Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 07-01-2022
Numero provvedimento: 46
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Domanda di annullamento dei provvedimenti di esclusione dalla procedura statale di finanziamento dei progetti di promozione dei vini italiani nei Paesi extra UE- Campagna 2020-2021 - Modalità operative e procedurali di attuazione del D.M. n. 3893/2019 per la presentazione dei progetti nazionali di promozione sui mercati dei Paesi terzi in relazione alla campagna 2020/2021- Termine di presentazione delle domande di contributo - Formazione nei termini fissati della graduatoria provvisoria - Rispetto dei perentori termini comunitari - Garanzie partecipative.


SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 5142 del 2021, proposto da Fantini Group Vini S.r.l. (già Farnese Vini S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e AGEA- Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti

FEDERDOC – Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei vini italiani; Costituenda A.T.I. Soc. Bertani Domains-Val di Suga-Tenuta Trerose-San Leonino‐Puiatti Vigneti-Tenimenti Angelini- Cav. G.B. Bertani- Fazi Battalia società Agricola; Costituenda A.T.I. Società mandataria Castello del Poggio S.A.R.L.; Costituenda A.T.I. Società mandataria Casa Vinicola Zonin S.p.A.; Associazione Enotria Promotion; Costituenda A.T.I. Società mandataria Allegrini Società Agricola Semplice; Do. Promotion Soc. Coop.; Costituenda A.T.I. Società mandataria Santa Margherita S.p.A.; Consorzio Magellano; Associazione Amaranth;
Associazione Be Wines; Associazione Avimo - Ambasciatori Vini Italiani nel mondo; Consorzio Magellano; Costituenda A.T.I. Società Mandataria Consorzio Tuscany; Costituenda A.T.I. Società Mandataria Istituto del vino italiano di qualità grandi marchi S.C.A.R.L. non costituiti in giudizio;
Consorzio Tuscany & Co, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Angelo Clarizia, Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4729/2021, resa tra le parti, concernente l’annullamento dei provvedimenti di esclusione dalla procedura statale di finanziamento dei progetti di promozione dei vini italiani nei Paesi extra UE – Campagna 2020-2021; ove necessario degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 1, lettera h), del DMIPAAF 4 aprile 2019 n. 3893; di ogni atto presupposto, compresi i verbali del cd. “seggio di gara” e del “Comitato di valutazione” non conosciuti, nonché di ogni altro atto conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, di AGEA e del Consorzio Tuscany & Co;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO
 

1.- Con ricorso al TAR per il Lazio n.r.g. 3128/2021, la Società ricorrente, nella qualità di mandataria dell’ATI Farnese Vini, impugnava il decreto del Direttore Generale per la promozione della qualità alimentare e dell’Ippica PQAI – del MIPAAF in data 27 gennaio 2021, prot. n. 0040276, recante l’approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti di promozione nazionali dei vini italiani in Paesi extra UE ritenuti ammissibili al finanziamento statale per l’annualità 2020/2021, nella parte in cui non comprendeva il progetto della costituenda ATI ricorrente, presentato il 27 novembre 2020, ed il provvedimento della medesima Direzione Generale, in data 8 marzo 2021, prot. n. 0111922, recante l’esclusione definitiva dalla procedura.

L’impugnazione veniva estesa agli atti presupposti e, in via subordinata, anche agli articoli 5, comma 2, e 9, comma 1, lettera h) del d.m. n. 3893/19, ove interpretabili in modo contrastante con il Regolamento (UE) n. 1149/2016 e con le “Linee Guida” della Commissione Europea in data 16 dicembre 2016, relative alla misura OCM Vino Promozione.

2. - La sentenza in epigrafe, assorbita la questione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria definitiva, lo rigettava e compensava le spese di giudizio.

Il TAR riteneva motivato il provvedimento impugnato che conteneva l’indicazione della violazione dell’art. 9, comma 1, lettera d), del D.M. n. 3893/19 e delle circostanze di fatto ad essa correlate; riteneva, inoltre, che il dedotto superamento del termine di conclusione del procedimento non comporta l’illegittimità del provvedimento di esclusione, non potendosi attribuire al termine natura perentoria, e riteneva non pertinente il richiamo all’art. 2, comma 8 bis, l. n. 241/90, come introdotto dal D.L. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020.

Inoltre, secondo il TAR, la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, prospettata dalla ricorrente, non potrebbe comportare la caducazione giurisdizionale del provvedimento di esclusione in ragione della preclusione all’annullamento prevista dall’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/90 in riferimento alla natura vincolata e alla correttezza sostanziale dell’atto impugnato.

Nel merito, l’art. 2 del D.M. n. 3893/19 definisce i soggetti proponenti (lett. b) e i soggetti partecipanti (lett. c); l’art. 5, comma 2, del DM dispone: “I soggetti proponenti possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie sopraindicate” [nazionali, regionali o multiregionali], salvo la deroga per quelli regionali; infine, l’art. 9, comma 1, ribadisce che “sono esclusi i soggetti proponenti:… d) che presentano progetti non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 5; … h) che presentano per la misura «promozione» dell’OCM Vino più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo”.

Nella specie, il Ministero ha ritenuto esistente nella fattispecie la causa di esclusione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera d), del D.M. n. 3893/19 in quanto, come emerge dal preavviso di rigetto, “il soggetto mandatario della costituenda ATI Società Farnese Vini partecipa anche alla domanda di contribuito presentata dalla società Confagri Wine Promotion s.c.a.r.l.; inoltre, il soggetto Davide Campari Milano, mandante della costituenda ATI, risulta partecipare alle domande di contributo presentate dalla sopra citata Confagri Wine Promotion s.c.a.r.l. e dalla società Confagri Promotion s.c.a.r.l.. Infine,… il soggetto Tenuta Sette Ponti Società Agricola s.r.l., mandante, partecipa al progetto di cui alla domanda di contributo Confagri Promotion s.c.a.r.l.”.

Il TAR ha osservato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione va rilevato che l’ATI costituenda non crea un modulo organizzativo diverso ed autonomo rispetto ai soggetti che compongono il raggruppamento (Cons. Stato n. 1492/18, Cons. Stato n. 3336/14); - inoltre, la tesi dell’alterità soggettiva del consorzio ordinario rispetto alle consorziate è smentita dall’Adunanza Planaria del Consiglio di Stato, la quale con la recente sentenza n. 5/21 ha stabilito che il consorzio ordinario, “ pur essendo un autonomo centro di rapporti giuridici, non comporta l’assorbimento delle aziende consorziate in un organismo unitario costituente un’impresa collettiva, né esercita autonomamente e direttamente attività imprenditoriale, ma si limita a disciplinare e coordinare, attraverso un’organizzazione comune, le azioni degli imprenditori riuniti; pertanto, il consorzio ordinario è considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese della compagine”.

Risulterebbe, invece, di problematica applicabilità l’estensione alla procedura in esame di un istituto, quale il consorzio stabile, che non ha carattere generale ma è previsto per il solo settore degli appalti. Inoltre, il Consiglio di Stato ha correttamente evidenziato che un problema di sovrapposizione dei progetti si presenta anche in riferimento ai consorzi stabili allorchè le consorziate partecipano alla realizzazione del progetto eseguendolo in proprio e, per questo motivo, usufruiscono direttamente del contributo (Cons. Stato n. 865/19), come accade nella fattispecie in esame in riferimento alle società componenti dell’ATI ricorrente.

Infine, il TAR ha rigettato la censura concernente la violazione del Regolamento UE, n. 1308/2013, del Regolamento Delegato UE n. 1149/2016 e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1150/2016, ritenendo che la normativa comunitaria in esame è ispirata “al fine di garantire che il maggior numero di operatori possa beneficiare del sostegno e che le operazioni di informazione e di promozione siano il più diversificate possibile”.

3. - Propone appello la Società ricorrente lamentando l’erroneità e ingiustizia della sentenza, di cui chiede la riforma.

4.- Resistono in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo intimato e l’AGEA, che eccepiscono preliminarmente l’irrituale fissazione di udienza (con riduzione del lasso di tempo di cui le parti devono poter disporre fra la data in cui è loro comunicata l’avvenuta fissazione dell’udienza pubblica e le date in cui vengono a scadere i termini per il deposito di documenti, memorie e repliche di cui all’ art. 73 del D.lgs. n. 104/2010) e nel merito, chiedono il rigetto dell’appello.

5. - Si è costituito il controinteressato CONSORZIO TUSCANY & CO, in proprio e quale mandataria dell’ATI Italy Trip, il quale chiede che l’appello sia dichiarato inammissibile e/o, comunque, rigettato.

6. - Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO
 

1.- L’appello è infondato nel merito e, pertanto, può prescindersi dalla preliminare eccezione in rito sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

1.1. - Può prescindersi, per la medesima ragione, anche dall’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento.

2.- L’appellante deduce l’errore in giudicando per violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 3, 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990 e del principio di correttezza procedimentale affermando che “il carattere perentorio per la conclusione del procedimento deve essere ricavato, in assenza di una specifica previsione del bando, dalla natura e dalle finalità cui il procedimento è rivolto….Nel caso che ci occupa l’art. 6 del D.M. n. 3893 / 2019 ha cadenzato i termini per ciascuna fase procedimentale…. al fine di consentire l’avvio e l’ultimazione delle singole iniziative progettuali nel rispetto dei termini comunitari.. ”.

Inoltre, in violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, la P.A. ha completamente omesso di valutare le argomentazioni dell’odierna appellante e motivarne il rigetto, non garantendo in concreto la partecipazione al procedimento.

Il Giudice di prime cure erroneamente avrebbe “giustificato” la condotta della P.A. attraverso una interpretazione estensiva ed esuberante della disposizione di cui all’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/90 e, segnatamente, ritenendo “vincolato” il provvedimento di esclusione adottato.

3. - Il Collegio ritiene infondate le censure.

3.1. - Le varie fasi del procedimento (presentazione dei progetti, istruttoria e termine di trasmissione della graduatoria ad AGEA), come ben rileva l’appellante, sono cadenzate attraverso l’individuazione di termini finalizzati a consentire il rispetto dei termini comunitari, i soli a rivestire carattere perentorio ai fini della erogazione dei contributi (art. 6 D.M. n. 3893 / 2019).

Con il Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, sono state disciplinate le modalità operative e procedurali di attuazione del D.M. n. 3893/2019 per la presentazione dei progetti nazionali di promozione sui mercati dei Paesi terzi in relazione alla campagna 2020/2021 e fissato il termine di presentazione delle domande di contributo (23 settembre 2020, termine poi prorogato al 30 novembre 2020, di cui ha usufruito l’ATI ricorrente).

L’art. 7 del citato D.D. ha fissato al 20 gennaio 2021 il termine conclusivo entro il quale il Ministero doveva trasmettere ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali.

In definitiva, il Ministero ha proceduto celermente agli adempimenti di propria competenza: il 1° dicembre 2020 si è costituito il Seggio di gara e con successivo Decreto n. 9377023 del 14 dicembre 2020 veniva nominato il Comitato di valutazione, che nella seduta del 16 dicembre 2020, come da verbale della stessa, rilevava come del progetto di cui l’ATI ricorrente è proponente risultavano parti anche operatori economici partecipanti a progetti presentati da altri soggetti proponenti.

Infine, il Ministero ha formato la graduatoria provvisoria il 27 gennaio 2021, complessivamente e sostanzialmente nel rispetto dei termini fissati, in tempo utile per il rispetto dei perentori termini comunitari.

3.2. - Quanto al rispetto delle garanzie partecipative, va rilevato che, con nota del 14 gennaio 2021 prot. n. 17492, il Ministero comunicava alla ricorrente i motivi ostativi all’ammissione e, con memoria trasmessa in data 23 gennaio 2020, la ricorrente presentava le proprie osservazioni.

Tanto è sufficiente a far ritenere non sussistente la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990.

A seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lettera i) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito con Legge 11.9.2020, n. 120, il mancato rispetto dell’obbligo di comunicare le ragioni del provvedimento negativo determina senz’altro l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato.

Tuttavia, il provvedimento in esame non ha natura discrezionale, ma vincolata all’accertamento dei requisiti prefissati con legge e/o con atto regolamentare.

Inoltre, ove il preavviso di rigetto non sia stato pretermesso, nessun obbligo di specifica confutazione delle analitiche deduzioni dell’interessato grava sull’Amministrazione, anche in virtù del principio per cui non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben precise, come quello in esame, da obblighi ulteriori oltre quelli “minimi” necessari ad assicurare al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all’istruttoria (Consiglio di Stato sez. II, 26/03/2021, n.2566 e 20/02/2020, n.1306; sez. IV, 09/03/2018, n. 1508).

4. - Con altro motivo, l’ATI ricorrente denuncia l’erronea e falsa applicazione del regolamento delegato UE n. 2016/1149 e del regolamento di esecuzione UE n. 2016/1150; violazione e falsa applicazione del disposto di cui al punto 3.1.2 delle linee guida della Commissione europea del 16 dicembre 2016 che fissano i principi e le modalità di accesso al finanziamento.

Ad avviso dell’appellante, l’art. 5, comma 2, del D.M. n. 3893 / 2019 si pone in aperto contrasto rispetto ai principi di rango eurocomunitario per come espressamente dettati dalle Linee Guida redatte dalla Commissione Europea e con il Piano Nazionale Sostegno Vino presentato e approvato dalla stessa Commissione e, quindi, vincolante per lo Stato membro.

Il Ministero avrebbe immotivatamente introdotto una norma in contrasto con i precedenti DD.MM. (Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 e Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017) che fino ad oggi hanno correttamente consentito la partecipazione della medesima azienda a più progetti con l’unico ovvio limite della sovrapposizione di finanziamento tra Paesi Target.

Inoltre, il Ministero ha previsto una disparità di trattamento tra operatori nazionali introducendo la facoltà per le sole Regioni di prevedere la partecipazione della stessa azienda a più progetti.

4.1. - Osserva il Collegio che il Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019, all'art. 3, dispone che “Accedono alla misura “Promozione” i seguenti soggetti proponenti: a.…; b…..; c….; d…..;e….. f. i produttori di vino come definiti all'art.2; g….; h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i); i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f), g)”.

L’art. 2, dal titolo “Definizioni”, dispone che “Ai sensi del presente decreto si intende per: [ ……] Beneficiari: i soggetti, di cui all'art. 3, comma uno, il cui progetto è risultato idoneo e ammissibile a contributo…..Soggetti partecipanti: i soggetti che partecipano ai progetti presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma uno, lett. h); i); e j”.

L’art. 5, dal titolo “Tipologie di progetti”, dispone: “1.-I progetti possono essere: a. nazionali […..] b. regionali: […..] c. multiregionali: […..] 2.- I soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie di progetti di cui al precedente comma 1 lett. a), b) e c) 3. -Le regioni nei propri avvisi, per i progetti di cui alla lettera b), possono prevedere la partecipazione o presentazione di più progetti, da parte di un soggetto proponente, purché non siano rivolti ai medesimi Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi.”

L'articolo 9 dal titolo “Cause di esclusione” dispone: “1. Sono esclusi i soggetti proponenti: a. diversi da quelli elencati all'art.3, comma 1; b. [….] c. [….] d. che presentano progetti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5; e.[….] f. [….] g. [….] h. Che presentano, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura promozione dell'OCM vino, più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso; i. […..] j. [….] 2. I soggetti proponenti di cui all'art.3, comma 1, lett. a), b), c), d), h), i), e j), sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alle lett. f) ed h).”

Il secondo comma dell’art. 9 testualmente, dunque, dispone l’esclusione dei soggetti proponenti qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione abbia presentato, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura promozione dell'OCM vino, più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo.

4.2.- E’ quanto è avvenuto ed è stato contestato alla ricorrente ATI capeggiata da Fantini Group S.r.l.: le mandanti Farnese vini S.r.l.., Davide Campari Milano e Tenuta Sette Ponti Società Agricola S.r.l., partecipavano anche al progetto e domanda di contributi presentate da altri proponenti (i Consorzi Confagri Wine Promotion s.c.a.r.l. e Confagri promotion s.c.r.l.).

La lettera dell’art. 6, comma 3, del D.M. n. 32072/2016 e dell’art. 6, comma 6, del D.D. n. 43478/2016 e la ratio sottesa, risalente alle norme di natura comunitaria, depongono nel senso del divieto di duplicazione degli aiuti comunitari nei confronti di uno stesso beneficiario, per ciascuna annata.

Il divieto di cui all’art. 6, comma 3, del citato D.M. non è circoscritto ai Raggruppamenti temporanei, ma esteso a tutti i soggetti che analogamente si caratterizzano per l’assenza di una propria soggettività autonoma rispetto alle aziende dei singoli partecipanti.

Come è noto, il RTI si costituisce mediante un contratto associativo atipico, fondato sul mandato collettivo speciale e gratuito con rappresentanza, conferito da parte delle associate ad una di esse (cd. Capogruppo), che, perciò, assume la rappresentanza esclusiva delle mandanti e non dà vita ad un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono.

Allo stesso modo, il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2602 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna.

Sicché il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome (Cassazione civile, Sez. trib. 09/03/2020, n.6569).

Come ha ricordato il primo giudice, anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 18.3.2021 (nell’affrontare la diversa problematica del trattamento da riservare nelle gare di appalto al consorzio che si avvale dei requisiti di un consorziato "non designato” ove il requisito prestato venga meno), ha ribadito che il consorzio ordinario con attività esterna è un soggetto con identità plurisoggettiva, a differenza del consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett c) del D.lgs. n. 50/2016, in cui i singoli imprenditori istituiscono una comune struttura di impresa collettiva stabile, “la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo del contratto” (da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165).

Da tali premesse discende che il divieto assoluto di duplicazione dei benefici in favore di uno stesso soggetto imprenditoriale è applicabile sia alle imprese che partecipano ad un raggruppamento temporaneo, quanto a quelle che fanno parte di un consorzio ordinario, stante l’impossibilità, nell’ambito di tali forme aggregative, di distinguere il modulo plurisoggettivo dai suoi componenti, con conseguente sovrapposizione dei contributi in capo a questi ultimi (C.d.S., sez. III, 11.11.2021, n. 7526).

4.3.- Quanto alla denunciata incompatibilità delle norme interne con le disposizioni sovranazionali riguardanti la “Misura” di cui all’art. 45 del Reg. (UE) 1803/2013, non è condivisibile l’assunto dell’appellante secondo cui il solo limite imposto atterrebbe alla mera possibilità per gli operatori di essere ammessi a presentare progetti riguardanti lo stesso Paese terzo o mercato di Paese terzo.

Invero, il Legislatore eurounitario, per quel che concerne la destinazione degli aiuti, nel considerando n. 8 del Reg. (UE) 1149/2016, puntualizza che l’azione dei singoli Stati deve essere volta alla realizzazione dell’obiettivo di “garantire che il maggior numero di operatori possa beneficiare del sostegno e che le operazioni di informazione e di promozione siano il più diversificate possibile”.

Di conseguenza, devono ritenersi coerenti con la normativa sovranazionale le disposizioni regolamentari interne, lasciate alla discrezionalità degli Stati, che consentono di individuare modalità di distribuzione degli aiuti tali da favorire l’accesso ad essi al maggior numero di beneficiari.

4.4.- Neppure ha pregio la censura secondo cui il Ministero avrebbe previsto una disparità di trattamento tra operatori nazionali introducendo la facoltà per le sole Regioni di prevedere la partecipazione della stessa azienda a più progetti.

La norma che differenzia le modalità di partecipazione a livello nazionale rispetto a quelle che caratterizzano la partecipazione a livello regionale è espressione della discrezionalità che l’art. 4, comma 3, della legge 29.12.1990, n. 428, come modificato dall’art. 2, comma 1, della L. 3.8.2004 n. 204, ha attribuito al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali relativamente alla disciplina delle modalità tecniche e applicative (da adottare con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) “secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza”, al fine di dare attuazione nel territorio nazionale alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale.

A livello regionale la possibilità di partecipare a più progetti di cui all’art. 5, comma 3, D.M. del 4.4.2019 impugnato, risponde alla medesima finalità di massima partecipazione e distribuzione dei finanziamenti che rappresenta la ratio della disciplina comunitaria.

4.5. - In particolare, sia la scelta di limitare a livello nazionale la partecipazione ad un solo progetto, che la scelta di consentire nei bandi regionali la contemporanea partecipazione a due progetti, è frutto della pregressa esperienza ed ha inteso evitare le distorsioni evidenziate in passato, di concentrazione degli aiuti nazionali in favore di pochi partecipanti e, al contrario, di mancata utilizzazione di una quota dei fondi regionali.

Il Ministero, nella sua memoria, fa rilevare come dai dati relativi alla campagna di promozione 2017/2018 era emerso che il 68% dei contributi era stato erogato in favore, complessivamente, in favore dei soli soggetti che avevano presentato più progetti a livello nazionale, mentre solo il 32% era stato distribuito in favore di coloro che avevano presentato un solo progetto.

Dai dati della campagna 2018/2019 era emerso che il 63% dei contributi era stato erogato in favore, complessivamente, dei soli soggetti che avevano presentato più progetti a livello nazionale, mentre solo il 37% era stato distribuito in favore di coloro che avevano presentato un solo progetto.

Per altro verso, l’analisi dei contributi erogati nell’ambito della misura relativamente alle annualità pregresse ha fatto emergere che, in determinate Regioni, la quota fondi regionale non era stata integralmente assegnata.

Successivamente al 2019, pertanto, il Ministero, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto necessario disciplinare la procedura preordinata all’attribuzione dei contributi per progetti di carattere “nazionale” in attuazione della “Misura” di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 introducendo accorgimenti volti a scongiurare il ripetersi di situazioni come quelle più volte verificatesi nel recente passato di spartizione fra un ristrettissimo numero di proponenti della quasi totalità delle risorse stanziate.

E, al contrario, a livello regionale, ha coerentemente inteso facilitare l’assegnazione dell’intera quota di finanziamenti.

4.6. - In definitiva, tenuto conto di tale significativa esperienza pregressa, la nuova disciplina, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non determina immotivatamente disparità di trattamento e contraddittorietà rispetto ai precedenti DD.MM. (Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 e Decreto Ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017) che avevano consentito la partecipazione della medesima azienda a più progetti nazionali, con il solo limite della sovrapposizione di finanziamento tra Paesi Target.

Non si è in presenza di una restrizione alla possibilità di presentare progetti e accedere agli aiuti messi a disposizione dall’Unione Europea, ma al contrario è data la possibilità di distribuire gli aiuti tra più beneficiari, tanto più che ciascun soggetto proponente, sebbene possa presentare una singola proposta per concorrere all’attribuzione degli aiuti attribuiti dal Ministero riguardanti i progetti a carattere “nazionale” può, tuttavia, presentare proposta per concorrere all’attribuzione degli aiuti attribuiti dalle Regioni, sia per i progetti a carattere “multiregionale”, sia per quelli a carattere “regionale”, sicchè gli si è assicurato una pluralità di opportunità di accedere alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea.

Alla luce di una complessiva valutazione, pertanto, non appare irragionevole e sproporzionata la disciplina introdotta con la normativa impugnata, che costruisce un meccanismo mediante il quale si è inteso consentire a un maggior numero di operatori economici di poter conseguire i finanziamenti in questione, in coerenza con i principi enunciati dai Regolamenti UE.

5. - In conclusione, l’appello va respinto.

6. - le spese di giudizio si possono compensare tra le parti, in considerazione delle questioni trattate.



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Massimiliano Noccelli, Presidente FF

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere