Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 23-03-2022
Numero provvedimento: C/2022/1890
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 24-03-2022
Numero gazzetta: 131I

Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

(Comunicazione 23/03/2022, pubblicata in G.U.U.E. 24 marzo 2022, n. C 131I)

La Comunicazione 23 marzo 2022, applicabile dal 23 marzo 2022 e riportata nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dalla Comunicazione 20 luglio 2022, è stata sostituita dalla Comunicazione 28 ottobre 2022, C/2022/7945.


1.  L’AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L’UCRAINA, LE SUE RIPERCUSSIONI SULL’ECONOMIA DELL’UE E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE DI AIUTO DI STATO

1. Il 22 febbraio 2022 la Russia ha riconosciuto illegalmente come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk in Ucraina. Il 24 febbraio 2022 la Russia ha dato l’avvio a un’aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. L’Unione europea (UE) e i partner internazionali hanno reagito immediatamente a questa grave violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina imponendo misure restrittive (sanzioni). Sono state imposte sanzioni anche nei confronti della Bielorussia per il ruolo svolto nel favoreggiare l’aggressione militare russa. Nelle settimane successive sono state adottate ulteriori misure e altre potrebbero essere adottate con l’evolversi della situazione. Dal canto suo, la Russia ha deciso di adottare alcune contromisure economiche restrittive (1).

2. L’aggressione militare russa contro l’Ucraina, le sanzioni imposte e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, avranno ripercussioni economiche sull’intero mercato interno. Le imprese dell’UE possono esserne colpite in diversi modi, sia direttamente che indirettamente. Tali conseguenze possono assumere la forma di una contrazione della domanda, di interruzione di contratti e progetti esistenti, con la conseguente perdita di fatturato, e di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento in particolare per quanto riguarda le materie prime e i preprodotti, oppure possono consistere nella mancata disponibilità o insostenibilità dal punto di vista economico di altri fattori produttivi.

3. L’aggressione militare russa contro l’Ucraina ha comportato una perturbazione delle catene di approvvigionamento per le importazioni verso l’UE di taluni prodotti dell’Ucraina, in particolare cereali e oli vegetali, nonché per le esportazioni di prodotti dall’UE verso l’Ucraina. Il mercato dell’energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas nell’UE. Il rischio di un’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell’energia nelle settimane precedenti l’aggressione fisica. I prezzi elevati dell’energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo. L’impatto si è fatto sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità e la volatilità del mercato nel commercio di materie prime. L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina ha inoltre provocato un significativo sfollamento di cittadini ucraini sia all’interno del paese che verso i paesi vicini, con un afflusso senza precedenti di rifugiati nell’UE e gravi conseguenze umanitarie ed economiche.

4. La crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sui settori agricolo, della trasformazione alimentare, della pesca e dell’acquacoltura. Gli elevati prezzi dell’energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti. Anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia. È probabile che la crisi abbia serie conseguenze per l’approvvigionamento nell’UE di cereali (in particolare granturco e frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall’Ucraina e dalla Russia, determinando un forte aumento dei prezzi degli alimenti per animali. L’impatto combinato degli aumenti dei costi per l’energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell’allevamento (2). L’Ucraina è anche un importante produttore ed esportatore di oli vegetali (soprattutto di girasole): gli aumenti di prezzo di tali prodotti hanno un impatto sugli operatori del settore della trasformazione alimentare costringendoli a cercare alternative.

5. Un secondo problema è l’impossibilità per i prodotti dell’UE di continuare a circolare verso l’Ucraina e potenzialmente anche verso la Russia e la Bielorussia a causa della situazione di guerra o delle sanzioni. Ciò inciderebbe principalmente sui settori dei vini e delle bevande spiritose, degli alimenti trasformati (compresi i prodotti a base di ortofrutticoli), della cioccolata, dei dolciumi, degli alimenti per lattanti e degli alimenti per animali da compagnia nel caso della Russia, dei prodotti ortofrutticoli nel caso della Bielorussia e della maggior parte dei prodotti agricoli nel caso dell’Ucraina.

6. La situazione è aggravata dal forte aumento dei costi di produzione, in parte dall’aumento dei costi dei fertilizzanti azotati dovuto all’enorme aumento del prezzo del gas, ma anche dall’uso diretto di energia nei processi di produzione agricola. Poiché la Russia e la Bielorussia sono importanti produttori ed esportatori di tutti e tre i principali fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio), le sanzioni comporteranno un ulteriore aumento dei prezzi dei fertilizzanti.

7. È in tale contesto che la Commissione ha deciso di adottare la presente comunicazione per specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione della compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle ripercussioni economiche dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche imposte dall’UE e dai suoi partner internazionali e delle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia (3). Una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE è fondamentale per attenuare le ripercussioni negative immediate nell’UE sul piano sociale ed economico, preservare le attività economiche e i posti di lavoro e agevolare gli adeguamenti strutturali necessari in risposta alla nuova situazione economica creata dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina.

1.1.  Sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali

8. A seguito dell’aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito una serie di misure restrittive.

9. Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha approvato un pacchetto comprendente: i) sanzioni mirate nei confronti dei 351 membri della Duma di Stato russa e di altre 27 persone, ii) restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e iii) restrizioni all’accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell’UE (4).

10. Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha convenuto ulteriori sanzioni nei confronti della Russia che riguardano: i) il settore finanziario, ii) i settori dell’energia, dello spazio e dei trasporti (aviazione), iii) i beni a duplice uso, iv) il controllo delle esportazioni e il finanziamento delle esportazioni, v) la politica dei visti e vi) ulteriori sanzioni nei confronti di cittadini russi e altri (compresi i cittadini bielorussi) (5).

11. Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha deciso di chiudere lo spazio aereo europeo agli aeromobili russi e ha adottato misure preventive per garantire che la Banca centrale russa non possa utilizzare le sue riserve internazionali in modo da compromettere l’impatto delle misure adottate (6). Il Consiglio ha inoltre adottato ulteriori sanzioni nei confronti di persone russe (7).

12. Il 1° marzo 2022 il Consiglio ha adottato ulteriori misure: i) l’eliminazione di determinate banche russe dal sistema di messaggistica SWIFT (8), ii) misure contro la disinformazione diffusa dai media russi di proprietà statale Russia Today e Sputnik (9).

13. Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha deciso di introdurre ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, a causa del ruolo svolto da tale Stato nel favoreggiare l’aggressione militare, per quanto riguarda gli scambi di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, prodotti a base di cloruro di potassio («potassa»), prodotti in legno, prodotti di cemento, prodotti siderurgici e prodotti in gomma. Ha inoltre vietato l’esportazione in Bielorussia o per l’uso in Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, le esportazioni di beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia e le esportazioni di macchinari e ha introdotto restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi (10). Il Consiglio ha inoltre adottato misure individuali nei confronti di 22 persone bielorusse (11).

14. Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato misure aggiuntive rivolte al settore finanziario bielorusso, tra cui il blocco dell’accesso a SWIFT per tre banche bielorusse, il divieto di operazioni con la Banca centrale della Bielorussia, i limiti agli afflussi finanziari dalla Bielorussia verso l’UE e il divieto di fornire banconote denominate in euro alla Bielorussia (12). Il Consiglio ha inoltre introdotto ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l’esportazione verso la Russia di prodotti per la navigazione marittima e di tecnologie di radiocomunicazione. Oltre a ciò, il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti di altre 160 persone (13). Il 15 marzo 2022 (14) il Consiglio ha approvato ulteriori misure settoriali e individuali nei confronti della Russia, decidendo segnatamente di: i) vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali, ii) vietare la prestazione di servizi di rating del credito, nonché l’accesso a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione alle attività di rating del credito, a qualsiasi persona o entità russa, iii) ampliare l’elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, iv) vietare nuovi investimenti nel settore russo dell’energia e introdurre una restrizione generale all’esportazione di attrezzature, tecnologie e servizi per l’industria dell’energia, v) introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso (15). Inoltre, il Consiglio ha deciso di sanzionare i principali oligarchi, lobbisti e propagandisti russi e le principali imprese operanti nei settori militare, dell’aviazione, dei beni a duplice uso, della cantieristica navale e della costruzione di macchinari (16).

14bis. Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato un sesto pacchetto di sanzioni (*), alla luce del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, del sostegno della Bielorussia a tale guerra e dei casi segnalati di atrocità commesse dalle forze armate russe. Il pacchetto si compone di: 1) il divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati, fatta eccezione per alcune limitate eccezioni; 2) il divieto di accesso a SWIFT per altre tre banche russe e una banca bielorussa; 3) la sospensione delle trasmissioni nell'Unione di tre altri organi di informazione di proprietà dello Stato russo. L'Unione ha inoltre adottato sanzioni nei confronti di altre 65 persone e 18 entità. Tra tali persone figurano alcuni responsabili delle atrocità commesse a Bucha e a Mariupol.

    (*)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 11); regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53); regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 75); decisione di esecuzione (PESC) 2022/881 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 88); decisione (PESC) 2022/883 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 92); decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128); decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 139).

15. In stretta cooperazione con l’UE hanno imposto sanzioni anche i suoi i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Corea del Sud, la Svizzera e l’Australia.

1.2.  Imprese e famiglie colpite da prezzi elevati del gas e dell’energia elettrica o da perturbazioni dell’approvvigionamento energetico

16. L’attuale crisi ha già fatto salire i prezzi del gas e dell’elettricità ben al di sopra dei livelli già elevati osservati nel periodo precedente l’aggressione. In tale contesto, la Commissione fa riferimento al pacchetto di misure presentato nell’ottobre 2021 (17) (la «comunicazione di ottobre») e alla comunicazione REPowerEU dell’8 marzo 2022 (la «comunicazione REPowerEU») (18), (19)

17. I prezzi dell’energia molto elevati stanno danneggiando l’economia e il potere d’acquisto dei cittadini dell’UE, in particolare dei più vulnerabili. Prima dell’aggressione russa la Banca centrale europea aveva stimato che nel 2022 le crisi dei prezzi dell’energia avrebbero ridotto la crescita del PIL di circa 0,5 punti percentuali. È probabile che il persistere di prezzi elevati dell’energia aumenti la povertà e incida sulla competitività delle imprese. Soprattutto le industrie ad alta intensità energetica hanno dovuto far fronte a maggiori costi di produzione. Tali aumenti dei costi possono in alcuni casi mettere in discussione il proseguimento dell’attività di imprese che altrimenti sarebbero redditizie con probabili conseguenze per l’occupazione.

18. Il pacchetto di misure presentato dalla Commissione nell’ottobre 2021 si è dimostrato utile ed è stato ampiamente applicato. La maggior parte degli Stati membri ha adottato misure in linea con il pacchetto di misure. Tali misure hanno alleggerito le bollette energetiche per circa 71 milioni di famiglie e diversi milioni di piccole e medie imprese («PMI») e microimprese. Complessivamente, i costi di tali misure ammontano a oltre 23 miliardi di EUR.

19. La comunicazione della Commissione sul piano REPowerEU fornisce ulteriori orientamenti e descrive nuove azioni in grado di aumentare la produzione di energia verde, di diversificare gli approvvigionamenti e di ridurre la domanda, anche mediante misure preparatorie per l'inverno 2022-2023. Il piano REPowerEU (*) comprende misure volte a ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi grazie all'accelerazione della transizione verde, ad investimenti nell'efficienza energetica e alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico. L'accelerazione della transizione verde consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di proteggersi dall'aumento dei prezzi. I prezzi elevati dell'energia riflettono anche la scarsità dell'approvvigionamento nel breve termine, che si ripercuote sul livello generale dei prezzi. Nel breve termine, potrebbe pertanto risultare necessario un sostegno temporaneo per aiutare le imprese per le quali l'attuale situazione di crisi avrebbe conseguenze a breve termine particolarmente gravi.

    (*)  COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.

1.3.  Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali

20. L’applicazione mirata e proporzionata del controllo sugli aiuti di Stato da parte dell’UE serve a garantire che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell’aiutare le imprese e i lavoratori colpiti dall’attuale crisi. Il controllo dell’UE sugli aiuti di Stato garantisce anche che il mercato interno dell’UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. L’integrità del mercato interno è importante per resistere alle pressioni esterne ed evitare situazioni di corsa alle sovvenzioni, in cui gli Stati membri con maggiori disponibilità economiche possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all’interno dell’Unione.

1.4.  Misure di aiuto di Stato adeguate

21. Nell’ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, la presente comunicazione illustra le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell’attuale crisi.

22. Come indicato nella comunicazione di ottobre, le misure a favore dei consumatori di energia non commerciali non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un’impresa specifici. Gli Stati membri possono, ad esempio, erogare prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, a breve termine, o fornire sostegno per migliorare l’efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato.

23. Le misure destinate ai consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che tali misure siano di natura generale. Tali misure non selettive possono, ad esempio, assumere la forma di sgravi generali da imposte o prelievi, di un’aliquota ridotta per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti. Nella misura in cui gli interventi nazionali si configurano come aiuti, possono essere considerati compatibili con le norme sugli aiuti di Stato se soddisfano determinati requisiti. Ad esempio, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali armonizzate che rispettano i livelli minimi di tassazione e le norme stabilite dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (20) e sono in linea con le disposizioni di un regolamento di esenzione per categoria possono essere attuati dagli Stati membri senza notifica preliminare alla Commissione.

24. Gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento per la concessione di aiuti a norma della sezione 2.4 della presente comunicazione. Ciò potrebbe, ad esempio, assumere le seguenti forme (21):

a. richiesta al beneficiario di soddisfare una determinata quota del fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, ad esempio mediante accordi per l’acquisto di energia elettrica o investimenti diretti nella produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili;

b. richiesta di effettuare investimenti in misure di efficienza energetica, riducendo il consumo di energia relativo alla produzione economica, ad esempio contenendo i consumi che riguardano i processi produttivi, il riscaldamento o i trasporti;

c. richiesta di effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale, ad esempio mediante misure di elettrificazione che utilizzano fonti di energia rinnovabili o soluzioni circolari come il riutilizzo dei gas di scarico;

d. richiesta di flessibilizzazione degli investimenti per facilitare un miglior adeguamento dei processi aziendali ai segnali di prezzo sui mercati dell’energia elettrica;

25. Gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da altri eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti di Stato volti ad attenuare i danni causati direttamente dall’attuale evento eccezionale, rappresentato dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, possono coprire anche alcuni effetti diretti delle sanzioni economiche imposte o delle contromisure che incidono negativamente sulla capacità del beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività economica.

25bis. I danni direttamente causati dalle riduzioni obbligatorie del consumo di gas naturale che gli Stati membri potrebbero essere obbligati ad imporre possono essere valutati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che non vi verifichino sovracompensazioni.

26. Gli Stati membri devono notificare tali misure di aiuto e la Commissione le valuterà direttamente a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti possono essere concessi a imprese in difficoltà.

26bis. La riduzione dell'approvvigionamento di gas nell'Unione può inoltre rendere necessaria l'adozione di misure di incentivazione delle riduzioni volontarie della domanda di gas naturale. Qualora gli Stati membri prevedano di introdurre misure di incentivazione delle riduzioni volontarie della domanda di gas naturale nel contesto dell'attuale crisi, la Commissione valuterà tali misure direttamente alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:

a. il ricorso a una procedura competitiva basata su criteri trasparenti per assegnare i volumi della riduzione volontaria della domanda;

b. l'assenza di restrizioni formali agli scambi o ai flussi transfrontalieri;

c. la limitazione degli incentivi in questione alle riduzioni della domanda future che vanno al di là delle riduzioni alle quali il beneficiario avrebbe proceduto indipendentemente dalla misura;

d. una riduzione immediata della domanda aggregata finale di gas nello Stato membro interessato, evitando nel contempo un semplice spostamento della domanda di gas naturale.

26ter. Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione l'adozione di misure volte a incentivare il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas nella misura in cui il mercato non fornisce incentivi in tal senso per il prossimo inverno. Qualora gli Stati membri intendano concedere, nel contesto dell'attuale crisi, misure di incentivazione del riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, la Commissione valuterà tali misure direttamente alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (*). Sebbene ciò richieda una valutazione caso per caso, la Commissione ritiene che i seguenti elementi siano particolarmente pertinenti:

a. il ricorso a una procedura competitiva basata su criteri trasparenti volti a ridurre al minimo gli aiuti;

b. l'assenza di restrizioni agli scambi o ai flussi transfrontalieri;

c. la presenza di garanzie volte ad evitare le sovracompensazioni;

d. il rispetto degli obblighi e delle condizioni riguardanti il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas e l'incentivazione dello stoccaggio del gas di cui agli articoli da 6 bis a 6 quinquies, del regolamento (UE) 2017/1938 (**), in particolare delle condizioni relative alle misure di sostegno di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2) e 3).

    (*)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso SA.103012 (2022/NN) - Incentive measure to store natural gas in the Bergermeer storage facility for the next heating period.

    (**)  Modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

26quater. La Commissione valuterà caso per caso eventuali aiuti necessari, proporzionati e adeguati, in linea con la comunicazione della Commissione «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (*) e con i piani nazionali di emergenza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, al fine di ripristinare gli impianti che contribuiranno a sostituire il gas, prima del prossimo inverno e per un periodo di tempo limitato, con un altro combustibile a base di carbonio, più inquinante. Tale combustibile alternativo a base di carbonio dovrà avere il più basso tenore di emissioni possibile, mentre gli aiuti dovranno essere concessi a condizione che vengano adottate misure di efficienza energetica e che si evitino effetti di lock-in dopo la fine della crisi, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE. Tali iniziative possono essere adottate per ridurre preventivamente il consumo di gas o per rispondere alle riduzioni obbligatorie della domanda di gas naturale, in caso non esistano forme diverse di compensazione.

    (*)  COM(2022) 360/2 del 20 luglio 2022.

26quinquies. Alla luce dei problemi relativi al trasporto di merci da e verso l'Ucraina, la Commissione valuterà caso per caso la possibilità di concedere aiuti all'assicurazione o alla riassicurazione per quanto riguarda il trasporto di merci da e verso l'Ucraina. Tra le altre cose, gli Stati membri dovranno dimostrare che l'assicurazione o la riassicurazione non sono disponibili o che sono disponibili a tassi notevolmente più elevati rispetto a prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

27. Il trasporto di rifugiati e di materiale umanitario non rientra, in linea di principio, nell’ambito delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, a condizione che lo Stato agisca nell’esercizio di pubblici poteri (piuttosto che svolgere un’attività economica) e che i servizi di trasporto non siano acquistati a prezzi superiori ai prezzi di mercato.

28. Gli aiuti concessi dagli Stati membri a norma della presente comunicazione, erogati attraverso enti creditizi che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Essi possono nondimeno conferire un vantaggio indiretto agli intermediari finanziari. Tuttavia, in applicazione delle garanzie di cui alle sezioni 2.2 e 2.3, siffatti vantaggi indiretti non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Tali aiuti non si configurerebbero pertanto come un sostegno finanziario pubblico straordinario a norma né della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche) (22) né del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) (23) e non sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (24).

29. Gli aiuti concessi dagli Stati membri agli enti creditizi a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell’attuale crisi, che non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto, non saranno considerati sostegno finanziario pubblico straordinario a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche né del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, e non saranno valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (25).

30. Se, a causa della crisi attuale e delle sanzioni imposte in collegamento con l’aggressione, gli enti creditizi dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario (cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e l’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, l’ente creditizio che riceve tale sostegno finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerata in condizione di dissesto o a rischio di dissesto.

31. Dal momento che si tratta di misure adottate per affrontare problemi legati all’aggressione della Russia contro l’Ucraina e di sanzioni imposte in collegamento con tale aggressione, esse rientrerebbero nell’ambito di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 2013 (26), che prevede un’eccezione all’obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.

32. Gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno del SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, in quanto ciò potrebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.

33. Gli aiuti a norma della presente comunicazione non sono concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:

a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure

c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

1.5.  Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

34. Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo l’economia di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (27). La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale (28).

35. La Commissione ritiene che l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, abbiano creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l’energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime e beni primari, compreso il settore agroalimentare. Tali effetti, considerati nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell’economia in tutti gli Stati membri. Le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’accresciuta incertezza interessano molti settori. A ciò si aggiunge che l’aumento dei prezzi dell’energia incide praticamente su ogni attività economica in tutti gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che un’ampia gamma di settori economici di tutti gli Stati membri sia colpita da un grave turbamento dell’economia. Su tale base, la Commissione ritiene opportuno stabilire i criteri per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio a questo grave turbamento.

36. Gli aiuti di Stato sono in particolare giustificati e possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, per un periodo limitato, al fine di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia.

37. Nella presente comunicazione la Commissione definisce i criteri per la valutazione della compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione e che rientrano nell’ambito della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato e che sono soddisfatti tutti i requisiti della presente comunicazione.

38. Le misure di aiuto di Stato notificate e valutate a norma della presente comunicazione sono intese a sostenere le imprese operanti nell’UE che sono colpite dall’aggressione militare russa e/o subiscono le conseguenze delle sanzioni economiche imposte e delle contromisure di ritorsione adottate, ad esempio dalla Russia. Le misure di aiuto non possono in alcun modo essere utilizzate per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e devono essere pienamente conformi alle norme antielusione dei regolamenti applicabili (29). Nello specifico occorre evitare che le persone fisiche o le entità oggetto delle sanzioni beneficino direttamente o indirettamente di tali misure (30).

39. Le misure di aiuto che rientrano nell’ambito della presente comunicazione possono essere cumulate conformemente ai requisiti di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» (31) o dai regolamenti di esenzione per categoria (32) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Le misure di aiuto di Stato oggetto della presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 (33), a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni. Quando gli Stati membri concedono agli stessi beneficiari prestiti o garanzie nell’ambito del quadro temporaneo per la COVID-19 e della presente comunicazione e se l’importo complessivo del capitale del prestito è calcolato sulla base del fabbisogno di liquidità autodichiarato del beneficiario, gli Stati membri devono garantire che tale fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta dalle misure di aiuto. Analogamente, gli aiuti a norma della presente comunicazione possono essere cumulati con gli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario.

2.  MISURE DI AIUTO DI STATO TEMPORANEE

2.1.  Aiuti di importo limitato

40. Oltre alle possibilità esistenti basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sanzioni imposte - o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni - può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale.

41. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 42):

a. l'importo complessivo degli aiuti non supera in alcun momento i 500 000 EUR per impresa (34). Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (35), prestiti (36) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale complessivo di 500 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c. l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (37);

d. l’aiuto è concesso ad imprese colpite dalla crisi;

e. gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (38) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest’ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

42. In deroga al punto 41, lettera a, agli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli (39), della pesca e dell’acquacoltura (40) si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 41, lettere da b a d, le seguenti condizioni specifiche:

a. gli aiuti complessivi non superano in alcun momento i 62 000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 75 000 EUR per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura (41); Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, come anticipi rimborsabili, garanzie (42), prestiti (43) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale complessivo pertinente di 62 000 EUR o 75 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 (44).

43. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 41, lettera a) e al punto 42, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 500 000 EUR per impresa. Se un'impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 42, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 75 000 EUR per impresa.

44. Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.

2.2.  Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie

45. Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze (*).

    (*) Ai fini della presente sezione, l'espressione “garanzie pubbliche sui prestiti” comprende anche le garanzie su determinati prodotti di factoring, ovvero il factoring pro solvendo (recourse factoring) e il factoring indiretto (reverse factoring) quando il factor ha il diritto di rivalsa nei confronti del cedente. I prodotti di factoring indiretto ammissibili devono essere limitati ai prodotti utilizzati solo dopo che il venditore ha eseguito la sua parte dell'operazione, vale a dire quando il prodotto o il servizio è stato fornito. Al leasing finanziario ci si può inoltre riferire con l'espressione “garanzie pubbliche sui prestiti.

46. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma della presente sezione non possono essere cumulate con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.3 della presente comunicazione e viceversa, né con gli aiuti concessi a norma delle sezioni 3.2 o 3.3 del quadro temporaneo per la COVID-19. Le garanzie concesse a norma della presente sezione possono essere cumulate con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 47, lettera e), della presente comunicazione. Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 47, lettera e).

47. La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di garanzie pubbliche, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE se:

a. vengono fornite garanzie pubbliche su nuovi prestiti individuali concessi alle imprese;

b. per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di destinatario

Per il 1° anno

Dal 2° al 3° anno

Dal 4° al 6° anno

PMI

25 punti base

50 punti base

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

c. in alternativa, gli Stati membri possono, utilizzando la tabella precedente come base, notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale (ad esempio, una copertura inferiore potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore); un premio fisso può essere applicato per l’intera durata della garanzia, se esso è superiore ai premi minimi indicati nella tabella precedente per il 1° anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia in applicazione del presente paragrafo;

d. le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

e. l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario, per i quali è concessa una garanzia in applicazione della presente sezione, non supera:

(i) il 15 % del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi, oppure (*)

    (*) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 47, lettera e), punto (i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.

(ii) il 50 % dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto, (*)

    (*) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 47, lettera e), punto (ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.

(iii) sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione ai fini della valutazione (ad esempio, riguardante le sfide che il beneficiario deve affrontare durante la crisi attuale) (45), l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI (46) e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto nell’ambito del quadro temporaneo per la COVID-19 non può essere coperto dalle misure adottate a norma della presente comunicazione. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (47);

f. la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata conformemente al punto 47, lettera c), è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia non eccede:

(i) il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato; oppure

(ii) il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (ad esempio, se si tratta di una garanzia di prima perdita); e

(iii) in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

g. la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

h. le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o agli enti creditizi e ad altri istituti finanziari in qualità di intermediari finanziari. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche. L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie pubbliche.

2.3.  Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati

48. Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, tassi di interesse agevolati per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

49. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, i prestiti concessi a norma della presente sezione non sono cumulabili con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.2 della presente comunicazione e viceversa. I prestiti e le garanzie concessi a norma della presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 47, lettera e, o al punto 50, lettera e. Un beneficiario può fruire contemporaneamente dei molteplici prestiti agevolati di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 50, lettera e.

50. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, gli aiuti di Stato in risposta all’attuale crisi sotto forma di prestiti agevolati, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a. i prestiti non sono concessi a enti creditizi o altri enti finanziari;

b. i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione (48)) disponibile il 1° febbraio 2022 o al momento della notifica, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente: (*)

Tipo di destinatario

Margine per il rischio di credito per il 1° anno

Margine per il rischio di credito per il 2° - 3° anno

Margine per il rischio di credito per il 4° - 6° anno

PMI

25 punti base (49)

50 punti base (49)

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

    (*) In caso di applicazione di un periodo di tolleranza per i pagamenti degli interessi, devono essere rispettati i tassi di interesse minimi di cui al punto 50, lettera b) e gli interessi devono maturare a partire dal primo giorno del periodo di tolleranza e devono essere capitalizzati almeno una volta all'anno. La durata dei contratti di prestito resta limitata a un massimo di sei anni dal momento della concessione del prestito, a meno che non sia modulata conformemente al punto 50, lettera c), e l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario di cui al punto 50, lettera e) non sarà superato.

c. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l’intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1° anno per ciascun tipo di beneficiario, adeguato in funzione della scadenza del prestito in applicazione del presente paragrafo (50); (*)

    (*) Cfr. la sintesi della prassi esistente relativa alla modulazione di cui al punto 50, lettera c), pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en.

d. i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 50 c);

e. l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non supera:

(i) il 15 % del fatturato annuo totale medio realizzato dal beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi; oppure (*)

    (*) Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi a tre periodi contabili chiusi, il massimale applicabile di cui al punto 50, lettera e), punto (i), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.

(ii) il 50 % dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto; (*)

    *Se i beneficiari della misura sono imprese di nuova costituzione che non possiedono dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto, il massimale applicabile di cui al punto 50, lettera e), punto (ii), sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell'impresa.

