Settore vinicolo - Agevolazioni - Non ammissibilità alla graduatoria regionale di finanziabilità della domanda presentata nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo - Misure Investimento Reg. CE 1308/2013, art. 50 Bando Biennale 2021-2022 - D.G.R. 1284/2020 - Misura UVA azione A - Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole - Provvedimento di definitiva esclusione dall’accesso al contributo in questione sulla base di una sanzione non ancora definitiva che prevede l'esclusione per tre anni dai contributi erogati nell’ambito dei programmi OCM vino - Non sufficiente aver impiantato di fatto le viti per poter considerare utilizzata correttamente nei tempi previsti l’autorizzazione all’impianto - Necessità che l’azienda dichiari nel termine previsto dalla disciplina di settore (certificandola) la fine lavori e chieda di associare all’impianto una certa, specifica e determinata autorizzazione.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2021, proposto da
Società Agricola -OMISSIS- S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in -OMISSIS-, via Berchet, 11;
contro
Avepa e Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Agricola -OMISSIS-– Società Agricola Semplice, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del dirigente di AVEPA n. 649/2021 del 15.02.2021 avente ad oggetto “Non ammissibilità alla graduatoria regionale di finanziabilità della domanda n. 4787877 presentata dalla Società Agricola -OMISSIS- S.S. (CUAA -OMISSIS-) nell'ambito del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – Misure Investimento Reg. CE 1308/2013, art. 50 Bando Biennale 2021-2022 – D.G.R. 1284/2020 – Misura UVA azione A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole”, trasmesso con nota Avepa prot. 27264/2021 del 22.02.2021;
- in parte qua, del decreto del dirigente di AVEPA prot. n. 22921/2021 del 15.02.2021 - rep. 651/2021 - class. VI/2, avente ad oggetto “Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50. Bando biennale annualità 2021-2022. DGR n. 1284 del 08.09.2020. Approvazione delle domande ammissibili per l'azione B e individuazione delle domande finanziabili della misura investimenti azione A e azione B, ossia la graduatoria finale di ammissione ai contributi”;
- della nota AVEPA prot. 1923 del 12/01/2021, con la quale sono stati comunicati ai sensi dell'art 10-bis L. 241/90 i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda;
e per l’accertamento del diritto ad ottenere l'ammissione della domanda alla graduatoria nonché ad ottenere l'intero contributo richiesto e conseguente condanna di AVEPA a provvedere all'ammissione della domanda, all'inserimento in graduatoria nonché all'erogazione del contributo richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa e della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha presentato domanda di contributo, per € 20.117,60, al Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo – Misure Investimento Reg. CE 1308/2013, art. 50 Bando Biennale 2021-2022 – D.G.R. 1284/2020 – Misura UVA azione A – Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole, pubblicato nel B.u.r. n. 141 del 18 settembre 2020.
Avepa, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/90 ed esame delle controdeduzioni e della documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di procedimento, ha adottato in data 15 febbraio 2021 il decreto di non ammissibilità della domanda e, quindi, il decreto di approvazione delle graduatorie delle domande ritenute ammissibili e di individuazione delle domande finanziabili, meglio indicati in epigrafe, impugnati dalla società ricorrente con il presente ricorso.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e violazione del principio di proporzionalità. violazione dell’art. 20, co. 2, della l. n. 689/1981.
Secondo la ricorrente, in sostanza, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto Avepa ha adottato un provvedimento di definitiva esclusione dall’accesso al contributo in questione sulla base di una sanzione che non era ancora definitiva. Secondo la ricorrente, infatti, la sanzione dell’esclusione per tre anni dai contributi erogati nell’ambito dei programmi OCM vino, irrogata assieme alla sanzione pecuniaria di € 1.500,00, per il carattere gravemente afflittivo e deterrente, sarebbe da qualificare come sanzione sostanzialmente penale; per cui, dovendosi applicare le garanzie tipiche dei procedimenti penali, la sanzione potrebbe essere eseguita solo a seguito del definitivo accertamento (all’esito dell’opposizione) degli elementi costitutivi dell’illecito. Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto nemmeno della portata dell’art. 20, comma 2, L. 689/1981, secondo cui le sanzioni accessorie ad una sanzione amministrativa pecuniaria non sarebbero applicabili/esecutive durante la pendenza del giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione con un reato, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo;
2) in ogni caso, illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione dell’illegittimità dell’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 1, opposta dinnanzi al g.o. - accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a..
Con questo secondo motivo, con riguardo al potere di accertamento incidentale rimesso al giudice amministrativo dall’art. 8 c.p.a., la ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati evidenziando le seguenti ragioni di illegittimità della presupposta ordinanza ingiunzione:
- la disciplina sanzionatoria applicabile al caso di specie non sarebbe quella di cui all’art. 69, comma 3, della L. 12 dicembre 2016, n. 238, entrata in vigore successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione (23 marzo 2016) e alla concessione dell’autorizzazione stessa (23 maggio 2016), bensì quella – più favorevole – non contemplante alcuna esclusione dalla misure di sostegno OCM vitivinicola, ma solo sanzione pecuniaria – in vigore al momento della presentazione della domanda e al perfezionamento dell’autorizzazione, come risultante dal D.M. 12272 del 15 dicembre 2015 sulle “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, nonché dalla Circolare Agea prot. ACIU.2016 del 01.02.2016 recante le “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio” e dal D. Lgs. 260/2000;
- quand’anche si ritenesse applicabile la disciplina di cui all’art. 69, comma 3, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, la sanzione applicata sarebbe comunque illegittima in quanto la società agricola -OMISSIS-, in data 12 maggio 2019, ossia in costanza del termine triennale per la conclusione dei lavori di impianto delle viti, avrebbe concluso i lavori di impianto delle viti nella superficie concessa, come risulterebbe dalla fattura del 13 maggio 2019 per i lavori di impianto, con annessa la contestuale misurazione del vigneto svolta alla conclusione dell’opera. Quando, però, detta conclusione dei lavori è stata dichiarata (18 giugno 2020) il sistema telematico impediva di registrare tale dichiarazione nell’ambito della predetta autorizzazione, non essendo più visibile il “diritto” in questione, per cui la dichiarazione di conclusione dei lavori di impianto è stata effettuata, non essendovi a tal fine ulteriori alternative, utilizzando la superficie residuante in relazione all’autorizzazione ID 204325. Tali aspetti però sarebbero solo formali, mentre l’art. 69, comma 3, D. Lgs. 238/2016, ricollegherebbe le sanzioni ivi previste al sostanziale mancato utilizzo (totale o parziale) delle aree concesse. Il combinato disposto della norma interna e della norma europea si riferirebbe al mancato utilizzo in concreto dell’autorizzazione e perciò della superficie autorizzata, non alla dichiarazione dell’avvenuto utilizzo formalmente errata (tra l’altro anche a causa dell’impossibilità – determinata dall’Amministrazione stessa – di effettuare correttamente la registrazione telematica). Inoltre, quanto agli atti richiamati da Agea, il termine di cui alla circolare Agea Coordinamento del 1.02.2016, nella quale si afferma che entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore, con modalità telematica, comunica alla Regione la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione, sarebbe un termine non perentorio ma ordinatorio con funzione semmai acceleratoria, per cui la ricorrente avrebbe ben potuto registrare la fine dei lavori oltre il suddetto termine. La restrizione al sistema telematico impartita dall’Amministrazione avrebbe, pertanto, determinato l’impossibilità per la Società di effettuare correttamente la registrazione tardiva, costringendo la stessa a registrare la fine lavori di impianto nell’ambito di un’altra autorizzazione in portafoglio. Nel caso in questione, quindi, la condotta (ritardata o comunque errata comunicazione della conclusione dei lavori di impianto) non rientrerebbe nel paradigma della norma sanzionatoria e, comunque, non sussisterebbe il necessario elemento soggettivo della colpa. Inoltre, a tutto voler concedere, la violazione contestata sarebbe comunque di scarsa entità atteso che lo scopo della norma (quello dissuasivo rispetto al mancato utilizzo delle autorizzazioni) sarebbe stato nella sostanza raggiunto, per cui, in ogni caso, in ossequio al principio di proporzionalità, andava comunque esclusa l’applicabilità della sanzione.
Si sono costituite in giudizio Avepa e la Regione Veneto, contrastando le avverse pretese.
Con ordinanza n.199 del 2021, il collegio, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha disposto l’accantonamento, nelle more dell’udienza di merito, delle somme in contestazione e ha fissato l’udienza di merito alla data del 17 novembre 2021.
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle loro pretese.
In particolare, Avepa e la Regione Veneto hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente pretenderebbe “che Avepa piuttosto che Regione cancellassero il grave errore/negligenza in cui l’azienda è incorsa riconoscendo ultrattività ad un’autorizzazione scaduta e perciò inesistente, ed in relazione alla quale Avepa piuttosto che Regione sono incompetenti al rilascio, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad AGEA” e in quanto “nelle more della trattazione di merito del presente ricorso, il Tribunale di -OMISSIS- ha rigettato l’opposizione della ricorrente contro l’ordinanza ingiunzione di AVEPA, per cui i motivi di ricorso nn.1 e 2 sarebbero divenuti inammissibili, essendo tutti univocamente incentrati sull’asserita correlazione tra l’ordinanza sanzionatoria n.1/2021 di Avepa ed il provvedimento di esclusione della società dalle misure di sostegno al settore vitivinicolo mentre il Tribunale di -OMISSIS- ha ormai rigettato l’opposizione, confermando la legittimità e quindi l’efficacia della sanzione”; e ha contrastato nel merito le avverse pretese.
La ricorrente ha replicato alle eccezioni di inammissibilità del ricorso e ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
In data 16 novembre 2021, la ricorrente, facendo presente che nell’ambito del ricorso in opposizione contro l’ordinanza ingiunzione di Avepa dinnanzi al Tribunale di -OMISSIS- (R.G. -OMISSIS-), all’udienza del 6 ottobre 2021, il giudice aveva dato lettura del dispositivo di rigetto dell’opposizione, con termine di 60 giorni per il deposito della sentenza (completa delle motivazioni), e che la sentenza non era stata ancora depositata ed era esclusa la proponibilità di appello avverso il solo dispositivo, ha depositato istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a. ovvero ai sensi degli art. 79 c.p.a. e 337, comma 2, c.p.c., e, in via subordinata, ha formulato anche richiesta di rinvio della trattazione della causa, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a..
All’udienza del 17 novembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, si ritiene di respingere l’istanza di sospensione del presente giudizio formulata dalla ricorrente ex art. 295 c.p.c. e art. 79 c.p.a.. Non si rinvengono, infatti, nel caso in questione, i presupposti legittimanti la sospensione necessaria del presente giudizio, considerato che questo giudice è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento con cui Avepa ha decretato l’inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente in relazione allo specifico bando 2020-2021 “Investimenti nelle aziende vitivinicole”, che forma specifico oggetto del presente ricorso; che l’esame e la decisione delle questioni di cui al primo motivo di ricorso - con cui si lamenta, in sostanza, l’illegittimità di tale provvedimento perché Avepa avrebbe adottato un provvedimento di definitiva esclusione dall’accesso al contributo sulla base dell’unico presupposto dell’irrogazione di una sanzione che non era ancora definitiva - prescindono dalle decisioni del giudice civile in relazione all’opposizione alla ordinanza ingiunzione richiamata nel provvedimento impugnato; e che, in relazione al secondo motivo, questo giudice può comunque, ex art. 8 c.p.a., procedere incidenter tantum all’esame e valutazione delle questioni dedotte. Né, si ritengono sussistenti idonee ragioni per disporre la sospensione facoltativa del presente giudizio o il rinvio dell’udienza di trattazione, che l’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., consente solo in presenza di “eccezionali” ragioni, nel caso di specie non riscontrabili.
Tanto premesso, si ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da Avepa e dalla Regione Veneto, considerato che le censure di cui ai due motivi di ricorso non sono fondate secondo quanto segue.
Si premette, innanzitutto, che la gestione delle superfici vitate per la produzione di uva da vino, è soggetta ad un regime autorizzatorio finalizzato al contenimento delle stesse superfici vitate, entro un limite definito a livello comunitario e nazionale.
Per la creazione (impianto) di una superficie vitata è necessario il possesso e l’impiego di un titolo all’impianto (autorizzazione), in cui è riportata l’estensione della superficie massima assentita all’azienda.
Nel territorio regionale veneto, la gestione delle superfici vitate e delle autorizzazioni avviene attraverso il cd. “schedario vitivinicolo” ovvero uno strumento informatico attraverso il quale vengono predisposte le procedure che sovraintendono ed organizzano le operazioni di impiego e di controllo delle autorizzazioni e, tra le procedure che nel complesso costituiscono lo schedario vitivinicolo, è prevista la “comunicazione di fine lavori impianto” associata alla specifica autorizzazione impiegata per l’impianto.
Le autorizzazioni rappresentano titolo abilitativo alla realizzazione di un vigneto di una data estensione (superficie espressa in mq), facoltà che deve essere concretamente utilizzata entro il periodo di tre anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, così come imposto dalla normativa comunitaria ex art. 62 del regolamento UE n. 1308 del 2013 (recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli).
L’art.62 del citato regolamento n.1308 del 2013 prevede, infatti, che “1. L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione conformemente agli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.
2. Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori.
3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013…omissis…”.
Con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15 dicembre 2015, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” sono state disciplinate le procedure e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti viticoli, prevedendo, tra l’altro, che la gestione del sistema di autorizzazioni sia attuata mediante l'implementazione del registro informatico pubblico dei diritti di impianto (art. 4) e che “1. Le modalità attuative del presente decreto nonché quelle per definire le verifiche ed i controlli di cui all’articolo 12 del Regolamento di esecuzione sono definite da Agea di concerto con le Autorità competenti…” (art. 16).
Agea con atto del 1 febbraio 2016 (prot. ACIU.2016.49) ha definito tali modalità attuative con riferimento al “registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli”, prevedendo, tra l’altro, che entro 60 giorni dalla chiusura lavori debba essere inviata, con modalità telematica, la comunicazione di fine impianto associata alla specifica autorizzazione, con conseguente registrazione e aggiornamento del suddetto registro informatico pubblico.
Secondo la procedura in questione, l’azienda è tenuta a dichiarare (certificandola) la fine lavori e ad associare all’impianto una certa, specifica e determinata autorizzazione, e, fino a quando l’autorizzazione non viene impiegata nella comunicazione di fine lavori impianto, la stessa autorizzazione risulta non utilizzata.
L’articolo 69, comma 3, della legge n.238 del 2016, “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, per quanto di interesse del presente ricorso, dispone, inoltre, che “3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:
a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione…omissis…”.
Il bando in questione (“Bando biennale per le annualità 2021-2022 della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Deliberazione/CR n. 97 dell'11 agosto 2020”), poi, prevede espressamente, al punto 3.2 dell’allegato A, tra le “Condizioni di ammissibilità degli interventi” “…c) essere in regola con le normative comunitarie e nazionali di settore…”.
Tanto premesso, infondate sono le censure relative alla illegittimità del provvedimento di inammissibilità della domanda per il bando in questione perché la sanzione dell’esclusione triennale dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo irrogata con l’ordinanza ingiunzione non era ancora definitiva, in quanto, da un lato, si rileva che Avepa nell’adottare il provvedimento impugnato ha esercitato un proprio potere valutativo e di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità o meno della domanda presentata dalla ricorrente per beneficiare dei contributi di cui al bando sopra citato, richiamando la disciplina europea e nazionale applicabile, le delibere regionali relative al bando in questione e i fatti violativi addebitati alla ricorrente, come accertati nel verbale di contestazione e nell’ordinanza ingiunzione (le cui motivazioni vengono richiamate per relationem) e, in ogni caso, non sono condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui Avepa non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità della domanda in quanto l’ordinanza ingiunzione, che ha irrogato la sanzione dell’esclusione per tre anni dalle misure di sostegno al settore vitivinicolo e la sanzione pecuniaria, non era ancora definitiva. Nel caso di specie, infatti, non si può ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 20, comma 2, della legge n. 689 del 1981, secondo cui “Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo”, in quanto l’articolo 69, comma 3, della legge n.238 del 2016 prevede e prescrive una doppia (ed autonoma) sanzione, laddove quella di esclusione dalle misure di sostegno non può considerarsi accessoria a quella pecuniaria. Né condivisibile è l’assimilazione che la ricorrente vuol fare della sanzione inibitoria in questione ad una sanzione “sostanzialmente penale”, considerato che la stessa non appare contraddistinta dai quei requisiti di afflittività e severità propri delle sanzioni penali, si inscrive nell’ambito della specifica disciplina amministrativa relativa alle autorizzazioni nel settore vitivinicolo, per il quale è previsto un sistema caratterizzato da uno sviluppo controllato e contingentato dei diritti all’impianto, e appare ispirata ad una esigenza di protezione e realizzazione degli interessi dell'Amministrazione nello specifico settore e di riequilibrio dello specifico segmento di mercato e delle posizioni degli operatori.
Considerato, poi, che il comportamento violativo in questione si è perfezionato quando la disciplina sanzionatoria di cui alla legge n. 238 del 2016 era già vigente, disciplina in vigore prima anche della pubblicazione del bando in relazione al quale Avepa ha adottato il provvedimento di inammissibilità della domanda, infondate sono le censure con cui si lamenta che, in ossequio al principio del tempus regit actum e del favor rei, si sarebbe invece dovuta applicare la disciplina sanzionatoria previgente che prevedeva solo la sanzione pecuniaria.
Inoltre, dall’esame della disciplina del sistema delle autorizzazioni agli impianti dei nuovi vigneti, si può concludere, come condivisibilmente controdedotto dalle amministrazioni intimate, che non è sufficiente aver impiantato di fatto le viti per poter considerare utilizzata correttamente nei tempi previsti l’autorizzazione all’impianto: perché si possa dire che l’autorizzazione è stata utilizzata è, infatti, necessario, secondo la disciplina in questione, anche che l’azienda, nel termine previsto dalla disciplina di settore dichiari (certificandola) la fine lavori e chieda di associare all’impianto una certa, specifica e determinata autorizzazione. Solo così, infatti, l’amministrazione è in grado di verificare la correttezza dell’operato della ditta e il rispetto della disciplina di settore. E questo è anche il motivo per cui il sistema informatico, una volta scaduto il termine previsto, non consente di associare e inserire a sistema dichiarazioni di fine lavori per autorizzazioni ormai scadute. La produzione all’amministrazione della dichiarazione di fine impianto nei termini previsti è, infatti, l’unico strumento concesso dal regime delle autorizzazioni previsto dalla disciplina in questione per dimostrare l’esercizio dell’autorizzazione concessa. Quest’ultima attestazione costituisce, quindi, elemento sostanziale e intrinseco dell’esercizio dell’autorizzazione, e non una mera irregolarità formale sanabile a posteriori, peraltro a distanza di circa un anno come vorrebbe la ricorrente; e l’inadempimento della ricorrente, che è un operatore professionale del settore non nuovo all’utilizzo delle procedure in questione (Avepa aveva anche inviato al Centro di Assistenza Agricola mandatario una mail a gennaio 2019 con l’elenco delle autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate nel 2016 e non ancora completamente utilizzate, avvertendo della scadenza e delle sanzioni previste), non può essere considerato di scarsa rilevanza, essendo riferito ad un elemento costitutivo del diritto di esercizio dell’autorizzazione all’impianto che incide sull’entità della superficie vitivinicola autorizzabile, con lesione di interessi pubblici e degli operatori privati. Il regime delle nuove autorizzazioni agli impianti, si fonda, infatti, sul principio di autoresponsabilità dei beneficiari e sul rispetto della par condicio degli istanti, unitamente all’interesse nazionale e regionale relativo all’incremento del potenziale vitivinicolo annualmente distribuito nel Paese. Principi applicabili a maggior ragione laddove tutto il sistema sia finalizzato, come nel caso in questione, al rilascio di diritti contingentati, connessi anche a finanziamenti con spendita di risorse pubbliche, cui accede un numero limitato di soggetti. Il che rende prive di pregio anche le ulteriori censure di violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
Considerato tutto quanto sopra esposto e considerato che, all’atto della dichiarazione ad Avepa del 18 giugno 2020 di avvenuto impianto da parte della ricorrente, l’autorizzazione all’impianto di cui si discute, rilasciata il 23 maggio 2016 e avente validità triennale, era già ampiamente scaduta, e dunque tornata in riserva nazionale, si ritiene che legittimamente Avepa abbia decretato, sulla base della riscontrata violazione, l’inammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente per la concessione dei contributi in questione.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore