Settore vinicolo - Stipulazione di contratto irrevocabile di fornitura di uve di diverse qualità - Mancato rispetto dell'obbligazione di fornire le uve prodotte - Comunicazione dell'informazione relativa al danneggiamento dei vigneti - Impossibilità di ottemperare agli obblighi contrattuali assunti - Perizia agronomica da cui è emerso che i vigneti erano in uno stato vegeto-produttivo inadeguato che pregiudicava la produzione, che vi erano evidenti sintomi di attacco su organi verdi da peronospora a causa delle condizioni meteo, che vi era stata una cattiva esecuzione della cimatura sulla vegetazione, che erano stati erroneamente applicati i trattamenti - Responsabilità della convenuta per inadempimento contrattuale - Domanda per il risarcimento dei danni subiti - Copertura assicurativa - Rigetto della domanda di manleva proposta.
SENTENZA
n. 170/2022, pubb. il 02/02/2022
(Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone - Relatore: dott.ssa Carla Ciofani)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1558/2018 R.G.C., passata in decisione all'udienza di p.c. del 5.10.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), con decorrenza dal giorno 11.10.2021, scaduti il giorno 30.12.2021 vertente
tra
A. S.P.A., in persona del Procuratori M.C. e M.G., rappresentata e difesa dall'avv. (...) ed elettivamente domiciliata in (...) presso lo studio dell'avv. (...) giusta procura in atti;
- appellante -
e
A. S.R.L., in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Criber e dall'avv. Emiliano Patricelli, in forza di procura ad litem rilasciata su foglio separato apposto in calce alla comparsa conclusionale;
- appellata -
nonchè
V. S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Di Giminiani ed elettivamente domiciliata in Alba Adriatica alla Via G. Garibaldi n. 110 presso il suo studio, il tutto in forza di procura in atti;
- appellata -
FATTO E DIRITTO
1. Con atto la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale di Teramo così statuiva: "A)accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento della società V. srl al contratto stipulato in data 12.11.2014 e per l'effetto dichiarare la risoluzione del medesimo; B)- condanna, di conseguenza, la convenuta V. srl e per essa la A. spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., quale impresa assicuratrice tenuta a garantire e manlevare la società V. srl in favore della A. srl al risarcimento di tutti i danni subiti quale conseguenza dell'inadempimento del contratto di cui in motivazione che vengono quantificati in Euro . 49.819,50 come sopra dettagliatamente specificato oltre interessi fino al saldo; C)- condanna la convenuta V. srl e per essa la A. SpA quale impresa assicuratrice tenuta a garantire e manlevare la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che vengono liquidate in complessivi E. 8.040,00 di cui E. 786,00 per esborsi oltre al rimborso spese generali del 15%, add. del 4% ed all'iva, se dovuta; D) infine compensa le spese di giudizio tra le altre parti".
1.1 Il giudizio era stato promosso da A. S.r.l. nei confronti di V. S.r.l., onde sentire accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per inadempimento contrattuale, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti quantificati in Euro 73.445,00, oltre interessi legali e vittoria di spese di lite.
A supporto della domanda, la società A. S.r.l. aveva esposto di aver stipulato, in data 12/11/2014, con la società convenuta un contratto irrevocabile di fornitura di uve di diverse qualità per le annate 2015-2016, per un totale di Euro 97.940,00 da pagarsi in quattro rate bimestrali e di aver spedito tale contratto con raccomandata del 17/11/2014 ai fini della certezza della data; di aver comunicato alla V. S.r.l., con lettera raccomandata A/R dell'01/08/2016, di aver ricevuto notizie della circostanza che i vigneti erano stati danneggiati e che, quindi, la V. non sarebbe stata in grado di ottemperare agli obblighi contrattuali e di aver richiesto, con la stessa raccomandata, il risarcimento dei danni subiti.
Aveva inoltre rappresentato di aver incaricato, in data 18/08/2016, il dott. L.C. della redazione di una perizia agronomica e che dalla stessa era emerso: - che i vigneti erano in uno stato vegeto-produttivo inadeguato che pregiudicava la produzione dell'anno 2016; - che vi erano evidenti sintomi di attacco su organi verdi da peronospora a causa delle condizioni meteo che erano state abbondanti nella primavera di quell'anno; - che vi era stata una cattiva esecuzione della cimatura sulla vegetazione; - che erano stati erroneamente applicati da parte della ditta i trattamenti attraverso la somministrazione di dosi eccessive nelle ore più calde della giornata; - e che tali errori erano da ricondurre al periodo di ultima decade di luglio-primi di agosto.
Aveva aggiunto di aver inviato alla V. S.r.l., tramite pec in data 26/09/2016, richiesta di risarcimento dei danni da mancato guadagno pari ad Euro 73.445,00 e di aver inviato, in data 29/06/2016, lettera di sollecito ai fini del risarcimento dei danni alla A. S.p.a., quale impresa di assicurazione della convenuta, in virtù di un contratto di assicurazione dei danni a terzi stipulato in data 25/03/2016.
Aveva infine riferito di aver inviato mediante pec, in data 21/10/2016, lettera di messa in mora alla A. e alla convenuta, lamentando che detti inviti erano rimasti senza effetto.
1.2. Si era costituita in giudizio la V. S.r.l., in data 22/02/2017, aderendo all'atto di citazione e chiedendo ed ottenendo dal Giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa della A. S.p.a., quale propria compagnia di assicurazioni, per essere tenuta indenne dalla stessa.
1.3 Si era infine costituita in giudizio la A. S.p.A., deducendo l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda attorea e della chiamata in causa, delle quali chiedeva l'integrale rigetto.
Più in particolare aveva dedotto l'irrilevanza e l'inopponibilità nei confronti di A. S.p.A. della condotta adesiva dell'assicurata V. S.r.l., la quale non aveva approntato alcuna resistenza alla pretesa risarcitoria della A. S.r.l., ma aveva, al contrario, assunto una difesa ad adiuvandum, limitandosi a chiedere la chiamata in causa della compagnia di assicurazione per essere dalla stessa tenuta indenne.
In secondo luogo, aveva evidenziato che l'attrice non aveva provato la domanda in punto né di an né di quantum, ma che aveva solo riferito di aver avuto notizie circa il danneggiamento delle uve nei primi di agosto, non specificando il momento in cui il danneggiamento si sarebbe verificato (aspetto invece fondamentale ai fini dell'accertamento della sussistenza della copertura assicurativa, avendo la convenuta stipulato il contratto di polizza con la A. in data 25/03/2016).
Aveva inoltre dedotto l'infondatezza della domanda attorea in quanto, a seguito della denuncia del sinistro, la A. S.p.a. aveva incaricato lo Studio Campana per la redazione di una perizia tecnica, che aveva consentito di verificare che la mancata produzione di uve era stata causata dalle condizioni metereologiche avverse che avevano riguardato l'anno 2016 e che avevano favorito lo sviluppo delle fitopatie; sicché l'inadempimento contrattuale si era verificato per impossibilità sopravvenuta, non dipesa dal fatto del debitore.
Aveva peraltro evidenziato l'inoperatività della copertura assicurativa, in primo luogo sostenendo l'inoperatività della garanzia a causa della difformità tra l'attività dichiarata in polizza ai fini della descrizione del rischio assicurato ("produzione di vini e spumanti"), e l'attività effettivamente espletata dalla V. (attività di "coltivatore agricolo", così come accertato sia a seguito del sopralluogo fatto dallo Studio Campana sia tramite visura effettuata sul portale web dell'Agenzia delle Entrate) e spiegando che, ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la A. si era obbligata a tenere indenne la V. in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata nella scheda tecnica di modulo ossia "produzione di vini e spumanti", sicché nella specie non poteva operare la garanzia in quanto i danni lamentati dall'attrice erano derivanti dall'esercizio di una diversa attività (che se conosciuta dalla Compagnia assicuratrice avrebbe indotto quest'ultima a non stipulare la polizza, o a stipularla a condizioni più vantaggiose ai sensi degli artt. 1892 e ss. c.c.).
In secondo luogo aveva dedotto l'inoperatività della polizza in ragione dell'oggetto della garanzia RCT, in quanto, ai sensi dell'art. 11 delle Condizioni Generali, la stessa era finalizzata a garantire la V. dei danni che l'assicurato aveva arrecato a terzi e non a sé stesso, come invece avvenuto nel caso in esame.
Aveva ancora rilevato l'inoperatività della garanzia poiché esclusa per i danni da beni in custodia e per i danni indirettamente subiti dal terzo in conseguenza della condotta dell'assicurato, trattandosi esclusivamente di danni da lucro cessante.
Aveva, infine, affermato l'inoperatività temporale della polizza avendo la V. assunto l'impegno di vendere uve future in data 12/11/2014, in data quindi anteriore alla stipula della polizza che era, invece, avvenuta in data 25/03/2016.
Aveva evidenziato in aggiunta che nel contratto di polizza era prevista una franchigia di Euro 300,00 per ogni sinistro denunciato; che il danno lamentato dall'attrice era sia eccessivo sia sfornito di prova non avendo dimostrato la A. il pregiudizio effettivo e reale subito; e che la A. avrebbe potuto acquistare il prodotto da altro consumatore non avendo pagato alcunché alla V..
1.3 Il Tribunale di Teramo all'esito del giudizio statuiva nei termini sopra indicati al punto 1.
1.3.1. A sostegno della decisione l Tribunale rilevava, in primo luogo, la fondatezza della domanda attrice in quanto dall'istruttoria processuale era risultato che la causa della mancata produzione delle uve era da imputare alla impresa convenuta e non alle piogge, come invece sostenuto dalla terza chiamata in causa, avendo la V. S.r.l, attraverso i propri addetti, errato nel compimento delle operazione di trattamento cui aveva sottoposto le viti, in particolare effettuando i trattamenti in dose eccessive, somministrandoli nelle ore più calde e miscelando prodotti incompatili.
Dava atto che tale assunto era confermato sia dalla relazione agronomica di parte attrice del dott. L.C., secondo cui il danneggiamento si era verificato per errori di applicazione dei trattamenti da parte della ditta convenuta, sia dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della V. reso in data 07/02/2018, il quale aveva riferito che l'annata 2016 era stata molto piovosa e che, dunque, si era reso necessario effettuare più trattamenti per proteggere il prodotto e le piante dal proliferare di funghi mortali per le viti, ma che tali operazioni si erano rivelate negative.
1.3.2. In secondo luogo, il Tribunale, richiamando l'orientamento della Suprema Corte (espresso da Cass. a Sez. Unite 13533/2001) secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere di prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento", evidenziava che la V. S.r.l. era resa inadempiente al contratto di fornitura delle uve stipulato con la A. S.r.l. in quanto non aveva fornito la prova di aver adempiuto regolarmente alla sua obbligazione avendo rinunciato all'escussione dei propri testi.
1.3.3. Affermava che la A. S.r.l. aveva subito un mancato guadagno a seguito dell'inadempimento della convenuta, non avendo potuto vendere il vino che avrebbe potuto produrre con l'uva non fornita dalla V. S.r.l. e liquidava in via equitativa il danno subito dall'attrice in complessivi Euro 49.819,50.
1.3.4. Rilevava che le eccezioni sollevate dalla A., circa la mancata specificazione del periodo in cui i vigneti si sarebbero ammalati, non potevano trovare accoglimento in quanto dalla perizia di parte attrice emergeva che il danneggiamento era da ricondurre al periodo di ultima decade di luglio-primi di agosto.
1.3.5. Da ultimo, rigettava l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa sollevata dalla terza chiamata in causa, rilevando che si trattava di una normale polizza per danni arrecati a terzi ed avendo l'attrice subito un danno proprio dalla condotta della V..
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la A. S.p.A. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado, per omessa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 111 Cost., non avendo il Tribunale indicato le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile un mezzo istruttorio rispetto ad un altro; non avendo motivato la ragione del mancato utilizzo delle prove dell'odierna appellante e avendo omesso di indicare su quali ragioni di fatto e di diritto ha fondato la propria decisione.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha affermato che la responsabilità del danneggiamento dei vigneti fosse da addebitare alla V. S.r.l. (per avere la stessa erroneamente applicato i trattamenti tramite la somministrazione di dosi eccessive e nelle ore più calde, così come risultante dalla perizia di parte attrice del dott. L.C. e dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta V.), rilevando come al riguardo nessuna prova sia stata fornita dalla A. S.p.A., atteso che l'unico documento rinvenibile della stessa è rappresentato dalla relazione agronomica del dott. L.C., avente valenza di mera allegazione difensiva, mentre l'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della convenuta, non può acquisire valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente.
Si duole del fatto che il Tribunale ha sposato integralmente la tesi attorea, attribuendo erroneamente efficacia probatoria alla consulenza della A. S.r.l., mentre ha negato lo stesso valore probatorio a quella dell'odierna appellata.
Ribadisce che alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla V. in quanto la mancata produzione di uve era stata causata dalle condizioni metereologiche avverse che avevano riguardato tutto il territorio nell'anno 2016, così come risultante sia dalla consulenza di parte attrice, sia dalla relazione dello Studio Campana incaricato dall'odierna appellante e sia dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della V., D.D..
Sostiene, in definitiva, che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di parte attrice sia perché la stessa non ha prodotto alcuna prova circa i fatti del sinistro e sia perché l'inadempimento contrattuale di fornitura di uve si è verificato per impossibilità sopravvenuta (condizioni metereologiche avverse), non dipesa dal fatto del debitore, e come tale non imputabile alla società V..
2.3. Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha ritenuto operante la polizza assicurativa stipulata tra la V. e la A. S.p.A.
Più nello specifico, l'odierna appellante ribadisce l'inoperatività oggettiva della copertura assicurativa stante la difformità tra l'attività dichiarata in polizza dalla V. ai fini della descrizione del rischio assicurato, ossia "produzione di vini e spumanti", e l'attività effettivamente espletata dalla stessa, cioè quella di "coltivatore agricolo", così come accertato dal sopralluogo effettuato dallo Studio Campana e dalla visura effettuata sul portale web dell'Agenzia delle Entrate, circostanza inoltre mai contestata da parte convenuta.
Sostiene, quindi, che l'assicurata ha reso dichiarazione inesatte in merito a circostanze atte a influire sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia la quale, se avesse conosciuto l'effettiva attività svolta, non avrebbe stipulato il contratto di polizza o lo avrebbe fatto a condizioni differenti.
Ribadisce, in aggiunta, che la copertura non poteva operare anche in ragione dell'oggetto della stessa in quanto finalizzata a garantire l'assicurato dei danni che quest'ultimo ha arrecato a terzi e non a sé stesso, come invece accaduto nel caso in esame; che anche se il danneggiamento avesse riguardato beni di terzi, la polizza non sarebbe stata comunque operante in quanto esclusa per i danni da beni in custodia; e che il contratto non estendeva la garanzia ai danni indirettamente subiti dal terzo in conseguenza della condotta dell'assicurato, trattandosi esclusivamente di danni da lucro cessante.
Dà atto, inoltre, dell'inoperatività della polizza anche dal punto di vista temporale.
2.4. Con il quarto motivo l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Giudice procede alla liquidazione dei danni quantificati in Euro 49.819,50, non avendo la A. provato di aver subito un pregiudizio effettivo e reale. Più nello specifico, ritiene che il giudice avrebbe dovuto statuire la non spettanza del risarcimento non avendo l'attrice provato il danno da lucro cessante.
3. Le appellate si sono costituite in giudizio contestando il gravame, del quale hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.
In data 16/07/2021, l'avv. R.D.P. ha rinunciato al mandato ad litem conferitole dalla A. S.r.l. e con comparsa conclusionale si sono costituiti quali nuovi difensori della A. S.r.l. in liquidazione gli avv. ti Andrea Criber ed Emiliano Patricelli.
4. L'udienza di P.C. del 5.10.2021 si è svolta con le modalità della trattazione scritta.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto, svoltasi in data 8.10.2021, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione della predetta ordinanza (comunicazione del giorno 11.10.2021).
5. Ritiene la Corte che l'appello sia meritevole di accoglimento, sotto il dirimente rilievo della inoperatività della polizza (questione riproposta dall'appellante con il terzo motivo di gravame).
5.1. Nel caso in esame, la copertura assicurativa stipulata tra la A. S.p.A e la società convenuta non può operare stante la difformità tra l'attività dichiarata dalla V. S.r.l. in polizza ai fini della descrizione del rischio assicurato, ossia la "produzione di vini e spumanti", e l'attività effettivamente espletata dall'assicurata, cioè quella di "coltivatore agricolo".
L'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, più in particolare, stabilisce che "l'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di modulo".
5.2. Ebbene, nella scheda tecnica la V. ha dichiarato quale attività assicurata la "produzione di vini e spumanti" (che la stessa non svolge) e solo per i sinistri verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio di tale attività la A. si è obbligata a tenere indenne la stessa V..
Il sinistro lamentato dalla A., tuttavia, ha ad oggetto un'altra attività, ossia quella di coltivazione e tenuta dei vigneti (attività effettivamente espletata dalla V.), completamente estranea a quella assicurata di cui alla scheda tecnica facente parte integrante della polizza.
La V. S.r.l., dunque, ha stipulato una polizza che prevede la copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni derivanti da un'attività che la stessa non svolge, ossia la produzione di vini e spumanti, per quale esclusivamente opera la polizza, che non copre invece il sinistro in esame (mancato rispetto dell'obbligazione di fornire le uve prodotte).
6. Rilevata la fondatezza dell'appello sotto il dirimente profilo sopra indicato, va altresì dato atto della fondatezza del primo, secondo e quarto motivo, i quali data la loro connessione possono essere trattati congiuntamente.
6.1. Come correttamente rilevato dall'appellante manca la prova della responsabilità addebitabile all'inadempimento della V., non potendo né la consulenza di parte né l'interrogatorio formale del rappresentante legale della V. assurgere a valore di prova.
Per giurisprudenza costante e così come recentemente ribadito (v. Cass. Sez. II ordinanza 30 novembre 2020, n. 27297) la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
L'interrogatorio formale, invece, è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confitente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, con la conseguenza che la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa (confitente) e della parte che la provoca (deferente), ma non può acquisire il valore di prova nei confronti di persone diverse dal confitente.
6.2. Inoltre, in linea con quanto sostenuto dall'odierna appellante, manca la prova del danno da mancato guadagno. Più in particolare, è stato ritenuto (v. Cass. n. 11254/2011) che "in tema di responsabilità civile da inadempimento del contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità". Quando viene chiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno, precisa la Suprema Corte, è necessario che sia fornita "la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e deve, pertanto, escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte".
Ebbene, nel caso in esame, la A. non ha fornito alcuna prova circa il mancato guadagno, non ha prodotto alcuna visura camerale, né il fatturato dell'anno precedente, né a chi venda annualmente il suo prodotto, né con che tipo di ricavato, né ha esibito alcun contratto eventualmente stipulato con le società alle quali il vino andava venduto.
7. Restano ferme le statuizioni della sentenza di primo grado per quanto riguarda i rapporti tra attrice e convenuta (quest'ultima, invero, non ha proposto appello incidentale avverso le statuizioni della sentenza di primo grado di accertamento della sua responsabilità nei confronti dell'attrice e di sua condanna al risarcimento dei danni in favore della stessa).
8. Va infine dato atto che avendo la A. S.p.a. corrisposto alla V. S.r.l. (siccome allegato dalla prima e non contestato dalla seconda) la somma di Euro 61.510,00 in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di manleva, all'accoglimento dell'appello consegue la pronuncia di condanna della V. alla restituzione della complessiva somma di Euro 61.510,00.
9. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna delle appellate al pagamento, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado in favore dell'appellante, liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da A. S.p.A., così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, RIGETTA la domanda di manleva proposta dalla convenuta in primo grado (odierna appellata V. S.r.l.) nei confronti della A. S.p.A. e per l'effetto ELIDE le statuizioni di condanna della "A. spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., quale impresa assicuratrice tenuta a garantire e manlevare la società V. srl in favore della A. srl, al risarcimento di tutti i danni subiti quale conseguenza dell''inadempimento del contratto di cui in motivazione che vengono quantificati in Euro 49.819,50 come sopra dettagliatamente specificato oltre interessi fino al saldo" e di condanna della "A. SpA, quale impresa assicuratrice tenuta a garantire e manlevare la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che vengono liquidate in complessive E. 8.040,00 di cui E. 786,00 per esborsi oltre al rimborso spese generali del 15%, add. del 4% ed all'iva, se dovuta";
2) CONDANNA le appellate A. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, e V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido fra loro ed in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado di giudizio, in complessivi Euro 13.430,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi Euro 4.501,00 di cui Euro 824,00 per esborsi ed Euro 3.777,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) CONDANNA la V. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad A. S.p.A. la somma di Euro 61.510,00, versata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, oltre agli interessi legali dal dì del pagamento a quello della effettiva restituzione.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 11 gennaio 2022
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 2022