(iii) sulla base di un'opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio relativa alle problematiche che il beneficiario deve affrontare durante l'attuale crisi) (51), l'importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI (52) e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese. Qualora le grandi imprese debbano fornire garanzie finanziarie per le attività di negoziazione sui mercati dell'energia, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità derivante da tali attività per i prossimi 12 mesi. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 non rientra nell'ambito di applicazione dalla presente comunicazione. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (53);

f. i prestiti riguardano il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

g. i prestiti possono essere concessi ai beneficiari finali direttamente o tramite enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In tali casi, gli enti creditizi o gli altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, senza subordinare la concessione dei prestiti agevolati di cui alla presente sezione al rifinanziamento di prestiti esistenti.

2.4.  Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica

51. Al di là delle possibilità esistenti disponibili conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità previste dalla presente comunicazione, il sostegno temporaneo potrebbe attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, che le imprese potrebbero non essere in grado di trasferire o ai quali esse potrebbero non essere in grado di adeguarsi nel breve termine. Tali aiuti potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale. Nel contesto di ulteriori riduzioni dell'approvvigionamento di gas, è d'altro canto importante mantenere gli incentivi alla riduzione della domanda e preparare gradualmente le imprese a orientarsi verso la riduzione del consumo di gas. Attualmente possono ancora risultare giustificate misure supplementari di sostegno per consentire il proseguimento delle attività delle imprese a forte consumo di energia.

52. La Commissione considererà questi aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a. gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022; (*)

    (*)  A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di non includere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto 52, lettera h), gli aiuti possono essere concessi fino al 31 marzo 2023, a condizione che sia rispettato il periodo ammissibile di cui al punto 52, lettera e).

b. gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali (**) e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (***), prestiti (****) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

    (**)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2022.

    (***)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h)."

    (****)  Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g).

c. le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga al più tardi entro il 30 giugno 2023;

d. gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con budget previsionale. Gli Stati membri possono limitare gli aiuti alle attività destinate a sostenere specifici settori economici di particolare importanza per l'economia o a sostenere la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari;

e. ai fini di questa sezione, i costi ammissibili sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione russa contro l'Ucraina. Il costo massimo ammissibile è il prodotto del numero di unità di gas naturale ed energia elettrica acquisite dal beneficiario (*****) presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale (******) tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 (“periodo ammissibile”) e l'aumento del prezzo pagato dal beneficiario per unità consumata (misurato, ad esempio, in EUR/MWh), che deve essere calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dal beneficiario in un dato mese del periodo ammissibile e il doppio (200 %) del prezzo unitario pagato dal beneficiario in media nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (*******). A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70 % del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021;

    (*****)  Esclusivamente ai fini della sezione 2.4, per “beneficiario” si intende un'impresa o un'entità giuridica che fa parte di un'impresa."

    (******)  Sulla base di quanto il beneficiario potrà dimostrare, ad esempio presentando le fatture pertinenti. Saranno conteggiati solo i consumi finali mentre sono escluse le vendite e la produzione propria."

    (*******)  (p(t) - p(rif) * 2) * q(t), dove p indica il prezzo unitario, q la quantità consumata, rif il periodo di riferimento tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e t il dato mese nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022.

f. gli aiuti complessivi per beneficiario non superano il 30 % dei costi ammissibili;

g. gli aiuti complessivi per impresa non supera in alcun momento i 2 milioni di EUR;

h. l'autorità che concede gli aiuti può versare un anticipo al beneficiario se gli aiuti sono concessi prima che siano stati sostenuti i costi ammissibili. A tal fine, l'autorità che concede gli aiuti può basarsi sulle stime dei costi ammissibili, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto di cui al punto 52, lettere f) e g). L'autorità che concede gli aiuti è tenuta a verificare ex post il rispetto dei massimali pertinenti sulla base dei costi effettivamente sostenuti e a recuperare eventuali pagamenti di aiuti che superino tali massimali, entro sei mesi dalla fine del periodo ammissibile;

i. gli aiuti concessi a norma del punto 52 possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.1, a condizione che non venga superato l'importo totale di 2 milioni di EUR.

53. In determinate situazioni, per garantire il proseguimento di un'attività economica possono risultare necessari aiuti supplementari. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente al punto 52, lettere f) e g), se, oltre alle condizioni di cui al punto 52, lettere da a) a e) e h), risultano soddisfatte anche le condizioni seguenti:

a. il beneficiario è ammissibile se si configura come “impresa a forte consumo di energia” ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE (*), vale a dire se i costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall'energia elettrica) siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo (**); se lo Stato membro fornisce alla Commissione un'adeguata giustificazione, ai fini della valutazione di quest'ultima il valore produttivo può essere sostituito dal fatturato;

b. il beneficiario è ammissibile se subisce perdite di esercizio (***), laddove l'aumento dei costi ammissibili definiti al punto 52, lettera e) deve ammontare almeno al 50 % delle perdite operative subite nello stesso periodo;

c. gli aiuti complessivi non superano il 50 % dei costi ammissibili e corrispondono al massimo all'80 % delle perdite di esercizio sostenute dal beneficiario;

d. l'importo complessivo degli aiuti non supera in alcun momento i 25 milioni di EUR per impresa;

e. per un beneficiario a forte consumo di energia attivo in uno o più settori o sottosettori elencati nell'allegato I (****), gli aiuti complessivi possono essere aumentati fino ad un massimo del 70 % dei costi ammissibili e può raggiungere il livello massimo dell'80 % delle perdite di esercizio sostenute dal beneficiario. L'importo complessivo degli aiuti non può in alcun momento superare i 50 milioni di EUR per impresa;

f. gli aiuti di cui al punto 53 possono essere cumulati con gli aiuti di cui alla sezione 2.1, a condizione che non siano superati i massimali di cui al punto 53, lettera d) o al punto 53, lettera e), a seconda dei casi.

    (*)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

    (**)  Sulla base delle relazioni contabili finanziarie per l'anno civile 2021 o degli ultimi resoconti annuali disponibili.

    (***)  Si ritiene che l’impresa subisca perdite di esercizio se l’indice EBITDA (utili prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento, ad esclusione delle riduzioni di valore una tantum) relativo al periodo ammissibile è negativo.

    (****)  Un beneficiario sarà considerato attivo in un settore o sottosettore elencato nell'allegato I in base alla classificazione del beneficiario nei conti nazionali settoriali o se una o più delle attività che svolge e che sono incluse nell'allegato I hanno generato oltre il 50 % del fatturato o del valore produttivo nel periodo di riferimento.

2.5. Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile

53bis. Al di là delle possibilità esistenti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, è essenziale, nel contesto dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina e del piano REPowerEU (*), accelerare e ampliare la disponibilità di energie rinnovabili in modo efficiente sotto il profilo dei costi, al fine di ridurre rapidamente la dipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili e accelerare la transizione energetica. Gli aiuti di Stato volti ad accelerare la diffusione della capacità solare, della capacità eolica, della capacità di energia geotermica, dello stoccaggio di energia elettrica e termica, del calore rinnovabile e della produzione di idrogeno rinnovabile, di biogas e di biometano prodotti da rifiuti e residui fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati nel contesto attuale. Alla luce dell'urgente necessità di garantire la rapida attuazione di progetti che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, risultano giustificate, su base temporanea, alcune semplificazioni relative all'attuazione delle misure di sostegno.

    (*)  COM(2022) 230 final del 18 maggio 2022.

53ter. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti per la promozione dell'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile, del biogas e del biometano prodotti da rifiuti e residui, dello stoccaggio di energia elettrica e termica e del calore rinnovabile, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a. gli aiuti sono concessi per una delle seguenti finalità:

(i) produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altri tipi di impianti solari;

(ii) produzione di energia elettrica da impianti eolici;

(iii) produzione di energia geotermica;

(iv) stoccaggio di energia elettrica o termica;

(v) produzione di calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, conformemente all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(vi) produzione di idrogeno rinnovabile;

(vii) produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui, conformemente ai criteri di sostenibilità dell'UE di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) 2018/841 (**);

b. i regimi di aiuto possono essere limitati ad una o a diverse tecnologie di cui alla lettera a), ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione artificiale (anche nell'attribuzione di eventuali licenze, permessi o concessioni), ad esempio limitazioni basate sulle dimensioni dei progetti, sull'ubicazione o su aspetti regionali o su tipi (e sottotipi) molto specifici di tecnologie nell'ambito di una delle tecnologie di cui alla lettera a);

c. gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali;

d. gli aiuti sono concessi sulla base di un regime che prevede una stima dei volumi e un budget previsionale;

e. gli aiuti sono concessi al più tardi entro il 30 giugno 2023 e gli impianti devono essere completati ed essere in funzione entro 24 mesi dalla data di concessione o 30 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile. Se tale termine non è rispettato, il 5 % dell'importo degli aiuti concessi deve essere rimborsato o ridotto per ogni mese dopo i primi 3 mesi di ritardo, quota che sale successivamente al 10 % per mese di ritardo dopo il sesto mese, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che sfuggono al controllo dei beneficiari degli aiuti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti (***);

f. se gli aiuti sono concessi sotto forma di contratti per pagamenti di aiuti in corso, tali contratti non devono avere una durata superiore ai 15 anni dall'inizio dell'attività dell'impianto sovvenzionato;

g. gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio di presentare offerte strategiche. Almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (****) o di aiuto per unità di energia;

h. una procedura di gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, nella misura in cui sono concessi con le stesse modalità a tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile per quanto riguarda le finalità o gli obiettivi della misura di aiuto. Inoltre, una procedura di gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 20 milioni di EUR e se degli aiuti beneficiano progetti di piccola entità definiti come segue:

(i) per la produzione di energia elettrica e lo stoccaggio di energia elettrica o di energia termica – progetti di capacità installata pari o inferiore a 1 MW;

(ii) per le tecnologie di produzione di calore e gas – progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW o equivalente;

(iii) per la produzione di idrogeno rinnovabile – progetti con capacità installata pari o inferiore a 3 MW o equivalente;

(iv) per la produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui – progetti di capacità installata pari o inferiore a 25 000 tonnellate/anno;

(v) per i progetti interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile – progetti con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW;

(vi) per i progetti interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile per la sola produzione di energia eolica – progetti con capacità installata pari o inferiore a 18 MW.

Se gli aiuti per progetti di piccola entità non sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, l'intensità di aiuto non supera il 45 % del costo complessivo dell'investimento; L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

i. i volumi di capacità o di produzione oggetto del bando di gara devono essere fissati in modo da garantire che la procedura di gara sia effettivamente competitiva. Lo Stato membro deve dimostrare la plausibilità del fatto che il volume oggetto del bando di gare corrisponda alla potenziale offerta di progetti. La plausibilità può essere dimostrata facendo riferimento ad aste passate, agli obiettivi tecnologici del piano nazionale per l'energia e il clima (*****) o istituendo un meccanismo di salvaguardia in caso di rischio di partecipazione insufficiente alle gare. In presenza di ripetuti casi di partecipazione insufficiente alle procedure di gara competitive, lo Stato membro deve introdurre misure correttive per gli eventuali regimi futuri che notificherà alla Commissione per la stessa tecnologia;

j. gli aiuti devono essere strutturati in modo tale da preservare l'efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo. Inoltre, gli aiuti devono essere strutturati in modo tale da consentire di rimediare al problema degli utili fortuiti, anche in periodi di prezzi dell'energia elettrica o del gas estremamente elevati, istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante o concedendo gli aiuti sotto forma di contratti bidirezionali per differenza (******);

k. se gli aiuti sono concessi per la produzione di idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto;

l. gli aiuti di cui alla presente misura non devono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;

m. gli aiuti possono essere concessi per investimenti per cui l'avvio dei lavori è avvenuto a partire dal 20 luglio 2022; per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l'investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In tali casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata;

n. gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti. La Commissione ritiene, alla luce delle sfide economiche eccezionali che le imprese devono affrontare a causa dell'attuale crisi, che in generale, in assenza di aiuti, i beneficiari continuerebbero le loro attività senza apportare alcuna modifica, a condizione che il proseguimento delle loro attività senza apportare alcuna modifica non comporti una violazione del diritto dell'Unione;

o. lo Stato membro deve garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo».

    (*)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)."

    (**)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1)."

    (***)  Tali fattori possono ad esempio includere il confinamento obbligatorio della popolazione a causa di una pandemia o perturbazioni a livello mondiale nella catena di approvvigionamento delle attrezzature necessarie per i progetti. Tuttavia, tra tali fattori non rientrerebbero i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per il progetto."

    (****)  Ad esempio EUR per tonnellata di CO2 eliminata."

    (*****)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)."

       (******)  Un contratto per differenza conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione. I contratti per differenza possono anche prevedere rimborsi da parte dei beneficiari ai contribuenti o ai consumatori per i periodi in cui il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio.

2.6 Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica

53 quater. Al di là delle possibilità esistenti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti di Stato volti ad agevolare gli investimenti nella decarbonizzazione delle attività industriali, in particolare mediante l'elettrificazione e le tecnologie che utilizzano l'idrogeno rinnovabile e l'idrogeno elettrolitico che soddisfa le condizioni di cui al punto 53quinquies, lettera h), e nelle misure di efficienza energetica per l'industria fanno parte di una soluzione adeguata, necessaria e mirata volta a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili nel contesto dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Alla luce dell'urgente necessità di accelerare tale processo per la rapida attuazione di tali investimenti, sono giustificate alcune semplificazioni.

53 quinquies. La Commissione considera compatibili con il mercato interno, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti agli investimenti che comportano i) una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima o ii) una riduzione sostanziale del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con budget previsionale;

b. l'importo massimo degli aiuti individuali che possono essere concessi per impresa non devono, in linea di principio, superare il 10 % della dotazione di bilancio totale disponibile per tale regime. Sulla base di un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, quest'ultima può accettare regimi che prevedono la concessione di aiuti individuali superiori al 10 % della dotazione di bilancio totale disponibile per il regime;

c. gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie o agevolazioni fiscali;

d. l'investimento deve consentire al beneficiario di ottenere uno dei seguenti risultati o entrambi:

(i) ridurre di almeno il 40 %, rispetto alla situazione precedente alla concessione degli aiuti, le emissioni dirette di gas a effetto serra del suo impianto industriale che attualmente si avvale di combustibili fossili come fonte energetica o materia prima, mediante l'elettrificazione dei processi di produzione o l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa le condizioni di cui al punto h) per sostituire i combustibili fossili; ai fini della verifica della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, devono essere prese in considerazione anche le emissioni effettive derivanti dalla combustione di biomassa; (*)

(ii) ridurre di almeno il 20 % rispetto alla situazione precedente alla concessione degli aiuti, il consumo di energia registrato negli impianti industriali in relazione alle attività sovvenzionate; (**)

e. per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), gli aiuti consentono di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione (***);

f. gli aiuti non devono essere utilizzati per finanziare un aumento della capacità produttiva complessiva del beneficiario;

g. se gli aiuti sono concessi per investimenti nella decarbonizzazione industriale basata sull'utilizzo di idrogeno rinnovabile, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno utilizzato sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto;

h. gli aiuti possono essere concessi anche per investimenti nella decarbonizzazione industriale che comportano l'uso di idrogeno elettrolitico in uno dei seguenti casi:

(i) l'idrogeno è prodotto solo in ore in cui l'unità marginale di generazione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti in cui viene consumata l'energia elettrica è un impianto di produzione di energia elettrica senza combustibili fossili. L'idrogeno prodotto in ore in cui l'unità marginale di generazione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti in cui viene consumata l'energia elettrica è un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile non può essere conteggiato una seconda volta ai sensi della presente sezione;

(ii) in alternativa, l'idrogeno è prodotto a partire da energia elettrica prelevata dalla rete e l'elettrolizzatore produce idrogeno per un numero di ore a pieno regime pari o inferiore al numero di ore in cui il prezzo marginale dell'energia elettrica nella zona di offerta è stato fissato da impianti che producono energia elettrica senza combustibili fossili diversa da quella rinnovabile;

(iii) in alternativa, lo Stato membro deve garantire che l'idrogeno elettrolitico utilizzato permetta di ottenere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ (2,256 tCO2eq/tH2) e che provenga da fonti prive di combustibili fossili. Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra assegnate all'energia elettrica non dovrebbe comportare un aumento del consumo di combustibili fossili, in linea con gli obiettivi di REPowerEU. Ai fini della presente sezione, può essere utilizzata solo la quota di idrogeno prodotto corrispondente alla quota media di energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica senza combustibili fossili diversi dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione;

i. gli aiuti sono concessi entro il 30 giugno 2023 e sono subordinati al rispetto della condizione che prevede che l'impianto o l'attrezzatura che saranno finanziati dall'investimento siano completati e pienamente operativi entro 24 mesi dalla data di concessione o, per gli investimenti che prevedono l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno che soddisfa le condizioni di cui alla lettera h), entro 30 mesi dalla data di concessione. Se tale termine per il completamento e l'entrata in funzione non è rispettato, il 5 % dell'importo degli aiuti concessi deve essere rimborsato o ridotto per ogni mese dopo i primi tre mesi di ritardo, quota che sale successivamente al 10 % per mese di ritardo dopo il sesto mese, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che sfuggono al controllo dei beneficiari degli aiuti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti (****). Se il termine per il completamento e l'entrata in funzione è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili possono essere trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione degli aiuti;

j. gli aiuti possono essere concessi per investimenti per cui l'avvio dei lavori è avvenuto a partire dal 20 luglio 2022; per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l'investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In tali casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata;

k. gli aiuti non devono essere concessi per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore (*****);

l. gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti. La Commissione ritiene, alla luce delle sfide economiche eccezionali che le imprese devono affrontare a causa dell'attuale crisi, che in generale, in assenza di aiuti, i beneficiari continuerebbero le loro attività senza apportare alcuna modifica, a condizione che il proseguimento delle loro attività senza apportare alcuna modifica non comporti una violazione del diritto dell'Unione;

m. i costi ammissibili corrispondono alla differenza tra i costi del progetto sovvenzionato e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, per tutta la durata dell'investimento;

n. l'intensità di aiuto non deve superare il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. L'intensità di aiuto può inoltre essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55 % o il consumo energetico di almeno il 25 %, rispetto alla situazione precedente all'investimento (******);

o. alternativamente alle condizioni di cui alle lettere m) e n), gli aiuti agli investimenti possono essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante, che riducono al minimo il rischio di presentare offerte strategiche. Almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte deve essere espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (ad esempio EUR per tonnellata di CO2 eliminata o EUR per unità di energia risparmiata). Il bilancio relativo alla procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti;

p. il regime deve essere strutturato in modo tale da consentire di rimediare al problema degli utili fortuiti, anche in periodi di prezzi dell'energia elettrica o del gas naturale estremamente elevati, istituendo un meccanismo di recupero definito ex ante;

q. gli aiuti di cui alla presente sezione non devono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili."

    (*)  La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni)."

    (**)  La riduzione del consumo energetico deve essere misurata facendo riferimento al consumo energetico registrato nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua consumo)."

    (***)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29)."

    (****)  Tali fattori possono ad esempio includere il confinamento obbligatorio della popolazione a causa di una pandemia o perturbazioni a livello mondiale nella catena di approvvigionamento delle attrezzature necessarie per i progetti. Tuttavia, tra tali fattori non rientrerebbero i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste per il progetto."

    (*****)  Secondo la definizione di cui al punto 19 (89) della comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1)."

    (******)  La riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico deve essere misurata facendo riferimento alla media delle emissioni dirette di gas a effetto serra o del consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (media annua emissioni/consumo).

3.  MONITORAGGIO E NOTIFICA

54. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR (62) concesso in virtù della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR (63) nei settori dell’agricoltura primaria e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (64) entro 12 mesi dal momento della concessione.

55. Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione (65).

56. Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.

57. La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, in particolare per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

58. Al fine di monitorare l’attuazione della presente comunicazione, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni aggregate sull’uso delle misure di aiuto di Stato per porre rimedio al grave turbamento dell’economia causato dalla crisi attuale e dalle misure restrittive adottate di conseguenza.

4.  DISPOSIZIONI FINALI

59. La Commissione applica la presente comunicazione a partire dal 1° febbraio 2022, tenendo conto dell’impatto economico dell’aggressione russa contro l’Ucraina e delle relative sanzioni. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile le date in essa specificate.

60. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni di cui alla presente comunicazione alla luce di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche, così come degli sviluppi della situazione internazionale. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

61. La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida valutazione delle misure una volta avvenuta la notifica chiara e completa delle misure contemplate dalla presente comunicazione. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.

____________________

(1) Ad esempio, il 6 marzo 2022 il governo della Federazione russa ha adottato una modifica al paragrafo 2 del decreto n. 299 concernente la metodologia per determinare l’importo dell’indennità da corrispondere al titolare del brevetto quando, senza il suo consenso, viene deciso l’uso dell’invenzione, il modello di utilità e le modalità di uso dell’invenzione e per determinare la procedura di pagamento. La modifica prevede che non vi sarà «alcun compenso per l’uso di un’invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale a ’titolari di brevetti’ originari di Stati stranieri che commettono ’atti ostili’».

(2) L’Ucraina è il quarto fornitore esterno di prodotti alimentari dell’UE e uno dei principali fornitori di cereali (52 % delle importazioni di granturco dell’UE, 19 % di frumento tenero), oli vegetali (23 %) e semi oleosi (22 %, in particolare semi di colza: 72 %). I prezzi mondiali dei prodotti alimentari sono già elevati e potrebbero ancora aumentare alla luce della situazione.

(3) Ad esempio, secondo, rispettivamente, la banca dati mondiale dei marchi dell’OMPI, la banca dati mondiale dei disegni e modelli dell’OMPI e la banca dati PatentSight, nel marzo 2022 erano in uso in Russia circa 150 000 marchi, 2 000 disegni industriali e 44 000 brevetti di cui sono titolari le imprese dell’UE. I marchi delle imprese dell’UE protetti in Russia riguardano principalmente i seguenti settori: prodotti farmaceutici, cosmetici, automobilistici, chimici e di consumo, moda e beni di lusso. Data la terminologia vaga della modifica della metodologia relativa all’indennità da corrispondere al titolare di brevetto di cui al decreto n. 299 del 6 marzo 2022 (cfr. nota 1) adottato dal governo russo e l’esposizione economica delle imprese dell’UE e dei loro beni immateriali detenuti in Russia, tale contromisura può avere un impatto potenzialmente ampio e dannoso sulle imprese dell’UE.

(4) Regolamento UE 2022/259 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 1); regolamenti di esecuzione (UE) 2022/260 e (UE) 2022/261 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attuano il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 3; GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 74); regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/264 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 95); decisione (PESC) 2022/265 e decisione (PESC) 2022/267 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modificano la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 98; GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 114); e decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).

(5) Decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 48 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2014/145 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 50 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 51 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 52 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/332 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 53 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (UE) 2022/333 del Consiglio del 25 febbraio 2022 sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa (GU L 54 del 25.2.2022, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4).

(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 58 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 59 del 28.2.2022, pag. 1).

(8) Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).

(9) Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 5).

(10) Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103).

(11) Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio, del 2° marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/145/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).

(12) Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L 82 del 9.3.2022, pag. 1).

(13) Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 81 del 9.3.2022, pag. 1).

(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 13).

(15) Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 13) e decisione (PESC) 2022/430 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 56).

(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio del 15 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 44).

(17) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2021) 660 final del 13 ottobre 2021 - Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e di sostegno".

(18) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 108 final dell’8 marzo 2022 - REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili".

(19) Attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1), la Commissione sostiene, su richiesta, gli Stati membri nell’elaborazione e nell’attuazione di riforme volte a garantire un’energia più accessibile, sicura e sostenibile.

(20) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(21) Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi delle possibilità di concessione di aiuti approvate a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o altre misure di decarbonizzazione.

(22) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190; cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.

(23) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1; cfr. articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

(24) Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario del 2013») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(25) Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non rientri nell’ambito di applicazione della presente comunicazione deve essere notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato.

(26) Secondo la definizione di cui alla nota 24.

(27) Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri/Commissione, EU:T:1999:326, punto 167.

(28) Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1); la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3); la decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa all’aiuto di Stato C 9/08, Sachsen LB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).

(29) Ad esempio l’articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(30) In considerazione della situazione specifica di due crisi successive che si sono ripercosse in vari modi sulle imprese, gli Stati membri possono scegliere di concedere aiuti ai sensi della presente comunicazione anche alle imprese in difficoltà.

(31) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9); regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45); e regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

(32) Regolamento (EU) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1); e regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(33) Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19», C(2020) 1863 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340I del 13.10.2020, pag. 1), C(2021) 564 (GU C 34 dell’1.2.2021, pag. 6) e C(2021) 8442 (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1).

(34) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non saranno presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

(35) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h).

(36) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g).

(37) Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2022.

(38) Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).

(39) Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).

(40) Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(41) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non devono essere presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

(42) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h).

(43) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g).

(44) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).

(45) Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell’aggressione, comprese le sanzioni imposte dall’UE e dai suoi partner internazionali, così come le contromisure adottate, ad esempio, dalla Russia. Tali effetti possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell’Ucraina, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.

(46) Come definite nell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(47) Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(48) Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all’indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en

(49) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all’anno.

(50) Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all’anno.

(51) Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell'aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall'Unione e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali effetti possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell'Ucraina, l'aumento della volatilità dei prezzi sui mercati dell'energia e i bisogni che sorgono di conseguenza, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.

(52) Come definite nell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(53) IIl piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(54-61) (Note soppresse)

(62) Con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(63) Con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(64) La pagina di ricerca pubblica Trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo:https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it.

(65) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

 

ALLEGATO I

Settori e sottosettori particolarmente colpiti

Codice NACE

Descrizione

1.

14.11

Confezione di abbigliamento in pelle

2.

24.42

Produzione di alluminio

3.

20.13

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

4.

24.43

Produzione di zinco, piombo e stagno

5.

17.11

Fabbricazione di pasta-carta

6.

07.29

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

7.

17.12

Fabbricazione di carta e di cartone

8.

24.10

Attività siderurgiche

9.

20.17

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

10.

24.51

Fusione di ghisa

11.

20.60

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

12.

19.20

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

13.

24.44

Produzione di rame

14.

20.16

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

15.

13.10

Preparazione e filatura di fibre tessili

16.

24.45

Produzione di altri metalli non ferrosi

17.

23.31

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

18.

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

19.

23.14

Fabbricazione di fibre di vetro

20.

20.15

Fabbricazione di concimi e di composti azotati

21.

16.21

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

22.

23.11

Fabbricazione di vetro piano

23.

23.13

Fabbricazione di vetro cavo

24.

I seguenti sottosettori del settore dei gas industriali (20.11):

20.11.11.50

20.11.12.90

Idrogeno

Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

25.

I seguenti sottosettori del settore della fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (20.14):

20.14.12.13

20.14.12.23

20.14.12.25

20.14.12.43

20.14.12.45

20.14.12.47

20.14.12.50

20.14.12.60

20.14.12.70

20.14.12.90

20.14.23.10

20.14.63.33

20.14.63.73

20.14.73.20

20.14.73.40

Cicloesano

Benzenici

Toluene

o-Xilene

p-Xilene

m-Xilene e miscele di isomeri dello xilene

Stirene

Etilbenzene

Cumene

Altri idrocarburi ciclici

Glicole etilenico (etandiolo)

2,2-Ossidietanolo (dietilenglicole)

Ossirano (ossido di etilene)

Benzolo (benzene), toluolo (toluene) e xilolo (xileni)

Naftalene e altre miscele di idrocarburi aromatici (esclusi benzolo, toluolo, xilolo)

26.

I seguenti sottosettori del settore della lavorazione di minerali non metalliferi n.c.a. (23.99):

23.99.19.10

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli