Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Saint-Estèphe].
(Comunicazione 24/02/2022, pubblicata in G.U.U.E. 24 febbraio 2022, n. C 88)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Saint-Estèphe»
PDO-FR-A0178-AM01
Data della comunicazione: 26 novembre 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Codice geografico ufficiale
I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.
Il perimetro della zona rimane invariato.
Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.
2. Superficie parcellare delimitata
All’elenco delle riunioni della commissione nazionale competente che ha approvato le superfici parcellari delimitate è stata aggiunta la data del 3 giugno 2021.
Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
3. Circolazione tra depositari autorizzati
Nel capitolo I, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è soppressa.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
4. Misure transitorie
Le misure transitorie giunte a scadenza sono state escluse dal disciplinare.
La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
5. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata riveduta al fine di armonizzare la sua stesura con i disciplinari delle altre denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale. La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
«Saint-Estèphe»
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si tratta di vini rossi fermi.
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo pari all’11 % e in seguito all’arricchimento non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.
Ciascun lotto di vino commercializzato presenta:
— un tenore di acido malico inferiore o pari a 0,30 g/l;
— un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 2 g/l;
— se sfuso, un tenore di acidità volatile inferiore o pari a 13,26 meq/l, ossia 0,79 g/l espresso in acido acetico (0,65 g/l espresso in acido solforico) fino al 31 luglio dell’anno successivo a quello della vendemmia, e inferiore o pari a 16,33 meq/l, ossia 0,98 g/l espresso in acido acetico (0,80 g/l espresso in acido solforico) dopo tale data.
I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale corrispondono ai valori stabiliti dalla normativa europea. I vini sono di colore rosso intenso. Sono ottenuti di norma tramite assemblaggio, nel contesto del quale il Cabernet-Sauvignon N è la varietà maggiormente presente. Questo vitigno conferisce ai vini una struttura robusta e una tannicità generosa. La varietà Merlot N integra frequentemente le note speziate con aromi di frutti rossi. La struttura e la complessità sono rafforzate dal vitigno Cabernet franc N o dal vitigno Petit Verdot N; quest’ultimo conferisce anche freschezza nelle annate di notevole maturazione. Questi vini corposi e potenti richiedono un periodo d’invecchiamento di molti anni, che conferisce rotondità, aroma fruttato ed eccellenza.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratica enologica specifica
Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 15 %.
In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e nel «Code rural et de la pêche maritime» (codice rurale e della pesca marittima).
2. Pratica colturale
a) Densità di impianto
— La densità minima d’impianto della vigna è di 7 000 ceppi per ettaro.
— La distanza tra i filari non può essere superiore a 1,50 metri e la distanza tra i ceppi del medesimo filare non può essere inferiore a 0,80 metri.
b) Norme di potatura
— La potatura è effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz).
— Le vigne sono sottoposte alle tecniche di potatura di seguito indicate, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo:
— potatura lunga (detta «médocaine», in quanto tipica del Médoc) oppure potatura corta o lunga; i ceppi hanno due tralci con quattro occhi al massimo per tralcio per i vitigni Cot N, Cabernet-Sauvignon N, Merlot N, Petit Verdot N, oppure cinque occhi al massimo per tralcio per i vitigni Cabernet franc N e Carmenère N. Gli speroni a legno sono potati a due occhi franchi;
— potatura corta a due cordoni oppure a ventaglio a quattro bracci.
c) Irrigazione
L’irrigazione durante il periodo vegetativo della vite può essere autorizzata conformemente alle disposizioni del codice rurale e della pesca marittima.
5.2. Rese massime
1. 63 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo nel territorio del comune di Saint-Estèphe del dipartimento della Gironde sulla base del codice geografico ufficiale al 1o gennaio 2021.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet franc N
Cabernet-Sauvignon N
Carmenère N
Cot N - Malbec
Merlot N
Petit Verdot N
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
La zona geografica della denominazione di origine controllata «Saint-Estèphe» è situata sulla riva sinistra della Gironde nella penisola del Médoc, in posizione intermedia tra Bordeaux e la Pointe de Grave.
Tale zona geografica appartiene al contesto geologico della penisola viticola del Médoc, corrispondente alla distesa di terrazze ghiaiose disposte parallelamente all’estuario della Gironde, con altitudini che variano tra 4 e 40 metri.
Queste terrazze risalenti all’era quaternaria e di altezza media dell’ordine di una decina di metri poggiano sulle marne e sui calcari dell’Eocene e dell’Oligocene, che affiorano in particolare nella parte occidentale del comune di Saint-Estèphe. La sabbia di origine eolica (Quaternario), cosiddetta «Sable des Landes», ricopre tutte le formazioni di questo genere situate a ovest, ai margini della foresta. Lungo l’estuario, le superfici alluvionali di origine recente, denominate localmente «palus», contribuiscono alla diversificazione delle formazioni presenti sul territorio in esame.
I corsi d’acqua, detti «esteys» e «jalles», che drenano tutti i suoli in direzione della Gironde hanno segnato in modo incisivo questi ambienti, fino a rendere evidenti i rilievi ghiaiosi, e coincidono con numerosi confini comunali. La zona geografica della denominazione di origine controllata «Saint-Estèphe» corrisponde quindi al territorio del comune di Saint-Estèphe. Tale territorio è separato dal comune di Saint-Seurin-de-Cadourne, a nord, dalla palude drenata dall’«Estey de Calupeyre» e, a sud, dalla palude di Lafite drenata dal «Jalle du Breuil».
Sui rilievi ghiaiosi, i suoli sono prevalentemente di natura sabbioso-ghiaiosa o argilloso-ghiaiosa. Nella parte occidentale, il letto roccioso di calcare duro è ricoperto in maniera irregolare da suoli sabbioso-ghiaiosi e da rendzine superficiali. L’abbondanza dei depositi sedimentari locali è all’origine, in parte, della peculiarità dei paesaggi e delle differenti colorazioni dei terreni. La toponomastica locale, con nomi quali «Cos» o «Pez», rimanda tanto alla topografia caratterizzata da piccoli rilievi quanto alla natura dei suoli ghiaiosi.
La denominazione di origine controllata «Saint-Estèphe» è la più settentrionale tra le analoghe denominazioni «comunali» della regione del Médoc, ed è la seconda in termini di superficie.
I vigneti occupano la gran parte del territorio comunale sulla sommità dei rilievi e hanno quindi un posto importante nella struttura paesaggistica. Il territorio è attraversato da una densa rete di strade secondarie che serve numerosi piccoli paesi, i quali sono sorti, come nel caso delle frazioni di Marbuzet, Blanquet, Pez, Leyssac o Saint-Corbian, attorno a castelli che ospitano tenute viticole.
I principali cru sono identificati da bei castelli isolati in mezzo ai vigneti di proprietà.
A sud e a nord del comune si trovano i valloni umidi, che formano zone paludose perpendicolari all’estuario e che sono coperti da prati e parzialmente da boschi.
Infine, a est, quale tratto caratteristico della denominazione di origine controllata «Saint-Estèphe», vi sono i rilievi ghiaiosi coltivati a vite, a così breve distanza dall’estuario da ridurre le zone di «palus» a una striscia larga tra 200 e 300 metri.
8.2. Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Nel XIII secolo Gui Martin de Saint-Estèphe, che presiede l’arcipretura di Lesparre, è il signore di Calon. Saint-Estèphe inizia proprio allora a essere conosciuto per le sue «buone vigne» che sono già più redditizie dei cereali. Sul territorio di quello che diventerà successivamente il comune di Saint-Estèphe, altre signorie pongono le basi al contesto storico dei villaggi, come la signoria di Blanquet o la signoria vassalla di Lassalle de Pez.
Nei secoli XVII e XVIII, la «decima» corrisposta da Saint-Estèphe è la più cospicua tra tutte quelle versate nella regione del Médoc. La storia riporta tuttavia che la notorietà dei vini di «Saint-Estèphe» è strettamente legata all’attività dei commercianti bordolesi che magnificano questi vini e ne favoriscono il commercio.
Il XIX secolo, contraddistinto dalla prosperità, vede la creazione delle grandi proprietà vinicole odierne. I grandi e bei castelli, che risalgono a questo periodo, testimoniano la prosperità, la potenza e il dinamismo di queste proprietà.
Analogamente alle altre denominazioni di origine controllata della penisola del Médoc, i cru del comune di Saint-Estèphe hanno ottenuto un riconoscimento in occasione delle diverse classificazioni delle proprietà avvenute a partire dai secoli XVII e XVIII. La classificazione del 1855 dei vini di Bordeaux riconosce infatti cinque cru nel comune di Saint-Estèphe e la graduatoria dei «Crus Bourgeois» del 1932 premia una quarantina di cru.
Attualmente quasi la metà dei vini di Saint-Estèphe è commercializzata fuori dal territorio nazionale, come in Belgio, Inghilterra, Germania e nei Paesi Bassi, oppure esportata negli Stati Uniti, in Svizzera e Asia.
La denominazione di origine controllata «Saint-Estèphe» è riconosciuta da un decreto datato 11 settembre 1936. I vigneti producono in media 65 000 ettolitri di vini rossi fermi.
I vini sono di colore rosso intenso. Sono ottenuti di norma tramite assemblaggio, nel contesto del quale il Cabernet-Sauvignon N è la varietà maggiormente presente. Questo vitigno conferisce ai vini una struttura robusta e una tannicità generosa. La varietà Merlot N integra frequentemente le note speziate con aromi di frutti rossi. La struttura e la complessità sono rafforzate dal vitigno Cabernet franc N o dal vitigno Petit Verdot N; quest’ultimo conferisce anche freschezza nelle annate di notevole maturazione. Questi vini corposi e potenti richiedono un periodo d’invecchiamento di molti anni, che conferisce rotondità, aroma fruttato ed eccellenza. La qualità e l’originalità dei vini a denominazione di origine controllata «Saint-Estèphe» traggono origine dalla straordinaria complementarità dei suoli e dalla situazione topografica delle parcelle in prossimità dell’estuario che protegge i vigneti dagli eccessi del clima.
Nel rispetto delle pratiche già riportate nel decreto che definiscono la denominazione di origine controllata «Saint-Estèphe», le parcelle destinate alla vendemmia sono delimitate in modo preciso.
Pertanto, nella parte orientale del comune, rientrano nella superficie parcellare delimitata le parcelle che presentano suoli ghiaiosi naturalmente ben drenati. Questi terreni sono perfettamente adatti al vitigno Cabernet-Sauvignon N. Sono escluse dalla superficie parcellare le parcelle che presentano terreni che si sono sviluppati su superfici alluvionali moderne e su sabbie nonché le parcelle che presentano terreni sviluppatisi su un sottosuolo impermeabile.
Nella parte occidentale del comune, su un letto calcareo più o meno carsificato, la superficie parcellare delimitata comprende le parcelle che offrono terreni naturalmente ben drenati. In particolare, la varietà Merlot N è molto adatta a tali condizioni. Sono escluse le situazioni caratterizzate da depressioni con depositi sabbiosi di riempimento a idromorfia variabile, come pure le situazioni in cui sono presenti suoli argillosi a idromorfia di profondità o anche paludi e torbiere.
La modalità di gestione del vigneto consente di ottenere uve molto mature e sane, le cui rese sono controllate. Sono quindi possibili macerazioni molto lunghe per ottenere la struttura necessaria all’invecchiamento dei vini. Un passaggio in botte di almeno sei mesi è pertanto indispensabile per favorire i legami tannini-antociani necessari alla stabilizzazione del colore e al rivestimento dei tannini, che perdono così la loro durezza.
Al di là del ruolo importante svolto dal commercio bordolese ai fini della reputazione e della notorietà della presente denominazione di origine controllata, le grandi proprietà vinicole, molte delle quali figurano nella classificazione del 1855 dei vini di Bordeaux, contribuiscono in modo significativo alla rinomanza di questo prodotto e alla diffusione della sua immagine. Accanto ai castelli di chiara fama, le piccole e medie proprietà, le strutture familiari e le cooperative, grazie a menzioni specifiche quali «cru paysan» e «cru artisan», contribuiscono in larga misura a promuovere la peculiarità della presente denominazione nell’ambito della regione del Médoc.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo
Legislazione dell’UE
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’invecchiamento, è costituita dal territorio dai comuni del dipartimento della Gironde indicati di seguito sulla base del codice geografico ufficiale al 1o gennaio 2021: Cissac-Médoc, Pauillac, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne e Vertheuil.
Quadro normativo
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
L’etichettatura può specificare l’unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux-Médoc» o «Grand Vin de Bordeaux-Médoc». Le dimensioni dei caratteri di questa denominazione non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-93ceee01-eb46-4a2b-a4e3-3f5a1eaf13be