Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 04-03-2022
Numero provvedimento: 397
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Domanda di ammissione ai finanziamenti previsti nell’ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi” - Esclusione dal contributo per mancanza di requisiti richiesti dal bando - Sistema autorizzatorio per l’impianto di nuove viti con previsione dell'obbligo di effettuare i lavori entro il termine di tre anni, nonchè dell’obbligo della comunicazione di fine dei lavori relativi all’impianto entro sessanta giorni - Ingiunta sanzione di tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM per il settore vitivinicolo in ragione della violazione dell’art. 69, comma 3, legge 238/2016, per non aver rispettato la disposizione ex art. 62, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 1308/2013 - Mancata realizzazione dei nuovi impianti autorizzati.


SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 295 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Consorzio “Il Veneto in un Bicchiere” e dalla Società Agricola Vignalta S.S., ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina e Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Associazione Born To Be Wine, Cantina Delibori Walter S.r.l., Spumanti Dal Din S.r.l., La Vigna S.a.s. di Riva Gianmaria & C., Sacchetto S.r.l., Societá Agricola Lemanzane S.S., Avepa – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, non costituiti in giudizio;


per l'annullamento

per quanto attiene al ricorso introduttivo:

- del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 7 del 25 gennaio 2021, avente ad oggetto “Approvazione dell'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e determinazione del contributo concedibile. Decreto del Ministro n. 3893 del 04/04/2019, modificato dal DM n. 6986/2020. Decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30/09/2020. DPGR n. 124 del 08/10/2020”, pubblicato sul BUR del Veneto n. 17 del 05.02.2021;

- dell'Allegato A al predetto DDR n. 7 del 25 gennaio 2021, contenente l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021;

- del Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto n. 24 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria dei progetti regionali ammissibili per la misura dell'OCM vitivinicolo - Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi e determinazione del contributo concedibile a seguito dei controlli precontrattuali operati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019. Decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica del Mi.P.A.A.F. n. 9193815 del 30 settembre 2020. DPGR n. 124 del 8 ottobre 2020”, pubblicato sul BUR del Veneto n. 36 del 12 marzo 2021;

- in parte qua, dell'Allegato A al predetto DDR n. 24 del 5 marzo 2021, contenente l'elenco ordinato per priorità di punteggio dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi per l'annualità 2020-2021;

- della Comunicazione del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto, protocollo n. 0547665 del 23.12.2020, Class. I.710.02.1, avente ad oggetto “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Misura Promozione sui mercati dei paesi terzi. DM n. 3893/2019, DDM n. 9193815/2020 e DPGR n. 124/2020. Comunicazione di rimodulazione spesa e di contributo ammissibile. Legge n. 241/90 art. 10-bis.”;

- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione n. 3 del 13 gennaio 2021;

- di ogni altro verbale del Comitato Tecnico di Valutazione eventualmente esistente e non conosciuto, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati;

nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere l'intero contributo richiesto, e conseguente condanna della Regione ad erogare l'intero importo del contributo richiesto;

per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto n. 75 del direttore della direzione agroalimentare della Regione Veneto, adottato in data 18 giugno 2021, avente ad oggetto la “Integrazione decreto Direttore della Direzione agroalimentare n. 24 del 5 marzo 2021. Motivazione di esclusione azienda da progetto di promozione dei paesi terzi in ottemperanza dell'ordinanza n. 182 del 29.04.2021 TAR del Veneto”, trasmesso ai ricorrenti a mezzo pec in data 21 giugno 2021;

nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere l'intero contributo richiesto e conseguente condanna della Regione ad erogare l'intero importo del contributo richiesto.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO
 

Il consorzio “Il Veneto nel bicchiere” ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti nell’ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura “Promozione sui mercati dei paesi terzi”, approvato dalla Giunta regionale con decreto del Presidente n. 124 dell’8 ottobre 2020.

La domanda ha trovato accoglimento, tranne che per il progetto della consorziata Vignalta (per un importo di 64.890,00 euro e un contributo di 32.445,00 euro), escluso, previa comunicazione del preavviso di rigetto e nonostante le osservazioni trasmesse, a causa dell’avvio del procedimento sanzionatorio poi sfociato nella ordinanza ingiunzione n. 1 dell’11 febbraio 2021.

Ordinanza con cui l’AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) ha ingiunto alla azienda agricola Vignalta la sanzione di tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato (OCM) per il settore vitivinicolo, in ragione della violazione dell’art. 69, comma 3 della legge 238/2016, per non aver rispettato la disposizione di cui all’art. 62, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 1308/2013, non avendo provveduto alla realizzazione dei nuovi impianti autorizzati.

Ritenendo illegittimo il provvedimento che ha determinato la riduzione del contributo ammesso in ragione dell’irrogazione di una sanzione non ancora divenuta definitiva al momento della sua adozione, il consorzio ha notificato il ricorso in esame, deducendo:

1. eccesso di potere e violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, in ragione del difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e illogicità, nonché violazione dell’art. 20, comma 2 della legge 689/1981: ciò in quanto il provvedimento (e cioè la graduatoria che ha escluso il progetto di Vignalta) è stato adottato il 25 gennaio 2021, quando il procedimento sanzionatorio era ancora in corso e nessuna sanzione inibitoria era stata irrogata (l’ordinanza, infatti, è datata 11 febbraio 2021). Il provvedimento, dunque, sarebbe stato adottato in assenza del presupposto necessario e comunque non sarebbero state adeguatamente valutate le osservazioni prodotte dal Consorzio odierno ricorrente. In ogni caso la sanzione irrogata sarebbe di tipo “penale”, nel senso inteso dalla Corte di Giustizia UE: ciò in ragione della qualificazione giuridica del diritto nazionale (peraltro non vincolante), della natura dell’illecito desunta dall’ambito di applicazione della norma che la prevede, dello scopo perseguito e del grado di severità delle sanzioni o, meglio, del contenuto afflittivo e/o della sua funzione deterrente (cfr Cons. Stato, 3548/2020). L’esclusione dall’accesso ai contributi per un triennio avrebbe, dunque, quella natura gravemente afflittiva che rende la sanzione sostanzialmente penale, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto essere eseguita solo a seguito del definitivo accertamento;

2. illegittimità derivata da quella della ordinanza 11 febbraio 2021, n.1, rispetto a cui è richiesto l’accertamento incidentale, pur essendo stata essa impugnata davanti al G.O.. Tale illegittimità deriverebbe, in primo luogo, dal fatto che la norma che ha previsto come sanzione l’esclusione triennale dai contributi è entrata in vigore nel 2016, dopo la presentazione della domanda da parte della ricorrente, che, quindi, invoca l’applicazione della normativa previgente, che prevedeva come sanzione solo una multa. Inoltre, mancherebbe l’elemento soggettivo, dal momento che la Vignalta avrebbe dimostrato, ancorché solo nel 2020, l’intervenuta conclusione dei lavori nei termini, avendo prodotto una fattura del 13 maggio 2019 (e, quindi, anteriore alla scadenza fissata per il 23 maggio 2019) relativa ai lavori di impianto e l’annessa misurazione del vigneto svolta alla conclusione dell’opera. Dunque, la violazione commessa avrebbe natura meramente formale, non essendo stato integrato il presupposto della sanzione e cioè il mancato utilizzo in concreto dell’autorizzazione. La suddetta violazione formale, peraltro, non sarebbe sanzionabile alla luce dell’art. 89, paragrafo 4, del regolamento UE n. 1306/2013, richiamato dall’art. 69 della Legge 238/2016, secondo il quale le sanzioni non si applicano nel caso di inadempienza di scarsa entità: tale sarebbe la violazione formale commessa dalla Vignalta, che ha realizzato lo scopo tutelato dalla norma, avendo provveduto all’esecuzione dell’impianto nei termini previsti.

L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando come l’esclusione dal contributo avversata troverebbe la propria ragione d’essere non nella sanzione (effettivamente adottata successivamente), ma nel riscontro oggettivo della carenza del presupposto previsto dal bando in una clausola escludente espressa facente riferimento all’essere in “regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio”.

Con ordinanza n. 182/2021, questo Tribunale ha disposto il riesame da parte della Regione, ritenuto necessario per due ordini di ragioni. Da un lato, la necessità di motivare il provvedimento che ha disposto la riduzione del finanziamento con riferimento a quanto dedotto dai soggetti destinatari nelle proprie osservazioni, in modo tale da assicurare che “il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda, nella sostanza, percepibili le ragioni in base alle quali l'Amministrazione procedente ha ritenuto di non poter accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni formulate”. Dall’altro, l’esigenza di superare l’integrazione postuma della motivazione, laddove solo in sede giudiziale si è chiarito che il presupposto necessario del provvedimento impugnato non sarebbe rappresentato dall’ordinanza ingiunzione dell’11 febbraio 2021, ma dalla violazione del bando nella parte in cui la richiesta di ammissione al beneficio di legge può essere accolta solo se in “regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio”.

La Regione ha riesaminato la posizione del consorzio ricorrente, confermando l’esclusione del contributo richiesto con riferimento all’associata Vignalta, in quanto non ha effettuato la comunicazione di fine dei lavori relativi all’impianto di cui all’autorizzazione numero A1000000001195 nazionale (217383 regionale) entro il termine di legge: comunicazione che deve recare il numero dell’autorizzazione e che è l’unico atto che dimostra l’impiego dell’autorizzazione nel senso voluto dal legislatore e che, incontestamente, non è intervenuta entro i sessanta giorni dalla data del 22 maggio 2022.

A seguito della produzione dell’atto di riesame, che ha confermato l’avversata riduzione del contributo, il Tribunale ha ravvisato l’opportunità dell’“accantonamento, nelle more dell’udienza di merito, delle somme in contestazione, considerato anche che il Tribunale di Padova ha confermato la sospensione dell’ordinanza ingiunzione con cui è stata applicata alla ricorrente, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione della esclusione per tre anni dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo” (così l’ordinanza n. 477/2021 con cui il Tribunale si è pronunciato sull’istanza cautelare dopo il riesame).

Parte ricorrente ha, quindi, notificato un ricorso per motivi aggiunti, deducendo:

1. violazione ed elusione dell’ordinanza n. 182/2021, in quanto la Regione non avrebbe adottato un nuovo provvedimento di approvazione della graduatoria, corredato delle necessarie motivazioni, ma integrato il decreto con cui è stata approvata la graduatoria di ammissione ai contributi con la motivazione del diniego del contributo richiesto dalla ditta Vignalta. Inoltre la Regione non avrebbe in concreto fornito risposta alle osservazioni presentate, in particolare con riguardo al fatto che la sanzione sarebbe stata applicata prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio;

2. violazione dell’art. 21 nonies ed erronea valutazione dei presupposti. Nella fattispecie, infatti, il provvedimento sarebbe stato adottato pur mancando il presupposto essenziale e cioè l’esistenza dell’infrazione. Conseguentemente il provvedimento di convalida sarebbe illegittimo, perché non supererebbe tale limite del provvedimento originario, ma persevererebbe nella violazione dedotta;

3. eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto: si ribadisce quanto già rappresentato nel secondo motivo di ricorso e cioè il fatto che l’avversato provvedimento sarebbe illegittimo in quanto adottato prima che la sanzione inibitoria fosse irrogata;

4. invalidità derivata da quella della ordinanza 11 febbraio 2021, n.1, nei termini già dedotti nel ricorso introduttivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche, ribadendo le posizioni.

In data 21 gennaio 2022, parte ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. ovvero ai sensi degli art. 79 c.p.a. e 337, comma 2, c.p.c., in attesa della definizione dell’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova che ha respinto l’opposizione del ricorrente contro l’ordinanza ingiunzione di AVEPA e, in via subordinata, ha formulato anche richiesta di rinvio della trattazione della causa, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a..

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
 

DIRITTO
 

In primo luogo, il Collegio ritiene di dover respingere l’istanza di sospensione del presente giudizio formulata dalla ricorrente ex art. 295 c.p.c. e art. 79 c.p.a.. Non si rinvengono, infatti, nel caso in esame, i presupposti legittimanti la sospensione necessaria del giudizio, atteso che, per quanto si dirà nel prosieguo, il provvedimento censurato non si fonda, così come invece sostenuto da parte ricorrente, sulla sanzione applicata in ragione del medesimo fatto che ha condotto all’esclusione dal contributo, attualmente sub judice davanti al giudice ordinario, in grado d’appello.

Né, si ritengono sussistenti idonee ragioni per disporre la sospensione facoltativa del presente giudizio o il rinvio dell’udienza di trattazione, dal momento che l’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. lo consente solo in presenza di “eccezionali” ragioni, nel caso di specie non riscontrabili.

Ciò chiarito, deve essere preliminarmente dato conto dell’improcedibilità del primo motivo del ricorso introduttivo, in quanto il difetto di istruttoria e di motivazione sono stati superati a seguito dell’adozione del provvedimento assunto dalla Regione in esito al rinnovo dell’esercizio del potere conseguente all’ordinanza cautelare di questo Tribunale n 182/2021.

A tale proposito deve ritenersi infondato quanto dedotto con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, atteso che la scelta dell’Amministrazione regionale di “integrare” il decreto di approvazione della graduatoria con le motivazioni dell’esclusione del contributo richiesto dalla Vignalta, pur se non del tutto lineare non appare, però, illegittima o elusiva dell’ordinanza di riesame.

Integrare l’approvazione della graduatoria con la motivazione ritenuta carente equivale, nella sostanza, alla conferma del provvedimento di approvazione, previa specificazione delle ragioni che hanno condotto all’avversato provvedimento. Che, peraltro, è caratterizzato dall’essere un atto plurimo, tant’è che è stato impugnato in parte qua. Dunque, l’approvazione di una nuova graduatoria avrebbe impropriamente riguardato anche tutti i soggetti che non sono direttamente interessati dalla vicenda e la cui posizione non risulterebbe modificata dall’accoglimento delle istanze del consorzio ricorrente. Ciò in violazione dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

Sul punto, quindi, il ricorso per motivi aggiunti, caratterizzato dalla palese violazione del principio di sinteticità degli atti giudiziari, non può trovare accoglimento.

Si può, quindi, passare all’esame delle doglianze n. 2 e 3 del ricorso per motivi aggiunti, che ripropongono quanto già dedotto nel primo motivo del ricorso introduttivo, oltre alla carenza di motivazione di cui si è già detto.

Si tratta della ravvisata carenza del presupposto per l’adozione del provvedimento censurato.

Secondo quanto sostenuto nel ricorso, infatti, l’Amministrazione avrebbe negato l’ammissione a contributo del progetto relativo alla Vignalta, applicando una sorta di sanzione accessoria rispetto al

mancato utilizzo, da parte della stessa azienda agricola, dell’autorizzazione all’impianto di viti rilasciatale il 29 maggio 2016 entro il termine del 29 maggio 2019. Ma tale violazione è stata sanzionata con l’ordinanza 11 febbraio 2021, n.1, la quale non era ancora stata adottata nel momento in cui il progetto è stato escluso. Dunque, il diniego del contributo sarebbe stato deliberato quale conseguenza di un comportamento sanzionato dalla specifica disciplina che regola l’impianto di nuove viti, prima ancora che la violazione fosse formalmente contestata all’azienda agricola titolare dell’autorizzazione.

Invero, come chiarito negli scritti difensivi della Regione e formalizzato in occasione della riedizione del potere indotta con l’ordinanza di questo Tribunale più sopra ricordata, la mancata ammissione a contributo della domanda formulata nell’interesse della ditta Vignalta non è stata determinata dal fatto che la stessa è stata sanzionata per il suddetto mancato utilizzo dei titoli, ma dalla mancata, regolare, presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, direttamente ed esplicitamente determinante l’impossibilità dell’ammissione al contributo per espressa previsione del bando.

La differenza appare piuttosto chiara se si ricostruisce correttamente il quadro normativo di riferimento.

L’art. 62 del citato regolamento n. 1308 del 2013 prevede, infatti, che “1. L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione conformemente agli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.

2. Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori.

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013…omissis…”.

Quindi, il legislatore europeo (e poi quello italiano, nel dettare la disciplina di dettaglio) ha inteso garantire il raggiungimento dello specifico obiettivo della celere attuazione del titolo abilitativo alla realizzazione di un vigneto mediante la previsione della sanzione che va a colpire il mancato utilizzo dello stesso.

Parallelamente - per rendere operativo l’obbligo derivante dal rispetto del termine imposto dal regolamento europeo - con l’art. 4, comma 4, D.M. 12272/2015 è stata regolamentata la istituzione del “Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli”, prevedendo che: “Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto il beneficiario comunica telematicamente alla Regione la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione ai fini dell’aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello schedario viticolo”.

Il principio è stato ribadito da Agea con atto del 1 febbraio 2016 (prot. ACIU.2016.49), che ha definito le modalità attuative del “registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli”, prevedendo, ancora una volta, che entro sessanta giorni dalla chiusura lavori debba essere inviata, con modalità telematica, la comunicazione di fine impianto associata alla specifica autorizzazione, con conseguente registrazione e aggiornamento del suddetto registro informatico pubblico.

Dunque, è sulla scorta di tali previsioni che la Regione ha espressamente previsto nel “Bando biennale per le annualità 2021-2022 della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Deliberazione/CR n. 97 dell'11 agosto 2020” che il mancato rispetto di quegli obblighi di comunicazione ora citati determinasse, oltre all’avvio del procedimento sanzionatorio previsto dal citato art. 62 del Regolamento n. 1308/2013, anche l’impossibilità di essere ammessi al contributo, quale diretta conseguenza della violazione formale.

Violazione formale che non è in discussione, atteso che la stessa parte ricorrente riconosce di non aver provveduto, né entro il termine di tre anni dall’autorizzazione, né entro il termine di sessanta giorni dalla data di impianto (anche considerando a tal fine la data della fattura relativa all’impianto stesso e cioè il 13 maggio 2019) alla comunicazione telematica della fruizione del titolo.

Sinteticamente, quindi, il sistema autorizzatorio per l’impianto di nuove viti prevede l’obbligo di provvedere ad effettuare i lavori entro il termine di tre anni. L’esecuzione dell’impianto comporta l’obbligo della comunicazione della stessa entro sessanta giorni. Il bando prevedeva, quale condizione per l’ammissione al contributo, l’essere in regola con tale tipo di adempimenti formali. Il mancato rispetto di tale obbligo, da parte della Vignalta ha automaticamente determinato la sua esclusione dal contributo per mancanza del requisito richiesto dal bando, a prescindere dal fatto che, in relazione a tale circostanza sia stato anche avviato un parallelo, ma diverso, procedimento sanzionatorio della violazione dell’obbligo dell’utilizzo del titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge n.238 del 2016, secondo cui “3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013…”.

Risulta, quindi, agevole, alla luce di tutto ciò, escludere che nella fattispecie dovesse trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 20, comma 2, della legge n. 689 del 1981, secondo cui “Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo”. L’irrogazione di tale sanzione non rappresenta, infatti, il presupposto del provvedimento avversato.

Conseguentemente appare chiaro anche come non sia ravvisabile la lamentata mancata risposta alle osservazioni dell’odierno ricorrente. La Regione, infatti, ha compiutamente rappresentato le ragioni per cui il preavviso di rigetto e lo stesso atto di esclusione del contributo debbono ritenersi legittimi, anche se adottati prima dell’irrogazione della sanzione e ancor più palesemente prima della definitività di tale sanzione, evidenziando l’assenza di dipendenza e/o consequenzialità tra i due atti.

Tutto quanto sin qui evidenziato vale anche ad escludere che sia ravvisabile un’invalidità del provvedimento recante l’approvazione dell’elenco dei progetti regionali di promozione nei mercati dei paesi terzi ammessi a contributo derivante dall’illegittimità dell’ordinanza 11 febbraio 2021, n.1, in quanto, si ribadisce, non è l’irrogazione della sanzione ad aver determinato l’esclusione dai benefici di legge, ma la constatazione dell’oggettiva irregolarità nelle gestione del sistema informatico relativo alle autorizzazioni concesse.

In ogni caso, sia il ricorso introduttivo, che il ricorso per motivi aggiunti debbono comunque essere rigettati in quanto, in conformità a quanto già affermato da questo Tribunale nel proprio precedente n. 86/2022, da cui non si ravvisa ragione di discostarsi e in linea con quanto ritenuto dal Tribunale di Padova nella sentenza depositata il 23 novembre 2021, nel ricorso RG n. 2087/2021, la legge 238/2016 risulta essere stata correttamente applicata alla fattispecie in esame, in quanto essa è intervenuta a dettare la disciplina di dettaglio integrativa delle previsioni del Regolamento europeo, direttamente applicabile nel territorio nazionale, il quale ha sancito l’entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio sin dal 1 gennaio 2016.

Inoltre, per “mancato utilizzo”, deve intendersi l’inadempimento della disciplina autorizzativa di natura prettamente amministrativa, costituito dalla comunicazione di fine lavori dell’impianto vitivinicolo all’amministrazione competente entro il termine triennale, con conseguente registrazione nel Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli previsto dall’art. 4 D.M. 12272/2015, a prescindere dal fatto che l’impianto sia stato effettivamente realizzato prima della scadenza del termine.

Il sistema, infatti, impone obblighi sostanziali, come quello di procedere all’impianto nel termine di tre anni e obblighi formali, quale la comunicazione dell’intervenuto impianto utilizzando il riferimento alla specifica autorizzazione, il cui rispetto non è meno importante per la puntuale realizzazione del sistema delineato dal Regolamento n. 1083/2013. Dunque, posto che la produzione all’amministrazione della dichiarazione di fine impianto nei termini previsti è l’unico strumento previsto dal regime delle autorizzazioni in questione per dimostrare l’utilizzo dell’autorizzazione concessa e, dunque, la tardiva comunicazione rappresenta la violazione sostanziale della disciplina euro-unitaria, che impone un utilizzo celere delle autorizzazioni, il quale è garantito dal tempestivo adempimento delle formalità necessarie a dare atto della conclusione dei lavori nei termini, la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’utilizzo del diritto entro il termine puntualmente previsto dalla vigente disciplina non può essere considerato come una mera violazione formale, di scarsa rilevanza.

Considerato, infine, come tutto il sistema sia finalizzato alla costituzione di diritti contingentati, connessi anche a finanziamenti con spendita di risorse pubbliche, cui accede un numero limitato di soggetti, risultano prive di pregio anche le ulteriori censure di violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Così respinto il ricorso, le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Mara Bertagnolli

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO