Disposizioni in materia di infrazioni e irregolarità riscontrate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 92.2 reg. n. 889 del 2008 notificate tramite il sistema informativo europeo «OFIS».
(Decreto ministeriale 26/07/2011, pubblicato in G.U. 12 agosto 2011, n. 187)
Il presente decreto è stato abrogato dal Decreto 26 ottobre 2022.
Articolo 1.
1. Il presente decreto si applica alle segnalazioni di presunta irregolarità o infrazione di seguito indicate «irregolarità» riscontrate su prodotti biologici, ai sensi dell’art. 92.2 del reg. n. 889/08, presentate dagli Stati membri dell’UE, di seguito indicati «Stati membri», tramite il sistema informativo OFIS.
2. In conformità all’articolo 92.2 citato, in tutti i casi in cui uno Stato membro riscontra la presenza di irregolarità riguardanti l’applicazione del regolamento n. 889/08, su prodotti biologici provenienti da un altro Stato membro, ne informa lo Stato membro interessato e la Commissione UE.
Articolo 2.
1. Per la gestione di tali informazioni la Commissione UE ha previsto l’utilizzo del sistema OFIS, attraverso il quale lo Stato membro che constata l’irregolarità del prodotto biologico, notifica la stessa allo Stato membro interessato che dovrà fornire informazioni utili mediante lo stesso sistema informativo, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica.
Articolo 3.
1. Nei casi di irregolarità, rilevate su prodotti biologici commercializzati in uno degli Stati membri e provenienti dallo Stato italiano, la notifica è trasmessa attraverso il sistema informativo OFIS, dallo Stato interessato al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, ufficio SAQ X, di seguito indicato «ministero», che assegna un codice di identificazione progressivo alla notifica stessa.
2. Se risulta necessario per la corretta valutazione della notifica, il ministero acquisisce elementi integrativi presso lo Stato membro notificante.
3. Il ministero invia per posta elettronica apposita richiesta di informazioni, all’organismo di controllo, di seguito indicato «ODC», al quale l’operatore è assoggettato e per conoscenza alle autorità pubbliche di cui al successivo art. 4.2.
4. Se l’ODC accerta il coinvolgimento di operatori controllati da altri ODC, informa prontamente detti organismi, mediante posta elettronica, trasmettendo la richiesta di informazioni e i relativi allegati ed inviando il messaggio per conoscenza al ministero e alle autorità pubbliche di cui al successivo art. 4.2.
Articolo 4.
1. Alla richiesta di informazioni, prevista al precedente art. 3, è allegato il documento di notifica OFIS redatto dallo Stato membro notificante ed eventuali informazioni ulteriori, utili alla comprensione dell’irregolarità.
2. La richiesta di informazioni è inviata per conoscenza:
– alle autorità pubbliche di vigilanza: ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – VICO, regioni e province autonome in cui ha sede l’operatore coinvolto;
– alle seguenti autorità pubbliche di controllo: Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – PREF, comando carabinieri politiche agricole.
3. Le comunicazioni sono identificate con un riferimento numerico, così come previsto al precedente art. 3.
Articolo 5.
1. Gli ODC che ricevono la richiesta di informazioni redigono apposito format denominato «rapporto rapido» di cui all’allegato I al presente decreto, corredato dalle prove documentali raccolte.
2. Gli ODC trasmettono il rapporto rapido al ministero, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni, utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e, per conoscenza, alle autorità pubbliche di vigilanza e di controllo di cui al precedente art. 4.
3. Gli ODC coinvolti successivamente, ai sensi dell’art. 3.4, redigono il «rapporto rapido» di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento agli operatori da essi controllati e lo trasmettono secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il «rapporto rapido», relativo agli esiti delle attività ispettive e di controllo svolte, fornisce gli elementi utili per consentire al ministero di rispondere alla notifica dello Stato membro attraverso il sistema OFIS.
5. Qualora lo Stato membro notificante segnali tramite il sistema OFIS di non accettare la risposta, il ministero richiede agli ODC interessati informazioni aggiuntive. Tali informazioni sono fornite dagli ODC entro quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.
6. In caso di segnalazioni riguardanti contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica, l’ODC interessato effettua apposite analisi ai sensi dell’art. 65, paragrafo 2, del reg. n. 889/08. I risultati di tali indagini e i rapporti di prova analitici sono comunicati al ministero anche qualora l’esito sia negativo.
7. Il ministero informa gli ODC e le autorità pubbliche coinvolte, dell’accettazione da parte dello Stato membro notificante della risposta inserita nel sistema OFIS.
Articolo 6.
1. Le autorità che effettuano controlli nel settore agroalimentare e gli ODC segnalano al ministero le irregolarità rilevate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell’UE.
2. Eventuali irregolarità riscontrate su prodotti biologici commercializzati in Italia e provenienti da altri Stati membri dell’UE sono comunicate dagli operatori biologici agli ODC, che provvedono alla trasmissione tempestiva, comunque entro sette giorni lavorativi, al ministero.
3. La segnalazione, corredata dalle relative prove documentali, è inviata all’indirizzo saq10@ politicheagricole.gov.it, utilizzando l’apposito modello di cui all’allegato II al presente decreto. Il ministero informa le autorità pubbliche di vigilanza e di controllo di cui all’art. 4.
4. Il ministero, attraverso il sistema informativo OFIS, notifica allo Stato membro interessato l’irregolarità rilevata e mette a conoscenza le autorità competenti nonché gli ODC, delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
ALLEGATI
(omissis)