altro, “per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani””, ha concluso che “la riconversione su versante con pendenza superiore al 30% è, dunque, assentibile, giusta positiva valutazione dell’autorità regionale competente”.

In relazione alla medesima censura, il T.A.R. ha altresì rilevato che “il contestato intervento non si riferisce ad un bosco storico, meritevole di conservazione, ma ad una neoformazione rispetto alla quale è consentito il ripristino della preesistente coltura” e che “con DGR n. 1507/2019 – recante “Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO ‘Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene’. Adozione del ‘Disciplinare Tecnico’, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21”, la Giunta Regionale ha adottato il “Disciplinare Tecnico” che, tra l’altro e per quanto qui rileva, stabilisce:

- “Sono favoriti inoltre interventi e miglioramenti fondiari che possono modificare anche in modo permanente lo stato dei luoghi, ma finalizzati al ripristino/recupero di preesistenti aree coltivate, in condizioni di degrado per effetto dell’abbandono delle attività agricole originarie, indicati al punto B2.2 dell’Allegato “B” Criteri Operativi, come: 3) Interventi di recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale (B2.1 lett. b)“ (par. 3 “Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie”, punto 3.4.);

- “La tipologia d’impianto prevalente sarà a filari disposti a girapoggio per pendenze solitamente superiori al 30%, attraverso la realizzazione di ciglioni inerbiti, raccordati alla viabilità e alle piste di coltivazione...” (par. 3 “Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie”, punto 3.9);

- “con pendenze di versante tra 30% e il 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con un filare per banchina della larghezza inferiore a 2 m, a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario. Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l’esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche”; (linee guida, All. B, “pendenze e disposizioni delle unità colturali”, par.4.2, lett. c).

- “oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l’eventuale presenza di vigneti storici, testimonianza di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature fragili su stretti gradoni inerbiti” (linee guida, All. B, “pendenze e disposizioni delle unità colturali”, par.4.2, lett. d)”.

5.2. Mediante il corrispondente motivo di appello, gli appellanti reiterano la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 33B delle NTO del Piano degli Interventi del Comune di Miane, laddove al comma 17 stabilisce che “nelle parti boscate … è comunque vietata la riconversione culturale che preveda l’eliminazione e la sostituzione del bosco …” se si tratti di “boschi su scarpata e versanti con pendenza maggiore al 30%”: essi deducono che la norma suindicata costituisce norma speciale comunale atta ad escludere l’applicazione della disciplina generale regionale.

Quanto alla DGR n. 1507/2019, richiamata come si è visto dalla sentenza appellata, gli appellanti, oltre ad evidenziare che la stessa è stata pubblicata successivamente sia all’autorizzazione regionale impugnata sia alla stessa domanda di riduzione della superficie boscata presentata dalla controinteressata, evidenziano che essa recherebbe previsioni inutili se, come ritenuto dal T.A.R., dovesse applicarsi sempre e soltanto l’art. 12 della citata legge regionale (la quale autorizzerebbe l’intervento in qualunque parte del territorio regionale, a prescindere dalla pendenza del versante interessato dal nuovo impianto).

Concludono osservando che la delibera citata, nel regolare espressamente ed in via generale gli interventi di disboscamento – collegati alla realizzazione di vigneti – in considerazione della pendenza dei versanti collinari, costituisce conferma della normativa locale da essi richiamata, la quale ha inteso disciplinare in maniera particolare e speciale un caso ricompreso nella disciplina generale.

5.3. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

5.4. Militano in senso contrario alla impostazione interpretativa di parte appellante – intesa a far prevalere, rispetto alla disposizione regionale posta a fondamento della sentenza appellata, il divieto (speciale) di cui al sottoarticolo 33B, comma 17, delle N.T.O. del P.I. del Comune di Miane, a mente del quale “nelle parti boscate di ogni area di tutela è comunque vietata la riconversione colturale che preveda l’eliminazione e la sostituzione del bosco nei seguenti casi: a. boschi su scarpata e versanti con pendenza maggiore al 30%” – decisivi argomenti inerenti alla interpretazione sistematica e teleologica delle norme richiamate.

5.5. Dal primo punto di vista, deve osservarsi che la norma invocata dalla parte appellante fissa un regime “minimo” di tutela, destinato ad operare, come testualmente previsto, in “ogni area di tutela” (“area nucleo” o “core area”, “area di connessione naturalistica”, “buffer zone” ecc.): secondo tale norma, sono vietati gli interventi di riconversione colturale delle aree boscate laddove interessino “scarpate e versanti con pendenza maggiore al 30%”.

Il suddetto regime, proprio perché di carattere “minimo”, è poi definito in termini maggiormente restrittivi dalle disposizioni concernenti le specifiche aree di tutela, come avviene, per le “aree di connessione naturalistica” e le “buffer zone” (che interessano direttamente l’intervento de quo), ad opera rispettivamente dei sottoarticoli 33D e 33E, i cui commi 24, lett. a), e 29, lett. a), estendono il divieto a tutti gli interventi intesi a “ridurre gli apparati boschivi”, indipendentemente dalla pendenza del versante collinare sul quale dovrebbero essere eseguiti.

Tuttavia, come evidenziato dal T.A.R., le norme più restrittive, concernenti le aree suindicate, contengono un rinvio alla legislazione regionale (dalle stesse fatta espressamente salva), con particolare riguardo all’art. 15, l.r. Veneto n. 52/1978 (frutto della variante al P.I. introdotta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 giugno 2018).

La disposizione menzionata dispone che “è vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l’adozione di una delle seguenti misure:

a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;

b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;

c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione” (comma 2).

La stessa prosegue stabilendo che “per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l’autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c)” (comma 3).

Ebbene, deve ritenersi che il rinvio alla legislazione regionale, operato dalle norme comunali più restrittive, non possa che valere a fortiori anche per quelle aventi la medesima fonte, ma recanti un regime “minimo” di tutela naturalistica (perché destinato a valere per tutte le aree di tutela), come quelle contenute, appunto, nel sottoarticolo 33B, comma 17, delle N.T.O. del P.I.: sì che, anche per gli interventi di riduzione forestale da eseguire su versanti aventi una pendenza maggiore del 30%, è destinato a trovare applicazione il suindicato regime autorizzatorio regionale.

Tale conclusione interpretativa discende dal rapporto di genere a specie esistente tra la norma concernente tutte le aree disciplinate dal P.I. e quelle relative alle specifiche sotto-zone, non essendo razionalmente giustificabile che l’intervento di riduzione boschiva sia eseguibile, previa autorizzazione regionale, in deroga alle norme più restrittive concernenti le seconde, espressive in quanto tali di esigenze di protezione astrattamente meritevoli di più attenta considerazione, e non, invece, a quelle meno rigorose dettate in modo indifferenziato per tutte le sotto-zone.

Né varrebbe opporre che, così ragionando, il divieto di cui al menzionato sottoarticolo 33B, comma 17, sarebbe destinato ad essere vanificato per effetto delle prevalenti norme regionali, atteso che se, da un lato, analoga conclusione potrebbe sostenersi per i divieti di cui ai sottoarticoli 33D, comma 24, e 33E, comma 29, dall’altro lato, gli eventuali difetti di coordinamento tra le norme comunali e quelle regionali non sono idonei a giustificare la prevalenza delle prime, tanto più laddove rechino una espressa clausola di salvezza a favore delle seconde.

Peraltro, non può ritenersi che, per effetto della suesposta conclusione ermeneutica, sia completamente vanificato il contenuto prescrittivo delle menzionate norme del P.I., conservando comunque le stesse, pur nel quadro del delineato regime autorizzatorio, un valore normativo, sebbene di carattere cedevole, sub specie di orientamento delle valutazioni discrezionali sottese all’esercizio del potere autorizzatorio regionale nel segno della salvaguardia delle sottostanti esigenze di protezione ambientale, in un quadro comparativo e coordinato di compatibilità con tutti gli altri interessi concorrenti.

5.6. Deve inoltre osservarsi che la suddetta interpretazione – al di là di considerazioni di carattere temporale, tese ad evidenziare il carattere sopravvenuto del novum normativo di cui si dirà rispetto alla data di adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado – è quella maggiormente coerente con le disposizioni contenute nella deliberazione di G.R. n. 1507 del 15 ottobre 2019 (“Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO ‘Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene’. Adozione del ‘Disciplinare Tecnico’, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21”).

Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, l.r. Veneto n. 21 del 6 giugno 2019 (“Iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”), “ai fini della candidatura a patrimonio dell’UNESCO del sito ‘Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene’, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio provvedimento, il disciplinare tecnico allo scopo di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall’UNESCO di valorizzazione del paesaggio”.

Ebbene, deve rilevarsi che gli indirizzi complessivamente emergenti dal citato disciplinare, ed ai quali gli strumenti regolatori comunali sono destinati ad uniformarsi, sono decisamente orientati verso il ripristino delle colture viticole preesistenti ed in stato di abbandono (cfr. par. 3 “Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie”, punto 3.4.: “Sono favoriti inoltre interventi e miglioramenti fondiari che possono modificare anche in modo permanente lo stato dei luoghi, ma finalizzati al ripristino/recupero di preesistenti aree coltivate, in condizioni di degrado per effetto dell’abbandono delle attività agricole originarie, indicati al punto B2.2 dell’Allegato “B” Criteri Operativi, come: 3) Interventi di recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale (B2.1 lett. b)”, prevedendo un regime di salvaguardia per le sole aree boschive aventi una pendenza superiore al 70% (cfr. linee guida, All. B, “pendenze e disposizioni delle unità colturali”, par. 4.2, lett. d): “oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l’eventuale presenza di vigneti storici, testimonianza di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature fragili su stretti gradoni inerbiti”).

Poiché, quindi, l’interpretazione delle norme non può essere rigidamente storicizzata, ma deve tendere ad assegnare alle stesse il valore prescrittivo il più possibile coerente con la dinamica complessiva dell’ordinamento, onde evitare di creare contraddizioni al suo interno anche in una prospettiva di carattere evolutivo, ne consegue che, in assenza di insuperabili argomenti testuali di segno contrario, anche la norma invocata dalla parte appellante deve essere interpretata ed applicata in modo conforme alla direzione assunta dalla legislazione regionale, orientata come si è visto, da un lato, ad attribuire rilievo centrale, al fine di valutare la compatibilità degli interventi di riduzione boschiva con le esigenze di tutela ambientale e forestale, al potere autorizzatorio regionale, dall’altro lato, a promuovere le attività di riconversione colturale, in vista del ripristino del paesaggio viticolo originario, ad esclusione delle aree caratterizzate da una pendenza superiore al 70% (cui è chiaramente estranea quella interessata dall’intervento oggetto di controversia).

Deve solo aggiungersi che non è condivisibile l’argomento di parte appellante, nel senso che, aderendo alla tesi interpretativa del T.A.R., l’art. 15, l.r. n. 52/1978 sarebbe sempre destinato a prevalere sulle disposizioni del citato disciplinare tecnico, rendendone inefficaci le prescrizioni, atteso che la potestà autorizzatoria regionale non potrebbe che svolgersi nel contesto e nel rispetto delle previsioni di indirizzo regionali, destinate ad essere recepite negli strumenti urbanistici locali, a differenza di quanto illustrato con riferimento alle norme comunali, che recano una espressa (e del tutto ammissibile, attesa la prevalenza gerarchica della legge ragionale rispetto agli statuti urbanistici comunali) clausola di salvezza a favore dell’art. 15 l.r. n. 52/1978.

6. Il successivo motivo di appello si rivolge avverso la statuizione reiettiva della sentenza appellata concernente la doglianza intesa a lamentare la mancata allegazione della Valutazione di incidenza ambientale.

6.1. Sul punto, ha rilevato il T.A.R. quanto segue:

“Premesso che l’intervento non rientra in siti della Rete Natura 2000 (circostanza incontestata tra le parti), atteso che il più vicino ambito è rappresentato dalla “ZPS IT 3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo – Fosso di Negrisia c” che però ricade a più di 400 m. dal luogo dell’impianto del vigneto (in tal senso Relazione Forestale), la valutazione di incidenza non era richiesta giusta la previsione di cui all’art. 33.A, punto 5, lett. b) delle NTO del P.I., secondo cui la medesima deve essere redatta “Negli interventi di trasformazione che implichino modificazioni di usi, funzioni, attività in atto situati ad una distanza pari od inferiore a m. 300 dal perimetro dei SIC e della ZPS”.

In ogni caso, come evidenziato dalla difesa regionale, la Valutazione di Incidenza Ambientale non era necessaria secondo quanto previsto dalla DGR n. 1400 del 29.8.2017, all. A, paragrafo 2.2., punto 23 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000)”, dimostrazione fornita dal tecnico forestale della controinteressata nella documentazione prodotta in allegato alla domanda”.

6.2. Deduce in senso critico la parte appellante che la V.Inc.A., di cui parla l’art. 33 A, punto 5, lettera b), delle N.T.O., si riferisce a tutte le aree comunali, mentre il Piano degli interventi del Comune di Miane detta una normativa, più rigorosa, da applicare laddove l’intervento di trasformazione riguardi parti del territorio comunali incluse tra le buffer zone o tra quelle di connessione naturalistica e, quindi, anche se localizzato ad una distanza eccedente quella indicata dalla norma citata.

Evidenzia in particolare la parte appellante che il sottoarticolo 33.D del Piano degli interventi, comma 22, relativo alle aree di connessione naturalistica, stabilisce che “… qualsiasi intervento volto al miglioramento fondiario o alle sistemazioni agrarie dovrà essere accompagnato da una valutazione di incidenza ambientale …”, senza fare alcun riferimento al perimetro dei SIC e della ZPS.

Quanto invece al rilievo, contenuto nella sentenza appellata, secondo cui comunque la parte richiedente avrebbe prodotto la relazione tecnica prevista dalla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017, intesa a dimostrare, ai fini esonerativi dall’obbligo di produrre la valutazione di incidenza ambientale, che “che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000”, osserva in senso critico la parte appellante che il tecnico forestale della parte controinteressata non ha dimostrato né documentato alcunché circa i possibili effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, come previsto dal punto 23 delle Linee Guida allegate alla delibera suindicata, limitandosi ad attestare ed affermare, senza alcuna documentazione, l’assenza di possibili incidenze negative sui siti comunitariamente protetti.

Deduce altresì la parte appellante che il tecnico avrebbe dovuto preliminarmente individuare le specie animali d’interesse comunitario per le quali l’area poteva essere idonea, disponendo l’art. 12 della Direttiva 92/43/CEE che “gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale; b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo”.

6.3. Tanto premesso, la tesi della parte appellante, secondo cui l’intervento de quo dovrebbe essere sottoposto, in ragione dell’ambito in cui ne viene prevista la realizzazione, a valutazione di incidenza ambientale, è meritevole di accoglimento, sebbene, per quanto si dirà, insuscettibile di condurre all’accoglimento dell’appello.

Le N.T.O. del P.I. del Comune di Miane prevedono infatti, relativamente alle “aree di connessione naturalistica” ed alle “buffer zone”, in cui pacificamente ricade l’intervento in questione, che “qualsiasi intervento volto al miglioramento fondiario o alle sistemazioni agrarie dovrà essere accompagnato da valutazione di incidenza ambientale…”.

Non rileva in senso contrario che, come evidenziato dal Comune di Miane, ai sensi dell’art. 33.A, comma 5, delle medesime N.T.O. “l’attuazione di qualsiasi articolo delle NTO la cui azione strategica insista all’interno della rete Natura 2000 deve essere preceduta da Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Apposita Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA), ai sensi della Direttiva 1992/43/CE, dovrà essere redatta anche nei seguenti casi: (…) b. Negli interventi di trasformazione che implichino modificazioni di usi, funzioni, attività in atto situati ad una distanza pari od inferiore a m. 300 dal perimetro dei SIC e della ZPS”: norma interpretata dal Comune resistente nel senso che, riferendosi la disciplina che esonera dall’obbligo della VIncA gli interventi ubicati a più di 300 metri dai siti di Rete Natura 2000 a tutte le previsioni del P.I., non potrebbe ritenersi che le disposizioni successive relative ai singoli elementi costitutivi della rete ecologica (art. 33C, 33D, 33E, 33F), ovvero a “core zone”, “area di connessione naturalistica”, “buffer zone” e “corridoi ecologici”, come quella invocata dalla parte appellante, abbiano introdotto discipline diverse e più stringenti.

E’ invero sufficiente osservare, al fine di escludere la persuasività dell’impostazione interpretativa comunale, che tra la previsione normativa in base alla quale “l’attuazione di qualsiasi articolo delle NTO la cui azione strategica insista all’interno della rete Natura 2000 deve essere preceduta da Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente” e quella secondo cui il medesimo adempimento è prescritto “negli interventi di trasformazione che implichino modificazioni di usi, funzioni, attività in atto situati ad una distanza pari od inferiore a m. 300 dal perimetro dei SIC e della ZPS”, contenute nel medesimo sottoarticolo 33A, non sussiste alcuna diretta correlazione, la quale consenta di affermare che, nei casi contemplati dalla prima (interventi costituenti “attuazione di qualsiasi articolo delle NTO”, ove comprensivi dell’intervento de quo), la valutazione di incidenza sia prevista solo laddove ricorrano i presupposti indicati dalla seconda: ciò in quanto la seconda previsione ha, rispetto alla prima, carattere ampliativo delle fattispecie in cui è richiesta la valutazione de qua, riferendosi le stesse a due ambiti oggettivi diversi (la prima, agli interventi costituenti attuazione di qualsiasi articolo delle NTO la cui azione strategica insista all’interno della Rete Natura 2000, la seconda, a quelli che, pur non riconducibili alla suddetta tipologia di interventi, ricadano ad una distanza pari od inferiore a m. 300 dal perimetro dei SIC e della ZPS), con la conseguenza che l’eventuale circostanza per la quale anche l’intervento in discorso costituisca “attuazione di qualsiasi articolo delle NTO” non legittima il corollario interpretativo secondo cui dovrebbe estendersi allo stesso il limite applicativo della VIncA correlato alla distanza con i siti SIC e con i confini della ZPS, previsto dalla seconda previsione.

6.4. La fondatezza del suddetto motivo non è tuttavia tale, come sostenuto dalla parte appellante, da fare “venire meno” (per improcedibilità) quello connesso e di seguito esaminato, diretto a censurare l’ulteriore argomento reiettivo contenuto nella sentenza appellata, relativo alla insussistenza in concreto dell’esigenza di effettuare una Valutazione di Incidenza Ambientale in ragione della non ravvisabilità di profili di interferenza con le matrici ambientali dei siti protetti: ciò in quanto, in tal modo, il T.A.R. ha inteso individuare una diversa ed autonoma ragione per escludere che dalla mancata effettuazione della V.Inc.A. possano derivare effetti invalidanti a carico dei provvedimenti impugnati.

6.5. Ebbene, il motivo di appello inteso a censurare la sentenza appellata laddove ha rilevato che la parte controinteressata ha prodotto, al fine di escludere la necessità della V.Inc.A., la relazione tecnica dimostrativa della insussistenza di “possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000), secondo le previsioni della DGR n. 1400/2017”, non può essere accolto.

6.6. Deve premettersi che, sebbene nessuna delle parti della controversia abbia prodotto l’Allegato A, recante “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee”, alla DGR n. 1400/2017, pur espressamente richiamandolo nelle relative deduzioni difensive, trattasi di documento facilmente reperibile sul web, potendo quindi prescindersi dalla relativa formale acquisizione in giudizio.

Il suddetto Allegato, a pag. 1, prevede che la Fase 1 della Valutazione di incidenza ha ad oggetto la “Verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza”.

A tal fine, “il proponente verifica se il piano, il progetto o l’intervento e ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l’intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all’Autorità Competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2. In questa eventualità l’Autorità Competente potrà attivare verifiche a campione sulla veridicità e correttezza delle dichiarazioni”.

Il paragrafo 2.2, punto 23, del medesimo Allegato A (pag. 13) prevede appunto che “la valutazione di incidenza non è necessaria (…) anche nei casi qui di seguito elencati: (…) piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.

Si prevede inoltre che “in tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell’allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all’allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell’istanza, una “relazione tecnica” finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l’intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l’integrità dei siti Natura 2000 considerati. La “relazione tecnica” dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;

2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell’area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;

3. verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell’area interessata;

4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3”.

Si aggiunge infine che “Allegato E e relativa “relazione tecnica” non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un’autocertificazione redatta ai sensi de D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del medesimo decreto”.

6.7. Ebbene, risulta dagli atti depositati in giudizio che la parte proponente ha prodotto sia il suddetto allegato E, con il quale il dottore forestale Balzan Giorgio ha dichiarato che “per l’istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A paragrafo 2.2 della DGR n. 1400 del 29/08/2017 al punto 23 (piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000)”, sia la prescritta relazione tecnica, dalla quale risulta tra l’altro che:

“Le emissioni prodotte dai macchinari all’opera sono temporanee e relative ad alcune ore nel corso della giornata; il disturbo è ininfluente e non può comportare variazioni negative rispetto alle attuali condizioni ambientali.

Nella fase di esercizio l’utilizzo di sostanze per la coltivazione del vigneto, non potranno influenzare le condizioni ecologiche del Sito d’Interesse Comunitario più prossimo al fondo rurale (S.I.C. IT 3240030) in considerazione delle modalità previste e specificatamente:

- controllo delle infestanti attraverso l’esecuzione di sfalci dell’erba abbinati alla lavorazione localizzata manuale;

- impiego di preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione;

- trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti eseguiti in giornate non ventose onde evitare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento;

- distribuzione meccanica rivolta esclusivamente verso l’interno del vigneto utilizzando atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica a getto mirato.

Rispetto ai fattori di incidenza potenziali si riscontra che:

- non c’è riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie;

- non si creano barriere alla libera circolazione degli animali selvatici in quanto la piantumazione del vigneto non altera l’attuale condizione;

- non vi è riduzione della connettività e frammentazione degli habitat in quanto non interessati dai lavori.

In sintesi l’intervento non comporta consumo di territorio protetto, non determina una frammentazione - perturbazione di ecosistemi, non induce variazioni relativamente alle cenosi vegetali, alla consistenza faunistica, alle caratteristiche organolettiche e di dotazione della risorsa acqua (non sono interessati corsi d’acqua e sorgenti)”.

6.8. Alla luce della suddetta documentazione, analizzata nell’ottica dei pertinenti passaggi della delibera regionale citata, deve in primo luogo escludersi la fondatezza del rilievo attoreo, inteso a sostenere che la documentazione prodotta dalla parte interessata, al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per l’effettuazione della valutazione di incidenza, avrebbe contenuto meramente assertivo e non dimostrativo.

Deve infatti osservarsi che la delibera n. 1400/2017 affida la valenza probatoria dell’attestazione di assenza di profili di interferenza dell’intervento con il sito tutelato alla dichiarazione sostitutiva di certificazione che deve rivestirla ed accompagnarla, da compilare secondo l’allegato E della delibera medesima, nonché alla connessa responsabilità del dichiarante per il caso di false dichiarazioni: ciò senza trascurare che l’Amministrazione si riserva espressamente di “attivare verifiche a campione sulla veridicità e correttezza delle dichiarazioni”.

Quanto invece alle predicate carenze contenutistiche della relazione tecnica allegata alla suddetta dichiarazione, con particolare riguardo alla protezione delle specie avicole, deve rilevarsi che essa afferma espressamente che l’intervento non comporta “riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie”, non crea “barriere alla libera circolazione degli animali selvatici in quanto la piantumazione del vigneto non altera l’attuale condizione” né “riduzione della connettività e frammentazione degli habitat in quanto non interessati dai lavori”.

Ebbene, deve ritenersi che le suddette attestazioni, per la loro latitudine ed il loro carattere onnicomprensivo, siano idonee ad escludere qualsiasi profilo di incidenza dell’intervento sulle ragioni di tutela ambientale e faunistica, compresi quelli richiamati dalla parte appellante, la quale avrebbe quindi avuto l’onere, al fine di inficiare la valenza attestativa della suddetta relazione, di indicare puntualmente i fattori di rischio concretamente esistenti, non considerati e/o non adeguatamente valutati dal tecnico redattore della stessa.

In conclusione, anche il suindicato motivo di appello deve essere respinto.

7. Il successivo motivo di appello attinge la sentenza appellata relativamente al dispositivo reiettivo della censura con la quale i ricorrenti lamentavano che le “bancole” esistenti rappresentate nello stato di fatto non sarebbero considerate nella tavola di progetto, con la conseguenza che l’autorizzazione regionale avrebbe assunto a presupposto, richiamando espressamente la relazione tecnica, uno stato di progetto erroneamente rappresentato, con la previsione di un mantenimento delle preesistente “bancole”, di cui non sarebbe prevista graficamente la presenza.

7.1. Il T.A.R. ha osservato sul punto che la censura, “oggettivamente criptica nella sua formulazione”, “pare comunque risolversi in un (asserito) difetto della fase esecutiva - come tale inammissibile -, con cui si lamenta che l’intervento di riconversione colturale avrebbe cancellato o comunque alterato le tracce del vigneto “storico”, segnatamente le bancole preesistenti”, aggiungendo che “la doglianza, nel riconoscere la presenza di elementi riconducibili a vigneti “storici”, si pone in palese contraddizione con quanto affermato nei motivi precedenti relativamente all’asserito “valore storico” del bosco” e che “dai documenti di progetto non emerge quell’incoerenza lamentata in ricorso”.

7.2. La parte appellante ribadisce, con il corrispondente motivo di appello, i rilievi formulati in primo grado, evidenziando che mentre nella relazione tecnica del geom. Vian, al capitolo “Inquadramento e stato di fatto”, si trova la descrizione dell’area dell’intervento, ove vengono indicate le “bancole” esistenti, così come nel capitolo “Stato di progetto” vengono nuovamente riportate le “bancole” e se ne prevede la semplice regolarizzazione, supponendone quindi la conferma, dal confronto fra le tavole rappresentative dello stato di fatto e dello stato di progetto risulta che le “bancole” esistenti non vengono considerate nell’ambito delle seconde, in quanto le “bancole” disegnate in queste ultime hanno andamento lineare con distanza fissa e diversa inclinazione, per cui – assume la parte appellante - “l’autorizzazione regionale ha riguardato un intervento che se nella relazione prevede la sola regolarizzazione delle bancole esistenti, nella tavola dello stato di progetto ne consente la radicale cancellazione”.

7.3. Il motivo non è meritevole di accoglimento, non essendo dimostrato che la dedotta discrasia tra stato di fatto e di progetto, quanto alla conformazione delle “bancole” (costituenti i piccoli terrazzamenti sui quali sono disposti i filari del vigneto, secondo la tradizione viticola locale), non sia invece riconducibile alla (e trovi quindi coerente spiegazione nella) tipologia dell’intervento così come prefigurata, nelle sue linee esecutive, dalla relativa relazione tecnica.

Deve invero osservarsi che quest’ultima prevede un intervento non meramente conservativo, ma di “regolarizzazione” delle “bancole” preesistenti, al fine di facilitare le operazioni di coltivazione, come si evince dai passaggi con i quali si evidenzia che “l’intervento consisterà nel ripristino di un’area un tempo coltivata a vigneto attraverso le operazioni di ripuliture e taglio degli infestanti e delle piante arboree con successiva ricalibratura delle bancole esistenti con minimi movimenti di terra in compensazione tra sterro e riporto mantenendo la morfologia di versante. (…) Le bancole esistenti saranno oggetto di regolarizzazione, in quanto verranno recuperati i sedimi preesistenti, tali da permettere per alcune il camminamento lungo i filari, con pedata da mt 1,50 (le stesse saranno quindi soggette al solo lavoro manuale) mentre le altre verranno leggermente allargate in maniera da poter accedere con un mezzo meccanico, con pedata da mt 2,40. Bancole carrabili saranno intervallate a quelle pedonali in modo da conservare il carattere agrario del luogo e la morfologia del fondo. La porzione di vigneto a nord/ovest prevedrà invece il rifacimento delle bancole con disposizione leggermente ruotata in senso orario in modo da seguire le curve di livello, rendendo più agevole l’accesso dalla capezzagna”.

Ebbene, come già rilevato, la parte appellante si limita a porre in evidenza la difformità tra lo stato di fatto e quello di progetto quanto alla rappresentazione delle “bancole”, senza tuttavia dimostrare che la conformazione delle stesse così come risultante dalla esecuzione dei lavori ed illustrata graficamente nelle tavole di progetto non costituisce appunto l’esito coerente dell’intervento di rifacimento/regolarizzazione del suddetto elemento geo-morfologico, così come puntualmente illustrato nella citata relazione tecnica.

7.4. Deve solo aggiungersi che la censura de qua è intimamente contraddittoria – o se si vuole, come rilevato dal T.A.R., “criptica” – atteso che da un lato si contesta che le tavole di progetto prevedono una conformazione delle “bancole” difforme da quella risultante dallo stato di fatto, dall’altro lato si assume “la mancata rappresentazione” delle “bancole” nella tavola rappresentativa dello stato di progetto e la loro “radicale cancellazione”.

8. La successiva censura della parte appellante si prefigge di dimostrare l’erroneità della sentenza appellata laddove ha respinto il motivo di ricorso inteso a lamentare la mancata allegazione della relazione agronomica attestante la natura non intensiva dell’intervento colturale, richiesta (per la “buffer zone”) dall’art. 33. E delle N.T.O. del P.I., il quale stabilisce che “per la realizzazione di vigneti è richiesta la seguente documentazione: a. richiesta di autorizzazione al Comune accompagnata da relazione agronomica sottoscritta da tecnico abilitato che attesti la non intensività dell’intervento colturale”.

8.1. Il T.A.R. ha respinto la censura rilevando che “con riferimento alla coltura della vite, la qualifica di “intensiva” non può certo riguardare attività svolte su superfici modeste come quella di cui si tratta (6.900 mq.), senza l’utilizzo di strumenti di meccanizzazione dell’attività, non rinvenibili nel caso in esame, avendo il vigneto una fila di “bancole” a monte con pedata di circa 1,5 mt., percorribile solo a piedi e, a valle, con pedata di circa 2,40 m. utilizzabile solo con motocarriola (cfr. Relazione tecnica)”.

8.2. Deduce in senso critico la parte appellante che l’art. 33 E (punto 33) delle N.T.O. del P.I. stabilisce, senza operare alcuna distinzione, che per la realizzazione di vigneti è richiesta la seguente documentazione: “a. richiesta di autorizzazione al Comune accompagnata da relazione agronomica sottoscritta da tecnico abilitato che attesti la non intensività dell’intervento colturale”.

Essa quindi, nel contestare la valutazione squisitamente di merito fatta dal giudice di primo grado, allega che la norma richiamata impone sempre la relazione agronomica con attestazione della non intensività dell’intervento colturale, a prescindere dalle dimensioni del vigneto, dalla sua conformazione o dal tipo di mezzo meccanico usato, atteso che l’intensività di un vigneto non dipende dalla sua dimensione, ma dalla strutturazione dei filari, dalla loro collocazione e dall’uso di mezzi meccanici nonché di prodotti (come i fitofarmaci) per la cura del vigneto, essendo l’agricoltura intensiva un sistema di intensificazione e meccanizzazione agricola che mira a massimizzare i rendimenti dei terreni disponibili attraverso vari mezzi, come l’uso pesante di pesticidi e fertilizzanti chimici.

Osserva infine la parte appellante che la stessa relazione di attestazione di non incidenza ambientale ha precisato che la coltivazione del vigneto prevede sia trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti eseguiti in giornate non ventose onde evitare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, sia la distribuzione meccanica rivolta esclusivamente verso l’interno del vigneto utilizzando atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica a getto mirato.

8.3. Il motivo non può essere accolto.

8.4. In primo luogo, infatti, l’invocata norma indica, quale intervento per il quale si rende necessaria la relazione agronomica, quello consistente nella “realizzazione di vigneti”: nella specie, per contro, si discute di un intervento di “riconversione colturale” finalizzato al ripristino di un vigneto preesistente, di cui permangono in loco tracce significative, sia da un punto di vista geomorfologico (le citate “bancole”), sia da un punto di vista arboreo (essendo ancora visibili in sito le viti in stato di abbandono).

8.5. In ogni caso, trattandosi di adempimento di carattere “formale”, inerente ad un aspetto di carattere “vincolato” della fattispecie (anche per gli effetti di cui all’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990), ovvero quello relativo al carattere intensivo o meno del metodo di coltivazione programmato (in relazione al quale, quindi, non si pongono profili di “sconfinamento” del G.A. nell’ambito di valutazioni di merito riservate alla P.A., come sostenuto con l’atto di appello), deve osservarsi che la parte appellante si limita a richiamare i tratti distintivi dell’agricoltura intensiva, senza fornire specifiche allegazioni in ordine alla loro sussistenza in concreto, alla luce delle caratteristiche geomorfologiche dell’area interessata e del tipo di coltivazione che sulla stessa è destinata ad essere condotta: né possono ritenersi esaustivi, da questo punto di vista, i riferimenti all’impiego di prodotti fitosanitari contenuti nella suddetta relazione ambientale, non essendo da soli sufficienti ai fini della configurazione del metodo intensivo di produzione agricola il quale, secondo le stesse deduzioni della parte appellante, presuppone “l’uso pesante di pesticidi e fertilizzanti chimici”.

9. La parte appellante rivolge quindi la sua attenzione critica al passaggio motivazionale sulla scorta del quale il giudice di primo grado ha respinto la censura intesa a lamentare la carenza del piano aziendale, richiesto dall’art. 33 B delle N.T.O. del P.I. del Comune di Miane, il quale stabilisce che “interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: a. per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza ove richiesta dalle presenti norme tecniche”.

9.1. Ha osservato il T.A.R. in chiave reiettiva che “il piano aziendale non è richiesto per modesti interventi della tipologia di quello qui in esame, ma per interventi di ampliamento delle consistenze edilizie esistenti, in relazione all’art. 44, comma 1, della legge regionale n. 11/2004”.

9.2. Osserva in senso contrario la parte appellante che la citata disposizione comunale impone la redazione del piano in presenza di qualunque intervento di trasformazione del territorio agricolo o di ampliamento delle consistenze edilizie esistenti, senza distinguere secondo l’ampiezza o meno dell’area oggetto di intervento, né fa alcun riferimento alla legge regionale Veneto n. 11/2004, la quale, all’art. 44, comma 1, si riferisce agli interventi edilizi in zona agricola, laddove alcun intervento edilizio è previsto nella specie.

9.3. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Fa invero difetto il presupposto – “interventi di ampliamento di consistenza edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo” – cui la norma invocata subordina l’obbligo di allegazione del “programma aziendale”.

Premesso che tale conclusione è pacifica relativamente agli interventi edilizi (di cui non è prevista la realizzazione nella fattispecie in esame), a non diverso esito deve pervenirsi con riferimento agli interventi di “trasformazione nel territorio agricolo”, dovendo escludersi che ad essi sia riconducibile l’intervento di riconversione colturale oggetto dell’intervento de quo che, lungi dal “trasformare” il territorio agricolo, ne opera la mera riqualificazione, in funzione del ripristino delle condizioni colturali preesistenti ed impedite dalla neo-formazione boschiva costituitasi per effetto dell’abbandono dell’originario uso agricolo dell’area.

10. Quanto infine alle statuizioni reiettive delle censure intese a lamentare la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia e l’alterazione del cono di visuale, pure richiamate nell’incipit del motivo di appello in esame, deve rilevarsi che esso è privo di specifiche censure avverso le ragioni poste dal T.A.R. a loro fondamento, con la conseguente inammissibilità in parte qua – ove inteso a contestare quelle statuizioni – del motivo medesimo.

11. L’appello in conclusione, per le ragioni illustrate, deve essere complessivamente respinto.

12. La peculiare complessità dell’oggetto della controversia e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del grado.


P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:


Raffaele Greco, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere