Settore vinicolo - Opposizione a decreto ingiuntivo emesso a titolo di residuo corrispettivo per la vinificazione, l'imbottigliamento del vino e l’acquisto di prodotti enologici - Domanda di risarcimento del danno per pregiudizio derivante dalla mancata vinificazione dell'uva - Mancanza di prova della notifica della sentenza di primo grado.
ORDINANZA
(Presidente: dott.ssa Rosa Maria Di Virgilio - Relatore: dott.ssa Andrea Penta)
sul ricorso 7798/2017 proposto da:
Vigneti del Grande Vecchio di Mancini Francesco, in persona del suo titolare, nato il 13.01.1965 in Cagliari ed ivi residente alla via San Lucifero n. 41 (...), rappresentata e difesa dall’Avv. Ettore Cinus (...), presso il cui studio in Cagliari, alla Via E. Gianturco, è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale rilasciata con atto separato;
- ricorrente -
contro
La Nuvoletta s.r.l. (già Pedra Majore s.r.l.) (...), con sede in Monti (SS), alla Via Roma, n.106, in persona dell'amministratore legale rappresentante Isoni Giovanni Maria Paolo Salvatore, nato a Monti il 10.10.1961 (...), rappresentata e difesa dall’Avv. Viaria Grazia Calvisi del foro di Tempio Pausania (...) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ovidio n. 20, come da mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 635/2016 emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari in data 16/12/2016 e notificata il 05/01/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 606/15,il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l’opposizione proposta dalla Vigneti del Grande Vecchio di Francesco Mancini avverso il decreto ingiuntivo n. 66/08 emesso dal medesimo tribunale in data 30.1.2008, su ricorso della Pedra Majore s.r.l., a titolo di residuo corrispettivo per la vinificazione, per l'imbottigliamento del vino e per l’acquisto di prodotti enologici nell’anno 2006, oltre interessi e spese;
di contro, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla società intimante per l’importo di euro 18.576,00, oltre IVA.
La pretesa dell’intimante era fondata - ad avviso del tribunale - sull’originale del contratto prodotto dalia società ricorrente, non disconosciuto dalla opponente, mentre la diversa copia prodotta da quest’ultima, contestata dalla controparte, non era stata oggetto di istanza di verificazione; inoltre, l’importo richiesto dall’ opposta corrispondeva al prezzo di mercato, confermato dal consulente tecnico d’ufficio e dai testi escussi, i quali avevano riferito altresì che tutte le spese necessarie erano state anticipate dalla società Pedra Majore.
Il primo giudice rigettava, invece, la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente al fine di ottenere il ristoro dei danni conseguenti all’interruzione dei rapporti da parte della Pedra Majore in occasione della vendemmia del 2007, essendo emerso, di contro, che era stata la stessa ditta Mancini a conferire l’uva a terzi, circostanza questa idonea - secondo il giudicante di primo grado - ad integrare il grave inadempimento allegato dall’opposta a fondamento della domanda di risoluzione del contratto stipulato nel medesimo anno.
Quanto al risarcimento dei danni conseguenti, il tribunale liquidava il pregiudizio dalla mancata vinificazione dell'uva che il Mancini avrebbe conferito in quell’anno, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, escludendo altre voci di danno non provate o ricomprese in quelle già riconosciute. Avverso tale decisione proponeva appello la ditta Vigneti del Grande Vecchio di Mancini Francesco. Si costituiva la Pedra Majore s.r.l., eccependo l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto fuori termine, oltre che genericamente formulato, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza del 16.12.2016,la Corte d’Appello di Cagliari dichiarava inammissibile l’appello, sulla base, delle seguenti considerazioni: - dalla documentazione in atti emergeva che la sentenza di primo grado era stata notificata ad entrambi i procuratori costituiti per conto di Mancini Francesco in data 28.11.2015, con la conseguenza che il termine breve sarebbe scaduto il successivo 28 dicembre; - l’appello risultava portato alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario in data 30.12.2015, allorché il predetto termine era ormai spirato. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Vigneti del Grande Vecchio di Mancini Francesco, sulla base di quattro motivi.
La Nuvoletta s.r.l. (già Pedra Majore s.r.l.) ha resistito concontroricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte d’appello rilevato che non era stata fornita la prova che la sentenza di primo grado fosse stata notificata a mezzo pec in data 28.11.2015.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53/1994, e 16 bis, comma 9 ter, d.l. n. 179/2012 (conv., con modificazioni, in l. n. 221/2012), per non aver la corte territoriale rilevato che la controparte non aveva inviato nel fascicolo telematico del procedimento i duplicati dei files di accettazione e di avvenuta consegna, corredati dalla nota di deposito telematico, essendosi limitata ad eseguire il deposito cartaceo (in mancanza, peraltro, di attestazione del cancelliere sul relativo indice).
3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte di merito rilevato che il deposito telematico delle relate di notifica concernenti la notifica della sentenza di primo grado era stato operato dalla controparte tardivamente, in quanto in data successiva alla costituzione in giudizio.
3.1. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, concernendo tutti il profilo della notifica telematica della sentenza di primo grado, e si rivelano inammissibili o, comunque, infondati. In primo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse sollevato tempestivamente le relative questioni.
In ogni caso, nell’ipotesi di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo, bensì la sua nullità, che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. In applicazione di tale principio, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021, in una fattispecie quasi analoga alla presente, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata.
Del resto, in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta Data pubblicazione 25/01/2022 consegna (nel caso di specie, attraverso l’inserimento della documentazione – copia asseverata delle stampe delle ricevute di avvenuta consegna ed avvenuta accettazione della notifica effettuata – all’interno del fascicolo, attestato dal timbro e dalla firma del cancelliere sulla copertina dello stesso, e dalla trascrizione, nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, delle ricevute di consegna ed accettazione delle notifiche), solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario (Sez. 2, Sentenza n. 15001 del 28/05/2021).
Nella specie è, dunque, presente altresì l'attestazione di conformità agli originali digitali della copia, formata su supporto analogico, della sentenza e della relazione di notificazione depositata in cancelleria.
E’ opportuno, peraltro, ricordare che anche la notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa (evenienza non verificatasi nella fattispecie in esame; cfr. Sez. L, Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018).
In definitiva, va ribadito il principio ormai consolidato secondo cui la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (ex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall’art. 16 quater, comma 1, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della Data pubblicazione 25/01/2022 sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012 (Sez. 3, Ordinanza n. 21597 del 19/09/2017; conf. Sez. L, Ordinanza n. 20747 del 16/08/2018 e Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018).
4. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 345, comma 3, c.p.c., 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53/1994, e 11 e 16 bis, comma 9 ter, d.l. n. 179/2012 (conv., con modificazioni, in l. n. 221/2012), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte d’appello considerato che un primo infruttuoso tentativo di notifica dell’atto di gravame era stato esperito già in data 28.12.2015 presso lo studio del difensore della controparte risultante dalla procura rilasciata in occasione della costituzione in primo grado e che la ripresa del procedimento notificatorio era avvenuta dopo soli due giorni.
4.1. Il motivo è infondato. La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018). Solo quando la notifica dell'atto di impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur Data pubblicazione 25/01/2022 formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017). Va, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato tempestivamente presso il precedente indirizzo del difensore della controparte nonostante la conoscenza o conoscibilità dell'intervenuto trasferimento dello studio (nella specie, risultante dalla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dalla comparsa conclusionale di primo grado e dalla relata di notifica della sentenza di primo grado), non potendosi applicare il principio secondo il quale è legittima la ripresa del procedimento notificatorio in esito all'insuccesso di un precedente tentativo di notificazione, che postula la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione della precedente notificazione (Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 29/07/2015).
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
- dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 21.12.2021.
Il Presidente
Dott. Rosa Maria Di Virgilio